Sentenza 9 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/05/2026, n. 16638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16638 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2026 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16638/2026 Roma, li, 09/06/2026
- Presidente -
Sent. n. sez. 555/2026 UP 28/04/2026 R.G.N. 5870/2026
- Relatore -
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
OU KA nata in [...] il [...] RA MM DA nato in [...] il [...] RI AN nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Udito l'Avv. Tiziano Veltri del Foro di Firenze in difesa di OU KA, RA MO ED DA e RI AN, il quale ha insistito per l'accoglimento dei ri-
corsi.
Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Firenze ha con- fermato, con rideterminazioni della pena, la penale responsabilità di OU Ka- rima, RA MM DA e RI AN per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) e per una serie di reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990, come meglio descritti nei capi di imputa- zione. Come ricorda la sentenza impugnata, il presente procedimento trae origine dall'attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze, ini- ziata nel mese di settembre 2012, nei confronti di un gruppo di cittadini di etnia marocchina, coinvolti in un traffico internazionale di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish da immettere nel mercato dello spaccio fiorentino dopo averla importata dall'estero, soggetti tra i quali emergeva la figura della cittadina maroc- china OU KA, detta "KA la bionda" che, operando nelle zone di Firenze e Prato, rappresentava uno dei canali di approvvigionamento e distribuzione più importanti per i propri connazionali dediti alla vendita al dettaglio di cocaina sul mercato locale, avvalendosi a tal proposito della collaborazione del suo fidanzato, ossia RA ME DA. La Corte fiorentina ha ritenuto che OU KA e RA ME DA rivestissero un ruolo di "posizione preminente" e "organizzativo-dirigenziale" nel sodalizio, operante con base logistica in Toscana. I giudici di merito, invece, a quo hanno affermato la partecipazione di RI AN all'associazione, in qualità di successore di NE nel ruolo di corriere, valorizzando soprattutto le sue dichiarazioni, quelle dell'NE, e l'arresto del 19/01/2013 con seque- stro di ingenti quantitativi di hashish e cocaina e di un'arma. Sotto il profilo sanzionatorio la Corte fiorentina ha rideterminato le pene, per quanto qui interessa: ⚫per OU KA, partendo da una pena base di anni 21 di reclusione per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/1990, applicando poi la diminuzione ex art. 74, comma 7, e le attenuanti generiche (fino ad anni 6), e quindi operando aumenti per la continuazione con i reati-fine e con la precedente sentenza GUP Firenze 28/11/2013 C.A. Firenze 17/10/2014 (irrevocabile il 08/04/2015), è giunta infine alla pena di anni 6 di reclusione;
⚫per RA MM DA, individuando una pena base per il reato di cui all'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90 ridotta per il rito e aumentata ex art. 81 cod. pen. per i numerosi reati di cui ai capi B) a suo carico, è pervenuta alla pena finale di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione;
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
⚫per RI AN, partendo da una pena base di anni 10 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/90 ridotta per il rito ad anni 3 e mesi 8, e quindi aumentata di anni 1 e mesi 4 per i reati-fine del presente processo e per i reati già giudicati con sentenza C.A. Firenze 15/02/2016 (irrevocabile il 25/11/2016), è pervenuta ad una pena complessiva di anni 5 di reclusione, poi ridotta per il rito come da dispositivo. La sentenza d'appello richiama espressamente, per OU e RI, le pre- cedenti condanne irrevocabili: • OU KA: sentenza GUP Firenze 28/11/2013 C.A. Firenze 17/10/2014, irrevocabile il 08/04/2015, con pena di anni 6 di reclusione per vio- lazioni ex art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990, art. 648 cod. pen. e L. 895/1967; ⚫ RI AN: sentenza C.A. Firenze 15/02/.2016, irrevocabile il 25.11.2016, con pena di anni 6 e mesi 2 di reclusione per reati ex art. 73 e 80 e L. 895/1967 commessi il 19/01/2013.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del comune difensore di fiducia, con un unico atto, OU KA, RA MM DA e RI AN deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione degli artt. 74 d.P.R. 309/1990 e 110 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla sussi- stenza del reato associativo, per insussistenza degli elementi costitutivi dell'asso- ciazione e confusione con il concorso nei reati-fine. Il ricorrente trascrive in ricorso il contenuto della motivazione sul preteso so- dalizio e lamenta che la stessa risulti viziata e meriti di essere censurata, in primis, sul programma criminoso "indeterminato" e sull'autonomia del vincolo associativo. La sentenza impugnata si legge in ricorso - descrive un intenso e prolun- gato traffico di droga con base logistica comune, ma non chiarisce in che cosa consista, oltre la pluralità dei reati-fine, un programma criminoso distinto ed "aperto", come richiesto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990. Le numerose operazioni (capi B/1-B/37, C/1-3, 13/1-13/5) sono elencate mi- nuziosamente, ma secondo i ricorrenti vengono utilizzate quasi automaticamente per inferire l'esistenza dell'associazione, senza quel salto qualitativo che distingua il concorso continuato (art. 110 e 81 cod. pen.) dall'autonoma fattispecie associa- tiva. Nell'ambito dell'impugnata sentenza, infatti, mancherebbe una verifica espressa sulla indeterminatezza del programma (capacità del sodalizio di proiet-
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
tarsi verso una serie indefinita di ulteriori delitti, oltre quelli concretamente accer- tati), limitandosi la Corte a richiamare il "fiorente traffico" come dato auto-evi- dente. Sull'affectio societatis e sulla posizione di OU e RA, poi La Corte valo- rizza: a. il rapporto sentimentale e familiare ("costituivano un nucleo familiare"); b. la co-gestione della base logistica ("immobile che... OU KA aveva preso in locazione"); c. il ruolo di contatto con fornitori e clienti. Tuttavia, la motivazione non spiegherebbe - secondo la tesi difensiva-per- ché tali elementi non possano esaurirsi in un concorso stabile nei singoli reati di spaccio, fisiologico tra coniugi che condividono casa, mezzi e interessi economici, e non dimostrerebbe: a. un vincolo associativo dotato di autonomia funzionale rispetto ai singoli episodi;
b. un quid pluris in termini di organizzazione (struttura, regole, ripartizione dei compiti) che trascenda la mera "divisione di ruoli" tipica del
concorso.
Sul rapporto con LA e sulla pretesa "compagine criminale", la difesa ricorda che aveva sottolineato la conflittualità con LA e la natura contingente del rapporto ("il rapporto con LA era limitato all'aggregare somme di denaro per singole partite di stupefacente, cessata tale fase non sussisteva una condivi- sione stabile di programma criminoso"). Ebbene, il ricorrente, che riporta in ricorso lo stralcio della motivazione con cui la Corte territoriale confuta tale argomentazione, lamenta che la motivazione contenuta nell'ambito dell'impugnata sentenza: a. non distingue tra la mera co- munanza di mezzi e temporanee convergenze di interessi (più soggetti che inve- stono insieme per acquistare partite di stupefacente) e la stabile appartenenza a una struttura associativa distinta;
b. non affronta la circostanza, valorizzata dalla stessa sentenza, dell'evoluzione conflittuale del rapporto con LA, più coe- rente con il quadro di un "mercato illecito" che non con un sodalizio unitario e stabile. Sulla posizione di RI AN (da "corriere" al "partecipe") il difensore ricorrente evidenzia come la stessa Corte territoriale riconosca che RI è giunto in Italia "solo in data 30/12/2012", che ha dichiarato di essere venuto per "solo due/tre viaggi quale corriere" per reperire denaro da destinare al proprio matrimonio e all'acquisto di un appezzamento di terra e che è coinvolto essenzial- mente nelle operazioni prossime al 19/01/2013, data dell'arresto. Pur a fronte di tali ammissioni, la sentenza: a. si limita a ritenere "non credi- bile" la limitazione a 2-3 viaggi, ma non quantifica né qualifica il numero del com- plessivo apporto;
b. afferma che egli "aderiva volontariamente e stabilmente, sia pure per un limitato lasso di tempo", senza indicare quali elementi concreti dimo- strino la stabilità del vincolo, oltre la mera intensità delle poche operazioni in cui
Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845
Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
è documentata la sua presenza;
c. utilizza il grave episodio del 19/01/2013 (se- questro di 48,783 chili di hashish, 550 grammi di cocaina e di una pistola) come se, da solo, fosse idoneo a integrare anche la fattispecie associativa, anziché solo i reati-fine. In tal modo - ci si duole - la motivazione confonderebbe il piano della gravità del singolo fatto (che attiene alla dosimetria dei reati ex art. 73 e 80) con quello della sussistenza di un vincolo associativo distinto, integrando un vizio di viola- zione di legge e un difetto motivazionale sul punto decisivo dell'"affectio societatis" di RI Per tutti e tre i ricorrenti, la sentenza impugnata atteso quanto sopra, non dimostrerebbe adeguatamente l'esistenza di un programma criminoso indetermi- nato e di una struttura organizzata autonoma rispetto alla mera reiterazione di reati di spaccio;
b. non offrirebbe una motivazione individualizzata sulla stabile adesione dei singoli al sodalizio;
c. finirebbe per sovrapporre il concorso (anche continuato) nei reati di cui all'art. 73 all'autonoma fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90. Si chiede pertanto, in via principale e comune per OU KA, RA MO ED DA e RI AN, l'annullamento della sentenza impugnata, li- mitatamente all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame, ovvero, ove ritenuto possibile, la riqualificazione diretta delle condotte nei soli reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990 in concorso ex art. 110 cod. pen., con conseguente rideterminazione delle pene. Con il secondo motivo il difensore ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione all'erronea individuazione del reato più grave in concreto e della pena base ai fini della conti- nuazione con precedente sentenza irrevocabile (anni 6 di reclusione) con riferi- mento alla pena irrogata a OU KA La Corte territoriale, dopo avere escluso l'applicazione della recidiva, osserva: *Può... essere rivalutato il giudizio di bilanciamento tra le circostanze, nel senso della prevalenza delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990 sull'aggravante di cui all'art. 74, comma 4*. «Il risultato pratico del preesistente sbarramento normativo si era concretiz- zato nella notevole differenza tra la pena inflitta a OU KA (anni sedici di reclusione) rispetto a quella irrogata a RA HA DA (anni quattro, mesi cinque e giorni dieci) a fronte di condotte di gravità sostanzialmente assimilabile>. *Pertanto, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., partendo dalla pena base di anni ventuno di reclusione per il più grave reato associativo, operata la diminuzione ai sensi dell'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990, si perviene alla pena
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
di anni nove di reclusione, che deve essere ulteriormente diminuita per le circo- stanze attenuanti generiche ad anni sei di reclusione e, quindi, aumentata - come già disposto in modo del tutto favorevole all'imputata con la sentenza di primo grado - nella misura complessiva di anni due di reclusione per i reati di cui ai capi da B1 a B28) nonché, per i reati di detenzione al fine di spaccio e di trasporto di sostanze stupefacenti commessi il 19/01/2013 e già giudicati con sentenza del GUP di Firenze del 28/11/2013 (Corte d'Appello 17/10/2014, irrevocabile il 08/04/2015), di anni uno di reclusione, giungendo così alla pena di anni nove di reclusione, da ridurre per il rito a quella di anni sei». Orbene, il ricorrente lamenta la mancata verifica del "reato/pena più grave in concreto" in quanto la Corte territoriale assumerebbe, apoditticamente, che il "più grave reato associativo" del presente processo debba fungere da base, quantifi- cando la pena in anni 21 (poi ridotta), senza confrontare tale risultato con la pena della precedente sentenza irrevocabile (anni 6 di reclusione). In violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., la motivazione non affronterebbe il tema, centrale in caso di continuazione tra procedimenti di- versi, se la pena in concreto più elevata (e già definitiva) non dovesse essere assunta come pena base sulla quale applicare gli aumenti per i nuovi reati. Si lamenta poi l'utilizzo dei precedenti penali solo sul piano dell'art. 133 cod. pen. dopo l'esclusione della recidiva Dopo avere ritenuto di non applicare la recidiva, la Corte territoriale afferma che il "passato criminale" di OU, desunto anche dalla rigida condanna a 6 anni, "mantiene una sua rilevanza ai fini della dosimetria". Tuttavia, secondo il difensore ricorrente i giudici del gravame del merito non chiarirebbero in che misura tale passato sia già stato integralmente valutato nella pronuncia irrevocabile e in che misura possa essere ulteriormente richiamato per innalzare, anche solo in via motivazionale, la pena nel presente giudizio, con evi- dente rischio di duplicazione valutativa. In altri termini il ricorrente chiede, in via subordinata e limitatamente a OU KA, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla deter- minazione della pena, per violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze perché: a. individui correttamente il reato/pena più grave in concreto, tenendo conto della precedente condanna a 6 anni;
b. assuma, se del caso, tale pena quale base di cumulo, operando su di essa gli aumenti per i reati sub iudice, evitando duplicazioni nella valutazione dei precedenti. Con il terzo motivo il difensore ricorrente lamenta violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione in punto di erronea affermazione di responsabilità
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d8098d5 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba8781295e-4bcl
per il reato associativo e mancata riqualificazione nei soli reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990 quanto al ricorrente RA MM DA. La Corte così sintetizza la posizione di RA: «Quanto alla posizione di RA HA DA, la pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci... è stata così calcolata... pena base per il reato più grave di cui all'art. 74, comma 1... anni ventuno di reclusione... aumentata ex art. 81 cpv. c.p, per i reati di cui ai capi da B1 a B28), nella qualità di organizzatore/dirigente, (...) per un aumento totale a titolo di continuazione pari ad anni due». Si legge ancora: «OU KA e RA MM DA rivestivano una posizione preminente occupandosi delle modalità organizzative...». Lamenta pertanto il difensore ricorrente che la motivazione riferita a RA sia sostanzialmente sovrapponibile a quella riferita a OU, senza che vi sia una au- tonoma analisi del suo elemento soggettivo, associativo (affectio societatis), limi- tandosi la Corte territoriale a mutuare per lui le considerazioni svolte per la moglie. La sentenza: a. non dimostrerebbe che il ruolo di RA, pur sicuramente rile- vante nei singoli traffici, sia espressivo di una partecipazione ad un vincolo asso- ciativo autonomo, distinto dal concorso continuato nei reati-fine; b. non prende- rebbe posizione sull'argomento difensivo relativo alla sostanziale equivalenza di posizione con OU e alla natura familiare del loro "nucleo", che rende meno netta la linea di confine tra concorso e associazione. Atteso quanto sopra il ricorrente chiede, per RA MM DA, l'annul- lamento della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, per violazione di legge e vizio di motivazione, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame, ovvero, in subordine, la riqualificazione delle condotte nei soli reati-fine ex art. 73 d.P.R. 309/1990, in concorso, con conseguente rideterminazione della pena. Con il quarto motivo il difensore ricorrente lamenta violazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per l'erronea affermazione di responsabilità per il reato associativo;
in subordine, la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea determinazione della pena in continuazione con la sentenza definitiva in anni 6 e mesi 2 con riferimento alla partecipazione associa- tiva di RI. Si ribadisce che tale imputato: a. è arrivato in Italia il 30/12/2012; b. ha effettuato "solo due/tre viaggi quale corriere" (come da sue dichiarazioni); c. è stato arrestato il 19/01/2013 nell'appartamento di via delle Terrecotte, con seque- stro di 48,783 kg di hashish, 550 g di cocaina e una pistola. La Corte territoriale ci si duole si limita ad affermare una adesione "vo- lontaria e stabile, sia pure per un limitato lasso di tempo", senza indicare: a. il numero effettivo di operazioni a lui attribuibili;
b. la durata del suo inserimento
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
nel gruppo;
c. gli elementi concreti di conoscenza della struttura del presunto so- dalizio. Ne deriverebbe che il ruolo di RI è compatibile con un concorso in plurimi reati-fine (anche molto gravi), ma non sarebbe sorretto da una adeguata motivazione quanto all'elemento strutturale e soggettivo dell'art. 74, Sulla determinazione della pena in continuazione per RI la Corte spiega: «La pena di anni tre e mesi quattro... è stata così calcolata... pena base per il reato più grave di cui all'art. 74, comma 2.,. anni dieci e mesi sei di reclu- sione... ridotta per il rito ad anni tre e mesi otto... aumentata ex art. 81 cpv c.p. per i reati di cui ai capi B6, B7, B8 e B12 nonché per reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73 commessi il 19.1.2013, già giudicati con sentenza della Corte di Appello di Firenze del 15.2.2016, irrevocabile il 25.11.2016, ad anni uno e mesi quattro di reclusione, per una pena complessiva corrispondente ad anni cinque di reclusione, come sopra ridotta per il rito». Anche per tale ricorrente il difensore ricorrente lamenta che: a. la Corte ter- ritoriale individui nella pena per l'art. 74 del presente processo la pena base;
b. consideri i reati già giudicati con la sentenza del 15/02/2016 (anni 6 e mesi 2 di reclusione) come oggetto di mero aumento in continuazione, ma non valuta se quella condanna definitiva, per entità in concreto, non dovesse essere assunta come base di cumulo, con gli aumenti per i reati odierni. Ciò integrerebbe violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e difetto motivazionale sul criterio di individuazione del reato più grave in concreto. In conclusione, il difensore ricorrente chiede, per RI AN: a. in via principale, l'annullamento della sentenza nella parte in cui afferma la responsabi- lità ex art. 74 d.P.R. 309/1990, per violazione di legge e vizio di motivazione;
b. in via subordinata, l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla determi- nazione della pena, per violazione degli artt. 81 c.p. e 671 cod. proc. pen. e motivazione carente circa l'individuazione della pena base in rapporto alla sen- tenza Corte di Appello di Firenze 15/02/2016 (anni 6 e mesi 2), con rinvio per nuova quantificazione
3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza, con trattazione orale richiesta dalla Difesa, come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I proposti ricorsi sono inammissibili.
2. Gioverà da subito precisare che l'esame dell'atto di appello del 22/01/2018 a firma del medesimo Avv. Tiziano Veltri oggi ricorrente obbliga di dar conto, in
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR
QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845
Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
primis, dell'inammissibilità, per interruzione della catena devolutiva, di numerosi motivi di ricorso oggi introdotti per la prima volta in questa sede di legittimità. Ed invero quell'atto di impugnazione nel merito, come correttamente dà atto la sentenza impugnata verteva: a. in larga parte, in primis, sul trattamento san- zionatorio nei confronti di KA OU, con particolare riguardo al divieto di prevalenza della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/90 in relazione all'ipotesi di cui all'art. 69, comma 4, su cui si sollevava anche questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. (pagg. 1-4, motivo accolto in appello, cfr. pag. 32 della sentenza impugnata, in ragione dell'intervenuta sentenza 201/2023 della Corte costituzio- nale); b. alla mancata disapplicazione della recidiva reiterata contestata in sen- tenza sempre alla OU KA (pag.
4 - motivo accolto in appello cfr. pag. 31 della sentenza impugnata); c. sulla partecipazione e sui ruoli dei ricorrenti all'in- terno del sodalizio criminoso ex art. 74 d.P.R. 309/90 (ed invero, seppure a pag. 6 dell'atto di appello si legge, al secondo capoverso "con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/90", nel succes- sivo sviluppo del motivo (pagg. 6-7) si discute esclusivamente dei ruoli degli ap- pellanti, di fatto dando per scontata la sussistenza del sodalizio;
d. a pag. 8 si formula un ultimo, generico motivo ("Con riguardo all'eccessività della pena in- flitta") in cui ci si lamenta in generale dell'eccessività della pena inflitta a tutti e tre gli imputati, senza indicare aspetti specifici, ma solo riportando le massime delle sentenze 511/1997 e 10462/2016).
3. In ordine sistematico, vengono in rilievo dapprima le censure meglio spe- cificate in premessa mosse dal difensore ricorrente alla motivazione della sentenza impugnata circa la sussistenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90 e poi quelle relative all'intraneità dei tre odierni ricorrenti alla stessa (OU KA e RA MM DA con un ruolo dirigenziale e RI AN in quanto partecipe).
3.1. Quanto alla sussistenza dell'associazione, come si è già evidenziato al §2, nell'atto di appello, al di là di una mera enunciazione, non c'era stata alcuna con- creta messa in discussione e alcun tipo di confronto con la motivazione della sen- tenza di primo grado che dopo avere illustrato analiticamente in premessa alle pagg. 26-32 gli esiti dell'attività d'indagine, con intercettazioni e sequestri, e dato conto a seguire delle prove dei singoli reati fine- alle pagg. 98-104 ha illustrato ampiamente gli elementi che hanno portato il primo giudice a ritenere che vi fos- sero tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza per l'esistenza del sodalizio criminoso ex art, 74 d.P.R. 309/90.
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
Costituisce ius receptum (vedasi le recenti Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286581 - 01 a pagg. 40 e ss. in motivazione e Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, [...], non mass. circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 T.U. stup.), che, per la configurabilità della stessa, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex pluri- mis, Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, [...], Rv. 275583-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, [...], Rv. 258165 01; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, [...], Rv. 251011-01; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, [...], Galio-to, Rv. 246112- 01). In proposito Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, [...], Napoli Rv. 282677- 01 ha precisato che l'assenza di una c.d. "cassa comune" non è ostativa al ricono- scimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione. Non è neppure necessaria l'esistenza di una strut- tura gerarchica con specifici ruoli direttivi e la dotazione di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, sempre che gli stessi siano in con- creto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 3, n. 9457 del 06/11/2015, dep. 2016, [...], Rv. 266286-01; Sez. 6, n. 25454 del 13/02/2009, [...], Rv. 244520). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fat- tispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determi- nata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del pro- gramma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso ex multis Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [...], Rv. 270564-01; Sez. 4, n. 51716 del 16/10/2013, [...], Rv. 257906-01; Sez. 5, n. 42635 del 04/10/2004, [...], Rv. 229906-01). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario che: a) almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba8781295e-4bcl
un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per l'attuazione del pro- gramma associativo;
c) ciascun associato sia a conoscenza, quanto me-no, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini, ex multis, Sez. 4, n. 39022 del 28/09/2022, [...], non mass.; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [...], Rv. 280244-02, non mass. sul punto Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796-01). Quanto ai profili probatori, la prova del vincolo permanente, nascente dall'ac- cordo associativo, può essere data anche mediante l'accertamento di facta con- cludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifor- nimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma crimi- noso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, [...], Rv. 282610). La prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281138). Il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, tra- scendente la commissione dei singoli reati fine, e dell'indeterminatezza del pro- gramma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susse- guirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, [...], Rv. 268540), proprio perché attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, [...], Rv. 266670). Ebbene, le argomentazioni spese sul punto dalla Corte territoriale rispon- dendo al motivo di appello sui ruoli svolti in seno all'associazione dagli odierni ricorrenti (quelle sì oggetto di gravame nel merito) sono complete, non contrad- dittorie né manifestamente illogiche, conformi ai principi di diritto illustrati e, pur in assenza di una specifica contestazione sul punto, delineano chiaramente l'esi- stenza di un'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90.
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
3.2. Quanto ai ruoli dei tre odierni ricorrenti in seno al sodalizio criminoso (OU KA e RA MM DA con un ruolo dirigenziale e RI Ha- ssane in quanto partecipe) i motivi proposti sono manifestamente infondati. In ordine a tali aspetti le censure dei ricorrente, invero, si sostanziano (vedi pag. 27 della sentenza impugnata) nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le ri- sposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico se- guito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclu- sioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Dai colloqui intercorsi tra gli associati, soprattutto successivamente agli arresti, dalle testimonianze e dalle immagini videoregistrate, dalla ripetitività degli episodi criminosi di cui si dà conto alle pagg. 113 ss. la Corte territoriale desume coerentemente la sussistenza di una struttura organizzata, con una serie di sodali costantemente a disposizione del gruppo associativo, con una capacità di rifornimento continuo della piazza di spaccio, avendo a disposizione le necessarie risorse umane e materiali. Quanto al ruolo direttivo di OU KA e RA HA, con motivazione logica e congrua la Corte territoriale dà atto di ritenere le doglianze propostele infondate, sul rilievo che gli stessi rivestivano una posizione preminente in seno al sodalizio criminoso, occupandosi delle modalità organizzative, reperendo i canali di rifornimento, tenendo i contatti sia per l'approvvigionamento delle sostanze stupefacenti sia per la successiva distribuzione al consumo. I due fornivano agli altri affiliati, aventi ruoli meramente esecutivi (tra cui il trasporto delle sostanze stupefacenti e la successiva consegna ai singoli acquirenti) le indicazioni necessarie per il raggiungimento, di volta in volta, del fine illecito perseguito. In particolare, in sentenza si dà atto che dalle indagini è emerso che OU KA (la quale era solita spostarsi a bordo dell'autovettura Opel Corsa targata DJI01MA) era deputata a intrattenere i rapporti telefonici con i vari acquirenti, organizzando gli appuntamenti e fissando i relativi luoghi e orari per le cessioni di droga, mentre RA MM DA (e LA Kabbour), che erano soliti spo- starsi utilizzando una Peugeot 307 targata CN559DE, si occupavano di effettuare la "staffetta", bonificando la zona nella quale dovevano essere effettuate le ope-
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razioni, anticipando di pochi istanti l'arrivo della Peugeot 206 targata BPII4KA con- dotta da NE SS, che era incaricato del trasporto e della cessione della sostanza stupefacente. L'NE veniva successivamente sostituito nelle sue funzioni da RI AN. Veniva altresì accertato un modus operandi cristallizzato, secondo il quale, prima delle cessioni ai vari clienti, le due autovetture di marca Peugeot e quella Opel, tenendosi a poche decine di metri di distanza l'una dall'altra, si recavano in via delle Terrecotte a Signa, luogo dove prelevano la sostanza stupefacente da consegnare agli acquirenti. Della successiva riscossione del denaro provento dell'attività di spaccio se ne occupava OU KA. I giudici del gravame del merito danno anche atto che le conversazioni am- bientali intercettate a bordo delle autovetture Opel Corsa tg. DJ101MA e Peugeot 307 tg. CN559DE davano piena conferma che il gruppo di maghrebini monitorato era dedito allo spaccio sistematico di sostanze stupefacenti, che cedevano ai propri connazionali per quantitativi che andavano dai 50 grammi di cocaina in su. In data 30/10/2012 gli operatori di polizia procedevano all'analisi di alcune conversazioni intercettate che, incrociate con i dati ricavati dal traffico storico del G.P.S. instal- lato a bordo dell'autovettura Opel Corsa targata DJI01MA e confrontate con quanto registrato dalle telecamere di sorveglianza installate dal Comune di Signa in via Roma e Piazza Pratelli, fornivano a tal proposito importanti risposte. In sintesi, dopo aver preso contatti con un "cliente", gli appartenenti alla consorteria moni- torata si recavano a Signa, utilizzando due autovetture, una delle quali con evi- denti mansioni di "staffetta"; qui, come esposto innanzi, prelevavano da un'abita- zione la sostanza stupefacente che veniva ceduta ai clienti. Grazie all'apposizione dei GPS installati sulle autovetture in disponibilità dei soggetti sopra menzionati, si identificava in località Signa, via delle Terrecotte n. 11 - interno 2 piano primo - l'appartamento dove il sodalizio custodiva la sostanza stupefacente, immobile che, nel settembre del 2012, OU KA aveva preso in locazione da tale An- gelucci CO. Come si legge nella sentenza impugnata, a seguito dell'emissione del decreto autorizzativo, in data 16/11/2012 l'appartamento di via delle Terrecotte n.11 di Signa veniva sottoposto a monitoraggio ambientale e, contestualmente, veniva installata una telecamera sul pianerottolo esterno all'ingresso dell'appartamento alfine di individuare, mediante la ripresa visiva, i soggetti che vi accedevano. E anche tale attività consentiva di riscontrare il fiorente traffico di droga gestito della compagine criminale. I giudici del gravame del merito danno motivatamente atto che nell'indicato senso del ruolo preminente dei due imputati nell'ambito dell'associazione, depon- gono le stesse dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dalla OU e dal RA
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
che, in modo chiaro, dettagliato e convergente, hanno dato conto delle attività illecite compiute nel periodo di operatività del sodalizio, comprovando anche i loro ruoli, senza dubbio organizzativi e dirigenziali, ricoperti, rivelando con precisione le circostanze di tempo e di luogo di varie consegne di droga, i quantitativi illeci- tamente detenuti/trasportati nonché le somme di denaro percepite per ottenere, di volta in volta, la disponibilità delle sostanze stupefacenti. Inoltre, i prevenuti hanno tenuto a evidenziare la loro completa condivisione degli affari illeciti. Le loro dichiarazioni si osserva in sentenza sono state valutate dal giudice di primo grado pienamente attendibili, esaustive e tra loro convergenti. La Corte territoriale dà poi atto che le menzionate dichiarazioni sono state riscontrate dalle risultanze delle attività di polizia giudiziaria e dal tenore dei col- loqui monitorati nonché dalle chiamate in correità degli altri imputati responsabili delle varie operazioni illecite. E che, a ulteriore conforto del ruolo preminente as- sunto dal RA viene in rilievo l'operazione diretta all'importazione di 2,3 chilo- grammi di stupefacente dall'Olanda in data 11/01/2013, conclusasi con l'arresto del corriere Madihi EI Habib, Ebbene, in quel caso i rapporti necessari per l'orga- nizzazione dell'operazione venivano tenuti proprio dal RA (e dal LA), che si rivolgevano a AL EI SS, il quale, a sua volta, accoglieva, la sollecitazione e li metteva in contatto con ID BO che, per la sua parte, indicava come corriere un suo amico. E ancora, in occasione dell'acquisto di 48 chilogrammi di hashish a Torino, quando il RA (ed il LA), per ottenere una fornitura di sostanza stupefacente e così avere una certa disponibilità di droga, in attesa di nuove forniture di cocaina, si rivolgevano a tale Yassine, non meglio identificato e, nel corso di tale operazione, si attivavano per prendere i contatti necessari alfine di rendere possibile il raggiungimento dell'accordo criminoso, programmando tutte le fasi dell'operazione e concludendo, infine, l'affare. Emergeva altresì che, in occasione dell'acquisto degli oltre 3 chilogrammi di cocaina in Olanda nel maggio 2013, azione che si concludeva con l'arresto del corriere BO, il RA (ed il LA) si rivolgevano al AL per rendere pos- sibile l'ennesima importazione mentre, a sua volta, la OU inviava al predetto AL, alias Agadir, direttamente in Marocco, una parte del denaro necessario per il pagamento della sostanza stupefacente acquistata per il gruppo criminale. U- bir KA e RA MM hanno, quindi, svolto, in qualità di dirigenti/orga- nizzatori, un ruolo fondamentale per l'operatività dell'associazione, ricavabile an-
che
dalla disponibilità dell'appartamento - base operativa che veniva acquisita dalla OU, dei mezzi di trasporto, dall'affidabilità loro riconosciuta dagli altri membri, con piena consapevolezza dell'organico inserimento di tutti nel sodalizio. Al riguardo, osserva la Corte territoriale che, al di là delle generiche negazioni e delle ininfluenti considerazioni sul fatto che OU KA e RA MM
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
erano legati sentimentalmente tra loro, non vi è. alcuna dissonante argomenta- zione in sede di impugnazione. E, logicamente, che non è dirimente che la OU e il RA costituissero un nucleo familiare per escludere o attenuarne la responsa- bilità né per attribuire a uno solo dei due un ruolo verticistico che entrambi ave- vano per il raggiungimento delle finalità dell'associazione. Né può ritenersi osservano ancora i giudici di appello che il rapporto intercorrente con il LA non fosse di piena condivisione del programma delit- tuoso, tesi sostenuta dalla Difesa anche sulla base dell'assunto che Littera Vin- cenzo avrebbe ceduto sostanze stupefacenti solo al LA e non al sodalizio criminale. Ciò essendo smentito, innanzitutto, dalle innumerevoli cessioni effet- tuate dal Littera al RA, che si trovava assieme al LA (cessione di un chilo- grammo in data 19/11/2012 ed in data 24/11/2012 oltre a tutte le altre cessioni indicate nelle chiamate in correità); dal ruolo di "staffetta" che il LA svolgeva abitualmente assieme al RA;
dagli acquisti effettuati e dalle successive cessioni che il gruppo effettuava ai clienti che contattavano la OU o il RA o lo stesso AA e che i tre, curavano (vengono citate, ad esempio, le cessioni ad Aba Allal Soufiane). Vi erano, invero, alcune cessioni curate dal solo UI (ad esem- pio quelle indirizzate al c.d. prete, poi identificato in EI Magren HA) ma ciò non esclude che la maggiore parte delle cessioni avvenivano nell'ambito dell'atti- vità del sodalizio criminoso. Come si evidenzia ancora in sentenza, poi, tutti gli associati, poi, compreso il LA, avevano a disposizione i locali in via delle Terrecotte, le autovetture e financo la pistola - sequestrata nell'occasione innanzi citata - sicché l'assunto di- fensivo risulta nel suo complesso infondato. Quanto alla prova della partecipazione all'associazione del RI, secondo la logica motivazione della Corte territoriale, la stessa si evince dalle conversazioni intercettate, nonché dalle dichiarazioni rese dal medesimo RI e dall'Issal- mane, dalle quali si ricava, al di là dell'asserito fine del primo di effettuare "solo due-tre viaggi in qualità di corriere al fine di mettere assieme una somma di de- naro" per "celebrare il proprio matrimonio e comprare, nella terra d'origine, un piccolo appezzamento di terreno", la piena consapevolezza del ruolo svolto all'in- terno dell'associazione per il trasporto di sostanze stupefacenti, seguendo le diret- tive ricevute personalmente dal RA, dalla Zoubitr e dal LA. L'imputato - si sottolinea in sentenza è giunto in Italia proprio per mettersi a disposizione dell'associazione operante nel traffico di stupefacenti e in tal modo assicurava la propria disponibilità ad attuare il programma criminoso del sodalizio, al quale ade- riva volontariamente e stabilmente, sia pure per un limitato lasso di tempo.
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Il ruolo del prevenuto è stato altresì riscontrato inequivocabilmente il 19/01/2013 (capo B/2), quando con OU KA veniva tratto in arresto a Si- gna, via delle Terrecotte n. 11, dove era la base operativa dell'organizzazione, in possesso di kg. 48,783 di hashish, di grammi 550 circa di cocaina e di una pistola modello 34 calibro 9 corto con caricatore e 50 cartucce camiciate. In relazione ai singoli ruoli ricoperti dai sodali, pertanto, la sentenza impu- gnata opera un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, quanto alla generica posizione di partecipe inserito nel sodalizio criminoso, ha ricordato che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (così Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, [...], Rv. 282139, fattispecie in cui la Corte ha precisato che, ai fini della de- terminatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal par- tecipante). In tema di reato associativo, riveste, invece, il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé i primi consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione o assuma fun- zioni decisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, [...], Rv. 284199, in fatti- specie relativa a soggetto che promuoveva l'azione di un'associazione per delin- quere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, investendo notevoli risorse economiche e mettendo a disposizione del sodalizio plurimi canali esteri di approv- vigionamento;
Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, [...], Rv. 265524, relativa a fattispecie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). In altri termini, può assumere tale ruolo anche chi in un momento successivo all'inizio dell'operatività del sodalizio, contribuendo a mantenere o accrescere le potenzia- lità dell'organizzazione criminale già costituita (Sez. 4 n. 15706 del 02/04/2025, [...], non mass.; Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, [...]). Nell'ambito di tale consorteria criminale, l'organizzatore coordina l'attività dei sodali ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peral- tro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articola- zione territoriale (Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, [...], Rv. 279476 - 02, re- lativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto tale ruolo all'imputato che dirigeva più piazze di spaccio ope- rative in un'ampia zona territoriale di un grande centro urbano, effettuava acquisti
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di stupefacente attraverso i canali del gruppo criminale da destinare poi ai singoli incaricati della vendita al minuto, versava le somme realizzate al capo clan camor- ristico con il quale condivideva i guadagni, poteva contare su un organico di più soggetti a lui sottoposti in tale specifico settore;
Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, [...], Rv. 186226). Tale qualifica spetta a chi assume poteri di gestione quand'an- che non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, [...], Rv. 271707; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, [...], Rv. 271256). Riveste la qualifica di organizzatore anche colui che, pur non coordinando l'at- tività di altri associati, ha il potere di determinare, in autonomia rispetto al "capo" del gruppo, sia le cessioni di droga alle quali quest'ultimo partecipi, sia la gestione di pagamenti e di controversie relative a forniture rilevanti per l'operatività del sodalizio (Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, [...], Rv. 286272-02). Il ruolo di organizzatore, spettante a colui che coordina il contributo degli associati, a differenza di quello di promotore e di capo, assume una connotazione esecutiva e non richiede che chi lo rivesta si trovi sullo stesso piano dei capi e dei promotori, essendo compatibile, ove l'organizzazione del sodalizio abbia una strut- tura verticale, con un'attività svolta in posizione di subalternità rispetto al vertice associativo (Sez. 4, n. 28167 del 16/06/2021, [...], Rv. 281736 - 02, relativa a fattispecie in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento, ad opera della sentenza impugnata, del ruolo di orga- nizzatore a carico di colui che coordinava i turni di spaccio sulla "piazza" gestita dal sodalizio). Dunque, organizzatore è colui il quale, in seno all'organizzazione strutturata di persone e mezzi, si occupa di coordinare e impiegare razionalmente le risorse, umane e materiali, dell'organizzazione stessa, svolgendo tali compiti in autonomia e risultando essenziale all'esistenza dell'associazione seppure non rivesta un ruolo decisionale e di vertice: la qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associa- zione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rile- vante settore operativo del gruppo (Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, [...]), ovvero, in altri termini, a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo peraltro necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente il coordinamento di una sua articolazione territoriale (Sez. 3, n. 40348 del 06/07/2016, [...]).
4. Come si evidenziava al § 2 in appello vi è stata una generica contestazione, omnicomprensiva per tutti gli imputati, circa l'eccessività della pena.
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878295e-4bcl
Ancorché fosse stato già il giudice di primo grado a riconoscere a OU Ka- rima e a RI SS la continuazione esterna, quanto alla prima, con la precedente sentenza GUP Firenze 28/11/2013 - C.A. Firenze 17/10/2014 (irrevo- cabile il 08/04/2015) e quanto al secondo con i reati già giudicati con sentenza C.A. Firenze 15/02/2016 (irrevocabile il 25/11/2016), e a ritenere più grave, da individuare dunque come pena base per tutti (cfr. pag. 113) il reato di cui all'art. 74 d.P.R. di cui al capo A) del presente processo, tale statuizione non era stata contestata con uno specifico motivo di appello. Ne discende che il secondo motivo (con cui il difensore ricorrente denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motiva- zione in relazione all'erronea individuazione del reato più grave in concreto e della pena base ai fini della continuazione con precedente sentenza irrevocabile (anni 6 di reclusione) con riferimento alla pena irrogata a OU KA) e il quarto mo- tivo di ricorso (nella parte in cui si denuncia la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per erronea determinazione della pena in continuazione con la sentenza definitiva quanto a RI SS sono inammissibili). Peraltro, va evidenziato che la questione sull'art. 671 cod. proc. pen. non è tra quelle rilevabili d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pacifica nel ritenere che non possano essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 4, n. 27110 del 15/9/2020, [...], Rv. 279958, in motivazione, pag. 12; conf. Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, [...], Rv. 269632; Sez. 2, n. 13826 del 17/2/2017, [...], Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, [...], Rv. 270316; Sez. 5, n. 48416 del 6/10/2014, [...], Rv. 261029; Sez. 5, n. 25814 del 23/4/2013, [...], Rv. 255577; Sez. 2, n. 22362 del 19/4/2013, [...], Rv. 255940). Ciò in quanto si deve evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (così Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, [...], Rv. 270316 01 che ha ritenuto inammissibile il dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla subordina- zione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, atteso che la relativa questione non era stata prospettata in appello, ove il ricorrente si era limitato a dolersi dell'illegittimo diniego all'imputato del beneficio della pena sospesa). In altra pronuncia, condivisibilmente, è stato ritenuto inammissibile il mo- tivo di impugnazione con cui venga dedotta una violazione di legge che non sia
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
stata eccepita nemmeno con l'atto di appello, non avendo l'intervenuta trattazione della questione da parte del giudice di secondo grado efficacia sanante "ex post" (Sez. 3, n. 21920 del 16/5/2012, [...], Rv. 252773). E di recente è stato ulteriormente specificato con un'affermazione che ben si attaglia | caso che ci occupa - che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costi- tuito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illu- strata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, [...], Rv. 280306-01). Pacifico, invero, è che il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi -con- trassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), e art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) - sono fun- zionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve poi essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibi- lità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi que- stione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in rela- zione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. (cfr. Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [...]). Diversamente opinando, del resto, diverrebbe estremamente difficile se non impossibile, per la Corte di cassazione, mancando un motivo di appello sul punto e, dunque, una doglianza ritualmente sollevata, procedere a verificare an- zitutto i termini esatti della doglianza stessa e, conseguentemente, la congruenza della relativa risposta della Corte;
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento
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Firmato Da: ZO EL Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253- Firmato Da: GABRIELLA LAMELZA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: 3a5bc6116d809845 Firmato Da: IA NA Emesso Da: PR QUALIFIED CA 1 Seriale: ba878ff295e-4bcl
delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.
Così deciso il 28/04/2026
Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella
La Presidente
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Firmato
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