Sentenza 23 maggio 2023
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati, per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo il solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
Commentario • 1
- 1. La rilevabilità ex officio della violazione del divieto di reformatio in peiusRedazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 9 settembre 2024
[1] Resta salva, tuttavia, in forza al principio iura novit curia, la possibilità per il giudice di appello di conferire al fatto una diversa — ed anche più grave — qualificazione giuridica, a condizione che il mutamento del titolo di reato non determini una variazione della competenza del giudice di primo grado, che non venga aggravato il trattamento sanzionatorio e che il tema della corretta individuazione della norma incriminatrice sia stato introdotto in giudizio con i motivi di gravame (in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass., Sez. I, 6 ottobre 2022, n. 45466, in Cass. pen., 2024, 291; la tesi è condivisa da P.P. Paulesu, Il divieto di reformatio in peius: note a margine di una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 22091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22091 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NI LI EY;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di NT QU ed il rigetto di tutti i restanti ricorsi;
udito l'avv. NC Mastro per la parte civile Regione Puglia, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e la conferma delle statuizioni civili con liquidazione delle spese del grado;
udito l'avv. GI Maria Piscopo per la parte civile Comune di Altamura, che ha concluso chiedendo il risarcimento dei danni materiale e morali e la liquidazione delle spese del grado;
uditi i difensori dei ricorrenti, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi: avv. PE Giulitto (per i ricorrenti AR, AR, AR, OLvito, OL, EO, NO, RN, NT); avv. Damiano Somma, anche in sostituzione degli avv. Massimo Chiusolo e NZ EN (per i ricorrenti ER, De RE e NT); avv. Angelo Di Benedetto (per i ricorrenti AV, D'IE, RR, IN, PU, PA NT, PA GI, PA IC); avv. Attilio TR, anche in sostituzione dell¿avvocato GI AM (per i ricorrenti AR, OL, CI, IG, VI, NO, IA, OR, AR); avv. Camillo Larato (per il ricorrente OT). 2 M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29 aprile 2022, la Corte d'appello di Bari ha nel complesso parzialmente confermato la pronuncia emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari nei confronti, tra gli altri, degli imputati oggi ricorrenti, in primo grado ritenuti responsabili: alcuni, di reati associativi (hanno formato oggetto di addebito l'associazione mafiosa contestata al capo 1 e i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestati ai capi 18 e 42 dell'imputazione) e di reati-fine; altri soltanto di reati in materia di stupefacenti e/o di altri delitti. Per quanto qui rileva, nei confronti degli odierni ricorrenti (quasi tutti rinuncianti ai motivi sull'affermazione di responsabilità dedotti con l'appello) la Corte territoriale: ha applicato in taluni casi la pena concordata;
ha per lo più ridotto le pene inflitte, riconoscendo a quasi tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo dei rispettivi difensori cassazionisti, gli imputati di seguito indicati hanno proposto i seguenti ricorsi per cassazione.
3. Con il primo motivo di ricorso, GI ER, premesso che la Corte territoriale anche a fronte della rinuncia a tutti gli altri corposi motivi di - impugnazione e della collaborazione processuale prestata dalla difesa gli ha - riconosciuto le circostanze attenuanti generiche operando, tuttavia, una riduzione della pena per la mera partecipazione al più grave reato associativo di cui all'art. 74 t.u.s. in misura di circa un quarto anziché nella massima estensione, lamenta vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto alla più ampia riduzione operata nei confronti di altri coimputati. Si prendono in particolare in esame le posizioni dei coimputati IC AR e GI OR, ai quali le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute nella massima estensione benché entrambi siano stati condannati per aver preso parte non solo all'associazione di cui all'art. 74 t.u.s. ma anche all'associazione mafiosa, rivestendo in entrambe ruolo apicale, e per numerosissimi reati-fine (mentre ER è stato ritenuto responsabile di soli due reati-scopo di modesta gravità). Viene poi operato analogo confronto con le posizioni degli imputati RO PU e AO AR, condannati per condotte analoghe a quelle ascritte ad ER, ai quali la riduzione della pena è stata tuttavia applicata in misura (non massima, ma) superiore. Rilevando che nei richiamati casi le circostanze attenuanti generiche sono state riconosciute a tutti gli imputati per le medesime ragioni che ne avevano determinato il Lib e M 3 riconoscimento al ricorrente, si deduce dunque il vizio di motivazione come sopra specificato.
3.1. Con il secondo motivo si deducono il vizio di motivazione e la violazione della legge penale per non essere stato ridotto l'aumento praticato a titolo di continuazione per gli altri due capi di reato in forza delle circostanze attenuanti generiche, benché queste ultime non siano state giustificate per ragioni oggettive connesse al più grave reato associativo, ma per ragioni soggettive riferibili a tutti i reati ascritti.
4. Anche AU OT svolge due analoghi motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la minore riduzione di pena (pari a soli due anni di reclusione) operata in forza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche prevalenti per la mera partecipazione al reato associativo contestatogli rispetto alla maggior riduzione operata nei confronti di altri coimputati. Anche in questo caso si sollecita il confronto con le già citate posizioni di GI OR e IC AR (condannati per ben più gravi reati). Si sollecita inoltre la comparazione con IC PA (imputato dei medesimi capi di reato nn. 42 e 69 ed a cui è stata applicata una maggiore diminuzione di pena benché gli sia stata riconosciuta la recidiva specifica ed avesse utilizzato violenza per dirimere le questioni associative interne, mentre OT era incensurato ed era un semplice pusher di strada) e con gli imputati NC IA, IC AR e EL OL v stata riconosciuta una riduzione maggiore benché ilOLvitó primo avesse il ruolo di organizzazione nell'associazione e gli altri due quello di capi di squadre operative di spaccio. Richiamando, da ultimo, le situazioni di altri sei coimputati si fa rilevare come anche nei loro confronti le riduzioni di pena per le circostanze attenuanti generiche sono state superiori a quelle riconosciute al ricorrente senza che in sentenza si trovi alcun riscontro motivazionale.
4.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge penale per l'omessa riduzione degli aumenti di pena praticati per la continuazione in forza delle circostanze attenuanti generiche riconosciute per ragioni comuni anche ai reati satelliti.
5. Pure il ricorrente GI PA lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, priva di razionalità interna ed esterna per aver disatteso i presupposti da essa stabiliti per determinare il trattamento sanzionatorio, non avendo dato conto delle ragioni sulla disparità di trattamento riservata al ricorrente rispetto alle posizioni dei coimputati OV OR e IC AR. Mentre per costoro ritenuti responsabili di reati più gravi ed in- Shibamenti of lenumero assai più elevato, con ruolo di maggiore spicco nei reati associativi circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute in regime di prevalenza (previa esclusione degli effetti della recidiva), per il ricorrente (a cui la recidiva era stata esclusa già in primo grado) tali attenuanti sono state illogicamente riconosciute soltanto in termini di equivalenza, benché egli avesse rinunciato ai motivi sulla responsabilità contenuti nel corposo atto di appello e altrimenti prestato collaborazione processuale. L'aumento di pena a titolo di continuazione, poi, è stato illogicamente determinato in misura complessivamente superiore a quello praticato ai menzionati coimputati.
6. Il vizio di contraddittorietà ed illogicità di motivazione, unitamente alla violazione della legge penale sostanziale, per iniquità del trattamento sanzionatorio rispetto alla analoga posizione di altri coimputati, viene dedotto anche nei ricorsi proposti da EN D'IE e QU IN.
6.1. EN D'IE si duole del giudizio di mera equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base della violazione della misura cautelare in pendenza di giudizio d'impugnazione, laddove ai coimputati IC AR e QU IN, parimenti irrispettosi delle misure cautelari, il bilanciamento delle menzionate attenuanti è stato operato in termini di prevalenza. Ci si duole, inoltre, della determinazione della pena base per il reato associativo in termini superiori a quella determinata per EL OLvito che, a differenza del ricorrente, svolgeva il ruolo di capo della batteria di spaccio e per l'aumento praticato a titolo di continuazione - interna ed esterna rispetto al medesimo ed ai coimputati RE NO e IC CA.
6.2. QU IN, invece, lamenta che la riduzione per tali circostanze non sia stata illogicamente effettuata nella massima estensione, nonostante le favorevoli valutazioni al proposito contenute in sentenza, e che sia eccessivo, rispetto alla ritenuta "posizione subalterna", l'aumento effettuato a titolo di continuazione, anche in relazione al minor aumento praticato a coimputati aventi la medesima posizione come PE EO.
7. Con il ricorso proposto da EN RR si deducono, con duplice motivo, la violazione della legge penale ed il vizio di motivazione.
7.1. Con il primo motivo si lamenta la contraddittorietà della motivazione per essere stati disattesi i principi in premessa statuiti in sentenza sulla dosimetria della pena con riguardo alla determinazione della pena base per il reato associativo (individuata in ben 14 anni di reclusione, la pena più elevata tra tutti i compartecipi, anche rispetto al coimputato QU NT, 5 SL M investito di compiti organizzativi e gravato anche dalla partecipazione all'associazione mafiosa), alla minima riduzione per le circostanze attenuanti generiche (praticata in misura di 1/5), all'elevato aumento fissato per la continuazione con un unico reato di detenzione di stupefacenti (anche in questo caso si richiama il confronto con il citato NT).
7.2. Con il secondo motivo si lamenta l'applicazione della sanzione accessoria, prevista dall'art. 85 t.u.s., del ritiro della patente di guida per la durata di due anni senza giustificazione delle ragioni.
8. Con tre distinti ricorsi redatti dal medesimo difensore fiduciario, RO PU, NT PA e IC PA deducono un duplice motivo di violazione della legge penale e vizio di motivazione.
8.1. Con il primo motivo ci si duole della mancata riduzione nella massima estensione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.
8.2. Con il secondo motivo si lamenta l'applicazione della sanzione accessoria, prevista dall'art. 85 t.u.s., del ritiro della patente di guida, nel giudizio di appello mantenuta, sia pur per un periodo di tempo più ridotto, con motivazione apparente, tenuto conto della risalenza nel tempo dei reati commessi e del fatto che gli stessi erano avvenuti all'interno del comune di Altamura. IC PA si duole, inoltre del contraddittorio ed eccessivo aumento praticato per la continuazione esterna rispetto a quello operato per la continuazione interna, mentre NT PA lamenta, altresì, la illogicità della motivazione con cui si è confermata la confisca del denaro contante, peraltro in relazione al reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.
9. Con l'unico motivo dei distinti ricorsi proposti, dal comune difensore avv. LI TR, nell'interesse degli imputati EN IG, IC AR e EN VI si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riduzione della pena nella massima estensione per le riconosciute circostanze attenuanti generiche nonché con riferimento al mancato contenimento della pena nei minimi edittali ed agli eccessivi aumenti praticati a titolo di continuazione. - benché9.1. EN IG, inoltre, si duole del fatto che incensurato e non gravato da ulteriori carichi pendenti la sua posizione sia - stata equiparata a quella dei coimputati PE AM, IC AR e GI OR, condannati per reati più gravi e gravati, gli ultimi due, di carichi pendenti per omicidi volontari, peraltro tutti ancora in custodia cautelare. Nei 6 Shihnaw Bl confronti di costoro, inoltre, erano stati ridotti anche gli aumenti di pena per la continuazione, mentre lo stesso non era avvenuto per il ricorrente IG.
9.2. Quanto ai fratelli uterini IC AR e EN VI ci si duole del fatto che non si sia tenuto adeguatamente conto della significativa rinuncia ai motivi di impugnazione, del loro ruolo meramente operativo di spaccio in strada di singole dosi, dell'occasionale coinvolgimento nella vicenda processuale determinato da una drammatica situazione familiare, operandosi anche tra loro un'illogica equiparazione in ordine alla riduzione riconosciuta per le circostanze attenuanti generiche posto che il primo è gravato di precedenti specifici, mentre il secondo è incensurato. 10. Con il ricorso proposto da AR HE ST si deducono violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche argomentato in relazione ad una recente condanna per duplice omicidio aggravato ed altri reati. La sentenza si lamenta appare schizofrenica ed ingiusta, posto che le - - menzionate circostanze sono state riconosciute a tutti gli altri 32 coimputati che, come il ricorrente, hanno rinunciato ai motivi di appello, benché molti di loro dovessero rispondere, oltre che dei reati associativi di cui ai capi 1) e 18), anche di reati di particolare gravità ed allarme sociale. 11. Con il ricorso proposto dall'avv. GI AM nell'interesse di IC AR si deduce, con tre distinti motivi, il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla quantificazione della pena base per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in 24 anni di reclusione, argomentandosi con formula di stile e pur essendosi esclusa la contestata circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata;
- al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con reato già giudicato, pur trattandosi di reato-fine dell'associazione di cui l'imputato è stato ritenuto partecipe e pur essendo stata riconosciuta la strumentalità della condotta già giudicata rispetto al sodalizio;
all'omessa motivazione con riguardo alla determinazione dell'aumento praticato per la continuazione per il reato di tentato omicidio di cui al capo 3) in misura pari al doppio rispetto a quello praticato con riguardo all'analogo delitto di cui al capo 5). 12. Con il ricorso proposto da GI OR si deduce, con due distinti motivi, il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: 7 OW M alla quantificazione della pena base per il reato di cui all'art. 74 t.u.s. in 25 anni di reclusione, argomentandosi con formula di stile e richiamandosi la pena edittale prevista per la contestata circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata, pur essendo stata la stessa contraddittoriamente esclusa;
- alla mancanza di motivazione con riguardo alla determinazione dell'aumento praticato per la continuazione per il reato di tentato omicidio di cui al capo 3) in misura pari al doppio rispetto a quello praticato con riguardo all'analogo delitto di cui al capo 5), benché fosse in entrambi i casi identicula condotta contestata all'imputato. 13. Con il ricorso proposto da NC IA si deduce, con due distinti motivi, il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: all'omessa indicazione delle ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche non sono state applicate nella massima estensione;
all'apparente motivazione sull'aumento praticato per la continuazione esterna, che non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito. 14. Con il primo motivo del ricorso proposto da LÌ RB si deduce il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, argomentata in modo astratto e senza tenere conto delle doglianze proposte con l'appello. 14.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione per l'eccessivo aumento praticato per la continuazione con reato già giudicato, benché in relazione allo stesso contestato ad altri - coimputati al capo 44) - i correi abbiano avuto aumenti più contenuti, così determinandosi evidente, ed immotivata, disparità di trattamento. 15. Con il cumulativo ricorso proposto da NC TR e CI ES si deduce, con due distinti motivi riferiti a ciascun ricorrente, il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: - alla minima riduzione della pena praticata a NC TR per le circostanze attenuanti generiche, contraddittoriamente valorizzandosi un precedente penale di cui si è invece ritenuta l'irrilevanza ai fini della recidiva per essere gli effetti penali estinti per esito positivo dell'affidamento in prova;
- all'apparente motivazione resa con riguardo alla mancata esclusione degli effetti della recidiva per ES CI, pur essendo il reato più grave costituito - da una ricettazione - non espressivo di allarmante pericolosità o di violenza. El 4 8 16. Con il primo motivo del ricorso proposto da AL LA si deducono la violazione di legge ed il vizio di omessa motivazione con riguardo all'applicazione della pena prevista per la cessione di droghe pesanti, non avendo il ricorrente rinunciato a tale motivo di appello, da ritenersi compreso in quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ed essendo sul punto mancata la risposta della Corte territoriale. 16.1. Con il secondo motivo si lamentano violazione dell'art. 62 bis cod. pen. ed il vizio di motivazione per non essere state applicate nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche sul rilievo, illogico e svincolato dalle emergenze processuali, che a ciò osterebbero i quantitativi di stupefacenti oggetto delle illecite condotte (in realtà mai oggettivamente accertati) e la personalità dell'imputato (persona incensurata). 16.2. Con il terzo motivo si deduce l'erronea interpretazione dell'art. 235 cod. pen., quanto alla disposta espulsione dal territorio dello Stato, per non essere stata vagliata la pericolosità sociale dell'imputato, neppure ritenuto partecipe del reato associativo. 17. Con il ricorso proposto da HE CI si deducono violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo a due profili: -- per essere stato escluso l'invocato vincolo della continuazione con un reato separatamente giudicato, benché già il giudice di primo grado avesse espressamente osservato che gli analoghi reati di cui ai capi 47) e 49), per i quali il ricorrente ha riportato condanna, avevano trovato riscontro nei fatti illeciti accertati in quel processo, nato dall'attività di perquisizione e sequestro effettuata presso l'abitazione dell'imputato in occasione dell'esecuzione della misura cautelare nei suoi confronti disposta in relazione ai reati qui sub iudice;
- per non essere state applicate nella massima estensione le circostanze attenuanti generiche. 18. Con l'unico motivo del ricorso proposto da HE De RE si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per non essere state applicate in regime di prevalenza le riconosciute circostanze attenuanti generiche, enfatizzandosi il precedente penale dell'imputato e non avendo la Corte territoriale argomentato sulla possibilità di escludere la recidiva nel merito. 19. Con l'unico motivo dei ricorsi sostanzialmente di identico contenuto, tutti redatti dal comune difensore avv. PE Giulitto proposti da IC - AR, EN AR, AO AR, EL OLvito, NC OL, PE EO, RE NO e AR RN si deducono vizio di 9 Elilinaw น motivazione e violazione della legge penale e processuale, anche del divieto di reformatio in peius, per la mancata riduzione degli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione benché siano state in appello riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti per ragioni concernenti non soltanto il reato più grave ma estensibili anche ai reati satelliti. 19.1. Con riguardo a RE NO è stato proposto ulteriore ricorso dall'avv. Attilio TR, lamentandosi la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione per l'omesso controllo sull'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 20. Con l'unico motivo del ricorso proposto da UI OR si lamenta la contraddittorietà della motivazione per non essere stata applicata nella massima estensione la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia sul rilievo che la stessa non sarebbe stata sufficientemente precoce. La sentenza di primo grado osserva il ricorrente - ha tuttavia fatto in più punti riferimento alle - dichiarazioni rese dall'imputato, evidenziandone dunque l'importanza, unico parametro idoneo a determinare il quantum del trattamento sanzionatorio. 21. Con il primo motivo del ricorso proposto da QU NT si deducono violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di revoca della confisca per sproporzione disposta in primo grado ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. per i reati associativi nei confronti del medesimo ritenuti. Si lamenta, in particolare, che, disattendendo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed omettendo di valutare la documentazione prodotta con l'appello, la sentenza impugnata ha erroneamente ed illogicamente affermato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 240 bis cod. pen. con riguardo all'acquisto dell'abitazione dell'imputato, un investimento di 95.700 Euro perfezionato tra il 2007 e il 2009, benché egli abbia non solo superato lo standard probatorio a suo carico dell'onere di allegazione, ma positivamente provato che si trattava di una donazione indiretta fatta dai suoi genitori, disponendo il padre di documentate risorse ampiamente sufficienti. La sentenza impugnata ha evocato la categoria del mero sospetto rispetto alla provenienza delle risorse del padre dell'imputato, senza considerare che le somme versate sul suo conto corrente, provenienti per lo più da assegni, erano tracciabili e anche a voler considerare i soli redditi da pensione e TFR, le risorse erano sufficienti per effettuare quell'acquisto. Ciò aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese a s.i.t. dal padre dell'imputato soggetto incensurato ed estraneo ad ambienti criminali, al quale non erano mai state al proposito addebitate condotte illecite di sorta e che ha provveduto al pagamento del mutuo Libanali M 10 -contratto per l'acquisto dell'immobile a far tempo dall'arresto del figlio e nel fatto che analoga donazione indiretta era stata dai genitori effettuata in favore della sorella del ricorrente. Ancora, si lamenta la disapplicazione del principio giusta il quale la confisca per sproporzione può colpire soltanto beni o incrementi patrimoniali che ricadono in una fascia di ragionevolezza temporale rispetto alla consumazione del "reato spia". Ci si duole, da ultimo, del fatto che si sia tratta la prova della sussistenza del reato di associazione mafiosa dalla mera rinuncia ai motivi d'impugnazione svolti sul punto e che, con motivazione apparente, si sia affermato come la commissione di reati-fine nel 2017 non escluda l'appartenenza dell'imputato al sodalizio sin dalla sua costituzione, nel 2010, trascurandosi che soltanto la partecipazione a reati-scopo può generare illecita ricchezza e non la mera adesione al sodalizio. 21.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizio di motivazione e violazione della legge penale e processuale, anche del divieto di reformatio in peius, per la mancata riduzione degli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione benché siano state in appello riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti per ragioni concernenti non soltanto il reato più grave ma estensibili anche ai reati satelliti. 22. Con unico motivo di ricorso, IC CA lamenta la violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per non essere mai stato l'imputato tradotto alle udienze in cui si è celebrato il giudizio di appello, pur trovandosi per questa causa agli arresti domiciliari e non avendo mai rinunciato alla comparizione. -23. Con i primi tre motivi del ricorso proposto da NC OX obiettivamente connessi si lamentano violazione dell'art. 74 t.u.s. e vizio di - motivazione, anche per travisamento della prova, per essere stata ritenuta la partecipazione del ricorrente al reato associativo di cui al capo 18). 23.1. Con i successivi tre motivi si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione anche per travisamento della prova e omessa valutazione - delle doglianze svolte con l'appello - per essere state riconosciute tre circostanze aggravanti del reato associativo. 23.2. Con il settimo motivo si lamentano violazione dell'art. 74, comma 6, t.u.s. e vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta l'ipotesi dell'associazione di minore gravità benché gli elementi indicati in sentenza non siano ostativi. 23.3. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione per essere stata esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, t.u.s. in relazione al reato di cui al capo 23) senza rispondere alle doglianze sollevate con l'atto di 11 Stilinanti R appello e l'omessa motivazione con riguardo alla richiesta di riconoscere detta ipotesi in relazione a tutti gli altri reati-fine addebitati al ricorrente. 23.4. Con i successivi quattro motivi di ricorso si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla ritenuta responsabilità per i reati satelliti. 23.5. Con il penultimo motivo di ricorso si lamentano violazione dell'art. 114 cod. pen. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento del contributo di minima importanza nel reato associativo e nei reati-fine. 23.6. Con l'ultimo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione per essere state ritenute soltanto equivalenti, piuttosto che prevalenti, le riconosciute circostanze attenuanti generiche. 24. Con unico motivo di ricorso NC NT lamenta la violazione dell'art. 629 cod. pen. ed il vizio di motivazione per aver la sentenza confermato la responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo 11), aderendo acriticamente alle motivazioni rese dal primo giudice e non fornendo adeguata risposta alle doglianze svolte nell'atto di appello. Con le stesse, richiamandosi giurisprudenza di legittimità, si argomentava l'impossibilità di ritenere il concorso tra il reato di estorsione e quello di turbativa d'asta allorquando come nella specie le condotte violente si esauriscano nel dissuadere le persone dal - partecipare all'asta o dall'effettuare rilanci senza che sia loro derivato alcun danno patrimoniale. Con particolare riguardo al versamento della cauzione, si rileva che la stessa viene integralmente restituita quando altri si aggiudichi il bene, sicché, in tal caso, non può configurarsi alcun danno con conseguente insussistenza del delitto d'estorsione. 25. Con distinti ricorsi, DE AV e LI MI lamentano violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo alla congruità della pena applicata su richiesta, ai sensi dell'art. 599 bis, cod. proc. pen. e, quanto al primo, anche con riguardo al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto, sostenendosi che il reato si sarebbe dovuto riqualificare nell'ipotesi prevista dall'art. 73, comma 5, t.u.s. 26. AS RO lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 444 e 125 cod. proc. pen, allegando che anche la sentenza di applicazione pena su richiesta deve sottostare all'obbligo di motivazione e lamentando che, nel caso di specie, questo non è stato assolto con riguardo alla 12 Glibonac G congruità della pena ed alla sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati ascritti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente dato atto che l'avv. NC Santangelo, unico difensore del ricorrente NC OX, ha fatto pervenire istanza di rinvio dell'udienza di trattazione del processo per proprio legittimo impedimento. Rilevato che l'istanza è stata tempestivamente comunicata e che l'impedimento è assoluto, sicché, trattandosi di unico difensore in procedimento complesso che non avrebbe consentito la nomina di un sostituto, s'impone l'accoglimento dell'istanza di rinvio, visto anche l'art. 18, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. e considerato che molti dei coimputati ricorrenti sono detenuti per questa causa, il Collegio reputa opportuno disporre la separazione della posizione processuale dell'imputato NC OX con formazione di autonomo fascicolo da rinviarsi a nuovo ruolo, con sospensione ex lege del termine di prescrizione dei reati al medesimo ascritti.
2. Il ricorso proposto da AS RO è ictu oculi inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Come poco sopra si è rilevato, trattasi d'impugnazione riferita a sentenza di applicazione pena ritenuta illegittima per difetto di motivazione, ma l'imputato non ha mai richiesto, né ottenuto, il patteggiamento, essendo stato invece giudicato con rito abbreviato in primo grado ed avendo in appello rinunciato ai motivi diversi da quelli concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo accolto senza che siano state mosse specifiche doglianze) ed alla misura della pena (già in primo grado fissata nel minimo assoluto della pena detentiva e, con adeguata motivazione, in misura di pochissimo superiore al minimo della pena pecuniaria). Ancora, diversamente da quanto allegato in ricorso, trattasi di imputazione riferita ad unico reato, senza che sia stata ritenuta la continuazione. -3. Del pari certamente inammissibili tanto che si sarebbero potuti definire anche de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. sono i ricorsi proposti da DE AV e LI MI, i quali hanno concordato, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena, non certo illegale, della cui misura in questa sede ci si duole. Difatti, per consolidato orientamento di questa Corte, affermato sulla scia di indirizzo elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., 13 liberali M prima che lo stesso fosse abrogato, e che resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ove sostanzialmente si ripropone il precedente strumento deflattivo, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, fatta eccezione per i motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono certamente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della stessa (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Del pari non deducibile è il motivo proposto dal ricorrente AV peraltro genericamente esposto sulla qualificazione giuridica del fatto.
4. Il ricorso proposto da IC CA è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ed invero, in tutti i verbali di udienza del giudizio di appello, a partire da quella del 4 febbraio 2022 - in cui non è stata svolta alcuna attività processuale rilevante per la posizione dell'imputato CA · è espressamente contenuta - l'autorizzazione per gli imputati agli arresti domiciliari di comparire all'udienza successiva, sicché non si comprende di che cosa il ricorrente si dolga.
5. Il ricorso proposto da NC NT è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
5.1. Lungi dall'essere fondata la censura mossa con riguardo al fatto che la sentenza non avrebbe fornito adeguata risposta alle argomentazioni svolte dall'appellante circa la non configurabilità del delitto di estorsione per impossibilità di ravvisare l'elemento costitutivo del danno patrimoniale, è il ricorso che non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata. Ed invero, questa (pag. 89) ha esattamente richiamato il principio affermato con riguardo ad una vicenda analoga alla presente, nella quale la minaccia fu diretta a costringere la vittima a recedere dalla richiesta, avanzata in concorrenza con altri, di concessione di un'area demaniale per svolgere la propria attività economica - giusta il quale integra il delitto di estorsione la minaccia o la violenza diretta a costringere la vittima a rinunciare ad una propria legittima aspettativa, posto che, in tal caso, il danno patrimoniale va inteso come danno futuro consistente nella perdita della possibilità di conseguire un 14 BA M vantaggio economico (Sez. 5, n. 18508 del 16/02/2017, Fulco e aa., Rv. 270209). Il ricorso non si confronta in alcun modo con tale condivisibile, e assorbente, ratio decidendi e, per ciò solo, è inammissibile per genericità.
5.2. In ogni caso la doglianza è anche manifestamente infondata, poiché la decisione sopra citata, che in motivazione richiama un orientamento consolidato, anche della giurisprudenza civile circa la risarcibilità della perdita di chanche, ha condivisibilmente affermato la «configurabilità del reato di estorsione laddove l'intimidazione sia diretta a costringere la vittima a rinunziare ad una propria legittima aspettativa (Sez. 2, n. 119/10 del 4 novembre 2009, Ferranti, Rv.246306; Sez. 2, n. 16656 del 20 aprile 2010, Privitera ed altro, Rv. 247350; Sez. 2, n. 43769 del 12 luglio 2013, Ventinniglia, Rv. 257303)», trattandosi di danno futuro, consistente non già nella perdita di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione da formularsi ex ante e da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Sez. 3 civ., n. 2737 del 12 febbraio 2015, Rv. 634501; Sez. 3 pen., n. 36350 del 23 marzo 2015, Bertini e altri, Rv. 2656340)».
6. Le doglianze svolte nel primo motivo del ricorso di QU NT con riguardo alla confisca dell'appartamento sono in parte inammissibili per genericità e manifesta infondatezza e perché proposte per non consentite ragioni che attengono alla valutazione di merito ed in parte comunque e nel complesso - infondate. In diritto occorre rilevare che nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997-04; Şez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052). Le giustificazioni circa la legittima provenienza addotte per inficiare la presunzione debbono consistere nella prova della positiva liceità della provenienza e non in quella negativa della non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Costanzo Zammataro, Rv. 274550; Sez. 1, n. 10756 del 18/02/2009, Pelle e aa., Rv. 242896). In ogni caso, non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo 15 Ghibanali familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, Arcuri, dep. 2022, Rv. 282407-02). Alla luce di tali principi, in base alle due conformi sentenze di merito (quanto alla sentenza di primo grado, v. pagg. 1554 ss.), nel caso di specie la disposta confisca non presta il fianco a censure in questa sede di legittimità, posto che: - diversamente da quanto allega il ricorrente, non v'è dubbio che la rinuncia ai motivi concernenti la responsabilità dei reati associativi determini la definitività, sul punto, dell'accertamento giudiziale, senza che possa più essere mossa al riguardo alcuna censura (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006) con l'ovvia conseguenza che è senz'altro consentito fare applicazione della disposizione sulla confisca per sproporzione;
- il ricorrente non contesta il giudizio sulla sproporzione tra i redditi leciti del medesimo e del coniuge e l'acquisto immobiliare di cui si discute;
- i giudici di merito hanno non illogicamente ritenuto ingiustificati, in base ai redditi leciti documentati ed alla professione del padre, versamenti per complessivi 270.000 euro, effettuati tra il 2005 e il 2011, sul conto corrente intestato ai genitori dell'imputato e dal quale sono fuoriuscite le risorse per il versamento degli acconti per l'acquisto degli immobili;
-· la valutazione di merito, come tale non sindacabile in questa sede, non è peraltro manifestamente illogica se si tiene conto dell'ingiustificata provenienza - dal ricorrente non contestata - degli assai consistenti versamenti in contanti effettuati sul conto corrente intestato alla moglie dell'imputato nel periodo 2009/2013 per circa mezzo milione di euro, ritenuti riconducibili alle attività illecite di NT, ciò che dimostra come lo stesso non fosse alieno dal far confluire quei proventi sui conti dei prossimi congiunti;
- i giudici di merito hanno quindi non illogicamente disatteso la tesi difensiva della donazione indiretta da parte dei genitori, né rileva considerare a fronte di - quelle rimesse non giustificate, ampiamente superiori agli acconti versati per l'acquisto dell'immobile che il padre dell'imputato avesse ulteriori disponibilità proprie di provenienza certamente lecita, non essendo state queste intaccate dal versamento degli acconti per l'acquisto del bene confiscato;
-al di là degli acconti, non v'è peraltro prova attesta la sentenza che le - rate del mutuo stipulato al momento del rogito per versare il saldo del prezzo siano state pagate dal padre dell'imputato prima che questi fosse tratto in arresto e il ricorrente neppure espressamente lo sostiene, comunque non allegando, né dimostrando, un travisamento della prova sul punto;
16 Gliburanti M Isi è peraltro non illogicamente osservato come fosse diversa l'invocata situazione della sorella del ricorrente, essendosi nei suoi riguardi operata una diretta donazione di un immobile da parte dei genitori;
- è stato poi fatto buongoverno del principio secondo cui la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988), avendo i giudici di merito non illogicamente argomentato la risalente adesione dell'imputato al sodalizio, comprovata dai solidi legami che egli aveva con i vertici mafiosi ben prima della commissione dei reati fine addebitagli nel presente procedimento;
- a tal proposito non rileva, peraltro, la commissione di questi ultimi, ma la partecipazione ai reati associativi, essendo questi i "reati spia" che nella specie hanno giustificato la confisca per sproporzione.
6.2. Il secondo motivo del ricorso proposto da QU NT è nel complesso infondato. Richiamandosi anche le osservazioni in diritto svolte infra, sub §. 7.4, deve osservarsi come, diversamente da quanto si allega in ricorso, nei riguardi del ricorrente la sentenza impugnata, bilanciando le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle contestate aggravanti anziché di mera equivalenza come avvenuto in primo grado ha ridotto non soltanto la pena base fissata per il più grave reato associativo di cui al capo 18 (da 13 anni a 10 anni e 9 mesi di reclusione), ma ha altresì diminuito, in modo decisamente consistente, gli elevati aumenti fissati a titolo di continuazione per gli altri reati satelliti ritenuti in primo grado. Con il richiamo, in premessa, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. comprensivi, dunque, delle ragioni soggettive che - avevano determinato il riconoscimento delle menzionate attenuanti con giudizio di prevalenza detti aumenti sono stati ridotti di ben 3 anni e tre mesi per il capo 1), di nove mesi per il capo 29), di sette mesi per ciascuno dei capi 23), 35) e 37), per un aumento complessivo di anni 2 e mesi tre di reclusione a fronte di quello di ben 8 anni fissato dal primo giudice. La doglianza, dunque, non merita accoglimento.
7. Prima di affrontare le posizioni dei restanti ricorrenti, le cui impugnazioni si limitano al trattamento sanzionatorio, è opportuno richiamare brevemente la 17 Zhikmati consolidata giurisprudenza di questa Corte in ordine ai principi giuridici rilevanti ai fini della decisione di tutti i ricorsi.
7.1. Va in primo luogo osservato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, del 27/04/2017, Mastro e a., Rv. 271243). Quando - come accaduto nella specie per tutti gli imputati - venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è neppure necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
7.2. Con specifico riguardo alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, l'obbligo di motivazione del giudice di merito deve ritenersi adempiuto quando il tenore della stessa consenta di ritenere che si sia fatto riferimento alla ritenuta congruità (cfr. Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524) e anche al proposito vale il principio generale più sopra enunciato, per cui una motivazione più accurata è necessaria soltanto laddove la riduzione si attesti in termini inferiori alla metà del massimo consentito, vale a dire quando sia praticata in misura inferiore ad un sesto rispetto alla pena base.
7.3. Analoghi criteri valgono con riguardo all'obbligo di motivazione concernente gli aumenti di pena stabili a titolo di continuazione. Come hanno di recente statuito le Sezioni unite di questa Corte, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, ma il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Se ne è conseguentemente fatto 18 Glikanali derivare il condivisibile principio giusta il quale il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005), tanto più quando i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Radosavljevic, Rv. 279770).
7.4. Con riguardo, poi, all'incidenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche sugli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione, è ben vero che, secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte, laddove il riconoscimento sia fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione;
diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562; Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Perez Prado e a., Rv. 272375). - le cui doglianzeContrariamente a quanto deducono molti ricorrenti debbono pertanto ritenersi infondate a parere del Collegio quest'orientamento - non postula, tuttavia, che, laddove le circostanze attenuanti generiche siano state riconosciute (o diversamente bilanciate in favor rei) in grado di appello, con conseguente riduzione della pena per la violazione più grave, debba necessariamente derivarne un'automatica riduzione degli aumenti di pena anche per i reati uniti nel vincolo della continuazione, potendosi invece, per ciascun reato, nell'ambito della globale applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., valutare diversamente l'eventuale incidenza del favorevole giudizio soggettivo che ha giustificato il riconoscimento delle menzionate attenuanti (cfr. Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Finizio, Rv. 279107-02). Dunque, nel caso in cui, in grado di appello, la pena per il reato più grave sia stata diminuita per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per motivi soggettivi, non v'è alcun automatismo che imponga di ridurre, in modo corrispondente, gli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione per i reati satelliti, sussistendo invece un obbligo del giudice di valutazione globale anche di quei favorevoli elementi nell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione. L'adempimento di tale obbligo, poi, non impone che nella motivazione si dia espressamente conto delle circostanze attenuanti od aggravanti - applicabili con riguardo a ciascun reato satellite, né del loro eventuale bilanciamento e dell'incidenza delle stesse sul 19 Slikanati И quantum di pena stabilito a titolo di aumento per la continuazione. Ed invero, in tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, D'Agostino, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Di Maggio e a., Rv. 260057). Anche per queste ragioni va ribadito il principio giusta non quale non può dirsi necessariamente violato il divieto di "reformatio in peius" quando il giudice di appello che, ritenendo le già concesse circostanze attenuanti generiche prevalenti e non più equivalenti rispetto alle circostanze aggravanti e/o alla recidiva, operi la relativa riduzione solo sulla pena base, confermando gli aumenti per la continuazione effettuati dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). - -7.5. Quanto alla comparazione che molti ricorrenti fanno con il trattamento sanzionatorio riservato ad altri coimputati, va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, La Penna e aa., Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, AN e a., Rv. 252880).
7.6. Con specifico riguardo a molte delle censure svolte dai ricorrenti, che, in relazione alla misura della riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, sollecitano un confronto con il più favorevole trattamento ritenuto irragionevole - riservato a chi è stato giudicato colpevole del reato di cui all'art. 74, comma 1, t.u.s. per aver svolto nel sodalizio ruolo apicale, va altresì rimarcato come non possa certo predicarsi l'identità di posizione rispetto a chi è stato ritenuto colpevole del molto meno grave reato previsto dall'art. 74, comma 2, t.u.s. Se il ruolo in concreto svolto da un partecipe che abbia apportato un rilevante contributo all'operatività dell'associazione può essere valutato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., per determinare in misura diversa rispetto alla massima estensione la riduzione della pena base fissata in termini prossimi al minimo edittale di dieci anni di reclusione, l'abbattimento può invece essere non illogicamente determinato nella massima misura per chi abbia svolto un ruolo apicale non così significativo e che pur tuttavia imponga di muovere dal ben più gravoso minimo edittale di venti anni di reclusione. Si tratta, dunque, della comparazione di situazioni tutt'altro che identiche. 0 BUi И 2 20 7.7. Quanto alla pena accessoria del ritiro della patente di guida prevista dall'art. 85 t.u.s., la stessa · così come quella del divieto di espatrio - ha natura - facoltativa e non obbligatoria, sicché la sua irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 3, n. 10081 del 21/11/2019, dep. 2020, Radoman, Rv. 278537-03; Sez. 6, n. 20766 del 06/05/2014, Pittini, Rv. 259772; Sez. 6, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743; Sez. 6, Sentenza n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812), ma laddove tale onere sia assolto con argomentazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie, la decisione di merito non è censurabile in sede di legittimità. Con riguardo ai presupposti ed alle ragioni della sua applicazione, si è peraltro recentemente ribadito che la misura del ritiro della patente di guida non presuppone necessariamente che l'autore di uno o più dei delitti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82 del citato d.P.R. si sia servito di un'auto o di un motoveicolo per porre in essere l'attività criminosa, essendo unicamente volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Busacca, Rv. 283444). Il criterio utilizzato dalla sentenza impugnata per valutare l'applicazione della pena accessoria nei confronti degli imputati - vale a dire la necessità di rendere non agevoli gli spostamenti per ostacolare l'attività di spaccio non è - manifestamente illogico, nemmeno se parametrato ad una concreta attività illecita di regola svolta nella medesima cittadina, soprattutto se non propriamente piccola, come Altamura. Va inoltre considerato che, come emerge dalle sentenze di merito, spesso gli approvvigionamenti delle sostanze stupefacenti avvenivano in altre località, tanto da rendere addirittura necessario, anche per ostacolare le attività di controllo, il noleggio di autovetture.
8. Ciò premesso, osserva il Collegio che, a fronte della rinuncia ai motivi di impugnazione concernenti la penale responsabilità, effettuata dalla maggior parte degli appellanti che hanno di regola insistito soltanto sui motivi di gravame attinenti al trattamento sanzionatorio, chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la loro applicazione in regime di prevalenza, la riduzione della pena in primo grado applicata, anche con riguardo agli aumenti praticati a titolo di continuazione la sentenza impugnata (pagg. 38-40), - facendo buon governo dei principi codificati nell'art. 133 cod. pen., ha delineato in modo del tutto logico ed in questa sede incensurabile i parametri a cui si sarebbe attenuta nella valutazione delle residue doglianze non rinunciate.
8.1. In particolare, la Corte territoriale, che ha significativamente ridotto il trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti gli imputati oggi ricorrenti: 21 Zlikanali и ha dichiarato di voler premiare la collaborazione processuale conseguente alla rinuncia ai motivi di appello, in molti casi corposi, sulla responsabilità, ritenendola significativa della accettazione delle conseguenze delle condotte illecite accertate e della contrazione della loro capacità a delinquere, come pure il consenso prestato, da parte di tutte le difese, all'acquisizione delle dichiarazioni medio tempore rese dal collaboratore di giustizia UI OR, così evitandone l'audizione in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;
-ha tuttavia precisato che, in tale operazione si sarebbe dovuta «soppesare la qualità e il reale peso delle singole rinunce operate...senza perdere di vista, ovviamente, la consistenza degli addebiti mossi a ciascun imputato e il grado di influenza personale sulle dinamiche associative>>; -ha inoltre dichiarato di voler bilanciare più adeguatamente il trattamento sanzionatorio tra imputati coinvolti nella commissione dei singoli reati in continuazione, «per evitare che vi siano tra loro ingiustificati disequilibri nella dosimetria e per assicurare l'applicazione della pena in modo equo e congruo, senza ovviamente dimenticare il grado di coinvolgimento individuale, l'incidenza causale delle diverse condotte ed i compiti materiali di ciascuno dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli stessi illeciti».
8.2. Ad avviso del Collegio, nell'affrontare partitamente le singole posizioni e nel dar conto delle ragioni che per ciascun imputato hanno giustificato la revisione in melius del trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri in tal modo fissati, la sentenza impugnata ha palesato l'iter logico seguito, rendendo una motivazione che non è contraddittoria, né manifestamente illogica e che, rispetto al confronto sollecitato da molti ricorrenti con il trattamento riservato ai coimputati, non evidenzia alcun profilo di irragionevolezza e tantomeno di paradossalità. Le censure mosse dai ricorrenti all'operato della Corte territoriale, dunque, sono manifestamente infondate alla luce dei principi giuridici fissati supra, sub §§. 7 ss. e contengono critiche alla valutazione resa dal giudice di merito che non possono formare in questa sede oggetto di valutazione perché estranee al controllo di legittimità riservato a questa Corte.
9. Alla luce degli esposti principi, il ricorso proposto da GI ER è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite, quanto al primo motivo, ed infondato quanto al secondo.
9.1. Osserva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata (pagg. 40 e 41) ha adeguatamente specificato le ragioni per cui, pur a fronte del buon comportamento processuale che ha giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è stata operata nella massima estensione la riduzione della pena stabilita, nel minimo edittale, per il più grave reato 22 Elilamanki associativo di cui all'art. 74, comma 2, t.u.s. Il ricorrente, estrapolando soltanto alcune parti della motivazione concernente il complessivo giudizio dato in sentenza sul suo conto, non si confronta con tali ragioni e sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato la sua scarsa capacità a delinquere, mentre, al contrario, ne ha evidenziato un assiduo impegno associativo ed il rilevante contributo dato al sodalizio anche come guida di una squadra di addetti allo spaccio. Come lo stesso ricorrente riconosce, peraltro, la riduzione è stata comunque operata in termini ben più ampi di quella media di un sesto. Richiamato, quanto ai coimputati condannati per il diverso reato di cui all'art. 74, comma 1, t.u.s., quanto più sopra osservato sub §. 7.6, il confronto con le altre posizioni processuali esaminate non fa emergere alcuna irragionevole o paradossale disparità di trattamento (cfr. §. 7.5), trattandosi di valutazioni di merito non illogicamente motivate ed in questa sede non altrimenti sindacabili.
9.2. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato in applicazione dei principi affermati supra, sub §§.
7.3 e 7.4. La specifica motivazione offerta in sentenza (pag. 41) circa la determinazione degli aumenti stabiliti a titolo di continuazione che in grado di appello hanno per il ricorrente subito un'elevatissima riduzione, passando da complessivi anni uno e mesi quattro di reclusione a soli due mesi non è censurabile, non essendovi dubbio che, anche in forza dell'espresso richiamo, in premessa, ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sia stata frutto di una assai favorevole complessiva valutazione anche delle componenti soggettive che hanno giustificato il riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, senza che fosse necessario, per quanto sopra osservato, operare per le stesse un'espressa riduzione dei praticati aumenti. 10. Per le medesime ragioni sono, rispettivamente, inammissibile ed infondato i due analoghi motivi di ricorso proposti da AU OT. 10.1. Quanto alla riduzione operata per le circostanze attenuanti generiche, la stessa è stata praticata in misura (un quinto) superiore alla media della forbice edittale e con adeguata motivazione (pag. 50) con cui il ricorrente in alcun modo si confronta. Essendosene, in particolare, rilevato «il forte impegno associativo nello spaccio in un lungo arco temporale», anche alla luce di quanto osservato sub §§ 7.5 e 7.6, non può ritenersi che la decisione sia viziata da asserzioni irragionevoli o paradossali rispetto al trattamento operato ai coimputati le cui posizioni sono state evocate in ricorso (taluno giudicato anche per il diverso reato di cui all'art. 74, comma 1, t.u.s.). 10.2. Alla luce dei rilievi svolti sub §§.
7.3 e 7.4. è infondato anche il secondo motivo, avendo la Corte territoriale valutato la congruità dei non elevati 23 Elibanaki R/ aumenti di pena praticati in primo grado a titolo di continuazione per i reati satelliti anche alla luce dei criteri, espressamente richiamati, di cui all'art. 133 cod. pen., con ciò facendosi implicito riferimento anche alle ragioni soggettive che avevano determinato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. Detti aumenti sono stati mantenuti senza operare diminuzioni perché ritenuti "appena congrui", dando specificamente conto delle ragioni che sostenevano detto convincimento con particolare riguardo alla entità e rapida successione delle numerosissime condotte illecite contestate con riguardo al reato continuato di cui al capo 69) e, in generale, agli altri elementi indicati e non fatti oggetto di specifica contestazione. 11. Il ricorso proposto da GI PA è inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Il ricorrente si limita a contestare la valutazione di merito circa il giudizio di equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, in questa sede non sindacabile, avendo la sentenza impugnata non illogicamente sottolineato la sua partecipazione a ben tre associazioni criminali (capi 1, 18 e 42) con dimostrazione di "irrefrenabile tendenza alla commissione di tali gravi delitti". Anche in relazione al diverso reato per costoro ritenuto più grave (cfr. §. 7.6), la sua posizione, non è pertanto comparabile a quella dei coimputati con cui si sollecita il confronto e, comunque, non evidenzia la spendita di argomentazioni irragionevoli o paradossali. Lo stesso vale per gli aumenti praticati a titolo di continuazione, -e il ricorso, in ciò congruamente e non illogicamente motivati per ciascun reato con una sensibile generico, non muove al riguardo alcuna contestazione - riduzione complessiva rispetto a quelli effettuati in primo grado, ciò che definitivamente conferma come la Corte territoriale, con giudizio di merito qui non altrimenti censurabile, abbia debitamente valorizzato anche per il ricorrente il buon comportamento processuale da lui tenuto. 12. Il ricorso proposto da EN RR è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite. 12.1. Il primo motivo non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, che (pag. 61) indica le non illogiche ragioni (l'imputato gestiva una batteria di spaccio ed era anche coinvolto nella custodia delle armi) che hanno condotto alla determinazione della pena base, alla quantificazione nella misura indicata della riduzione per le circostanze attenuanti generiche (peraltro operata in termini superiori alla metà del massimo consentito) ed all'aumento di pena per la continuazione esterna. Per quanto sopra osservato, non si evidenzia la 24 Ghibanaki spendita di argomentazioni irragionevoli o paradossali rispetto alla posizione del coimputato NT, con il quale in particolare si sollecita il confronto, la cui pena base per il medesimo reato associativo è stata peraltro fissata, sin dal primo grado, in termini di poco inferiori e non è stata ridotta dalla Corte territoriale, non potendo ovviamente essere aumentata in difetto di appello del pubblico ministero. Del tutto generica, poi, è la contestazione circa il diverso aumento di pena praticato a titolo di continuazione tra i due imputati, trattandosi di distinti reati che il ricorrente neppure specificamente analizza. 12.2. Il secondo motivo è inammissibile alla luce di quanto osservato supra, sub §. 7.7, essendo peraltro le contestazioni mosse in ricorso del tutto generiche. 13. Il primo motivo del ricorso proposto da NC IA è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza: diversamente da quanto allega il ricorrente, che non si confronta con la sentenza impugnata, questa (pag. 42) argomenta del tutto logicamente le ragioni della riduzione, peraltro prossima alla massima estensione, operata per le circostanze attenuanti generiche in appello riconosciute in regime di prevalenza. Il secondo motivo è parimenti inammissibile per manifesta infondatezza e genericità: alla luce di quanto osservato supra, sub § 7.3, la motivazione è adeguata e non è inficiata dalle generiche critiche svolte dal ricorrente. 14. Il comune ricorso presentato dall'avv. Attilio TR in favore di IC AR e EN VI è inammissibile per genericità e perché proposto per non consentite ragioni di merito. Ed invero, argomentando adeguatamente la decisione, la sentenza impugnata ha determinato per entrambi gli imputati la pena per il più grave reato associativo nel minimo edittale e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata effettuata, con non illogica motivazione, quasi nella massima estensione, come pure sono stati adeguatamente argomentati i non eccessivi aumenti praticati a titolo di continuazione. Le generiche doglianze proposte che, incomprensibilmente, fanno peraltro riferimento ad un "occasionale" coinvolgimento nella vicenda processuale che per nessuno dei due ricorrenti trova riscontro nella sentenza impugnata non scalfiscono in alcun modo la - tenuta logica della decisione. Quanto alla doglianza mossa nell'interesse di EN VI con riferimento alla posizione processuale del correo (e fratello uterino) IC AR, sul rilievo che quest'ultimo, a differenza del primo, non sarebbe stato incensurato all'epoca dei fatti qui sub iudice, trattasi di circostanza che non 25 Ghibanali M risulta dalla sentenza impugnata e che, in ogni caso, alla luce di quanto osservato supra, sub §. 7.5, non inficia la decisione. 15. Il ricorso di EN IG è inammissibile per genericità e perché proposto per non consentite ragioni di merito. Ed invero, argomentando adeguatamente la decisione, la sentenza impugnata ha determinato la pena per il più grave reato associativo, con ruolo di organizzatore, nel minimo edittale e la riduzione per le circostanze attenuanti generiche è stata effettuata con articolata e non illogica motivazione, con cui il - - in misura superiore alla metà rispetto ricorrente in alcun modo si confronta alla massima estensione, come pure è stata non illogicamente argomentata la mancata riduzione degli aumenti fissati dal primo giudice a titolo di continuazione, definiti "scarsi e appena adeguati". Le generiche doglianze proposte non scalfiscono in alcun modo la tenuta logica della decisione neppure con riguardo al richiamo alla posizione di tre coimputati, operato senza effettuare una ragionata comparazione rispetto alle loro posizioni ed alle ragioni che, nei loro confronti, hanno indotto la Corte territoriale ad assumere le personalizzate determinazioni che la sentenza debitamente argomenta e che non evidenziano alcuna irragionevole o paradossale disparità di trattamento rispetto alle determinazione assunte nei confronti del ricorrente (cfr. quanto osservato supra, sub §. 7.5.). 16. Il ricorso proposto da NC AR, a mezzo dell'avv. GI AM, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza in relazione a tutti i motivi proposti. 16.1 Quanto al primo motivo, diversamente da quanto si allega, la sentenza ha ben spiegato (pag. 47) le ragioni per cui la pena base è stata mantenuta, nei termini (erroneamente, in favor rei) determinati dal primo giudice, vale a dire in 24 anni reclusione, mentre la contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non bilanciabile con le circostanze attenuanti generiche, ai sensi del secondo comma della disposizione, avrebbe addirittura imposto una pena superiore pari quantomeno ad un terzo in più del minimo edittale di anni 20 di reclusione. -e il generico ricorso 16.2. Quanto al secondo motivo, la sentenza attesta che tra i motivi d'appello non non muove alcuna specifica contestazione- rinunciati non vi era anche la richiesta di riconoscere la continuazione esterna con il reato già giudicato menzionato in ricorso e per questo la Corte territoriale non ha preso in esame la doglianza. gliknow M 4 26 6 16.3. Quanto al terzo motivo, la manifesta infondatezza della doglianza è nel brano pure riportato, per estratto,ictu oculi evidente, avendo la sentenza- in ricorso quantificato in misura eguale, vale a dire mesi nove di reclusione, l'aumento determinato per la continuazione con i reati di tentato omicidio ascritti ai capi 3) e 5) dell'imputazione. 16.4. E' parimenti ictu oculi inammissibile per genericità e manifesta infondatezza il ricorso proposto nell'interesse del AR dall'avv. PE Giulitto. Il contraddittorio ricorso lamenta, a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza, dapprima, la "mancata rideterminazione in melius degli aumenti di pena irrogati per i reati satelliti" ed è questa doglianza che viene in prosieguo sviluppata - e, poi, il fatto che "la Corte di merito non ha operato alcuna riduzione per la pena base". Basta invece leggere la sentenza impugnata per rendersi conto che: la pena base per il reato associativo (dopo l'aumento praticato per la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.) è stata ridotta di ben quattro anni in forza delle circostanze attenuanti generiche;
AO AR è stato condannato per il solo reato associativo, sicché nei suoi confronti non è stato applicato alcun aumento a titolo di continuazione con inesistenti reati satelliti. 17. Il ricorso di HE De RE è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e per la preclusione di cui all'art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., trattandosi di violazione di legge che non si allega essere stata dedotta nei motivi d'appello. Deve ribadirsi, al proposito, che laddove si deduca con il ricorso per cassazione il mancato esame da parte del giudice di secondo grado di un motivo dedotto con l'atto d'appello, occorre procedere alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di gravame, contenuto nel provvedimento impugnato, che non menzioni la doglianza proposta in sede di impugnazione di merito, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli e a., Rv. 270627; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066). Con riguardo al fatto che vi sarebbe stato motivo d'appello, non rinunciato, sull'esclusione della recidiva questa specifica contestazione non è avvenuta e per ciò solo la doglianza è preclusa e, quanto all'omessa motivazione sul punto, inammissibile per genericità. In ogni caso, trattandosi di recidiva reiterata, giusta il divieto di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, fissato 27 Shibanank dall'art. 69, ultimo comma, cod. pen., il motivo è comunque manifestamente infondato. 18. Il ricorso di EN D'IE è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Alla luce dei principi esposti supra, sub §§. 7 ss., la sentenza impugnata è incensurabile, offrendo non illogica motivazione sia quanto alla pena determinata - non ravvisandosiin termini di pochissimo superiore al minimo edittale irragionevoli o paradossali differenze con i coimputati sia quanto al giudizio di - equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche, essendo del tutto generico il rilievo per cui anche altri coimputati avrebbero violato le misure cautelari ed avendo comunque la sentenza valorizzato anche le ragioni illecite per cui la misura era stata dal ricorrente violata. Del resto, a riprova dell'equilibrio mostrato dalla Corte territoriale nella valutazione delle diverse posizioni, che è necessariamente globale e personalizzata, va ad es. segnalato che la violazione della misura cautelare in primo grado effettuata da IN è stata valutata nell'operare la riduzione, non in termini massimi, delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la subalternità del ruolo da lui rivestito (generico è invece il riferimento ad analoga violazione che avrebbe commesso il coimputato AR, ciò che non risulta dalla sentenza impugnata, la quale, in ogni caso, ha complessivamente valutato la posizione di quest'ultimo senza che risultino profili di irragionevolezza o paradossalità del trattamento riservato al ricorrente). Quanto alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione esterna, la sentenza lo ha determinato nella congrua misura di mesi sei di reclusione proprio per conformarlo agli aumenti praticati ai correi, nel procedimento giudicati per il medesimo reato contestato al capo 52). Viene in particolare in rilievo la posizione di RE NO, a cui l'aumento è stato praticato nella medesima misura, mentre non può essere invocato il confronto con IC CA, che ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 19. Analoghe argomentazioni vanno spese con riguardo al ricorso di QU IN, pure questo inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Ed invero, richiamandosi anche in questo caso i principi esposti supra, sub §§. 7 ss., la sentenza impugnata è incensurabile, offrendo non illogica motivazione sia quanto alle ragioni che hanno determinato la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in termini non coincidenti (anche se 28 Shilinaw prossimi) alla massima misura (è stata valutata anche la violazione della misura cautelare), sia quanto alla congruità dell'aumento praticato a titolo di continuazione (non pertinente il confronto con l'imputato EO, condannato per un solo reato satellite). Quanto alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione esterna, la sentenza lo ha determinato nella congrua misura di mesi sei di reclusione proprio per conformarlo agli aumenti praticati ai correi, nel procedimento giudicati per il medesimo reato contestato al capo 52). Anche qui viene in particolare in rilievo la posizione di RE NO, a cui l'aumento è stato praticato nella medesima misura, mentre non può essere invocato il confronto con IC CA, che ha concordato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. 20. Il ricorso di RO PU è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in relazione ad entrambi i motivi dedotti. 20.1. Quanto alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro operata in termini non lontani dalla misura massima consentita, la sentenza (pag. 73) rende non illogica motivazione rilevando la stretta contiguità operativa del medesimo con il cognato AR senza che il ricorrente muova al proposito specifiche censure. 20.2. Quanto alla pena accessoria, si richiamano i rilievi svolti sub §. 7.7, recando la sentenza non illogica motivazione non scalfita dalle generiche censure svolte. 21. Il ricorso di NT PA è parimenti inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in relazione tutte le doglianze proposte. 21.1. Quanto alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro operata in termini non lontani dalla misura massima consentita, la sentenza (pag. 74) rende non illogica motivazione con cui il ricorrente non si confronta. 21.2. Del pari generica e concernente valutazioni fattuali non deducibili in questa sede è la doglianza sulla confisca del denaro contante, la cui provenienza dall'attività di spaccio la sentenza argomenta con articolate e non illogiche osservazioni. Quanto al fatto che i reati-fine contestati (capi 55 e 57) atterrebbero alla mera detenzione e non già allo spaccio, al di là dell'imprecisa rubrica che segue l'indicazione delle imputazioni, basta leggerne il contenuto per 29 BU M rendersi conto che, in entrambi i casi, oltre alla detenzione è stata altresì contestata la cessione di significativa quantità di stupefacente. 21.3. Quanto alla pena accessoria, si richiamano i rilievi svolti sub §. 7.7, recando la sentenza non illogica motivazione non scalfita dalle generiche censure svolte. 22. Medesime conclusioni debbono essere affermate per il non dissimile ricorso di IC PA, inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite in relazione tutte le doglianze proposte. 22.1. Quanto alla riduzione della pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, peraltro operata in termini superiori alla metà del massimo consentito, la sentenza (pag. 78) rende non illogica motivazione e le contestazioni mosse in ricorso attengono alla ricostruzione del fatto e non sono dunque proponibili in questa sede di legittimità. -22.2. Del pari adeguate e non manifestamente illogiche e dunque non ulteriormente sindacabili in questa sede sono le considerazioni concernenti gli aumenti di pena a titolo di continuazione, mentre le doglianze sulla ritenuta sproporzione tra gli aumenti operati a titolo di continuazione interna e quelli effettuati con i reati separatamente giudicati sono assolutamente generiche, non allegando il ricorrente alcun elemento che consenta di apprezzare la natura e gravità di questi ultimi. 22.3. Quanto alla pena accessoria, si richiamano i rilievi svolti sub §. 7.7, recando la sentenza non illogica motivazione non scalfita dalle generiche censure svolte. 23. Il ricorso di CI ES è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. 23.1. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l'orientamento giusta il quale, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, BÈ e 30 Slimnas R a., Rv. 247838; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco e a., Rv. 248960). Ciò che in particolare rileva è la verifica in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di maggiore riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713) e l'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464). La valutazione del giudice, dunque, deve consistere nella concreta disamina, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, onde verificare se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del Chicca, Rv. 270419). 23.2. Sia pur con motivazione sintetica, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tali principi, ravvisando la perdurante inclinazione al delitto e la maggior riprovevolezza e capacità a delinquere dell'imputato nella commissione - oltre che di svariati altri reati in precedenza perpetrati - di un recente e grave delitto di ricettazione continuata per il quale ES aveva riportato condanna a pena significativa. Risultano, dunque, soddisfatti i criteri della non occasionalità della ricaduta, della vicinanza rispetto al precedente più prossimo, della gravità di questo e dei reati sub iudice (tre delitti di detenzione e/o cessione di stupefacenti di tipo cocaina, anche per significativi quantitativi). Contrariamente a quanto allega il ricorrente, poi, non può neppure affermarsi che il grave precedente sia del tutto eterogeneo rispetto ai reati oggetto di procedimento: pur non trattandosi di reati che offendono il patrimonio, non v'è dubbio che anche quelli in materia di stupefacenti, come la ricettazione, siano contraddistinti dall'essere commessi per fine di lucro (cfr., di recente, Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). 24. Il ricorso di NC TR è inammissibile per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Diversamente da quanto allega il ricorrente, la sentenza (pag. 91) non ha valorizzato ai fini della più contenuta riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche il precedente relativo ai reati commessi dal 2006, i cui effetti penali sono stati estinti per esito positivo dell'affidamento in prova, bensì il precedente specifico per i fatti, ritenuti di pesante rilievo, commessi nel 2003. Non v'è contraddittorietà nell'aver escluso l'effetto della recidiva per la risalenza di tale precedente e l'averlo invece valorizzato per contenere la riduzione di pena, avendo questa Corte già chiarito che in tema di commisurazione della 31 Shibanas M pena, l'esclusione della recidiva non è incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolosità dell'imputato (Sez. 3, n. 45528 del 15/03/2018, P., Rv. 273963). La contenuta misura della riduzione è stata per altro verso non illogicamente determinata anche in relazione alla gravità degli addebiti, connessa al ruolo assunto ed al contributo materiale prestato, ed il generico ricorso neppure si confronta con questa, ulteriore, specifica motivazione. 25. Alla luce dei principi esposti supra, sub §§. 7 ss., il ricorso proposto da Ali RB è inammissibile con riguardo ad entrambi i motivi dedotti, per genericità, manifesta infondatezza e perché proposto per ragioni non consentite. Va in primo luogo osservato che il giudice di merito ha adeguatamente argomentato le ragioni della riduzione, peraltro prossima alla massima estensione, operata per le circostanze attenuanti generiche in grado d'appello riconosciute in regime di prevalenza. La sentenza dà infatti conto (pagg. 62 e 63) del ruolo di primario rilievo assunto dall'imputato nel sodalizio, dei compiti cruciali svolti, dei metodi altamente intimidatori impiegati e, con particolare riguardo alla riconosciuta continuazione esterna, del rilevante quantitativo di stupefacenti, sicché anche rispetto alla conferma degli aumenti praticati a titolo di continuazione la motivazione non è manifestamente illogica ed il relativo giudizio di merito è in questa sede incensurabile. 26. In base ai medesimi principi di diritto più volte richiamati, è inammissibile anche il ricorso proposto da AR HE ST, pure questo generico, manifestamente infondato e prospettante questioni di merito estranee al giudizio di legittimità. Ed invero, la sentenza impugnata Icon giudizio di fatto non illogicamente motivato e qui non altrimenti sindacabile ha spiegato le ragioni per cui l'imputato non è stato ritenuto meritevole delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la condanna per fatti gravissimi (tra cui un duplice omicidio) commessi nell'anno 2010, ritenuti indicativi dell'indubbia rilevanza della partecipazione del ricorrente alle due associazioni (quella mafiosa e quella di cui all'art. 74 t.u.s.) a lui ascritte ai capi 1) e 18), partecipazione peraltro non rescissa, chiosa la sentenza, neppure durante la custodia cautelare disposta nel presente procedimento. Sono proprio questi gli elementi -evidentemente non Slimnas 4 32 ravvisati nei confronti di altri coimputati e con i quali il ricorrente neppure si confronta dal giudice di merito ritenuti determinanti per escludere il - riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in favore dell'imputato ST, ciò che non appare in alcun modo irragionevole o paradossale rispetto alla decisione di riconoscere il beneficio ai coimputati, anche ai correi dei medesimi due reati. Nella non illogica valutazione del giudice di merito, la collaborazione processuale prestata dall'imputato ha peraltro trovato adeguato riscontro nella diminuzione del trattamento sanzionatorio comunque operata pure nei suoi confronti. 27. Il ricorso proposto da GI OR è generico e manifestamente infondato in relazione ad entrambi i motivi proposti. 27.1. Con riguardo al primo motivo, diversamente da quanto si allega, la sentenza ha ben spiegato (pag. 86) le ragioni per cui la pena base è stata mantenuta nei termini (erroneamente, in favor rei) determinati dal primo giudice, vale a dire in 25 anni reclusione, mentre la contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., non bilanciabile con le circostanze attenuanti generiche, ai sensi del secondo comma della disposizione, avrebbe addirittura imposto una pena superiore pari quantomeno ad un terzo in più del minimo edittale di anni 20 di reclusione. 27.2. Quanto al secondo motivo, la manifesta infondatezza della doglianza è ictu oculi evidente, avendo la sentenza nel brano pure riportato, per estratto, -in ricorso quantificato in misura eguale, vale a dire mesi nove di reclusione, l'aumento determinato per la continuazione con i reati di tentato omicidio ascritti ai capi 3) e 5) dell'imputazione. 28. Il primo motivo del ricorso di AL LA è manifestamente infondato. Come anche giustamente osservato a pag. 39 della sentenza impugnata che pure effettua il rilievo soltanto per il reato associativo - la rinuncia ai motivi di impugnazione sull'affermazione della penale responsabilità rende definitivo anche l'accertamento della qualificazione giuridica dei fatti ritenuti (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006). Diversamente da quanto opina il ricorrente, la rinuncia depositata all'udienza dell'11 marzo 2022 dal difensore costituito procuratore speciale era così formulata: "dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai motivi di appello proposti nell'interesse del proprio assistito, ad eccezione di quelli aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio e, nella specie, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai cui motivi di impugnazione si riporta integralmente". L'unico punto della sentenza ancora oggetto del gravame di merito, dunque, era quello concernente la misura della 33 IB R pena ed il riconoscimento delle menzionate attenuanti e, conseguentemente, queste sole doglianze sono state oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale. Va ancora rilevato che la disamina dell'atto di impugnazione, che il Collegio ha doverosamente effettuato, ha consentito di appurare che una specifica doglianza concernente la qualificazione giuridica del reato ascritto non era neppure stata svolta con i motivi di appello nelle forme richieste dall'art. 581 cod. proc. pen. 28.1. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza posto che il ricorrente non effettua alcun riferimento al caso concreto per dimostrare l'illogicità dell'attestazione con cui la sentenza impugnata ha argomentato la riduzione della pena detentiva per le riconosciute circostanze attenuanti generiche nella misura della metà del massimo consentito richiamando il notevole quantitativo di stupefacente detenuto dall'imputato, il ruolo da lui assunto ed il contributo concreto apportato, nella commissione del reato concorsuale ascrittogli al capo 70) di imputazione. 28.2. Il terzo motivo è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Anche in questo caso il generico ricorso non fa alcun riferimento concreto per dimostrare l'allegata illogicità della motivazione con cui la sentenza impugnata ha confermato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato "alla luce della conclamata pericolosità sociale attestata dai traffici di alto livello praticati personalmente" dall'imputato, ciò che rende impossibile a questa Corte qualsiasi tipo di sindacato. 29. Il ricorso di HE CI è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. 29.1. Quanto al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con un reato separatamente giudicato, la sentenza impugnata ha non illogicamente osservato che la distanza temporale tra i fatti non consentiva di ritenere, nonostante l'omogeneità dei delitti, che gli stessi fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il ricorrente contesta del tutto genericamente la conclusione, che è invece aderente al consolidato orientamento interpretativo giusta il quale il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici 34 дниLibanali suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). L'unitaria deliberazione non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896). Eventuali indizi ricavati dal reato successivamente commesso quale conferma delle condotte illecite qui oggetto di procedimento potrebbero dunque rilevare, semmai, soltanto a dimostrazione di quel programma delinquenziale, mentre nessuna rilevanza ha il fatto che il nuovo delitto sia stato accertato al momento dell'esecuzione della misura cautelare disposta in questo processo, non essendo stato all'imputato neppure contestato il reato associativo. 29.2. Quanto alla diminuzione della pena- peraltro operata in aumento sulla pena base determinata con reato già giudicato - la doglianza è all'evidenza generica e manifestamente infondata, posto che la sentenza è assistita da non illogica motivazione e che in grado di appello l'aumento di pena è stato addirittura ridotto della metà. 30. Il ricorso proposto da UI OR è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Non v'è dubbio - e questa Corte lo ha di recente ribadito che ai fini della applicazione della circostanza attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, t.u.s. il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative pur se rese dall'imputato in fase avanzata del procedimento, stante la mancata previsione di preclusioni temporali (Sez. 3, n. 31767 del 14/04/2022, Bouzidi, Rv. 283823) e lo stesso vale per l'analoga circostanza attenuante oggi contenuta nell'art. 416 bis.1 cod. pen., già prevista dall'art. dall'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203, che richiede una concreta e fattiva attività di collaborazione dell'imputato, volta ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori e a coadiuvare gli organi inquirenti nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e la cattura degli autori dei delitti (Sez. 1, n. 52513 del 14/06/2018, L., Rv. 274190). Non v'è dubbio, tuttavia, che non manifestamente illogica la motivazione con cui, prendendo atto del fatto che la collaborazione del ricorrente era intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, si è osservato che il contributo dichiarativo si è innestato 35 M prevalentemente su dati già accertati e per tale ragione la circostanza attenuante speciale è stata bensì riconosciuta, per entrambi i delitti associativi, ma nella minima misura prevista. Trattasi di valutazione che il ricorrente confuta in modo del tutto generico e che non può essere in questa sede ulteriormente sindacata, posto che la motivazione con cui il giudice di merito accerta l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, se logica ed esaustiva, non è suscettibile di censura in sede di legittimità (cfr. Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). 31. Da ultimo, sono infondati i ricorsi sostanzialmente di identico contenuto, tutti redatti dal comune difensore avv. PE Giulitto - proposti da IC AR, EN AR, EL OLvito, NC OL, PE EO, RE NO e AR RN, con cui si deducono vizio di motivazione e violazione della legge penale e processuale, anche del divieto di reformatio in peius, per la mancata riduzione degli aumenti di pena praticati a titolo di continuazione benché fossero state in appello riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti per ragioni concernenti non soltanto il reato più grave ma estensibili anche ai reati satelliti. Richiamando i rilievi in diritto più sopra svolti (§§ 7.3 e, soprattutto, 7.4), va in linea generale osservato come la valutazione del trattamento sanzionatorio e, dunque, anche degli aumenti praticati a titolo di continuazione sia per tutti i - ricorrenti avvenuta con l'espresso richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con ciò facendosi implicito riferimento anche alle ragioni soggettive che hanno giustificato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con riferimento alle singole posizioni individuali deve qui soltanto aggiungersi che: -a EN AR, PE EO e RE NO (sia pur per uno solo dei due reati satelliti quanto a quest'ultimo), con adeguata motivazione che i ricorrenti non contestano specificamente, l'aumento per la continuazione è stato peraltro ridotto di sei mesi di reclusione ciascuno, ciò che inequivocabilmente comprova come la Corte territoriale abbia in favor rei concretamente operato quella diminuzione della cui asserita mancanza in questa sede ci si duole;
- lo stesso è accaduto per AR RN, nei confronti del quale sono stati considerevolmente ridotti tutti gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione per i numerosi reati satelliti (passando da un complessivo aumento di anni due e mesi quattro di reclusione a complessivi anni uno e mesi uno); -nei confronti di IC AR, EL OLvito e NC OL gli aumenti per la continuazione praticati in primo grado sono rimasti invariati 636 Gli mati M 3 perché ritenuti congrui (in taluni casi, "appena congrui") con specifica e non illogica motivazione personale con cui nessuno dei ricorrenti si confronta. 32. In conclusione, disposta la separazione del ricorso di OX NC, le impugnazioni degli altri ricorrenti vanno decise come segue. 32.1. Debbono essere rigettati, perché complessivamente infondati, i ricorsi proposti da ER GI, AR IC (in favore del quale, come si è detto, sono stati proposti da distinti difensori due ricorsi, uno inammissibile ed uno infondato), AR EN, OT AU, OLvito EL, OL NC, EO PE, NO RE, RN AR, NT QU, con condanna dei suddetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 32.2. Tutti i restanti ricorsi debbono invece essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. 32.3. Tutti i ricorrenti, in solido tra di loro, debbono inoltre essere condannati a rimborsare alle parti civili costituite Regione Puglia e Comune di Altamura - le spese sostenute nel grado, liquidate in complessivi euro 10.000 ciascuna, oltre accessori di legge, così ridotte le eccessive richieste avanzate dai difensori tenendo conto dell'attività difensiva in concreto svolta con riguardo alle sovrapponibili questioni di fatto e diritto trattate nella gran parte delle impugnazioni.
P.Q.M.
Ordina la separazione del ricorso relativo a OX NC e la formazione di autonomo fascicolo processuale che rinvia a nuovo a ruolo. Rigetta i ricorsi proposti da ER GI, AR IC, AR EN, OT AU, OLvito EL, OL NC, Di EO PE, NO RE, RN AR, NT QU, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 37 Ghibran M Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Regione Puglia e Comune di Altamura, che liquida in complessivi euro 10.000 per ciascuna, oltre accessori di legge. Così deciso il 9 marzo 2023. Il Consigliere estensore Il Presidente NI LI EY GI RA Faq BUi DEPORTATA IN CANCELLY 23 MAG 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AN IE 38