Sentenza 6 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di misure cautelari, non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, in precedenza non sottoposta alla cognizione del giudice dell'appello.
Commentario • 1
- 1. Parte civile può impugnare assoluzione in appello solo se .. (Cass,. 41960/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 ottobre 2019
E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, se la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo pubblico ministero. Ferme l'immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell'intero processo penale e la possibilità della stessa parte civile non impugnante di giovarsi dell'effetto favorevole derivante dall'appello del pubblico ministero (in particolare, della pronuncia di condanna dante luogo a responsabilità civile), ove - di contro - il giudizio di impugnazione si risolva in una conferma della sentenza (assolutoria) …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2014, n. 48416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48416 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 06/10/2014
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 1325
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 27873/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di:
UD RA, nato in [...], il [...];
avverso l'ordinanza dell'8/5/2014 del Tribunale di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PISTORELLI Luca;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il UD ricorre avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trieste ha rigettato l'appello cautelare ad oggetto il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Pordenone che aveva respinto la sua richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria applicatagli per il reato di lesioni gravi.
2. Il ricorso articola due motivi.
Con il primo viene dedotta l'errata applicazione dell'art. 583 c.p., comma 1 n.
2. Lamenta in proposito il ricorrente che il Tribunale avrebbe qualificato gravi le lesioni contestate all'indagato ritenendo che dalla sua condotta fosse derivato l'indebolimento dell'organo della masticazione in conseguenza dell'avulsione di un dente causata alla vittima del reato, evento che invece non potrebbe ritenersi "permanente" - come invece richiesto dalla disposizione incriminatrice - alla luce di una interpretazione necessariamente "funzionale" del requisito normativo. Non di meno escludere la specifica fattispecie dall'orizzonte della norma citata corrisponderebbe ad una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa, attesa l'altrimenti evidente irragionevolezza di accomunare ai fini sanzionatori la stessa con quella prevista dal n. 1 dell'art. 583 c.p., comma 1, nonostante si tratti di situazioni,
sotto il profilo dell'offensività, assai dissimili. Una volta riqualificato il fatto, conclude il ricorrente, il Tribunale avrebbe dunque dovuto rivalutare la proporzionalità della misura applicata, obbligo che avrebbe invece eluso. Con il secondo motivo viene invece denunziato il difetto assoluto di motivazione sui profili illustrati, sebbene prospettati con il gravame di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In tal senso va ricordato che non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione argomenti e questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ex multis Sez. 2^, n. 22362 del 19 aprile 2013). Nel caso di specie non risulta che con l'appello cautelare il Tribunale fosse stato specificamente investito della questione relativa alla presunta errata qualificazione giuridica del fatto e dunque la stessa non poteva essere introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Non è infatti in discussione il potere del giudice di attribuire ai fatti la corretta qualificazione anche motu proprio, quanto il rispetto dei principi che governano il sistema delle impugnazione e in principalità di quello devolutivo, per cui la Corte di legittimità non può essere sollecitata, sostanzialmente in prima istanza, ad affrontare tale profilo se prima lo stesso non è stato sottoposto al giudice del merito.
3. Non di meno il primo motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato.
3.1 Per il costante insegnamento di questa Corte integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 583 c.p., comma 1, n. 2, anche l'avulsione di un solo dente, in quanto occorre far riferimento alla naturale funzionalità dell'organo indipendentemente dalla possibile applicazione di una protesi dentaria, in grado eventualmente di ripristinare la funzione masticatoria, ma non nella sua complessità quella dell'organo addetto al suo espletamento (Sez. 2^, n. 32586 del 3 giugno 2010, Ben Ali, Rv. 247979).
3.2 Di tale principio il Tribunale ha fatto corretta applicazione nel caso di specie, ne' lo stesso richiede alcuna "revisione" - come invocato dal ricorrente - alla luce di quanto affermato da Sez. Un., n. 2437/09 del 18 dicembre 2008, Giulini e altro. Ed infatti la concezione funzionale della malattia è normativamente recepita nella fattispecie prevista dell'art. 583 c.p., comma 2, n. 2, che per l'appunto fa riferimento all'indebolimento di un organo o di un senso e dunque alla loro mutata capacità di svolgere la funzione che agli stessi è propria. È dunque imposta dal dato testuale - a prescindere da qualsiasi interpretazione del concetto di malattia - la necessità che la lesione si risolva in una compromissione parziale ma permanente della funzione cui l'organo o il senso sono preordinati. E l'orientamento di cui si è dato conto in precedenza - e che il collegio condivide - già presuppone questa lettura, facendo riferimento all'impossibilità che una eventuale protesi dentaria possa ripristinare in toto proprio la funzionalità dell'organo.
3.3 Per altro verso va altresì osservato come il ricorso non precisi perché l'avulsione di un dente non comporti un indebolimento permanente dell'organo di riferimento, rivelandosi in tal senso anche generico.
3.4 Quanto infine alla necessità di procedere ad una rilettura costituzionalmente orientata del disposto normativo, l'obiezione si fonda, a tacer d'altro, sull'erroneo presupposto per cui sarebbero non commensurabili fattispecie come quella contestata all'imputato e l'esposizione della vittima delle lesioni al pericolo di vita di cui al n. 1 dell'art. 583 c.p., dimenticando che la razionalità nell'assimilazione del trattamento punitivo tra le due situazioni risiede nel fatto che l'indebolimento o la perdita di un organo è conseguenza permanente, mentre l'altra solo transeunte.
4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. A parte il fatto che non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5^, n. 27202/13 del 11 dicembre 2012, Tannoia e altro, Rv. 2-56314), va rammentato che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Sez. 2^, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione).
5. Manifestamente infondata è infine la doglianza sulla mancata rivalutazione della proporzionalità della misura, giacché la stessa si fonda sul presupposto dell'altrettanto manifestamente infondata necessità di riqualificazione del fatto contestato.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014