2. Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione e' notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.