Sentenza 21 settembre 2021
Massime • 2
In tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen.), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive.
Ai fini della consumazione del delitto di importazione di stupefacenti è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato a detta importazione, potendo configurarsi il tentativo solo nella fase antecedente all'incontro delle volontà in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.
Commentario • 1
- 1. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2021, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2021 |
Testo completo
01555-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асл TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1754 Sez. Elisabetta Rosi -Presidente - UP 21/09/2021- Gastone Andreazza R.G.N. 29397/2020 IO Corbo PP Noviello Fabio Zunica -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RI IO, nato a [...] il [...], BA AT, nato a [...] il [...], FA SI, nato a [...] il [...], ON RA, nato a [...] il [...], NN IN, nato a [...] il [...], NN GO, nato a [...] il [...], NO PP, nato a [...] il [...], BO WA, nato in [...] il [...], UT CC, nato a [...] il [...], RÈ LI, nato a [...] il [...]; OG IN, nato a [...] il [...]; IA OM, nato a [...] il [...]; IA PP, nato a [...] il [...]; TI OM, nato a [...] il [...]; CA UR, nato a [...] il [...]; SI NI, nata a [...] il [...]; SI EN, nato a [...] il [...]; PA AT, nato a [...] il [...]; TU PP VI, nato a [...] il [...]; IT PP, nato a [...] il [...]; IT AT, nato a [...] il [...]; PO SI, nato a [...] il [...]; GG IO, nato a [...] il [...]; RA RA, nato a [...] il [...], TA OM, nato a [...] il [...], NT RA, nato a [...] il [...], RM SA, nata in [...] il [...], avverso la sentenza del 26-11-2019 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera e dott. LE FiIAni, che ha concluso: per l'annullamento con rinvio della ser tenza impugnata nei confronti di NT RA, limitatamente al capo A;
per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di TI, limitatamente al capi A ed E;
per l'annullamento con rinvio della sentenza nei confronti di NO, limitatamente al capo E;
per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa, nei confronti di RI, RÈ, TI e IT PP, con inammissibilità o rigeTO dei restanti ricorsi;
udito per il ricorrente RI l'avvocato Leopoldo Marchese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per i ricorrenti NN IN e NN GO avvocato GI Rotundo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il ricorrente NO l'avvocato Leopoldo Marchese, sostituto processuale dell'avvocato Michelangelo Miceli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente RÈ gli avvocati Alessandro Diddi e GI Rotundo, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente OG l'avvocato GI Rotundo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente IA OM l'avvocato AT Staiano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente IA PP l'avvocato Luigi Gullo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
2 Ff udito per il ricorrente TI l'avvocato Giacomo IAia, anche quale sostituto processuale dell'avvocato Davide Cariola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente SI l'avvocato Alessia Panella, sostituto processuale dell'avvocato Gabriele Bordoni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente PA gli avvocati Mario Santambrogio e Mario Nicro, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente IT PP l'avvocato Giosuè Naso, che ha conclusc per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente PO l'avvocato Leopoldo Marchese, sostituto processuale dell'avvocato Guido Contestabile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per il ricorrente GG l'avvocato RA Lojacono, anche quale sostituto processuale dell'avvocato NZ Cicino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi per il ricorrente TA gli avvocati Fausto Bruzzese e Alessia Panella, quest'ultima sostituto processuale dell'avvocato Gabriele Bordoni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per ricorrente NT l'avvocato Giovanni Sisto Vecchio, che si associava alle conclusioni del Procuratore generale e insisteva nell'accoglimento del ricorso. 3 бо RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 luglio 2018, il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro, nell'ambito di un articolato procedimento penale avente ad oggeTO il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), numerosi episodi del reato, tentato e consumato, previsto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi da Ba X), oltre che i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967 (capi Z, Z1, Z2, Z3 e Z4), affermava la responsabilità penale dei seguenti imputati, nei termini innanzi descritti (e per quanto in questa sede rileva): 1) IO RI veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cuanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 2) AT BA veniva condannato alla pena di 14 anni e & mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A), nonché colpevole di due episod del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi ▷ ed E); 3) SI FA veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi ] e I1, aventi ad oggeTO due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti;
4) RA ON veniva condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo M, avente ad oggeTO il reato aggravato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73 del 1.P.R. n. 309 del 1990; 5) IN NN veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi H e H1, aventi ad oggeTO due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispeTO ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990); 6) GO NN veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione ed euro 90.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi He H1, aventi ad oggeTO due distinti episodi di cessioni di cocaina, rispeTO ai quali veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990); 7) PP NO veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto organizzatore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P R. r. 309 del 1990 (capo A), e colpevole del capo E, avente ad oggeTO il reato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 8) WA BO veniva condannato alla pena di 9 anni di reclusione e 32.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole, esclusa l'aggravante d cui all'art. 416 bis1 cod. pen., del reato contestato al capo D, avente a oggeTO il reato di cui all'art. 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere concorso in un'importazione di cocaina dalla Colombia;
4 F8 9) CC UT veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo U, avente ad oggeTO un tentativo di cessione di 100 chili di cocaina, rispeTO al quale veniva esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990; 10) LI RÈ veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in cuanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consumato € tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 11) IN OG veniva condannato alla pena di 17 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi E) ed L2, aventi ad oggeTO vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 12) OM IA veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi G), H), H1) e W), aventi ad oggeTO vari episodi del reato, tentato e consumato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 13) PP IA veniva condannato alla pena di 12 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei capi D, E), F), I) e I1), aventi ad oggeTO vari episodi della fattispecie, tentata e consumata, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990: 14) OM TI veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole di due episodi del reato, consumato e tentato, previsto dall'art. 73 del medesimo decreto (capi D ed E); 15) UR CA veniva condannato alla pena di 6 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 44.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui al capi I ed I1, aventi ad oggeTO due distinti episodi di detenzione illecita di stupefacenti;
16) NI SI veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole dei reati di cui ai caɔi D, E, L, L1, W, aventi ad oggeTO distinti episodi del reato di cui all'art. 73 del d F R. n. 309 del 1990, nonché del capo Z2, riguardante le condotte di detenzione illegale e di trasporto di una pistola, arma comune da sparo;
17) EN SI veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole del reato di cui al capo F), avente ad oggeTO il reato di cui agli art. 56-73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispeTO a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 18) AT PA veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo A, nonché colpevole dei capi D, E e T, aventi ad oggeTO i reati Ff di importazione, consumata e tentata, e acquisto di sostanze stupefacenti ci tipc cocaina e hashish;
19) PP VI TU veniva condannato alla pena di 8 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 60.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi G e X, aventi ad oggeTO singoli episodi del reato, tentato e consumato, di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 20) PP IT veniva condannato alla pena di 10 anni di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E, L, L1, P3, aventi ad oggeTO i reati tentati o consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi Z2 e Z3, relativi ai reati ex art. 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1957; 21) AT IT veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi B, C, D, E, G, H, H1, L, L1, L2, M, O, 01, O2, P, P1, P2, P3, P4, T, U, V, W, aventi ad oggeTO i reati tentati c consumati di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi Z e Z4, riguardanti i reati ex art. 648 cod. pen. e 2, 4 e 7 della legge n. 895 del 1967; 22) SI PO veniva condannato alla pena di 7 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo V, avente ad oggeTO un episodio di detenzione illecita di 2 chilogrammi di cocaina;
23) IO GG veniva condannato alla pena di 10 anni, 6 mesi di reclusione ed euro 37.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui al capo E, avente ad oggeTO il reato ex art. 56-73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 24) RA RA veniva condannato alla pena di 7 anni, 4 mesi ci reclusione ed euro 80.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi M, Q1, Q2, Red S, aventi ad oggeTO il reato, tentato o consumato, prev sto dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 25) OM TA veniva condannato alla pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione, in quanto ritenuto partecipe dell'associazione ex art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 (capo A, così riqualificata la veste di organizzatore originariamente ascrittagli) e colpevole del reato di cui al capo F, avente ad oggeTO il reato di cui agli art. 56 cod. pen., 73-80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestato rispett: a un tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia. 26) RA NT veniva condannato alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto promotore dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi F, I e I1, aventi ad oggeTO cistinti episodi, consumati e tentati, del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; 27) SA RM veniva condannata alla pena di 8 anni di reclusione, in quanto ritenuta partecipe dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 6 F8 (capo A) e colpevole dei reati di cui ai capi D, E e P4, aventi ad oggeTO cistinti episodi del reato, consumato e tentato, ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. I reati per cui si è proceduto si assumono commessi in Vibo Valentia, oltre nei Comuni di Rosarno, Lamezia Terme, Cosenza, Mesoraca, Falerna, Mi eto e nel resto del territorio nazionale, nonché in Colombia, Spagna, Svizzera e Olanda, in un arco temporale compreso tra l'oTObre 2014 e il gennaio 2017. 2. Con sentenza del 26 novembre 2019, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del G.U.P., rendeva le seguenti statuizioni: quanto ad RI, rideterminava la pena in 18 anni di reclusiore, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento;
- quanto a BA, rideterminava la pena in 9 anni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento;
- quanto a FA, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 anni di reclusione e 36.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto a ON, rideterminava la pena in 2 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante in bilanciamento;
-quanto ad IN NN, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa;
quanto a GO NN, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 5 anni di reclusione e 24.000 euro di multa;
- quanto a NO, previa assoluzione dal reato ascriTOgli al capo A per non aver commesso il faTO, e previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, rideterminava la pena, in ordine alla residua imputazione di cui al capo E, in 4 anni, 5 mesi, 10 giorni di reclusione e 26.667 euro di multa;
dichiarava poi la nullità della sentenza limitatamente al capo Z1, disponendosi la trasmissione degli atti al giudice di primo grado rispeTO a tale imputazione;
- quanto a BO, rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclusione ed euro 32.000 di multa;
- quanto a UT, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 4 anni, 8 mesi di reclusione e 16.000 euro di multa, previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto a RÈ, rideterminava la pena in 18 anni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti in bilanciamento;
7 R8 quanto a OG, qualificata la condotta di organizzatore in quella di partecipe del sodalizio di cui al capo A, esclusa la recidiva semplice ritenuta dal primo giudice, rideterminava la pena in 9 anni e 6 mesi di reclusione;
- quanto a OM IA, previa declaratoria di non doversi procedere in ordine al capo H1 per precedente giudicato, previa assoluzione dal reato di cui al capo W perché il faTO non sussiste ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispeTO al capo G, rispeTO al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 146 del 2006, rideterminava la pena a suo carico, riconosciuta altresì continuazione con il reato giudicato dal G.U.P. di Termini Imerese con sentenza de 2 marzo 2016, (irrevocabile il 5 luglio 2017) in complessivi 8 anni e 10 mesi di reclusione;
- quanto a PP IA, previa assoluzione dai reati di cui ai capi A, E, F, I e 11 per non aver commesso il faTO, rideterminava la pena a suo carico, per il residuo capo D, in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa;
- quanto a TI, rideterminava la pena in 18 anni di reclusiore, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravariti in bilanciamento;
- quanto a CA, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 3 anni, 6 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen.; - quanto alla SI, rideterminava la pena in 4 anni, 2 mesi di reclusione e 26.000 euro di multa;
quanto a SI, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione;
quanto a PA, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena in 18 anni e 2 mesi di reclusione;
- quanto a TU, su concordato delle parti, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestata rispeTO al capo G, rispeTO al quale era stata già esclusa l'aggravante di cui all'art. 4 della legge r. 146 del 2006, e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante, rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 11.555 euro di multa;
- quanto a PP IT, rideterminava la pena in 9 anni di reclusione;
- quanto a AT IT, esclusa la recidiva e riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 15 anni di reclusione;
- quanto a PO, rideterminava la pena in 4 anni, 4 mesi di reclusione e 24.000 euro di multa;
8 of - quanto a GG, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, rideterminava la pena in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa;
- quanto a RA, su concordato delle parti, rideterminava la pena in 4 anni, 2 mesi, 20 giorni di reclusione e 26.000 euro di multa;
quanto a TA, esclusa la contestata recidiva, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento, rideterminava la pena in 7 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione;
-quanto a NT, lo assolveva dai reati ascritti ai capi I e I1 per nor aver commesso il faTO e, riqualificata la condotta di organizzatore del socalizio di cui al capo A in quella di partecipe, rideterminava la pena a suo carico in anni 11, mesi 1 e giorni 10 di reclusione;
- quanto alla RM, rideterminava la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione;
2. Avverso la sentenza della Corte di appello calabrese, RI, BA, FA, ON, IN e GO NN, NO, BO, UT, RÈ, OG, OM e PP IA, TI, CA, SI, SI, PA, TU, PP e AT IT, PO, GG, RA, TA, NT e RM, tramite i rispettivi difensori di fiducia, anno proposto ricorso per cassazione.
2.1. RI ha sollevato quattro motivi. Con il primo, oggeTO di doglianza è il giudizio di colpevolezza del 'imputatc rispeTO al capo E, in ordine al quale si osserva che il faTO contestato non è idoneo a raggiungere la soglia del tentativo punibile, in quanto non è stato perfezionato neanche un aspeTO della presunta importazione di stupefacente. In realtà non fu raggiunto un accordo tra i colombiani e i calabresi, non essendosi mai giunti a un punto fermo e definitivo sulla quantità della droga da spedire, sul prezzo della stessa, sul punto di partenza in Sudamerica e sul porto di arrivo in Italia del presunto secondo carico, oltre che sulle modalità del trasporto, ciò a riprova dello stato più che embrionale della trattativa. In ogni caso, RI non può essere ritenuto organizzatore e finanziatore della presunta importazione di stupefacente, risultando ancorata la partecipazione del ricorrente all'operazione a un unico incontro, il cui contenuto è rimasto ignoto, che lo stesso avrebbe avuto con IT e RÈ il 27 settembre 2015, a ridosso della conclusione dell'accordo, il che appare illogico, non potendo bastare tale circostanza a comprovare la compartecipazione al reato da parte del ricorrente. Peraltro tale incontro sarebbe avvenuto circa 20 giorni prima del presunto accordo, per cui non poteva ritenersi ad esso collegato, non assumendo alcun rilievo probatorio i contatti del novembre 2015 e la conversazione registrata il 28 gennaio 2016 a casa della RM, in cui IT, facendo un riepilogo ciel cenaro già sborsato per l'operazione, avrebbe faTO riferimento anche ad UR, non 9 avendo la Corte territoriale tenuto conto delle molte altre conversazioni indicate dalla difesa, che avevano un significato contrario rispeTO a tale dialogo. In realtà, osserva il ricorrente, ciò che emerge dagli atti è solo la richiesta di indennizzo da parte dei colombiani per la cocaina persa con il sequestro presso il porto di Livorno, essendo la consegna di denaro poi avvenuta il 16 dicembre 2015 collegata solo all'esito negativo del primo tentativo di importazione, senza quindi alcun legame con il successivo tentativo di importazione de la kiroga, risultando la vicenda dell'indennizzo, sul piano logico e strutturale, del tuTO sganciata da quella relativa al presunto finanziamento della seconda operazione. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta l'affermazione cella penale responsabilità rispeTO al deliTO associativo, evidenziando che, a fronte di una contestazione che va dall'oTObre 2014 al gennaio 2017, egli è comparso sulla scena solo dal 15 agosto al novembre 2015, dunque per un tempo molto circoscriTO, il che mal si concilia con il ruolo di primo piano attribuitogli. Mancherebbero in ogni caso, secondo la difesa, condotte idonee a comprovare un organico inserimento di RI nella struttura associativa, non risultando a tal fine sufficienti gli episodi descritti ai capi D ed E, rispeTO ai quali l'intervento del ricorrente è avvenuto in un momento successivo all'accordo criminoso, non potendo in ogni caso l'estemporanea messa a disposizione per un singolo episodio essere considerata sintomatica della stabilità della partecipazione al sodalizio, non avendo RI mai avuto la consapevolezza di agevolarlɔ. Peraltro, sarebbe erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il "signore della frutta" menzionato nella conversazione del 10 marzo 20:5 sia identificabile in IO RI, essendo emerso dagli atti che il porto di Livorno fu scelto come porto di arrivo della cocaina solo a fine giugno 2015, per cu deve escludersi il coinvolgimento del ricorrente nelle fasi precedenti della vicenda. RispeTO al capo D, dunque, il contributo di RI, se vi fu, fu ep sodico, circoscriTO e sganciato da una logica associativa, così come, rispeTO al capo E, si osserva che la Corte territoriale ha mancato di confrontarsi con gi specifici rilievi difensivi, volti a smentire le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia RM e il tenore della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016. E ciò senza considerare che, in ogni caso, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il compimento di un singolo reato fine non può da solo costituire prova dell'appartenenza all'associazione ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il terzo motivo, la difesa censura la valutazione sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 rispeTO ai capi A, D ed E, rilevando che la sentenza impugnata non aveva compiuto alcun accertamento sull'esistenza della sua consapevolezza dell'imputato della funzione agevolatrice dell'associazione mafiosa di IT, MO e IA di MI, risolvendosi la motivazione della Corte di appello in un'azzardata presunzione 10 88 sganciata dalle evidenze processuali e fondata su un riferimento generico ad asserite cautele adottate dal ricorrente per comunicare con i coimputati, senza che ci fossero contatti diretti, vivendo RI peraltro a Rosarno. Il quarto motivo è dedicato al giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispeTO ai capi A, D ed E, avendɔ la Corte territoriale ricavato la transnazionalità delle operazioni dal rapporto di RI con lo straniero JO LU prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine all'assenza di qualsiasi accertamento all'estero circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività illecite a livello internazionale. Sarebbero state quindi disattese le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente Adami), secondo cui, ai fini della contestazione dell'aggravante, è necessario dimostrare che alla commissione del reato abbia dato il suo contributo un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività crimina i a livello internazionale, per cui l'aggravante in esame, che presuppone l'esistenza di due realtà organizzative distinte, doveva essere esclusa, non essendo provata né l'esistenza di un gruppo criminale organizzato all'estero, né la consapevolezza in capo ad RI dell'appartenenza di LU, unico soggeTO straniero con cui si è interfacciato a un gruppo criminale straniero.
2.2. BA ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta il riconoscimento a carico del ricorrente delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità contestate in relazione al capo E, rispeTO alla cui valutazione non sarebbe stata considerata l'assenza di qualsiasi accertamento circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività illecite a livello internazionale, difettando a tresì la prova della consapevolezza in capo a BA dell'appartenenza di LU, unico soggeTO straniero con egli si è interfacciato, a un gruppo criminale straniero. A tuTO concedere, il ricorrente ha interagito e cooperato con i soli IT e RO, per cui allo stesso non potevano essere addebitate le due contestate aggravanti. Con il secondo motivo, il ricorrente censura il trattamento sanzionatorio, dolendosi in particolare della mancata prevalenza delle attenuanti generiche e del discostamento non motivato della pena dal minimo edittale, oltre che della mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 20:9. 2.3. FA ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideterminazione della pena,la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria base era stata fissata in 80.000 euro, previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravarte ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, che è stata tuttavia esclusa in appel o, per cui la pena da 80.000 euro doveva essere ridotta almeno a 40.000 euro, posto che 11 ре l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 46.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 8.000 e tenuto conto della riduzione di un terzo, in euro 32.000 (e non 36.000 come stabilito); tale violazione di legge, rileva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e ciò anche n ragione del faTO che la difesa, nell'accedere al concordato, sarebbe condiz ɔnata dall'alternativa del "prendere o lasciare".
2.4. ON, tramite il medesimo difensore, avvocato Pietro Chiodo, ha quali proposto due distinti ricorsi, invero tra loro sostanzialmente identici, con sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, riportando integralmente il passaggio motivazionale della ser tenza impugnata relativo alla posizione del ricorrente (pag. 936-944) ed evidenziandc che i giudici di appello hanno mancato di confrontarsi con i rilievi difensivi, volti a rimarcare la circostanza che ON non si trovava in compagnia di TT alle 18.03 del 3 luglio 2015, quando, nei pressi del negozio "PItarosso" del centro commerciale "Due Mari" di Maida, è avvenuta la telefonata tra questi e il presunto corriere SU, finalizzata a concertare le operazioni di trasporto della droga, essendo egli arrivato sul posto per salutare RA EC solo alle 18.30 dopo che AT IT, AR RI e EC stavano già discutendo da oltre mezz'ora, per cui il coinvolgimento dell'imputato non poteva riteners provato, avendo egli partecipato solo agli ultimi 10 minuti di un incontro durato 40 minuti, fermo restando che i contenuti di quell'incontro sono rimasti indimostrazi. Del tuTO inconferente sarebbe poi la circostanza, riferita dalla collaboratrice di giustizia RM, secondo cui IT era solito organizzare incontri per la cessione di stupefacente presso il negozio "PItarosso", risultando in ogni caso il tempo di permanenza di ON all'incontro compatibile con conver evoli e presentazioni occasionali e non con la stipula di complessi accordi relativi a trattative illecite. Sarebbe stata inoltre pretermessa nella sentenza impugnata la circostanza della mancata segnalazione della presenza di Eucnvicino all'appuntamento di domenica 10 luglio 2015 a Botricello presso il Circo o "Le Iene" di via Naccari. Quanto poi alla conversazione relativa all'intercettazione ambientale del 6 luglio 2015 tra IT e SU, si evidenzia che il riferimento di IT all'incontro del 3 luglio 2015 era assolutamente neutro rispeTO alla descrizione del contributo di ON. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione dell'art. 56 comrni 3 e 4 cod. pen., in ordine al mancato e immotivato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo, rilevandosi che l'evento criminoso non si è verificato nemmeno nelle forme del tentativo per volontà del presunto 12 рз corriere SU e del non meglio identificato soggeTO crotonese che non rispondeva alle telefonate di SU, il quale ha in tal modo desistito dal suo proposito criminoso. L'affare si era dunque spontaneamente fermato alla fase delle trattative preliminari, per cui il faTO doveva ritenersi privo di rilevanza penale. Con il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, oggeTO di deglianza sono l'inosservanza degli art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova di reità e l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata, a vendo la Corte di appello riprodoTO pedissequamente i contenuti della sentenza di primo grado, a sua volta realizzata mediante l'utilizzo della tecnica del copia € incolla di intere pagine dell'ordinanza custodiale, venendo così omessa la risposta alle puntuali deduzioni difensive formulate con l'aTO di appello. Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censurardosi in particolare il diniego delle attenuanti generiche e il mancato contenimento della pena nel minimo edittale, non essendo stati considerati in tal senso precedenti penali non allarmanti e risalenti dell'imputato e la circostanza che la condotta contestata si sia fermata alla soglia del tentativo.
2.5. IN NN ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avrebbe covuto escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamente ritenuto operante la recidiva.
2.6. GO NN ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 69 cod. pen., 99 comma 2 n. 1 e 4 cod. pen. e 599 bis cod. proc. pen., osservando che la Corte di appello avrebbe covuto escludere la recidiva e non operare alcun giudizio di equivalenza con le riconosciute attenuanti generiche, avendo le parti erroneamente ritenuto operante la recidiva.
2.7. NO ha sollevato quattro motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, evidenziando che la stessa è stata fondata su elementi indiziari scarni e tutt'altro che univoci, ovvero l'aver messo a disposizione un appartamento e la sua postepay, non potendo da ciò ricavarsi alcun contributo al tentativo di importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia, essendosi peraltro fermata la trattativa a una fase embrionale, non risultando raggiunto alcun accordo sulla qualità e quantità dello stupefacente, sul prezzo e sulle modalità di consegna. NO peraltro è comparso sulla scena solo dal 1° al 5 dicembre 2015, per cui, pur a volere ritenere raggiunto l'accordo tra calabresi e colombiani, in alcun modo l'imputato potrebbe essere ritenuto concorrente nel 13 рд reato, non potendo essere ancorata la partecipazione del ricorrente all'unico incontro che egli avrebbe avuto 1° dicembre 2015 con LU e RO, suc datore di lavoro, mancando la prova della consapevolezza da parte di NO dei traffici illeciti gestiti da LU. Dagli atti processuali emerge che tutt'al più NO si è messo a disposizione non del gruppo, di cui ignorava l'esistenza, ma solo del datore di lavoro RO, temporeggiando dal trasferirsi nell'appartamento sito in Giussano e agevolando il proprio datore di lavoro, evitandogli di spendere soldi per alberghi, consentendo in tal modo al colombiano, creduto, per come riferitogli da RO, nuovo operaio della ditta, di dimorare in tale abitazione durante il soggiorno nel Milanese. Dunque, cc me si evince dalle intercettazioni, NO era convinto che LU fosse un nuovo collega di lavoro, avendo agito il ricorrente solo per timore reverenziale nei confronti del datore di lavoro, ma restando all'oscuro di eventuali traffici illeciti. Con il secondo motivo, viene dedotta la mancata corrispondenza tra il contenuto delle intercettazioni (file audio) e le trascrizioni effettuate calia P.G., rilevandosi che dall'ascolto meticoloso dei files audio contenenti le registrazioni vocale è emerso che su 19 conversazioni in cui dovrebbe essere captata la voce dell'imputato, questi appare in realtà solo in 3 intercettazioni, ovvero una del 1° dicembre 2015 (progr. 175) e due del 5 dicembre 2015 (progr. 1956 e 1953). Nonostante tale discrasia sia stata rappresentata alla Corte territoriale, alcuna risposta a tale eccezione si rinviene nella sentenza impugnata. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla configurabilità delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità, rimarcando la mancanza di evidenze circa l'esistenza di un gruppo organizzato in forma associativa dedito ad attività illecite a livello internazionale e circa la consapevolezza da pa te di NO dell'appartenenza di LU a un gruppo criminale straniero. Con il quarto motivo, oggeTO di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa del difeTO di motivazione in ordine sia alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, sia al discostamento della pena dal minimo edittale, sia alla mancata applicazione, nella determinazione della pena base, della sentenza della Corte costituzior ale n. 40 del 2019. 2.8. BO ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, evidenziando che, rispeTO alla posizione del ricorrente, si è assistito nel corso del procedimento, sia in fase cautelare che in sede di merito, a un progressivo scadimento del sostrato probatorio, essendo egli stato assolto dal reato associativo di cui al capo A e dal reato fine di cui al capo E, essendo residuata la sola contestazione di cui al capo D, in ordine alla quale viene ri evato che parimenti doveva giungersi all'assoluzione di BO, esaurendosi la 14 RZ condotta a lui ascritta nel mero trasferimento di una somma di denaro pari a 100.000 euro dall'Italia al Libano, operazione isolata e non iscrivibile in un quadro stabile e abituale di consapevole collaborazione criminosa verso la struttura associativa. I giudici di merito avrebbero quindi omesso di considerare che, nel mutato scenario risultante dalle assoluzioni del ricorrente, i contatti telefonici di questi con un paio di asseriti correi e l'incontro personale con costoro a Roma erano circostanze non sufficienti al fine di desumere l'adesione dolosa di BO ai traffici illeciti. Non poteva ritenersi provato, in definitiva, che il ricorrente sapesse che il denaro rappresentasse il prezzo di una partita di stupefacenti, essendo intervenuta la sua condotta quando il negozio illecito si era perfezionato già da alcune settimane. La consapevolezza di BO di intervenire in un narcotraffico sarebbe dunque fruTO di un assunto astraTO, completamente slegato da fatti e prove, non essendosi tenuto conto ce faTO che l'imputato è comparso sulla scena soltanto il 15 aprile 2015, ovvero quando l'operazione de qua si era ormai conclusa. Con il secondo motivo, la difesa censura il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, osservando che BO non sapeva nemmeno che la droga trattata fosse cocaina e rilevando che comunque la somma ricevuta, pari a 100.000 euro, non era certamente rapportabile a un quantitativo di droga superiore a 2 chilogrammi, che rappresenta la soglia minima per ritenere sussistente la contestata aggravante, per cui quest'ultima non era configurabile.
2.9. UT ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa lamenta la violazione dell'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., evidenziando che tale aggravante non poteva essere ritenuta sussistente, atteso che dallo stesso capo di imputazione risulta che a commettere il faTO sarebbero stati sclo cinque persone, mentre, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, occorre che gli autori del reato siano più di cinque, a nulla rilevando che fossero coinvolti altri soggetti di origine colombiana non identificati, essendo costoro responsao i non del contestato tentativo di acquisto di droga, ma del diverso e autonomo reato di tentativo di vendita della stessa.
2.10. RÈ ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al capo A, rilevandosi che la Corte di appello, piuTOsto che indicare gli elementi probatori attestanti l'effettiva partecipazione di RÈ all'associazione, si sarebbe limitata a effettuare una ricostruzione cronologica dei fatti integranti le contestazioni previste ai capi D ed E e a richiamare alcune conversazioni intercorse tra RÈ e IT, utilizzate per ritenere provati i singoli reati fine ascritti all'imputato. Sul punto osserva la difesa che se i rapporti tra RÈ e IT possono in teoria rilevare nell'ottica dei reati-fine, sebbene sia stato equivocato il loro contenuto, 15 FZ tuttavia, ai fini del reato associativo, la sentenza impugnata avrebbe covuto specificare quale fosse il ruolo in concreto del ricorrente nel sodalizio criminale. Né sarebbe stato spiegato dalla Corte territoriale da dove fosse possibile desumere la consapevolezza da parte di RÈ che la sua condotta fosse ir serita in un contesto associativo, atteso che i dati acquisiti al processo harno provato la unilateralità del suo rapporto con AT IT e la mancata conoscenza degli altri sodali, oltre che l'assenza di qualsiasi coinvolgimento di RÈ nella attività di importazione, non essendo stato altresì considerato che, in occasione della fibrillazione dei rapporti tra i componenti dell'associazione a seguito del sequestro dello stupefacente, non è emerso alcun contaTO tra RÈ e PI o altri sodali, tale da legittimare un coinvolgimento del primo nell'organizzazione. Con il secondo motivo, il ricorrente, sempre rispeTO al capo A della rubrica, si duole dell'omessa valutazione da parte della sentenza impugnata del e prove a discarico e dei rilievi sollevati dalla difesa nell'aTO di appello, rilevando che la Corte di appello si è limitata a recepire acriticamente le argomentazioni della decisione del G.U.P., senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive. In particolare, la sentenza impugnata, nell'attribuire a RÈ il ruolo di soggettc organizzatore e finanziatore, avrebbe omesso di considerare che la figura del ricorrente non è mai comparsa nelle indagini della P.G. sviluppatesi nel 2014, il che dimostra che durante tutte le fasi organizzative del traffico illecito, culminate con l'arrivo in Italia del colombiano JO JO, RÈ non è stato mai interessato da alcuno, per cui alcuna veste operativa gli poteva essere riconosciuta Parimenti ignorata sarebbe rimasta inoltre la circostanza che PIitt:c reo confesso, ha negato il coinvolgimento di RÈ nell'organizzazione dell'affare illecito, giustificandosi i contatti tra i due con una sua patologica situazione di indebitamento che lo aveva costreTO a chiedere prestiti a RÈ a più riprese. Tale ricostruzione era peraltro perfettamente coerente con le dichiarazioni di SA RM, amante di AT IT, dichiarazioni parimenti ignorate. Inoltre, si soTOlinea che dalle conversazioni riportate nella sentenza impugnata non sarebbe possibile ritenere che RÈ abbia versato a IT delle somme di denaro per finanziare l'attività di narcotraffico portata avanti da quest'ultimo. Ed invero, rispeTO al progr. n. 1973 del 1° aprile 2015, si evidenzia che il soggeTO interlocutore di AT IT non è LI RÈ, avendo altresì il consulente tecnico rilevato per gran parte delle conversazioni una percentuale altissima di frasi incomprensibili, mentre per molti dialoghi l'interpretazione fornita dalla Corte di appello è del tuTO erronea, come ad esempio in ordir e alla conversazione del 27 marzo 2015, non essendo affaTO provato o plausibi e che la frase di RÈ VE non ce li dà che non ne ha" fosse riferibile a una richiesta di denaro, per di più legata all'acquisto di stupefacenti;
ulteriore errore interpretativo sarebbe inoltre ravvisabile rispeTO alla conversazione del 7 aprile 16 Ff 2015, non essendosi la Corte territoriale avveduta che RÈ aveva faTO espresso riferimento alla stipula di un compromesso da intendersi chiaramente come aTO di compravendita di un terreno, accordandosi con IT di farne "uno il 14", non potendosi tale accordo essere posto in relazione con il traffico degli stupefacenti e in particolare con il viaggio di IT e RO a Roma 1'8 e il 9 aprile, in:licato come il momento della consegna del denaro al referente colombiano. Né può essere ritenuta corretta l'identificazione con il ricorrente del "LI" cui fa riferimento IT nella conversazione del 28 gennaio 2016 elencar do le persone che hanno contribuito al finanziamento dell'affare, evincendosi dalla ordinanza cautelare relativa al parallelo procedimento denominato "Stammer 2", acquisita nel giudizio di primo grado, l'esistenza di altri soggetti chiamat nelle intercettazioni "LI" o "don LI", come AR LI NT. In ogni caso, viene ribadito che RÈ non ha avuto incontri né con RI, né con PA, né con RO, con cui il ricorrente non ha mai parlato di stupefacenti. La sentenza impugnata non avrebbe quindi fornito alcuna risposta agli argomenti difensivi che, se valutati, avrebbe potuto portare a un esito senz'altro diverso. Con il terzo motivo, oggeTO di doglianza è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispeTO al capo D della rubrica, evidenziandosi che la Corte di appello, pur condividendo il rilievo difensivo circa le lacune motivazionali della sentenza di primo grado, non è riuscita a colmarle, limitandosi a mettere in relazione taluni incontri tra IT e RÈ con la compravendita di stupefacenti dalla Colombia, solo in ragione del faTO che gli stessi, dal punto di vista temporale, erano vicini alle trattative con il cartello colombiano, ma cmettendo di considerare che IT, in diverse occasioni in cui si recava a San GO di Ippona, non riusciva a incontrare RÈ proprio per volontà di quest'ult mo, ciò a riprova della sua mancanza di interesse rispeTO alle iniziative di IT. E del resto, IT, in ciò riscontrato dalla RM, ha confermato di avere con RÈ interessi in comune in ambiti diversi, come ad esempio quelli della pastorizia, della lavorazione di prodotti caseari e della compravendita di terrenii, circostanza quest'ultima confermata dal tenore della conversazione di cui al progr. 1972 del 1° aprile 2015, conversazione ignorata dalla Corte di appello. RispeTO al capo D, la difesa si duole inoltre del riconoscimento delle cortestate aggravanti, rilevando, in ordine all'aggravante della transnazionalità, che nel caso di specie non risultano provati né il contributo del gruppo di carattere transnazionale, né la consapevolezza da parte di RÈ dell'interessamento del gruppo colombiano, non avendo l'imputato avuto alcun rapporto con costoro. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, si obietta che la condanna del ricorrente nell'ambito dell'operazione "Rima" ha accertato la sussistenza della cosca RÈ solo fino al 2005, mancando un accertamento giudiziario successivo dell'eventuale permanenza del reato associativo. 17 FZ La Corte territoriale non avrebbe spiegato inoltre per quale delle associazioni citate sia stato asseritamente commesso il reato-fine, posto che nel capo di imputazione sono menzionate tre diverse famiglie di 'ndrangheta, di una sola delle quali poteva tutt'al più far parte IT, a ciò aggiungendosi che, in ogni caso, RÈ è risultato estraneo a qualsivoglia ambiente criminoso locale, posto che egli, dopo aver scontato la pena, è stato soTOposto fino al gennaio 2015 alla sorveglianza speciale, per essere soTOposto poi alla libertà vigilata, misura questa cessata anticipatamente, essendo stata ritenuta cessata la sua pericolosità sociale con decisione del magistrato di sorveglianza del giugno 2016. Con il quarto motivo, è stato contestato il giudizio di colpevolezza riferito al capo E della rubrica, riproponendosi anche rispeTO a tale imputazione le lacune argomentative già dedotte rispeTO all'imputazione di cui al capo D, atteso che la responsabilità di RÈ è stata fondata sul suo rapporto con IT, rapporto che tuttavia aveva come deTO una sua giustificazione autonoma e lecita, essendo i due legati peraltro da un'amicizia pluridecennale, oltre che da interessi lavorativi comuni del tuTO avulsi dal traffico di droga, recandosi IT quasi quotidianamente da RÈ per ottenere in prestito modiche somme di denaro. Anche in ordine al capo E doveva quindi essere escluso il coinvolgimento di RÈ, il quale peraltro non si è mai interessato di reperire un alloggio per LU, né ha fornito alcun contributo alle trattative per l'importazione della cocaina. Parimenti insussistenti e comunque non ascrivibili a RÈ dovevano pci ritenersi le aggravanti della transnazionalità, dell'agevolazione mafiosa e dell'ingente quantità, rilevandosi a tal proposito che non vi è stato alcun accertamento circa l'entità dello stupefacente oggeTO di trattativa, desunto unicamente dai dialoghi intercettati, a loro volta fruTO di interpretazioni del tuTO parziali e arbitrarie. Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi a! riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tuTO priva di motivazione. Sono stati invero confiscati dei terreni siti in San GO d'Ippona intestati a RI VI, moglie del ricorrente, in base alla presunzione della disponibilità di tali beni in capo al ricorrente, pur non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 248929, ricorrente Noviello). Peraltro, l'acquisto dei terreni risulta avvenuto il 1° aprile 2014, dunque ben prima del compimento della condotta illecita da parte di RÈ, risalente al 2015, per cui risulterebbe violato il canone della "ragionevolezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018, fermo restando che, se la cocaina è stata sequestrata prima della sua immissione sul mercato illecito, è chiaro che la stessa non ha procurato alcun guadagno al sodalizio. La difesa lamenta inoltre l'omessa considerazione degli elaborati peritali dei doTOri OR, TO e TA, da cui è emersc 18 F8 che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la complessa attività di ricostruzione dei redditi ha consentito di accertare una costante capacità reddituale della VI ben superiore alle uscite contabilizzate, a ciò aggiungendosi che l'esborso per l'acquirente è stato di 66.000 euro e non di 80.000, come ipotizzato dalla D.D.A. Inoltre, è stata dedotta la violazione dell'art. 12 sexies della legge n. 203 del 1991, essendo stato erroneamente calcolato il reddito derivante dall'azienda agricola della VI, in rapporto al regime fiscale previsto dal TUIR, essendo state inoltre escluse le potenzialità reddituali dei fondi agricoli dell'impresa, ricostruite nella consulenza della difesa con un rigoroso metodo scientifico e normativo, che ha tenuto conto dei contributi erogati dall'Agea e dei redditi percepiti sin dal 1990. Sono state poi censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la erronea valutazione delle fonti di reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione dei beni rispeTO al reddito è stato individuato nei dati Istat relativi alla spesa familiare media, senza considerare che i rilevamenti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'entità della spesa di ogni singolo soggeTO, venenco dunque in rilievo una fonte informativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i principi codificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendosi tale metodo nell'applicazione di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggeTO di un comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui. La corretta metodologia di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertamento reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d. P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. n. 600 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge r. 146 del 1998). La Corte di appello avrebbe dunque proceduto a un'analisi parziale dei dati disponibili, non considerando i redditi percepiti e le provviste es stert negli anni precedenti, e non provvedendo alla necessaria verifica dei redditi "anno per anno". Peraltro, dagli accertamenti fiscali relativi al 2015, allegati alla seconda consulenza di parte risulta che l'Agenzia delle Entrate, al fine di determinare i redditi complessivi della VI, ha faTO espresso riferimento, come la difesa, in luogo del reddito catastale, al valore della produzione, che rappresenta l'entità dei ricavi che costituisce la base imponibile per la determinazione delle mposte Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un motivo nuovo, con il quale la difesa, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della 19 FZ legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 giugno 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di Vibo Valentia ha escluso nel parallelo giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispeTO alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esistenza del sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né ovviamente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita anche in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giudicati.
2.11. OG ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine alla fattispecie associativa ascrittagli al capo A, rilevandosi che dalla sporadica e occasionale comparsa sulla scena del ricorrente non poteva trarsi la conclusione della sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso. Si osserva inoltre che la circostanza del presunto incontro di OG il 2 maggio 2015 con IT e LU risulta assolutamente sconfessata dalla lettura del brogliaccio del progr. 2818 Rit 49/15, da cui si evince che IT prendeva appuntamento con altra persona e non OG e che TT e LU alle 20.41 sono scesi dall'auto, il che significa non solo che non vi fu nessun incontro con OG, ma anche che quest'ultimo non aveva recuperato nessuno con la propria auto, in quanto i due erano ancora a bordo della Golf in uso a IT. Quanto al presunto coinvolgimento di OG da parte di IT nelle ricerche di LU, si obietta che se il ricorrente fosse stato davvero uno dei soggetti della struttura associativa, la notizia della scomparsa di LU e quella del suo successivo ritrovamento gli sarebbero state comunicate in tempo reale, ma così non è avvenuto, essendo stato OG informato da IT incidentalmente, nel contesto peraltro di un dialogo sganciato dalle dinamiche associative. Parimenti erroneo sarebbe inoltre l'assunto relativo alla partecipazione di OG al summit all' "Orchidea", dove l'imputato si recava per ragioni personali, ovvero per risolvere una delicata questione lavorativa con tale LO, persona non identificata e comunque non coinvolta nei traffici illeciti. Quanto alle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia RM, si rileva come la stessa non si sia mostrata sicura del coinvolgimento di OG nel narcotraffico, esprimendo la stessa deduzioni personali prive di pregnanza indiziaria. Oltre che la partecipazione del ricorrente al sodalizio, la difesa contesta altresì il giudizic sulla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, non ravvisandosi il presupposto richiesto dalla giurispruder za di legittimità (il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 18374 del 2013), ovvero che il gruppo criminale organizzato non coincida con l'associazione stessa, il che è invece esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'affermazione della sua penale responsabilità rispeTO al deliTO di cui al capo E, osservando che l'unico 20 FZ elemento a suo carico per tale imputazione sarebbe rappresentato dalla riunione tenutasi il 21 dicembre 2015 presso il ristorante "l'Orchidea", riunione alla quale non è tuttavia provato che abbia partecipato OG, essendovi in atti solo due intercettazioni (progr. 9012 e 52338) da cui si evince l'esistenza di un incontro cui doveva partecipare anche tale "LO", il che induce a ritenere che tale incontro avesse finalità lecite, apparendo del resto singolare la circostanza che la trattativa per l'importazione della cocaina, partita subito dopo il sequestro di Livorno dell'agosto 2015, registri la presenza di un soggeTO, definito "finanziatore", che sarebbe coinvolto solo 4 mesi dopo la riorganizzazione del sodalizio, a ciò aggiungendosi il rilievo che la collaboratrice RM ha esclusc qualsivoglia coinvolgimento di OG nell'affare, che ella stessa ha definito una "faccenda grossa". A essere censurato è inoltre il giudizio sulla sussistenza delle tre aggravanti contestate, ciò in base ai seguenti rilievi: 1) quanto all'ir gente quantità, non vi è stato alcun accertamento in ordine alla entità dello stupefacente oggeTO di trattava, desunto unicamente dal compendic intercettivo;
2) quanto all'agevolazione da parte di OG delle cosche di MI, San GO di Ippona e San GE, vi sarebbe un silenzio argomentativo, soprattuTO con riferimento all'esistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente;
infine, 3) quanto all'aggravante della transnazionalità, si evidenzia che OG ha avuto rapporti esclusivamente con AT TO e con il figlio, non desumendosi dagli elementi probatori raccolti la consapevolezza da parte del ricorrente circa l'esistenza di un contributo offerto da un gruppo criminale organizzato operante in più Stati. Con il terzo motivo, oggeTO di doglianza è il giudizio di colpevolezza riferito al capo L2 della rubrica, non essendosi in proposito considerato che della conversazione captata presso l'abitazione di RM si evince che D", nomignolo con cui viene identificato OG, aveva messo a disposizione di IT una somma di denaro esclusivamente per fargli un favore personale, non desumendosi in alcun modo che lo stesso fosse consapevole della cestinazione dei soldi dati a IT, come confermato dalla collaboratrice SA Vermar. Con il quarto motivo, è stato contestato il trattamento sanzionatorio, rilevandosi in proposito che la pena base è stata determinata in anni 13 e mesi 6 di reclusione, ovvero in misura superiore al minimo edittale, avendo la Corte di appello valorizzato la partecipazione di OG a un'operazione di importazione, il che assumerebbe maggiore disvalore rispeTO alle condotte di altri coimputati, l'identità dei quali non è stata tuttavia specificata, risultando parimenti eccessivi e non giustificati i singoli aumenti di pena, sia per il capo E (anni 1 e mesi 4 di reclusione), che concerne una importazione arrestatasi alla fase del tentativo e comunque meno grave di quella contestata al capo D cui OG è ri nasto estraneo, sia e soprattuTO per il capo L2 (11 mesi di reclusione), che riguarda 21 FZ una faTO totalmente avulso dal contesto associativo e non aggravato ai sensi degli art. 7 della legge n. 203 del 1991 e dell'art. 4 della legge n, 146 del 2006. Il quinto motivo è dedicato alla statuizione della confisca, evidenziandosi al riguardo che la stessa sarebbe nulla perché del tuTO priva di motivazione. Sono stati invero confiscati dei beni entrati nella disponibilità del ricorrente in epoca di molto antecedente alla commissione dei reati, concentrata nei mesi da dicembre 2015 a gennaio 2016: il fabbricato sito a Drapia e intestato alla moglie di OG è stato infatti acquistato nel 2000, mentre l'auto Fiat Grande Punto, intestato sempre alla consorte del ricorrente, è stata acquistata nel 2011, risalendo invece rispettivamente al novembre 2015 l'acquisto del terreno sito in MI e al 2014 la polizza assicurativa con Alleanza Assicurazioni, in cui è confluito il denaro derivante dalla liquidazione di una precedente polizza del 1999, mentre non risulta specificata l'epoca dei rapporti bancari e finanziari parimenti confiscati. Risulterebbe dunque violato il canone della "ragionevolezza temporale" tra confisca e reati evocato dalla Corte costituzionale nella ser tenza n. 33 del 2018. Nel merito, la difesa eccepisce l'erronea valutazione sulla riconducibilità a OG dei beni formalmente intestati a terzi, non operando in proposito la regola probatoria della presunzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante, è stata citata la pronuncia Sez. 6, n. 42717 del 5/11/2010, Rv. 248929). Inoltre, sono state censurate le modalità di calcolo della sperequazione, la erronea valutazione delle fonti d' reddito e l'utilizzo dei dati Istat, rilevandosi che il calcolo della sperequazione dei beni rispeTO al reddito è stato individuato nei dati Istat relativi alla spesa familiare media, senza considerare che i rilevamenti Istat servono per definizione a esaminare i comportamenti di spesa familiare e non a determinare l'entità della spesa di ogni singolo soggeTO, venendo dunque in rilievo una fonte informativa idonea a descrivere i comportamenti di spesa familiare e non un elemento certo riferibile soggettivamente, violando l'utilizzo del dato statistico i principi coclificati dagli art. 27 e 42 Cost., risolvendosi tale metodo nell'applicazione di un'espropriazione sine titulo e nell'attribuzione a un soggeTO di comportamento di rilevanza penale fondato su condotte altrui. La corretta metodologia di accertamento è invece quella prevista dal TUIR che prevede un accertamento reddituale soggettivamente orientato, attraverso varie tipologie di analisi, consistenti: nell'accertamento analitico (art. 38, 39 e 40 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 54 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva), nell'accertamento sintetico (art. 38 commi 3 e 5 del d.P.R. r. 600 del 1973), nell'accertamento induttivo (art. 39 comma 2 del d.P.R. n. 600 del 1973 in tema di imposte dirette e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972 in tema di Iva) e nell'accertamento analitico-induttivo (art. 10 della legge n. 146 del 1993). 22 FZ Con memoria depositata il 24 agosto 2021, è stato sollevato un motivo nuovo, con il quale la difesa, riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha segnalato che con la allegata sentenza del 15 giugno 2020, definitiva in parte qua, il Tribunale di Vibo Valentia ha escluso nel parallelc giudizio ordinario la sussistenza della predetta aggravante, con motivazione tranciante rispeTO alla posizione del ricorrente ("non è provata l'esistenza del sodalizio 'ndrangheta in cui favore gli accoliti avrebbero agito, né ovviamente la relativa finalizzazione"), per cui si sollecita pure in questa sede l'esclusione dell'aggravante in esame, anche al fine di evitare un contrasto tra giudicati.
2.12. IA OM ha proposto due distinti ricorsi.
2.12.1. Con il primo, a firma dell'avvocato AT Staiano, sono stati sollevati sei motivi. I primi due motivi sono dedicati entrambi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispeTO al capo G, osservandosi in proposito che i giudici di merito hanno omesso di considerazione il dato ineliminabile della reale affidabilità della vendita della droga, non essendo dimostrato quali fossero gli estremi dell'accordo, quali fossero il prezzo e la qualità della droga, né che realmente gli spagnoli, mai identificati peraltro, avessero la disponibilità della sostanza oggeTO di trattativa, non essendovi stato alcun sequestro, né essendoci stata mai alcuna consegna della droga. Si sarebbe dunque in presenza di un reato impossibile ex art. 49 comma 2 cod. pen., mancando la prova che dall'investimento contestato sarebbe conseguita la consegna della droga, essendo piuTOsto emerso che mai i presunti venditori abbiano anche soltanto tentato di esportare la sostanza drogante, non essendo stati identificati i fornitori, tra cui non figura il coimputato AD, essendo questi colui avrebbe dovuto intermediate per la restituzione dei soldi. Quanto alla disamina del materiale probatorio, si soTOlinea inoltre che alcuna valenza indiziaria univoca poteva essere assegnata alle conversazioni captate, non essendovi nelle stesse alcuna allusione a una possibile trattativa illecita tra i soggetti coinvolti, che erano più che altro interessati ai problemi econorn ci del ricorrente scaturiti dalla mancata restituzione del prestito concesso. Quanto poi all'intercettazione ambientale captata a casa della Verran il 15 dicembre 2016, è stata rimarcata la notevolissima distanza temporale inte corsa tra la stessa e il presunto tentativo di importazione di droga dalla Spagna (marzo-maggio 2015), non essendo affaTO certo in ogni caso che il O" menzionato dalla RM e AT IT fosse identificabile in OM IA. Né le dichiarazioni di IT potevano essere qualificate come una confessione stragiudiziale, istituto non disciplinato dal legislatore, dovendo comunque ogni dichiarazione autoaccusatoria essere esaminata nella sua dimensione storica e nella sua rilevanza giuridica, dovendosi cioè tener conto del 23 ез contesto in cui viene acquisito il dichiarato intercettivo, nel senso che il giudizic di colpevolezza non può fondarsi su una presunzione di inattaccabilità del racconto autoaccusatorio, valendo anche rispeTO a tale ipotesi il canone ermeneutico dell' "oltre ogni ragionevole dubbio". Con il terzo motivo, la difesa si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., rilevando che è rimasto ignoto il numero delle persone coinvolte in ordine al capo G), stante la mancata individuazione di "AD" e del fantomatico "fornitore straniero", non essendo state indicate le singole condotte contestate agli imputati, mancando cioè la prova di cui abbia investito o di chi abbia consegnato il denaro. Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza rispeTO al capo H), relativo a una presunta fornitura di sostanza stupefacente, di cui di disconosce quantità e qualità, sostanza peraltro restituita per la pessima qualità, avendo la Corte di appello, a causa dell'ev dente inidoneità probatoria delle captazioni segnalate dall'accusa, recuperato il giudicato di cui al capo H1, per il quale è stata operata la declaratoria di ne bis in idem, peraltro travisando le prove, atteso che la cronologia delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado non riporta nulla di rilevante tra il 16 e il 17 luglio 2015, giorni in cui IT avrebbe dovuto recuperare lo stupefacente dai NN e consegnarlo a IA per il trasporto in Sicilia, essendo in ogni caso palesemente eccessivo il tempo trascorso tra il primo (28 maggio 2015) e il secondo (7 luglio 2014) viaggio del ricorrente a Palermo, non avendo alcuna efficacia probatoria la mera circostanza che IA il 7 luglio stesse "armeggiando nel cofano". Con il quinto motivo, la difesa contesta le valutazioni dei giudici di merito in ordine alla ritenuta appartenenza di IA al sodalizio ex art. 74 cel d.F.R. n. 309 del 1990, evidenziando che sono stati considerati significativi elementi di segno contrario, come la pochezza economica dei soggetti coinvolti, non tipica di una associazione dedita al traffico di stupefacenti, essendo emerso peraltro dalle intercettazioni di cui al capo H che IA avrebbe guadagnato per il trasporto l'irrisoria somma di mille euro, a ciò aggiungendosi che vari imputati asseritamente vicini al ricorrente sono stati ritenuti estranei al sodalizio, come TU, i fratelli NN, la SI e ZZ, soggetti coinvolti nei capi G, H e W. Né potevano essere utilmente valorizzate le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia RM, che non ha mai qualificato IA come partecipe, riferendosi il suo racconto alle frequentazioni dell'imputato con AT IT, che di per sé non spiegano la consapevolezza di eventuali contributi associativi, fermo restando che, rispeTO a tali dichiarazioni, alcun riscontro individualizzante può ritenersi ravvisabile nelle captazioni, risultate non univoche e soprattuTO non specifiche. 24 FZ Peraltro, a fronte di una ritenuta operatività temporale dell'associazione da oTObre 2014 a fine 2017, i soli due episodi ascrivili a IA sarebbero riferiti al maggio e al luglio 2015, per i quali è stata peraltro esclusa l'aggravante dell'ingente quantità, difettando in ogni caso la necessaria stabilità partecipativa. Con il sesto motivo, oggeTO di doglianza è il trattamento sanzionatorio, dolendosi la difesa della determinazione della pena base, risultata distante dal minimo edittale, alla luce dei fatti descritti ai capi G e H, che tuttavia riguardano sostanze imprecisate nella qualità e nella quantità, tanto è vero è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2.12.1.1. In data 4 settembre 2021, l'avvocato Staiano ha presentato due motivi nuovi, con il primo dei quali, rispeTO ai capi G e H. sono state rimarcate l'apparenza e la contraddiTOrietà della motivazione, non avendo la Corte di appello tenuto conto di tutte le captazioni con TU, che dimostravano la liceità del rapporto, certamente distinto da quello tra questi e IT;
dall'analisi complessiva dei colloqui utilizzati a fondamento della condanna se ne evince infatti il carattere del tuTO evanescente, essendo innegabile che le conversazioni, in assenza di riscontri, ben si prestavano a interpretazioni diverse. Con il secondo motivo nuovo, la difesa soTOlinea l'inconsistenza probatoria rispeTO alla partecipazione di IA a un gruppo associativo, stante la indubbia difficoltà di definire un ruolo del ricorrente, riportando il capo A una qualifica generica e non plausibile ("organizzatore, soggeTO addeTO al trasporto e vendita della sostanza stupefacente"), a fronte della quale i giudici di merito si sono limitati a richiamare il coinvolgimento dell'imputato nei capi G e H, travisando i dati probatori del capo H con quelli del capo H1, fermo restando che le conversazioni intercettate non hanno riscontrato le dichiarazioni della RM.
2.12.2. Con il secondo ricorso nell'interesse di OM IA, a firma dell'avvocato Teresa Bilotta, sono stati sollevati cinque motivi. Con il primo, è stata eccepita la nullità della sentenza per la genericità delle imputazioni elevate a carico di IA, soprattuTO con riferimento ai capi A e G, non essendo state specificate le condotte ascrivibili al ricorrente tali da rendere concreto il ruolo di "addeTO al trasporto e alla vendita" a lui attribuito. Del resto, aggiunge la difesa, a parte un unico episodio, relativo all'arresto di IA da parte della Guardia di Finanze di Termini Imerese, non sono emersi riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni della collaboratrice RM. Con il secondo motivo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza del ricorrente rispeTO ai capi A, G, H e H1, rilevando che le conversazioni intercettate non costituiscono materiale probatorio univocc, non avendo le stesse carattere illecito;
né avevano pregnanza probatoria le frasi di PetiTO, qualificabili come chiamate in correità bisognevoli di riscontri esterni, nel caso di specie non sussistenti, non essendoci peraltro neanche certezza circa la 2 525 FZ identificazione di O" in OM IA, giustificandosi inoltre la frequentazione del ricorrente con altri imputati coinvolti nella vicenda da notivi di parentela e non essendo certo sufficiente a rendere provata la partecipazione di IA al sodalizio il suo viaggio a Palermo in occasione del quale fu arrestato, trattandosi di una condotta occasionale slegata da alcun contesto associativo. Quanto poi al capo G, si evidenzia che la qualificazione giuridica del faTO come deliTO tentato risulta erronea, non essendovi mai stata disponibilità dello stupefacente, venendo in rilievo solo atti preparatori privi di rilievo penale. Con il terzo motivo, è stata censurata la mancanza di elementi probatori a carico di IA, osservandosi che i presunti riconoscimenti delle voci sono stati operati dalla P.G. in assenza di perizia fonetica, per cui alcuna certezza può sussistere al riguardo, stante la possibile confusione tra persone con timbri di voce simile, fermo restando che in alcune conversazioni il linguaggio ciptico utilizzato dai dialoganti non consente interpretazioni univoche, come ad esempio rispeTO alla "cena" tra ZZ e IA, che ben potrebbe esserci effettivamente stata. Con il quarto motivo, oggeTO di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, rilevandosi che la Corte territoriale non ha correttamente applicato le indicazioni ermeneutiche fornite al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035 e Sez. 3 n. 2458 del 2014, dep. 2015, Rv. 261958), secondo cui, perché sussista l'aggravante in esame, occorre che la commissione del reato associativo sia stata anche solo agevolata, in tuTO o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato, condizione non configurabile quando vi sia immedesimazione tra l'associaz one a delinquere beneficiaria dell'apporto causale e il gruppo criminale organizzato. Il quinto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, censurarcosi la violazione della disciplina del reato continuato, nel senso che la pena base è risultata eccessiva, essendosi rivelato sproporzionato anche l'aumento per la continuazione, non essendosi dunque mitigato l'effeTO del cumulo materiale.
2.13. IA PP ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza rispeTO al residuɔ capo D, osservando che la Corte di appello, pur avendo riformato gran parte della prima sentenza, tuttavia ha mancato di coraggio nel non assolvere del tuTO l'imputato, adottando una motivazione illogica e contraddiTOria, nella misura in cui l'imputazione di cui al capo D era strettamente connessa con quella di cui al capc E, rispeTO alla quale IA è stato assolto, pur essendo la vicenda storica cristallizzata al capo E la logica prosecuzione di quella descritta al capɔ D. Non è stato in tal senso considerato che AT IT, dopo essersi adoperato sin da subito per il reperimento del denaro necessario per acquistare la droga, si 26 ff è recato sempre dagli stessi coimputati che sono intervenuti nella vicer.da, a eccezione di PP IA, estraneo sia al "prima" che al "dopo" del faTO. Peraltro, alla data del 24 marzo 2015, data dell'intercettazione valorizzata dalla Corte di appello, IT aveva già tenuto e programmato più incontri, avviandosi a organizzare una riunione finale in vista della consegna del denaro ai colombiani, per cui non aveva alcun senso enfatizzare l'unica conversazione in cui compare PP IA, tradendo tale impostazione l'intero filo logico della vicenda, fermo restando, comunque, che l'affermazione di IT sui soldi si prestava a infinite interpretazioni, potendo trattarsi ad esempio di un credito da riscuotere. Difetterebbe in ogni caso la certezza che quel passaggio da casa IA e quel richiamo isolato ai soldi fossero finalizzati al finanziarnento per l'acquisto dello stupefacente, tanto più ove si consideri che non vi furono altri incontri tra IT e IA, anche dopo che venne constatata l'insufficienza del denaro raccolto, nulla dimostrando i passaggi di IT presso la proprietà della madre di IA. Del resto, osserva la difesa, i parametri di valutazione che hanno portato alla assoluzione di IA per il capo E, ovvero il faTO che il ricorrente non è mai conversante, che non ha mai incontrato IT nei ripetuti passaggi di questi presso i terreni della madre e la mancata partecipazior e agli incontri operativi con i coimputati nella fasi più delicate della vicenda, valavano anche a proposito del capo D, per il quale quindi si sarebbe dovuti pervenire allc stesso esito assolutorio, risultando pertanto manifestamente illogica la motivazione della condanna.
2.14. TI ha sollevato cinque motivi. Con il primo, dedicato alla formulazione dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato rispeTO al capo D, la difesa evidenzia che la condotta di TI, in quanto occasionale ed estemporanea, non ha arrecato alcun contributo causale al perfezionamento del reato di importazione di sostanza stupefacente, atteso che, nel momento in cui il ricorrente è stato interessato della vicenda, la spedizione della droga era stata già effettuata. Ed invero, ammesso e non concesso che, nella notte tra il 16 e il 17 agosto, TI abbia ricevuto da JO JO le informazioni necessarie per individuare il container su cui la sostanza era stata stivata nell'area portuale di Livorro, in quel momento la droga era stata già importata da altri, per cui l'imputato non può essere chiamato a rispondere delle condotte illecite tenute da altri soggetti. La Corte territoriale ha invece indebitamente valorizzato il faTO che TI fosse collegato ad RI che sin dall'inizio si era occupato di coordinare il recupero dello stupefacente dal container, senza però verificare quando iniziarono e quali fossero i rapporti di TI con RI prima del sequestro del 2015. Peraltro, il faTO che RI si sarebbe dovuto occupare del recupero della droga presso il porto di approdo è stato smentito dalle risultanze probatorie (in 27 FZ particolare dalla conversazione del 24 aprile 2015 intercorsa sull'autovett.ira in uso a AT IT, tra questi e JO LU), da cui è emerso che chi avrebbe dovuto occuparsi della parte logistica relativa all'arrivo della sostanza stupefacente era IO LO, non avendo RI ricevuto alcun incarico. Né in senso contrario poteva essere valorizzata la conversazione del 10 marzo 2015 richiamata dalla Corte territoriale, in quanto l'identificazione in RI del "signore della frutta" menzionato da LU nel dialogo con IT è fruTO di un travisamento, prestandosi a interpretazioni non univoche, dovendo la frase dell'emissario colombiano essere calata nel contesto di sviluppo dell'azione, venendo in quel periodo il termine "frutta" usato per indicare la "cocaina". Tale erronea valutazione si è rivelata tuttavia idonea a disarticolare tuTO l'impianto motivazionale della sentenza impugnata rispeTO all'attribuzione del ruolo attribuito a TI, il quale è comparso sulla scena solo nella notte tra il 16 e il 17 agosto, quando gli accordi sull'importazione erano stati ormai già presi. Con il secondo motivo, il ricorrente censura le valutazioni della Corte territoriale compiute con riferimento al capo E, evidenziando che nella ser tenza impugnata non sono stati presi in esame i contenuti di alcune conversazioni ambientali del 25 e 26 agosto 2015, dalle quali si evince che, nei giorni successivi al sequestro della droga presso il porto di Livorno, TI era stato considerato la causa del sequestro, per cui allo stesso doveva essere richiesto un impegno economico volto a riparare il danno cagionato, posto che diversamente i colombiani non avrebbero portato avanti ulteriori trattative. TI in realtà non versò alcunché e non fu più coinvolto in alcuna trattativa, apparendo sulla scena solo in due occasioni, in quanto pressato per corrispondere l'indennizzo richiesto dai colombiani e non perché interessato dalle attività contestate. In tale contesto, l'unico interesse di TI era quello di evitare ulteriori problematiche con i colombiani derivanti dalle vicende di cui al capo De in quest'ottica la dazione di denaro effettuata il 16 dicembre 2015 dal rico rente rappresentava non un contributo alle ulteriori attività degli altri imputati, ma solo l'unico sistema per uscire definitivamente fuori da quegli affari illeciti. Doveva pertanto escludersi quantomeno la sussistenza dell'elemento soggettivo, avendo peraltro la Corte di appello erroneamente ritenuto compatibile con il tentativo il dolo eventuale ravvisato in capo al ricorrente, nel momento in cui è stato affermato che il risarcimento operato da TI non si pone in rapporto di incompatibilità o di esclusione con il tentativo di una nuova importazione. Con il terzo motivo, la difesa contesta il giudizio della Corte di appello rispeTO al ruolo ricoperto da TI nel sodalizio criminoso di cui al capo A, osservando che i presupposti della partecipazione dell'imputato all'associazione sono stati desunti sulla scorta dei ruoli qualificati, rispettivamente di organizzatore e di finanziatore, rivestiti nell'ambito delle vicende di cui ai capi D 28 FZ ed E, e ciò senza considerare che il brevissimo lasso di tempo in cui si svolti i fatti non consente di definire con certezza le condotte tenute dal ricorrente. Si soTOlinea in ogni caso che il semplice interessamento di TI alla fase di recupero della sostanza presso il porto di Livorno non è sufficiente a integrare la prova del precedente pactum sceleris e dunque della messa a disposizione di TI rispeTO al gruppo criminale tramite l'instaurazione di un rapporto di collaborazione stabile e continuativo, venendo al più in rilievo un singolo affare il cui sviluppo, per la sua brevità, non consente di inferire l'adesione di RI a un programma criminoso predefinito, non essendo stata peraltro assunta da parte del ricorrente alcuna attività decisionale o di coordinamento. Peraltro, l'evoluzione degli eventi dimostra che TI era del tuTO alieno agli interessi del gruppo, venendo esclusivamente chiamato a far fronte a ristoro per la perdita della partita di stupefacente, desumendosi del resto dalla conversazione ambientale del 28 gennaio 2016 che AT IT, nell'elencare i soggetti che avevano finanziato la presunta nuova importazione non cita TI, ciò a conferma del faTO che la dazione di denaro avvenuta il 1.6 dicembre 2015 costituiva un risarcimento e non certo un finanziamento. Con il quarto motivo, a essere contestato è il difeTO di motivazione della sentenza impugnata rispeTO alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, non essendo emersa dagli atti alcuna finalizzazione univoca delle condotte di TI a vantaggio di una presunta cosca mafiosa. Con il quinto motivo, oggeTO di doglianza è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, avendo la Corte territoriale dato per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, pur in assenza di qualsivoglia attività di indagine al riguardo. Né risulta comprovata la consapevolezza del ricorrente dell'esister za di un gruppo criminale all'estero, non essendo a tal fine sufficiente, alla luce delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sex. Un. n. 18374 del 2013, Rv. 255035, ricorrente Adami), il semplice contaTO avuto dall'imputato con JO JO e con JH LU;
né infine risultano pertinenti gli argomenti della sentenza impugnata rispeTO alle aggravanti del numero di persone che avrebbero concorso nei reati contestati a TI, atteso che, sia rispeTO al reato associativo che ai reati fine, il ricorrente ha intrattenuto rapporti diretti solo ed esclusivamente con un paio di persone.
2.15. CA ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta la determinazione della pena pecuniaria, osservando che, nella rideterminazione della pena, la Corte di appello avrebbe violato il divieto di reformatio in peius, nel senso che in primo grado la pena pecuniaria era stata fissata in 60.000 euro, previo giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 che è stata tuttavia esclusa in appello, per cui la pena 29 FZ da 60.000 euro doveva essere ridotta almeno a 30.000 euro, posto che l'aumento per l'aggravante esclusa è almeno della metà, non essendo d.inque corretta la riduzione della pena nella misura operata dalla Corte di 32.000 euro, dovendo la pena finale essere determinata, in virtù dell'aumento per la continuazione fissato in euro 4.000 e della riduzione di un terzo per il r to, in euro 22.667 e non in euro 24.000, come stabilito;
tale violazione di legge, rileva la difesa, non può ritenersi sanata dal concordato delle parti, e ciò anche in ragione del faTO che la difesa nel concordato è condizionata dall'alternativa del "prendere o lasciare".
2.16. La SI ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per effeTO della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sentenze di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, per cui si impone una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sulla scorta dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del 2015, ricorrente LI. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la sproporzione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutabili.
2.17. SI ha sollevato un unico motivo (comune alla posizione di TA), con cui la difesa ha dedoTO la violazione dell'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispeTO ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al deliTO associativo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere aTO della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispeTO alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattuTO la volontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata mirimale dei contatti tra il ricorrente e NT. Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedoTO la contraddiTOrietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Corte di 30 appello rispeTO all'aumento per la continuazione operata in ragione de l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici di secondo grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispeTO alle aggravanti in bilanciamento e, dall'altro, hanno mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispeTO a quello operato dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso che, pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispeTO a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aumento per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento. Il 12 luglio 2021 il difensore di SI ha depositato motivi nuovi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero intercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etamente travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siano riferibili a SI. La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta dunque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado fruTO di un marchiano travisamento. Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale esaurito con la formazione del giudicato. Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che SI non ha commesso il reato contestato, non potendo ri.evare in senso ostativo la rinuncia ai motivi.
2.18. PA ha sollevato nove motivi (il quarto motivo si ripete due volte). Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia dell'affectio societatis in capo a PA;
soTO il primo aspeTO, si osserva che la Corte territoriale ha dato per scontata l'esistenza ci una struttura associativa per il sol faTO che siano stati accertati plurimi tentativi di acquisto di droga, non tenendo in debita considerazione il puntuale mutamento della componente soggettiva nel contesto di ciascun reato-fine, mutamento idoneo a escludere l'operatività di una stabile struttura associativa, venendo dunque in rilievo, ad esempio in relazione ai delitti di cui ai capi D ed E, non un piano indeterminato di azioni, ma la reiterazione di condotte ascrivibili al medesimo disegno criminoso. 31 рз Quanto al secondo profilo, si osserva che PA è stato coinvolto solo in due tentativi di importazioni, peraltro riconducibili a una vicenda illecita unitaria, posto che il tentativo di importazione di cui al capo E è stato indoTO dal fallimento della operazione descritta al capo D, ciò in un contesto di 29 episodi contestati. Le condotte riconducibili a PA, dunque, lungi dal provare l'affectio societatis e la piena consapevolezza e volontà di partec pare alla realizzazione dell'accordo associativo, si inquadrano, al più, nell'ordinario schema del concorso di persone nel reato, non essendo peraltro dimostrato che il ricorrente avesse contezza degli accordi di IT con i narcos colombiani e della compartecipazione di altri correi. Con il secondo motivo, è stato eccepito il difeTO di motivazione in ordine all'assunzione di un ruolo da parte di PA all'interno della compagine di cui al capo A, evidenziandosi che la Corte territoriale ha operato un "cambio ci rotta" rispeTO al giudizio di primo grado, trasformando il ruolo del ricorrente da quello di "finanziatore" a quello di "promotore", senza però indicare da quali condotte inferire gli atti di impulso o di promozione offerto da PA nelle importazioni di cocaina, posto che, alla data del 9 febbraio 2015, l'organizzazione della futura importazione si era già conclusa, senza che PA avesse cocperato alle iniziative svolte fino a quel momento dal trio LU-IT-RO; peraltro, è stata la stessa Corte di appello ad ammettere che l'unica volta in cui è stato registrato un dialogo tra IT e PA, ovvero il 17 febbraio 2015, i due dialoganti, nell'ambito di un viaggio durato oTO ore, non hanno faTO alcun riferimento all'importazione della cocaina dalla Colombia, valendo ciò a smentire l'assunto secondo cui gli incontri tra i due fossero giustificati dalla necessità di aggiornare PA sugli sviluppi dell'importazione della cocaina dal Sudamerica. Quanto alla conversazione del 26 marzo 2015 intercorsa tra IT e LU, il riferimento di IT a "quello di Rosarno" ben poteva far pensare non a PA, ma a IO RI, residente anch'egli in quel territorio. In definitiva, avendo la stessa sentenza impugnata riconosciuto che PA non consegnò mai soldi a IT, occorre individuare quali condotte di promozione avrebbe realizzato il ricorrente, venendo piuTOsto in rilievo nel caso di specie un rapporto sinallagmatico tra IT e PA, avulso da logiche associative. Quanto poi alle dichiarazioni della collaboratrice RM, si soTOlinea che le stesse tendevano a escludere il coinvolgimento di PA nei fatti di cui ai capi D ed E, avendo la dichiarante riferito di sapere che solo in passato | ricorrente aveva venduto cocaina a IT, per cui anche soTO tale profilo la piattaforma probatoria circa il ruolo svolto da PA nella vicenda associativa si sarebbe rivelata carente. Con il terzo motivo, è stata dedotta la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., osservandosi che la condotta delittuosa ascritta a PA, sin dall'inizio, è 32 Ff stata quella di aver finanziato, attraverso la dazione di cospicue somme di denaro, sia l'associazione che le importazioni di cui ai capi D ed F, per cui le attività difensive si sono concentrate sulla dimostrazione che il ricorrente non ha mai consegnato soldi a IT, non disponendo peraltro di un alcun adeguato patrimonio. La sentenza impugnata, invece, a fronte di una contestazione del tuTO generica circa i ruoli assegnati agli imputati, ha ritenuto per PA di preferire la veste di promotore a quella di finanziatore, solo perché la contestazione contemplava tale alternativa, in tal modo però for dando la condanna su profili comportamentali strutturalmente diversi, con conseguente impossibilità per il ricorrente di potersi adeguatamente difendere dai nuovi addebiti concorsuali. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole del giudizio di colpevolezza rispeTO al capo D, rilevando che la Corte territoriale, dinanzi all'esigenza di colmare le lacune probatorie della sentenza di primo grado con riferimento all'oggeTO dei contatti intercorsi tra PA e IT, ha cercato di sopperirvi, mutando il ruolo originariamente attribuito al primo, senza però riuscire a supportare la nuova qualifica di "promotore" con elementi concreti idonei a provare un significativo collegamento con la specifica attività criminosa considerata, o comunque l'esistenza di atti di impulso finalizzati ad avviare l'importazione trattata. Né la sentenza impugnata si sarebbe confrontata con la specifica allegazione difensiva, secondo cui PI, nel medesimo arco tern borale in cui si adoperava per l'importazione della droga, svolgeva una parallela attività illecita nel seTOre del traffico di marijuana, essendosi egli disimpegnato nel campo delle droghe leggere. Del resto, anche la collocazione temporale delle occasioni di contaTO tra IT e PA mal si conciliava con il compimento, da parte del primo, di atti propositivi direttamente riferibili all'importazione portata avanti dal gruppo di IT. PA, infatti, ebbe a incontrare IT il 9 febbraio 2015, quando erano stati già conclusi gli accordi con cartello colombiano, per cui il ricorrente non avrebbe potuto svolgere alcun too di intervento, a ciò aggiungendosi il rilievo secondo cui la stessa Corte di appello ha rilevato che non vi è prova che nelle date del 10, del 14 e del 17 aprile 2015 PA consegnò a IT alcuna somma di denaro, per cui non può inferirsi, da muti e presunti incontri, il contributo che PA avrebbe dato sul versante della promozione dell'importazione attenzionata. In realtà, come suggerito dalla difesa, non poteva escludersi che il rapporto di PA con IT potesse essersi spinto fino alla richiesta di un prestito di soldi, che tuttavia non era funzionale al finanziamento dell'importazione dalla Colombia. Anche il ragionamento seguito dalla Corte di appello in ordine al documento contenente i dati del container che avrebbe dovuto trasportare la droga nasce da un equivoco di fondo, non avendo i giudici di secondo grado considerato che 33 FZ IT ha usato l'espressione "devo portarglieli" solo immediatamente dopo aver deTO a RO di raggiungerlo a casa sua, ma subito dopo IT cambava il luogo dell'appuntamento, fissandolo direttamente presso il circolo "Le Iene" dove si trovava evidentemente il destinatario, che ben poteva non essere PA. Né rileva che IT si sia premurato di recarsi a Rosarno, posto che il primo, una volta adempiuto l'impegno di consegnare i documenti al soggeTO che si trovava all'interno del circolo "Le Iene", ben può aver deciso di raggiungere Pa adino per tutt'altre e differenti ragioni;
la motivazione della sentenza impugnata sarebbe quindi manifestamente illogica, anche perché fondata su un travisamento della prova rispeTO all'intercettazione del 7 novembre 2015, in ordine alla quale si osserva che, se a distanza di tre mesi dal fallimento dell'importazione di cui al capo D, RI, cioè colui che si era occupato di individuare il porto di Livornic come luogo di arrivo della droga, pur essendo di Rosarno, stesso paese di PA, non conosceva il ricorrente, tanto da dover chiedere informazioni a IT, la rilevanza del dialogo non stava negli argomenti che vertevanc sulla commercializzazione della frutta, ma, diversamente, nel faTO che, ove LA fosse stato realmente il promotore dell'importazione di cui al capo D, o vi avesse comunque preso parte a vario titolo, la circostanza sarebbe stata resa nota ad RI, per cui questi non avrebbe avuto alcun motivo per chiedere a TT informazioni su PA. Con il quinto motivo, è stata censurato il giudizio di colpevolezza rispeTO al capo E: ad avviso della difesa, anche in tal caso la Corte di appello ron sarebbe riuscita a provare e prima ancora a indicare le azioni in concreto compiute da PA in qualità di concorrente nel reato consumato, avendo la sentenza impugnata attribuito valore di prova a una mera aspettativa personale di IT, rispeTO alla quale non risulta che "AT" avesse dato adesiore, né sonc stati acquisiti elementi da cui desumere che il "AT" in questione potesse disporre di cifre così spropositate (500-600 milioni di euro), da rendere le frasi di IT un vero e proprio farneticante sproloquio, non essendo peraltro affaTO provato che il "AT" cui si fa riferimento nell'intercettazione del 20 novembre 2015 tra AT IT e JH LU sia identificabile proprio nel ricorrente. Vi sarebbe stato inoltre un travisamento della prova rispeTO alla conversazione del 26 agosto 2015, essendo impossibile che IT potesse aver parlato quel giorno con IO PA, figlio del ricorrente, allo scopo di ottenere un appuntamento con lui, posto che nell'agosto 2015 i figli di PA, IO e RA, si trovavano fuori Calabria per svolgere attività lavorativa alle dipendenze di una società avente sede in provincia di Monza-Brianza, ciò a riprova del faTO che il personaggio cui IT aveva chiesto un appuntamento non apparteneva alla famiglia PA, ma si trattava di un soggeTO diverso. 34 FZ Il sesto motivo è dedicato all'affermazione della penale responsabi ità di PA in ordine al capo T, osservandosi in proposito che non è stata affaTO considerata dai giudici di merito la possibilità che si fosse in presenza di un reato impossibile, desumendosi dalle intercettazioni che non era stata incarcinata una reale trattativa, per cui, pur a volere ritenere PA coinvolto ne piano di acquisto della sostanza, lo stesso non poteva essere punito, atteso che, anche laddove vi fosse stata la volontà del trio IT-AN-PA di approfittare di un viaggio di lavoro di quest'ultimo nella città di Milano, la circostanza che l'auto di AN sia stata fermata dalla Guardia di Finanza era idonea a escludere che l'oggeTO della trattativa, ovvero l'hashish, sia mai esistito. Con il settimo motivo, oggeTO di doglianza è la valutazione circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 rispeTO ai capi D ed E, evidenziandosi che la finalità agevolatrice del sodalizio mafioso in capo a PA non poteva essere desunta dal faTO di aver mostrato di conoscere chi fossero le famiglie della zona e di aver ricevuto i documenti del container. Non può affaTO escludersi, invero, che l'imputato abbia agito per finalità volte al solo arricchimento personale, non potendo l'eventuale f nalità agevolatrice perseguita dagli altri correi travolgere anche chi, come PA, risiedendo in una provincia diversa da Vibo Valentia, ben poteva conservare dei margini di autonoIA e avere totale disinteresse ad avvantaggiare mafiosi "fuori zona". Con l'ottavo motivo, a essere contestato è il giudizio sulla sussistenza della aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006 rispeTO ai capi A, D ed E, rilevandosi che gli indici richiesti ai fini della configurabilità del a predetta aggravante, ovvero l'esistenza di un gruppo transnazionale autonomo e la stabilità dei rapporti tra adepti e organizzazione operante in territorio transnazionale, non sono stati comprovati nella vicenda in esame, atteso che, anche con riferimento al duo ""JO JO" e LU JO", non può escludersi, alla luce degli elementi probatori disponibili, che si trattasse di soggetti operanti in proprio quali broker, anziché come rappresentanti di un autonomo gruppo di trafficanti stranieri. Con il nono motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte territoriale, nel confermare l'operato del primo giudice, avrebbe omesso di considerare che PA non aveva il ruolo di finanziatore, né soprattuTO aveva alcun rapporto idoneo a rappresentare l'esistenza di canali di spaccio.
2.19. TU ha sollevato due motivi. Con il primo motivo, la difesa deduce l'illegalità della pena irrogata al ricorrente, osservando che il minimo edittale era stato determinato in anni 9 di reclusione per la fattispecie tentata di cui al capo G, per cui era stata considerata 35 ff la forbice edittale più sfavorevole all'imputato, non tenendosi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che ha riportato a 6 anni il minimo edittale per i reati in tema di cd. droghe pesanti, con evidente disparità di trattamento rispeTO ai coimputati, come ad esempio RI e SI, rispeTO ai quali si è applicato il nuovo minimo edittale, nonostante la gravità delle loro imputazioni. Con il secondo motivo, stata eccepita la violazione degli art. 125 con ma 3 cod. proc. pen. e 56 cod. pen., rilevandosi che la pena base riferita al capo G risulta sproporzionata e ben lontana dal minimo edittale, non comprendendosi peraltro di quanto la stessa sia stata eventualmente diminuita per il tentativo.
2.20. PP IT ha sollevato cinque motivi. Con il primo, è stata censurata la formulazione del giudizio di colpevolezza relativamente al capo A, con riferimento alla sussistenza sia del reato associativo, sia della ritenuta partecipazione allo stesso da parte di PI TO;
soTO il primo profilo, si evidenzia che in tre anni di indagine non è stata rinvenuta traccia di basi operative, di centri dedicati alla lavorazione della droga o ci una rete di distribuzione, mancando cioè la prova di un contesto caratterizzato dalla comunanza di scopi e dalla condivisione di rischi e di utili, essendosi piuTOsto in presenza di singole persone impegnate a perseguire interessi autononi, ad esempio mediante la ricerca di diversi canali di approvvigionamento all'estero, tanto è vero che non risulta vi siano state riunioni tra i presunti sodali. SoTO il secondo profilo, la difesa rileva che gli elementi a carico di IT sono in grado rivelare al più una potenziale connivenza nelle attività illecite rifer pili al padre, non essendo stati illustrati nella sentenza di merito né l'eventuale contributo offerto dal ricorrente, né gli elementi da cui poter desumere la consapevole e volontaria partecipazione dell'imputato alle dinamiche associative. Né può rilevare la circostanza che IT conoscesse, oltre al padre, altri quattro componenti di una struttura associativa che poteva contare su circa 60 sodali. In ogni caso, due circostanze di faTO, nel corso delle quali il ricorrente: è in pratica intervenuto a conti fatti o assistendo a decisioni prese da altri, non sarebbero sufficienti a ritenere dimostrata la partecipazione di IT alla vita del sodalizio, protrattasi invero per oltre due anni, risultando dunque il giudizio sulla partecipazione del ricorrente all'associazione fondato su mere congetture. Con il secondo motivo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale di IT rispeTO ai reati di cui ai capi D, E, L, L1, P3, Z2 e Z3. Quanto al capo D, è stato precisato che le condotte ascritte al ricorrente (cioè l'aver coadiuvato il padre nelle questioni logistiche, soprattuTO quelle inerenti gli spostamenti di LU, veicolando le informazioni di questi) si pongono in termini di assoluta indifferenza rispeTO al deliTO contestato, posto che i dettagli della 36 88 importazione e soprattuTO l'accordo erano stati già stabiliti da altri soggetti, essendo risultato IT del tuTO estraneo alle fasi decisive dell'operazione. In ordine al capo E, la difesa soTOlinea che l'intervento del ricorrente anche in tal caso è stato sporadico, a fronte di un'operazione protrattasi per oltre un anno, per cui il ruolo di IT, limitatosi al "mantenimento dei contatti cor la famiglia LO", si è esaurito al più in una mera connivenza, non essendo affaTO provato che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'effettivo contenuto del documento di cui gli è stata addebitata la scansione, risultando neutre le ulteriori condotte ascrittegli, come quella di aver talora accompagnato il colombiano JH LU. In relazione ai capi Led L1, si evidenzia che la Corte di appello, pur pren lendo correttamente aTO della scarna ricostruzione in faTO operata dal primo giudice, non ha adeguatamente colmato le lacune argomentative della prima sentenza, essendo le conversazioni richiamate dalla Corte territoriale suscettibili di plausibili letture alternative, come ad esempio quelle relative alla consegna del "formaggio", essendo provato che, in uno dei due incontri indicati nella sentenza a pag. 924, effettivamente AT IT ha consegnato del formaggio. RispeTO al capo P3, si rileva che il materiale probatorio delineatosi a riguardo è del tuTO insufficiente, non essendo certo che il "EP" menzionato nella conversazione ambientale richiamata dalla Corte territoriale fosse identificabile con il ricorrente, anche alla luce dell'uso comune di tale diminutivo. Infine, quanto ai capi Z2 e Z3, si osserva che gli stessi concernono "armi par ace", senza che le dichiarazioni de relato provenienti dal coimputato AT IT siano state supportate da elementi di riscontro, non essendosi peraltro considerato che in quel momento il padre del ricorrente stava parlando con la sua amante. Con il terzo motivo, sono state rivolte critiche al giudizio sulla sussistenza delle aggravanti della transnazionalità, del fine di favorire associazion mafiose, dell'ingente quantità, del numero di sodali superiore a 10 e dell'essere stati commessi i fatti da più di cinque persone in concorso tra loro. Quanto alla prima aggravante, si obietta che la sentenza impugnata ha dato per scontata la presenza all'estero di un gruppo organizzato dedito al crimine, in assenza di indagini da parte delle Autorità locali e di quelle procedenti, ritenendo altresì scontata, pur in mancanza di prove al riguardo, l'imputabilità ci tale aggravante ai tutti i soggetti coinvolti, anche a chi, come il ricorrente, ha rivestito posizioni secondarie e marginali, essendo del tuTO insufficiente, in senso contrario, il faTO che IT abbia avuto contatti con JH DU. In ordine all'aggravante ex art. 7 della legge n. 203 del 1991, si osserva che la stessa è stata fondata solo su semplici "chiacchiere" di alcuni imputati che farebbero riferimenti ai termini "famiglia" e "ndrina" per rassicurare il presunto emissario colombiano, senza che sia stata svolta alcuna indagine a riscontro, non potendosi escludere comunque che si fosse in presenza di semplici mi.lanterie. 37 FZ Con riferimento all'ascrivibilità al ricorrente dell'aggravante dell'ingente quantità, la difesa rimarca la natura indiretta e de relato della fonte di prova valorizzata dal giudice, proveniente da un coimputato, ovvero il padre di PP IT, senza che ne sia stata adeguatamente riscontrata l'attendibilità. RispeTO infine all'aggravante del numero di persone, si rileva che il ricorrente ha intrattenuto diretti esclusivamente con il padre, essendosi limitato a fare da autista al soggeTO colombiano e a presenziare a taluni incontri con altri imputati, ovvero RI, PA e LO, senza proferire alcuna parola. Con il quarto motivo, la difesa si duole del trattamento sanzionatorio, rilevando che la Corte territoriale, pur mitigando la pena inflitta dal G.U.P., ben avrebbe potuto applicare il minimo edittale sia rispeTO alla determinazione della pena base, sia in relazione agli aumenti per la continuazione, e ciò avuto riguardo al ruolo marginale ricoperto dal ricorrente, il quale peraltro, nonostante la condizione di assoggettamento al padre, non ha mancato di palesare alla madre la propria disapprovazione per le attività compiute dal genitore;
sarebbe stato pertanto adeguato un più mite trattamento sanzionatorio, arche in coerenza con il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'applicazione dell'aumento minimo per l'aggravante della transnazionalità. Con il quinto motivo, oggeTO di doglianza è la statuizione relativa alla confisca, rilevandosi in proposito che, se è vero che la Corte di appe lo ha escluso correttamente la provenienza illecita del denaro utilizzato per l'acquisto di una parte dei beni sequestrati, stante la tracciabilità del denaro utilizzato, è tuttavia altrettanto innegabile che per i restanti beni è stata confermata la misura ablatoria per il mancato adempimento da parte del ricorrente ci una prova diabolica che nessuno sarebbe stato in grado di fornire: il riferimento è in particolare al rilievo sulla mancata prova della consegna delle somme di denaro ricevute dal ricorrente da parte dei nonni, del padre e della zia, pur a fronte: delle dichiarazioni dei diretti interessati che affermavano di aver corrisposto il denaro. Parimenti ignorato sarebbe inoltre il dato della collocazione temporale della acquisizione del bene immobile, avvenuta nel 2012, rispeTO a reati contestati dal 2015 in poi, non essendosi tenuto conto in proposito del faTO che il giudice della prevenzione ha disposto la restituzione di buona parte dei beni sequestrati, tra cui anche il loTO di terreno sito in MI (particelle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150) oggeTO di confisca da parte della Corte di appello;
la presunzione di illegittimità della provenienza dei prestiti ottenuti dai familiari per l'acquisto del loTO doveva ritenersi invero superata dalla produzione documentale difensiva, da cui è emerso che i nonni del ricorrente, PP IT e IN IA EL, hanno erogato a quest'ultimo nel 2013 dei prestiti per l'acquisto del loTO, ciò a conferma della credibilità delle loro dichiarazioni circa i loro aiuti economici. 38 FZ Del resto, non vi era alcun obbligo di redazione di un documento cartaceo dell'avvenuta consegna del denaro in contanti tra le parti, visti i rapporti tra loro. Peraltro, l'assunto secondo cui le fonti di denaro provenienti dai familiari di IT non sarebbero transitate sul conto corrente in uso all'imputato sarebbe fruTO di un travisamento della prova documentale, risultando dall'estraTO di conto corrente n. 833 del 29 settembre e del 31 dicembre 2012 prodoTO dalla difesa che il versamento in contanti precede l'emissione degli assegni circolari. Per cui l'onus probandi a carico dell'imputato doveva ritenersi adeguatamente assolto.
2.20.1. In data 13 settembre 2021, l'avvocato Naso, difensore di PP IT, ha depositato sia una memoria difensiva, con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso, sia la sentenza del Tribunale di Vibo Valer tia del 1.5 giugno 2020, che ha trattato le posizioni degli imputati che hanno cptato per il rito ordinario, rilevandosi che tale pronuncia assume un pregnante rilievo nel caso di specie, sia nella parte in cui ha escluso la sussistenza giuridica di episodi specifici contestati anche al ricorrente (capo L), sia nella misura in cui ha assolto molti imputati dalle contestazioni di cui ai capi A, D ed E, essendo la situazione probatoria relativa a IT del tuTO analoga a quella degli imputati prosciolti.
2.21. AT IT ha sollevato due motivi. Con il primo, la difesa contesta la quantificazione degli aumenti di pena a titolo di continuazione, osservando che gli stessi sono stati operati sulla scorta di una forbice edittale più sfavorevole di quella oggi in vigore per effeTO della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, essendo le due sentenze di merito e i reati contestati successivi alla pronuncia della Consulta, per cui si imporrebbe una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, sulla scorta dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 33040 del 2015, ricorrente LI. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta l'eccessività e la sproporzione della pena irrogatagli e la violazione degli art. 125 comma 3 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen., osservando che le conclusioni dei giudici di merito in punto di trattamento sanzionatorio non sono coerenti con gli elementi emersi nel corso delle indagini, sintomatici dell'esistenza di profili positivamente valutabili.
2.22. PO ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato, deducendo il travisamento della prova, nella misura in cui è stata utilizzata un'intercettazione (progr. 33377) che fa riferimento al destinatario della sostanza come dato dimostrativo dell'effettiva traditio della droga o dell'accordo sinallagmatico, elementi che invece non emergevano affaTO dal dialogo intercettato. Peraltro, mancando di confrontarsi con le doglianze difensive, la Corte di appello non ha spiegato in che momento PIito avrebbe ricevuto l'ordine da PO, essendo piuTOsto emerso che l'iniziativa era partita 39 of dallo stesso IT, che aveva spontaneamente acquistato la droga, per saldare un debito dall'origine ignota, mancando in ogni caso la prova dell'accettazione della proposta da parte di PO. Dunque, non conoscendosi la qualità e quantità della sostanza, né se l'eventuale destinazione della stessa a PO, qualora questi abbia avuto un ruolo, fosse per uso personale, si sarebbe dovuti pervenire all'assoluzione del ricorrente, dovendosi rilevare che il G.I.P. di Vibo Valent a non aveva convalidato il fermo di PO, alla stregua di una corretta valutazione indiziaria, non superata da contrarie emergenze probatorie. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 73 commi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che da alcun elemento risulta che il quantitativo di droga che sarebbe stata consegnata da IT a PO fosse misurabile in chilogrammi, parlandosi nelle intercettazioni unicamente ci pacchi. Ciò avrebbe dunque giustificato la riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di "droga parlata". La difesa censura altresì il giudizio sull'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, soTOlineando che la presenza degli imputati PA, AN, PO e IT non è stata mai contestuale, venendo in rilievo un affare privato tra lo stesso PO e PItito, che prese l'iniziativa di saldare un debito. Con il terzo motivo, oggeTO di doglianza è il trattamento sanzionatorio, rimarcandosi l'eccessività della pena base, fissata in anni 6 e mesi 6, ovvero in misura superiore al minimo edittale, mentre l'assenza di indicazioni della quantità della sostanza, la mancanza di dati intercettivi diretti tra i correi e l'esclusione dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 73 avrebbero giustificato l'applicazione del minimo edittale.
2.23. GG ha sollevato sette motivi. Con il primo, la difesa contesta l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al capo E, censurando sia il giudizio sulla sussistenza del faTO, sia quello sull'ascrivibilità della condotta al ricorrente;
soTO il primo profilo, si osserva che, pur essendo stati contestati al capo E due tentativi di importazioni di droga, uno di 800 chili, l'altro di 1.000 chili, le sentenze di merito non sono state in grado di chiarire quale dei due episodi fosse sussistente, avendo al contrario la Corte di appello ritenuto ravvisabile un solo tentativo, senza motivare sulla insussistenza dell'altro, nonché sul contributo di ogni singolo imputato. Dunque, nel caso di specie, non è stato specificato all'acquisizione di quale delle due partite di droga fosse finalizzata la presunta dazione della somma di denaro, e ciò senza considerare l'evicentissima sproporzione tra la somma di denaro che si assume anticipata, rispeTO alla consistenza dell'una o dell'altra fornitura. Peraltro, aggiunge la difesa, nel caso di specie alcun accordo era stato realmente raggiunto dalle parti, desumendosi dai 40 вз contatti registrati nel primo semestre del 2016 l'indicazione di somrne irrisorie, non superiori a 35.000-40.000 euro, notoriamente insufficienti per stabilire contatti con i cartelli colombiani, non essendo stato peraltro stabilito dove e come la droga dovesse arrivare in Italia. Quanto alla presunta partecipazione di GG al faTO, si evidenzia che i giudici di merito hanno posto a fondamento dell'iter motivazionale non un indizio ma una mera congettura, ovvero quella secondo cui ogni conversazione intercorsa tra GG e LO avesse ad oggeTO il reperimento di somme per commettere il reato, sebbere c tale argomento non vi sia traccia nei contatti intercettati. PiuTOsto, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, come provato dalla difesa attraverso la produzione delle relative fatture commerciali, esistevano costanti rapporti di lavoro tra GG, titolare di un caseificio in Calabria, e LO, titolare di un ristorante in Calabria e di un albergo a FO, tanto è vero che spesso nelle loro conversazioni si parla di prodotti caseari e di legname. Parimenti ignorata sarebbe rimasta poi la circostanza in base alla quale non vi è mai stata coincidenza tra le presunte somme evincibili dai dialoghi tra LO e il ricorrente e quelle investite dal primo nel presunto affare illecito. Con il secondo motivo, oggeTO di doglianza è la mancata affermazione della sussistenza della desistenza volontaria, non essendosi considerato che gli imputati hanno procacciato somme per un potenziale acquisto non superiore a 4 chili, a fronte di una contestazione riferita a 800 chili, per cui la trattativa è ben presto naufragata, questo già ad aprile 2016, avendo quindi gli imputati desistito dall'affare senza l'interferenza di alcun faTOre esterno, tipo sequestri ɔ arresti. Con il terzo motivo, il ricorrente censura il giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, posto che GG non poteva sapere del presunto coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda, né risulta che abbia ignorato per colpa l'esistenza di altri concorrenti nel reato, avendo egli, pacificamente, un rapporto esclusivo soltanto con LO. Con il quarto motivo, sono state eccepite l'inosservanza dell'ar:. 4 della legge n. 146 del 2006 e la carenza di motivazione rispeTO alla configurabilità della predetta aggravante, non essendo state considerate le doglianze difensive con cui, sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18374 del 2013, è stata rimarcata la mancanza di rapporti tra il gruppo criminale organizzato transnazionale e l'associazione a delinquere di cui al capo A, non essendo possibile verificare se si tratti o meno di gruppi organizzati diversi. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole del giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, rilevando che il tentativo di acquisto non poteva superare la somma di 30-40.000 euro, per cui la condotta non aveva ad oggeTO un quantitativo ingente di droga, anche perché si trattava di un carico di prova, dopo la perdita dei 63 chili di droga sequestrati a Livorno. 41 Ff Con il sesto motivo, viene censurato il computo della pena, deducendosi la violazione dell'art. 63 comma 4 cod. pen., nel senso che la Corte di appello, una volta applicate le aggravanti di cui agli art. 73 comma 6 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, non avrebbe potuto apportare un ulteriore aumento per l'aggra vante della transnazionalità, o quantomeno avrebbe dovuto contenerlo in misura assai inferiore, prevedendo la norma prima richiamata l'applicazione della sola pena relativa alla circostanza più grave, salva la facoltà di valutare discrezionalmente se aumentare la pena derivante dall'applicazione della circostanza a effeTO speciale, trasformandosi cioè la circostanza aggravante soccombente da aggravante a effeTO speciale ad aggravante facoltativa comune, come precisato anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 20798 del 2011. Con il settimo motivo, la difesa contesta la determinazione della pena base, risultata ingiustificatamente distante dal minimo edittale, pur venendo in rilievo un tentativo e pur avendo avuto GG un correTO contegno processuale.
2.24. RA ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la contraddiTOrietà della motivazione rispeTO alla formulazione del giudizio di colpevolezza, rispeTO al quale, peraltro, andava riconosciuta l'invocata ipotesi della lieve entità, venendo in rilievo piccole quantità di droga, mancando in ogni caso la prova che l'imputato abbia provveduto alla successiva vendita dello stupefacente in favore di terze persone.
2.25. TA ha sollevato un unico motivo (comune alla posizione di SI), con cui la difesa ha dedoTO la violazione dell'art. 74 del d. P. R. n. 309 del 1990, premettendo che in sede di appello vi era stata rinuncia ai motivi in punto di responsabilità rispeTO ai capi A (reato associativo) ed F (reato fine), ma, mentre su quest'ultimo capo non vengono mosse obiezioni, la difesa chiede invece di riconsiderare la rinuncia ai motivi riferita al deliTO associat vo di cui al capo A, rilevando che in proposito la Corte territoriale si è limitata a prendere aTO della rinuncia al motivo, senza tener conto delle deduzioni difensive sollevate rispeTO alla prima sentenza e volte a contestare l'ascrivibilità al ricorrente della condotta illecita, stante l'assenza di adeguati riscontri probatori alla tesi accusatoria, essendo mancata sia la consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza del sodalizio criminoso, sia e soprattuTO la volontà del medesimo di farne parte, e ciò anche alla luce della durata mirimale dei contatti tra il ricorrente e NT. Il 24 aprile 2020 è stato poi presentato un "ricorso integrativo", con il quale la difesa ha dedoTO la contraddiTOrietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione di congruità quoad poenam effettuata dalla Corte di appello rispeTO all'aumento per la continuazione operato in ragione de l'ulteriore contestazione di cui al capo F, osservandosi al riguardo che i giudici ci secondo 42 FZ grado, da un lato, hanno ritenuto di riconoscere la prevalenza delle attenuanti generiche rispeTO alle aggravanti in bilanciamento e, dall'altro, nanno mantenuto inalterato l'aumento per la continuazione rispeTO a quello operato dal G.U.P., senza tener conto della valenza positiva della rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con violazione del principio di proporzionalità, atteso che, pur essendo il capo F comparabile per gravità al capo E, l'aumento rispeTO a tale reato è stato computato in 1 anno e 4 mesi di reclusione, mentre l'aumento per il capo F è stato quantificato in 2 anni, con conseguente e ingiustificata disparità di trattamento. Il 22 luglio 2021 il difensore di TA ha depositato motivi nuovi, con i quali, a sostegno del ricorso principale, è stato evidenziato che l'unica prova a conforto della presunta partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso è stata indicata dal primo giudice nelle intercettazioni che sarebbero intercorse tra l'imputato e i fornitori colombiani, ma è in atti la perizia, comp etamente travisata e pretermessa, che esclude che quelle conversazioni siano rifer pili al coimputato di TA, EN SI, giovando ciò anche a TA, posto che il cellulare in questione era attribuito indifferentemente all'uno o all'altro dei conversanti;
peraltro, se il conversante non è SI, non può essere neanche OM TA, posto che quel soggeTO riferisce al proprio interlocutore di avere due figli, mentre TA ne ha tre, come risulta dal certificato anagrafico allegato. La Corte di appello non è ritornata sul tema, che resta dunque governato da quelle considerazioni della sentenza di primo grado fruTO di un marchiano travisamento. Di qui l'evidenza dell'innocenza del ricorrente, a nulla rilevando la rinuncia parziale ai motivi operata in grado di appello, sce ta questa legata solo a cogenze cautelari, per cui il giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., non essendosi il rapporto processuale esaurito con la formazione del giudicato. Si invoca dunque l'intervento nomofilattico di questa Corte, al fine di riallineare il processo alla legalità e alla giustizia, essendo pacifico che TA non ha commesso il reato contestato, non potendo rilevare in senso ostativo la rinuncia ai motivi.
2.26. NT ha sollevato tre motivi. Con il primo, la difesa contesta la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato con riferimento al reato associativo di cui al capo A), evidenziando che, pur avendo derubricato la condotta di NT da organizzatore a partecipe, la sentenza impugnata presenta comunque un deficit motivazionale rispeTO alla ricostruzione del ruolo del ricorrente, non essendosi considerato che questi non aveva alcun rapporto con i vertici del sodalizio, non essendo stato peraltro mai menzionato dalla collaboratrice di giustizia SA RM, compagna di AT IT, figura centrale della vicenda per cui si procede. 43 ff Peraltro, la circostanza che PP IA sia stato assolto sia dall'accusa di essere partecipe dell'associazione, sia dall'episodio di spaccio contestato a capo F avrebbe dovuto riverberarsi anche rispeTO alla posizione di NT, atteso che IA, PO di NT, è soggeTO che, nella ricostruzione accusatoria, fungeva da intermediario tra NT e i vertici del sodalizio, per cui, escluso il coinvolgimento di IA, occorreva nella sentenza impugnata un adeguato supplemento motivazionale per spiegare in che modo, venuto meno i trait d'union originariamente ipotizzato, NT potesse ritenersi collegato agli altri partecipi della struttura associativa;
allo stesso modo, non sarebbe stato chiarito dalla Corte di appello per quale motivo l'episodio contestato al capo F assurgerebbe a prova dell'asserita esistenza di una "soTOcellula bolognese dell'associazione", non essendo stata considerata altresì la limitatezza temporale dell'asserito coinvolgimento di NT nelle operazioni di narcotraffico. Con il secondo motivo, oggeTO di censura è l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente rispeTO al reato di cui al capo F, relativo al tentativo di importazione di un ingente quantitativo di cocaina dalla Colombia, osservandosi che a tal fine la Corte di appello aveva faTO ricorso a ura serie di congetture non verificabili, non tenendo conto del faTO che l'assoluzione di IA, ritenuto la longa manus di NT, era destinata a indebolire la prospettazione accusatoria. In particolare, quanto all'episodio di aprile 2015, sono stati disattesi i rilievi difensivi tesi a segnalare che nel caso di specie non vi era stata una spendita del nome dello zio da parte di PP EL, essendo del resto paradossale sostenere il coinvolgimento di NT affermando l'estraneità dell'intermediario. Anche rispeTO agli sviluppi dei mesi successivi non sarebbe ipotizzabile alcun ruolo del ricorrente, essendo apo:littica l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui sarebbe riferibile a NT il nome "RA" di cui EN SI parlava con il fornitore sudamericano nelle conversazioni del maggio 2015, ben potendo il "RA" di tali dialoghi essere identificato nel coimputato RA AR. Con il terzo motivo, anch'esso riferito alla condanna per il capo F, la difesa deduce la violazione della disciplina in tema di tentativo, rilevando che nel casc di specie era ravvisabile non un deliTO tentato, ma un'ipotesi di desistenza, atteso che l'importazione della droga non ha avuto più luogo a casa ci una valutazione di opportunità dei soggetti coinvolti e non in base a faTOri impeditivi esterni. L'arrivo del carico di droga al porto di Genova è stato infatti escluso in base al timore di un possibile controllo delle Forze dell'ordine, timore che non può certo assurgere a impedimento esterno, tanto più ove si consideri che gli agenti non hanno provato a trovare soluzioni alternative all'approdo Igure, per cui ben poteva ritenersi ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. pen., 44 Ff avendo gli imputati desistito spontaneamente dall'attuazione del loro proposito criminoso.
2.26.1. Il 6 settembre 2021 l'avvocato Giovanni Vecchio ha faTO pervenire un motivo nuovo, con il quale, con riferimento al primo motivo cli ricorso, ribadisce il difeTO di motivazione circa l'esistenza di un accordo criminoso in grado di superare l'ambito del mero concorso di persone, a ciò aggiungendosi il rilievo circa la totale pretermissione degli argomenti segnalati dalla difesa volti a rimarcare la limitatezza temporale del coinvolgimento di NT nelle operazioni di narcotraffico e il carattere accidentale del suo intervento;
peraltro, la collaboratrice di giustizia ha reiteratamente escluso non solo il coinvolgimento dell'imputato nelle vicende delittuose, ma anche di aver sentito parlare di NT da parte degli altri sodali, dovendosi altresì considerare che l'asscluzione di PP IA da parte della Corte di appello è destinata a riverberarsi anche rispeTO alla posizione del ricorrente, che, quale PO di IA, era ritenuto una sorta di suo portavoce, per cui egli, oltre che promotore, non poteva neanche essere qualificato come partecipe del sodalizio criminoso, non essendo sufficiente in tal senso il suo coinvolgimento in un singolo episodio illecito.
2.27. La RM ha sollevato un unico motivo, con cui la difesa contesta il trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte di appello, nel rideterminare la pena inflitta dal G.U.P., pur riducendo gli aumenti applicati in primo grado a titolo di continuazione per i capi D ed F, aveva erroneamente applicato gli a t. 81 e 133 cod. pen., disattendo, con motivazione carente e illogica, le deduzioni difensive, con cui si era rimarcato che la RM era in una posizione di evidente sudditanza nei confronti di IT e non era a conoscenza nei dettagli delle attività svolte da LU, per cui l'intensità del dolo era di minirna portata, giustificando ciò un più adeguato ridimensionamento dell'aumento per la continuazione, e tanto anche in considerazione dello status di incensurata dell'imputata e della sua condotta post delictum, improntata a collaborazione e a sostanziale resipiscenza. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di BA, FA, IO NN, GO NN, UT, OG, CA, SI, SI, AT IT, TU, RA, TA e RM sono inammissibili, mentre i ricorsi di ON, BO, OM IA, PP IA, PO, GG e NT sono infondati. È invece fondato il ricorso di NO, mentre sono parzialmente fondati i ricorsi di RI, RÈ, TI, PA e PP IT, solo limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., risultando il ricorso di PP IT meritevole di accoglimento anche rispeTO alla disposta confisca. 45 FZ 1. Prima di soffermarsi sul contenuto dei 27 ricorsi proposti, si ritiene utile una sintetica e preliminare ricostruzione della vicenda oggeTO di giudizio. Orbene, premesso che gli odierni ricorrenti hanno optato per il rito abbreviato (mentre risulta pendente il procedimento a carico di coloro che harno scelto il rito ordinario), deve rilevarsi che sia il G.U.P. che la Corte di appello, ai fini dell'inquadramento dei fatti, hanno richiamato l'informativa finale del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro depositata il 13 gennaio 2017, con la successiva integrazione del 17 gennaio 2017, in cui sono state tratteggiate le caratteristiche di un sodalizio impegnato nel traffico nazionale e internazionale di stupefacenti e operativo in Vibo Valentia, in particolare nei territori di MI, San GE, San GO d'Ippona, ma con propaggini in altri ambiti territoriali. L'azione investigativa ha avuto origine da una comunicazione pervenuta, nel novembre 2014, dalla National Crime Agency (N.C.A.) presso l'Ambasciata della Gran Bretagna in Italia, che, recependo un'analoga informazione del par tetico organismo in Colombia, segnalava la connivenza tra un'organizzazione criminale colombiana e una italiana, impegnate entrambe nella importazione di ingenti quantitativi di cocaina dal Sudamerica da destinare al mercato europeo: veniva in particolare evidenziato che un sodalizio criminale italiano, operante nel circondario vibonese, stava tentando di definire con il cartello color piano, riconducibile a tale JO JO, la negoziazione di considerevoli partite di cocaina, essendo emerso in tal senso che nel settembre 2014 tale GI TI, recatosi a Medellin, intratteneva rapporti con alcuni fornitori colombiani, agendo in sinergia con tale PP ME. Nel corso delle trattative, si delineava altresì il ruolo di AT IT, intraneo alla 'ndrina IT-Postramo IA di MI, il quale, unitamente ad IO SI RO, già dal dicembre 2014 negoziava un primo tentativo di importazione di cocaina in Italia attraverso la Spagna, per poi cercare nuovi canali di approvvigionamento mettendosi in contaTO direttamente con il cartello colombiano rappresentato da JO JO, che a sua volta si avvaleva della collaborazione di tale JO LU, emissario colombiano inviato in Italia. Dalle operazioni di intercettazioni eseguite emergeva inoltre che, a seguito della estromissione dagli affari di ME, il budget dei calabresi per l'investimento subiva un sostanziale ridimensionamento, nel senso che gli acquirenti italiani commissionavano un quantitativo pari a 400 chili, inferiore ai 1.500 chili oggeTO della precedente trattativa e pronti per essere spediti dal porto di Turbo, ma i colombiani si determinavano comunque a spedire 1.500 chili, con il proposito di commercializzare i restanti 1.100 chili in altri ambiti europei, vantando il cartello rapporti con altri partecipi in parti diverse dell'Europa. Tenuto conto che ogni chilo aveva un costo di circa 7.000-8.000 euro, l'impegno economico per l'operazione risultava pari ad almeno 3 milioni di euro, per cui 46 veniva organizzato una sorta di "consorzio" tra gli esponenti di spicco di diverse 'ndrine, tutte storicamente operanti nel territorio di Vibo Valentia, ovvero i IT-Postramo-IA di MI, i RÈ-Gasparro-Razionale di San GO di Ippona e la 'ndrina di San GE;
l'operazione, cristallizzata al capɔ D, si sviluppava tra gennaio e agosto del 2015 con il coinvolgimento di vari soggetti. Intanto, il 20 gennaio 2015, arrivava in Italia il narcotrafficante JO JO, il quale restava in Calabria fino al 27 gennaio per concordare con il sodalizio la vendita della partita di cocaina;
le trattative proseguivano anche dopo il ritorno di JO JO in Sudamerica, mentre il 5 marzo 2015 giungeva in Italia JO LU, il quale, nel mantenere i contatti con il connazionale JO JO, incicava le modalità operative per la spedizione del carico, rappresentando l'esigenza per il cartello colombiano di acquisire preventivamente una somma di denaro per far pervenire lo stupefacente. AT IT si adoperava quindi per rinvenire l'importo necessario presso una pluralità di soggetti, tra cui LI RÈ e PP IA. Quindi, il denaro raccolto veniva consegnato il 15 aprile 2015 al libanese WA BO, il quale lo faceva recapitare al cartello colombiano. Nei mesi successivi, pertanto, veniva pianificato il trasporto dello stupefacente, che partiva dal porto di Turbo in Colombia a bordo della nave "TG Nike" (la presente vicenda è oggeTO del capo D). Immediatamente prima dell'arrivo della nave alla destinazione prevista ovvero il porto di Livorno, giungeva in Italia JO JO, il quale consegnava ai componenti del sodalizio un foglio con l'indicazione del container dove era stata collocata la droga, occultata in un carico di copertura costituito da contenitori di banane. In questa fase intervenivano tra gli altri i sodali IO RI e OM TI, i quali si occupavano delle operazioni di recupero dello stupefacente. Il 19 agosto 2015, tuttavia, interveniva il sequestro della droga al porto di Livorno da parte dei militari della Guardia di Finanza, per cui a quel punto avevano inizio nuovi contatti tra i colombiani e i sodali italiani, finalizzati ad altri tentativi di importazione di cocaina, vicenda questa cristallizzata nel capo E. In particolare, in una prima fase, sviluppatasi tra il 24 agosto e il 31 c:tobre 2015, proseguivano i contatti con JO LU, il quale concordava una nuova importazione con AT IT, IO RO e IO RI, per poi fare rientro in Colombia il 6 settembre per definire i dettagli operativi con il cartello colombiano, mentre in Italia proseguivano i contatti di AT IT, LI RÈ e AT PA, coinvolti anche nella precedente vicenda del capo D. A partire dal rientro in Italia di LU, avvenuto il 1° novembre 2015, aveva inizio una seconda fase dedicata al reperimento del denaro da mandare in Colombia, avendo nel frattempo il narcotrafficante trovato ospitalità prima a Vibo Valentia a casa di SA RM, amante di AT IT, e poi a Milano in un appartamento nella disponibilità di PP NO, dipendente ci RO. 47 ff Una volta raccolto il denaro, parte del quale versato da OM TI, lo stesso veniva consegnato a Roma il 23 dicembre a una donna colombiana, tale "N; l'arrivo dello stupefacente, tuttavia, non si concretizzava per la difficoltà di individuare un porto italiano al riparo da possibili controlli di pol zia. Nel frattempo, LU si spostava in un hotel della famiglia di IO LO in provincia di Bergamo, a FO, e in questa fase emergeva altresì la figura di IO GG, che si occupava di recapitare a LO altro denaro da inviare in Colombia, mentre il sodalizio calabrese si attivava contestualmente per reperire nuovi canali di approvvigionamento da altri Paesi europei, sfruttando le conoscenze di LU con gli esponenti di gruppi criminali collegati ai colombiani. Ora, se le vicende descritte ai capi D ed E rappresentano le principali imputazioni che coinvolgono gran parte dei ricorrenti, deve altresì precisarsi che sono state elevate nel presente giudizio numerose altre contestazioni riferite a singoli operazioni di acquisto o detenzione illecita di sostanze stupefacenti, riconducibili al medesimo contesto delinquenziale, al quale si ricollega altresì la contestazione associativa (capo A), riguardante appunto l'esistenza di un sodalizio impegnato, anche su scala internazionale, nell'importazione e nei traffici illeciti di droghe, attraverso il contributo di una pluralità di soggetti residenti non solo in Calabria, ma anche altrove, come nel caso della cd. "cellula bolognese" del gruppo, cliretta da RA RI, che interagiva con EN SI e OM TA.
2. Compiuto questo breve inquadramento generale, è ora possibile passare all'esame dei 27 ricorsi, dovendosi innanzituTO rilevare che nove posizion sono suscettibili di essere trattate unitariamente, trattandosi di imputati che c anno definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello (FA, IN e GO NN, UT, CA, TU e RA), o che comuncue annic rinunciato in appello ai motivi sulla responsabilità (SI e TA).
2.1. Iniziando dalla posizione dei ricorrenti che hanno definito la loro posizione mediante cd. concordato in appello, occorre premettere che, come già precisato da questa Corte (Sez. 1, ord. n. 30403 del 09/09/2020, Rv. 279788), a seguito della reintroduzione dell'istituto del cd. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effeTO devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato al motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato in relazione al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008; in definitiva, si determina, con la predetta rinuncia, connessa al 48 FZ concordato sulla pena in appello, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ritenersi non essergli devoluto (non solo in punto di responsabilità), sicché la relativa sentenza non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulli'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggeTO di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv.274522). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, essendo le uniche doglianze proponibili contro una ser tenza emanata all'esito del concordato ex art. 599 bis o quelle relative a eventuali vizi della sentenza rispeTO alla volontà della parte di accedere al cor cordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale. SoTO tale profilo, deve essere altresì richiamato il principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, sono inammissibili non solo le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ma anche quelle relative a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali, ovvero diversa da quella prevista dalla legge.
2.2. Alla luce di tali premesse interpretative, tutti i ricorsi degli imputati che hanno definito la posizione mediante concordato in appello devono essere ritenuti inammissibili: ed invero FA, IN e GO NN, CA e TU hanno sollevato censure solo in punto di trattamento sanzionatorio, senza però che al riguardo siano stati dedotti o siano com .inque ravvisabili profili di illegalità della pena, e tanto sia rispeTO alla determinazione della pena base, che in relazione agli aumenti operati ex art. 81 coc. pen., non essendosi altresì verificato per ciascuno alcun peggioramento della per a finale e non avendo alcuna incidenza pratica la sentenza della Consulta n. 40 del 2C 19. Dal canto loro, UT ha lamentato il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e RA ha contestato il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, avendo entrambi dedoTO profili di merito attinenti al gudizio di colpevolezza che non possono tuttavia trovare ingresso in questa sede, 49 RE trattandosi di aspetti che, a prescindere da ogni valutazione circa la loro fondatezza, attengono a motivi su cui vi è stata rinuncia nel giudizio di appello. Da ciò consegue che i ricorsi proposti nell'interesse di FA, NT NN, GO NN, UT, CA, TU e RA devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 cel 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
2.3. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispeTO ai ricorsi proposti nell'interesse degli imputati SI e TA. Costoro, infatti, nel giudizio di secondo grado, pur non proponendo un vero € proprio concordato, hanno comunque rinunciato ai motivi sulla responsabilità, conseguendo una riduzione di pena (da 12 anni e 2 mesi a 7 anni, 3 mesi e 3 giorni), previo riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e, nel caso di TA, previa esclusione della recidiva Ciò posto, entrambi i ricorrenti, sia nelle rispettive impugnazioni principa i che nei motivi nuovi, hanno contestato il giudizio di responsabilità rispeTO al reato associativo (capo A), con doglianze che tuttavia non possono ritenersi consentite in questa sede, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 e Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448), secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamer te ai capi oggeTO di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi, ciò in quanto la rinuncia parziale ai motivi di appello ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione o all'analoga ipotesi dell'accordo sulla pena in appello in forza dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Di qui l'inammissibilità delle censure riferite al giudizio di colpevolezza riferito al capo A, che evocano profili di merito ancorati a dati fattuali non introdotti nel giudizio di secondo grado a seguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità. Parimenti inammissibili sono le doglianze in punto di pena, sia perché le stesse sono state proposte con un irrituale "ricorso integrativo" presentato dopo il ricorso principale, nel quale non vi erano censure sulla pena, sia perché, in ogni caso, il trattamento sanzionatorio riservato a SI e TA non presenta alcuna criticità, atteso che la pena è stata sensibilmente mitigata per entrambi e, 50 FZ quanto all'aumento per la continuazione per il reato fine di cui al capo F, la Corte territoriale, pur riducendone l'entità rispeTO al primo grado, ha comunque soTOlineato, con argomenti tutt'altro che illogici, l'impossibilità di procedere a una diminuzione ulteriore dell'aumento ex art. 81 cod. pen., avuto riguardo alla gravità del faTO, concernente un tentativo di importazione internazionale di stupefacente di rilevante entità e al ruolo attivo di entrambi gli imputati, recatisi in Francia per verificare se lo stupefacente potesse transitare da quel canale prima di giungere in Italia, avendo avuto inoltre i ricorrenti contatti personali nel corso della mediazione con i colombiani per l'acquisto della droga. Ne consegue che anche i ricorsi di SI e TA devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitat va, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
3. Per molti versi analoghe alle posizioni di SI e TA sono quelle dei ricorrenti BA e OG: il primo, infatti, nel giudizio di secondo grado, ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, insistendo solo su quelli in punto di pena, per cui la doglianza articolata nel primo motivo di ricorso è inammissibile, perché riferita al giudizio sulla sussistenza delle aggravanti, ovvero a profili di responsabilità non più suscettibili di essere messi in discussione in questa sede, stante la preclusione connessa alla rinuncia ai motivi in appello sul punto. Allo stesso modo, OG, nel corso del processo di appello, ha rinunciato ai motivi sulla responsabilità, ad eccezione di quello relativo alla riqualificazione della condotta associativa da promotore in partecipe, motivo che peraltro è stato accolto dalla Corte territoriale che, per OG, come anche per BA, ha proceduto alla rideterminazione della pena in senso meno afflittivo. Ne consegue che le uniche censure che possono essere prese in considerazione in questa sede sono quelle relative alla determinazione della pena (OG ha contesta:o nel ricorso anche la statuizione sulla confisca, con censure parimenti inarnmissibili, atteso che le stesse, avuto riguardo alla peculiare natura dell'istituto della confisca per sproporzione, non possono essere ricomprese in quelle concernenti la determinazione della pena, unico tema su cui non vi è stata rinuncia).
3.1. Orbene, quanto a BA, la doglianza è manifestamente infonda:a. Ed invero la Corte territoriale ha ridoTO la pena da 14 anni e 8 mesi a 9 anni di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo (di cui l'imputato è stato ritenuto partecipe) in misura pari al minimo edittale (10 anni), operando prima l'aumento di un terzo per l'aggravante della transnazionalità e poi, sulla pena risultante (anni 13 e mesi 4), la riduzione ad anni 10 e mesi 2 per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche, concesse dalla Corte di appello, sulle residue aggravanti dell'art. 80 e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione 51 টি pari ad anni 1 e mesi 10 per il capo D) e ad anni 1 e mesi 4 per il capo E), avendo al riguardo la sentenza impugnata precisato, in maniera non illogica, che gli aumenti per la continuazione, sebbene più contenuti di quelli operati in primo grado, non potevano tuttavia essere ancora inferiori, tenuto conto del ruolo assunto da BA, che coadiuvava AT PItito in entrambe le operazioni, relative peraltro a importazioni internazionali di stupefacenti, compiute da più persone in un contesto illecito di dimensioni non certo trascurabili. Con le pertinenti considerazioni della Corte territoriale, il secondo mot vo di ricorso di BA non si confronta adeguatamente, per cui anche questo motivo di doglianza, al pari del primo, deve essere ritenuto inammissibile.
3.2. Analogo discorso vale per il quarto motivo del ricorso di OG, l'unico rispeTO al quale non opera la preclusione della rinuncia ai motivi operata dall'imputato nel giudizio di secondo grado nei termini prima precisati (l'inammissibilità dei motivi diversi da quello sulla pena si estende anche al motivo nuovo, relativo alla sussistenza di un'aggravante di natura soggettiva, rispeTO alla quale parimenti vi è stata rinuncia ai motivi di appello). Dunque, rispeTO al trattamento sanzionatorio, occorre evidenziare che la Corte territoriale ha diminuito la pena dai 17 anni inflitti in primo grado a 9 anni e 6 mesi di reclusione, fissando la pena base per il reato associativo in 13 anni e 6 mesi, avendo al riguardo i giudici di appello osservato che il contributo di OG, pur se riqualificabile in quello di partecipe e non più di promotore, è risultato comunque tutt'altro che secondario, avendo agito il ricorrente quale finanziatore di un'operazione di importazione di stupefacenti, il che, pur alla luce della derubricazione del faTO, connota comunque la condotta dell'imputato in termini di maggiore gravità rispeTO a quella degli altri compartecipi. La pena è stata poi aumentata ad anni 18 per l'aggravante della transrazionalità e quindi ridotta ad anni 12 per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così risultante sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 4 per il capo E) e a mesi 11 per i capo L2), con applicazione della diminuente di un terzo sulla pena da ciò scaturer te. Nel giustificare gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la Corte di appello, nel dare aTO che la loro entità è ben più contenuta rispeTO a quella individuata in primo grado, ha osservato che l'innalzamento di pena non poteva essere inferiore, in considerazione del ruolo dell'imputato, il cuale, nella dinamica del capo E, quello che ha comportato l'aumento maggiore (non potendo essere ritenuto affaTO eccessivo quello operato rispeTO al capo L2), ha preso parte a una riunione presso l'hotel "Orchidea" della famiglia LO, allorché si doveva discutere dell'importazione della droga e della consegna del denaro ai 52 FZ colombiani, ciò nel contesto di un episodio aggravato dalla finalità di agevolare una cosca di 'ndrangheta e nel quale erano coinvolte una pluralità di persone. Anche in tal caso, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, in cuanto sorreTO da considerazioni non irragionevoli, non presta il fianco alle censure difensive, formulate invero in termini non adeguatamente specifici.
3.3. Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi di BA e OG devono essere dichiarati quindi inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
4. Vi sono poi altre tre ricorsi suscettibili di trattazione unitaria, perché riferiti unicamente al trattamento sanzionatorio: si tratta in particolare delle posizioni dei ricorrenti AT IT, NI SI e SA ER.
4.1. Iniziando dalla posizione di AT IT, rinunciante in appello ai motivi sulla responsabilità, occorre premettere che lo stesso è stato condannato dal G.U.P. alla pena di 20 anni di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del deliTO associativo e di 25 reati fine;
la Corte territoriale ha invece ridoTO la pena a 15 anni, partendo dalla pena base di 20 anni, pari al minimo edittale, essendogli contestata la veste di promotore dell'associazione. Su tale pena è stato operato l'aumento di un terzo (anni 6 e mesi ε) per l'aggravante della transnazionalità e sulla pena conseguente, pari a 26 anni e 8 mesi, è stata applicata la riduzione di 8 anni e 2 mesi per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti bilanciabili dell'ir gente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così risultante, pari a 18 anni e 6 mesi, è stato applicato l'aumento di 4 anni per i 25 reati in continuazione, ovvero 5 mesi per ciascuno dei reati di cui ai capi E), C), D), G), H) E H1), e mesi 1 per ciascuno dei reati di cui ai capi E), L), L1), L2), M), 0), 01), 02), P), P1), P2), P3), P4), T), U), V), Z) e Z4); infine, sulla pena complessiva di 22 anni e 6 mesi, si è operata la riduzione per la scelta del r to. A fronte di aumenti ex art. 81 cod. pen. oggettivamente esigui, nonostante la pluralità degli episodi contestati, e della determinazione della pena base in misura pari al minimo edittale, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che invero risultano proposte in termini generici e assert vi.
4.2. Passando alla posizione di NI SI, i cui due motivi di ricorso sono sostanzialmente sovrapponibili, deve premettersi che la stessa era stata condannata dal G.U.P. alla pena di 8 anni di reclusione e 60.000 e.ro di multa in ordine ai reati di cui ai capi D), E), L), L1), W) e Z2). In parziale accoglimento del motivo di appello sul trattamento sanzionatorio, l'unico non oggeTO di rinuncia, la Corte territoriale ha rideterminato la pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa, partendo dalla pena base di anni 6 ed euro 36.000 per il più grave reato di cui al capo D, pena 53 Ff determinata in misura corrispondente al minimo edittale, applicando su di essa l'aumento minimo di un terzo per l'aggravante della transnazionalità. La pena così risultante (anni 8 e 48.000 euro) è stata poi ridotta ad anni 5. mesi 4 e 32.000 euro per il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti suscettibili di bilanciamento (art. 73 comma 6 e art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990); sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione in misura davvero contenuta, ovvero mesi ed euro 2.000 per il capo E), mesi 3 ed euro 2.000 ciascuno per i capi L), L1) mesi 3 ed euro 1.000 per il capo Z2, mentre alcun aumento è stato operato rispeTO al capo W); sulla pena scaturita dagli aumenti ex art. 81 cod. pen. (anni 6, mesi 3 ed euro 39.000), è stata infine applicata la diminuente di un terzo per il rito, ritenendosi la pena finale congrua, in ragione del faTO che la SI ha continuato ad aiutare il marito AT IT nelle sue attività illecite, anche recandosi in un'occasione con il figlio PP da AT PA. Ciò posto, il ricorso non si confronta con le razionali argomentazioni della Corte territoriale, per cui lo stesso deve essere ritenuto inammissibile perché generico.
4.3. Analoghe considerazioni si impongono rispeTO alla posizione di SA RM, rinunciante in appello ai motivi sulla responsabilità ma non sul a pena. La RM, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990 e delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti suscettibili di bilanciamento, era stata condannata dal giudice di primo grado alla pena di 8 anni di reclusione, perché ritenuta partecipe dell'associazione di cui al capo A, nonché colpevole dei reati fine di cui ai capi D, E e P4. La Corte territoriale ha diminuito la pena ad anni 3 e mesi 8, partendo dalla pena base minima di 10 anni, aumentata ad anni 13 e mesi 4, cioè di un terzo, pena poi ridotta prima ad anni 4, mesi 5 e giorni 10 per l'attenuante speciale € < art. 74 comma 7 del d.P.R. n. 309 del 1990, applicata nella misura di due terzi, poi ad anni 2, mesi 11 e giorni 16 per la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti dell'ingente quantità e dell'art. 74 comma 3 del d.P.R. n. 309 del 1990; sulla pena così ottenuta sono stati poi applicati gli aumenti per la continuazione, pari ad anni 1 e mesi 5 per il capo D), ad anni 1 per il capo E) e a mesi 1 e giorni 14 per il capo P4); infine, sulla pena scaturita dai predetti aumenti (anni 5 e mesi 6), è stata applicata la diminuente di un terzo per il rito. Pur riducendo di molto gli aumenti operati ai sensi dell'art. 81 cod. pen., la Corte di appello ha escluso che per i capi D ed E l'entità della pena fosse inferiore, tenuto conto del contributo della RM, la quale, nel coadiuvare AT IT di cui era l'amante, ha fornito continua ospitalità al colombiano JH LU nel luogo periodo in cui questi dimorava in Calabria per organizzare le operazioni finalizzate all'importazione su scala internazionale dello stupefacente. 54 ff Avuto riguardo alla sensibile mitigazione della pena rispeTO al giudizio di primo grado (l'aggravante non bilanciabile è stata applicata nella misura minirna, le attenuanti sono state applicate nella misura massima) e delle argomentazioni fornite per giustificare gli aumenti di pena, comunque contenuti, ex art. 81 cod. pen., non sono dunque ravvisabili le violazioni di legge e i vizi motivazionali dedotti dalla difesa, risultando il percorso argomentativo dedicato al trattamento sanzionatorio della ricorrente lineare, ragionevole e dunque immune ca censure.
4.4. In conclusione, anche i ricorsi di AT IT, NI AN e SA RM devono essere dichiarati inammissibili, con onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
5. E' ora possibile passare alla posizione dei ricorrenti che hanno contestatc il giudizio di colpevolezza, iniziando da coloro che hanno censurato l'affermazione di responsabilità per i singoli reati fine, per poi passare alle posizioni di coloro che hanno contestato anche il loro coinvolgimento nel reato associativo 5.1. Partendo dal ricorso di ON e premesso che i primi 4 mot vi dei due ricorsi tra loro sostanzialmente identici possono essere affrontati in maniera unitaria, perché tra loro sovrapponibili, deve osservarsi che la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta vizi di legittimità.
5.1.1. Sul punto occorre precisare che il reato per il quale ON è stato condannato è quello di cui al capo M, addebitandosi all'imputato di avere preso parte a un tentativo di acquisto di un ingente quantitativo di marjuara, da pagare al prezzo di 1.200 euro al chilo, che avrebbe dovuto trasportare dalla Lombardia alla Calabria il corriere IN NA SU, condotte poste in essere nel luglio 2015 in Vibo Valentia, Lombardia e altri luoghi. Orbene, le due conformi sentenze di merito hanno innanzituTO compiutɔ una disamina attenta delle risultanze probatorie acquisite, richiamando in particolare le intercettazioni ambientali e telefoniche e gli accertamenti di P.G., da cui è emerso il 3 luglio 2015 veniva monitorato un incontro di fronte al negozio "PItarosso" del Centro commerciale "Due Mari" di Maida, incontro al quale prendevano parte AT IT e alcuni soggetti provenienti dalla provincia di Crotone, ovvero RA EC, AR RI, RA RA e appunto RA ON;
durante l'incontro, IT chiamava IN NA SU, autotrasportatore, persona che poi IT incontrava tre giorni dopo, e alla quale raccontava del controllo subito da quattro crotonesi che eraro con lui;
dai dialoghi intercorsi tra SU e IT, si evince in particolare che l'incontro al Centro commerciale del 3 luglio 2015 era finalizzato a pianificare un affare che si sarebbe dovuto concretizzare nell'acquisto, sulla piazza di Milano, di un quantitativo di stupefacente al prezzo di 1.200 euro al chilo, da far trasportare 555 Ff S dalla Lombardia al Vibonese, dove IT si sarebbe poi attivato per far arrivare ai crotonesi la loro parte del carico. L'intesa era che SU avrebbe dovuto incontrare un soggeTO crotonese che avrebbe dovuto consegnargli lo stupefacente e caricarlo all'interno del suo camion Iveco, ma l'affare saltava, in quanto la persona che SU avrebbe dovuto incontrare in Lombardia non rispondeva al telefono, per cui il corriere faceva rientro in Calabria senza aver prima acquisito il carico programmato. Ora, premesso che la ricostruzione storica degli avvenimenti non è oggeTO di contestazione, occorre evidenziare che la tesi della partecipazione di ON all'affare è stata adeguatamente argomentata nelle due sentenze di merito. Sia il G.U.P. che la Corte di appello hanno infatti osservato che l'incontro del 3 luglio 2015 al Centro commerciale di Maida non poteva ritenersi affaTO casuale, posto che il ricorrente, insieme a RA, ha raggiunto un luogo distante dal suo Comune di residenza (Mesorąca), partecipando a una discussione protrattasi dieci minuti, nella quale si era parlato del piano di acquisto dello stupefacente. Nel confrontarsi con le obiezioni difensive, la Corte territoriale, in modo non illogico, ha soTOlineato che, se davvero ON fosse stato estraneo all'affare, egli non si sarebbe intrattenuto tuTO il tempo con i suoi interlocutori. Dunque, se la sua intenzione fosse stata quella di avvicinarsi ai presenti solo per salutare EC "suo compaesano", l'imputato si sarebbe limitato a salutarlo e ad allontanarsi, senza intrattenersi fino alla fine della discussione comune. Non è stata ritenuta invece dirimente dalla Corte territoriale la circostanza, pacifica, che la telefonata tra IT e SU sia avvenuta alle 18.03, ovvero prima che ON e RA arrivassero sul posto (è incontestato che l'incontro con tutti e cinque i presenti si è svolto tra le 18.30 e le 18.40), ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, una volta arrivato, ON ha preso parte alla restante e non breve parte dell'incontro senza soluzione di continuità. Del resto, qualche giorno dopo, IT, nel parlare con SU dell'incontro (progr. 4567), faceva riferimento espressamente alla partecipazione di cinque persone, tra cui lui stesso, precisando che i crotonesi erano stati fermati poi dalla Polizia, ciò a conferma dell'unitarietà del gruppo ben intesa da IT. E anzi proprio la circostanza che, poco dopo l'incontro (terminato alle 18.30), RA e ON, alle 18.52, siano stati fermati in agro del Comune di LE Antico, vale a smentire la tesi secondo cui il ricorrente si sarebbe recato al Centro commerciale, distante 80 km circa dal suo Comune, per comprare delle scarpe, circostanza questa che non trovato alcun conforto probatorio. Non è poi irrilevante in tal senso il dato riferito dalla collaboratrice di giustizia SA RM, la quale ha dichiarato che il compagno AT IT era solito organizzare incontri per la cessione della droga nei pressi del negozio "PItarosso" ubicato vicino al Centro commerciale "Due Mari" di Maida. 56 рз In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da profili di irrazionalità, la valutazione sulla colpevolezza dell'imputato compiuta nelle due conformi sentenze di merito non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano nella proposta di una lettura alternativa (e parziale) del materiale istruTOrio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentat vo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di faTO posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutaziore del fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una m gliore capacità esplicativa rispeTO a quelli adottati dal giudice del merito. Anche la qualificazione giuridica della condotta appare infine immune da cer sure, posto che, a prescindere dalla mancata conclusione dell'operazione, e trattative portate avanti per realizzare l'acquisto si sono rivelate, per la loro concretezza, comunque idonee e dirette in modo non equivoco a integrare l'evento del reato, non ravvisandosi i presupposti fattuali per ipotizzare l'esistenza di una eventuale desistenza o di un recesso attivo di uno dei partecipi del tentativo di acquisto. Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità, dovendosi solc aggiungere che la Corte di appello non si è ripiegata sulle motivaz oni rese in primo grado o nella fase cautelare, ma le ha sviluppate con argomentazioni autonome, non mancando di confrontarsi criticamente con le deduzioni difensive.
5.1.2. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, contenuta nel quinto motivo dei due ricorsi, non è meritevole di accoglimento. Sul punto deve premettersi che ON, in primo grado, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa;
la Corte di appello ha ridoTO la pena ad anni 2, mesi 4 ed euro 20.000, riconoscerido n suc favore le attenuanti generiche, poste in regime di equivalenza rispeTO all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. Sulla pena base, fissata in anni 3, mesi 6 ed euro 30.000, è stata dunque operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito, dovendosi escludere che il trattamento sanzionatorio sia stato ispirato da criteri di rigore, avendo la Corte di appello giustificato l'equivalenza tra le circostanze del reato rimarcando, in maniera non certo illogica, sia i precedenti penali dell'imputato, gravato da tre condanne specifiche, sia la quantità dello stupefacente oggeTO dell'accordo illecito, sia il ruolo del ricorrente, mostratosi interessato in prima persona all'acquisto, avendo partecipato alla riunione operativa finalizzata all'accordo. Non c'è dunque spazio per l'accoglimento delle doglianze difensive, r velatesi sul punto generiche e assertive. 57 ff 5.1.3. In conclusione, il ricorso di ON deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
5.2. Passando alla posizione di NO, ritiene Collegio che sia fondato e assorbente il primo motivo di ricorso in punto di giudizio di colpevolezza. Occorre premettere al riguardo che il ricorrente è stato ritenuto colpevole del reato a lui ascriTO al capo E), addebitandosi all'imputato di aver collaborato con AT IT nell'organizzazione dell'operazione per le questioni logistiche. La Corte di appello, in particolare, EL sviluppare le argomentazioni della pronuncia di primo grado, ha osservato che il contributo di NO al tentativo di importazione progettato all'indomani del sequestro dei 63 chili di cocaina al porto di Livorno, si è manifestato nel periodo, compreso tra il 23 novembre e il 21 dicembre 2015, ovvero in cui il narcotrafficante colombiano JO LU è stato a Milano, dopo che, tra il 26 settembre e il 17 oTObre 2015, i narcos colombiani e i sodali calabresi aveva concluso l'accordo per la nuova importazione di cocaina. Gli elementi da cui è stato desunto il coinvolgimento nell'operazione di NO sono stati individuati dal primo giudice nell'avere egli dato la disponibilità a LU della propria carta di credito e nell'essersi adoperato affirché al colombiano fosse assicurata una sistemazione abitativa per qualche giorno. SoTO il primo aspeTO, la Corte territoriale ha tuttavia precisato che in reakà non vi era stato alcun apporto concreto da parte dell'imputato, posto che dal dialogo del 3 dicembre 2015 riportato nei brogliacci utilizzati ai fini della decisione si desume che la messa a disposizione di NO della sua postepay era riferita a un versamento di denaro che LU attendeva da una "signora di Napoli", rimandando ciò a una vicenda diversa da quella per la quale si è proceduto, per cui alcuna valenza è stata attribuito a questo segmento di condotta. Viceversa, secondo la sentenza impugnata, l'elemento comprovante il concorso di NO nella vicenda cristallizzata al capo E era il faTO che il ricorrente, dopc aver appreso da IO RO l'attività illecita in corso di svolgimento, si sia adoperato per fornire a LU un appartamento, per permettergli di proseguire i suoi traffici illeciti, tanto è vero che il colombiano è rimasto a Milano ino a quando TI ha consegnato parte del denaro per finanziare l'operazione. Le conversazioni rilevanti sarebbero quelle del 1° dicembre 2015, desumandosi dalle stesse (nelle quali gli interlocutori sono il ricorrente e il suo datore di lavoro RO) che LU è stato ospite a Milano in un appartamento di NO. Orbene, ritiene il Collegio che se in astraTO la messa a disposizione di un proprio appartamento a un narcotrafficante per agevolarne i traffici illeciti può essere un elemento sufficiente a integrare il concorso nel reato di importazione della droga, qualora in tal modo venga fornito un concreto apporto alla consurazione del reato, tuttavia è pur sempre necessario che colui che fornisca tale contributo materiale sia consapevole del faTO che sia agevolata la commissione del reato. 58 Ff Quest'ultimo aspeTO, tuttavia, non è stato adeguatamente approfondito nel caso di specie: la Corte territoriale, infatti, ha desunto la conoscenza da parte di NO delle attività illecite di LU da un rapido scambio di frasi tra RO e il ricorrente, che tuttavia non sembra fornire sufficienti elementi chiarificatori: dal tenore delle affermazioni riportate nella sentenza si evince piuTOsto che, dopo che l'appartamento era stato già messo a disposizione del colorn piano, NO chiede a RO che lavoro facesse LU, domanda dalla quale dovrebbe ricavarsi che fino a quel momento il ricorrente ne fosse all'oscuro La risposta fornita dal datore di lavoro ("lavora cavoli"), la domanda seguente di NO ("ma a te ti pagano per questo?") e la risposta di RO ("se vende sì") potrebbero pure evocare l'esistenza, almeno da quel momento, di una forma di conoscenza da parte di NO della illiceità degli affari perseguiti da LU, ma non c'è dubbio che, ancorata la partecipazione dell'imputato al reato alla sola messa a disposizione dell'appartamento, occorre in sede di merito un più attento approfondimento circa i tempi in cui LU ha potuto disporre dell'm mobile di NO, rapportandoli al momento a partire dal quale l'imputato ha avuto effettiva conoscenza, tramite RO, della natura illecita della presenza dellc straniero a Milano, non potendosi sottacere che anche dai dialoghi successivi richiamati dalla Corte di appello sembrerebbe evincersi che NO non fosse molto propenso a rilasciare a lungo l'appartamento in favore del colorn piano, dovendosi cioè chiarire se l'atteggiamento dell'imputato sia stato di agevolazione consapevole dei traffici illeciti perpetrati dal narcotrafficante colombiano, o piuTOsto di mera e temporanea accondiscendenza verso il suo datore di lavoro. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP NO, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio in merito alla configurabilità del concorso dell'imputato nel reato contestato al capo E, soprattuTO soTO il versante dell'elemento soggettivo.
5.3. Passando ora alla posizione di BO, deve invece osservarsi che il suo ricorso non è meritevole di accoglimento. La condotta ascritta al ricorrente è quella di avere, nell'ambito dell'operazione di importazione di cocaina dalla Colombia contestata al capo D, faTO recapitare il denaro per l'acquisto dello stupefacente all'organizzazione sudamericana. La vicenda è stata attentamente ricostruita nelle due conformi senter ze di merito, nelle quali è stato evidenziato che, tra il 10 e il 14 aprile 2015, calabresi riuscivano a raccogliere il denaro necessario da mandare in Colombia. AT IT, infatti, si era adoperato per trovare alcuni finarziatori e, terminata la raccolta del denaro, il 15 aprile 2015 si recava a Roma cor JH LU e SI AN (il colombiano in treno, IT e AN in auto) per consegnare il denaro all'odierno ricorrente, ovvero il libanese WA BO. 59 ff Mentre IT e AN erano in viaggio per la Capitale, LU, sul treno per Roma, inviava alle 10.37 del 15 aprile 2015 un messaggio al numero 3939223841, con il seguente testo: "Ciao io sono. Castro 313. Mio numero è 339273250250". Poco dopo il destinatario del messaggio rispondeva "Ok". L'utilizzatore dell'utenza n. 3939223841 veniva poi identificato nelc sviluppo delle indagini in WA BO, cittadino libanese che viveva a Forlì. Dunque, dopo questo primo contaTO con LU, BO inviava alle 11.18 un nuovo messaggio a LU, scrivendogli: "alle 1 parto ci vediamo alle 5″. Alle 15.52, BO contatta nuovamente LU, il quale gli dice di essere già a Roma, in attesa degli "amici", mentre alle 17.04 il colombiano contattava il libanese, e in soTOfondo si ascolta la voce di AT IT, il quale poi alle 17.17 chiama BO, dicendo di essere in stazione e concordando un appuntamento;
poco dopo, alle 17.32, LU richiama il libanese e gli passa al telefono SI AN, che apprende da BO l'indirizzo dove devono incontrarsi, ovvero "via del Castro Pretorio n. 28". La conversazione successiva viene registrata circa cinque ore dopo. alle 22, quando il denaro è stato già consegnato, e IT si trovava in macchina con LU e AN, agganciando la cella telefonica la zona di Padula, ciò a conferma del faTO che i tre stavano facendo ritorno in Calabria. Ora, le modalità per la consegna del denaro coincidono con quelle indicate in una conversazione intercettata l'8 marzo 2015, nella quale LU, arrivato da pochi giorni in Italia, aveva spiegato a AT PItito e ad IO AR le modalità con cui abitualmente il cartello colombiano organizzava la consegna del denaro, precisando cioè che il denaro reperito dai calabresi doveva essere consegnato a una persona mandata da JO JO nella località indicata dagli italiani, occupandosi poi questa persona di far pervenire i soldi in Colombia. È vero che BO è stato coinvolto, nella prospettiva accusatoria, anche nelle imputazioni di cui ai capi A ed E, dalle quali tuttavia è stato assolto, atteso che nella vicenda scaturita dal sequestro dei 63 chili di cocaina, l'imputato non ha avuto un ruolo operativo, in quanto la consegna del denaro in quel caso è poi, come si è anticipato, avvenuta in favore di altra persona, tale "N, per cui si è escluso che il ricorrente fosse stabilmente a disposizione del sodalizio de quo. Tuttavia, come ben argomentato nella sentenza impugnata, dall'assoluzione di BO dai reati di cui ai capi A ed E non può trarsi la conclusione che il ricorrente sia estraneo anche dalla vicenda contestata al capo D, in cuanto nella stessa egli ha ricoperto un ruolo importante, occupandosi della consegna del denaro recuperato dai calabresi in favore dei narcotrafficanti colombiani. Il faTO che tale condotta sia avvenuta quando l'accordo per l'acquisto della droga si era già perfezionato non vale affaTO a eliderne il disvalore penale, posto che l'intervento di BO era in realtà funzionale alla successiva e materiale 60 60 з acquisizione della droga da parte dei calabresi, tanto è vero che, dopo la consegna del denaro, è stato possibile l'arrivo della cocaina in Italia. Né può sostenersi che l'imputato fosse all'oscuro delle trame illecite in corso di svolgimento, dovendosi considerare che LU si è presentato a BO con il suo nome in codice ("Castro 313"), circostanza indicativa, al pari della stringatezza dei messaggi, della necessità di interloquire in maniera criptica, nell'ottica di celare all'esterno gli scopi illeciti sottesi alle comunicazioni in corso.
5.3.1. Peraltro, proprio l'entità (63 chili di cocaina) della partita di droga spedita in Italia a seguito della consegna del denaro induce a ritenere infondate anche le doglianze circa il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309, avendo al riguardo la Corte territoriale rilevato, in modo pertinente, che una spedizione del genere non poteva che scaturire dall'invio di una somma di denaro consistente, il che non consente di nutrire seri dubb circa la consapevolezza di BO dell'ingente quantità della droga da importare per effeTO della sua decisiva intermediazione tra acquirenti e venditori. In definitiva, sia rispeTO all'affermazione del pieno coinvolgimento del 'imputato nella dinamica della vicenda contestata al capo D, sia in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, la valutazione compiuta dai giudici di merito, in quanto preceduta da una disamira razionale delle fonti dimostrative disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che sollecitano una ricostruzione differente dei fatti, non consentita in questa sede. Ne consegue che il ricorso di BO deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
5.4. La medesima conclusione si impone per il ricorso di PP IA. La difesa, infatti, anche in tal caso ha riproposto una serie di obiez oni circa la formulazione del giudizio di colpevolezza, con le quali la Corte territoriale s è già confrontata, superandole con argomentazioni non manifestamente illogiche In particolare, premesso che all'imputato è stato contestato di essere stato uno dei finanziatori dell'operazione, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha innanzituTO ricostruito la vicenda che ha visto coinvolto PP IA, il quale compare sulla scena nei giorni di marzo 2015 in cui, come si è anticipatɔ, AT IT era alla ricerca del denaro necessario per l'acquisto dello stupefacente, denaro che il 15 aprile veniva consegnato al libanese BO che lo avrebbe poi recapito al cartello dei narcotrafficanti colombiani. Sono state in tal senso richiamate le conversazioni del 24 marzo 2015, dalle quali si evince che AT IT si era recato a San GE, fermandosi nella zona dove si trovano i terreni intestati alla madre di PP EL. Dai dialoghi intercorsi tra IT e AT BA e prima ancora dalle parole che IT pronuncia da solo aspettando che arrivi il ricorrente ("mannaia a dic va avanti e indietro con i soldi questo"), si evince che PP IA doveva 61 FZ consegnare del denaro a IT, in un momento peraltro in cui il tema della ricerca del denaro era ricorrente in quasi tutte le conversazioni monitorate. Ha dunque osservato la Corte di appello che PP IA, pur non essendo comparso nella prima fase dell'operazione illecita, iniziata con l'arrivo in Italia prima di JO JO (21 gennaio 2015) e poi di JO LU (7 marzo 2015), è tuttavia stato coinvolto nella vicenda in un momento saliente, ovvero quando, nel mese di marzo, è cominciata la raccolta del denaro necessario per finanziare l'importazione della cocaina, raccolta conclusasi poi a metà del mese di aprile. È dunque significativo in tal senso che, come accertato dall'esame de dispositivo GPS collocato sull'autovettura di AT IT, che questi si sia recato presso i terreni della madre di PP IA, ME NT, poco prima della consegna del denaro a Roma, avvenuta come deTO il 15 aprile 2015. Che in tali occasioni IT abbia ricevuto da IA parte del cenaro da consegnare al cartello colombiano è stato desunto, in maniera non illogica dalla circostanza che il successivo 27 maggio 2015 AT IT si recava di nuovo a San GE presso i terreni della madre di PP IA e, i una conversazione intercettata nella sua auto, diceva di essere stato da "quel ragazzo di San GE", di non averlo trovato e di avergli lasciato "quella carta là", dovendosi ritenere che "quella carta là" fosse la fotografia inviata da JO JO che raffigurava la cocaina occultata nel carico di banane, fotografia stampata appena due giorni prima da LU e RO e subito fatta vedere anche agli altri finanziatori, ovvero a PA, raggiunto a Rosarno il 25 maggio, e a RÈ, incontrato da IT a San GO d'Ippona il 26 maggio. La coincidenza tra la "carta" portata a IA il 27 maggio e le fotografie della cocaina è stata inoltre ragionevolmente desunta dal faTO che il 6 giugno 2015 LU ha comunicato a JO JO che AT IT aveva mostrato il documento di spedizione a delle persone, che erano rimaste perplesse circa il luogo di arrivo del carico, al che JO JO rispondeva che avrebbero covuto aspettare ulteriori comunicazioni, evincendosi da ciò che tutti gli sposta menti successivi all'invio delle fotografie servivano proprio per mostrare la cocaina a coloro che erano coinvolti nell'affare illecito, tra cui appunto PP IA EL, attestando evidentemente la consegna del documento a quest'ultimo il faTO che il ricorrente avesse un interesse direTO all'importazione dello stupefacente. A fronte di tali elementi, non appaiono dunque dirimenti le circostanze che IA non figuri mai tra i soggetti intercettati, o che non abbia mai preso parte a riunioni operative, essendo stato il suo coinvolgimento nell'operazione illecita ricavata da altri elementi parimenti rivelatori del suo contributo all'affare. Del resto, è la concatenazione logica degli avvenimenti a spiegare il ruolo del ricorrente, dovendosi altresì aggiungere a quanto sopra esposto che il 30 giugno 2015 IT incontrava casualmente IA, in quel caso chiaramente 62 riconosciuto dalla P.G., dicendogli "tanto quello ancora non è venuto", frase riferita al faTO che RO, pur essendo tornato il giorno prima dalla Colombia dove aveva ritirato il documento per la spedizione del carico di cocaina in Italia, non era ancora sceso in Calabria, dove sarebbe arrivato poi il 2 luglio. Ancora, nelle successive date del 28 e del 31 luglio 2015, IT si recava di nuovo da PP IA, pochi giorni dopo che JO JO aveva comunicato in chat che la cocaina era stata già stivata nel container (chat del 23 luglio) e che il carico sarebbe partito la settimana successiva (chat del 27 luglio). Il quadro probatorio a carico dell'imputato è stato infine corroboratɔ dalle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia SA RM, la quale pur precisando di non aver mai visto IA e di non conoscerne il cognome, ha tuttavia riferito che il suo amante AT IT lo nominava sempre "quando c'era questa faccenda della droga", dicendo che andava a vedersi con "PP" a San GE, correlandosi tali dichiarazioni con le risultanze che annc consentito di delineare i contatti tra IT e IA nel periodo in cui è stata acquisita la disponibilità del denaro occorrente per l'importazione della droga. Ribadito che la ricostruzione operata dai giudici di merito non presenta vizi di manifesta illogicità o profili di incoerenza con gli elementi investigativi esaminati, deve pertanto concludersi che il ricorso di PP IA deve essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
5.5. Passando alla posizione di SI PO, i cui due primi due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sovrapponibili, deve rilevarsi che l'attribuzione all'imputato della condotta illecita e la qualificazione giuridica del faTO risultano in questa sede immuni da censure. Occorre premettere che PO è stato ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 commi 1 e 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 ascriTOgli al capo V, addebitandosi all'imputato di avere concorso nell'illecita detenzione di un quantitativo pari a due chili di cocaina, fornito in due momenti diversi, nelle date de l'8 e del 9 settembre 2016, da LO PA a AT IT e SI AN, quali a loro volta cedevano la droga a PO, fatti commessi in MI e in Rosarno. Orbene, nel ricostruire i fatti di causa, i giudici di secondo grado, integrando sul punto la ricostruzione più scarna compiuta dal G.U.P., hanno richiamato (pag. 968 ss. della sentenza impugnata) l'analisi delle conversazioni registrate sull'utenza 351/2509112 in uso a SI AN, da cui è emerso che cuesti, nel settembre 2016, aveva un fiTO scambio di contatti con LO AO lo. In particolare, attraverso l'intreccio dei dati intercettati e degli spostamenti del protagonisti, veniva accertato che, tra la sera dell'8 settembre e la mattina del 9 settembre 2016, PA cedeva a IT e a AN due pacchi di sostanza stupefacente di tipo cocaina, costituendo l'affare illecito, nelle intenzioni dei protagonisti, solo l'inizio di una più duratura collaborazione. 63 L'avvenuta consegna dello stupefacente veniva confermata dopo poche ore dalle attività tecniche (progr. 33377 RIT 781/15) svolte all'interno dell'abitazione di SA RM, dove AT IT confida alla donna sia la fase preparatoria che quella attuativa, disvelando l'esatta cronologia degli eventi, nonché l'identità del destinatario finale cui l'avrebbe rivenduta, individuato nel "fratello del Cota". Dall'attività investigativa è emerso pacificamente che il "Ciota" era l'alias di OM PO, fratello unico di SI PO, per cui era questi il fratello del Ciota", non essendo stata peraltro l'identificazione oggeTO di contestazione Sempre nel corso della conversazione tra IT e la RM, part colarmente esplicativa, il primo diceva alla seconda di avere un debito pregressɔ di mille euro con SI PO, spiegando le modalità con cui era venuto in possesso del narcotico e indicando altresì la percentuale di guadagno che avrebbe fruttato la cessione ("ci guadagniamo mille euro a pacco, mille lui e mille io"). Ciò posto, deve ritenersi che legittimamente sia stata attribuita dalla Corte territoriale, senza che possa evocarsi alcuna forzatura interpretativa o alcun travisamento del suo contenuto, una qualificata valenza probatoria alla conversazione tra AT IT e l'amante SA RM di cui al citato progr. 33377 del 9 settembre 2016, in quanto in essa il primo ha riferito alla seconda i dettagli dell'operazione in modo spontaneo e con una dovizia di particolari ricollegabile al faTO che la vicenda riguardava direttamente l'autore delle rivelazioni, il quale ha parlato dunque con "cognizione di causa', peraltro rispeTO a condotte risalenti a un'epoca recentissima rispeTO al dialogo de quo. La collaboratrice RM, nell'interrogatorio del 9 febbraio 2017, ha del resto confermato i contenuti di quella conversazione, riferendo solo di non essere in grado di riferire se poi la consegna della droga a PO vi sia stata o nieno. L'approfondimento di tale circostanza è stato tuttavia ritenuto non dec sivc dalla Corte territoriale, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui, al fine di ritenere PO concorrente almeno morale nel reato, è comunque sufficiente la prova, nel caso di specie raggiunta, che l'operazione di acquisto a fini di spaccic della cocaina sia avvenuta per conto e nell'interesse di PO, o su mandato di questi. Se dunque in punto di ricostruzione dei fatti l'apparato argomentativo della sentenza risulta privo di incongruenze, deve altresì ribadirsi che anche rispeTO alla qualificazione giuridica della condotta illecita non si ravvisano criticità. Ed invero, posto che non vi è dubbio circa la destinazione al mercatc de "due pacchi di bianca", a ciascuno dei quali è stato attribuito il valore di mille euro, deve rilevarsi che appare correTO il mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché sul piano formale, come rilevato nella sentenza impugnata, la derubricazione è stata chiesta non nei motivi di appello, ma solo nella discussione del ciudizio di secondo grado, ma anche e soprattuTO perché, sul piano sostanziale, si è in 64 presenza di una cessione di due pacchi di sostanza stupefacente "pesante", il che, anche avuto riguardo al valore dell'operazione economica indicato da PIit:c (duemila euro complessivi), non consente una qualificazione giuridica del faTO in termini di lieve entità, e ciò in conformità con la condivisa affermazione di questa Corte, secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere riconosciuta so o nei casi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato cualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga merio anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (cfr. Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651) Quanto all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 deve osservarsi che, anche in tal caso, alcuna censura era stata sollevata re motivi di appello, il che già vale a ritenere non ammissibile la relativa doglianza, come peraltro è stato già evidenziato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata. A ciò deve solo aggiungersi che in ogni caso, la sussistenza dell'aggravante in esame, nel merito, appare insita nel faTO che il reato contestato è stato posto in essere da quattro persone (PA, AN, IT e PO) in concorso tra loro, il che è sufficiente a integrare l'aggravante de qua, dovendosi in tal senso dare continuità alla condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 8163 del 26/11/2009, dep. 2010, Rv. 246212), secondo cui la circostanza aggravante del numero di persone, prevista dall'art. 73, comma 6, del d.P.R. n. 309 del 1990 (secondo cui la pena è aumentata "se il faTO è commesso da tre o più persone in concorso tra loro"), sussiste in tutte le ipotesi di reato commesso ca tre o più persone e non presuppone, tra i concorrenti, un vincolo diverso o più intenso del normale concorso nel reato, ciò in quanto è proprio il concorso materiale e psicologico di tre o più persone nel medesimo faTO ad essere ritenuto, di per sé, indice di maggiore gravità del faTO e di maggiore pericolosità degli imputat. Di qui l'infondatezza delle censure in tema di giudizio di colpevolezza.
5.5.1. Anche il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio non è meritevole di accoglimento. Premesso che, in primo grado, PO era stato condannato alla pena di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 25.000 di multa, occorre evidenziare che, all'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha ridoTO la pena ad anni 4, mesi 4 ed euro 24.000, partendo dalla pena base di anni 6, mesi 6 ec euro 36.000, sulla quale, stante il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 73 comma 6 de d.P.R. n. 309 del 1990, è stata operata la riduzione di un terzo per la scelta del rito. Il discostamento dal minimo edittale, peraltro contenuto, è stato giustificato nella sentenza impugnata con il correTO richiamo alle modalità del faTO, pc sto in essere da più soggetti, e alla quantità della droga oggeTO dell'accordo il ecito, 65 рз dovendosi ribadire che, secondo le ammissioni di AT IT, la stessa era idonea a garantire un guadagno pari ad almeno mille euro per l'imputato. A fronte di un percorso motivazionale ben argomentato, non vi è duncue spazio per accogliere le censure difensive, invero non adeguatamente specifiche. Il ricorso di SI PO, conclusivamente, deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.
5.6. Tra le posizioni dei ricorrenti condannati solo in ordine a sirgoli episodi delittuosi avulsi dal contesto associativo, vi è infine quella di IO GG. Questi è stato ritenuto colpevole del reato ascriTOgli al capo E, nell'ambito del quale il ruolo del ricorrente è stato quello di essere intervenuto nella fase successiva al fallimento del primo tentativo di importazione dalla Colombia. Premesso che i primi due motivi di ricorso, con i quali è stata contestata sia la qualificazione giuridica della condotta, sia la partecipazione al faTO del ricorrente, possono essere affrontati unitariamente, deve osservarsi che sul punto nella sentenza impugnata non sono ravvisabili lacune argomentative. La Corte territoriale, infatti, dopo aver ricostruito analiticamente le fasi salienti della vicenda descritta al capo E (pag. 489 ss.), si è soffermata sulla posizione di GG, osservando che lo stesso ha svolto il ruolo di finanziatore, comparendo sulla scena nel gennaio 2016, allorquando JO LU era ospite dell'albergo della famiglia di IO LO nel Comune di FO, in provincia di Bergamo. In questa fase, nella quale LO ("il traduTOre") aveva assunto le redini delle operazioni, GG, operando in sinergia con LO, si attivava per recuperare altro denaro, che il 14 febbraio 2016 consegnava a LU a FO. Tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo dello stesso anno, GG riusciva inoltre a procurarsi altro denaro, che veniva consegnato a LU, il quale poi, il 4 marzo 2016, raggiungeva a Roma l'escort colombiana "N, che riceveva la somma con l'incarico di farla poi pervenire al cartello dei narcotrafficanti. Nello sviluppo delle operazioni, quando l'importazione dalla Colonibia veniva ostacolata dalla difficoltà di individuare un porto "affidabile", il sodalizio si affidava a LU per individuare altri canali nel continente europeo e in questo contesto, a partire dal 6 aprile 2016, ricompare sulla scena GG, il quale prende contatti con un soggeTO napoletano, tale NZ De ET, anche se la trama di questi contatti è rimasta priva di spunti probatori rilevanti. Il coinvolgimento di GG nell'operazione illecita è stato invece ancorato al ruolo da lui svolto in occasione della duplice consegna del denaro a LU. In particolare, sono state ragionevolmente valorizzate dalla Corte di appello le conversazioni intercorse tra LO e GG, nelle quali risulta esplicito il riferimento al faTO che entrambi si adoperavano per reperire il cenaro necessario per finanziare la nuova importazione di cocaina dalla Colombia: il riferimento innanzituTO al messaggio inviato da GG a LO il 19 gennaio 6 66 6 ав 2016, in cui il primo dice al secondo di dover andare di lì a qualche giorno a "prendere assegno", ciò nel contesto di un costante scambio di messaggi tra i due, contestuale al periodo in cui LU era ospite presso l'hotel della famiglia di LO;
peraltro, dopo alcuni giorni in cui LO aggiornava di continuɔ PE do (a sua volta in contaTO con JO JO in Colombia) sull'arrivo della disponibilità del denaro, GG si recava domenica 14 febbraio 2016 a FO, dove incontrava JO LU, al quale consegnava la somma di denaro, che dai messaggi antecedenti e successivi, veniva individuata in 15.000 euro. Di particolare pregnanza si sono rivelati inoltre i messaggi scambiati il 29 febbraio 2016 tra GG e LO, da cui si evince che, dopo questa prima consegna di denaro, il primo si impegnava a procurare al secondo altri 15.000 euro ("li ho già", dice il ricorrente al LO EL scambio di SMS riportato in più parti della sentenza, ovvero pagina 662 e pagine 782-783), dovendosi precisare che di tale somma, solo 10.000 euro venivano consegnati da LO a LU i primi di marzo 2016, dicendo il narcotrafficante colombiano a JO JO in una conversazione telematica di aver ricevuto 10.000 dal "traduTOre", cioè da LO, il che induce a ritenere che questi abbia trattenuto per sé una parte del denaro.
5.6.1. Orbene, la ricostruzione del ruolo dell'imputato è scaturita de una disamina non irrazionale del materiale probatorio, a fronte della quale la difesa propone una non consentita lettura differente, anche rispeTO all'interpretazione del significato di alcune espressioni usate nelle conversazioni intercettate. In proposito, deve solo osservarsi che la Corte territoriale ha escluso che i contatti tra LO e GG fossero giustificabili solo in base a rapporti lavorativi tra gli stessi intercorrenti, rilevando, in maniera non illogica, che i dialoghi riconducibili al contesto lavorativo (come quelli relativi alla fornitura di prodotti caseari o di legname) sono sempre espliciti e chiari, mentre ve ne sonic molti altri in cui il linguaggio è volutamente criptico, non potendo la lettura dei messaggi prescindere dal contesto dei rapporti tra i soggetti coinvolti. In tal senso, risulta illuminante la circostanza che, nella conversazione telematica del 12 febbraio 2016, JH LU preannunci a JO JO che la domenica successiva, ovvero il 14 febbraio 2016, avrebbe incontrato GG ("il signore in divisa del traduTOre"), desumendosi da ciò che il ricorrente si rapportava non solo con LO, ma anche con il narcotrafficante colorn piano, essendo cioè perfettamente a conoscenza del faTO che il denaro portato a FO era destinato all'importazione dello stupefacente dal Sudamerica. Il faTO poi che la RM non abbia nominato GG non vale a destrutturare l'impostazione accusatoria, atteso che GG non ha avuto rapporti diretti con AT IT, avendo egli agito in sinergia quasi esclusivamente con TO. Ciò posto, deve evidenziarsi che la qualificazione giuridica del faTO è risultata in realtà più favorevole al ricorrente e agli altri soggetti coinvolti nel capo E. 67 f8 La Corte di appello ha infatti osservato che il raggiungimento dell'accorco tra il sodalizio calabrese e i narcotrafficanti colombiani (avvenuto tra la fine di settembre e la metà di oTObre del 2015, secondo l'evoluzione dei contatti tra gli esponenti dei due gruppi ben sintetizzata alle pagine 777 e 778 della ser tenza impugnata) era idoneo a integrare gli estremi del tentativo punible, e tanto anche alla luce della consegna (tra dicembre 2015 e marzo 2016) delle tranches di pagamento del prezzo, ma sul punto deve rilevarsi che, proprio alla luce di tali considerazioni, il reato di cui al capo E invero doveva essere ritenuto consumato, ciò in coerenza con la condivisa affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della consumazione del deliTO di importazione di sostanze stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, elemento questo pacificamente realizzatosi nel casc d specie e seguito anche da pagamenti parziali del prezzo, potendo invece configurarsi il tentativo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente il rec proco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale (cfr. Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717). Il reato di importazione di stupefacenti si consuma infatti anche prima del materiale trasferimento della droga in territorio nazionale, quando l'agente abbia acquisito in uno Stato estero la proprietà della droga medesima. Ciò del resto rispecchia il generale principio consensualistico che regola il contraTO di compravendita, in ragione del quale l'incontro di volontà determina il passaggio di proprietà, e conduce ad affermare che, in concreto, il raggiungimento dell'accordo circa il trasferimento della sostanza stupefacente destinata ad essere trasferita sul territorio italiano da parte dell'acquirente concreta senz'altro la fattispecie consumata della condotta di "importazione" enunciata, sinteticamente, dalla norma penale, che si risolve, come le altre condotte incriminate, in una acquisita "titolarità" della droga da parte di soggetti che agiscono, anche solo in parte, sul territorio nazionale, e che attraverso quell'accordo hanno realizzato in sostanza un approvvigionamento all'estero. Alla luce di tali premesse, le censure difensive sulla qualificazione giuridica del faTO non possono trovare quindi accoglimento, atteso che nella vicerda in esame ben avrebbe potuto e dovuto parlarsi di reato consumato e non tentato. A maggior ragione, non appaiono fondati i rilievi difensivi circa l'eventuale configurabilità di un'ipotesi di desistenza, dovendosi osservare che, pur a volere qualificare la condotta come tentata e non come consumata, comunque non potrebbe ritenersi sussistente l'ipotesi di cui all'art. 56 comma 3 cod. pen., in quanto il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipeso non da una iniziativa volontaria dei soggetti coinvolti nell'operazione, ma, come 68 FZ correttamente osservato nella sentenza impugnata, solo dalla oggettiva difficoltà di individuare un porto dove far pervenire senza rischi il carico con la cccaira. Di qui l'infondatezza delle censure difensive in punto di responsabilità 5.6.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispeTO alle doglianze sulla configurabilità dell'aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ribadito che tale circostanza si configura "se il faTO è commesso ca tre o più persone in concorso tra loro", è sufficiente rilevare che, come affermato dalla Corte territoriale (pag. 801 della sentenza impugnata), GG si è relaz onato con LO e LU, il che basta per escludere che l'imputato non abbia avuto consapevolezza della dimensione concorsuale della transazione illecita in corso, per cui non è necessario approfondire i rapporti del ricorrente con gli a tri sodali, dovendosi in ogni caso considerare che può essere riferita anche all'aggra vante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990 l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126), relativa all'analoga aggravante di cui all'art. 112 n. 1 cod. pen., secondo cui la circostanza aggravante ordinaria del numero delle persone non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reatɔ.
5.6.3. Parimenti infondate sono le censure sollevate nel quarto motivo di ricorso rispeTO al riconoscimento della speciale circostanza aggravante della transnazionalità (art. 4 della legge n. 146 del 2006, oggi art. 61 bis cod. per., secondo cui "per i reati previsti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più ci uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà"). In ordine alla natura di tale aggravante, è stato puntualmente ricordato nella sentenza impugnata l'autorevole e ancora attuale intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 18374 del 31/01/2013, Rv. 255033, ricorrente Adami, ripresa dalla giurisprudenza successiva, tra cui Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 08 e Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, Fv. 280552- - 02), con cui è stato chiarito che l'aggravante speciale della transrazionalità presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazior ale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tuTO o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato;
ai fini della configurazione della speciale aggravante in esame, inoltre, non è affaTO necessario né che il reato in questione venga commesso anche all'estero, ré che l'associazione per delinquere operi anche in Paesi esteri. Non è reppure necessario che del sodalizio criminoso facciano parte soggetti operanti in Paesi 69 FZ diversi, mentre quel che occorre, ai fini dell'operatività dell'aggravante, è che alla commissione del reato oggeTO di aggravamento abbia dato il suo contributo un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale. L'art. 4 della legge n. 146 del 2006 deve essere infatti leTO insieme a l'art. 3 della medesima legge, che, recando la definizione di "reato transnazionale", fornisce importanti elementi ricostruttivi in chiave ermeneutica. L'art. 3 invero àncora la qualificazione della transnazionalità al concorso di tre distinti parametri: il primo è connesso alla gravità del reato, determinata in ragione della misura edittale di pena (non inferiore nel massimo a quattro anni di reclusione), il secondo criterio prevede il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, nel senso che la dimensione organizzativa deve essere componente coessenziale dell'espressione criminale di riferimento, mentre il terzc parametro si sostanza di uno degli elementi che la norma prevede, stavolta, in forma alternativa: commissione del reato in più di uno Stato (a); commissione in unc Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato (b); commissione in uno Stato, ma implicazione in esso di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato (c); commissione in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato (d). Dunque, la transnazionalità non è elemento costitutivo di un'autonoma fattispecie delittuosa, ma è una peculiare modalità di espressione riferibile a qualsivoglia deliTO (con esclusione delle contravvenzioni), a condizione che lo stesso assuma una proiezione transfrontaliera. Ora, la previsione dell'aggravante in esame è stata modellata su uno soltanto degli elementi alternativi rilevanti ai fini della definizione della transnazionalità, ossia quello di cui alla lettera c), per cui la circostanza è stata "ritagliata dalla definizione normativa (senza sanzione) di reato transnazionale, con un'operazione selettiva, che per una sola delle ipotesi di transnazionalità, cioè la "implicazione" di un gruppo criminale organizzato impegnato in attiv tà criminali in più di uno Stato, ha previsto l'aggravamento di pena. Di qui la conclusione che non è il reato transnazionale in sé soggeTO ad aggravamento di pena, mentre la sussistenza della speciale aggravante dell'art. 4 legge n. 146 del 2006 è invece, già di per sé, sintomo univoco di transnazionalità, di talché il reato comune aggravato è sempre e necessariamente reato transnazionale. Ciò posto, va altresì messo in risalto che il generico riferimento romativo a qualsiasi reato, purché a esso si accompagni la relativa previsione sanzionatoria, porta a ritenere che l'apporto causale di un gruppo siffaTO possa sɔiegarsi nei confronti di qualsivoglia espressione delittuosa, e dunque anche di quella associativa, non essendovi alcun contrario ostacolo di ordine testuale e logico. Dunque, è pacifico che l'aggravante si applichi sia al reato associativo che ovviamente ai reati fine, come del resto chiarito di recente da questa Corte (Sez. 70 68 3, n. 10116 del 24/11/2020, dep. 16/03/2021, Rv. 281481), essendo stato solo precisato che la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefectibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo piuTOsto che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si porigano come entità o realtà organizzative affaTO diverse. La locuzione "dare contributo" postula, infatti, "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggeTO agente (il gruppo organizzato) e realtà plurisoggettiva (trattandosi, appunto, di aggregazione delinquenziale) beneficiaria dell'apporto causale. D'altronde, le espressioni "associazione per delinquere" e "gruppo organizzato", al di là dell'improprio uso promiscuo che può talora farsi nel linguaggio corrente, non esprimono, in chiave giuridica, entità omogenee o concettualmente sovrapponibili;
"gruppo organizzato" è infatti un quid pluris rispeTO al mero concorso di persone, ma è un minus rispeTO all'associazione per delinquere. La sua configurazione è, infatti, richiesta soltanto una certa stabilità dei rapporti, un minimo di organizzazione senza formale definizione dei ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale;
invece, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 416 cod. pen., occorrono un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione dei ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati. Il contesto strutturale organizzato deve essere, insomma, funzionale alla realizzazione di un numero indefinito di delitti, senza che, ai fini della configurazione normativa, sia richiesto anche il teleologismo finanziario o comunque materiale dell'azione della consorteria, derivando di faTO l'eventuale profiTO dall'apporto dei singoli reati-fine, alla cui esecuzione sia funzionalmente preordinato. È ovvio poi che, ove il gruppo organizzato assuma siffatti connotati, diventi esso stesso associazione per delinquere e, in tal caso, vi sarà sicura sovrapposizione od immedesimazione delle due entità. Nell'ipotesi di cui all'art. 4, invece, siffatta immedesimazione non deve assolutamente sussistere, giacché la previsione del contributo causale implica diversità soggettiva, ossia l'esistenza di due distinte realtà organizzative, nel senso che il gruppo criminale organizzato, peraltro impegnato in attività criminali in più di uno Stato, deve aver contribuito alla commissione del reato assoc ativo, cioè alla costituzione o all'agevolazione, in qualsiasi forma, dell'associazione formatasi ed operante in ambito nazionale. Dalla sfera di operatività della circostanza aggravante deve, quindi, essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato sia esso stesso associazione per delinquere. 71 рз Orbene, la sentenza impugnata si è inserita correttamente nel solco c tale impostazione, rimarcando (pag. 88 ss. in generale e poi pag. 795 ss. rispeTO ai capi D ed E) come dagli elementi investigativi disponibili sia emerso pacificamente il coinvolgimento di un autonomo gruppo criminale organizzato nel traffico degli stupefacenti, di cui alcuni soggetti, JO JO e JO LU, sonic stati nel tempo interlocutori diretti o indiretti del distinto sodalizio calabrese L'apporto del gruppo dei narcotrafficanti colombiani è stato indubbiamente qualificato, dovendosi ritenere che, senza lo stesso, la pianificazione delle iniziative illecite di cui ai capi D ed E non sarebbe stata possibile, avendo il gruppo assicurato la disponibilità di canali di approvvigionamento dello stupefacente, sia dalla Colombia, sia da altri Stati del continente europeo. A ciò deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante a ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo convincente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il faTO che GG abbia avuto rapporti personali diretti con JO LU, con cui si è incontrato a FO il 14 febbraio 2016, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era pienamente coinvolto un gruppo organizzato straniero.
5.6.4. Passando al quinto motivo del ricorso, deve osservarsi che il giudizic sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta aspetti problematici, avendo la Corte territoriale evicenziato sul punto (a pag. 103 della sentenza impugnata) che, pur non essendoci stato alcun sequestro rispeTO al capo E, tuttavia il contenuto delle numerosissime conversazioni intercettate, alcune delle quali riportate per esteso nel corpo della motivazione, consentiva di qualificare in termini di ingente quantità i quantitativi di stupefacente oggeTO della condotta contestata, in quanto i tentativi di importazione erano riferiti a mille chili di cocaina che dovevano provenire dalla Colombia, e a 800 chili che dovevano essere importati dall'Olar da ɔ dalla Spagna, per cui, avuto riguardo agli scambi intercorsi tra i protagonisti della vicenda, l'aggravante de qua è stata ritenuta correttamente ravvisabile, dovendosi in tal senso richiamare l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Rv. 279512), secondo cui, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche e ambientali (c.d. droga parlata), il giudice può comunque ritenere la sussistenza dell'aggravante della ingente quantità allorché, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la "soglia minima", ravvisabile quando la quantità risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nela tabella - allegata al D.M. 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore, come avvenuto nella vicenda in esame. 72 68 A tali considerazioni la Corte territoriale ha poi aggiunto l'ulteriore rilievɔ (pag. 800 della sentenza impugnata) secondo cui GG, dal punto di vista soggettivo, era al corrente della ingente quantità della droga da importare, avendo versato parte del denaro occorrente per l'acquisto a LO e a LU.
5.6.5. Anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio (sesto e settimo motivo di ricorso) non sono meritevoli di accoglimento. Ed invero, a fronte della condanna in primo grado a 10 anni, mesi ci reclusione ed euro 37.000 di multa, la Corte di appello, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, ha rideterminato la pena a carico di GG in 6 anni, 8 mesi di reclusione e 32.000 euro di multa, cui è pervenuta partendo dalla pena base di anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 36.000 di multa, determinata già tenendo conto del tentativo, pena sulla quae, stante il confermato giudizio di equivalenza tra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti del numero di persone e dell'ingente quantità dello stupefacente, sono stati operati prima l'aumento per l'aggravante della transnazionalità (fino ad anni 10 ed euro 48.000, dunque in misura inferiore al minimo di un terzo) e infine, sulla pena così determinata, la riduzione di un terzo per la scelta del rito. Nello giustificare il discostamento dal minimo edittale, i giudici di appello hanno rimarcato, in maniera non illogica, il ruolo di finanziatore di GG, il quale non ha avuto un ruolo secondario, avendo egli al contrario cooperato in maniera attiva a un tentativo di operazione di cocaina dalla Colombia, procurando il denaro da mettere a disposizione dei narcotrafficanti sudamericani. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata, scevro da considerazioni illogiche, resiste dunque alle obiezioni difensive, rispeTO alle qual deve solo osservarsi che il correTO comportamento processuale tenuto dall'imputatc deve ritenersi implicitamente valorizzato nella non lieve mitigazione del trattamento sanzionatorio operata dalla Corte territoriale, fermo restando che, per quanto si evince dallo stesso ricorso, il leale contegno processuale dell'imputato non si è tradoTO anche nella rivelazione di elementi utili a chiarire le vicende contes:ate Né appare infine ravvisabile la dedotta violazione dell'art. 63 comma 4 cod. per., secondo cui se concorrono più circostanze a effeTO speciale, si appica la pena per la circostanza più grave, con facoltà del giudice di aumentarla, posto che nel caso di specie, come emerge chiaramente dal calcolo della pena (pag. 1094 della sentenza), vi è stato un solo aumento rispeTO all'aggravante non bilanciabile della transnazionalità (in misura peraltro inferiore a un terzo), mer tre le altre aggravanti suscettibili di bilanciamento sono state poste in regime di equivalenza con le attenuanti generiche, per cui per esse non vi sono stati aumenti di pena, il che rende non pertinente il richiamo all'art. 63 comma 4 cod. pen. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso di IO GG deve essere rigettato, con onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedirnento. 73 ff 6. Conclusa la disamina della posizione dei ricorrenti coinvolti re soli reati fine, è ora il momento di passare ai ricorsi degli imputati condannati, oltre che per i reati fine, anche rispeTO alla fattispecie associativa di cui al capc A.
6.1. Iniziando dalla posizione di RI, deve osservarsi che è fondato il solo terzo motivo di ricorso riguardante il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre i tre restanti motivi non sono fondati.
6.1.1. Partendo dal primo motivo, riguardante il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispeTO ai reati-fine, con particolare riferimento al capo E (sul capo D non vi sono formali censure), deve osservarsi che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, con le quali è stato di faTO sollecitato un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, di cui i giudici di merito hanno compiuto un'adeguata disamina, rivelatasi priva di profili di irraziona tà. In particolare, rispeTO alla vicenda oggeTO del capo D, la cui ricostruzione è comunque necessaria, essendo strettamente connessa con quella contestata al successivo capo di imputazione, è stato ricordato nella sentenza impugnata che il coinvolgimento di IO RI nell'operazione può essere collocato già a partire dal 10 marzo 2015, durante la fase organizzativa dell'importazione, ovvero da quando è stata intercettata una conversazione tra AT PiriTO e JO LU, nel corso della quale il secondo chiedeva al primo quando arr vasse "il signore della frutta"; questi doveva essere individuato proprio nel ricorrente, che si occupava della commercializzazione di mandarini e dunque era la persona giusta per occuparsi del recupero dello stupefacente, che sarebbe stato occultato nella nave in scatole contenenti banane. Del resto, RI è comparso attivamente sulla scena nell'imminenza dell'arrivo del carico di copertura, ovvero il 15 agosto 2015, allorquando il ricorrente veniva ripreso mentre entrava nell'abitazione di SA RM, dove era ospitato JO LU, con il quale RI ha parlato, in modo esplicito, delle modalità di recupero del carico di droga presso il porto di Livorno, come si evince dal tenore dei dialoghi monitorati e riportati nella sentenza impugnata (pag. 478). RI peraltro tornava a casa della RM il 18 agosto 2015 e in tale occasione esordiva dicendo "stanotte è arrivato tuTO", ciò a conferma del faTO che egli era stato informato dell'arrivo della nave, essendo in contaTO con OM TI, che a sua volta era stato coinvolto per gestire il recupero della cocaina al porto, avendo ritirato da JO JO le indicazioni utili all'individuazione del container. Anche in occasione delle conversazioni registrate il 18 agosto 2015 riferimenti all'operazioni in corso sono molto eloquenti, avendo chiesto RI a JO JO se la droga arrivata fosse "buona", ricevendo rassicurazioni dal narcotrafficar te. In ogni caso, anche dopo il sequestro dello stupefacente al porto di Livorno, RI ha continuato a fornire il suo contributo al sodalizio nella prospettiva di organizzare nuove spedizioni di droga, tanto è vero che il 26 agosto 2015 il 74 ff ricorrente, discutendo con LU, lo invitava a concordare una juova importazione, allorché il suo interlocutore avesse faTO rientro in Colombia. Nel prosieguo del dialogo, RI diceva al narcotrafficante di aver parlato con "il pelato", ovvero con TI, il quale gli aveva deTO di non voler più "perdere la merce", per cui veniva valutata l'opportunità di individuare altri po ti di arrivo della droga, anche fuori dall'Italia, come ad esempio il porto di Anversa. In effetti, una volta che LU fece rientro in Colombia, vi fu uno scambio di messaggi tra i narcotrafficanti sudamericani (tramite LU) e i sodali italiani (tramite IO RO), che segnò la conclusione dell'accordo in vista di una nuova importazione di cocaina, come si evince dal tenore delle comunicazioni intercorse tra il 26 settembre 2015 (quando LU informa RO della disponibilità dei narcos a una nuova spedizione di cocaina) e il 17 oTObre 2015 (quando RO comunica a JO LU l'assenso dei calabresi all'operazione). In questa fase cruciale la collaborazione attiva di RI non è affaTO mancata. Il ricorrente, infatti, il 27 settembre si è visto con AT IT e LI RÈ, in uno degli incontri prodromici alla conclusione dell'accordo, risultando significativo altresì che, nelle conversazioni del 4 e del 5 novembre tra i due colombiani LU e JO JO, il primo abbia riferito al secondo che RI aveva "la ditta pronta", essendo stato identificato nel ricorrente "il canoso' di cui si parla nei dialoghi captati, essendo pacifico che RI avesse i capelli bianchi. Il ricorrente, inoltre, incontrava LU il successivo 7 novembre e, subito dopo l'incontro, il narcotrafficante informava JO JO del reperimento della ditta che operava da 20 anni e che avrebbe dovuto trasportare il carico di cope tura. Eloquente si è rivelato poi il contenuto della conversazione del 17 novembre 2015, nella quale RI, parlando con LU, gli spiegava che il carico sarebbe dovuto apparire una fornitura per la sua ditta, che commercializzava agrumi. Una ulteriore conferma del coinvolgimento nell'operazione del ricorrente è stata inoltre tratta dalla conversazione registrata il 28 gennaio 2016 (ovvero dopo che il 23 dicembre 2015 era stata consegnata una parte del denaro necessario per l'importazione all'escort colombiana "N) a casa della RM, nella quale AT IT, parlando con la sua amante, faceva una sorta di riepilogo del denaro sborsato da lui, da RÈ e da RI (ovvero "Saro"). Orbene, la ricostruzione operata dai giudici di merito non risulta affattc illogica e dunque resiste alla differente lettura delle fonti dimostrative suggerita dalla difesa, dovendosi solo rilevare che non sono emersi profili di travisament delle prove, essendo rimasta assertiva la tesi secondo cui il denaro reperito costituiva solo una forma di indennizzo per la perdita dei 63 chili di cocaina sequestrati al porto di Livorno, atteso che dalle trattative intercorse si desume piuTOsto che gli accordi intrapresi da fine agosto in poi erano funzionali non solo e non tanto a 75 f8 ristorare i colombiani per la perdita del carico, ma anche e soprattuTO ad individuare altri canali ("porto di Anversa") per un'altra importazione di cocaina. E comunque la tesi dell'indennizzo non smentisce quella del nuovo accordo, ben potendo coesistere le due operazioni, come rilevato dalla Corte di appel.o. Quanto all'obiezione circa il mancato raggiungimento della soglia di punibilità del tentativo rispeTO alla vicenda di cui al capo E, non possono che rich amarsi le considerazioni già svolte nel paragrafo 5.6.1. sull'idoneità della condotta a integrare la fattispecie in forma non tentata, ma consumata, posto che, dopo le trattative, l'accordo sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era stato già raggiunto, tanto è vero che si era passati già alla raccolta del denaro, il che è più che sufficiente a ritenere integrato il deliTO consumato. Ciò rende peraltro irrilevanti le forti perplessità manifestate da RI sulla partecipazione all'operazione, in quanto tali riserve sono state palesate dopo che l'accordo per l'importazione si era perfezionato, grazie anche al suo contributo. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi concludersi che l'affermazione della penale responsabilità di RI rispeTO al reato fine di cui al capo E non appare suscettibile di essere messa in discussione in questa sede, mentre deve ribadirsi che il capo D non è stato oggeTO di contestazioni formali da parte del ricorrente.
6.1.2. A conclusioni analoghe deve pervenirsi rispeTO al giudizio di colpevolezza di RI in ordine al reato associativo contestato al capo A. Al riguardo i giudici di merito hanno innanzituTO ripercorso la dinamica dei fatti relative alle due rilevanti vicende di cui ai capi D) ed E), osservando che in esse RI ha ricoperto un ruolo tutt'altro che secondario, essendosi il rico rente messo a disposizione del sodalizio sin da quando è stata programmata la prima importazione che ha portato al sequestro del 19 agosto 2015, proponendosi di allestire "una squadra" (questo il termine usato da RI in una conversazione captata) per le operazioni di recupero della droga in arrivo al porto di Livoro, ciò a riprova anche delle capacità organizzative di cui disponeva il ricorrente. Anche dopo il sequestro della droga, RI ha continuato a interagire con i narcotrafficanti, svolgendo in tal caso, oltre alle funzioni di organizzatore, favorite dall'attività imprenditoriale svolta, anche quelle di finanziatore, come confermato nella conversazione ambientale intercettata a casa della Vermar. Partendo da tali premesse fattuali, il G.U.P. e la Corte territoriale, nel care conto della pregnanza del contributo fornito dall'imputato ai traffici illeciti de socalizic in due momenti così importanti per l'operatività dell'associazione, sono pervenuti alla coerente conclusione della configurabilità del ruolo apicale di RI nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a nulla rilevando che, rispeTO alla vita dell'associazione, indicata in rubrica come attiva tra l'oTObre 2014 e il gennaio 2017, le attività del ricorrente si siano concentrate in un periodo più circoscriTO (marzo 2015-gennaio 2016), dovendosin proposito 76 of richiamare la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02), secondo cui, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, e in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbianc faTO riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. Ora, nel caso di specie, deve osservarsi, in primo luogo, che l'epoca in cui RI ha preso attivamente parte alle iniziative finalizzate alle importazioni di cocaina dall'estero non è stato breve, venendo in rilievo almeno 10 mesi, dovendosi in secondo luogo considerare che le attività poste in essere dall'imputato sorc state in questo periodo di una tale rilevanza (organizzazione delle operazion materiali di recupero dello stupefacente, intervento nelle trattative per la nuova importazione successiva al sequestro, finanziamento della seconda operazione) da escludere che si sia al cospeTO di un concorso estemporaneo, essenicosi al contrario in presenza di una consapevole adesione a un preciso pactum sceleris Né il numero di reati fine addebitati ad RI (2) è tale da rendere improbabile la tesi del suo inserimento nel sodalizio, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 06) che, in tema di associazior e per - delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il faTO, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale. Ciò è avvenuto nel caso di specie, nel quale deve ritenersi che il modus agendi di RI (che interloquiva direttamente con i narcotrafficanti sudamericani, che si interessava dei dettagli delle operazioni, che ne sollecitava l'avvio e ir pa te ne finanziava il compimento) sia idoneo a delineare in termini verticistici il contributo da lui fornito in alcuni dei passaggi cruciali della vita associativa. Le due sentenze di merito, nell'attribuire al ricorrente il ruolo di organizzatore e finanziatore del sodalizio, si sono poste in sintonia con le richiamate premesse interpretative, per cui le censure difensive sul punto devono essere disattese, anche perché spesso ancorate a deduzioni fattuali non consentite in questa sede.
6.1.3. E' invece fondato il terzo motivo del ricorso di RI. Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispeTO ai reati-fine di cui ai capi D ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso c'elle attività nelle quali (RI) risulta pienamente coinvolto in relazione ai cap ed E si ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che denotano 77 la chiara consapevolezza di RI di operare in ambito 'ndranghetistico, attese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefoniche, nel vano tentativo di mettersi al riparo da possibili captazioni dei discorsi". Orbene, tale apparato argomentativo risulta oggettivamente lacuncso e inadeguato ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante de qua. Sul punto deve premettersi che, in tempi recenti, una puntuale esegesi della circostanza in esame è stata compiuta dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente ChiOC. Con tale pronuncia, è stato infatti affermato che l'aggravante prevista dall'art. 7, del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi la norma di riferimento è l'art. 416 bis cod. pen.), esige che l'agente deliber l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'ar:. 416 bis cod. pen. e alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggeTO agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. È stato altresì precisato dalle Sezioni Unite del 2019 che, trattandosi di un'aggravante che colpisce la maggiore pericolosità di una cor dɔtta, ove finalizzata all'agevolazione, è necessario che la volizione che la caratterizza possa assumere un minimo di concretezza, anche attraverso ɩ na mera valutazione autonoma dell'agente, che non impone un racccrdo 0 un coordinamento con i rappresentanti del gruppo e, soprattuTO, non prevede che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di faTO, astrattamente idonei a tale scopo;
tale finalità peraltro non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi a esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. Quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è tuttavia la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi, essendo evidente che il fine agevolativo costituisca un motivo a delinquere, cui la legge attribuisce rilevanza per giustificare l'aggravamento di pena;
del resto, non è affaTO infrequente che il nostro sistema penale riconosca la rilevanza del motivo, non solo come elemento caratterizzante la fattispecie (finalità di terrorismo o di arricchimento patrimoniale per il sequestro di persona), ma anche, come nel caso dell'agevolazione mafiosa, nella forma circostanziale (quale il motivo abieTO e futile, la finalità di discriminazione e odio 78 дз etnico-razziale, il fine di profiTO nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico). Di qui la conclusione della richiamata pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva, inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe. A ciò la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Rv. 276109) ha aggiunto l'ulteriore precisazione secondo cui la configurabilità dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi 416 bis1 cod. pen.) non richiede necessariamente la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l'utilizzo del "metodo mafiosc", ma anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire al 'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in ura lcgica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416 bis cod. pen. Tanto premesso, deve convenirsi con la difesa sul faTO che, nel caso di specie, la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato in base a quali elementi lebba ritenersi provata la consapevolezza da parte di RI di agevolare una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca IT-MO-IA di MI, la cosca RÈ-Gasparro-Razionale di San GO di Ippona e la cosca di San GE. Ora, se è vero che nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92-100), sono state sufficientemente illustrate la storia e le caratteristiche delle tre cosche, le cui attività risultano essersi in taluni momenti intrecciate con quelle di alcuni del sodali dell'associazione contestata al capo A, occorre tuttavia prendere aTO che, rispeTO alla descrizione della presunta finalità agevolatrice da parte di RI, l'apparato argomentativo della pronuncia impugnata è oggettivamente carente e comunque assertivo, non essendo stati chiariti i presunti (e, ove provati, attuali) rapporti tra il ricorrente e gli appartenenti alle tre cosche, mancando in ogni caso un'esauriente illustrazione degli elementi di faTO idonei a provare in concreto la consapevolezza da parte dell'imputato di agevolare, con le sue condotte delittuose, le attività illecite delle cosche o anche di una sola di esse. Né può ritenersi sufficiente il mero ricorso dell'imputato al linguaggio ciptico delle conversazioni, elemento questo al più riconducibile, almeno in termini astratti, a un "metodo mafioso" che tuttavia non forma oggeTO di contestazione. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di RI della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzionatorio, si impone 79 ff pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco de criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispeTO alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispeTO alle quali dovranno essere chiariti gli eventuali rapporti con RI.
6.1.4. Passando al quarto motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece rimarcare la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese. Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il faTO che RI abbia avuto rapporti personali diretti con JO LU, in occasione di entrambe le vicende di cui ai capi D ed E, essendo dunque il ricorrente ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero.
6.1.5. In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di IO RI, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1,cod. pen, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
6.2. Passando alla posizione di LI RÈ, occorre rilevare che anche in tal caso sono fondate le sole censure concernenti il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre nel resto il ricorso è inforidato.
6.2.1. Iniziando la disamina dalle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (cap D ed E), occorre evidenziare che la Corte territoriale, per entrambe le imputazioni, ha compiuto un'adeguata disamina dei fatti di causa, non mancando affaTO di confrontarsi con le deduzioni difensive, superandole con considerazioni razionali. In particolare, per quanto concerne il capo D, la sentenza impugnata, dopo aver ripercorso le tappe principali della vicenda (pag. 455 ss.), ha messo in risalto la circostanza che AT IT si è recato da RÈ nei momenti più rilevanti dell'operazione culminata con l'arrivo del carico di droga al porto di Livorno. Ciò è avvenuto, ad esempio, il 21 gennaio 2015, cioè nei giorn successivi all'arrivo in Calabria di JO JO, l'8 marzo, ovvero all'indomani dell'arrivo in Calabria di JO LU e all'incontro di questi con RO e IT, e il 27 e il 31 marzo 2015, giorni nei quali AT IT, impegnato nel reperire il cenaro necessario per l'acquisto della droga, si reca a San GO d'Ippona e si 80 ff incontra con RÈ, il quale, in una delle conversazioni intercettate, riferisce al suo interlocutore: "una settantina li ho trovati io", chiedendo a IT se LO fosse riuscito a recuperare qualcosa (progr. 1943, riportato a pag. 216 e 217). Il 1° aprile 2015 IT ritorna a San GO d'Ippona e, conversando con RÈ (progr. 1972), gli lascia intendere che l'affare illecito stava avvenendo con l'apporto di denaro proveniente da vari soggetti, per cui, nell'eventualità in cui qualcosa fosse andato storto, ognuno di loro avrebbe perso l'investimento, ciò a conferma dell'esistenza di un'organizzazione articolata dietro l'operazione. RispeTO a tale conversazione, la Corte territoriale ha ragionevolmente escluso che l'argomento vertesse su una presunta compravendita di terreni non risultando che IT e RÈ fossero comproprietari di terreni da vendere. In ogni caso, anche prescindendo dalla conversazione del 1° aprile 2015, i giudici di secondo grado hanno osservato che gli ulteriori dialoghi intercettati attestano ampiamente gli apporti finanziari di RÈ rispeTO all'importazione della droga, come desumibile ad esempio dalle conversazioni del 7 aprile 2015 (progr. 1973 e 1974), nelle quali IT e RÈ hanno discusso di somme di denaro riferite all'operazione in corso, avendo RÈ precisato che per reperire altri 10.000 euro avevano poco tempo a disposizione, previsione questa non sbagliata, perché i colombiani hanno in effetti poi comunicato che il denaro era "molto pc co". Peraltro, anche dopo la consegna del denaro al cartello colombiano, avvenuta a Roma il 15 aprile 2015 tramite il libanese BO, IT ha continuato a recarsi da RÈ, sia di ritorno dalla Capitale, sia nei giorni successivi, come il 24 aprile, il 2, il 4 e il 6 maggio, giorno in cui i due colombiani JO JO e LU commentano il faTO che "lo zio", ovvero AT IT, era uscito "fuori citzà per organizzare tuTO", verificandosi la stessa cosa il 25 maggio, dopo che JO JO aveva inviato le fotografie che ritraevano la cocaina e il carico di copertura. Una volta stampate le foto, infatti, IT si recava a San GO d'ippona, dove incontrava RÈ, vedendosi IT in quei giorni anche con gli altri soggetti coinvolti nell'operazione, ovvero PA e PP IA, raccogliendo da costoro delle perplessità sull'individuazione del porto di arrivo, perplessità che venivano poi riferite a LU e da questi comunicate a JO JO. IT si è poi recato da RÈ anche nelle fasi successive, ovvero 9 g ugnɔ, prima della partenza di RO per la Colombia dove avrebbe covutc farsi consegnare dai narcos il documento necessario per la spedizione del carico, e il 23 agosto, due giorni dopo il momento in cui era arrivata la notizia del sequestro dei 63 chili di cocaina al porto di Livorno da parte della Guardia di Finanza. Dunque, tenuto conto della scansione degli incontri e del contenuto dei dialoghi, non valutati in maniera isolata, ma posti in correlazione logica tra loro, e corroborati delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia SA RM, che ha indicato RÈ come una delle persone che collaboravano con AT 81 ff IT per l'acquisto della droga, la Corte territoriale ha confermato il giudizic sulla colpevolezza dell'imputato operato in primo grado, all'esito di un articolato percorso argomentativo che non presenta profili di manifesta illogicità e dunque resiste alle doglianze difensive, con cui si prospettano differenti letture del materiale probatorio, che tuttavia non possono trovare ingresso in questa sede. Analogamente, quanto al capo E, è stato ricordato nella sentenza impugnata (pag. 748 ss.) che RÈ è stato coinvolto anche nelle fasi successive al sequestro dello stupefacente, avendo proseguito IT i contatti con lui, non solo per informarlo della misura cautelare reale, ma anche nel momento in cui è stata programmata una nuova importazione di cocaina, essendo in particolare il ricorrente intervenuto anche nella fase della promozione del nuovo accordo È risultata significativa al riguardo la conversazione del 4 settembre 2015, nella quale, nel giorno della partenza di LU e RO per Milano, IT consegna a RO il denaro necessario per le spese di viaggio di LU, dicer dogli che parte del denaro gli era stata data da RÈ, risultando identificabile in costui il "LI" citato nella conversazione, avuto riguardo all'interessamento del ricorrente per l'operazione. Dopo la partenza di LU, infatti, IT si recava diverse volte da RÈ e uno di questi incontri avveniva il 27 settembre 2015, cioè all'indomani del giorno in cui LU aveva comunicato ai calabresi l'assenso di JO JO alla nuova importazione, essendo significativo e non casuale che IT si sia recato il giorno dopo questa comunicazione a San Gregoric d'Iopona con RI, ovvero con colui che, un mese prima, il 26 agosto, aveva discusso del progeTO di una nuova importazione con LU nell'appartamento di SA RM. Da quel momento, peraltro, i contatti di RÈ non furono più sɔ ɔ con AT IT, ma si estesero anche ad RI, mentre, l'8 oTObre, il rico rente chiedeva a IT informazioni sul "cagnolo", nomignolo con cui veniva chiamato RO, ciò a riprova dell'inserimento di RÈ in un più ampio contesto organizzativo, circostanza questa confermata dal faTO che, come riferito da IT alla RM nella conversazione del 15 oTObre, RÈ si era offerto per trovare a JO LU, che stava tornando dalla Colombia, un altro alloggio in Calabria, non essendo rilevante il dato che poi tale proposta non si sia concretizzata. Del resto, anche quando LU è arrivato in Calabria con RO, IT si è recato da RÈ e in tale occasione, il 4 novembre, gli ha chiesto 700- 800 euro "da spendere per quello che sta scendendo", cioè per provvedere alle esigenze del colombiano, tema questo di cui ha parlato IT pure in una conversazione del 5 dicembre, allorquando egli manifestava alla RM l'intenzione di chiedere a RÈ del denaro per le spese di albergo di Fe CO ("ora vado da LI e gli parlo chiaro, SA IA...comincia da questa notte a dormire in albergo...la casa non è disponibile e ci vogliono 55 euro a notte...po ha il figlio che si deve operare e gli deve dare i soldi, non 2/300 euro"). 82 FZ Particolarmente significativo, e tale da smentire le dichiarazioni di PiriTO volte a escludere il ruolo di RÈ nella vicenda, è inoltre il contenuto della conversazione ambientale del 28 gennaio 2016, captata dopo la consegna della prima tranche del denaro alla escort colombiana "N, nel corso della quale AT IT, parlando con la RM nell'appartamento di costei con una sportaneità sintomatica dell'attendibilità del racconto, indica chiaramente RÈ come uno dei finanziatori, al pari di se stesso e di RI, per l'importo di 160.000 euro. Anche per il capo E, dunque, la ricostruzione del ruolo del ricorrente è stata preceduta da una disamina esauriente e meditata delle fonti cirnostrative acquisite, che non appare disarticolata dai rilievi difensivi: questi infatt, non senza insistiti richiami fattuali, si concentrano in maniera frammentar a su singoli aspetti della vicenda, che tuttavia non valgono di per sé a minare la razionalità della lettura complessiva dei dati probatori operata dai giudici di merito 6.2.2. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di RÈ con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accoglimento. La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di RÈ unitamente a quella di PA (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha soTOlineato che il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziative illecite dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocaina dalla Colombia, non potendosi ritenere neutri i contatti del ricorrente con AT IT, contatti avvenuti in concomitanza con i passaggi decisivi dele due vicende, ovvero al momento della conclusione degli accordi o della cefinizione degli aspetti operativi a seguito degli incontri con i narcotrafficanti colornbiani. A RÈ, stante il coinvolgimento nelle fasi salienti delle due operazioni, è stato dunque riconosciuto il ruolo di promotore e di finanziatore del sodalizio, ciò in coerenza con le acquisizioni probatorie relative ai due reati-fine che, per quanto numericamente esigui, si sono rivelati invece di elevato valore dimostrativo, perché riferiti a condotte che, oltre a essersi protratte per mesi, hanno visto dispiegarsi l'attitudine del gruppo di sodali a relazionarsi con narcotrafficanti colombiani per concordare consistenti importazioni di cocaina. Nel contesto associativo, la cui ontologica esistenza non ha formatc oggeTO di formale contestazione, RÈ è risultato pienamente inserito, avendo egli avuto rapporti non generici ma intensi e correlati alle operazioni in corso, non so ɔ con AT IT, che sovraintendeva a tutte le attività organizzative e cecisorie e faceva circolare le informazioni importanti tra i sodali, ma progressivamente anche con altri soggetti di volta in volta coinvolti nelle iniziative illecite in fieri. Anche rispeTO alla configurabilità a carico di RÈ del reato di cui al capo A deve quindi concludersi nel senso dell'infondatezza delle deduzioni difensive, dovendosi solo ribadire che la Corte territoriale, nell'ampliare la ricostruzione operata dal primo giudice, si è confrontata criticamente con i rilievi difensiv. 83 FZ 6.2.3. Parimenti infondate sono anche le censure sulla sussistenza delle aggravanti della transnazionalità e dell'ingente quantità della droga. In ordine al primo aspeTO, la Corte territoriale, ai fini dell'ascrivibilità dell'aggravante sul piano soggettivo al ricorrente, ha rimarcato la circostanza (pag. 799 della sentenza impugnata) che RÈ, al pari degli altri sodali, è stato destinatario delle informazioni provenienti da IT circa gli accordi intercorsi con il cartello colombiano, per cui il ricorrente, attivamente inserito nella compagine associativa, era perfettamente consapevole del faTO che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero, e ciò tanto più ove si consideri che egli è reso disponibile a trovare una sistemazione abitativa per LU, in occasione del ritorno di questi in Calabria. Quanto invece alla sussistenza dell'aggravante ex art. 4 della legge r. 146 del 2006 (oggi 61 bis cod. pen.) dal punto di vista oggettivo, è sufficiente richiamare in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.5.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese. In ordine all'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990, è stato spiegato in modo pertinente dalla Corte di appello che sia l'importazione oggeTO del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di cui al capo E hanno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso che nel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel secondo caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 euro. Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, avendo egli finanziato le operazioni e avendone seguito tutti gli sviluppi, per cui, anche rispeTO all'attribuzione soggettiva dell'aggravante, non sono affaTO avvisabili lacune o incongruenze motivazionali rilevabili in questa sede.
6.2.4. Anche per RÈ sono invece meritevoli di accoglimento le doglianze, integrate nel motivo nuovo, sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.). Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così motivatɔ (pag. 797) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quanto concerne RÈ LI, la finalizzazione al sodalizio mafioso delle attività nelle quali risulta coinvolto in relazione ai capi D) ed E) si collega alle modalità con cui RÈ e IT comunicavano. Si tratta infatti di modalità che denotano un'estrema accortezza, tanto che la P.G. ha dovuto installare una telecamera nel centro de paese di residenza di RÈ, atteso che IT e RÈ dialogavaro spesso all'aperto, riservandosi solo pochi dialoghi in luoghi chiusi". Ha inoltre aggiunto la Corte territoriale che il compimento da parte del ricorrente delle attività illecite di cui ai capi D ed E contraddiceva le relazioni dell'U.E.P.E. 84 рз circa la corretta condotta di vita che RÈ, secondo la difesa, avrebɔe tenuto dopo aver scontato la pena per la pregressa condanna a suo carico. Ora, anche in tal caso, richiamate le premesse ermeneutiche già enunciate (par. 6.1.3) circa la natura giuridica dell'aggravante, deve rilevarsi che l'apparato motivazionale della Corte di appello in parte qua risulta assertivo e inadeguato. Il ricorso alle accortezze indicate nella sentenza impugnata, infatti, non è di per sé sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame, trattandosi di un modus agendi che al più potrebbe delineare in astraTO un "metodo mať oso", peraltro non contestato nelle imputazioni, mentre è mancato da parte della Corce di appello il riferimento a elementi concreti da cui potesse trarsi il convincimento che le attività delittuose poste in essere da RÈ abbiano avuto una finalità agevolatrice di una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca IT-MO-IA di Miletc, la cosca RÈ-Gasparro-Razionale di San GO di Ippona e la cosca di San GE. Ora, dalla premessa generale contenuta alle pag. 93 ss. della sentenza, si evince che LI RÈ sia stato organico alla cosca RÈ-Gasparro-Razionale di San GO di Ippona, ma non è ben chiaro se, all'epoca cui risalgono le condotte descritte ai capi D ed E, questa cosca (o le altre) fossero o meno ancora in vita. Dunque, condividendosi in tal caso i rilievi difensivi (sviluppati anche nella memoria integrativa trasmessa in vista del giudizio di legittimità) circa la carenza argomentativa della parte della sentenza dedicata alla configurabilità a carico di LI RÈ dell'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.), si impone, in ordine a tale profilo e anche rispeTO alle possibili ricadute sul trattamento sanzionatorio, l'annullamento del a ser tenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevolatrice rispeTO alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispeTO alle quali occorre poi che siano chiariti gli eventuali (e nel caso attuali) legami con Fia rè.
6.2.5. Venendo al quinto motivo del ricorso, deve infine osservarsi che le doglianze sulla confisca non sono suscettibili di essere accolte. Occorre premettere al riguardo, con la sentenza di primo grado, il G. P. ha disposto nei confronti di RÈ, ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto legge n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992 (la norma di riferimento è oggi costituita dall'art. 240 bis cod. pen.), la confisca di vari terreni e fabbricati siti in San GO d'Ippona, intestati o alla moglie RI VI, o ai figli RA e IO RÈ, nonché di un rapporto bancario accesso presso la Banca Monte del Paschi di Siena e intestato sempre alla consorte dell'imputato. Ciò posto, la Corte di appello ha annullato la statuizione della confisca, con conseguente restituzione all'avente diriTO, sia del terreno sito in San GO 85 d'Ippona, censito al foglio 3, p.lla 111, sia di alcuni dei fabbricati siti in San GO d'Ippona, sia del rapporto bancario intestato alla moglie, osservando, in ordine a quest'ultimo bene, che dalla documentazione prodotta dalla difesa era emerso un continuo flusso di denaro collegato ad attività lecita dell'impresa esercitata dalla VI, peraltro con un saldo irrisorio, per cui doveva escludersi un nesso di derivazione del bene dall'attività illecita esercitata dall'imputato. Quanto ai fabbricati e ai terreni dissequestrati, è stato soTOlineato dalla Corte di appello che l'epoca di acquisizione dei predetti beni immobili risaliva agli anni 1996, 1999, 2001, 2002 e 2009, ovvero a un tempo ben distante da quello di commissione del reato associativo, contestato da oTObre 2014 a genra o 2017. A conclusioni diverse la Corte territoriale è invece pervenuta rispeTO agli ulteriori beni confiscati, ovvero i terrenti siti in San GO d'Ippona intestati a RI VI e censiti al foglio 13, p.lla 2, 20 e 263 e al foglio 7, p.lla 181. Tali beni risultano acquisiti infatti il 1° aprile 2014, cioè in epoca prossima a quella in cui ha avuto inizio la consumazione della fattispecie associativa. Quanto al profilo della sperequazione tra il valore di acquisto del bene (80.000 euro) e i redditi dichiarati e prodotti dal nucleo familiare sino all'epoca di acquisto del bene, la sentenza impugnata ha faTO riferimento ai valori del costo della vita, tratti dalle pubblicazioni dell'Istat, riferiti a ciascuno degli anni presi in considerazione nell'ambito delle indagini, rilevando che, nell'anno di acquisto dei beni (2014), il reddito familiare prodoTO dai coniugi RÈ/VI è stato irr sorio, risultando solo un reddito da terreni in capo alla VI pari a 183 euro, mentre RÈ non è intestatario di beni immobili e non ha mai presentato cichiarazioni dei redditi, a eccezione del 2000 (euro 1.645) e del 2015 (euro 4.175 19). È altresì emerso dalle indagini patrimoniali svolte dalla P.G. che i con uçi, EL stesso anno di acquisto, ma anche negli anni precedenti, avevano effettuato numerosi altri investimenti per importi di gran lunga superiori rispeTO alle entrate lecite dichiarate, desumendosi dall'analisi comparativa tra le entrate e le uscite dell'anno di riferimento una situazione chiaramente negativa, con spese di gran lunga superiore alle entrate lecite (cfr. tabelle riportate a pag. 1124 e 1125 della sentenza impugnata, con i valori annuali della sperequazione a scalare). TuTO ciò ha dunque indoTO la Corte di appello a ritenere che i beni in questione siano stati acquistati con i proventi delle attività illecite di RÈ, risu tandc peraltro anomale le modalità di pagamento del prezzo, posto che era stato previsto che parte del corrispettivo, per l'importo di 25.000 euro, fosse corrisposto prima del 4 luglio 2006, cioè ben 8 anni prima dell'aTO di acquisto. Nel confrontarsi poi rilievi difensivi, i giudici di appello hanno innanzitut:c rimarcato l'inattendibilità della ricostruzione del reddito dell'impresa agricola della VI operata dai consulenti della difesa, osservando tra l'altro che il costo del lavoro, non presente nelle dichiarazioni Irap, è stato posto in detrazione 86 рз soltanto in alcune annualità, con incidenza massima solo nel 2014, il che risulta illogico, non essendo verosimile aver realizzato corrispettivi come quelli indicati in alcune annualità (come ad esempio nel 2005, anno per il quale sono stati indicati corrispettivi per 67.168 euro), senza ricorrere alla forza lavoro. Parimenti inverosimile, inoltre, è che le dichiarazioni Irap allegate dalla difese presentino una irragionevole discontinuità nell'andamento degli acquisti per la produzione, che risultano pari a zero negli anni 1998, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007, 2013, per incidere invece in misura variabile tra il 20% e il 50% dei corrispettivi in altre annualità, non essendo stato al riguardo spiegato, ad esempio, come sia possibile che l'azienda nel 2004 abbia prodotti/animali per circa 66.000, senza sopportare costi per mangime, carburanti, sementi ecc.. Hanno poi osservato i giudici di appello che il valore di produzione preso in considerazione dai consulenti della difesa, ovvero l'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla commercializzazione dei prodotti agricoli al neTO degli acquisti per la produzione, non rispecchia l'effettiva struttura dei costi per l'impresa agricola, non comprendendo, ad esempio, il costo del lavoro o gli acquisti fuori campo iva. Operata questa premessa, la Corte di appello ha comunque evidenziato che, pur a voler seguire la prospettazione difensiva, i redditi di RI VI non erano in ogni caso sufficienti a giustificare l'acquisto dei terreni, posto che secondo i calcoli difensivi, nel 2014, a fronte di entrate per 131.766,85 euro, vi eranc state uscite per 108.286,91 euro e nel 2015, a fronte di entrate per 81.157,53 euro, vi erano state uscite per 94.854,90 euro, per cui, a fronte di dati passivi relativi al 2015, (- 13.697,37), la VI avrebbe avuto disponibilità pari a 23.479,94 euro, pari alla differenza tra entrate e uscite nel 2014, essendo i presurti maggiori redditi inconciliabili con un esborso pari a 55.000, cioè alla differenza tra quanto pagato nel 2006 (25.000 euro) e il prezzo intero dell'acquisto (80.000 euro. Tale sproporzione è stata ritenuta ancor più evidente, decurtando dal e somme indicate dalla difesa come redditi della VI gli importi necessari per far fronte alle spese quotidiane di un nucleo familiare come quello dell'imputato, la cui spesa è stata quantificata dalla stessa difesa, nel 2014, in 20.559,72 euro. Né poteva affermarsi che l'acquisto sia stato effettuato con capitali leciti accumulati negli anni precedenti, avendo nel 2013 la VI conseguito utili per 18.845 euro, mentre nel 2012 vi è stato un saldo passivo pari a 2.614,57 euro, e ciò senza tener conto della riduzione per le spese legate al menage familiare. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale appare legittima, in cuanto coerente con l'orientamento elaborato da questa Corte (Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Rv. 274468) che, sulla scia dei criteri interpretativi stabiliti con la sentenza n. 33 dell'8 novembre 2017 21 febbraio 2018 della Cor:e - costituzionale, ha affermato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell'a t. 12 sexies del citato decreto legge n. 306 del 1992, (oggi art. 240 bis coc. pen.), a 87 Ff fondamento della presunzione di illegittima acquisizione del bene soTOposto a confisca, oltre ai requisiti costituiti dalla condanna per determinati reati e della sproporzione del patrimonio del condannato con l'acquisto del bene, vi è anche l'ulteriore presupposto che il bene stesso sia entrato nel patrimonio del condannato in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale». Il momento di acquisizione del bene, in definitiva, non deve risulta e talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispeTO a quella per cui è intervenuta condanna;
in tal senso, il canone della «ragionevolezza temporale» risponde all'esigenza di evitare un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", il quale legittimerebbe altrimenti, ar che a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista, un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato, risultato questo che rischierebbe di rendere particolarmente problematico l'assolvimento dell onere dell'interessato di giustificare la provenienza dei beni, onere che tanto più si complica, quanto più è retrodatato l'acquisto del bene da confiscare. Per altro verso, ribadito che la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12 sexies, commi 1 e 2, del decreto legge n. 306 del 1992, è applicata allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica, e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, va rilevato (cfr. in termini Sez. Un. n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Rv. 226491) che è altresì necessario, da un ato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggeTO di ricorosc accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispeTO a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispeTO al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna. Le considerazioni compiute dalla Corte territoriale, come deTO, risultano ir linea con tali principi, dovendosi solo osservare che, pur a vole col ocare temporalmente nel 2015 (non oltre aprile) il compimento dell'attività delittuosa da parte di RÈ, tale epoca risulta comunque ravvicinata, in una prospettiva di "ragionevolezza temporale" con quella in cui è avvenuto l'acquisto dei terreni, risalente appunto al 1° aprile 2014, cioè a circa un anno prima, e tarto anche in considerazione del ruolo di finanziatore assunto dall'imputato, ruolo che presuppone una preventiva disponibilità di risorse economiche, la cui legittima provenienza non è risultata adeguatamente provata nel caso di specie. 88 Ff Quanto al giudizio sulla sperequazione tra il valore di acquisto dei beni e i redditi del nucleo familiare dell'imputato, la difesa oppone a quelli utilizzati dalla Corte di appello, invero ancorati a un razionale intreccio di dati oggettivi e presuntivi, differenti criteri di valutazione, che tuttavia non possono ritenersi più affidabili quelli cui ha faTO ricorso la sentenza impugnata, posto che la norma sulla cd. confisca allargata non individua parametri unitari del giudizio di sproporzione, limitandosi a indicare il presupposto dell'ablazione, ossia che il condannato non possa giustificare la provenienza di determinati beni, di cui egli risulti essere titolare a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, clichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Dunque, ai fini della cd. confisca allargata, la valutazione sulla sproporzione tra i beni nella disponibilità del condannato per determinati reati e redditi di quest'ultimo è riservata al giudice di merito e, ove la stessa sia congruamente motivata con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive, come appunto avvenuto nel caso di specie, non risulta censurabile in sede di legittimità. Di qui l'infondatezza delle doglianze in punto di confisca.
6.2.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di LI RÈ, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
6.3. Venendo ai due ricorsi proposti nell'interesse di OM IA EL, ritiene il Collegio che gli stessi non sono meritevoli di accoglimento.
6.3.1. Iniziando dalla censura processuale sollevata con il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocata Bilotta, occorre evidenziare che la stessa è inammissibile, sia perché non proposta in sede di giudizio di secondo graco, sia perché in ogni caso manifestamente infondata, non essendo ravvisabile alcuna nullità rispeTO alle contestazioni elevate a carico del ricorrente. Ed invero le imputazioni in ordine alle quali IA è stato condannato (capi A, G e H) contengono un'adeguata descrizione non solo del faTO storico contestatɔ, ma anche del ruolo dell'imputato, indicato come partecipe dell'associazione, con il ruolo di organizzatore e di soggeTO preposto al trasporto e alla verdita dello stupefacente (capo A), secondo le modalità che sono state poi sufficientemente specificate, anche soTO il profilo spazio-temporale, rispeTO a ciascuno dei due reati fine (capi G e H), per cui deve concludersi che l'imputato è stato senz'altro in grado di articolare le due difese in ordine a ciascuna accusa a suo carico. Anche nel merito la doglianza difensiva va dunque ritenuta inammissibile.
6.3.2. Passando alle doglianze riferite al giudizio di responsabilità e iniziando da quelle dedicate al capo G (contenute nei primi due motivi del ricorso dell'avvocato Staiano, integrati dal primo motivo nuovo, oltre che nel secondo 89 Ff motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), deve osservarsi che le valutazioni compiute dalla Corte territoriale risultano prive di incongruenze argomentative. La sentenza impugnata, al riguardo, ha innanzituTO operato una ricostruzione puntuale dei fatti di causa, integrativa di quella più scarna formulata in primo grado, riportando le conversazioni telefoniche relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2015, nei quali sono stati monitorati i contatti tra OM IA EL, AT IT e PP VI TU, volti a organizzare l'importazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, operazione in vista della quale IA e IT investivano la somma di 50.000 euro, ovvero 25.000 euro a testa. Sono stati ripercorsi in particolare i frequenti contatti tra IA e TU, il quale a sua volta si avvaleva della collaborazione di una terza persona, tale "AD", soggeTO rimasto non identificato, mentre nella vicenda interveniva anche il fratello di OM IA, CC, il quale rimproverava pesantemente TU di aver portato sostanza scadente, il che induceva TU a contattare "AD" e a spiegargli che si stavano creando "problem seri". In effetti l'affare non andava in porto, nonostante TU si fosse recato in Spagna per conto di IA e IT al fine di sbloccare la situazione In tal caso, dunque, alla luce delle già citate coordinate interpretative (Sez 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), può ritenersi corretta la qualificazione giuridica della condotta in termini di tentativo, posto che, se è innegabile che un vero e proprio accordo sui dettagli dell'importazione non è stato raggiunto, risulta tuttavia provato che tra i fornitori spagnoli (uno dei quali il 27 maggio 2015 interloquiva direttamente con OM IA durante la trasferta di IT in terra iberica) e i calabresi furono avviate nel corso di un arco temporale non breve (circa tre mesi) trattative serie e concrete, nel corso delle quali furono anche investiti significativi importi di denaro da parte di IT e di IA, il che induce a ritenere che siano stati commessi atti idonei diretti in modo non equivoco a importare in Italia rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente. Ciò si evince in particolare dalla conversazione ambientale del 15 dicembre 2016 (progr. 43017, RIT 782/15), nel corso della quale AT IT, parlanco con l'amante SA RM, riferisce che lui e OM IA hanno corrisposto 25.000 euro a TU, il quale stava per restituire loro qualcosa. RispeTO a tale conversazione, oggettivamente eloquente, è stato osservato nella sentenza impugnata, in maniera non illogica, da un lato, che l'attendibilità della rivelazione è attestata dalla spontaneità del racconto, per molti versi auto- indiziante e comunque coerente con il tenore delle conversazioni monitorate in precedenza, dall'altro lato che, per quanto successivo di qualche mese ai fatti, il riferimento di IT all'operazione cristallizzata al capo G è senz'altro credibile, inserendosi l'argomento in un discorso più ampio nel quale IT raccontava alla compagna i giri di affari e i profitti del gruppo, peraltro precisando che i 50.000 90 рз messi a disposizione da lui e da IA erano il reinvestimento di precedenti guadagni ("li abbiamo presi da quello che avevamo faTO"). Quanto poi all'identificazione in OM IA del O" menzionato da IT nella conversazione ambientale del 15 dicembre 2016, i giudici di appello hanno spiegato, in modo convincente, che il ricorrente, nei var dialoghi intercettati (come nei progr. 7216, 7880, 7972, 108 e 363) veniva chiamato con l'appellativo di O", essendo significativo che in un'altra conversazione (prog. 155) abbia usato questo diminutivo anche il fratello del ricorrente. L'ascrivibilità della condotta illecita a OM IA non risulta d.inque contraddistinta da profili di illogicità, per cui la valutazione sulla colpevolezza del ricorrente resiste alle doglianze difensive, che sollecitano una diversa lettura degli elementi investigativi e della loro valenza probatoria, operazione che, come già anticipato e come più volte ribadito da questa Corte, non può ritenersi consentita in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217).
6.3.3. Anche le censure riferite al capo H (quarto motivo del ricorso dell'avvocato Staiano, secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocato Bilotta) non appaiono meritevoli di accoglimento. Deve premettersi che, all'esito del giudizio di primo grado, IA è stato ritenuto colpevole dei capi H e H1, aventi ad oggeTO due forniture di sostanze stupefacenti effettuate dai gemelli IN e GO NN a AT IT e a OM IA, il quale si occupava di trasportare il car co ci droga a Palermo ad LO ZZ;
questi, tuttavia, non aveva gradito la fornitura, che era stata quindi restituita ai calabresi, venendo consegnata a San Govanni di MI allo stesso IA da GE ZZ e NN ZZ (capo H) Veniva quindi effettuata una seconda fornitura dai medesimi soggetti e stavolta, in data 17 luglio 2015, OM IA veniva arrestato da persona e della Guardia di Finanza di Termini Imerese, nei pressi del casello autostradale di Buonformello (PA), con il contestuale sequestro di 2,350 chili di cocaina. Ciò posto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato non doversi procedere nei confronti di IA in ordine al reato a lui ascriTO al capo H1, posto che, rispeTO alla vicenda in esso descritta, l'imputato era stato già giudicato e condannato dal Tribunale di Termini Imerese con sentenza del 2 marzo 2016, essendosi dunque in un presenza del "medesimo faTO”, tale da determinare la preclusione del ne bis in idem ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. Quanto al capo H, relativo alla prima fornitura, è stato invece confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, avuto riguardo alla scansione dei contatti intercorsi tra i protagonisti della vicenda tra il 28 maggio e il 15 luglio 2015. 91 рз Tali contatti sono stati ricostruiti con attenzione nella sentenza impugnata (pag. 861-879), senza che al riguardo appaiono ravvisabili i profili di travisamento delle prove evocati dalla difesa, non risultando affaTO forzato o equivocato il testo delle conversazioni, del resto riportate per esteso nel loro contenuto;
la Corte territoriale ha invero legittimamente decifrato il linguaggio criptico ci taluni dialoghi alla luce dei rapporti, degli spostamenti e degli incontri tra i soggetti coinvolti, fermo restando che in alcune conversazioni, come quelle di cui ai progr. 230, 4308 e 410 (riferite al capo H1, strettamente collegato alla vicenda di cui al capo H2), si parla esplicitamente di "roba", di "cocaina" e della sua qualità "buona", ciò a conferma della sostanziale continuità dei temi trattat dagli imputati nei loro vari dialoghi, la cui lettura non può essere atomistica. Pur in presenza della declaratoria di improcedibilità per ne bis in idem per il capo H1, i due episodi sono stati infatti ragionevolmente correlati tra loro, stante la evidente connessione degli stessi, giustificata dall'evoluzione dei fatti: dalle conversazioni captate è infatti emerso che, dopo alcuni contatti preliminari tra OM IA e LO ZZ (quest'ultimo presente in Calabria per circa due settimane), il 7 luglio 2015 veniva effettuata una prima cessione di droga dal primo al secondo, avendo in precedenza AT IT, cugino di IA EL, ricevuto a Rosarno la droga procuratagli dai gemelli NN. Dopo 10 giorni, il 17 luglio, IA si recava nuovamente in Sicilia, in quanto la precedente consegna non aveva soddisfaTO l'acquirente palermitar o LO ZZ e i genitori di questi, GE ZZ e NN ZƆ, complici nell'affare, si erano incontrati a San Giovanni in MI, nel vitonese, per risolvere il problema legato alla scarsa qualità della prima fornitura. Del resto, la distanza temporale tra i due viaggi compiuti da EL in Sicilia è tale da rendere più che plausibile la tesi secondo cui il secondo viaggiɔ era una diretta conseguenza del primo, tanto più ove si consideri che, il giorno prima della partenza per la Sicilia (progr. 412 del 16 luglio 2015), IA, parlando con IT, aveva faTO riferimento alla scarsa qualità della precedente fornitura, dicendogli di aver concordato con IN NN che, se la qualità non veniva ritenuta della qualità sperata, gliela avrebbe riportata indietro. Il coinvolgimento di OM IA nella prima fornitura contestata al capo H appare dunque sorreTO da considerazioni non illogiche e non distoniche rispeTO alle acquisizioni probatorie, e ciò senza voler considerare che gli altri concorrenti di questa vicenda non hanno fornito elementi di smentita della ricostruzione accusatoria, posto che i fratelli NN e NN ZZ hanno concordato la pena in appello, mentre AT IT e LO ZZ hanno rnunciato ai motivi sulla responsabilità (GE ZZ è invece nelle more deceduto). Di qui l'infondatezza delle censure difensive sollevate sul punto. 92 рз 6.3.4. Ad analoga conclusione deve pervenirsi anche per le doglianze sulla ritenuta partecipazione di OM IA al sodalizio contestato al capo A (quarto motivo del ricorso dell'avvocato Staiano, integrato dal secondo motivo nuovo;
secondo e terzo motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta). Il giudizio sulla partecipazione di IA all'associazione ex art. 74 ce d.F.R. n. 309 del 1990 è stato infatti fondato nella sentenza impugnata (pag. 1100 s.) sul rilievo secondo cui egli ha assunto iniziative di particolare pregnanza, come il finanziamento di una tentata importazione di droga dalla Spagna (capo (:) e il trasporto di sostanze stupefacenti fuori dalla Calabria (capo H), dando prova di essere stabilmente inserito nelle vicende associative, come dimostrato anche dal faTO che il ricorrente, come riferito dalla collaboratrice di giustizia SA RM, si recò presso la sua abitazione durante il periodo di permanenza di JO LU, emissario del cartello colombiano, risultando anche tale circostanza emblematica della stabile adesione di IA al programma associative tale adesione è stata favorita anche dal legame di parentela con AT IT, per conto del quale l'imputato si occupava della vendita di droga sul territorio, come desumibile del resto non solo dalle dichiarazioni della RM, riscontrate dai dialoghi, come ad esempio quello del 18 febbraio 2016, in cui IT le racconta dei suoi affari illeciti con il ricorrente, ma pure dal tenore della conversazione ambientale di cui al progr. 2943 intercettata sull'autovettura di IT, da cui si evince che IA, al pari di SI AN, era un pusher a suo servizio. Ancora, nell'ottica della partecipazione di IA al sodalizio, è significativa la conversazione del 28 luglio 2015 (progr. 5189), dalla quale si evince che PiziTO e OG, entrambi appartenenti all'associazione, si erano recati a Rosarno dai fratelli NN per spiegare loro che l'arresto di IA aveva causa to un duro colpo all'organizzazione vibonese, motivo per cui i due interlocutori erano impossibilitati a recuperare il denaro necessario a saldare l'acquisto della droga. IA, in definitiva, non era un corriere occasionale della droga, ma era colui che aveva finanziato direttamente un'operazione illecita su scala europea e che, anche in virtù dei suoi rapporti privilegiati con AT IT, aveva un'ampia rete di contatti sia con fornitori locali, sia con emissari esteri, il che rende non illogica la valutazione dei giudici di merito circa la partecipazione del rico rente alla struttura associativa, stante la pluralità degli interventi illeciti di IA EL, protrattisi per un arco temporale non proprio esiguo, e ciò a prescindere dall'approfondimento circa la consistenza economica del gruppo e gli eventuali guadagni percepiti, aspetti questi in sé non dirimenti in un senso o in un altro. Ne consegue che non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive, che anche in tal caso sollecitano di faTO un differente e non consentito apprezzamento dello spessore indiziario delle risultanze investigative disponibili. 93 3 рз 6.3.5. Anche il giudizio sulla sussistenza delle aggravanti di cui agli ar:. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. (oggeTO del terzo motivo del ricorso dell'avvocato Staiano) e della transnazionalità (contestata con il quarto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta) appare immune da censure. In ordine alla prima aggravante, riferita al capo G, deve premettersi che la Corte di appello ha correttamente ritenuto assorbita l'aggravante di cui all'a t. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda il concorso di tre ɔ più persone, in quella ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., la quale invece è operativa quando il numero di concorrenti nel reato sia pari o superiore a cinque. Ciò posto, la sentenza impugnata ha legittimamente ritenuto configurabile quest'ultima aggravante, osservando che il numero delle persone coinvolte nell'operazione illecita contestata è risultato superiore a cinque (a OM IA, TU e IT si devono aggiungere anche CC IA e il non meglio identificato "AD"), a nulla rilevando che non tutti i concorrenti siano stati identificati o conosciuti dal ricorrente, ciò in coerenza con l'affermazione di questa Corte (Sez. 4, n. 27523 del 10/05/2017, Rv. 271126), secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1 cod. pen. (numero delle persone) non richiede la consapevolezza della partecipazione di altri concorrenti nel numero sufficiente a integrare l'aggravante stessa, poiché essa, concernendo le modalità dell'azione, ha natura oggettiva e, conseguentemente, si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato, avendo la giurisprudenza di legittimità altresì precisato (cfr. Sez. 2, n. 9857 del 28/10/2020, dep. 2021, Rv. 280767) che è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché, come avvenuto nel caso in esame, la partecipazione del namero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente, mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova, e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità. Quanto all'aggravante di cui all'art. 4 della legge n. 146 del 2006, riferita al solo capo A (per il capo G è stata esclusa già in primo grado), non può che farsi rinvio alle considerazioni già espresse nel paragrafo 5.6.3, cui deve aggiungersi solo il rilievo della genericità della doglianza, che si sostanzia in una serie ci richiamni giurisprudenziali non parametrati al caso concreto e non rapportati alle specifiche considerazioni della sentenza impugnata, formulate, rispeTO al capo A, alle pag. 90 e 91, e rivelatesi coerenti con i principi elaborati dalle Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 18374 del 31 gennaio 2013, ricorrente Adami. 94 об 6.3.6. Anche in punto di trattamento sanzionatorio (censurato con il sesto motivo del ricorso dell'avvocato Staiano e con il quinto motivo del ricorso dell'avvocata Bilotta), non si ravvisano affaTO profili di criticità. Ed invero la Corte di appello, anche per effeTO dell'assoluzione dal capo We della declaratoria di improcedibilità per “ne bis in idem" rispeTO al capo H1, ha rideterminato la pena a carico di IA, per i fatti giudicati in questo processo, in 7 anni e 4 mesi di reclusione, cui si è pervenuti partendo dalla pena base per il reato associativo di anni 10, pari al minimo edittale, pena poi aumentata a 13 anni e 4 mesi per effeTO dell'attenuante della transnazionalità, applicata nella misura minima di un terzo;
su tale pena è stata operata prima la riduzione per la prevalenza delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti in bilanciamento e, sulla pena così scaturita, pari ad anni 8, mesi 10 e giorni 20, sono stati applicati gli aumenti per la continuazione, pari rispettivamente ad anni 1 e mesi 3 per il capo Ge a mesi 10 e giorni 10 per il capo H, con successiva riduzione della pena di un terzo per la scelta del rito nella misura sopra indicata. Sulla pena di anni 7 e mesi 4 è stato infine operato l'aumento di anni 1 e mesi 6 per la continuazione esterna con il reato giudicato in via definitiva dal Tribunale di Termini Imerese, con determinazione della pena finale in anni 8 e mesi 10. Gli aumenti per la continuazione interna, invero non eccessivi, sono stati congruamente giustificati dalla Corte territoriale in ragione del ruolo svolto dall'imputato, il quale, nell'ambito della vicenda di cui al capo G, è stato finanziatore dell'operazione per 25.000 euro, mentre, quanto al capo H, è stato acquirente e trasportatore di una ingente quantità di sostanza stupefacente. Con tali pertinenti argomentazioni, i ricorsi non si sono adeguatamente confrontati, il che vale a rendere inammissibili le censure in punto di pena.
6.3.7. Da ciò consegue che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di OM IA devono essere quindi disattesi, con conseguente onere per il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
6.4. Venendo alla posizione di TI, ritiene il Collegio che è fondato solo il quarto motivo riguardante il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, mentre i restanti motivi di ricorso non sonc fondati.
6.4.1. Iniziando dalle censure riguardanti il giudizio di colpevolezza dell'imputato rispeTO ai capi D ed E, deve osservarsi che, rispeTO a entrambe le contestazioni, la Corte di appello ha delineato il contributo dell'imputato in modo chiaro e coerente con le risultanze acquisite confluite nel giudizio abbreviato. In particolare, in ordine alla vicenda oggeTO del capo D, la sentenza impugnata (pag. 479 ss.) ha ricordato che la figura di OM TI è emersa il 1.6 agosto 2015, allorquando egli è stato ripreso dalle telecamere ci un bar Altopascio, in provincia di Lucca, dove l'imputato si è incontrato con JO LU, JO JO e IO RO, venendo nell'occasione immortalato un passaggio di 95 Ff fogli tra JO JO e TI, il quale subito dopo è andato via a borco del a sua autovettura, mentre i due colombiani e RO sono poi ripartiti alla volta della Calabria. Il senso della consegna dei fogli è stato chiarito dalla scansione degli avvenimenti dei giorni precedenti, dovendosi rammentare che la have con il carico di cocaina era partita il 2 agosto 2015 dal porto colombiano di Turbo. Occorrendo 15 giorni per l'arrivo della nave, dopo la partenza AT IT, IO RO e JO LU si sono attivati per ricevere un'ir formazione essenziale, ovvero quella sul container dove era occultata la droga. Questa informazione è stata portata in Italia direttamente da JO JO, il quale è arrivato all'aeroporto di Fiumicino la sera del 16 agosto 2015: al suo arrivo erano presenti JO LU e RO, con i quali JO JO si è direTO in macchina fino ad Altopascio, dove è avvenuto l'incontro con TI alle tre di notte. Dunque, il foglio consegnato a TI non poteva che essere il documento che conteneva le informazioni sulla collocazione del container con all'interno le scatole contenenti il carico di cocaina, documento della cui importanza e cel cui imminente arrivo aveva parlato anche AT IT nella conversazione intercettata il giorno prima dell'arrivo di JO JO a casa della Vermar. Peraltro, quando i due colombiani sono arrivati in Calabria, è stata intercettata il 18 agosto 2015 una ulteriore conversazione, nel corso della quale JO JO, parlando a casa della RM con AT IT e RI, ha fornito i dettagli dello stivaggio, che hanno trovato conferma negli esiti della successiva perquisizione della P.G., essendo intervenuto nella conversazione in esame anche RI, il quale ha concluso il discorso dicendo di attendere il messaggio di conferma della riuscita dell'operazione, a conferma del faTO che RI e TI agivano in sinergia tra di loro, il primo dalla Calabria, il secondo dalla Toscana. Alla stregua di tali risultanze, è stato dunque correttamente ravvisato il concorso nel reato da parte di TI, il cui apporto non è stato affaTO marginale, atteso che il ricorrente si è incontrato con i due narcotrafficanti colombiani, ricevendo da uno di essi il documento necessario per individuare sulla nave il carico di cocaina proveniente dal Sudamerica, delineando ciò un ruolo tutt'altro che secondario del ricorrente, preposto al recupero della partita di stupefacenti e © dunque in streTO contaTO con gli organizzatori dell'operazione illecita Né la condotta di TI può essere inquadrata EL schema del tentativo, posto che il ricorrente, offrendo la sua materiale disponibilità al recupero del carico di droga, ha fornito un contributo qualificato all'importazione dello stupefacente, essendo del tuTO irrilevante che l'intervenuto sequestro della P.G. abbia impedito l'iniziativa dell'imputato, il quale, prima dell'operazione della Guardia di Finanza, aveva già ricevuto il documento riservato da JO JO, inserendosi in tal modo nella sequenza delle attività illecite funzionali all'importazione del a droga. 96 вз Analogamente, quanto al capo E, la Corte territoriale ha compiutamerte descriTO (pag. 766 ss. della sentenza impugnata) il ruolo di TI, quale, dopo il sequestro dello stupefacente al porto di Livorno, non è affaTO scomparso dalla scena, tanto è vero che RI, il 26 agosto 2015, discutendo con LU, lo invitava a concordare una nuova importazione, riferendo al narcotrafficante di aver parlato con "il pelato", ossia con TI (che è calvo e la cui ident ficazione, anche quando veniva chiamato O", non è risultata dubbia), il quale gli aveva deTO di non voler più "perdere la merce", iniziando da questo momento una trattativa conclusasi poi il 17 oTObre con la definizione dell'accorco. Ora, richiamando le considerazioni esposte al par. 6.1.1., deve ribacirsi che, se anche fosse vero che i colombiani avevano preteso un indennizzo per la perdita del carico di cocaina, è altrettanto vero che tale circostanza non esclude la configurabilità di un nuovo accordo finalizzato a un'altra importazione d cocaina. Il dato fattuale emerso dalle captazioni è che (pur tralasciando un precedente incontro del 4 settembre) il 16 dicembre 2015 AT IT e IO RO si sono recati ad Altopascio, dove hanno incontrato TI, ricevendo da questi una somma di denaro, che IT e RO hanno poi contato in auto. Dunque, come osservato dalla Corte di appello in maniera non illogica, ove pure tale versamento di denaro fosse ricollegabile all'indennizzo preteso dal cartello dei colombiani, è tuttavia innegabile che il pagamento in esame si è rivelato funzionale a sbloccare l'importazione, posto che, senza questo passaggio, non avrebbe potuto avere avvio l'operazione finalizzata all'arrivo del nuovo carico. Non a caso, una settimana dopo, il 23 dicembre 2015, è intervenuta a consegna della prima tranche di denaro nelle mani della colombiana "N. E dello streTO collegamento tra "l'indennizzo" e la nuova importazione TI non era certo all'oscuro, visti i suoi rapporti qualificati con i sodali coir volt. Né appaiono dirimenti le obiezioni difensive circa l'incompatibilità tra la natura tentata del reato e l'atteggiamento psicologico del ricorrente, qualificabile in termini di dolo eventuale, dovendosi richiamare le considerazioni gia svolte nel paragrafo 5.6.1. sull'idoneità della condotta a integrare la fattispecie in forma non tentata, ma consumata, posto che, dopo le trattative. l'accordo sull'importazione della droga tra narcotrafficanti e sodali italiani era stato già raggiunto, avendo già avuto luogo la raccolta e la consegna del denaro, I che sarebbe stato sufficiente a far ritenere integrato il reato in forma consumata. Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto ribadire che la ser tenza impugnata non presenta profili meritevoli di censura rispeTO all'affermazione della penale responsabilità di TI in ordine ai reati-fine di cui ai capi D ed E.
6.4.2. A identiche conclusioni deve pervenirsi in relazione al giudizio di colpevolezza di TI riferito al reato associativo contestato al capo A. 974 7 рз Al riguardo, i giudici di appello, nel trattare posizione di LE Insieme a quella di RI (pag. 1000 ss.), hanno rimarcato il ruolo di organizzatore e di finanziatore dell'imputato, il quale ha assunto il compito di coordinare sul posto le operazioni di recupero dello stupefacente, venendo tempestivamente avvisato dell'arrivo in Italia di JO JO, da cui ha ricevuto il documento con le indicazioni utili per prelevare la cocaina dal container, iniziativa questa che pone il ricorrente in una posizione di primo piano nell'ambito dei componenti del sodalizio. Di ciò si è avuta conferma anche EL sviluppo della vicenda, avendo TI interagito con RI anche nella programmazione della nuova importazione, in vista della quale ha corrisposto una somma di denaro che, quand'anche dc vesse essere intesa come indennizzo per il precedente sequestro, era comunque un passaggio obbligato per sbloccare il nuovo arrivo dello stupefacente. L'attribuzione anche a TI del ruolo verticistico nell'ambito dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 non presenta dunque vizi logici o argomentativi, dovendosi considerare, da un lato, che l'attività illecita del ricorrente si è protratta per un periodo circoscriTO ma non breve, e dall'altro che TI ha avuto rapporti diretti non solo con i principali sodali italiani, come AT IT, RO e anche RI, ma pure con i narcotrafficanti colombiani JO JO e LU, con cui ha avuto incontri in fasi decisive delle trattative e dell'organizzazione delle modalità di recupero del carico di droga. Di qui l'infondatezza delle doglianze difensive, rispeTO alle quali deve solo aggiungersi che il coinvolgimento di TI nelle vicende di cui ai capi D ed E non può essere inteso e qualificato solo nell'ottica del concorso di persone nei reati fine, desumendosi dalle forme di manifestazione della condotta del ricorrente un modus agendi che, per la sua incidenza ai fini della progressione degli affari illeciti, è destinato a travalicare la mera dimensione concorsuale riferita ai due delitti singolarmente considerati, per assumere una più ampia valenza generale in ordine allo schema associativo, essendo i due episodi in esame tra i più illuminanti rispeTO al funzionamento delle dinamiche clel gruppo.
6.4.3. E' invece fondato il quarto motivo di ricorso. Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata, nel ritenere sussistente l'aggravante dell'agevolazione mafiosa rispeTO ai reati-fine di cui ai capi ed E, ha evidenziato (pag. 798) che "la finalizzazione al sodalizio mafioso c'elle attività nelle quali (TI) risulta pienamente coinvolto in relazione ai capi D ed E s ricava dalle stesse modalità con cui si sono svolti i fatti, modalità che denotano la chiara consapevolezza di TI di operare in ambito 'ndranghetistico, attese le particolari cautele adottate per comunicare evitando conversazioni telefoniche, che non sono state mai captate, tanto che è stato possibile identificarlo solo nel momento in cui JO JO, JO LU e RO si sono recati ad Altopascio e la PG ha tempestivamente installato un dispositivo GPS soTO l'autovettura 98 FZ utilizzata da RO (in quella particolare circostanza l'autovettura di RO ma di Loschiavo AT), riuscendo solo in tal modo a tracciare gli spostamenti di RO e dei colombiani e acquisendo in un momento successivo i filmati delle telecamere del bar all'interno del quale il colombiano ha consegnato a TI i documento relativo alla spedizione del carico di cocaina". Orbene, anche in tal caso l'apparato argomentativo della sentenza impugnata risulta oggettivamente apodittico e insufficiente ai fini dell'attribuzione della circostanza aggravante de qua, non potendosi sottacere che il profilo delle cautele adottate dal ricorrente per non essere scoperto attiene al più e in astraTO al non contestato profilo del "metodo", mentre, rispeTO al tema dell'agevolazione mafiosa, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Rv. 278734, ricorrente Cn OC (principi sintetizzati nel paragrafo 6.1.3 al quale si rinvia), sarebbe stato necessario che fosse accertata in concreto l'eventuale consapevolezza da parte di TI di rafforzare con il proprio contributo una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca IT-MO- IA di MI, la cosca RÈ-Gasparro-Razionale di San GO di Ippona e la cosca di San GE, mentre alcun legame (attuale o pregresso) è stato descriTO nella sentenza impugnata tra tali cosche e il ricorrente. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di TI della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del decreto legge n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis. 1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzionatorio, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispeTO alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispeTO alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con TI.
6.4.4. Passando al quinto motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece r marcare la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ordine al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese. A ciò deve solo aggiungersi, sul versante dell'ascrivibilità dell'aggravarte al ricorrente sul piano soggettivo, che la Corte territoriale ha in modo ragionevole valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il faTO che TI abbia avuto rapporti personali diretti con JO JO, dal quale ha ricevuto il documento per il recupero dello stupefacente dal container, avendo inoltre rapporti anche con LU EL sviluppo della vicenda di cui al capo E, dovendosi 99 FZ quindi ritenere che il ricorrente sia stato ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero. Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone contestata rispeTO ai capi D ed E, è stato infine correttamente evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 801) che TI, in entrambe le vicende, si è relazionato con almeno tre persone, ovvero RO, JO JO, LU e RI nella vicenda del capo D, e con IT, RO, RI e LU rispeTO alla vicenda di cui al capɔ E, per cui alcun dubbio sussiste, anche soTO il versante soggettivo, sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990. 6.4.5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere ar nullata nei confronti di OM TI, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 415 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
6.5. Passando alla posizione di PA, ritiene il Collegio che, anche in tal caso, sia fondata unicamente la censura riguardante il giudizio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.
6.5.1. Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermaz one della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (cap D, E e T), deve osservarsi che sul punto non sono ravvisabili vizi di legittimità. Ed invero la Corte territoriale, per ciascuna imputazione, ha ripercorso i fatti di causa, soffermandosi poi sul ruolo ricoperto in concreto dal ricorrente. Nello specifico, quanto al capo D, richiamata la scansione della vicenda già in precedenza sintetizzata, deve osservarsi che, come ricordato dal a Co-te di appello (pag. 466 ss. della sentenza impugnata), PA è intervenuto nella fase organizzativa dell'importazione della cocaina, essendo emerso calle attività investigative che AT IT, all'indomani dell'arrivo in Italia di JO LU, ha avuto vari incontri con il ricorrente, tra i quali uno particolarmente rilevante è stato quello del 25 maggio 2015; in tale occasione, infatti, IT si è recato da PA insieme a RO e JO LU, nella stessa giornata in cui JO JO aveva mandato una mail con le fotografie ritraenti la cocaina e le scatole contenenti banane, da usare come carico di copertura della droga. L'arrivo a casa di PA a Rosarno è avvenuto subito dopo la stampa delle foto (chiamate "documenti") da parte di JO LU e di RO. Dai contatti successivi tra i due narcotrafficanti colombiani, LU e OC JO, è emerso che tutti gli spostamenti successivi all'invio delle fotografie scno serviti a mostrare le fotografie ai soggetti coinvolti nell'operazione, tra cui PA. Un ulteriore incontro importante è stato inoltre quello del 4 luglio 2015, allorquando RO, da poco rientrato dalla Colombia, si incontrava a circolo "Le Iene" con AT IT che poi si recava a Rosarno da PA, desumendosi dai dialoghi intercettati che l'incontro tra IT e PA era finalizzato a 100 рз consegnare al secondo il documento riguardante la spedizione della droga, documento che RO si era procurato nel corso del suo viaggio in Colombia. Né lo spostamento di IT a Rosarno appariva giustificato se, come suggerito dalla difesa, la persona cui consegnare i documenti fosse stata già nel Circolo. IT si recava inoltre da PA in altri momenti rilevanti dell'operazione, ovvero nei giorni di metà aprile, sia precedenti che successivi alla consegna del denaro al libanese Chanbuoura, oltre che il 28 luglio 2015, ossia dopo che si era deciso di far approdare la droga al porto di Livorno, e il 10 agosto 2015, cioè dopo la partenza della nave dalla Colombia, venendo in tal caso PIit:o accompagnato da RO, mentre un ulteriore contaTO risulta risalente al 20 agosto 2015, cioè a quando i sodali avevano appreso che TI non era riuscito a recuperare il carico di cocaina, sequestrato il giorno prima. Ora, nel ritenere provato il coinvolgimento nell'operazione di PA, i giudici di secondo grado sono pervenuti alla conclusione che il ruolo del ricorrente fosse non tanto quello di finanziatore, ma piuTOsto quello di organizzatore. Tale affermazione risulta coerente con il tenore della conversazione del 20 novembre 2015 intercorsa tra IT e LU, nel corso della quale i primc rivela al secondo che PA non ha aveva contribuito al finanziamento della operazione, ma si era dichiarato disponibile ad acquistare la droga impo tata, spiegandosi in tal senso gli incontri nei quali il ricorrente veniva messo al corrente delle fasi salienti dell'evoluzione dell'affare con il cartello colombiano. Anche in relazione alla vicenda di cui al capo E, la Corte di appello (pag. 754 ss. della sentenza impugnata) ha qualificato il contributo di PA in termini non di finanziamento ma di organizzazione, valorizzando il faTO che, nella fase di pianificazione della seconda importazione, poi non avvenuta, vi è stato un incontro a Rosarno tra PA e il duo IT-RO, ovvero a ridosso del momento in cui, il 17 oTObre 2015, a seguito delle trattative intercorse, è stato raggiunto l'accordo per l'importazione, essendo avvenuto in quei giorni il trasferimento in Calabria di RO (figura di raccordo tra i narcotrafficanti colombiani e i sodali calabresi) al solo fine di concretizzare il consenso del gruppo italiano, prima di avviare la fase finalizzata al reperimento del denaro. In questa fase, tuttavia, PA non ha assunto un ruolo attivo, avendo PIit:c spiegato a LU, nella già citata conversazione del 20 novembre 2015, che il ricorrente, pur non volendo assumere il ruolo di finanziatore, tuttavia era disponibile a "comprare", intenzione questa riferibile sia alla prima importazione di cui al capo D, sia al successivo tentativo di importazione ascriTOgli al capo E. Ora, alla disamina operata dalla sentenza impugnata, scaturita da una lettura razionale e non atomistica delle conversazioni intercettate e dei relativi riscontri di P.G., la difesa ha contrapposto una differente lettura dei contenuti dei dialoghi che non può tuttavia trovare ingresso in questa sede, non avendo mancato la 101 рз Corte di appello di confrontarsi, con argomentazioni non illogiche, con le deduzioni difensive nel commentare l'evoluzione dei contatti Intercorsi, concordando peraltro con la difesa circa la mancata prova dell'erogazione di denaro da parte di PA nella fase preparatoria delle distinte importazioni. Ciò, tuttavia, non ha impedito alla Corte territoriale di valutare diversamente il ruolo del ricorrente, all'esito di una legittima opzione interpretativa che deve ritenersi priva di ripercussioni rispeTO alle prerogative difensive dell'imputa:o. Al riguardo deve infatti osservarsi che, sia nel capo D che nel capo E a LA è stato contestato di aver finanziato e di aver commissionato gli acquisti della droga, potendo ricomprendersi in quest'ultima locuzione anche la manifestata disponibilità a rendersi acquirente dello stupefacente da importare. Dunque, tenuto conto che il ruolo attribuito all'imputato non risulta disconico rispeTO né al tenore sostanziale delle imputazioni, né al contenuto delle conversazioni già disponibili sin dalla fase investigativa, deve escludersi che vi sia stata nel caso di specie la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., dovendosi richiamare in tal senso la costante affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 6, n. 34879 del 10/01/2007, Rv. 237415), secondo cui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando, nella ricostruzione del faTO posta a fondamento della decisione, la struttura dell'imputazione sia modificata quanto alla condotta, al nesso causale e all'elemento soggettivo del reato, al punto che, per effeTO delle divergenze introdotte, la difesa apprestata dall'imputato non abbia potutc utilmente sostenere la propria estraneità ai fatti criminosi globalmente considerati, dovendosi altresì precisare che, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all'art. 521 cod. proc. pen., deve tenersi conto non solo del faTO descriTO in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato e che hanno formato oggeTO di sostanziale contestazione, sicché questi, come nel caso di specie, abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (cfr. Sez. 3, n. 15655 del 27/02/2008, Rv. 239866).
6.5.2. Quanto alle censure afferenti il giudizio di colpevolezza relativo al capo T, deve evidenziarsi che le valutazioni compiute al riguardo nella ser tenza impugnata (pag. 955 ss.) non risultano contaminate da profili di irrazionalità. Occorre premettere che, nell'ambito di tale contestazione, è stato addebitato a PA di aver concorso a un tentativo di acquisto di hashish a Milano, dove egli si recava per concordare l'acquisto con SI AN e AT PI TO. Anche sul punto la ricostruzione operata dalla Corte territoriale è stata puntuale. I giudici di secondo grado hanno infatti richiamato una serie di conversazioni significative, tra cui quella del 12 aprile 2016 (progr. 19724), nel corso della quale AT IT informava SA RM di essere stato contattato da 102 рз "Compare Turi" per andare con "SI" a Milano a prendere il "fumo", per 2.000 euro, per poi dividere per tre i proventi;
come risulta dai contestuali contatti tra AN e la fidanzata (progr. 22862 e 22864), la partenzza avveniva il 15 aprile 2016 e al ritorno il veicolo veniva fermato da una pattuglia della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, venendo accertato in quella sede che all'interno dell'automezzo era stata creata un'apposita intercapedine, ciò a conferma del faTO che AN doveva occuparsi del trasporto della droga. Risulta comunque che a Milano si era recato anche PA, come si evince dalle sue conversazioni del 16 aprile 2015 con la moglie e con il figlio (progr. 74 2 76). Ora, nel rimarcare la peculiare valenza probatoria della conversazione del 12 aprile 2016 tra IT e la RM, in cui il primo, in maniera spontanea e chiara, racconta alla seconda i tratti essenziali dell'operazione (come confermato peraltro dalla collaboratrice di giustizia RM negli interrogatori dell'8 e del 9 febbraio 2017), la Corte di appello ha osservato che le dichiarazioni auto ed etero indizianti di IT hanno trovato adeguata conferma nelle intercettazioni e negli accertamenti investigativi operati nei giorni immediatamente successivi. Il faTO poi che PA, regista dell'operazione, si trovasse a Milano per motivi di lavoro leciti ragionevolmente non è stato considerato decisivo, non essendo la legittima presenza del ricorrente nel capoluogo lombardo incompatibile con l'esigenza di coltivare contestualmente interessi illeciti ulterior, interessi desumibilu chiaramente dalla trama dei rapporti in corso con IT e AN. Correttamente è stata dunque ritenuta configurabile nel caso di specie la fattispecie tentata del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 dovendosi escludere che l'operazione imbastita fosse velleitaria e improvvisata e dunque priva della necessaria offensività, posto che le parole di IT e gli spostamenti dalla Calabria a Milano di AN nei giorni in cui era stato concordato l'affare indCOno a ritenere che il progeTO di acquisto della droga avesse ur grado di concretezza tale poter essere inquadrato EL schema del deliTO tentato. Di qui l'infondatezza delle censure difensive.
6.5.3. Anche le doglianze sulla ritenuta appartenenza di PA con ruolo verticistico al sodalizio di cui al capo A non possono trovare accoglimento. La Corte territoriale, infatti, trattando la posizione di PA unitamente a quella di RÈ (pag. 998 ss. della sentenza impugnata), ha soTOlineato che il ricorrente ha avuto un ruolo importante nelle due principali iniziative illecite dell'associazione, ovvero le importazioni, tentate e consumate, di cocair a dalla Colombia, rendendosi disponibile ad acquistare la droga una volta importata. Il faTO poi che la condotta di PA sia stata qualificata come quella di un promotore piuTOsto che di un finanziatore vero e proprio, quale era RÈ, è destinata come deTO a restare priva di conseguenze, dovendosi aggiungere ai rilievi già esposti nel paragrafo 6.5.2. che il capo A, per PA come per altri 103 ff coimputati ritenuti in posizione apicale, utilizza le espressioni di "promotori, direTOri, organizzatori e finanziatori" dell'associazione, per cui la differente valutazione del ruolo del ricorrente non può essere considerata una statuiz one a sorpresa, tenuto conto dell'ampiezza definitoria che caratterizza l'imputazione. Ribadito poi sia che la prova dell'appartenenza al sodalizio può essere de sunca anche dal compimento di un singolo reato fine, qualora dallo stesso siano evincibili profili sintomatici della stabile adesione alla struttura assoc at va, sia che, ove ricorra la medesima condizione, la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispeTO al più vasto ambito cronologico in cui ha operato l'associazione non è di per sé ostativa alla configurabilità di una posizione di primazia nell'ambito della struttura delinquenziale, deve osservarsi che CI non ha avuto rapporti solo con AT IT, ma ha interagito anche con altri personaggi coinvolti nelle vicende illecite, tra cui ad esempio RO, che era una sorta di cerniera tra il gruppo calabrese e il cartello dei narcos colombia ni. Deve pertanto concludersi che le doglianze riferite al capo A non possono trovare accoglimento, e ciò anche nella parte in cui è stata messa in discussione la stessa esistenza del sodalizio, avendo la Corte territoriale adeguatamente esposto le ragioni in base alle quali debba ritenersi sussistente un'associazione inquadrabile nel perimetro normativo dettato dall'art. 74 del d.P.R. r. 309 del 1990; è stata infatti provata l'esistenza di un gruppo organizzato che si è rivelato in grado di movimentare nel tempo ingenti quantitativi di droga sul mercato internazionale e di disporre di consistenti risorse di denaro, reperite attraverso una pluralità di finanziatori che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari (ovvero BO e NA). La rapidità con cui venivano veicolate tra i sodali le informazioni contestualmente al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squac ra" di cui parlava RI in vista dello sbarco della nave a Livorno) per recuperare i quantitativi di cocaina pervenuti in Italia sono ulteriori elementi confer nativi della presenza di una struttura solida, capace di avvalersi di collegamer ti ir varie parti del territorio nazionale, come dimostra l'esistenza della "cellula bolognese" facente capo a NT, o la disponibilità della struttura alberghiera di LO nella provincia di Bergamo, dove per un periodo è stato ospitato il colombiano LU.
6.5.4. Sono invece fondate anche per PA le censure difer sive sulla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.) Richiamate le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità circa la struttura della predetta aggravante (par. 6.13), deve osservarsi che, anche in tal caso, la Corte di appello non ha adeguatamente spiegato in base a quali elementi debba ritenersi provata la consapevolezza da parte di PA di agevolare una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due 104 FZ capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca IT-MO-IA di MI, la cosca RÈ-Gasparro-Razionale di San GO Ippona e la ccsca c San GE, descritte nella parte introduttiva della sentenza (pag. 92-100), senza però un aggancio concreto e attuale alle singole posizioni dei ricorrenti. Nella parte conclusiva dell'esposizione dei reati fine di cui ai capi D ed = (pag. 797 e 798), la sentenza impugnata contiene richiami alla posizione di PA, ma in termini non specifici, non potendo ritenersi esauriente in tal senso la circostanza che PA e IT comunicavano adottate varie cautele per non essere scoperti, attenendo ciò, al più, al non contestato profilo del "metodo". Anche il riferimento al faTO che, nella conversazione del 17 febbraio 2015, PA menzioni i componenti delle famiglie mafiose del vibonese ron è di per sé decisivo, atteso che, ai fini della sussistenza della contestata aggravante, rileva non tanto la conoscenza da parte dell'agente dei clan di un determinato territorio, ma la consapevolezza di rafforzare, con il proprio contribuito, le attività illecite di una delle consorterie mafiose operative nel contesto territoriale. Né infine appare determinante l'altra circostanza valorizzata nella ser tenza impugnata, ovvero quella secondo cui PA, poco prima dell'arrivo della nave nel porto di Livorno, si è rapportato, oltre che con IT, anche con RO, non essendosi chiarito in che senso tale elemento sarebbe rivelatore dell'eventuale consapevolezza da parte di PA di agire al fine di agevolare le 'ndrine locali. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di PA della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanzonatorio, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevo atrice rispeTO alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispeTO alle quali occorre altresì che siano specificati i rapporti con Pa adir c 6.5.6. Passando all'ottavo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità, se ne deve invece rimarcare la infondatezza, alla luce delle argomentazioni già esposte nel paragrafc 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ord ne al pieno il coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese. Sul punto deve solo aggiungersi, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pertinente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il faTO che PA ha ricevuto da IT informazioni riguardanti chiaramente l'attività di importazione dalla Colombia, non potendosi altresì sottacere che il ricorrente ha avuto rapporti diretti con JO 105 Ff LU, allorché questi, insieme a IT e RO, lo ha incontrato per mostrargli le fotografie mandate dalla Colombia che ritraevano lo stupefacente, ciò a ulteriore conferma che il ricorrente era ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale strar iero.
6.5.6. Il nono motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, resta assorbito dall'accoglimento del settimo, relativo all'aggravante ex art. 416 bis cod. per., per le possibili ricadute di tale giudizio sulla determinazione della pena finala.
6.5.7. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di AT PA, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
6.6. Venendo alla posizione di PP IT, ritiene il Collegio che siano meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno esposti, le sole censure sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. e sulla confisca.
6.6.1. Iniziando la disamina delle doglianze riferite all'affermazione della penale responsabilità e in particolare da quelle concernenti i reati-fine (capi D, E, L, L1, P3, Z2 e Z3), occorre evidenziare che la sentenza impugnata nor presenta al riguardo alcun profilo di illegittimità meritevole di censura in questa sede. Per ognuna di queste imputazioni, infatti, la Corte di appello si è soffermata adeguatamente prima sulla scansione degli eventi e poi sulla posizione dell'imputato, con considerazioni non manifestamente illogiche. Ciò è avvenuto innanzituTO rispeTO al capo D, a proposito del quale è stato osservato (pag. 483 ss. della sentenza impugnata) che PP PetiTO non si è limitato ad aiutare il padre AT in occasioni sporadiche, ma ha fornito un contributo non trascurabile all'importazione dei 63 chili di cocaina, essendo consapevole dei traffici illeciti perseguiti non solo dal padre, ma anche da altri sodali, con i quali egli ha interloquito in maniera diretta: in tal senso, sorc state richiamate dalla Corte territoriale le conversazioni del 21, 26 e 30 marzo, del 6, 14 e 23 aprile e del 2, 7, 13, 15 e 20 maggio, oltre che del 20 agosto 20:5, da cui si evince che PP IT si relazionava non solo con JO LU, accompagnandolo nei suoi spostamenti sul territorio calabrese, ma anche con RI, LO e PA, evincendosi dai dialoghi captati che il ricorrente era ben consapevole dei traffici illeciti organizzati dal padre e non mancava di intervenire a suo supporto, come avvenuto il 15 maggio 2015, allorquando l'imputato, appresa da LU la volontà di interrompere l'organizzazione dell'importazione, immediatamente telefonava il padre, mettendolo al corrente delle intenzioni del colombiano, che avrebbero pregiudicato gli interessi economici del gruppo, posto che in quel periodo era già avvenuta la consegna del denaro al cartello colombiano tramite l'intermediazione del libanese BO. 106 FZ La condotta di PP IT, dunque, non era quella di un connivente non punibile, ma di un concorrente nel reato, avendo egli assunto iniziative volte a incidere concretamente sul raggiungimento dell'obiettivo illecito che in quel momento si erano prefissati gli esponenti del sodalizio. A conclusioni analoghe la Corte territoriale è pervenuta anche rispeTO al capo E, a proposito del quale è stato rilevato (pag. 771 ss. della sentenza impugnata) che il ricorrente, all'indomani del sequestro al porto di Livorno, si è recato il 26 agosto 2015 con la madre NI SI a Rosarno per incontrare AT PA, per fissare un appuntamento tra questi e il padre, intervenendo anche nelle fasi successive dell'operazione, in particolare nel mese di novembre 2015, allorquando PP IT si è adoperato, insieme al fratello CA, per scansionare un documento che LU aveva ricevuto via mail, con le informazioni sulla ditta che avrebbe dovuto effettuare il carico di copertura. Peraltro, come si evince dalla conversazione ambientale del 17 novembre 2015, IT ha accompagnato RI a casa della RM dove in quel periodo era ospitato LU e ha assistito al dialogo in occasione del quale l'emissario colombiano e RI hanno parlato di come far pervenire il carico di copertura, facendo riferimento all'utilizzo delle "buste antiscanner" già utilizzate per la precedente importazione. Parimenti significativi si sono poi rivelate.le conversazioni del 21 dicembre 2015 tra IT e OG, da cui si desume che entrambi erano al corrente del faTO che quella sera ci sarebbe stata una riunione importante presso il ristorante di LO, ciò nell'imminenza del momento in cui, due giorni dopo, sarebbe avvenuta nelle mani dell'escort "N a Roma la consegna della prima tranche del finanziamento dell'operazione. Di qui la conclusione che PP IT non era solo l'accompagnatore di JO LU su richiesta del padre, ma era pienamente coinvolto nelle iniziative del gruppo, di cui ha mostrato di conoscere le dinamiche, fornendo il suo contributo ove necessario, il che pone la condotta dell'imputato ben oltre il limite della connivenza non punibile, ciò in conformità con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 0.2), secondo - cui la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il corcorso nel deliTO, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel faTO che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. per., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. Quanto ai capi L ed L1, descritti alle pag. 919 ss. della sentenza impugnata, occorre premettere che gli stessi hanno ad oggeTO due episodi di detenzione illecita e cessione di stupefacenti di tipo cocaina, risalenti, il primo, al 3 oTObre 107 88 e, il secondo, al 28 dicembre 2015: in occasione del primo episodic, è emerso che la moglie e il figlio di AT IT recavano a Falerno e, fermatisi nel piazzale del bar "Vesuvio", consegnavano la sostanza a tale ES Oliva, mentre, nel secondo episodio, NI SI, madre di PP IT, si recava con quest'ultimo presso il centro commerciale "Due Mari" di Maida, nei pressi dell'esercizio commerciale "PItarosso", dove veniva consegnata & una persona non meglio identificata lo stupefacente procurato da AT PIt:o. In entrambi i casi, dunque, PP IT, insieme alla madre, ha svolto le funzioni di corriere per conto del padre, come si evince chiaramente, quanto all'episodio di oTObre, dalle conversazioni di cui ai progr. 7150, 23732 e 23783 del 3 oTObre 2015 e, quanto all'episodio di dicembre, dalle conversaz ori di cui ai progr. 33141, 9232, 9236, 53743 e 9239 del 28 dicembre 2015, conversazioni tutte riportate per esteso nella sentenza impugnata e razionalmente esaminate dalla Corte territoriale nel contesto dell'intero materiale probatorio acquisit Venendo al capo P3, deve osservarsi che, nell'ambito di un'imputazione a vente ad oggeTO sia la detenzione illecita di un quantitativo imprecisato di cc cair a, sia la cessione a tale AR RI di un quantitativo di marjuana (10 chili secondo l'imputazione, 6 chili secondo la sentenza impugna), PP IT è stato ritenuto colpevole solo di quest'ultimo segmento di condotta, avendo la Corte di appello osservato (pag. 944 ss. della sentenza impugnata) che, mertre rispeTO alla detenzione della cocaina non erano emersi profili di responsabilità del ricorrente, viceversa, in ordine alla vicenda relativa alla cessione della mar jana, il quadro probatorio delineatosi a carico di IT si era rivelato chiaro ed esauriente. In tal senso sono state in particolare valorizzate le conversazioni di cui ai progr. 41606 e 41611 del 29 novembre 2016, nelle quali AT IT, parlando con l'amante SA RM, comunica alla donna che la marjuana consegnata a PP AL e destinata a AR RI, era stata reperita dal figlio PP IT e che egli si era limitato solo a raccoglierla ("questo tuTO EP è andato a trovarla lui...nelle terre...però ieri sera sono andato io a prenderla"), avendo poi aggiunto AT IT che lui e il figlio, da questi "sei chili di erba" (la precisazione della Corte di appello sul quantum della droga ceduta risulta coerente con la lettura complessiva dell'intercettazione) avevano conseguito un guadagno di 1.500 euro a testa, essendo altresì emerso in maniera pacifica dalla disamina del materiale intercettivo che il padre era solito fare riferimento al figlio utilizzando il diminutivo di "EP", come si desume ad esempio dalla conversazione di cui al progr. 43116, nella quale AT IT ritorna sulla vicenda, confermando che i guadagni della cessione in favore di RI erano di 1.500 euro per lui e appunto per il figlio "EP". RispeTO a tali conversazioni, devono ritenersi senz'altro pertinenti le valutazioni della Corte di appello circa la qualificata valenza probatoria delle cichiarazioni 108 рз intercettate di AT IT, il quale, in maniera del tuTO spontanea e con dovizia di particolari, ha parlato di vicende molto recenti in cui egli stesso era pienamente coinvolto, usando un linguaggio che invero non si presta a equivoci. Infine, quanto ai capi Z2 e Z3, aventi ad oggeTO due distinti episodi di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo, occorre rilevare che anche in tal caso la disamina compiuta dalla Corte territoriale risulta chiara, completa e non connotata da vizi logici, avendo la sentenza impugnata (pag. 984 ss.) riportato per esteso l'eloquente conversazione di cui al progr. n. 24585 del 3 marzo 2016, nella quale AT IT raccontava all'amante SA RM di avere avuto un pesante litigio con la moglie NI SI, la quale gli aveva puntato contro una pistola che il figlio PP non aveva ben nascosto nell'orto, aggiungendo altresì il dichiarante che il figlio disponeva anche di un'altra pistola che gli era stata data "da un tizio di Tropea" per aggiustarla;
dalle risposte della RM si desume inoltre che pure costei sapeva che il figlio del suo amante aveva la disponibilità della pistola per conto del padre, pistola di evidente provenienza illecita, posto che altrimenti non avrebbe avuto senso nasconderla nell'orto. Anche in questo caso, legittimamente è stato attribuito un elevato valore dimostrativo alle dichiarazioni di AT IT, il quale ha fornito un quadro chiarissimo dei fatti, che peraltro riguardavano sue situazioni molto personali, raccontate nei particolari e quasi "in tempo reale" rispeTO al loro verificarsi. In definitiva, per ciascuna delle predette imputazioni, i giudici di merito anno compiutamente ricostruito sia le vicende storiche, sia le condotte del rico rente che si sono in esse inserite, essendosi la Corte territoriale confrontata con tutte le obiezioni difensive, superandole con argomentazioni non illogiche.
6.6.2. Passando alle doglianze articolate con il primo motivo, con cui sono state censurate la ritenuta appartenenza di IT al sodalizio di cui al capo A e, prima ancora, la stessa esistenza dell'associazione ex art. 74 del d.P.R. r. 309 del 1990, deve osservarsi che anche su questi due aspetti la sentenza impugnata offre un apparato argomentativo immune da censure. In particolare, come già evidenziato nella seconda parte del paragrafo 6.5.3., la configurabilità dell'associazione finalizzata ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti non appare suscettibile di essere posta in discussione avendo le due conformi sentenze di merito rilevato, attraverso una puntuale disamina delle fonti dimostrative disponibili, che si era sviluppata nel territorio del vioonese, ma con propaggini significative anche in altre parte di Italia (si pensi al a "cellula bolognese" facente capo a NT, o ai collegamenti con esponenti dimoranti ad Altopascio, come TI, o nella provincia di Bergamo, come (LO), una compagine delinquenziale in grado di movimentare ingenti quantitativi di stupefacenti sul mercato internazionale e capace di disporre e d reperire 109 88 consistenti risorse di denaro, attraverso il ricorso una pluralità di finanziatori che si alternavano tra loro assicurando le provviste necessarie ai soggetti indicati come intermediari. Del resto, la rapidità con cui venivano veicolate tra i sodali le informazioni contestualmente al progredire delle operazioni e la disponibilità di mezzi e uomini ("la squadra" di cui parlava RI in vista dello sbarco della nave a Livorno) evocano chiaramente l'esistenza di una struttura non improvvisata, ma al contrario solida e dotata di risorse materiali e umane idonee a garantire l'esecuzione delle attività illecite, protrattesi per circa due anni e mezzo. Ribadita la configurabilità del deliTO di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata invero con deduzioni non adeguatamente specifiche, cleve altresì osservarsi che, nell'ambito di tale sodalizio, è stato ragionevolmente assegnato a PP IT il ruolo di partecipe;
questi, infatti, come ben evidenziato nella sentenza impugnata (pag. 1002 ss.), ha fornito il suo apporto al gruppɔ, consistito nell'agevolazione degli spostamenti degli altri sodali € nella trasmissione di informazioni, attività questa non coincidente con il semplice essersi messo a disposizione del padre AT a titolo di cortesia, posto che il ricorrente si è relazionato anche con altri componenti del sodalizio, corne RI, PA, LO e LU, essendo al corrente delle finalità del gruppo, venendo peraltro coinvolto non solo nelle vicende di cui ai capi D ed E, ma anche in altri reati-fine, come quelli contestati nei capi L ed Li, a loro volta rientrar ti nel programma associativo. L'adesione di PP IT al sodalizio appare del resto confermata da faTO che, il 15 maggio 2015, quando LU ha manifestato l'intenzione di interrompere le attività finalizzate all'importazione, egli ha subito avvisato il padre, essendo altresì significativo che poi, il 17 novembre dello stesso anno, PP IT si sia recato con RI da LU, assistendo a tu:ta la conversazione nella quale è stata affrontata la questione della ditta che avrebbe dovuto trasportare il carico di copertura dove sarebbe stata occultata la sostanza stupefacente;
tali elementi risultano confermativi di una partecipazione dell'imputato alle dinamiche associative, rimarcata nella sentenza impugnata con argomenti non illogici. Di qui l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
6.6.2.1. A ciò deve solo aggiungersi che, sia rispeTO alla condanna riferita al reato associativo, sia in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati- fine, la ricostruzione operata dai giudici di merito non si pone in contrasto (per IT come per gli altri ricorrenti) con le statuizioni della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 15 giugno 2020 che ha definito il giudizio di primo grado per coloro per hanno optato per il rito ordinario: e invero, al di là del rilievo formale circa la sua non definitività, deve osservarsi la decisione allegata da la difesa in realtà ha confermato gran parte delle ipotesi accusatorie, riferendosi le assoluzioni di singoli imputati (che invero non sono affaTO mancate neanche nel 110 вз procedimento a carico di coloro che hanno optato per il rito abbreviato) a posizioni processuali per le quali non è stato raggiunto un quadro probatorio sufficiente, ma senza che da ciò sia affaTO possibile trarre la conclusione di una inconciliabilità tra le distinte statuizioni rese dei due giudizi, ordinario e abbreviato, trattati nell'ambito del procedimento unitariamente inteso.
6.6.3. Quanto alle censure sollevate con il terzo motivo, deve rilevarsi che non sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite alle aggravanti della transnazionalità, del numero di persone e dell'ingente quantità della droga. Quanto alla configurabilità della circostanza aggravante della transnazionalità, devono richiamarsi in questa sede le argomentazioni già esposte nel paragrafo 5.6.3 circa i presupposti per l'operatività dell'aggravante e, in particolare, in ordine al pieno coinvolgimento dei narcos colombiani nei traffici in Italia degli stupefacenti e alla non sovrapponibilità tra il gruppo organizzato estero e il sodalizio calabrese, a ciò dovendosi solo aggiungere, quanto all'ascrivibilità dell'aggravante al ricorrente, che la Corte territoriale ha in modo pert hente valorizzato a tal fine (pag. 799 della sentenza impugnata) il faTO che PP IT aveva un contaTO direTO con il colombiano JO LU, ciò a ulteriore conferma del faTO che il ricorrente era ben consapevole della circostanza che nell'iniziativa delittuosa in corso era coinvolto un gruppo criminale straniero. Per quanto concerne l'aggravante del numero di persone, occorre evidenziare, in via preliminare, che, rispeTO ai capi L ed L1, in cui sono state cortestate entrambe le aggravanti ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen. e 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha ritenuto configurabile solo la prima aggravante, in quanto destinata ad assorbire la seconda, che richiede per la sua sussistenza un numero di persone inferiore rispeTO all'aggravante cocicistica. In ordine al capo P3, è stata invece esclusa l'aggravante ex art. 112 comma 1 n. 1 cod. pen., in quanto il numero delle persone coinvolte è inferiore a cinque Per tale reato è stata tuttavia ritenuta ravvisabile l'aggravante ex art. 73 comma 6 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata anche rispeTO ai capi D ed E, in base al correTO rilievo secondo cui l'azione illecita è stata compiuta da più di tre persone, essendo il dato numerico a conoscenza dell'imputato, il quale ha agizo in sinergia con il padre, avendo ben chiaro il coinvolgimento nelle vicende anche di altre persone, come efficacemente argomentato nella sentenza impugnata. Quanto all'aggravante ex art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata rispeTO ai capi D ed E, la Corte territoriale ha rimarcato che sia l'importazione oggeTO del capo D, sia il successivo tentativo di importazione di cui al capo E anno riguardato ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, atteso che nel primo caso si era in presenza di 63 chili di cocaina, mentre nel secondo caso l'investimento di denaro operato dal sodalizio era pari ad almeno 180.000 euro. 111 рз Dell'entità di queste operazioni il ricorrente era senz'altro a conoscenza, come si evince dalla conversazione del 7 novembre 2015, in cui AT PIi:to cice alla RM che il figlio era al corrente dei traffici illeciti, per cui, anche su versante dell'attribuzione soggettiva dell'aggravante, deve escludersi che la valutazione della Corte di appello sia connotata da profili di irragionevolezza.
6.6.4. Anche per PP IT sono invece meritevoli di acccg imento le doglianze sulla sussistenza dell'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (oggi art. 416 bis.1 cod. pen.). Deve premettersi al riguardo che la sentenza impugnata ha così motivatɔ (pag. 798) il giudizio sulla configurabilità a carico dell'imputato: "per quanto concerne IT PP, deve ritenersi provata la finalizzazione al sodalizio mafioso delle attività nelle quali risulta coinvolto in relazione ai capi D) ed E), attesa la vicinanza dell'imputato all'ambiente criminale nell'ambito del quale è stato realizzato il reato e la sua diretta conoscenza dei soggetti coinvolti". Ora, alla luce delle premesse ermeneutiche già richiamate (par. 6.1 3), non c'è dubbio che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata in parte qua risulta oggettivamente lacunoso e assertivo, non potendosi ritenere sufficiente a giustificare l'applicazione dell'aggravante in esame il mero richiamo alla stretta vicinanza dell'imputato con alcuni sodali, dovendo viceversa essere approfonditi gli elementi dai quali debba eventualmente desumersi, "al di là di ogni ragionevole dubbio", la consapevolezza da parte di PP IT di agevolare una delle tre cosche indicate in ciascuno dei due capi di imputazione D ed E, ovvero la cosca la cosca IT-MO-IA di MI, la cosca Fiaré- Gasparro-Razionale di San GO di Ippona e la cosca di San GE. Il relativo giudizio, in definitiva, deve essere ancorato non solo e non tanto a meri dati anagrafici, ma a elementi concreti, correlati alle modalità delle condotte illecite tenute e ai rapporti tra l'imputato e il gruppo criminale di riferimento. Limitatamente al giudizio sulla configurabilità a carico di PP IT della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (oggi art. 416 bis1 cod. pen.), con le possibili ricadute in punto di trattamento sanz onatcrio, si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, al fine di compiere, nel solco dei criteri ermeneutici prima delineati, il necessario approfondimento di merito circa l'eventuale esistenza da parte dell'imputato di un'effettiva finalità agevolatrice rispeTO alle attività di una o di tutte e tre le cosche indicate nelle imputazioni, rispeTO alle quali occorre altresì che siano chiariti gli eventuali legami con F tiTO.
6.6.5. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio resta assorbito dall'accoglimento della doglianza relativa all'aggravante ex art. 416 bis cod. pen., per le possibili ripercussioni in ordine alla determinazione della pena f nale.
6.6.6. Il quinto motivo sulla confisca è parimenti fondato. 112 FZ Deve premettersi al riguardo, con la sentenza di primo grado, sono stati confiscati i seguenti beni: il 50% delle quote societarie della "Oro nero s.r.l." nella titolarità del ricorrente, un'autovettura Volkswagen golf 2.0 di proprietà di PP IT, i rapporti bancari con saldo positivo a lui intestati e infine 1.3 terreni siti nel Comune di MI, sempre nella titolarità dell'imputato. Ora, con l'aTO di appello, la difesa aveva censurato la statuizione del G.U.P. rispeTO a soli terreni, siti in MI e identificati rispettivamente al fogl. 15, p.lle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 e al fogl. 23, p.lle 15, 16, 17, 133 e 151. All'esito del giudizio di secondo grado, la Corte di appello ha revocato la confisca, disponendo la restituzione all'avente diriTO, dei terreni di cui al fogl. 23, p.lle 15, 16, 17, 133 e 151, rilevando che per essi era provato che il denaro utilizzato per l'acquisto dei beni proveniva da soggetti (RI GI Lo CH) che gravitavano fuori dal nucleo familiare di IT, per cui, anche in cor siderazione della tracciabilità dell'operazione, realizzata con assegno circolare, si è ritenuta superata la presunzione di illegittima provenienza del denaro utilizzato). A conclusioni diverse è invece pervenuta la Corte territoriale rispeTO ai terreni di cui al fogl. 15, p.lle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150: in tal caso, infatti, stato innanzituTO premesso che tali unità immobiliari derivano da un decreto di trasferimento emesso il 27 novembre 2012 dal Tribunale di Vibo Valentia, registrato in data 21 dicembre 2012 per il valore di 9.660 euro. Pur a fronte di un esborso non particolarmente esoso per l'acquisto, è stato soTOlineato che la situazione reddituale del ricorrente, privo di reddito, non era tale da giustificare l'acquisto, per cui è stata ritenuta in tal caso legittima la statuizione della confisca, stante la sproporzione tra il valore di acquisto de bene e i redditi dichiarati e prodotti dall'imputato fino all'epoca dell'acquistc. Tale conclusione è stata ritenuta non neutralizzata dalle allegazioni difensive, con le quali sono stati dedotti il riscaTO di una polizza assicurativa contratta negli anni dal padre AT IT con il gruppo Alleanza Assicurazioni per un importo pari a 5.355,60, e due prestiti, concessi all'imputato dalla madre NI SI per 1.875 euro, oltre che dai nonni paterni PP IT e IN IA, nonché dalla zia CE IA, per 2.369,40 euro. RispeTO a tali allegazioni, nella sentenza impugnata, è stato tuttavia ri evato che, quanto alla somma fruTO del riscaTO della polizza assicurativa, non vi era prova che la stessa sia stata effettivamente consegnata a PP TT e sia stata da questi impiegata per l'acquisto; analogamente, quanto al prestito di 2.369,40 euro, si è osservato che, pur a fronte delle dichiarazioni rese dai diretti interessati, non vi era alcuna prova che le somme in questioni, versate in contanti, siano state realmente consegnate a IT e da questi siano state investite nell'acquisto dei terreni, non essendovi alcun documento cartaceo che, 113 FZ come era ragionevolmente che avvenisse, avesse accompagnato la consegna del denaro, peraltro non versato sul conto corrente dell'imputato. Dunque, ritenendo provata l'origine lecita del solo denaro proveriente dal prestito concesso dalla madre, per euro 1.875, i giudici di appello hanno ritenuto persistente una netta e oggettiva sperequazione tra redditi leciti dell'imputato e valore di acquisto dei terreni, tale da far ritenere che tali beni fossero fruTO delle attività illecite riconducibili al sodalizio di cui IT faceva parte. Orbene, l'impostazione seguita dalla Corte territoriale in tal caso non può essere condivisa: non può sottacersi, infatti, che l'acquisto dei terreni risale al 2012, ovvero a circa due anni dall'epoca di inizio dell'attività dell'associazione criminale e a circa tre anni dal 2015, anno in cui PP IT è comparso sulla scena. Dunque, richiamato il canone della "ragionevolezza temporale" in precedenza illustrato (par. 6.2.5), deve osservarsi che in tal caso if dato cronologico milita a favore dell'imputato, a ciò dovendosi aggiungere due ulteriori elementi di valutazione, ovvero: il faTO che quello che ha dato origine all'acquisto dei terreni è un titolo giuridico soTOposto a stringenti controlli preventivi, cioè un decreto di trasferimento emesso dal Tribunale di Vibo Valentia, e l'ulteriore circostanza che il prezzo di acquisto dei terreni non risulta particolarmente esoso, e ciò ar che a fronte del faTO che risulta fornita una traccia di prova rispeTO alla disponib ità di somme provenienti dagli stretti congiunti dell'imputato, somme che, avuto riguardo al loro importo e ai rapporti personali tra le parti coinvolte, non è inverosimile che siano state prestate in contanti e senza il contestuale rilascio di un documento attestante l'avvenuta elargizione delle somme, dover dosi altresì considerare in proposito che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa nel giudizio di merito e allegata anche al ricorso, il versamento in contanti ha preceduto l'emissione degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto, il che conforta la prospettazione difensiva circa la preventiva ricezione dei prestiti. Deve pertanto concludersi che anche la confisca dei terreni di cui al fcgl. 15, p.lle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150 (al pari di quella dei terreni di cui al fogl. 23, p.lle 15, 16, 17, 133 e 151, già dissequestrati), deve essere ritenuta illegittima, dovendosi ritenere che anche per tali beni la difesa abbia adeguatamente assolto all'onere probatorio ad essa spettante circa la verosimile legittimità della disponibilità economica dell'imputato, valutata in rapporto all'epoca, alla forma giuridica e al prezzo dell'acquisto dei terreni in esame.
6.6.7. Alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PP IT, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., con rinvio per nuovo g ucizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro;
la sentenza impugnata deve essere invece annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta 114 ав confisca dei terreni siti in MI fogl. 15, p.lle 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150, beni dei quali deve essere disposta la restituzione all'avente dirit:o. Il ricorso di IT deve essere invece rigettato nel resto.
6.7. Il ricorso di NT non è infine meritevole di accoglimento.
6.7.1. Iniziando dalle censure sollevate rispeTO al capo F (secondo e terzo motivo), deve osservarsi che le valutazioni compiute al riguardo dai giudici di merito resistono alle censure difensive, sostanzialmente ripropositive di questioni già adeguatamente affrontate, soprattuTO da parte della Corte di appello. Occorre premettere che la vicenda cristallizzata nel capo F attiene a un tentativo di importazione di cocaina dal Sudamerica verso l'Italia, dapprima via mare e successivamente per via aerea, addebitandosi in particolare a NT di avere tentato, in concorso tra gli altri con EN SI e OM TA (rinuncianti in appello ai motivi sulla responsabilità), tra l'aprile e agosto del 2015, di far giungere dalla Colombia un ingente quantitativo di coca ra, da occultare secondo i piani in un container o all'interno della stiva di un aereo. La vicenda è stata ricostruita con dovizia di particolari dalla Corte territoriale (pag. 802 ss. della sentenza impugnata), che, riportando e commentando il contenuto delle conversazioni rilevanti e sviluppando in maniera più esaustiva la ricostruzione operata nel giudizio di primo grado, ha rilevato che l'operazione in esame partiva nell'aprile 2015, allorquando PP IA contattava il narcotrafficante JO JO e, per conto dello zio RA NT, gli chiedeva informazioni per procurarsi un incontro con lui o con un suo rappreser tante. Successivamente, il ruolo di intermediario tra il sudamericano e RT veniva svolto da EN SI e OM TA;
SI, in particolare, spesso accompagnato da NT o comunque in sua presenza, gestiva i rapporti con il sudamericano JO JO (che nel rapportarsi con NT e i suoi sodali si faceva chiamare Jsmael), proprietario dello stupefacente da importare in Italia, attraverso l'ausilio di RA AR e soTO la supervisione di NT, da tutti conosciuto come "RA"; dal canto suo, TA si occupava cegli aspetti logistici per la materiale spedizione della droga, interfacciandosi con RA AR, di stanza in Sudamerica, per la materiale spedizione della sostanza stupefacente, del valore di 500.000 dollari (8.000 dollari al chilo), pronta per essere spedita in una data compresa tra il 6, il 9 e il 20 agosto 2015. L'operazione di invio subiva tuttavia degli intoppi, dovuti dapprima a un precedente sequestro di droga avvenuto il 17 giugno (in altro procedimiento) presso il porto di Genova, luogo concordato quale sede di destinazior e del carico, e poi per i problemi legati al passaporto di AR, che i fornitori sudamericani volevano effettuasse il viaggio insieme alla sostanza stupefacente. Ora, l'insieme di tali condotte, ad avviso della Corte territoriale, integrava gli estremi del tentativo punibile, essendo stati posti in essere atti idonei diretti in 115 modo non equivoco a importare sul territorio nazionale un ingente quartitativo di cocaina, già messo a disposizione dal cartello sudamericano, tanto è vero che il carico era in procinto di essere spedito in Italia il 6, il 9 o il 20 agosto 2015. Ciò consente di escludere la fondatezza delle censure sulla qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, dovendosi evidenziare che anche in tal caso la fattispecie è in realtà ravvisabile nella forma consumata più che in quella tentata, e ciò in base al già richiamato principio espresso da questa Corte (Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Rv. 273717), secondo cui ai fini della consumazione del deliTO di importazione di stupefacenti, è sufficiente la conclusione dell'accordo volto all'importazione dello stupefacente, accordo nel caso di specie già perfezionato nelle sue linee essenziali, potendo configurarsi il tertativo nella fase antecedente all'incontro delle volontà, in ragione delle trattative intercorse, univoche e idonee a conseguire seriamente, pur senza perfezionarlo, il reciproco consenso all'effettivo trasferimento della droga nel territorio nazionale. Le doglianze sul mancato raggiungimento della soglia del tentativo punibile non possono quindi essere accolte, posto che, nel caso di specie, non solo erano state avviate trattative serie circa il prezzo, il quantitativo e il luogo di consegna della droga, ma si era addirittura raggiunto l'accordo sui aspetti essenziali dell'operazione, tanto è vero che lo stupefacente era pronto per essere spedito, circostanza questa che, in base alla citata premessa interpretativa, avrebbe reso legittima la qualificazione del faTO in termini di reato consumato e non centato. A maggior ragione, quindi, non possono ritenersi fondate le censure sulla configurabilità della desistenza, dovendosi sul punto solo osservare che, anche nell'ottica della qualificazione in termini di tentativo della condctta illecita, comunque non vi è spazio per ravvisare i presupposti richiesti dall'art 56 comma 3 cod. pen., atteso che il mancato arrivo dello stupefacente in Italia è dipeso non da una libera autodeterminazione degli imputati, ma solo da circostar ze esterne, ovvero i problemi legati al passaporto di AR, che avrebbe covuto viaggiare con il carico, e i dubbi sulla "sicurezza" del porto di destinazione, dubbi alimentati dal precedente sequestro operato presso il porto di Genova. Quanto alla partecipazione alla vicenda di NT, i giudici di appelle, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, hanno evidenziato che il ricorrente, pur non mantenendo i contatti personalmente con i fornitori, ha in realtà dato input alla vicenda, posto che suo PO PP IA ha contattato JO Jo:a per rappresentargli che lo zio ("el DO) voleva incontrare lui o un suo emissario. Il faTO che IA sia stato poi assolto dalla Corte di appello da tale imputazione non indebolisce la ricostruzione accusatoria (e tanto sia nell'ottica del reato fine, che nella prospettiva del reato associativo), posto che l'assoluzione del PO di NT è dipesa non dal faTO che sia stata messa in discussione la sua iniziativa da cui è scaturita l'operazione, ma unicamente dal 116 Ff rilievo secondo cui IA, dopo i primi contatti, risalenti al 12 e 13 aprile 2015, è uscito di scena, mentre i contatti con i fornitori, nella fase in cul mannc raggiunto maggiore concretezza, ovvero a partire da maggio, sono proseguiti per conto di NT tramite altri due soggetti, SI e TA, che infatti sono stati condannati per tale imputazione, rinunciando ai motivi di appello sulla responsabilità per questo reato e per il reato associativo (come si è visto, le censure sollevate in questa sede dai due ricorrenti SI e Stagnc sono state riferite, sia pure in termini inammissibili, solo in ordine al capo A, mer tre rispeTO al capo F alcuna obiezione è stata proposta, neanche in questa sede). Dunque, PP IA è stato assolto per non aver più preso parte alla evoluzione della trattativa, da lui pure intrapresa nella sua fase embrionale, per cui non vi è alcuna contraddizione tra tale statuizione e la condanna di NT, che viceversa è stata fondata proprio sul considerazione che quest'ultimo ha continuato a interessarsi della vicenda, risultando provato che in quasi tutte le occasioni in cui SI contattava JO JO, le conversazioni avvenivano in presenza di NT, che dava al correo le indicazioni da veicolare al fornitore sudamericano, come si evince dai progr. 168, 171, 172 e 173 del 14 uglio 2015, data in cui SI si recava presso la residenza di NT in provincia di Bologna (a Bentivoglio), fornendo a JO JO un indirizzo mail sicuro. Circa l'identificazione del "RA" citato nelle conversazioni nel 'imputato RA NT, i giudici di merito hanno osservato che questi era conosciuto dai suoi interlocutori con nome di "RA", come si evince dalle conversazioni del 23 luglio 2015 relative all'utenza telefonica nella sua accertata dispon bilità, avendo gli inquirenti verificato, previo attento ascolto delle chiamate, che la voce di NT ascoltata nella conversazioni in cui egli parlava direttamente coincideva con quella captata in soTOfondo nelle telefonate che SI aveva effettuato, peraltro dalla città di residenza di NT dove egli si era recato. Né il "RA" citato nelle conversazioni poteva essere identificato nel coinc agato RA AR, avendo la sentenza impugnato escluso la fondatezza della tesi difensiva valutando unitariamente le conversazioni di cui ai progr. 18 e 20 del 22 maggio 2015: nella prima conversazione, registrata alle 20.37, TA contattava infatti, con l'utenza di SI, RA AR, il quale si trovava evidentemente in un luogo distante da quello dei suoi interlocutori. Nella seconda conversazione, avvenuta 10 minuti dopo, alle 20.47, effectuata sempre con l'utenza di SI, questi riferisce a JO JO di essere "l'amico di RA", la cui voce viene captata in soTOfondo, per cui, stante la brevissima distanza tra le due telefonate e considerato che nel frattempo SI non si era spostato, essendo rimasta agganciata sempre la stessa cella, è stato desunto, in maniera non illogica, che AR non fosse in sua compagnia, per cui non poteva certamente essere questi il "RA" menzionato nella conversazione. 117 B Orbene, la conferma del giudizio sulla colpevolezza dell'imputato risulta dunque immune da censure, in quanto preceduta da una disamina razionale degli elementi investigativi disponibili, sviluppatasi attraverso un adeguato confronto con le deduzioni difensive, superate con argomenti non manifestamente illogici.
6.7.2. Passando al primo motivo, integrato dalle considerazioni difensive esposte nel motivo nuovo, deve osservarsi che anche l'ulteriore affermazione della appartenenza di NT al sodalizio ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 contestato al capo A non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero, premesso che la Corte territoriale, rispeTO alla sentenza di primo grado, ha derubricato il ruolo del ricorrente da organizzatore a partec pe, occorre rilevare che, nella decisione impugnata, è stata valorizzata la circostanza che NT è risultato essere al vertice della "cellula bolognese" dell'associazione, soTO la cui direzione operavano i sodali EN SI e OM TA. NT, storico broker del narcotraffico internazionale, come emerso dalle sentenze emesse a suo carico, è rimasto sempre collegato al suo contesto geografico di provenienza (l'imputato è nativo di San GE, nel vibonese), avendo egli mantenuto contatti qualificati con i narcotrafficanti colombiari, con i quali si è interfacciato tramite la intermediazione dei suoi accoliti. Tuttavia, nonostante lo scaltro tentativo di non esporsi in prima persona, NT è risultato essere il regista dell'operazione finalizzata all'importazione dell'rgente quantitativo di cocaina, che sarebbe dovuto arrivare al porto di Genova. Tale vicenda è stata ragionevolmente ritenuta pregnante in chiave assoc ativa, posto che, con tale iniziativa, protrattasi per vari mesi, il ricorrerte ha dato prova di poter gestire l'investimento di una consistente somma di denaro (pari a circa 500.000 dollari), interagendo con narcotrafficanti colombiani a lui già noti e sovrintendo a tutti i passaggi dell'operazione, compresi quelli più critici, desumendosi da ciò il suo pieno inserimento nelle dinamiche associative del suc contesto di provenienza, con cui il ricorrente ha mantenuto stabili legami, avvalendosi peraltro degli stessi interlocutori sul mercato criminale stranierc. La circostanza che l'appartenenza al sodalizio sia stata ricollegata a un solo reato fine e la ristrettezza temporale dell'attività illecita rispeTO al più vasto ambito cronologico in cui ha operato l'associazione sono state legittimamente ritenute non ostative all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, dovendosi richiamare i principi in precedenza esposti circa la sufficienza del coinvolgimento del partecipe in un singolo reato fine, qualora, come nel caso d specie, le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente se vitosi dell'organizzazione per commettere il faTO, ne rivelino, secondo massi ne di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701-06), come pure ceve essere ribadito che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al 118 ръ sodalizio di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e in particolare de la cd. "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa appunto inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano faTO riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440-02). Allo stesso modo, non appare decisiva l'obiezione difensiva secondo cui NT ha interagito solo con OM TA ed EN SI, oltre che con PP IA (la cui assoluzione come deTO è un elemento in sé neutro, che non vale certo a smentire la tesi della persistenza dei legami dell'imputato con contesto di cui era originario), il che escluderebbe il suo stabile coinvolgimento nel sodalizio, dovendo essere riferita anche all'associazione prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 l'affermazione di questa Corte (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Rv. 274250 e Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Rv. 207845), elaborata con precipuo riferimento alla struttura associativa di cui all'art. 416 bis coc. pen., secondo cui la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale aTO di inserimento nel sodalizio e da uno streTO contaTO con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di faTO si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione dei metodi delinquenziali usati dall'associazione, che devono essere mafiosi nel caso del sodalizio ex art. 416 bis cod. pen., mentre nel caso della struttura del neata dall'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, devono essere imperniati sull'impiego di mezzi e risorse, adoperati con schemi collaudati al fine di assicurare i costante reperimento sul mercato anche internazionale di sostanze stupefacenti. Ciò è avvenuto nel caso di specie, avendo NT potuto contare sugli stessi fornitori stranieri del sodalizio, contattati tramite l'intermediazione di soggetti residenti come lui nel territorio bolognese, ma comunque a loro volta col egati, proprio come il ricorrente, alla struttura associativa calabrese, averdo peraltro SI un rapporto privilegiato con il cognato LE LE, cor i quale, in una fase interlocutoria della vicenda descritta al capo F, si incontrava per valutare l'opportunità di far arrivare il carico a Lamezia Terme in aereo. PiuTOsto, è la circoscritta estensione delle relazioni interpersonali di Ven:rici a spiegare il motivo per cui la RM non abbia riferito nulla circa il ricorrente, posto che la predetta collaboratrice di giustizia era legata per motivi sentin entali a AT IT, per cui ella è stata in grado di riferire solo circostanze apprese nell'ambito del suo rapporto con IT, tra cui evidentemente non rientravano i legami tra il suo amante e gli esponenti della "cellula bolognese". 119 PZ 6.7.3. In definitiva, il giudizio sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio,. giustamente ricondoTO dalla Corte di appello alla sola dimensione della partecipazione, non appare fondato su considerazioni irrazionali, per cu, alla stregua delle complessive considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di NT deve essere disatteso, con conseguente onere per il ricorrere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO PP con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RI IO, RÈ FL, TI OM, PA AT, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di IT PP, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis. 1, cod. pen., con rinvɔ per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro, e, senza rinvio, limitatamente alla disposta confisca dei terreni siti in Mile: fogl. 15, pl. 102, 104, 114, 115, 119, 146 e 150, beni dei quali dispone la restituzione all'avente diriTO;
rigetta nel resto il ricorso del IT PP. Rigetta il ricorso di ON RA, BO WA, IA OM, IA PP, PO SI, GG IO e NT RA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di BA AT, FA SI lianɔ, NN IO, NN GO, UT CC, OG AR, CA UR, SI NI, SI EN, IT AT, TU PP VI, RA RA, TA OM, RM SA e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta RosiThouette Res unica 17 GEN 2022 IL CANCELLE 120 Luana Ma