Sentenza 23 ottobre 2019
Massime • 1
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2020, la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, previa rinunzia ai restanti motivi di appello, riformava parzialmente la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di Roma, riducendo la pena applicata a M. Lusjan in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 d.P.R. 309/1990, nella misura finale di anni due di reclusione ed euro 8000 di multa. Pena sospesa. Confermando nel resto la sentenza. 2. Avverso la predetta sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Roma propone ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce il vizio ex art. 606, comma …
Leggi di più… - 2. Concordato in appello: quando è ammissibile il ricorso in CassazioneDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 novembre 2025
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
Leggi di più… - 4. Non basta indicare il reato più grave: va motivato ogni aumento per continuazione (Cass. pen. n. 20084/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2025
1. Introduzione La sentenza n. 20084/2025 emessa dalla Cassazione penale, sezione IV, rappresenta un decisivo intervento interpretativo in tema di trattamento sanzionatorio nei casi di reato continuato. Il Supremo Collegio ha esaminato la corretta applicazione degli aumenti di pena legati al riconoscimento della continuazione, concentrandosi sull'obbligo motivazionale del giudice nel quantificare ciascun incremento per i reati satelliti. La questione, che ha visto contrapporsi più orientamenti ermeneutici, assume particolare rilevanza alla luce del principio di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena. 2. Il contesto fattuale e la decisione della Corte d'Appello di Napoli …
Leggi di più… - 5. Sull'illegalità della pena e giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrentiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto «la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e ss., 65 e 71 c.p. e ss., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge». Cassazione penale sez. un., 14/07/2022, (ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023), n.877 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2019, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2019 |
Testo completo
944-2020 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3179/19 ADRIANO IASILLO Presidente - CC 23/10/2019- MICHELE BIANCHI R.G.N. 37926/2019 GIACOMO ROCCHI TERESA LIUNI Relatore DANIELE CAPPUCCIO in caso di diffusione del presente provvedimento ha pronunciato la seguente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, SENTENZA a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: sul ricorso proposto da: disposto d'ufficio M.L. ☐ a richiesta di parte ☑Imposto dalla legge avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI Sentite le conclusione del PG وسلام RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO sezione1. Con sentenza in data 5/4/2019 la Corte di appello di Bari minorile, procedendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., ha rideterminato M.L. la pena applicata al minore per reati in materia di armi e lesioni in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del M.L. avv. Gerardo Matera, lamentando erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio e mancata verifica circa la previa ricorrenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 3/8/2017, data di entrata in vigore della riforma attuata con legge n. 103 del 2017. Nei motivi di impugnazione si è fatto riferimento sia alla necessità di verificare se fossero intervenute cause di proscioglimento, che alla ridetermina- zione del trattamento sanzionatorio, profili entrambi preclusi dall'istituto del concordato sulla pena nel processo di appello, reintrodotto con la Legge citata. Invero, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determina- zione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso il giorno 23 ottobre 2019. Il Consignere estensore Il Presidente DEPOSITATA Teresa Jonelo Adriano Iasillo IN CANCELLERIA 13 GEN 2020 2 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA