Sentenza 20 settembre 2017
Massime • 1
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale "si ritiene congruo".
Commentario • 1
- 1. Fatture per operazioni inesistenti: irrilevanza del flusso di ritorno e della dichiarazione integrativa (Cass. Pen. n. 1903/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 febbraio 2026
La sentenza in commento si concentra su due principi di grande impatto in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000): Il flusso di ritorno delle somme non è elemento costitutivo del reato. La dichiarazione integrativa non neutralizza la responsabilità penale. Si tratta di due temi che spesso vengono affrontati nei procedimenti per reati tributari. 1. Il flusso di ritorno non è requisito strutturale del reato Nel caso esaminato, la difesa aveva sostenuto che mancasse la prova del rientro delle somme pagate ai fornitori nella disponibilità dell'imputato. L'argomento, spesso utilizzato nei processi per fatture …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2017, n. 54966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54966 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2017 |
Testo completo
54966-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 20/09/2017 PATRIZIA PICCIALLI Presidente Sent. n. sez. 1576/2017 ANDREA MONTAGNI REGISTRO GENERALE LOREDANA MICCICHE' N.11838/2017 DANIELE CENCI - Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG MA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 11/11/2014 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso per Il P.G. Tocci AN conclude per rigetto. Udito il difensore -1- т RITENUTO IN FATTO 1.L'11 novembre 2014 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona il 16 maggio 2012 ed appellata dall'imputato, ha ridotto la pena nei confronti di AT RO, riconosciuto colpevole della violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di spaccio marijuana, fatto contestato come commesso il 27 ottobre 2010. 2.Ricorre tempestivamente (impugnazione depositata il 22 dicembre 2014; atti pervenuti alla S.C. il 14 marzo 2017) per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, che denunzia promiscuamente difetto motivazionale e violazione di legge.
2.1. Con il primo, complessivo, motivo (motivi nn. 1 e 2 del ricorso) il ricorrente contesta la sussistenza del reato, sotto il profilo della - ritenuta - mancanza della prova della finalizzazione della (incontestata) detenzione alla cessione ad altri: gli indici a tale riguardo valorizzati dai Giudici di merito non sarebbero, in realtà, concludenti in tal senso e sarebbero, in conseguenza, violate le regole codicistiche sulla valutazione della prova ed il principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio"; sarebbe inoltre mancante, contraddittoria ed illogica la motivazione a proposito della sussistenza del reato.
2.2. Mediante il secondo motivo (motivo indicato come n. 3 nel ricorso) il ricorrente denunzia violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in ragione della mancata riduzione della pena nel massimo consentito per le riconosciute circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1.Il primo motivo di impugnazione reitera, in realtà, una questione già dedotta in appello, già presa in considerazione e già disattesa dai Giudici di merito, con motivazione che il Collegio stima congrua incentrata sulla - - concordanza nel senso della destinazione anche alla cessione della droga rinvenuta degli elementi fattuali rappresentati dalla disponibilità non soltanto della droga ma anche, all'interno dell'abitazione, di un bilancino, di un coltello con tracce di stupefacente e di ritagli di plastica, oggetti, tutti conservati insieme, idonei al confezionamento di dosi, ed inoltre dall'essere stato l'imputato controllato in una zona che i Carabinieri riferiscono essere frequentata da 2 in tossicodipendenti ed in atteggiamento sospetto e guardingo, dalla ritenuta implausibilità della versione difensiva resa e della - inadeguata -argomentata capacità economica dell'imputato, oltre che sulla valutazione critica delle argomentazioni difensive svolta al riguardo, stimate dalla Corte territoriale non persuasive (pp.
5-7 della sentenza impugnata). La motivazione della doppia decisione conforme risulta, pertanto, congrua, oltre che pienamente rispettosa degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.
1.2. Quanto all'ulteriore motivo di ricorso, si osserva che, in effetti, l'applicazione delle riconosciute circostanze attenuanti generiche non ha condotto all'abbattimento della sanzione nel massimo astrattamente consentito, essendo stata applicata una pena superiore di quindici giorni di reclusione rispetto al livello minimo raggiungibile: ciò che risulta pienamente legittimo perché adeguatamente spiegato dai Giudici di appello, i quali hanno richiamato la non occasionalità dell'attività di spaccio (p. 8 della sentenza impugnata), peraltro rispettando la proporzione di calcolo già applicata in primo grado e non contestata nell'atto di appello. Del resto, ferma la assoluta legittimità di una scelta di riduzione ex art 62- bis cod. pen. non coincidente con il terzo previsto come abbattimento massimo, si richiama il tradizionale insegnamento secondo il quale «Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell'applicazione di un'attenuante, attraverso l'adozione, in sentenza, di una formula sintetica (quale: "Si ritiene congruo") (Nel caso la riduzione di pena era prossima alla misura massima di un terzo)» (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata S. ed altri, Rv. 211583).
2. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto dell'impugnazione e la condanna del ricorrente, per legge (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente atrizia Picciali Daniele CenciDaniele Cenci Patrizia Picciall Depositata in Cancelleria Oggi. 37 DIC. 2017 Il Funzionario Giudiziaric Patrizi Corra