Sentenza 26 maggio 1998
Massime • 1
In ipotesi di concorso delle imputazioni di oltraggio e di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 61, n. 10), c.p., devono trovare applicazione entrambe le norme, in considerazione dei differenti beni giuridici protetti dalle due previsioni legislative. Non può, infatti, operare, in tal caso il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., perché la disposizione presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè la stessa obiettività giuridica, intesa nel senso di identità del bene protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/05/1998, n. 7516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7516 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26.5.1998
1. Dott. IG SANSONE Consigliere SENTENZA
2. " Francesco ROMANO " N. 805
3. " Giovanni CASO " REGISTRO GENERALE
4. " TI AR " N. 249/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ZO PA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 5 novembre 1997;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. IG Sansone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza in data 10.12.1996, il Pretore di Lamezia Terme dichiarava ZO PA colpevole del reato ex artt. 110 - 341/1^ e 4^ co. c.p. (oltraggio nei confronti del vigile urbano GA IG) e di quello di cui agli artt. 110-582 e 61 n. 10 cp (lesioni in danno del citato vigile), unificati gli stessi ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., e concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ritenuta equivalente alle aggravanti, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione;
dichiarava inoltre il predetto colpevole del reato p. e p. dall'art. 4 delle L. n. 110/75, così derubricato il capo di imputazione contestato sub c) relativo al porto e alla detenzione illegale di un coltello, e lo condannava alla pena di mesi due di arresto.
Si gravavano l'imputato e il P.M. e, con sentenza del 5.11.97, la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella del Pretore, infliggeva all'ZO, in relazione alla continuazione ex art.4 L. n. 110/75, anche la pena di L. 200.000 di ammenda, confermando nel resto l'appellata decisione.
Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione il suindicato imputato che lamenta:
1) Violazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. in riferimento all'art. 341, ult. comma, c.p. e all'art. 582 c.p. aggravato dalla circostanza ex n. 10 dell'art. 61 cp., in quanto l'unica condotta incriminata, "considerata una prima volta elemento costitutivo in riferimento al reato di cui all'art. 582 c.p. e una seconda volta come circostanza aggravante del reato di cui all'art.582 c.p., andava apprezzata una sola volta ai fini della commisurazione della pena"; difetto di motivazione sul punto;
2) Analogo vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. negate sull'erroneo convincimento che l'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. avesse assorbito totalmente il valore positivo dell'atto;
3) Errata applicazione di una pena detentiva per il reato di cui al capo c) che non integrava, in assenza dei prescritti elementi, l'ipotesi di reato di cui al 2^ comma dell'art. 4 L. n. 110/75 e in relazione al quale, comunque, risultando dalla natura dell'oggetto sequestrato la sussistenza della lieve entità del fatto, era applicabile la sola pena dell'ammenda ai sensi del 3^ comma, ultima parte, dell'art. 4 suindicato.
I motivi di ricorso, come sopra riassunti, non hanno però alcun pregio.
Ed invero, quanto al primo, va rilevato che per aversi concorso di norme ed applicazione del principio di specialità ai sensi dell'art.15 c.p. è necessario che le disposizioni plurime regolino la stessa materia, abbiano la stessa obiettività giuridica e che una delle norme, considerata nella sua fattispecie legale e nei suoi elementi costitutivi, abbracci interamente l'altra. Tanto, però, non è ravvisabile nel corso in esame, in quanto, come correttamente evidenziato dalla Corte del merito, l'applicazione dell'invocato istituto deve ritenersi esclusa dalla completa autonomia delle due interpretazioni (oltraggio e lesioni), stante la diversità del bene alla cui tutela sono finalizzate le relative norme, per cui, in assenza della identità del loro oggetto, non può in alcun modo ricorrere nella specie la violazione denunciata: la contestuale imputazione di oltraggio, quindi, non esclude che il delitto di lesioni possa ritenersi aggravato per la qualità della persona offesa, come esattamente ravvisato nel corso in esame. Nè maggior pregio, poi, ha il secondo motivo di ricorso. Ed invero, a parte il fatto che la Corte del merito non ha minimamente collegato il diniego delle attenuanti generiche al riconoscimento di quella ex art. 62 n. 6 c.p., specificando anzi che quest'ultima è ben distinta dalle prime perché "ha altra natura ed è legata unicamente all'avvenuto risarcimento del danno", a rilevato comunque che il citato diniego non è affatto apodittico, in quanto, come emerge dal contenuto dell'impugnata sentenza, dal richiamo alla motivazione del Pretore, dal riferimento alle modalità del fatto e ai numerosi precedenti del prevenuto, nonché da quanto esposto in ordine alla quantificazione della pena, esso è frutto di una valutazione globale del fatto valevole sia ai fini del diniego delle generiche che a quelli relativi alla determinazione della sanzione. La valutazione non si presta, perciò, a censure di sorta.
Egualmente dicasi per quella concernente la natura della contravvenzione contestata sub c) e la pena applicata in relazione ad essa. In proposito, invece, va rilevato che al prevenuto fu contestato di aver portato e detenuto senza giustificato motivo un coltello a serramanico, cioè un coltello caratterizzato dalla incorporazione della lama all'interno del manico, la cui destinazione, in mancanza di scatto e di fissaggio della lama, nel caso lunga appena 8 cm., non è esclusivamente l'offesa alla persona, potendo anzi essere normalmente impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se occasionalmente può essere adoperato come arma;
esso, quindi, non essendo destinato all'offesa alla persona, rientra nella categoria delle armi improprie, il cui porto deve essere pertanto punito - come esattamente fatto dia primi giudici - con la sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 4 L. n. 100/75, cioè con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire centomila a lire quattrocentomila. Nè in proposito rilevanza di sorta ha la pretesa dell'ZO di veder inquadrare il fatto in quello di lieve entità, pure previsto nel terzo comma dell'art. 4 sopra citato, essendo evidente che quanto ritenuto ai fini del diniego delle generiche non consentiva di sminuire il fatto nel senso richiesto, anche in considerazione dell'avvenuto accoglimento dei motivi di impugnazione del P.M., che appunto si era doluto della mancata applicazione di una pena congiunta, accoglimento che comportava automaticamente l'esclusione dell'ipotesi attenuata per motivazione implicita. Il ricorso va, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. cpp, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1998