Sentenza 29 ottobre 1997
Massime • 1
Il contrabbando di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai 15 kg., previsto e punito dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 50, costituisce figura di reato autonomo e non circostanza aggravante del reato di contrabbando di cui all'art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43. (In motivazione, la S.C. ha osservato che tra le condotte descritte dalle due disposizioni non corre rapporto di specialità a norma dell'art. 15 cod. pen. e che, pertanto, le due ipotesi di reato possono, nei congrui casi, concorrere).
Commentario • 1
- 1. Circolare del 30/09/2005 n. 39 - Agenzia delle Dogane - Area Affari Giuridici e ContenziosoAgenzia delle Dogane · 30 settembre 2005
Il Legislatore, in relazione al diverso disvalore delle violazioni poste in essere, differenzia l\'illecito amministrativo previsto dall\'articolo 303 del TULD dal "contrabbando", contemplato dagli articoli 282 e seguenti del medesimo TULD. Il citato articolo 303 sanziona in via amministrativa "la dichiarazione risultata infedele per negligenza, ignoranza o grossolana malizia nell\'indicazione della quantita\', qualita\' e valore delle merci..." (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 10478 del 3 dicembre 1983), ipotesi, cioe\', in cui il soggetto tenuto al pagamento dei diritti doganali indica erroneamente qualita\', quantita\' e valore delle merci per semplice ignoranza, negligenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/10/1997, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Prof. Antonio LA TORRE Presidente Udienza pubblica
Dott. Ferruccio SCORSELLI Componente del 29/10/1997
Dott. Giuseppe VIOLA Componente SENTENZA N. 7
Dott. Alfonso MALINCONICO Rel.Componente REGISTRO GENERALE
Dott. Raffaele RAIMONDI Componente N. 25137/96
Dott. Francesco MORELLI Componente
Dott. Mariano BATTISTI Componente
Dott. Giovanni SILVESTRI Componente
Dott. Adalberto ALBAMONTE Componente
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SC NO n. a Forlì il 16/7/1927;
avverso la sentenza della corte d'appello di Bologna del 28 marzo 1996; udita la relazione del dott. Alfonso Malinconico;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SC NO fu tratto a giudizio davanti al tribunale di Forlì per rispondere di tre reati: capo A) art. 2 L. 18 gennaio 1994 n. 50 (di seguito solo "art. 2") per detenzione di "tabacco lavorato estero" (t.l.e.) in quantità superiore a 15 Kg.; capo B) artt. 282, 292 e 301 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 per detenzione del predetto quantitativo di t.l.e.; capo C) artt. 69 e 70 D.P.R. 633/72 per evasione dell'IVA sul t.l.e.
Il tribunale di Forlì unificava i capi A) e B) nell'unica previsione di cui all'art. 2 e, ritenuta la continuazione con la terza, lo condannava alla pena di anni uno e giorni dieci di reclusione e di L. 14.000.000 di multa.
La corte d'appello di Bologna lo assolveva dall'evasione all'IVA;
con le attenuanti generiche, stimate prevalenti sulla recidiva, riduceva la pena "minima edittale" a mesi otto di reclusione. Precisava che l'art. 2 non integra un'aggravante del reato di cui all'art. 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (d'ora in poi solo "art. 282 T.U.") ma un nuovo ed autonomo reato per contrabbando di t.l.e. in quantitativi superiori a Kg. 15.
La difesa del UT ricorreva in cassazione e denunciava violazione ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. "in quanto la previsione dell'art. 2 andava qualificata non come reato autonomo bensì come circostanza aggravante del reato di cui all'art. 282 T.U. soggetta al giudizio di comparazione con le attenuanti". A sostegno di tale interpretazione svolgeva una serie di argomenti e chiamava il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità. La terza sezione penale, nell'udienza del 6/3/1997, rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite secondo il disposto dell'art. 618 c.p.p. al fine di risolvere il contrasto di giurisprudenza esistente all'interno della stessa sezione, evidenziando che la sentenza del 22/5/1996 (dep. 1 ottobre 1996, Semeraro, RV. 206405) era stata conforme al tenore del ricorso mentre quella del 6/12/1996 (dep. 1 febbraio 1997, Tria, RV. 206835) aveva implicitamente ravvisato nell'art. 2 una fattispecie autonoma. Il 5/7/1997 veniva depositata una memoria difensiva per il UT. Il Primo Presidente Aggiunto fissava la trattazione del processo alla pubblica udienza del 9/7/1997 e quindi, stante un vizio di notifica dell'avviso ex art. 610/5 c.p.p., a quella del 29/10/1997 in cui veniva emessa la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il problema oggetto di esame consiste nello stabilire se l'art. 2, nel determinare la pena per il contrabbando di tabacco lavorato estero (t.l.e.) in quantità superiore a quindici chilogrammi, configuri una circostanza aggravante del reato di contrabbando semplice previsto dall'art. 282 T.U. ovvero un'ipotesi di reato autonomo.
Secondo l'art. 2 "Chiunque introduce, vende, acquista o detiene nello Stato tabacco lavorato estero di contrabbando in quantità superiore a quindici chilogrammi è punito con la reclusione da uno a quattro anni, ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, e successive modificazioni". L'art. 282 T.U., "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali", per la parte che qui interessa, stabilisce che "è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
c) è sorpreso con merci, estere nascoste ... per sottrarle alla visita doganale ... ; f) detiene merci estere quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando".
Lo stato attuale della giurisprudenza è il seguente. A)- Cass. Sez. III, 5/3/1997, n. 2087, imp. Falanga, RV. n. 207644:
"Il contrabbando semplice - previsto dagli artt. 282 ss. D.P.R. n.42/1973 e punito con la multa - quando ha per oggetto il tabacco lavorato estero e riguarda una quantità superiore ai quindici chilogrammi è punito anche con la reclusione da uno a quattro anni, a norma dell'art. 2 della n.50/1994" (nella specie si è ritenuto quindi che il legislatore abbia introdotto una circostanza aggravante).
Cass. Sez. III, 21/9/96, n. 2340, imp. Stella, RV. 206682: "il legislatore del 1994 non ha introdotto una fattispecie autonoma di reato, bensì una circostanza aggravante per il caso in cui la quantità del tabacco contrabbandato superi una determinata soglia, aggiungendo alla pena pecuniaria prevista dal testo unico in materia doganale anche la pena detentiva".
Cass. Sez. III, 1/10/96, n. 2338, imp. Semeraro, RV. 206405 (replicata poi dalla sent. 2087 innanzi riportata): "Il contrabbando semplice - previsto dagli artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294 D.P.R. n. 42/1973 e punito con la multa - quando ha per oggetto il tabacco lavorato estero e riguarda una quantità superiore ai quindici chilogrammi è punito anche con la pena della reclusione da uno a quattro anni, in virtù dell'art. 2 della legge n. 50/1994". In tal senso è anche Cass. Sez. I, 12/3/96, n. 793, imp. Ait Tajer, RV. 204013 secondo cui l'art. 2 ha modificato in pejus la sanzione prevista per il reato di contrabbando, comminando la pena detentiva in aggiunta a quella pecuniaria allorché la quantità di TLE è superiore ai 15 chilogrammi. Cass. Sez. I, 6/2/96, n. 6122, imp. Saba, RV. n. 203655, implicitamente parte da analoga soluzione onde risolvere un problema di competenza per materia.
B)- L'opposto orientamento è già contenuto nella sentenza della Sez. III, 1/2/1997 n. 4195, imp. Tria, che ha implicitamente ritenuto reato autonomo la previsione dell'art.
2. A questa ha fatto seguito Cass. Sez. III 21/3/97 n. 1400, imp. Marzano, RV. 207602, per la quale: "L'ipotesi dell'introduzione, vendita, acquisto o detenzione nello stato di tabacco lavorato estero in quantità superiore ai quindici chili, introdotta dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 50 ... non costituisce circostanza aggravante di quella prevista dal D.P.R. del 1973 ma ipotesi autonoma di reato, soggetta al cumulo giuridico. Nella specie, non può trovare applicazione l'art. 15 cod. pen. poiché la legge n.50/1994 ha espressamente stabilito ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Questo inciso denota la volontà del legislatore di sommare i due sistemi sanzionatori". (identica negli stessi termini, data e sezione, n. 1402, imp. Mastrobuono, non massimata). La decisione illustra i criteri ermeneutici in base ai quali deve pervenirsi a queste conclusioni.
Gli argomenti che una parte della dottrina ha portato a sostegno del primo indirizzo muovono dal rilievo primario che la fattispecie tipica introdotta dalla legge del 1994 comprende tutti gli elementi essenziali del delitto di contrabbando semplice previsto dal D.P.R. del 1973 pur se ne aggiunge due specifici:
l'oggetto del contrabbando (tabacco estero) e la quantità minima (15 Kg.). La precisazione contenuta nell'art. 2 "ferme le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" denota la volontà di sommare i due sistemi sanzionatori e non di sostituire il primo al secondo. Ove avesse voluto introdurre una fattispecie autonoma il legislatore non avrebbe usato detto inciso. Questo non deve riferirsi solo alle sanzioni stabilite per il contrabbando aggravato di cui agli artt. 295 (multa, primo comma;
multa e reclusione, secondo comma) e 296 (multa e reclusione) del D.P.P. n. 43/73 perché nessun dato testuale o sistematico induce a limitare in tal senso il richiamo mentre, in relazione alle ipotesi aggravate di cui agli artt. 295 e 296, si complicherebbero i problemi di coordinamento con l'art. 2, al punto da diventare insolubili se si accedesse alla tesi della fattispecie autonoma: non sarebbe infatti applicabile l'art. 15 c.p., a causa della salvezza delle sanzioni previste dal testo unico, e ciò imporrebbe di cumulare la sanzione prevista dall'art. 2 (multa) di volta in volta con quelle stabilite dall'art. 295 o dall'art. 296, col risultato di un ricorso al cumulo giuridico (art. 81 primo comma c.p.). Peraltro la nuova disposizione disciplina pur sempre alcune particolari modalità di realizzazione del contrabbando di merci, che secondo il testo unico (art. 282 T.U.) sono già penalmente rilevanti, mentre non possono intendersi come elementi diversificatori quelli quantitativo (Kg. 15) e qualitativo (t.l.e.).
Tale costruzione non può essere condivisa. Queste Sezioni Unite, alla stregua degli argomenti appresso esposti - che peraltro per autonomia e specificità dispensano dal ripercorrere i principi generali in tema di distinzione tra elementi costitutivi ed elementi circostanziali del reato - ritengono che l'art. 2 della legge 20 gennaio 1994 n. 50 preveda una fattispecie autonoma di reato e non costituisca circostanza aggravante del reato di cui all'art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.
L'analisi comparativa delle disposizioni a confronto (art. 2 e art. 282 T.U.) impone un primo imprescindibile rilievo: differenti sono gli interessi tutelati e quindi differente è l'oggettività giuridica. L'interesse tutelato dalla legge doganale - D.P.R. N.43/1973 - attiene direttamente alla potestà tributaria dello stato connessa alla percezione dell'imposta di confine. Il contrabbando doganale, difatti, si concreta - pur attraverso le diverse ipotesi di cui all'art. 282 T.U., considerate in dottrina ed in giurisprudenza integrative di un unico fatto - nella sottrazione delle merci ai diritti di confine, con evasione o elusione dei relativi controlli.
La legge n. 50/94 costituisce invece l'ultima modifica alla complessa disciplina riguardante la tutela preventiva e repressiva del monopolio dei tabacchi: il relativo contrabbando si sostanze infatti nella sottrazione di tabacchi al pagamento dei diritti di monopolio e del prezzo dovuto all'amministrazione dei monopoli. La normativa riguarda quindi l'amministrazione dei monopoli di Stato nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e, nel nostro caso, dei tabacchi. La sent. 21/3/97 cit. (Mass. n. 207602 RV.) evidenzia proprio la differenza degli interessi tutelati dalle due leggi in quanto "quella pregressa protegge la potestà tributaria dello stato e la riscossione delle imposte di confine mentre la nuova mira a creare una serie di controlli e di ostacoli alla commercializzazione ed al consumo di t.l.e. per tutelare le entrate derivanti... dal regime di vendita nel territorio nazionale". L'oggettività giuridica consiste perciò non già nella pura e semplice esigenza di proteggere la potestà tributaria dello Stato contro le violazioni doganali (quasi un doppione del contrabbando previsto dall'art. 282 T.U. e punito con una multa ragguagliata ad un multiplo dei diritti di confine evasi), bensì nella specifica e ben più rilevante finalità, fatta esplicita dall'art. 1 L. n. 50/94, di "combattere il contrabbando dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale e le collegate organizzazioni criminali anche internazionali". Deve rimarcarsi che la norma, dall'oggetto esclusivo quanto al tabacco lavorato di provenienza estera, ha espresso un giudizio di particolare disvalore, rispetto all'interesse tutelato del monopolio, nei riguardi di quella condotta che maggiormente presenti aspetti di allarme sociale in termini di diffusività del fenomeno, di realizzazione di proventi e di collegamento con organizzazioni criminali sotto il profilo qualitativo e quantitativo dell'oggetto del contrabbando.
I rilievi che precedono devono orientare nel risalire alla volontà del legislatore, dalla quale non può prescindersi laddove si passi all'esame di argomenti di carattere più particolare, nel senso che non sembra potersi ritenere soddisfatte le esigenze di cui si è detto se il potenziale repressivo dell'art. 2 si esaurisse nella mera previsione di una circostanza aggravante, suscettibile di essere eliminata in sede di giudizio di comparazione con attenuanti, con la conseguenza di una sanzione assolutamente inadeguata a realizzare le finalità innanzi evidenziate (è superfluo insistere sull'intento di "combattere le organizzazioni criminali anche internazionali", per lo più dotate di strutture adeguate all'attività illecita e di consistenti capitali). Nel raffronto poi dell'art. 2 con i reati previsti dal T.U. in materia doganale, emerge l'autonomia del primo quanto alla condotta che non consiste nell'elusione della vigilanza e dei controlli degli organi doganali sulle merci in genere, né attiene ai presupposti dell'obbligazione tributaria doganale di cui all'art. 36 D.P.R. n. 43/1973: dal che si inferisce che l'art. 2 non può porsi in rapporto di specificazione circostanziale rispetto al reato doganale. Sarà detto oltre del rapporto tra l'art. 2 e l'art. 282 T.U. sotto il profilo dell'art.15 c.p. e del significato dell'inciso "ferme restando le sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" contenuto nel primo. Vanno invece ora sottolineate: a) la puntuale individuazione dell'oggetto del contrabbando - t.l.e. - da parte della L. n. 50/94, rispetto alla categoria generica delle "merci" di cui all'art. 282 T.U.; b) le modalità della condotta incriminatrice indicate dall'art. 2 con i verbi introdurre, vendere, acquistare e detenere. In rapporto al primo punto (sub a) è vero che la differenza riguarda solo la specialità della res (t.l.e., species;
merce, genus) ma essa è un dato già sufficiente per indurre a ritenere applicabile, come si vedrà in seguito, l'art. 81 comma 1 c.p. in caso di violazione di entrambe le norme.
Quanto poi al secondo punto (sub b), la differenza risulta ancora più netta in ordine alle modalità della condotta criminosa, dato che, se ad entrambe è comune la previsione di chi "introduce o detiene", il fatto invece di chi "vende o acquista" figura nell'art. 2 e non nell'art. 282 T.U. La differenza - nient'affatto trascurabile, come invece affermato in qualche decisione, ma addirittura risolutiva - mette chiaramente in luce: da un lato, che per la condotta di chi "vende o acquista" t.l.e. non è, neanche in astratto, prospettabile la tesi della circostanza aggravante rispetto al reato base (art. 282), non rientrando quella condotta in questo reato, il che equivale a dire rispetto ad una fattispecie inesistente;
dall'altro, e correlativamente, che una siffatta tesi non è sostenibile neanche con riferimento alle restanti e comuni modalità delittuose ("introduce o detiene"), poiché ciò porterebbe all'arbitraria disintegrazione di una disciplina che l'art. 2 ha invece concepito come unitaria, anche nelle finalità. Senza dire che potrebbe riscontrarsi la concomitanza di comportamenti (vendere, acquistare, introdurre o detenere, ipotizzati tutti con la medesima valenza) che anche nel concorso, secondo l'art. 2, integrano un'unica violazione, integranti invece, secondo la tesi che si respinge, gli uni un reato autonomo gli altri una circostanza aggravante. Decisiva è tale constatazione: la fattispecie (o anche, in termini astratti, una fattispecie), per quanto articolata, non può essere concettualmente smembrata o giuridicamente distinta, ora come autonoma, ora come mera circostanza aggravante di un altro reato, ora come l'una e l'altra secondo che la condotta delittuosa si concreti nel "vendere o acquistare", oppure nell'"introdurre o detenere" o , nell'"introdurre e vendere". Trattasi di modalità alternative o cumulative della medesima condotta criminosa che non può prestarsi, nel contesto unitario della previsione, ad una incongrua multiforme fungibilità, inconcepibile alla stregua dei principi fondamentali del diritto penale.
La tesi della mera circostanza aggravante non si concilia poi con la formulazione dell'art. 2 in quanto la legge n. 50/94 non solo si è astenuta dall'inserire un ipotizzabile inasprimento delle pene dell'art. 282 T.U. nel novero delle circostanze aggravanti contenuto nel successivo art. 295, ma ha seguita la strada della globale, autonoma e completa descrizione della fattispecie, senza nessun riferimento ad altra, volto a rappresentare il dettato come mero trattamento sanzionatorio, riconducibile a preesistente normativa. Anche la tecnica descrittiva del contenuto è quella propria di una fattispecie in senso stretto: significativo è l'uso del pronome indefinito "chiunque", che introduce una proposizione concettualmente distinta rispetto ad altra ipotesi (secondo la caratteristica del linguaggio normativo, testimoniata dai reati previsti dal codice penale) ed esprime la riferibilità di ogni dato successivo, ed in particolare della pena, alle persone identificabili in base alla condotta delineata e non ad altro referente (persone, condotta, fattispecie) già altrove predeterminato. E non è superfluo osservare che, per converso, nella descrizione di circostanze aggravanti o attenuanti il legame con la norma incriminatrice viene rappresentato non dalle persone bensì da elementi oggettivi, come ad es. la pena (art. 625 c.p. - per il furto - "La pena è ... ), la materialità della condotta (art. 476 comma 2 c.p. per il falso materiale - "Se la falsità concerne...") o la qualità dei soggetti (art. 61 n. 9 c.p. "l'avere commesso il fatto... con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione..."). Aggiungasi l'individuazione, nello stesso inscindibile contesto, dell'agente, della condotta e della pena, col conseguente diretto collegamento di questa coi precetto "è punito con la reclusione..." "chiunque": il che risponde alla normale tecnica di formulazione della norma incriminatrice che non mutua nessuno dei suoi elementi da altre previsioni.
Sempre sul piano dell'analisi va rilevato che il legislatore, pur potendo farlo, non si è avvalso dell'inserimento della supposta aggravante nel precedente corpo normativo, e cioè nell'art. 295 cit., intitolato appunto "Circostanze aggravanti del contrabbando";
e che per converso l'art. 3 comma 1 parla di "flagranza del reato di cui all'art. 2" e l'art. 3 comma 2 dice "il reato di cui al comma 1". È stato anche osservato che la formulazione dell'art. 2 è diversa da quella dell'art. 4 L. 3/1/51 n. 27, recante modificazioni alla legge n. 907/1942 sui tabacchi, il quale dispone che "il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa stabilita dai precedenti articoli, quando, nei casi di contrabbando preveduti dall'art. 1, la quantità di tabacco supera i Kg. 15". Il confronto assume un significato rilevante ove si ponga l'interrogativo sul perché della rinuncia ad un modello tecnico già predisposto, in materia analoga, per la scelta di una diversa formula. Si può rispondere allora che, in conformità ai fini di politica criminale cui si è innanzi accennato, il legislatore per altre ragioni si è attestato sul limite di un quantitativo di quindici chili, ritenendo, nella sua discrezionalità, che sotto questa soglia di illiceità il fatto, ancorché eventualmente rilevante come violazione doganale ex D.P.R. N. 43/1973, non è tuttavia sintomatico di un grado di offensività o di disvalore sociale sufficiente a richiedere una particolare sanzione;
ma che, quella soglia quantitativa, lungi dall'indicare l'aggravante di un reato base, segna il discrimine tra un fatto che non è reato (se al di sotto di 15 Kg.) ed un fatto che diventa tale (sopra i 15 Kg.). A questo punto non può trascurarsi l'inciso contenuto nell'art. 2 "ferme restando le sanzioni..." che è stato chiamato in causa a sostegno delle diverse e, a volte, opposte interpretazioni, ora nel senso che, stante l'unicità del bene giuridico protetto, aggiunge la pena detentiva a quella pecuniaria dell'art. 282 T.U. (aggravante);
ora (v.in particolare la sentenza 21/3/1997, sopra citata) nel senso che i due sistemi sanzionatori conservano la propria autonomia perché le due leggi tutelano interessi differenti;
ora nell'altro ancora che la nuova disciplina, esprimendo un disvalore, costituisce un'ipotesi assorbente rispetto al T.U.. Il frequente emergere in dottrina ed in giurisprudenza dell'obiettività giuridica dimostra l'urgenza del ricorso ad un canone primario per l'interpretazione delle norme in oggetto;
ma il significato della imprescindibile distinzione posta inizialmente (art. 282 T.U.: potestà tributaria dello stato;
art. 2: tutela preventiva e repressiva del monopolio dei tabacchi) costituisce l'elemento decisivo nella ricerca della ragione e del significato dell'inciso. Proprio perché la condotta ipotizzata dall'art. 2 non consiste nell'elusione della vigilanza e dei controlli degli organi doganali sulle merci in genere (art. 16 T.U.), né attiene ai presupposti dell'obbligazione tributaria doganale di cui all'art. 36 T.U., la riserva non può essere assunta come chiarificatrice specificazione circostanziale in rapporto col reato doganale di cui all'art. 282 T.U.. Rispetto alla formulazione della circostanza aggravante, che lo presuppone, sarebbe poi logicamente incongrua la salvezza del reato base.
Non può inoltre neanche parlarsi di specialità ex art. 15 c.p. o di assorbimento o di sussidiarietà. Fa difetto il presupposto della "stessa materia", come identità od omogeneità del bene protetto, oppure della medesima situazione di fatto sussumibile sotto le due norme;
né è ravvisabile un legame di sussidiarietà non ricorrendo stadi o gradi diversi di offesa del medesimo bene tutelato;
né infine quello di consunzione, in assenza di un rapporto di valore tra le due disposizioni alla stregua dell'unitarietà normativo-sociale del fatto.
In definitiva deve confermarsi l'autonomia delle due fattispecie nel senso però dell'ipotizzabilità di concorso dei relativi reati ai sensi dell'art. 81 comma 1 c.p.. In tal modo si coglie il vero significato della locuzione "ferme restando le sanzioni ..." con la quale si è inteso sottolineare l'autonomia del reato in materia di tabacchi e l'eventuale concorso con le violazioni previste dalla legge doganale. Violazioni che, peraltro, possono avere non solo rilevanza penale ma anche amministrativa. Non a caso l'art. 2 parla di "sanzioni previste dal testo unico ..." e non di pene per delitti. La legge nel suo complesso indica che la distinzione è stata tenuta ben presente perché, laddove necessario, si è, specificato il tipo di sanzione (es. art. 6, comma 1, "sanzione amministrativa" e "sanzione penale"), sicché l'uso della sola parola al plurale "sanzioni" nell'art. 2 non è casuale né è riferita unicamente all'art. 282 T.U. (da tali rilievi si desume un ulteriore argomento a favore della tesi dell'autonomia della fattispecie, essendo inconcepibile l'aggravamento con la pena della reclusione di ipotizzabili contravvenzioni o illeciti amministrativi). È conseguenziale poi, anche nel solo ambito della fattispecie delittuosa, l'esclusione del cumulo di pene diverse (recl. e multa) previste da norme facenti parte di discipline differenti, con riguardo a fattispecie distinte sotto l'aspetto precettivo e sanzionatorio.
La costruzione che precede rende manifesto come la ritenuta autonomia delle norme discenda da considerazioni del tutto peculiari ai due diversi sistemi sanzionatori ed alla loro oggettività giuridica (potestà tributaria dello stato e tutela preventiva e repressiva del monopolio dei tabacchi) onde è impropria e fuorviante ogni analogia con la disciplina delle aggravanti in casi apparentemente similari ed in particolare nei reati di falsità in atti, di rissa, di emissione di assegni bancari senza provvista, secondo l'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Roma 29 Ottobre 1997.