Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 22091
CASS
Sentenza 23 maggio 2023

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Massime1

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.

Commentario1

  • 1La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peius
    Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024

    [1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 22091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22091
Data del deposito : 23 maggio 2023

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