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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
(art. 21, d.P.R. n. 34/2000) 1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 21, d.P.R. n. 34/2000) 1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonche' gli importi dei lavori eseguiti di cui all'articolo 86, commi 2 e 3, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve riportare la data di ultimazione dei lavori.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 34
- 1. Utero in affitto: pratica vietata in Italia, il minore è adottabileAccesso limitatoGiuseppina Mattiello · https://www.altalex.com/ · 17 novembre 2014 · 41.06956
Giurisprudenza • 260
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 05/01/2017, n. 4Provvedimento: […] 6.1.- L'art. 82, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163), la cui mancata applicazione è invocata dalla ricorrente, prevede la rivalutazione “degli importi dei lavori”, “sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante l'esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA”.Leggi di più...
- art. 263 D.P.R. 207/2010·
- disapplicazione delle norme regolamentari·
- requisiti di partecipazione alle gare pubbliche·
- principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione·
- giurisprudenza amministrativa·
- regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163·
- rivalutazione degli importi dei lavori·
- requisiti tecnico-organizzativi dei progettisti·
- art. 82 D.P.R. 207/2010·
- par condicio tra concorrenti