Versione
13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 74. Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione 1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorita', ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l'inadempimento, l'Autorita' provvede a sospendere l'attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione, qualora l'impresa continui ad essere inadempiente, l'Autorita' dispone la decadenza dell'attestazione.
3. L'Autorita' revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l'impresa abbia adempiuto a quanto richiesto dall'Autorita'; resta in ogni caso l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalita' previste dall'articolo 70, comma 1, lettera f), l'impresa adempie alle richieste della SOA attestante, nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l'impresa sia inadempiente, la SOA informa l'Autorita' entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l'Autorita' avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l'impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l'Autorita' informa la SOA, che procede ad accertare che l'attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti dall'articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni di cui all'articolo 8, comma 5, nel termine ivi indicato, nonche' delle variazioni di cui all'articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 20
- 1. APPALTI: Obblighi informativi di Stazioni appaltanti, S.O.A. ed Operatori economici.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 76.35759
[…] ConsideratoIl Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla partecipazione alle gare e all'affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 10, del medesimo decreto. […]
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Giurisprudenza • 52
- 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/11/2017, n. 5444Provvedimento: […] a seguito di procedura negoziata, alla società IS s.r.l. di Mirandola (MO) dell'incarico di direzione operativa di impianti elettrici, meccanici e strutture, oltre al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nell'ambito della realizzazione della scuola secondaria di primo grado in via Lombardia per l'importo definitivo netto di € 25.575,00; […] in violazione dell'art. 267, comma 3, del Regolamento di attuazione del codice appalti) e il quinto (relativo alla asserita mancanza, nel professionista indicato dalla IS, dei requisiti per l'effettuazione delle attività di coordinamento della sicurezza).Leggi di più...
- art. 74 codice appalti·
- art. 90 codice appalti·
- responsabilità della stazione appaltante·
- danno emergente e lucro cessante·
- prova del danno·
- mancata dichiarazione di cause di esclusione·
- risarcimento danni·
- quantificazione del risarcimento·
- procedura negoziata·
- art. 38 codice appalti·
- aggiudicazione di appalto·
- esclusione dalla gara·
- modifica dell'offerta