Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 43438
CASS
Sentenza 23 novembre 2010

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Massime1

In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste da uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

Commentario1

  • 1Anche la dichiarazione "in bianco" può essere infedele: la compilazione incompleta integra il reato (Cass. Pen. n. 18532/23)
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    Indice: Premessa Fatto Decisione Massima Sentenza integrale Premessa La sentenza n. 18532/2023 affronta un tema centrale nella prassi penal-tributaria: può una dichiarazione compilata solo formalmente, ma lasciata vuota nei suoi quadri rilevanti, integrare comunque una dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000? La Corte di cassazione risponde positivamente, riaffermando l'ampiezza semantica del verbo “indicare” e chiarendo che anche l'omessa indicazione equivale a una falsa rappresentazione, se si traduce in una sostanziale negazione dell'imponibile. Fatto M.G., titolare di ditta individuale, era stato inizialmente assolto dal Tribunale di Brescia per insussistenza del fatto, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 43438
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43438
Data del deposito : 23 novembre 2010

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