Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
L'eliminazione dell'obbligo di elezione di domicilio presso un legale residente nel capoluogo del circondario del Tribunale in cui è in corso il processo a carico di un (allora) procuratore legale residente in località non compresa nel circondario, disposta dalla legge 24 febbraio 1997, n. 48, di modifica della legge professionale forense, non ha determinato l'invalidità o l'inefficacia, in mancanza di revoca espressa, delle elezioni di domicilio già intervenute a norma della previgente disciplina. (Conf. S.U. civ., 20 giugno 2012, n. 10143, Rv. 622883).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2013, n. 38345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38345 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ TO S. - Presidente - del 22/11/2013
Dott. CONTI NI - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI MO - Consigliere - N. 1776
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 8166/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BB IN, nato a [...] il [...];
2. ME NI, nato a [...] il [...];
3. OI SC, nato a [...] il [...];
4. SG IT, nato a [...] il [...];
5. NC ME, nato a [...] il [...];
6. UD NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 20/05/2011 dalla Corte di Appello di CC;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. MO Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti: avv. LEci IM Luca per ME NI e - in sostituzione dell'avv. Gentile IT - per OI SC e NC ME;
avv. Epifani Vito Donato per SG IT;
avv. Felici Vito per UD NO;
difensori, tutti, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. I sei imputati generalizzati in epigrafe sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale di Brindisi per rispondere di una serie di reati venuti in luce nell'ambito di un complesso procedimento penale (
contro
RI CO + 26) avente per oggetto la diramazione o "frangia" brindisina dell'associazione di natura mafiosa presente in Puglia denominata Sacra Corona TA. Diramazione criminale attiva in particolare in attività di controllo e gestione capillari delle aree "contrabbandiere" di Fasano e Ostuni ed organizzata e diretta da IT TO e EN IO.
1.1. All'esito di articolata istruttoria dibattimentale il Tribunale di Brindisi con sentenza del 12.4.2007, escluse le aggravanti della natura armata del sodalizio mafioso e delle valenze mafiose dei fatti di contrabbando L. n. 203 del 1991, ex art. 7, ha dichiarato:
a) gli imputati OI SC, NC ME e UD NO colpevoli del reato associativo mafioso (capo A), e del reato di contrabbando aggravato continuato di tabacchi esteri importati dal Montenegro in Italia e altri Stati della U.E. (capo H), e (unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p.) ha condannato OI e NC alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno e UD a quella di quattro anni e sei mesi di reclusione;
b) l'imputato SG IT colpevole del reato (capo B) di concorso esterno nella associazione mafiosa facente capo al IT (perché, "avvalendosi del mandato difensivo e abusando della protezione riconosciuta agli incontri tra difensore e assistito", assumeva il "ruolo di veicolo all'esterno delle indicazioni e dei voleri del IT, detenuto presso il carcere di Parma in regime di 41 bis O.P.", che altresì aggiornava sullo stato delle attività della consorteria criminosa, condannandolo alla pena di tre anni di reclusione;
c) l'imputato BB IN colpevole del reato di associazione per delinquere, con ruolo organizzativo e direttivo, finalizzata alla commissione di reati di contrabbando internazionale di t.l.e. (capo N), avendo provveduto al "reperimento nella penisola balcanica, allo stoccaggio e all'occultamento dei t.l.e. in carichi di merce lecita (cd. di copertura), al successivo trasferimento della merce con l'utilizzo di società commerciali appositamente costituite nei vari Paesi interessati dal traffico" (art. 416 c.p., dal dicembre 1999 sino all'aprile 2001; D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 quater, dall'aprile 2001 al maggio 2001) nonché di otto reati di importazione (contrabbando) di quantità ingenti di t.l.e. in evasione dei diritti di confine, e (unificati i reati ex art. 81 cpv. c.p.) lo ha condannato alla pena di sette anni e sei mesi di reclusione;
d) l'imputato ME NI colpevole del reato di riciclaggio continuato (capo M1) per aver sostituito o trasferito somme di denaro di EN IO derivanti dall'attività associativa mafiosa e dal contrabbando di t.l.e. (somme che utilizzava per lavori di completamento di un immobile del EN, cui cedeva altresì una propria carta di credito), condannandolo - riconosciutegli le attenuanti generiche - alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa.
1.2. Il Tribunale, illustrati in limine i criteri di riferimento e la metodologia di analisi adottati per il vaglio del materiale probatorio acquisito in dibattimento, ha enunciato una pertinente sintesi storica della nascita e dell'evoluzione della consorteria criminale della Sacra Corona TA (creata in carcere nel 1983 da OL EP sul modello organizzativo della 'ndrangheta) fino al termine degli anni Novanta. Epoca in cui (1998) il trio di detenuti di Mesagne appartenenti alla SCU, formato da IT TO, D'CO SI e IM SI (cd. triumvirato dei mesagnesi), si e' imposto al vertice dell'associazione "mafiosa", occupando le posizioni di potere personale del capo storico OL, integrate dal controllo criminale dell'area di Mesagne e dalla riscossione del tributo (cd. pensiero) di 10.000 lire per ogni cassa di sigarette importata dalle squadre contrabbandiere di Fasano e Ostuni, divenendo quest'ultimo il contesto operativo, territoriale e personale in cui si inscrivono i molteplici reati accertati nel corso delle indagini, dai quali è scaturito l'attuale procedimento penale. I giudici di primo grado hanno anteposto all'esame delle posizioni dei singoli imputati un quadro sinottico delle complessive emergenze processuali e di tutte le loro implicazioni oggettive (sulla estesa dinamica dei fatti criminali, compiuti in forma associativa o autonoma, venuti in luce dalle indagini e verificati nel dibattimento) e soggettive (riferibilità dei fatti reato ad uno più gruppi criminali ed ai loro esponenti e specifici ruoli di costoro), chiarendo che la concreta esistenza della aggregazione mafiosa detta Sacra Corona TA è conclamata sul piano processuale da più decisioni giudiziarie definitive (è fatta specifica menzione della sentenza 5.7.2000 nei confronti di ON UN e altri) e inoltre che anche le vicende integranti l'attuale regiudicanda (soprattutto per quanto concerne la propaggine brindisina della SCU, diretta da IT e EN e dedita alla gestione di traffici contrabbandieri) rinvengono positiva affermazione giudiziaria, alla luce del definito separato giudizio svoltosi nei confronti di coimputati nelle forme del rito abbreviato (sentenza definitiva 16.4.2003 del g.i.p. del Tribunale di CC a carico di OL TO e altri).
Gli stessi giudici hanno ritenuto i sei imputati per cui è processo raggiunti da univoci e convergenti elementi di prova in relazione a tutti i reati loro rispettivamente ascritti. Elementi desunti in sintesi:
a) dalle numerose intercettazioni telefoniche e ambientali (oggetto di trascrizione disposta con perizia dibattimentale), ritualmente autorizzate e legittimamente eseguite (mediante tecnica di cd. istradamento) anche su utenze mobili in uso all'estero, via via estese dopo le iniziali captazioni dei dialoghi telefonici del latitante EN IO (detto RI), braccio destro del detenuto IT TO (capo del gruppo mafioso con cui mantiene i contatti per mezzo del coimputato avv. SG IT), rifugiatosi in Grecia dove è assassinato l'11.8.2000;
b) dagli accertamenti tecnici e storico - documentali esperiti dalla polizia giudiziaria e coniugati agli eventi progressivamente emersi dalle captazioni foniche;
c) dalle chiamate in correità o in reità (tutte reciprocamente riscontrantisi nelle loro proiezioni individualizzanti) di ben cinque collaboratori di giustizia, già intranei anche con ruoli apicali al raggruppamento mafioso di IT, depositari di dati conoscitivi assistiti da peculiare affidabilità e coinvolgenti in varia misura ognuno degli attuali ricorrenti: FI SO e LE IM, esponenti storici della SCU brindisina;
D'CO SI, uno dei cd. triumviri autori della scissione che ha dato luogo al nuovo governo della SCU alla fine degli anni Novanta;
GR TO, diretto collaboratore di IT TO;
Di AN Donato, che ha dato conto della crescente espansione degli affiliati del IT nelle aree di Fasano e di Ostuni.
2. Giudicando sulle impugnazioni dei sei imputati, la Corte di Appello di CC con l'indicata sentenza del 20.11.2011 ha confermato in punto di responsabilità la prima decisione con riferimento alla affermata colpevolezza dei prevenuti in ordine a tutti i reati loro rispettivamente ascritti, dichiarando unicamente estinti per intervenuta prescrizione i reati di contrabbando di tabacchi esteri e così rideterminando le pene inflitte agli imputati cui tali reati sono stati contestati. Per l'effetto la Corte: 1) rigettatine i relativi appelli, ha confermato le pene inflitte a SG IT (concorso esterno in associazione mafiosa: tre anni di reclusione) e a ME NI (riciclaggio: due anni e dieci mesi di reclusione e multa); 2) ha ridotto a quattro anni e sei mesi di reclusione la pena inflitta a BB IN (promotore di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di fatti di contrabbando); 3) ha ridotto a tre anni di reclusione ciascuno le pene inflitte ai OI SC, NC ME e UD NO (partecipi dell'associazione mafiosa diretta da IT e EN).
2.1. La sentenza di appello, operata una sintesi degli elementi probatori ritenuti dal Tribunale dimostrativi della responsabilità di ciascun imputato appellante, ha puntualmente enunciato i motivi di gravame esposti nei singoli atti di impugnazione.
La Corte distrettuale ha, quindi, affrontato le diverse eccezioni di carattere processuale sollevate dai prevenuti, respingendole tutte perché non fondate, ed ha considerato necessario rievocare l'evoluzione normativa dell'associazione per delinquere diretta alla commissione di reati doganali in materia di tabacchi lavorati esteri. Questione rilevante in rapporto all'accusa contestata a BB IN e ad altri coimputati, nel contesto della quale la Corte si è soffermata sulla verifica del termine di prescrizione dello stesso reato associativo e dei reati fine del sodalizio (fatti di contrabbandando di t.l.e.), termine che ha considerato non decorso per il solo imputato BB, quanto al reato di associazione per delinquere (capo N della rubrica), tenuto conto del ruolo di capo e organizzatore (confermato) della aggregazione criminosa dallo stesso ricoperto (come da relativa aggravante speciale contestatagli).
2.2. Quanto al primo profilo, attinente alle questioni processuali poste dagli imputati attuali ricorrenti, i giudici di appello hanno - da un lato - rigettato l'eccezione di nullità del decreto dispositivo del giudizio derivante dalla nullità delle notificazioni degli avvisi di conclusione delle indagini e di fissazione dell'udienza preliminare dedotta dal difensore degli imputati OI e NC, siccome avvenuta presso altro difensore domiciliatario nel capoluogo del circondario del Tribunale ove è in corso il procedimento a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 10, convertito in L. 22 gennaio 1934, n. 36, (legge professionale forense). Disposizione, questa, da non ritenersi abrogata dalla successiva disciplina normativa, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità civile, e quindi tale da legittimare - in difetto di una revoca della domiciliazione - la notificazione degli atti presso il domicilio risultante dall'albo professionale. Da un altro lato i giudici di secondo grado hanno disatteso le rinnovate eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni avvenute su utenze estere, poste da più imputati e già affrontate dal Tribunale, ribadendo - anche con il conforto della giurisprudenza di legittimità- la corretta applicazione nei casi oggetto del processo della procedura tecnica del cd. istradamento, le chiamate in partenza o in arrivo su utenze mobili situate all'estero essendo "convogliate" in un "nodo" attivo sul territorio italiano ("ponte telefonico"). Sicché l'attività di intercettazione è stata correttamente eseguita nei soli casi in cui le telefonate, pur partite da utenze straniere o compiute all'estero, si sono avvalse di una delle centrali (nodi o ponti telefonici) presenti in Italia per collegarsi con altra utenza ovvero, nel caso inverso, in cui un'altra utenza si sia collegata a quella estera, usufruendo di un ponte telefonico allocato in Italia.
2.3. Sul merito dei fatti criminosi ascritti ai sei imputati i giudici di appello, all'esito di una nuova e autonoma valutazione delle emergenze processuali, giustapposta ai richiami all'ampia analisi dei fatti criminosi svolta dal Tribunale, hanno ribadito l'univoco valore dimostrativo delle acquisite fonti di prova. Fonti che, se confermano l'operatività dell'aggregazione della S.C.U. facente capo al IT (che è, per altro, ai vertici della stessa associazione "madre") e al suo luogotenente EN, associazione la cui esistenza e la cui attività nel ramo del controllo del contrabbando di tabacchi è stata - del resto - già riconosciuta con la sentenza che ha definito il giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati (sentenza g.u.p. Tribunale CC 16.4.2003, irrevocabile) nonché il ruolo attivo in essa ricoperta dagli attuali imputati, sia come intranei al sodalizio (UD, OI, NC), sia come concorrente esterno (Sgurla), conclamano altresì i fatti criminosi posti in essere dai coimputati ME e BB. Segnatamente per quest'ultimo, cui è attribuita la posizione di organizzatore della ramificata associazione criminosa contrabbandiera di cui al capo N) della rubrica;
posizione che la Corte di Appello ha confermato dopo puntuale vaglio dei motivi di appello dell'imputato.
3. La descritta sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dai sei imputati, che hanno dedotto vizi di legittimità della decisione riconducibili a violazioni di legge (processuale o sostanziale) ed a mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Censure che si riassumono nei termini che seguono.
3.1.Ricorso di BB IN (capo N).
3.1.1. Violazione dell'art. 416 c.p., e difetto o illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata ha confermato la sussistenza dell'associazione delinquenziale contrabbandiera, in cui l'imputato avrebbe ricoperto un ruolo apicale, senza che si siano accertati comportamenti significativi di una perdurante partecipazione del BB alle attività di contrabbando del sodalizio criminoso e, nel contempo, della sua consapevolezza di essere una componente stabile del ridetto sodalizio.
Nè, in subordine, la Corte salentina ha risposto ai motivi di appello denuncianti l'insussistenza delle aggravanti di cui ai commi 3 (funzione di "capo" della associazione) e 5 (numero degli associati superiore a dieci) dell'art. 416 c.p., contestate al ricorrente. La stessa Corte, infine, non ha motivato la "mancata applicazione della prescrizione a tutti i reati satelliti" (fatti di contrabbando) contestati al BB.
3.2. Ricorso di ME NI (capo M1).
3.2.1. Erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., e palese illogicità di motivazione.
La Corte di Appello ha irrazionalmente confermato la responsabilità dell'imputato per l'ascritto reato di riciclaggio pur in assenza di prova giudiziaria della sussistenza dei reati presupposti (ascrivibili a EN IO, mai condannato per tali fatti fino al momento della sua morte) e comunque pur in assenza di prova del dolo del reato in questione. Ciò benché le analoghe posizioni dei coimputati AR FE e EP IE (moglie separata di EN) siano state ritenute esenti da responsabilità proprio per difetto di dati dimostrativi dell'elemento soggettivo del reato. E nonostante il ME, al pari dei coimputati, abbia venduto dopo la morte del EN l'immobile dello stesso a lui fittiziamente intestato e di cui aveva seguito i lavori di ristrutturazione, monetizzando l'incasso con assegni bancari. Vale a dire con mezzi di pagamento di agevole "tracciabilità" nei loro movimenti e passaggi e, quindi, senza alcun intento di celare i corrispondenti introiti.
Nè appaiono persuasivi gli argomenti con cui la sentenza impugnata, oltre a minimizzare le ragioni addotte dall'imputato per giustificare l'intestazione a se stesso dell'abitazione di EN (sottrarlo alle pretese patrimoniali della moglie separata dell'esponente mafioso), ha escluso che l'imputato potesse ignorare i trascorsi criminali dell'ucciso e, quindi, non conoscere l'illecita provenienza del denaro da questi proveniente. La circostanza per cui il ruolo del EN in seno alla consorteria della SCU sarebbe stato adeguatamente provato e ben noto negli ambienti criminali non può valere a fondare in capo all'incensurato ME la cognizione dei trascorsi giudiziari (soltanto processuali) del ME, cui lo ha legato solo un rapporto amicale fin dall'infanzia.
3.3. Ricorsi di OI SC e NC ME (capo A) (ricorso cumulativo).
3.3.1. Violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), per omessa notificazione al difensore degli avvisi di conclusione delle indagini e di fissazione dell'udienza preliminare con nullità del decreto dispositivo del giudizio e delle successive decisioni di merito. I suddetti due avvisi non sono stati notificati al difensore di fiducia dei due imputati, avv. CO Gentile con studio legale a Fasano, ma presso lo studio dell'avv. Livio Stefanelli di Brindisi in virtù di una "vecchia domiciliazione" presso questo legale desunta da una pubblicazione non aggiornata dell'albo dei procuratori legali, in conformità al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 10, che nella sua originaria formulazione prevedeva per il procuratore legale residente fuori del capoluogo del circondario (quale era nel 1993 l'allora praticante procuratore legale Gentile) l'obbligo di un domicilio anche nel capoluogo. Tale obbligo con conseguente abrogazione del citato art. 10 della vecchia legge professionale è stato eliminato dalla L. 24 febbraio 1997, n. 48, che prevede il solo l'obbligo per l'avvocato di risedere nella circoscrizione del Tribunale ove è iscritto ed esercita la professione. Per tanto alla data di notifica degli avvisi di cui agli artt. 415 bis e 419 c.p.p., l'avv. Gentile aveva un proprio esclusivo domicilio professionale a Fasano, in cui avrebbero dovuto essergli notificati gli avvisi.
3.3.2. Violazione dell'art. 195 c.p.p., con riguardo alla testimonianza RI.
Gli atti di indagine e le intercettazioni telefoniche non permettono di identificare i due imputati, che si assume essere intervenuti o menzionati in alcuni dialoghi captati, con i nomi o soprannomi rispettivi di DO (OI) e "M il BI (NC) loro assegnati dagli inquirenti. In particolare per il NC il detto soprannome si fonda, come ha chiarito nella sua testimonianza (udienza 16.11.2005) il maresciallo RI, soltanto sulla "notoria" conoscenza presso i Carabinieri di Fasano del NC come "M il BI. Tale indicazione testimoniale è inutilizzabile perché in palese contrasto con il disposto dell'art. 195 c.p.p., e perché non verificabile ne' dalla difesa, ne' dal
Tribunale. Il maresciallo RI non ha saputo precisare chi gli abbia riferito tale "notorietà" ovvero quali atti della caserma dei Carabinieri di Fasano gli abbiano dato conferma del citato appellativo di NC. Si è in presenza, quindi, di una testimonianza de relato non riscontrabile nel contraddittorio processuale e, per ciò, non utilizzabile.
3.3.3. Violazione degli artt. 416 bis c.p. e 192 c.p.p.. Gli elementi di prova a carico dei due imputati sono rappresentati per la Corte di Appello e il Tribunale dai contenuti di alcune captazioni e dalle propalazioni (chiamate in correità) del collaborante Di AN Donato, della cui credibilità è lecito dubitare.
Ma tali fonti di prova possono ritenersi, al più, significative del coinvolgimento dei due prevenuti in attività di contrabbando e dell'esistenza di una "squadra contrabbandiera", accreditabile come "vicina" al latitante EN IO, promossa e diretta dal OI sino alla data del suo arresto (4.2.2000) con l'ausilio del NC. Altri elementi non sono offerti dal processo. Per OI non vi è affidabile prova che il denaro che si sostiene essergli stato destinato dal EN (tramite il fratello OI NT) sia realmente stato consegnato, mentre egli è detenuto, ai suoi familiari. Neppure è sorretto da prove l'asserito coinvolgimento dell'imputato verso la fine del gennaio 2000 in una operazione di recupero di un imponente credito (310 milioni di lire) per "tangenti" dovute dalle squadre contrabbandiere controllate dal EN. D'altra parte tale ruolo di esattore in seno all'associazione mafiosa è stato attribuito ad altri coimputati fasanesi tutti già condannati nel separato giudizio abbreviato.
Per NC occorre ricordare che è l'unico soggetto nei cui confronti il Tribunale del riesame ha a suo tempo annullato l'ordinanza cautelare carceraria emessa dal g.i.p. per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione alla associazione mafiosa (non emergendo dati sintomatici di una sua stabile adesione al sodalizio), per il quale è stato condannato in primo e in secondo grado. Il collaboratore Di AN, che pure segnala il ruolo di partecipe dell'associazione ricoperto dal NC, non è attendibile, se non altro perché ha aderito all'articolazione della SCU soltanto dal 2001 e non è stato al corrente delle dinamiche interne all'associazione criminale (anche a causa della detenzione sofferta negli anni 1990 - 2000 e di suoi precedenti periodi di latitanza in Serbia e in Montenegro). A prescindere dalle molte incongruenze rilevabili nelle dichiarazioni del Di AN e dal fatto che nessuno dei capi "storici" della SCU ha menzionato il OI e il NC come persone aderenti al sodalizio mafioso, se la cessazione della pretesa partecipazione dei due ricorrenti coincide (come da accusa contestata) con l'uccisione del EN nell'agosto del 2000, le rivelazioni del collaborante che colloca la propria affiliazione nel 2001 "spostano" la consumazione del reato a tale epoca. Esse sono quindi inutilizzabili in mancanza di una modificazione del tempus commissi delicti ex artt. 521 e 522 c.p.p.. 3.3.4. Difetto di motivazione in ordine all'art. 62 bis c.p.. I giudici di secondo grado hanno negato le attenuanti generiche ai due imputati, facendo riferimento soltanto alla gravita del titolo del reato loro contestato, senza tener conto del ruolo certamente marginale dei due prevenuti quale emerso dalle risultanze di causa. OI è rimasto detenuto per gran parte del 2000 e NC ha visto annullare, come detto, in sede di riesame l'ordinanza cautelare emessa a suo carico nel corso delle indagini. Entrambi sono stati sempre e soltanto dei contrabbandieri e non annoverano alcun precedente penale di carattere associativo.
3.4. Ricorso di UD NO (capo A).
3.4.1. Violazione degli artt. 192 e 649 c.p.p., e difetto e illogicità della motivazione. La Corte di Appello è incorsa in travisamento dei fatti ritenendo insussistente un rilevante "dato probatorio" oggetto di specifica produzione difensiva e integrato dalle sentenze di primo e di secondo grado (Tribunale Brindisi 31.1.2007, Corte Appello CC 19.1.2009), con le quali UD è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere contrabbandiera anche in concorso con EN IO e con ruolo apicale. Produzione volta a dimostrare, unitamente ad altra sentenza definitiva della Corte di Appello di Bari del 16.11.2004 (con cui pure il UD è stato condannato per analogo reato di associazione contrabbandiera) l'identità dei fatti criminosi contestati al prevenuto nell'odierno processo. Tali separate decisioni rendono manifesta la illogica "dinsinterpretazione" delle risultanze processuali in cui è caduta la sentenza impugnata.
3.4.2. Falsa applicazione dell'art. 416 bis c.p., e art. 530 c.p.p., commi 1 e 2. I giudici di secondo grado hanno erroneamente ritenuto dimostrata una stabile adesione del UD all'associazione di stampo mafioso finalizzata al contrabbando.
Il delitto contestato ha carattere permanente, correlandosi al perseguimento degli scopi dell'associazione nel quadro di una struttura organizzata "ragguardevole". Caratteristiche, entrambe, che non sono poste in luce nella sentenza di appello, in cui la responsabilità associativa del ricorrente è stata affermata non in base al riscontro di una sua fattiva partecipazione nel breve arco temporale (circa otto mesi) individuato dalla imputazione, ma sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia non idoneamente riscontrate, soprattutto quando si osservi che l'imputato non è mai stato intercettato direttamente, le captazioni contenendo solo taluni riferimenti alla sua persona da individuarsi nel soggetto soprannominato come il O". Al riguardo i giudici di secondo grado non hanno operato una necessaria approfondita disamina, secondo i criteri dettati dalla giurisprudenza di legittimità, dei coefficienti di credibilità delle accuse (chiamate in correità) dei collaboranti che menzionano il UD. Ne discende che la sentenza ha provato la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
3.4.3. Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., e mancanza di motivazione.
Con l'appello l'imputato ha sollecitato, in linea subordinata, la concessione delle attenuanti generiche e la mitigazione della pena. La Corte territoriale ha incongruamente disatteso tali richieste, in particolare non considerando il breve lasso temporale in cui sarebbe stata in vita l'associazione mafiosa contestata al prevenuto.
3.5. Ricorso di SG IT (capo A).
3.5.1. Erronea applicazione degli artt. 266, 267, 271 e 727 c.p.p.. Decisivo rilievo nel valutare la posizione dello SG è stato attribuito dai giudici di merito alle intercettazioni di telefonate intercorse tra l'imputato e il latitante EN IO rifugiatosi in Grecia. Erroneamente la Corte di Appello ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità di tali captazioni, non rilevando che le stesse hanno riguardato due utenze mobili dotate di sim cord greca (in uso al EN) captate a mezzo di gestore telefonico greco. Non è dimostrato, come sostiene la sentenza di appello in base a verbali di p.g. di cui non vi è traccia, che le conversazioni siano state captate a mezzo di gestore telefonico italiano. Ne consegue che sono state sottoposte ad intercettazione utenze mobili di nazionalità estera in uso all'estero. L'evenienza imponeva, in applicazione dell'art. 727 c.p.p., il ricorso ad una rogatoria internazionale per acquisire (captare) i contenuti di conversazioni avvenute in altro Stato. Sicché quelle utilizzate a fini decisori dai giudici di merito nel presente processo vanno considerate radicalmente inutilizzabili.
3.5.2. Violazione degli artt. 110 e 416 bis c.p., e difetto e illogicità della motivazione. La sentenza di appello (come quella di primo grado) ha ritenuto il concorso associativo mafioso "esterno" dell'imputato attraverso un'abnorme estensione dei referenti di tale peculiare fattispecie criminosa definiti con la nota sentenza delle Sezioni Unite del 2005 (ricorso Marinino), accreditando la confermata responsabilità dell'avv. SG in assenza dei caratteri di specificità e concretezza dell'ipotizzato contributo causale che la sua condotta avrebbe offerto alla sopravvivenza e alla operatività della organizzazione mafiosa diretta da IT e da EN. Tale condotta, a tacer d'altro, si è sviluppata in un arco temporale assai ristretto (non più di un mese e mezzo) ed è stata ancorata a sole sei conversazioni intercettate avvenute con il latitante EN, che SG avrebbe tenuto in contatto con il capo della organizzazione mafiosa, IT TO, avendo incontri con lui in carcere grazie alla sua qualità di difensore del IT in molti dei vari procedimenti penali pendenti a suo carico. Tuttavia i giudici di merito non soltanto non hanno chiarito quali particolari vantaggi sarebbero derivati al sodalizio criminale dalla supposta funzione di "messaggero" svolta dallo SG, ma neppure hanno verificato la reale sussistenza dell'elemento soggettivo del concorso esterno in capo al prevenuto, che deve essere connotato da dolo diretto di agevolazione nel perseguimento degli obiettivi della consorteria mafiosa ("il concorrente deve apportare, in prima persona, un contributo che sa e vuole sia diretto alla realizzazione del programma" dell'associazione).
3.5.3. Violazione dell'art. 62 bis c.p., e mancanza o illogicità della motivazione.
La Corte di Appello ha negato al ricorrente le attenuanti generiche con motivazione cumulativa, fondata sulla gravita del fatto reato contestato, per tutti gli imputati del reato di cui all'art. 416 bis c.p., che avevano invocato, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti innominate. I giudici del gravame in tal modo non hanno dato risposta alle specifiche ragioni addotte con l'appello a sostegno della concessione delle ridette attenuanti.
3.5.4. Con nota depositata in cancelleria il 27.3.2013 il difensore del ricorrente ha dedotto nuovi motivi di ricorso, con i quali si approfondisce la tematica (secondo motivo di ricorso) degli elementi di prova del concorso esterno nell'associazione mafiosa per cui è processo ascritto allo SG. In particolare e tra l'altro si censurano entrambe le sentenze di merito innanzitutto per non aver sviluppato l'irrinunciabile analisi postuma della concreta efficienza causale del contributo offerto dall'extraneus imputato, cioè della reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente esterno ("non essendo bastevole una semplicistica valutazione prognostica di idoneità ex ante risolta esclusivamente in termini di probabilità di lesione del bene giuridico protetto") e, in secondo luogo, per non aver dato adeguato conto del dolo diretto che avrebbe scandito l'eventuale contributo causale penalmente rilevante dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I motivi di censura addotti a sostegno delle impugnazioni ad avviso di questo collegio giudicante non meritano accoglimento. Fatto salvo il solo parziale accoglimento (nei termini appresso enunciati) del ricorso dell'imputato ME, le altre impugnazioni vanno rigettate o dichiarate inammissibili (ricorso BB).
5. Il ricorso proposto da BB IN è inammissibile. Le censure rivolte alla motivazione della sentenza di appello in punto di dimostrazione della sussistenza dell'associazione per delinquere contrabbandiera di cui è stato ritenuto far parte il BB ed in punto di indicazione degli elementi dimostrativi di tale partecipazione sono affetti da totale genericità e da infondatezza manifesta.
Le sentenze di primo e di secondo grado hanno dedicato, infatti, ampio spazio ad illustrare non soltanto l'esistenza di una associazione criminale dedita al contrabbando di tabacchi facente capo alla famiglia TE (in special modo ai fratelli NI e TE MO) ma segnatamente gli elementi rappresentativi dell'inserimento del BB, munito di antecedente e riconosciuta "esperienza" nel settore del contrabbando internazionale, nel tessuto organizzativo dell'aggregato criminale sino a porsi nell'ambito della stessa in posizione di vertice e direzione di complesse operazioni di contrabbando realizzate anche grazie ai suoi "contatti" con trafficanti stranieri. La sentenza di appello (che riserva all'esame della posizione dell'imputato oltre venti pagine di motivazione: pp. 34 - 56) ha puntualmente vagliato i motivi di gravame espressi nell'appello dell'imputato, rilevandone con esauriente e lineare percorso valutativo la infondatezza, in particolare osservando come l'asserita autonomia criminale del BB (quasi professionista indipendente del contrabbando) sia smentita dalle specifiche emergenze processuali che ne attestano il pieno coinvolgimento nei traffici di contrabbando che si giovano delle basi logistiche dell'associazione e dei suoi mezzi operativi (scafi e scafisti per il trasporto dei carichi di tabacco, sedi di cd. stoccaggio;
rete distributiva anche all'estero; ecc). Le sommarie subordinate doglianze sulle aggravanti del ruolo direttivo e del numero dei consociati, cui ha già dato idonea risposta la sentenza di primo grado, sono idoneamente risolte dalla Corte salentina nell'illustrare la posizione apicale del BB nel sodalizio contrabbandiero e nel ragguardevole numero degli associati, fatto palese dal solo semplice numero dei coimputati nel reato associativo e nei tanti reati fine dichiarati prescritti (in parte dal Tribunale e per le residue contestazioni dalla Corte di Appello), oltre che dalle conclusioni già raggiunte dalla separata decisione (sentenza OL) emessa nei confronti dei coimputati giudicati con rito abbreviato.
Incongruo, infine, appare il rilievo sulla mancata declaratoria di estinzione del reato associativo per sopravvenuta prescrizione. La sentenza impugnata (pp. 28 ss.) ha chiarito diffusamente le ragioni per cui, tenendo conto del periodo di sospensione del termine ex art. 157 c.p., (pari ad 1 anno, 2 mesi e 7 giorni) fatto registrare dai giudizi di primo e di secondo grado (cui si aggiungono ulteriori 5 mesi e 4 giorni di sospensione verificatisi nel presente giudizio di legittimità), il reato di associazione per delinquere attribuito con ruolo direttivo e organizzativo al BB sia stato lungi dall'essere attinto dall'indicata causa estintiva al momento della pronuncia di appello. È perfino superfluo osservare che la genetica inammissibilità dell'odierno ricorso per cassazione, impedendo l'instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Sez. 3^, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
6. Il ricorso di ME NI è, come anticipato, fondato in parte.
L'addotta mancata declaratoria giudiziale dei reati ascrivibili a EN IO (associazione mafiosa e reati in materia di contrabbando doganale di t.l.e.) e costituenti presupposto del reato di riciclaggio di cui è stato ritenuto colpevole il ME, perché per detti reati il EN non è mai stato giudicato (a causa della sua uccisione avvenuta nell'agosto 2000), è argomento privo di pregio ai fini della sussistenza del reato punito dall'art. 648 bis c.p., contestato al ME. Come osserva la Corte di Appello, rilevato non esservi dubbi (in base alle intercettazioni delle conversazioni tra l'imputato e il EN) sul fatto che il ME abbia utilizzato denaro del EN, proveniente dalla attività criminale di questi, per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile dello stesso EN a lui fittiziamente intestato, ai fini della sussistenza del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento del delitto presupposto, essendo sufficiente raggiungere la prova logica della derivazione illecita del denaro o delle utilità oggetto delle compiute operazioni elusive di tale provenienza. Assunto, questo, conforme alla giurisprudenza di legittimità sul tema (ex plurimis: Sez. 2, 7.1.2011 n. 546, P.G. in proc. Berruti, rv. 249444; Sez. 6^, 20.6.2012 n. 36759, Caforio, rv. 253468).
Ciò che, invece, la Corte di Appello non ha opportunamente valutato è la effettiva idoneità dissimulatoria dei fatti posti in essere dal ME (pagamento dei lavori di sistemazione della casa di EN), quale strumento per "ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa" del denaro illecito del dante causa EN. Solo per tal verso è possibile una limitata assimilazione, come si sostiene nel ricorso, della posizione del ME a quella dei coimputati di omologhi fatti reato mandati assolti. In vero il ME ha sì pagato i lavori di ristrutturazione della casa di EN con il denaro del latitante, ma ciò ha fatto (come sostanzialmente precisato nell'appello avverso la sentenza di primo grado), lasciandone ampia traccia, se non altro per poi renderne conto all'atto dell'eventuale rimpatrio del EN. E ulteriore sostegno a questa tesi difensiva dell'imputato è offerto dalla monetizzazione della vendita dell'immobile cui egli procede dopo l'uccisione di EN in Grecia per distribuire il ricavato tra la moglie e gli altri familiari dell'amico deceduto. Monetizzazione che avviene mediante formazione, con il denaro ricavato della vendita, di sei assegni circolari dell'importo di 19 milioni di lire ciascuno, come pur evidenzia la sentenza del Tribunale (p. 145) e come sembra essere sfuggito alla Corte territoriale. Di tal che deve convenirsi che la complessiva condotta del ME non è idonea a configurare il contestato delitto di riciclaggio per il rilevato difetto dell'elemento strutturale della dissimulata provenienza illecita del denaro impiegato dal ricorrente nell'interesse del EN.
Nondimeno tale comportamento non è esente da penale apprezzabilità. In vero esso integra - rispetto alla ipotesi criminosa a cd. consumazione anticipata punita dall'art. 648 bis c.p., - la diversa e meno grave (residuale ex art. 15 c.p..: "fuori dei casi previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.") fattispecie del favoreggiamento reale di cui all'art. 379 c.p.. La condotta realizzata dall'imputato, che in tale diverso modo deve essere giuridicamente definita (art. 521 c.p.p.), in essa assorbendosi anche l'iniziale intestazione fittizia dell'immobile di EN a se stesso (la sentenza di appello ha dimostrato l'illogicità e incongruenza delle ragioni al riguardo addotte dal prevenuto), se da un lato non si è rivelata idonea ad ostacolare la "identificazione" della provenienza del denaro dagli illeciti introiti di EN, da un altro lato si è rivelata senz'altro idonea ad assicurare al latitante "il prodotto" (come recita l'art. 379 c.p.) dei commessi reati di associazione mafiosa e di contrabbando doganale, cioè il risultato di beni acquisiti e/o trasformati mediante il reato (v.:
S.U., 3.7.1996 n. 9149, Chabni Samir, rv. 205707; Sez. F, 12.9.2013 n. 44315, Cicero, rv. 258636).
Anche con riferimento a tale diversa fattispecie ex art. 379 c.p., le considerazioni sviluppate dal ricorrente a sostegno dell'assenza nella sua condotta dell'elemento soggettivo del reato per aver ignorato l'illecita attività svolta dal EN sono infondate e non valgono a scriminarne la condotta come dianzi riqualificata (anche il reato di cui all'art. 379 c.p., è punito a titolo di dolo generico). In proposito il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno, largamente e in termini di piena logicità, sottolineato l'inconsistenza delle prospettazioni avanzate dal ME. La Corte di Appello (che, merita osservare, inquadra la condotta dell'imputato in un generale quadro di "agevolazione della latitanza" del EN) ha puntualmente evidenziato come le conversazioni intercettate tra l'imputato e il EN non consentano (anche per il linguaggio criptico in esse talvolta impiegato) di supporre neppure per ipotesi che il ricorrente abbia ignorato sia l'attività criminosa dell'imputato, quale esponente di primo piano dell'associazione mafiosa mesagnese diretta dal IT (non a caso ME, che è nato e vive a Mesagne, è legato anche da un rapporto di parentela in senso lato con EN, che di lui - stando alle captazioni riportate in sentenza - appare fidarsi completamente), sia che la stessa attività criminosa fosse all'origine dello stato di latitanza in Grecia del EN.
Il reato di favoreggiamento reale, in cui deve essere riqualificata la condotta illecita del ME, è tuttavia attinto da prescrizione, pur tenendo conto degli indicati periodi di sospensione ex lege del relativo termine. In assenza, per quanto fin qui esposto, di situazioni escludenti la punibilità del ME ai sensi dell'art. 129 c.p., comma 2, tale causa estintiva va immediatamente dichiarata, a tal fine annullandosi senza rinvio la sentenza di appello nei confronti del ME.
7.1 ricorsi di OI SC e NC ME vanno rigettati.
7.1. Il primo motivo comune di impugnazione di natura procedurale, attinente alla dedotta nullità delle notificazioni degli avvisi destinati, al termine delle indagini preliminari, al difensore di fiducia dei due imputati, è infondato per le ragioni limpidamente esposte dalla Corte di Appello e - in termini omologhi - dallo stesso Tribunale (il motivo di ricorso riproduce quello già proposto con l'appello avverso la sentenza di primo grado, disatteso dai giudici del gravame).
La novella normativa dettata dalla L. 24 febbraio 1997, n. 48, che ha modificato la legge professionale forense, abolendo l'albo dei praticanti procuratori legali, non vale di per sè a privare automaticamente di efficacia, in difetto di specifica revoca nei procedimenti d'interesse del legale, l'elezione di domicilio eseguita presso un legale residente nel capoluogo del circondario del Tribunale in cui è in corso in processo da parte di un (allora) procuratore legale residente in località non compresa nel suddetto circondario. La riforma normativa ha abolito tale obbligo di elezione di domicilio, ma non ha vanificato le elezioni di domicilio già avvenute a norma dei previgenti del R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 10 e 17, (convertito in L. n. 36 del 11934). Ora nel caso di specie il difensore degli imputati avv. Gentile non ha provveduto, come era suo eventuale onere, a revocare la generale elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Stefanelli di Brindisi e a darne in tal caso tempestiva comunicazione alle autorità giudiziarie investite dai procedimenti di suo interesse professionale. La notifica degli avvisi di conclusione delle indagini e di fissazione dell'udienza preliminare sono avvenuti, per tanto, regolarmente presso lo studio legale indicato dall'avv. Gentile come proprio domiciliatario a Brindisi.
Non a caso la Corte di Appello ha richiamato la giurisprudenza civile di questa S.C. a riprova del carattere non abrogativo delle modifiche apportate nel tempo alla legge professionale forense del 1933 e soprattutto della perdurante validità, in mancanza di revoca espressa, delle elezioni di domicilio effettuate da un legale nel vigore della previgente disciplina (cfr. Sez. 3^ civ., 19.6.2009 n. 14360, rv. 608662; S.U. civ., 20.6.2012 n. 10143, rv. 622883; Sez. 2^ civ., 13.3.2013 n. 6377, rv. 625711).
7.2. Le censure relative alla violazione dell'art. 195 c.p.p., con riferimento alla corretta identificazione dei due imputati con i rispettivi soprannomi di DO per il OI e di "M il BI per NC sono manifestamente infondate. Innanzitutto perché non è tecnicamente ravvisabile nessuna violazione del disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 1. In vero all'indicazione identificativa che il comandante la stazione Carabinieri di Fasano maresciallo RI, esaminato in dibattimento, ha riferito aver desunto - segnatamente per il NC - dagli atti disponibili presso il suo ufficio di p.g. non ha fatto seguito, come osserva la Corte di Appello, una specifica richiesta della difesa degli imputati di indicazione o accertamento della peculiare fonte conoscitiva del sottufficiale. Non è ravvisabile, quindi, l'ipotizzata inutilizzabilità della deposizione del maresciallo RI, poiché le dichiarazioni de relato sono sicuramente utilizzabili, quando nessuna parte processuale si sia avvalsa del diritto di chiedere l'esame del testimone di riferimento ovvero di verificare la fonte della notizia esposta dal primo testimone (cfr.: Sez. 5^, 25.1.2007 n. 6522, Pusceddu, rv. 236057;
Sez. 6^, 3.6.2009 n. 28029, NC, rv. 244415; Sez. 4^, 17.1.2012 n. 35913, Ruggieri, rv. 254071). In secondo e assorbente luogo perché la certezza della individuazione con i ricordati soprannomi del OI e del NC riposa su ben altri dati oggettivi emersi dalle risultanze processuali e segnalati con specifici riferimenti dalle due sentenze di merito. Come evidenziato dalla sentenza di appello, in talune conversazioni intercorse con il EN è lo stesso NC, infatti, a presentarsi all'interlocutore con il nome di ON. Che costui sia proprio il NC è desumibile dalle circostanze connotanti i dialoghi e dall'utenza chiamata in uso all'imputato (utenza fissa intestata alla moglie di NC) nonché dall'esplicito riferimento fatto dal EN alla persona di DO, che altri non è (come è chiaro dal contesto referenziale del dialogo) che il coimputato OI. Anche per quest'ultimo altre conversazioni captate attestano il soprannome di DO, essendo egli così indicato in una telefonata tra EN e tale Donato LI, affiliato alla SCU che funge da "cassiere" del latitante, che lo incarica di elargire denaro al OI, indicato appunto col nome di RN, avvalendosi del fratello dello stesso detenuto OI, cioè di OI NT detto DO, altro affiliato al clan EN - IT.
7.3. Infondate debbono reputarsi le critiche in tema di erronea conferma della responsabilità associativa mafiosa dei due ricorrenti. Critiche per più versi, d'altra parte, non deducibili nel giudizio di legittimità quando delineano una rilettura e una reinterpretazione meramente fattuali delle fonti di prova apprezzate dalle due conformi decisioni di merito, certamente non consentite in sede di legittimità, in special modo ove si ponga attenzione all'ampiezza descrittiva e alla giuridica correttezza dell'analisi che di dette fonti probatorie è stata compiuta in sede di merito. I ricorsi riproducono doglianze già espresse con gli atti di appello contro la sentenza del Tribunale che investono, tra l'altro, l'asserita inaffidabilità dell'assunto accusatorio (chiamate in reità) del collaboratore di giustizia Di AN Donato Si tratta di doglianze destituite di spessore perché la sentenza di appello e soprattutto la precedente sentenza del Tribunale, compiuta una adeguata verifica dei caratteri di credibilità intrinseca ed estrinseca delle indicazioni del Di AN (che con le chiamate in correità dei due imputati si è autoaccusato di concorso nel medesimo reato associativo mafioso loro ascritto), hanno sgombrato il campo dalla apparente discrasia individuata nella narrazione del collaborante, che asserisce di essere stato "affiliato" all'associazione riconducibile a IT e EN nell'anno 2001, laddove l'accusa ex art. 416 bis c.p., rivolta a OI e a NC colloca la cessazione del reato alla data dell'avvenuta uccisione del EN in Grecia nell'agosto 2000. Come chiarisce con efficacia la sentenza del Tribunale (p. 74), richiamata sul punto dalla Corte di Appello, quel che rileva non è l'epoca della avvenuta affiliazione mafiosa del Di AN, quanto piuttosto e soltanto l'evenienza che prima di quella data e sicuramente nel 1999/2000 (periodo cui è ricondotta la durata della partecipazione mafiosa dei prevenuti) i due imputati dovevano per forza di cose essere già stati affiliati alla aggregazione criminale da un non breve tempo (che altrimenti non avrebbero potuto partecipare alla riferita iniziazione mafiosa del Di AN, cerimonia rituale di certo non riservata ad accoliti di recente leva).
Quanto alle prove della adesione al sodalizio mafioso dei due imputati, che con i ricorsi si adducono inesistenti o insufficienti, i giudici di appello hanno dimostrato - con valutazioni lineari e aderenti a critica disamina del compendio conoscitivo acquisito al processo (e, va aggiunto, al di là della pur richiamata sentenza OL resa con rito abbreviato nei confronti di coimputati nella stessa posizione dei due ricorrenti) - la solidità del quadro indiziario delineatosi a carico del OI e del NC. Il fatto che ambedue (come si evince dai loro precedenti penali) siano esperti contrabbandieri dediti alla importazione di tabacco estero dalla penisola balcanica alle coste brindisine non smentisce la loro concomitante aggregazione al sodalizio mafioso, costituendone - anzi - una specie di condizione pregiudiziale, al pari di quanto verificato per molti altri coimputati. Ciò quando si abbia riguardo, come mette in risalto la Corte territoriale, alle finalità settoriali dell'associazione mafiosa del IT e del EN, affermatasi proprio nel conquistare il controllo monopolistico dei traffici contrabbandieri dell'intera costa brindisina, tanto da imporre a scafisti e organizzatori di squadre contrabbandiere marittime (anche affiliati al gruppo mafioso) una "tangente" di 10.000 lire per ogni cassa di t.l.e. importata nell'area, quale forma impropria di corrispettivo per la tutela assicurata dall'organizzazione mafiosa ai traffici in questione e per la disciplina del loro, se così può dirsi, regolare svolgimento. L'esame sviluppato dalla Corte di Appello delle conversazioni intercettate, che - tra l'altro - divengono specifiche fonti di riscontro delle chiamate in correità del collaboratore Di AN, offre lineare contezza del peculiare rapporto di associazione dei due ricorrenti al gruppo mafioso, che (essendo il capo - clan IT detenuto) è con fermezza diretto dal EN, sebbene latitante nella vicina Grecia. Tutte le conversazioni in cui interviene EN riguardanti le persone dei due ricorrenti conclamano sia un rapporto di piena sottomissione operativa dei due imputati alle indicazioni dettate dal luogotenente di IT e alle regole dell'attività contrabbandiera da questi applicate ai sodali. Sia anche l'indiscussa accettazione della funzione direttiva del EN (che in un caso chiede conto a NC di presunti contrasti tra lui e OI portati a sua conoscenza) nel controllo e nella gestione dei traffici, accettazione che male o per nulla si concilia con la pretesa veste di contrabbandieri indipendenti professata dagli imputati. Tali dati emergono con esemplare chiarezza nei colloqui captati tra NC e il EN, i cui brani sono riportati e commentati dalla sentenza di appello (NC il ON chiede al EN se ci sono suoi "ordini" per lui e per OI alias DO).
Le medesime conversazioni tra NC e EN offrono ragione della inconferenza della risalente decisione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto a suo tempo il NC non raggiunto da gravi indizi di colpevolezza (annullando l'ordinanza cautelare emessa a suo carico dal g.i.p.). Decisione incidentale adottata senza disporre del complesso probatorio formatosi all'esito dell'articolata istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado (è sufficiente constatare, ad esempio, che i dialoghi captati durante le indagini sono stati trascritti integralmente con perizia solo nel dibattimento).
7.4. Indeducibili nella odierna sede vanno considerati i rilievi formulati sul trattamento punitivo applicato ai due ricorrenti, confermato dalla Corte di Appello, salva la riduzione delle pene per effetto degli esclusi aumenti ex art. 81 c.p., comma 2, riferibili ai reati fine di contrabbando dichiarati prescritti. I rilievi investono, infatti, un profilo della regiudicanda, quale quello della sanzione, che è riservato all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottraendosi a scrutinio di legittimità, se sorretto -come nel caso in esame - da sufficiente e idonea motivazione. Segnatamente a fronte dell'ampiezza della motivazione in punto di pena e di diniego delle attenuanti generiche articolata dal Tribunale e della sommarietà dei corrispondenti motivi di appello dei due imputati.
8. Il ricorso di UD ER deve essere respinto.
8.1. Il primo motivo di censura con cui si denuncia la mancata applicazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 649 c.p.p., per essere stato il UD già giudicato con sentenze definitive per il "medesimo fatto" (rectius i medesimi fatti:
associazione ex art. 416 bis c.p., e più reati di contrabbando) contestatogli nell'odierno processo, è infondato e per taluni versi generico. La censura riproduce un motivo di appello che è stato ben vagliato dalla Corte territoriale, estendendone la pretesa portata con un improprio riferimento anche ad altra decisione definitiva diversa da quella in modo specifico sottoposta all'esame dei giudici di secondo grado (appello, p. 19: sentenza Corte di Appello di Bari del 16.11.2004). Ad ogni buon conto l'esame delle sentenze irrevocabili già pronunciate nei confronti del ricorrente e allegate all'odierno ricorso, esame ovviamente incentrato sul titolo dei reati ascrittigli e sulle condotte descritte nei relativi capi di imputazione, conferma la giuridica correttezza della valutazione espressa dalla sentenza impugnata in ordine all'inesistenza del presupposto dell'art. 649 c.p.p., costituito dalla medesimezza dei fatti reato ascritti al prevenuto nell'attuale e nei separati processi già definiti. Posto che la condizione dell'affiliazione mafiosa del UD è rappresentata (come per molti dei coimputati) proprio dalla sua riconosciuta e attuale (id est operativa) esperienza criminale nel settore del contrabbando internazionale di tabacchi, la sentenza della Corte di Appello ha messo in luce - da un lato - che non esservi dubbio che il UD gestisca un personale assetto criminale in detto settore (mezzi strumentali, scafi, collaboratori, contatti esteri, ecc), evenienza che però non contraddice in nessun modo ne' i suoi risalenti rapporti con l'organizzazione della SCU ("tant'è che i suoi servigi facevano gola ad altri maggiorenti dell'associazione criminale" (SCU, ndr) diversi da IT TO), ne' la connessa consumazione di una pluralità di reati inseriti nella sua efficiente attività di contrabbandiere, e - da un altro lato e in logica concatenazione con questa premessa - che le "imputazioni" oggetto del processo definito dalla Corte di Appello di Bari non hanno ad oggetto i medesimi fatti contestati nel processo odierno. Ciò sia con riguardo ai contesti associativi (associazione comune contrabbandiera a Bari, associazione mafiosa nel processo in esame), sia con riguardo ai non coincidenti episodi configurati come delitti di contrabbando doganale (delitti che, come precisato, nel processo attuale sono stati dichiarati estinti per prescrizione). L'anzidetto esame delle due decisioni di merito allegate al ricorso (relative sentenze di primo e di secondo grado) suffraga la patente "diversità dei fatti" contestati, che nelle due decisioni già definitive non presentano collegamenti con un ambito referenziale di inserimento del UD nelle dinamiche operative di un sodalizio mafioso nei termini ascrittigli nell'odierno giudizio. Le accuse mosse al prevenuto nei separati processi, in quanto attinenti a fatti (associativi o attuativi di singole azioni criminose) compiuti in tutto o in parte con la concorrente partecipazione di EN IO costituiscono, se mai, ulteriore indice della autonomia della attuale differente accusa associativa ex art. 416 bis c.p., poiché - come ancora con efficacia rimarca la Corte di Appello
di CC (e, per vero, tutte le emergenze processuali ripercorse nella sentenza del Tribunale e nella sentenza di appello oggi impugnata convergono in questa direzione valutativa) - l'affiliazione/aggregazione del UD al gruppo mafioso di IT è avvenuta in funzione della sua cooptazione quale affidatario, appunto insieme al EN, della remunerativa attività di controllo e gestione dei traffici contrabbandieri attivati dalla criminalità brindisina operante in particolare nelle aree di Fasano e Ostuni.
Giova aggiungere, in conclusione, che le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata sono perfettamente in linea con la stabile giurisprudenza di legittimità in tema di preclusione processuale connessa al canone del ne bis in idem per identicità del fatto, secondo cui questa è ravvisabile solo quando possa individuarsi una piena coincidenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi strutturali, costitutivi (condotta, evento, nesso causale), spazio - temporali e personali. Emergenze omologanti delle quali non è rinvenibile traccia nei contesti e negli episodi criminosi considerati nel presente procedimento, quali analizzati dalle due conformi decisioni di merito (cfr.: S.U., 28.6.2005 n. 34655, P.G. in proc. Donati, rv. 231799;
Sez. 2,18.4.2008 n. 21035, Agate, rv. 240106; Sez. 5,1.7.2010 n. 28548, Carbognani, rv. 247895; Sez. 4, 6.12.2012 n. 4103/13, Guastella, rv. 255078).
8.2. I rilievi (secondo motivo di ricorso) in punto di corretta individuazione della persona del UD con il soprannome di O" e di confermata sua adesione al gruppo mafioso diretto da IT e EN, scanditi da ultronee digressioni (poiché iura novit curia) sui connotati della chiamata in correità definiti della giurisprudenza di questa Corte regolatrice (ricorso, pp. 10 - 16), sono indeducibili e palesemente infondati.
Indeducibili dal momento che essi rilievi si traducono nella trasposizione degli stessi motivi di appello (sul merito dei fatti ascritti al prevenuto) largamente esaminati e con coerente e corretta motivazione disattesi dalla Corte territoriale, rispetto alla cui decisione il ricorso prefigura una rivisitazione alternativa di segno meramente fattuale non consentita nel presente giudizio di legittimità. Motivi altresì privi di serio fondamento proprio alla stregua della lettura della sentenza di appello, che ha affrontato con commendevoli acribia e rigore metodologico tutti i profili di censura esposti nel gravame dell'imputato, cui ha offerto esaurienti e logiche risposte.
A nulla rileva l'addotta brevità della adesione associativa mafiosa dell'imputato, atteso che la stessa - in ciò definendosi la peculiarità della posizione del UD è uniformemente attestata in varia misura da tutti e cinque i collaboratori di giustizia (già intranei anche con ruoli di vertice alla aggregazione capeggiata da IT), lungamente esaminati nel dibattimento di primo grado (la sentenza del Tribunale riporta ampi brani delle deposizioni testimoniali di ciascuno di tali collaboratori: Di AN, FI, D'CO, LE, GR). Le chiamate in correità di costoro, concordi anche nel riferire il ruolo non secondario del ricorrente, sono state congruamente apprezzate - ai fini della verifica della rispettiva attendibilità intrinseca ed estrinseca - all'esito dell'autonoma riconsiderazione degli asserti accusatori svolta dalla Corte di Appello in conformità ai criteri valutativi dettati dall'art. 192 c.p.p.. Al contrario di quanto in maniera spesso apodittica si sostiene nel ricorso, le chiamate in correità dei collaboranti non solo si riscontrano nel loro reciproco concatenarsi, anche per l'indicato soprannome di O" riferito al UD, così da diventare - ciascuna e tutte - fonti di prova autosufficienti (sulla possibilità di ricavare i riscontri esterni di una chiamata in correità anche da una pluralità di chiamate concordanti, tra le molte decisioni, v. S.U., 29.11.2012 n. 20804, Aquilina, rv. 255143), ma rinvengono dirimente oggettivo riscontro nei contenuti di più telefonate intercettate tra EN IO e altri interlocutori (tra gli altri i coimputati: avv. SG;
IT NC fratello del capo CA TO detenuto;
IN Antimo, altro affiliato al gruppo IT). Non sottacendosi che anche UD risulta essere stato per un certo periodo latitante in Grecia, le conversazioni captate rendono innanzitutto evanescenti i dubbi avanzati dalla difesa del ricorrente sulla sua identificazione con il soprannome, di più frequente impiego, assegnato al UD come "il Grosso", perché molteplici sono i riferimenti che riconducono i discorsi intercettati alla persona del ricorrente. In secondo luogo le stesse conversazioni, nel dare conto di un grave contrasto personale insorto tra UD e EN (che se ne lamenta con fermezza parlando con l'avv. SG perché lo riferisca al capo IT TO) in merito alla dissonante gestione dell'attività contrabbandiera svolta sotto l'egida della organizzazione mafiosa dal UD e alla ripartizione dei proventi dalla stessa derivanti direttamente o in modo indiretto sotto forma della tangente di 10.000 lire a cassa di t.l.e. importata, la cui riscossione i collaboranti hanno affermato essere curata dal UD. Il connettersi delle ragioni di contrasto tra i due, anche e soprattutto con riguardo alla esazione della tangente imposta ai contrabbandieri (aderenti o non al sodalizio mafioso ovvero aderenti ad altro sodalizio in seno alla SCU, ma operanti nell'area di influenza territoriale del gruppo IT) certificano - come non mancano di sottolineare le due conformi decisioni di merito - una posizione decisoria e di gestione contabile svolta dal UD, in assenza dei vertici del sodalizio (IT TO detenuto nel Nord Italia;
EN latitante in Grecia) che si esprime in una sorta di funzione apicale vicaria dell'imputato, che diviene compatibile unicamente con la sua piena partecipazione all'associazione mafiosa guidata dal IT.
8.3. Le censure, subordinate (terzo motivo di ricorso), enunciate dal ricorrente con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata riduzione della pena non sono consentite nel presente giudizio di legittimità per le stesse ragioni espresse in rapporto agli omologhi rilievi formulati dai ricorrenti OI e NC (antea, p. 7.4), avuto riguardo alla sufficiente e logica motivazione con cui la sentenza di appello le ha disattese, avuto riguardo alla gravita della condotta criminosa dell'imputato, ai suoi precedenti penali e alla mancata indicazione (nell'appello) di specifici elementi realmente idonei a giustificare le richieste dell'imputato in punto di pena.
9. Anche il ricorso di SG IT va rigettato.
9.1. Le doglianze afferenti alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche avvenute con utenze mobili utilizzanti sim cara greche in uso al latitante EN e introdotte da telefonate da costui effettuate dalla Grecia verso utenze (mobili o fisse) attive in Italia sono manifestamente infondate. Le doglianze costituiscono in buona sostanza la mera replica di motivi di censura cui hanno fornito esauriente e corretta risposta sia la sentenza del Tribunale che la sentenza della Corte di Appello. I riferimenti delle censure alla applicabilità della disciplina codicistica delle rogatorie internazionali (art. 727 c.p.p.) quale strumento per rendere accessibili a mezzo captazione le telefonate eseguite da EN dalla Grecia o dallo stesso ivi ricevute dall'Italia sono privi di ogni giuridico pregio. Diffusamente le due sentenze di merito, affrontando la ripetuta eccezione di inutilizzabilità dei contenuti delle telefonate eseguite o ricevute dal EN, hanno chiarito come nel caso di specie tutte le operazioni di captazione e registrazione delle conversazioni prodotte dalle indicate telefonate siano avvenute attraverso ponti telefonici esistenti in Italia e, quindi, con la tecnica di canalizzazione dei flussi di segnali digitali decodificati in files vocali immagazzinati in memorie informatiche centralizzate, accessibili anche - con la cd. tecnica dell'istradamento dei flussi - sul suolo italiano per mezzo dei ridetti numerosi "ponti" telefonici italiani. Di tal che l'attività di registrazione dei dialoghi, veicolati (istradati) anche in Italia, si è svolta esclusivamente sul territorio nazionale e rispetto a tale tipo di registrazione è del tutto irrilevante che l'utenza utilizzata all'estero impieghi o meno una scheda telefonica (sim card) di un gestore di telefonia estero, come sembra erroneamente ipotizzarsi nel ricorso. È superfluo rilevare, come ampiamente segnalato dalle due sentenze di merito, che le descritte modalità tecniche acquisitive di dialoghi telefonici (intercettazioni) sono state ritenute legittime dalla giurisprudenza di questa S.C., che ha precisato come il ricorso alla procedura dell'istradamento (il descritto "convogliamento" delle chiamate in partenza dall'estero in un nodo situato in Italia e - a maggior ragione - di quelle partite dall'Italia verso l'estero, certamente convogliate a mezzo di gestore sito nel territorio italiano) non implichi nessuna violazione o elusione delle norme sulle rogatorie internazionali, poiché in questi casi l'intera attività di captazione, intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate è compita su suolo italiano, laddove si rende necessario il ricorso alla disciplina della rogatoria estera unicamente per interventi di accesso/captazione da compiersi all'estero per l'intercettazione di conversazioni captate soltanto da un gestore straniero. Evenienza non verificatasi nel processo attuale, come si desume dalle due sentenze di merito (cfr., ex pluribus: Sez. 6^, 3.12.2007 n. 10051/08, Ortiz, rv. 239460; Sez. 4, 28.2.2008 n. 13206, Volante, rv. 239288; Sez. 1, 4.3.2009 n. 13972, Barbaro, rv. 243138).
9.2. Il motivo di ricorso sulla confermata condotta associativa mafiosa, sviluppata dall'imputato in qualità di concorrente cd. esterno (artt. 110 e 416 bis c.p.), è infondato sino ai limiti della inammissibilità, nelle parti in cui si chiede a questo giudice di legittimità una non consentita rivisitazione dei comportamenti dell'imputato in funzione di una alternativa lettura fattuale dei dati probatori offerti dall'istruttoria dibattimentale. Alla luce dei dati storici portati in luce dalle acquisizioni conoscitive processuali ripercorsi dalla sentenza di appello l'accusa di concorso esterno mafioso ascritta all'avv. SG nella sua posizione di legale di fiducia del detenuto IT TO, capo del sodalizio mafioso, è imperniata sull'accertato suo ruolo di "messaggero" del capo CA IT, svolto mediante i colloqui sostenuti in carcere (a Parma il 10.3.2000 e il 20.4.2000) con lo stesso IT in non meno di due occasioni (ove si tralascino gli incontri del legale con il IT mentre questi è detenuto a CC, frutto - come sostiene il ricorrente - di erronee annotazioni dei registri matricolari della casa di reclusione di CC). La funzione di "collegamento" tra il capo del gruppo mafioso detenuto e i suoi accoliti ed in particolare il suo braccio destro EN (che pur latitante controlla e dirige le attività della consorteria mafiosa) espletata dallo SG, funzione delle cui fonti probatorie la sentenza di appello offre ampia contezza, è accreditata dalle testimonianze dei collaboranti FI (per aver appreso la circostanza dall'altro capo mafioso ON Eugenio, in seguito ucciso) e D'CO (resone edotto dallo stesso IT TO durante la comune detenzione nel carcere di CC), ma riceve decisiva conferma o riscontro nelle captate conversazioni del legale con il latitante EN e di costui con altri membri del gruppo criminale. I dialoghi intercettati (i cui passaggi più significativi sono riprodotti nella sentenza di appello) dimostrano senza incertezze come il EN si preoccupi di informare IT della situazione critica delle attività criminali del gruppo (che non gli permette di corrispondere in suo favore la periodica somma di 5 milioni di lire, quale quota dei proventi delle attività illecite gestite dal sodalizio), di fargli conoscere le vicende interne del sodalizio e in particolare i sopravvenuti contrasti tra lui e UD NO (che critica pesantemente per la sua ambivalenza e scarsa lealtà) e come, specularmente, lo SG trasmetta al EN le direttive o decisioni di IT raccolte dallo stesso durante i suoi colloqui in carcere ovvero comunicategli dal fratello del IT, IT NC, che le recepisce a sua volta nei colloqui in carcere con il congiunto. Informazioni, che nella biunivoca funzione comunicativa esercitata da SG, si mostrano dettagliate e rappresentative dell'interesse diretto che IT dal carcere mostra per tutte le vicende del gruppo criminale che a lui si richiama (ad esempio sul contrasto con UD, che molto angustia il latitante EN, SG informa che IT, avuta contezza di tale problematica, per ora "osserva e valuta" la situazione).
Alle descritte emergenze processuali l'imputato (esame dibattimentale) ha contrapposto giustificazioni che la Corte di Appello, con valutazione coerente e rigorosamente motivata, ha ritenuto incongrue o, quanto meno, elusive sotto molteplici profili di fatto che non è il caso di ripercorrere in questa sede, essendo sufficiente segnalare che la sentenza di appello (pp. 83 - 84) ha precisamente enumerato le lacune o discrasie degli assunti difensivi del prevenuto (come, per esempio, quella relativa alle telefonate al EN effettuate sempre da cabine telefoniche pubbliche non per timore di intercettazioni ma "per risparmiare denaro"). Ed allora la conclusione della sentenza impugnata confermativa della responsabilità dello SG nel suo ruolo di concorrente esterno nell'associazione mafiosa IT - EN, alla cui funzionalità operativa egli ha offerto un efficace contributo causale, appare logica e immune da censure apprezzabili in questa sede nonché conforme alle statuizioni espresse da questa S.C. sui peculiari caratteri della fattispecie del concorso esterno in un aggregato mafioso.
Gli schematici rilievi censori esposti nell'odierno ricorso e ripresi con i motivi aggiunti, lungi dal proporre pertinenti critiche alle valutazioni della Corte di Appello e del Tribunale sulla veste di partecipe esterno del sodalizio mafioso per cui è processo attribuita allo SG proprio alla luce di una corretta applicazione dei criteri e principi definiti sul tema dalla giurisprudenza di questa S.C., non valgono ad infirmare il giudizio di responsabilità dei giudici di merito. Per il semplice motivo che tali rilievi si risolvono in una personale e riduttiva rivisitazione di mero spessore fattuale dei singoli contegni tenuti di volta in volta dal ricorrente. La stabilità od anche la stessa durata dei rapporti con l'organizzazione mafiosa di riferimento, d'altro canto, non costituiscono elementi strutturali della fattispecie del concorso esterno o eventuale, essendo a tal fine necessaria e sufficiente una "adesione" anche indiretta agli obiettivi del sodalizio criminoso, attuata con la consapevolezza dell'esistenza e della generale azione territoriale dello stesso. Sì che la condotta partecipativa "esterna" si esaurisce, come nel caso del ricorrente SG, con il compimento delle attività informative bilaterali consapevolmente svolte nell'interesse dell'associazione criminale ed in un contesto di esteriore percepibile contiguità dell'imputato con il gruppo mafioso (v., ex plurimis: Cass. Sez. 5^, 29.4.2008 n. 36769, Bini, rv. 242218).
L'impugnata decisione di appello non presenta, come la stessa sentenza di primo grado, nessuna delle lacune valutative e degli accenti di illogicità del confermato giudizio di colpevolezza dell'imputato lamentati con il ricorso (cfr. in tema di elementi sintomatici del concorso esterno in associazione mafiosa: Cass. S.U. 30.10.2003 n. 45276, Andreotti, rv .226090; Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Marinino, rv. 231671; Cass. Sez. 6^, 10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238242; Cass. Sez. 6^, 26.9.2009 n. 29458, Anzelmo, rv. 244471). È solo il caso di aggiungere, con riguardo all'esclusivo remunerato interesse professionale che avrebbe mosso l'azione dell'imputato rimarcato nel ricorso, che il perseguimento da parte del soggetto agente di vantaggi ulteriori e personali di qualsiasi natura rispetto a quelli assicurati o favoriti a beneficio del gruppo criminale di matrice mafiosa di certo non vanifica l'oggettivo contributo "esterno" offerto all'aggregato criminale (Cass. Sez. 2^, 24.3.2011 n. 16606, Agomeri, rv. 250316). Quando si abbia presente che il reato di associazione per delinquere (comune o di matrice mafiosa) ha natura di reato permanente e che l'evento della partecipazione associativa criminosa è formato, anche nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa, da atti che in modo diretto o riflesso garantiscono la conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminale già operante e che tale evento deve esprimersi in diretta relazione eziologica con le concrete condotte attuate dal concorrente (interno o esterno), è facile osservare che non vi è spazio per l'alternativa ipotesi di mero favoreggiamento personale (del latitante EN) implicitamente suggerita con il ricorso. Nel caso in esame il contributo funzionale che lo SG ha offerto con la sua condotta non è stato rivolto ad un singolo componente del gruppo mafioso, ma a beneficio dell'intera aggregazione criminale, favorendone la continuità e stabilità operativa (cfr.: Sez. 6^, 10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238242; Sez. 5^, 6.5.2008 n. 34597, Lombardo, rv. 241929; Sez. 1^, 11.12.2008 n. 54/09, Sarracino, rv. 242577:
"Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non la meno grave fattispecie di favoreggiamento personale, la condotta del soggetto, estraneo all'associazione, che faccia da corriere tra un latitante e altri membri del sodalizio criminale, mediante la consegna di messaggi inerenti alle attività delittuose del gruppo").
Nè hanno pregio, infine, le notazioni del ricorrente sulla asserita brevità dell'ipotizzato contributo causale associativo fornito dall'imputato all'organizzazione mafiosa. Come affermato ancora da questa S.C., infatti, per la sussistenza del reato (connotato da dolo generico) di partecipazione, diretta o esterna, ad una associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è necessario che il rapporto si inserisca nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, ben potendo assumere rilievo forme di partecipazione destinate ab origine a una durata limitata nel tempo e scandite da finalità che, oltre a includere oggettivi vantaggi per il sodalizio criminale in relazione agli specifici scopi illeciti suoi propri, si estenda anche al perseguimento da parte dell'imputato di vantaggi ulteriori e suoi personali di qualsiasi natura (Sez. 2^, 24.3.2011 n. 16606, Agomeri Antonelli, rv. 250313; Sez. 5^, 9.3.2012 n. 15727, Dell'Utri, rv. 252330).
9.3. Le generiche e solo assertive subordinate doglianze sul diniego all'imputato delle circostanze attenuanti generiche non sono consentite in questa sede, ove si tenga conto della sufficiente motivazione con cui la Corte territoriale, sebbene in forma sintetica (ma adeguata alla omologa genericità del corrispondente motivo di appello), ha ritenuto il ricorrente immeritevole dell'invocata mitigazione della pena ai sensi dell'art. 62 bis c.p., (non essendo tra l'altro l'imputato, come puntualizza la sentenza di primo grado, immune da precedenti penali).
A seguito del rigetto e della declaratoria di inammissibilità dei rispettivi ricorsi gli imputati BB, OI, NC, UD e SG vanno per legge condannati alla rifusione delle spese processuali del grado ed il BB altresì al versamento di una somma alla cassa delle ammende equamente stabilita in misura di Euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Qualificato il fatto ascritto a ME NI ai sensi dell'art. 379 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei suoi confronti perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di BB IN che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2014