Sentenza 19 agosto 2013
Massime • 1
In tema di recidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2013, n. 35526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35526 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/08/2013
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 31
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 20425/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) De LV GI nato a [...] il [...];
2) Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila;
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Teramo in data 15/1/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso il ricorso presentato da De LV GI ed accogliersi il ricorso proposto dal P.G. presso la Corte di Appello di L'Aquila.
RITENUTO IN FATTO
1. De LV GI ricorre avverso la sentenza, in data 15/1/2013, del Tribunale di Teramo, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 c.p.p., di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui agli artt. a) art. 110 c.p., art. 628 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 5; b) art. 110 c.p., artt. 582 e 585 in relazione all'art. 576 c.p., comma 1, n. 1 con la recidiva reiterata specifica, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo a) ed all'eccessività della pena applicata.
2. Contro la medesima sentenza ricorre anche il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila, sollevando il seguente motivo:
violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 69 c.p., comma 4 e art. 99 c.p., comma 4;
rileva, al riguardo, che il giudice, nel recepire l'accordo fra le parti, ha valutato le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva reiterata contestata all'imputato e ciò in violazione del divieto di cui all'art. 69 c.p., comma 4. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso proposto dal P.G. risulta fondato e deve essere, pertanto, accolto. Difatti dalla sentenza impugnata risulta che il giudice, nel recepire l'accordo intervenuto dalle parti, ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestata ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4. Ciò risulta palesemente in contrasto con il divieto previsto dall'art. 69 c.p., comma 4 nella formulazione vigente a seguito della novella introdotta con la L. n. 252 del 2005, operante, secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, nelle ipotesi in cui il giudice in concreto ritenga di dovere disporre l'aumento di pena per la recidiva ovvero nelle ipotesi in cui detto aumento sia obbligatorio per essere il delitto compreso nell'elenco di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) (sez. 5^ n. 13658 del 30/1/2009, Rv. 243600; sez. 5^ n. 22871 del 15/5/2009, Rv. 244209). Difatti, come sostenuto dalle sezioni unite di questa Corte, in presenza della rituale contestazione ad opera del P.M. della recidiva, ai sensi di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 c.p., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (sez. U n. 35738 del 27/5/2010, Rv. 247838). E nell'ipotesi in cui il giudice, in applicazione dei principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sent. n. 192 del 2007 e n. 92 del 2008) ritenga di escludere che la contestata recidiva sia, di per sè, sintomo di una maggiore capacità delinquenziale, deve adeguatamente motivare al fine di escludere il previsto aggravamento di pena. Nel caso di specie nella sentenza impugnata manca qualsiasi motivazione idonea a giustificare la mancata applicazione dell'aumento previsto per la recidiva e quindi l'operatività del divieto previsto dall'art. 69 c.p., comma 4 che esclude, appunto, la possibilità di applicare le attenuanti con giudizio di prevalenza sulle ritenute circostanze aggravanti e, per quel che qui rileva, sulla recidiva. La pena patteggiata risulta, quindi, illegale perché applicata in violazione di legge e tale situazione avrebbe dovuto imporre al giudice il non accoglimento della richiesta. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
4. Il motivo di ricorso proposto dall'imputato risulta generico, non avendo il ricorrente indicato concreti elementi a sostegno della sua responsabilità in ordine ad un reato diverso da quelli oggetto di contestazione e risultando corretta la qualificazione giuridica del fatto così come recepita nell'accordo tra le parti ratificato dal giudice con la sentenza impugnata. Deve, al riguardo rilevarsi che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato al contenuto nell'accordo tra le parti e la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (sez. 6^, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666;
sez. 4^, n. 10692 del 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394). Le ora esposte considerazioni impongono la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal De LV. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del De LV che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Annulla la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso del P.G., senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramo per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 19 agosto 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2013