Articolo 85 del Codice di procedura penale
Articolo 70Articolo 72
Versione
24 ottobre 1989
Art. 85. Intervento volontario del responsabile civile 1. Quando vi e' costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma 4, il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84 commi 1 e 2.
2. Il termine previsto dal comma 1 e' stabilito a pena di decadenza. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile non puo' avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici.
3. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione e' notificata, a cura del responsabile civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale e' eseguita la notificazione.
4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile e' revocata o se e' ordinata l'esclusione della parte civile.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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