Sentenza 6 maggio 2014
Massime • 1
L'applicazione di una pena accessoria, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, deve essere specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera (Fattispecie relativa all'applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentario • 1
- 1. Mutamenti normativi sullo spaccio di lieve entità (Cass., 14961/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Alle sezioni unite la questione se il giudice debba applicare anche di ufficio la disciplina normativa più favorevole rispetto ai mutamenti normativi verificatisi - in riferimento al regime sanzionatorio concernente le fattispecie attenuate di cui al comma 5^ dell'art. 73 D.P.R. 309/90 - dapprima con il D.L. 146/13 convertito nella L. 10/14 e successivamente con il D.L. 36/14 a sua volta convertito nella L. 79/14. Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 marzo ? 13 aprile 2015, n. 14961 Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza del 19 settembre 2008 il Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Bari dichiarava - per quanto qui di interesse - D.F.D. , imputato di plurimi episodi …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2014, n. 20766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20766 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco Presidente - del 06/05/2014
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 812
Dott. APRILE E. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 45034/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/05/2013 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia disponeva nei confronti di PI SA il riconoscimento, ai sensi dell'art. 12 c.p., comma 1, n. 2, e artt. 730 e segg. c.p.p., della sentenza del 28/04/1999 con la quale il Tribunale francese di Perpignan aveva condannato il prevenuto per i reati di importazione, traffico, trasporto e detenzione di 30 kg. di sostanza stupefacente del tipo resina cannabis, e conseguentemente ordinava l'applicazione nei riguardi dello stesso PI delle pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio per la durata di anni uno e mesi sei.
Rilevava la Corte di appello come, in assenza di condizioni ostative al riconoscimento di quella sentenza straniera, l'applicazione delle indicate pene accessorie fosse dovuta a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, "tenuto conto della natura e delle modalità del delitto consumato all'estero ed oggetto di condanna".
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il PI, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Francesco Zarbo, il quale, con un unico punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli articoli di legge sopra elencati, e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale giustificato l'applicazione delle pene accessorie sulla base di un laconico riferimento alla natura e alle modalità del delitto commesso all'estero, senza considerare che la sentenza di condanna riconosciuta era stata emessa nel lontano 1999 con riferimento ad un fatto dell'anno precedente, e che la pena principale irrogata è stata scontata dal condannato, il quale, negli anni successivi, non ha commesso alcun altro reato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
Costituisce oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale l'applicazione di una pena accessoria rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, quali sono le pene accessorie previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, deve essere specificamente motivata anche quando la relativa decisione sia stata adottata in sede di riconoscimento di una sentenza penale straniera (così Sez. 6^, n. 23851 del 24/04/2013, Nella, Rv. 255743;
Sez. 6^, Sentenza n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812). Applicando tale regula iuris al caso di specie bisogna rilevare come la motivazione della sentenza impugnata si presenti eccessivamente sincretica, tanto più che le due pene accessorie sono state irrogate non nel minimo consentito, occorrendo una motivata verifica delle pericolosita sulla base di una molteplicità di fattori, compresi quelli già segnalati dal ricorrente e non considerati dalla Corte territoriale.
4. Da tanto consegue l'annullamento della sentenza gravata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che, nel nuovo giudizio, dovrà tenere conto delle specifiche deduzioni formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2014