Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
L'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.
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Abstract L'articolo formula un commento alla recente sentenza n. 34032 del 16 ottobre 2025 della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, in cui sono stati chiariti nuovamente i criteri di applicazione della recidiva, confermando che l'istituto deve essere inteso come indicatore della pericolosità sociale del reo e non come semplice conteggio di precedenti penali. Il giudice del merito, nel determinare l'aumento di pena, non può basarsi unicamente sulla gravità dei fatti o sul loro arco temporale, ma è tenuto a valutare concretamente il rapporto tra il reato in corso di accertamento e le precedenti condanne. Il giudizio deve avvenire secondo i parametri indicati dall'art. 133 …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 25 maggio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale Immacolata G. era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 c.p.), aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con Renato B. e con Maria N.) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a. 2. Avverso l'indicata sentenza del 25 giugno 2025 della Corte d'appello di Trieste, ha proposto …
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. Truffa: concorre con il reato di possesso di documenti di identificazione falsi?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Il reato di possesso di documenti di identificazione falsi concorre con quello di truffa ancorché la presentazione del documento falso abbia costituito una delle modalità esecutive della truffa, trattandosi di fattispecie distinte sul piano strutturale, atteso che la presentazione del documento falso costituisce attività ulteriore e non necessaria per il perfezionamento del reato di cui all' art. 497-bis c.p. , ed essendo diversi i beni giuridici tutelati dalle due norme (Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , n. 2464). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 06/12/2018 , …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/2014, n. 19170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19170 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3616
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 21934/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR JA, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza del 24/10/2013 della Corte di appello di L'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona sostituto Procuratore Generale D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. OR JA ricorre per cassazione impugnando la sentenza emessa, in data 24 ottobre 2013, dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella resa dal tribunale di Teramo, ha dichiarato l'imputata colpevole del reato a lei ascritto condannandola alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa per il reato previsto dall'art. 81 cpv. cod. pen., D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, comma 1 bis, convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta OASI con sede legale in Alba Adriatica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ometteva di versare all'INPS, le quote previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti relative ai periodi da gennaio 2006 a ottobre 2006 per un ammontare complessivo di ritenute non versate di 3443,00 Euro;
commesso in Teramo da gennaio ad aprile 2006, accertato il 29 aprile 2008, con la recidiva specifica, infraquinquennale.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza OR JA, tramite il difensore, affida il ricorso ai due seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale sotto il profilo dell'erronea qualificazione del modello DM 10 nonché erronea applicazione della legge processuale sotto il profilo dell'errata valutazione della prova (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c)). Assume che erroneamente la Corte di appello ha attribuito, invertendo il principio dell'onere della prova nel processo penale, un valore "confessorio" ai modelli denominati DM 10, laddove il modello in questione è nient'altro che la denuncia della comunicazione da parte del datore di lavoro all'INPS della retribuzione mensile spettante ai dipendenti, dei contributi pertanto dovuti e dell'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell'INPS medesima.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'assoluto difetto di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)).
Sostiene che, essendo la recidiva una circostanza aggravante, la sua applicazione, peraltro facoltativa, impone al giudice uno specifico onere di motivazione, nel caso di specie non adempiuto, nell'ipotesi di una sua applicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione sulla base del secondo motivo.
Il primo motivo è invece manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha affermato che, in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro, l'onere incombente sul pubblico ministero di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti è assolto con la produzione del modello DM 10, con la conseguenza che grava sull'imputato il compito di provare, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive inoltrate, l'assenza del materiale esborso delle somme (Sez. 3, n. 7772 del 05/12/2013, 19/02/2014, Di Gianvito, Rv. 258851), precisando che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale può essere valutata come prova piena della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse solo in assenza di elementi contrari (Sez. 3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909), nella specie insussistenti. La natura di siffatte dichiarazioni si spiega in quanto gli appositi modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10) hanno natura ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro e la loro presentazione equivale all'attestazione di aver corrisposto, fino a prova contraria, le retribuzioni in relazione alle quali è stato omesso il versamento dei contributi (Sez. 3, n. 37145 del 10/04/2013, Deiana, ed altro, Rv. 256957).
La sentenza impugnata non merita perciò il rilievo che le è stato mosso con il primo motivo del ricorso.
3. È invece fondato il secondo motivo.
La Corte territoriale, dopo aver precisato che l'imputata andava dichiarata colpevole, ha stabilito che i precedenti penali a suo carico non consentivano la concessione delle attenuanti generiche. Ha poi affermato che pena equa, tenuto conto dei criteri direttivi dell'art. 133 cod. pen., doveva ritenersi quella di mesi tre di reclusione ed Euro 400,00 di multa (pena base mesi uno ed Euro 200,00 aumentata a mesi due per la recidiva e ulteriormente aumentata per la continuazione).
Ne consegue che fondatamente la ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione in ordine all'aumento disposto in sentenza con la recidiva.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte appare divisa. Secondo un primo orientamento, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Orna, Rv. 250039), conseguendo da ciò un preciso onere motivazionale da parte del giudice nell'ipotesi di aggravamento della pena per effetto della ritenuta recidiva. Secondo un altro indirizzo, non vi è obbligo di specifica motivazione, in assenza di specifiche deduzioni difensive, per la decisione di aumento di pena per la recidiva facoltativa nei casi di cui all'art. 99 c.p., commi 3 e 4, trattandosi di un aggravamento previsto dalla legge quale effetto delle condizioni soggettive dell'imputato (Sez. 5, n. 711 del 19/11/2009, dep. 11/01/2010, Stracuzzi Rv. 245733), sicché è la esclusione di tale aggravamento di pena a dover formare oggetto di motivazione (Sez. 3, n. 13923 del 18/02/2009, Criscuolo, Rv. 243505). Il Collegio ritiene di aderire al primo orientamento sul rilievo che, come affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole, la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99 c.p., comma 5, nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata
(Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe e altro, Rv. 247838). Secondo le Sezioni Unite, logica conseguenza di tale affermazione è che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte dell'imputato.
Avendo la Corte di appello omesso tali necessarie valutazioni su un punto decisivo per il giudizio ed oggetto di specifica doglianza, la sentenza va annullata con rinvio limitatamente alla valutazione della recidiva per nuovo esame sul punto.
Per il resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata ad altra sezione della Corte di appello di Perugia limitatamente alla valutazione della recidiva. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2015