Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
Commentario • 1
- 1. Anche la dichiarazione "in bianco" può essere infedele: la compilazione incompleta integra il reato (Cass. Pen. n. 18532/23)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 settembre 2023
Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Sentenza integrale Premessa La sentenza n. 18532/2023 affronta un tema centrale nella prassi penal-tributaria: può una dichiarazione compilata solo formalmente, ma lasciata vuota nei suoi quadri rilevanti, integrare comunque una dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000? La Corte di cassazione risponde positivamente, riaffermando l'ampiezza semantica del verbo “indicare” e chiarendo che anche l'omessa indicazione equivale a una falsa rappresentazione, se si traduce in una sostanziale negazione dell'imponibile. Fatto M.G., titolare di ditta individuale, era stato inizialmente assolto dal Tribunale di Brescia per insussistenza del fatto, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 43438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43438 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
43438 / 10 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 23/11/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. 2000 Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA
- Rel. Consigliere - N. 15774/2010 Dott. LINA MATERA
Consigliere - Dott. ANNA MARIA FAZIO
Dott. ERSILIA CALVANESE
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AN LO N. IL 02/02/1977
2) EZ AN N. IL 22/06/1978
avverso la sentenza n. 1662/2009 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/12/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2010 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LINA MATERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindan Beglione, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricans";
i cment l'ad. Giancarlo Di Lazzareti, sentito per che ha insistito l'annullamento della sentenza per
* for entrambi.
Linshaters
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza in data 25-3-2009 il GUP del Tribunale di
BR ha dichiarato MA AR e EZ LE colpevoli del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 309\1990, in relazione all'acquisto a fini di spaccio di 10 kg. di sostanza stupefacente di tipo hashish e, con la diminuente del rito, ha condannato il primo, applicato l'aumento per la recidiva reiterata contestata, alla pena di anni 10 di reclusione ed euro 50.000,00 di multa e il secondo a quella di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Con sentenza in data 14-12-2009 la Corte di Appello di
BR ha ridotto la pena inflitta al MA, con l'aumento per la recidiva, ad anni 7 mesi 9 giorni 10 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa e quella inflitta al EZ ad anni 4 mesi 8 di reclusione ed euro 40.000,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Entrambi i predetti imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.
Il MA, con un unico motivo, lamenta la mancanza di motivazione in ordine all'aumento di pena applicato per la contestata recidiva reiterata. Il Ribezzi si duole della manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante il suo stato di incensuratezza.
In prossimità dell'udienza odierna il difensore del EZ ha depositato memoria, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
1) Il ricorso proposto dal MA è fondato.
Linahatha Secondo i principi affermati in materia dalla giurisprudenza, la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla
1 persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal Pubblico
Ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può essere ritenuta non configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso essa va obbligatoriamente applicata.
In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, quindi, anche nel caso di recidiva reiterata), pertanto, è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra le più recenti v. Cass. Sez. Un. 27-5-2010 n. 35738; Sez.
5, 15-5-2009 n. 22871; Sez. 2, 19-3-2008 n. 19557).
Nel caso di specie la Corte di Appello, pur essendo stata investita della questione con i motivi di gravame, ha applicato l'aumento di pena per la recidiva reiterata contestata, senza verificare se la ricaduta nel reato fosse effettivamente sintomatica di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del prevenuto.
Nei confronti del MA, di conseguenza, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata, nella parte de qua, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello, la quale, alla stregua dei principi innanzi indicati, dovrà valutare se la recidiva contestata DR rappresenti o meno, nella fattispecie concreta, una circostanza rilevante ai fini dell'aggravamento della pena.
2 2) Il ricorso proposto dal EZ deve essere, invece, dichiarato inammissibile.
Come è stato precisato da questa Corte, la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la valutazione del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass. Sez. 1, 2-12-2004 n.
46954). Ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, inoltre, non è necessario che il giudice compia un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
sicchè, ai fini del diniego delle attenuanti in parola, basta anche la sola indicazione degli elementi negativi (Cass. Sez. 2, 25-
1-2005 n. 2285).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto il prevenuto non meritevole delle attenuanti generiche, in considerazione della sua personalità negativa, quale si ricava dal tenore delle intercettazioni telefoniche, che dimostrano un coinvolgimento "professionale" del predetto negli illeciti traffici contestati. Tale motivazione si integra e si salda con quella della sentenza di primo grado, nella quale è stato dato atto della gravità
Lindnotes del fatto ed è stato meglio spiegato che dalle conversazioni intercettate emerge che l'acquisto dei 10 kg. di hashish oggetto del
3 presente procedimento costituiva un fatto non occasionale, ma già verificatosi in precedenza e prossimo a ripetersi;
e che dalle stesse captazioni si evince che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, i prevenuto non era un mero corriere, ma, insieme ai coimputati, il reale destinatario dello stupefacente.
Gli elementi considerati sono stati implicitamente ritenuti di rilievo decisivo ai fini del diniego delle attenuanti in parola, nonostante il formale stato di incensuratezza dell'imputato. Si tratta di valutazioni che attengono al merito del giudizio e che, essendo adeguatamente motivate, si sottraggono al sindacato di questa
Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del EZ al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare in euro
1.000,00.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA AR, limitatamente alla recidiva, e rinvia ad altra Sezione della Corte di
Appello di BR per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile il ricorso di EZ LE, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23-11-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Сакрашим Lina mature
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 7 DIC 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia 4