Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) ha natura plurioffensiva, tutelando la norma non solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza ed il gioco della maggiorazione delle offerte. Ne consegue che, in base al principio di specialità espresso dall'art. 15 cod. pen., tale delitto non può concorrere con quello di estorsione (art. 629 cod. pen.), con la conseguenza che quest'ultimo deve ritenersi assorbito nel primo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 19607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19607 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 03/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 554
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 35951/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal:
P.M. - Tribunale di Napoli;
nei confronti dell'indagata:
DE NO Alfonsina;
avverso l'ordinanza 30/6/03 Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. Febbraro Giuseppe che ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine all'aggravante e il rigetto del ricorso dell'indagata;
Udito il difensore avv. Annibale Schettino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 30/6/03 il Tribunale di Napoli, adito dalla indagata DE NO Alfonsina in sede di riesame dall'ordinanza in data 4/6/03, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva disposto a carico della predetta la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di concorso in turbata libertà degli incanti aggravata ex. artt. 353-81 cpv c.p.,7 L. 203/91, 7 L. 575/65 (capo 1); in estorsione continuata e aggravata ex artt. 110-81cpv-629 c.p., 7 L. 203/91, 7 L. 575/65 (capo 2); tentativo di frode in pubbliche forniture ex artt. 56-356/2-355/2 n. 1 c.p., (capo 3) confermava il provvedimento impositivo solo in relazione ai capi 2 e 3, escludendo entrambe le aggravanti ad effetto speciale. Secondo la prospettazione accusatoria la DE NO, titolare del ristorante "Il Cigno", aveva fatto aggiudicare la gara di appalto per l'affidamento del servizio di refezione delle mense scolastiche, bandita dal Comune di Montoro Inferiore, alla ditta F.LI Monaco, dietro la quale operava di fatto, col metodo delle minacce implicite ed esplicite, materialmente poste in essere da SO LL, previa intesa con la DE NO, consistite nell'effettuare telefonate intimidatorie o visitando personalmente i titolari delle ditte concorrenti, al fine di dissuaderli a partecipare alla gara o di rinunciare alla stessa. Inoltre a carico della predetta indagata i Carabinieri del N.A.S. avevano proceduto al sequestro di una partita di bastoncini di pesce ricongelati, pronti per essere dispensati agli alunni delle scuole materne e per fortuna non consumati, a causa di una scossa tellurica che aveva determinato i genitori a ritirare in anticipo i propri figli.
Il Tribunale confermava la gravità del quadro indiziario, rappresentato dalle intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza in uso ai due indagati, sulle informative di p.g. e sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Escludeva che nella fattispecie ricorressero le aggravanti contestate, osservando, quanto alla prima, che le minacce non erano riferibili ad un contesto mafioso, quanto alla seconda, che trattavasi di un'aggravante di natura soggettiva, inerente alla sola persona del coindagato - SO, non estensibile alla DE NO. Condivideva infine la rilevanza del quadro cautelare, a garantire il quale l'unica misura possibile era ritenuta quella della custodia in carcere. Avverso tale decisione ricorrono il P.M. presso il Tribunale di Napoli, e l'indagata a mezzo del suo difensore. Il primo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, osservando che ai fini dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 non è necessaria l'ostentazione di collegamenti con organismi di delinquenza organizzata, ne' il riferimento tipico "ai compagni carcerati", mentre quel che rilevava nella fattispecie era il settore degli appalti pubblici, dove più penetrante e interessata era l'azione della criminalità organizzata, la pluralità delle ditte contattate, l'ambiente in cui era maturato il crimine, elementi che il Tribunale aveva completamente ignorato. Il secondo denunzia l'erronea valutazione del quadro cautelare, notevolmente affievolito a seguito dell'esclusione delle aggravanti e per l'assenza di precedenti penali, nonché del quadro indiziario, non esaminato nella sua effettiva consistenza, essendosi trascurata la documentazione attestante l'assenza di rapporti dell'indagata con le ditte concorrenti.
Il ricorso del P.M. è inammissibile.
Esso propone una diversa valutazione di merito in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 legge 203/91, che si sovrappone a quella operata dal Tribunale, sorretta quest'ultima da motivazione congrua, esaustiva e immune da evidenti vizi di logicità, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Cass. Sez. Un. 30/4/97 Dessimone;
24/11/99 Spina).
Fondato è invece il ricorso dell'indagata, che va accolto sia pure per motivi diversi, rilevabili di ufficio.
Ed invero il delitto di turbata libertà degli incanti si realizza quando la gara sia fuorviata dal suo normale svolgimento attraverso le condotte tipiche descritte dalla norma di cui all'art. 353/1 c.p., e cioè oltre alle collusione, promesse e altri mezzi fraudolenti, anche la violenza e la minaccia, che sono tipiche anche del delitto di estorsione ex art. 629 c.p.. Nella fattispecie si contesta alla DE NO di aver turbato la gara, impedendo, mediante minacce portate dal concorrente personalmente o per telefono, alle ditte interessate di partecipare alla gara, ovvero costringendole a rinunziarvi a beneficio della ditta (dietro la quale agivano di fatto l'indagata e il suo complice), la quale dalla quart'ultima posizione occupata in graduatoria, si aggiudicava l'appalto. La stessa condotta criminosa viene contestata poi all'indagata a titolo di estorsione.
Orbene l'esigenza di evitare che la DE NO sia chiamata a rispondere penalmente due volte per lo stesso fatto impone il ricorso al principio di specialità espresso dall'art. 15 c.p.. Detto principio postula che una determinata norma (speciale) presenti in sè tutti gli elementi costitutivi di un'altra (generale), oltre queLI caratteristici della specializzazione;
è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sè quello minore, ed abbia inoltre un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità (Cass. Sez. 6^ 26/3/93 n. 3018 rv. 193604). Nel caso in esame non può dubitarsi che per la specificità della materia, e per la presenza in essa di elementi peculiari che valgono a differenziarne l'impianto normativo, la norma incriminatrice ex art. 353 c.p. prevale rispetto a quella concorrente di cui all'art. 629 c.p., con la conseguenza che quest'ultimo reato deve ritenersi assorbito in, quello di turbata libertà degli incanti. Nè a tale conclusione osta la diversa obiettività giuridica delle due ipotesi criminose, in quanto nel delitto ex art. 353 c.p., di natura certamente plurioffensiva, il bene protetto non è solo la libertà di partecipare alle gare nei pubblici incanti, ma anche la libertà di chi vi partecipa ad influenzarne l'esito, secondo la libera concorrenza e il gioco della maggiorazione delle offerte, e quindi indirettamente anche la libertà di autodeterminazione del partecipante alla gara in un atto di disposizione patrimoniale, quale è quello dell'offerta.
L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà rivedere il quadro cautelare in relazione al residuo reato al capo 3), una volta ritenuto assorbito il più grave reato al capo 2) in quello meno grave al capo 1).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'imputazione di cui al capo 2), perché assorbita nel capo 1) e rinvia per nuovo esame delle esigenze cautelari al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004