Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16638
CASS
Sentenza 9 maggio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Insussistenza del reato associativo e confusione con il concorso nei reati-fine

    I motivi relativi alla sussistenza del reato associativo e ai ruoli dei ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili perché non adeguatamente sollevati in appello. La Corte di Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata sulla configurabilità del reato associativo, anche con struttura rudimentale, e ha ritenuto che le argomentazioni della Corte territoriale fossero complete e conformi ai principi di diritto.

  • Inammissibile
    Erronea individuazione del reato più grave in concreto e della pena base ai fini della continuazione con precedente sentenza irrevocabile

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la questione relativa alla continuazione con precedente sentenza irrevocabile non era stata specificamente sollevata in appello e non è rilevabile d'ufficio in Cassazione. La Corte ha sottolineato che le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte in Cassazione.

  • Inammissibile
    Erronea affermazione di responsabilità e mancata riqualificazione nei soli reati-fine

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla responsabilità per il reato associativo non è stata adeguatamente sollevata in appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla configurabilità del reato associativo e ha ritenuto che le argomentazioni della Corte territoriale fossero complete e conformi ai principi di diritto.

  • Inammissibile
    Erronea affermazione di responsabilità per il reato associativo

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla responsabilità per il reato associativo non è stata adeguatamente sollevata in appello. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla configurabilità del reato associativo e ha ritenuto che le argomentazioni della Corte territoriale fossero complete e conformi ai principi di diritto.

  • Inammissibile
    Erronea determinazione della pena in continuazione con la sentenza definitiva

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione relativa alla continuazione con precedente sentenza irrevocabile non era stata specificamente sollevata in appello e non è rilevabile d'ufficio in Cassazione. La Corte ha sottolineato che le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere dedotte in Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16638
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16638
    Data del deposito : 9 maggio 2026

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