Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2001, n. 2417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2417 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA POLO ITALIANO0 2 4 1 7 /0 1 LA CORTE U EMA DI CASSAZIONE Oggetto compravendita di SEZIONE SECONDA CIVILE autovettura riduzione del presso per bizi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 11668/98 Cron.4986 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 753 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 02/06/00 Dott. CA TROMBETTA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente FT2 537 SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSESTESE SNC, in persona del leg. rappr. p.t. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Claudio SCATENA, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. 1 SOLE 24 ORE VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato 3000per diritti L. il 19 FEB. 2001 AFELTRA ROBERTO, che lo difende unitamente IL CANCELLIERE all'avvocato RIMINI GUSTAVO, giusta delega in atti;
LIRE 1500 ricorrente CANCELLERIA -
contro
IC IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato GIANFREDA ADOLFO, GIORGI S, difeso dall'avvocato 2000 giusta delega in atti;
1101 controricorrente - -1- avverso la sentenza n. 273/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 13/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/00 dal Consigliere Dott. CA TROMBETTA;
udito l'Avvocato AFELTRA Roberto, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato GIANFREDA Adolfo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
772 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 4.6.1996 IA ET conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Firenze la società Autosestese S.n.c. deducendo: che dalla stessa società aveva acquistato in data 9.2.95 una vettura Nissan PE Safari tg. FI L18806, usata, al prezzo complessivo di £. 21.500.000 interamente versato, vettura che dopo soli quattro mesi dall'acquisto ed il percorso di Km. 1300 aveva subito la rottura del motore, FT₂ nonostante gli fosse stato contrattualmente garantito il rifacimento del motore superiore;
che accertata l'avvenuta rottura di una valvola con sfondamento del pistone e comunicato l'evento alla società venditrice, l'istante aveva dovuto sopportare la spesa di ₤.
4.662.000 per la riparazione della vettura. Chiedeva pertanto che la società convenuta fosse condannata al pagamento in suo favore dell'anzidetta somma a titolo di riduzione del prezzo di vendita 0, comunque, di risarcimento danni conseguenti alla presenza dei vizi riscontrati sulla vettura. La società convenuta, costituitasi, contestava la domanda, asserendo, nel merito che la domanda attrice era sfornita di prova. acquisizione di Espletata l'istruttoria, con documenti ed escussione di testi, il giudice di pace, con sentenza 19 marzo 1997 respingeva la domanda per non avere il ET provato la preesistenza dei vizi alla compravendita, in ordine alla quale non era stata fornita alcuna garanzia. Su impugnazione principale della società venditrice, in ordine alla pronuncia di compensazione delle spese giudiziali, ed FT2 incidentale del ET che chiedeva l'accoglimento della originaria domanda con ammissione, ina Vta istr uttoria, di consulenza tecnica, già richiesta in primo grado, il Tribunale di Firenze, con sentenza 13 febbraio 1998, in accoglimento dell'appello incidentale e con assorbimento di quello principale, riduceva a £. 16.878.000 il prezzo della vettura compravenduta e condannava l'appellante principale al pagamento in favore del ET della somma di £. 4.622.000, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Afferma il Tribunale sulla base delle risultanze in atti e sulla base della testimonianza di RO CA, che risulta accertato l'avvenuto 4 rifacimento da parte della società venditrice della parte superiore del motore, rifacimento dichiarato dall'alienante all'acquirente in sede di stipula del contratto, con la duplice conseguenza giuridica che la società venditrice ebbe a fornire sul punto una implicita garanzia e che del rifacimento del motore si tenne conto nella determinazione del prezzo di vendita. E' inoltre risultato provato: che il guasto si realizzò nella parte rifatta del motore dipese dall'abbassamento oltre il dovuto 7Tz della testata ove era situata la valvola che sfondò il cilindro;
che la riparazione fu eseguita e comportò l'esborso di £.
4.622.000. Da qui il convincimento di una precisa responsabilità dell'alienante rispetto ai vizi dedotti, tempestivamente denunciati. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione 1'Autosestese S.n.c. alla quale resiste con controricorso il ET. MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente a motivi di impugnazione: 1) la violazione о falsa applicazione degli artt. 244 e ss. c.p.c., e degli artt. 2721 e SS. C. civ.; per avere il Tribunale erroneamente ritenuto 5 responsabile del guasto subito dall'autovettura, la società venditrice sulla base di una valutazione tecnica (guasto accusato a seguito dell'abbassamento della testata, oltre il dovuto) espressa dal teste RO CA;
valutazione allo $ stesso preclusa, quale teste, per legge tenuto a fatto (quali, nella riferire solo circostanze di l'avvenuta rottura di una valvola che ha specie, il motore;
e la constatazione sfondato N dell'avvenuto rifacimento del motore solo nella FT2 parte superiore) e non ad esprimere valutazioni di carattere tecnico sul rapporto di causalità fra il danno lamentato e le opere di rifacimento valutazioni riservate al consulente tecnico il cui intervento per l'espletamento di una consulenza è tardivamente in primo grado (estato richiesto perciò non ammesso dal g.d.p.) e ritenuto superfluo in secondo grado;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 184 c.p.c. per avere il Tribunale erroneamente ritenuto superflua la richiesta di consulenza tecnica, anziché dichiararla tardiva perché avanzata in sede di precisazione delle conclusioni in violazione dell'art. 184 c.p.c.; 6 3) l'omessa e insufficiente motivazione per avere il Tribunale erroneamente, sulla base della sola testimonianza del teste O. CA, sostituitosi al perito non ammesso in giudizio, ritenuta provata la responsabilità della società venditrice in ordine ai vizi della vettura, nonostante la genericità dell'affermazione del teste in ordine alla misura dell'abbassamento della testata (ritenuta la causa del danno), e la mancata prova degli effettivi Km. percorsi dall'autovettura nei F72 cinque mesi intercorrenti fra l'acquisto ed il guasto. I tre motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi sono infondati. Il Tribunale, infatti, lungi dall'incorrere nelle violazioni di legge e nel vizio di motivazione dedotti, ha accolto la domanda del ET fondando la decisione su tre fatti specifici, accertati sulla base delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali e cioè: 1) l'avvenuto rifacimento della parte superiore del motore ad opera della società venditrice, prima del contratto di vendita;
2) la dichiarazione della stessa venditrice alla controparte, in sede di 7 stipula del contratto avente ad oggetto l'avvenuto rifacimento di quella parte del motore;
3) la avvenuta, verifica della rottura del motore, successivamente alla conclusione del contratto, proprio in quella parte di esso che era stata rifatta. Da tali fatti il Tribunale ha desunto, del tutto correttamente sul piano giuridico, che la venditrice, con la dichiarazione di cui sopra, T2 aveva assunto nei confronti dell'acquirente una F garanzia avente adspecifica obbligazione di oggetto la parte rifatta del motore, e che, essendosi il motore rotto proprio nella parte garantita, la società venditrice era tenuta a risponderne. Il Tribunale, pertanto, non ha fondato la sua decisione sulla valutazione tecnica fatta dal teste CA in ordine alla da lui ritenuta causa della rottura della valvola che ha sfondato il motore, cioè l'abbassamento oltre il dovuto della testata;
ma dalla testimonianza dello CA ha desunto il decisivo per l'operatività della garanzia,fatto accertato direttamente dallo stesso teste, esecutore dei lavori di riparazione del motore, che il guasto si è verificato nella parte rifatta del 8 motore. L'individuazione della causa della rottura del motore, così come ravvisata dal teste, rimane, quindi, un fatto che esorbita dalla ratio decidendi della sentenza;
per cui correttamente è stata ritenuta superflua la richiesta di consulenza 60000 tecnica ed ininfluente la mancata prova degli 310000 effettivi chilometri percorsi dalla vettura dall'acquisto al verificarsi del guasto e ciò in FT2 relazione alla natura stessa del guasto ed al breve intercorso prima del suo lasso di tempo manifestarsi. Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente soccombente va condannata al pagamento in favore del resistente delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
laLa Corte rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ET, spese liquidate A in £. 171.000 oltre £.
1.000.000 di onorari. M O R CA RO est. frames Patr Così deciso in Roma il 2 giugno 2000. erefo E LL E D CANCELLERA IL CANCELLIERE C1 1.9 FEB. 2001 GITATO C LE RI CU IL CANCELLIER Roma 9