Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di dichiarazioni "de relato", in assenza della richiesta di parte - formulata in primo grado - di sentire il teste di riferimento il giudice può esercitare anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento ma l'omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione "de relato". Ne deriva che all'assenza di tale tempestiva richiesta della parte non può ovviarsi mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacché, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., essa è ammissibile solo nell'ambito circoscritto dall'art. 495 cod. proc. pen. e concernente prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in relazione alle quali soltanto è ipotizzabile il vizio di violazione del diritto della parte alla prova.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 6522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6522 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/01/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 201
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 19577/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DD NI, nato il giorno 08/07/1971 a Limbiate;
avverso la sentenza in data 17/10/2005 della Corte d'Appello di Cagliari;
visti gli atti, la sentenza denunziate e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
1. Con sentenza pronunziata il 14.12.2000 il Tribunale di Lanusei aveva dichiarato NI DD responsabile (in concorso con il padre NI) del reato continuato di lesioni e minaccia grave ai danni di UR PI commesso il 27.12.1998, condannandolo, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di quattro mesi e dieci giorni di reclusione, con entrambi i benefici di legge.
2. Investita dell'impugnazione dell'imputato la Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado quanto ad affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, assolveva DD NI dal reato di minaccia, e rideterminava la pena, detratti 15 giorni inflitti a titolo di continuazione, in quattro mesi di reclusione.
3. Ricorre NI DD chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello.
3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione con riferimento all'affermazione della sua responsabilità per il reato di lesioni, tratta apoditticamente dalle dichiarazioni del PI laddove il certificato da questo prodotto non comprovava affatto la sussistenza della condotta addebitata al ricorrente, d'averlo con forza trattenuto per le braccia mentre veniva colpito.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lettera d), la violazione del suo diritto alla prova con riferimento alla omessa audizione del teste NI AR, cui si riferivano le dichiarazioni de relato rese da EL RI.
3.3. Con il terzo denunzia la violazione dei criteri di cui all'art. 133 e l'eccessività della pena irrogata, anche alla luce dell'art.62 bis c.p., senza alcuna considerazione dell'incensuratezza e delle
"normali condizioni di vita" del ricorrente.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che, atteso il tenore della motivazione della sentenza impugnata, che fonda l'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla deposizione della persona offesa e su quelle, conformi, del teste EL, che ha narrato d'avere appreso nell'immediatezza dei fatti della vicenda da NI AR, preliminare sarebbe l'esame del secondo motivo di ricorso, che attiene alla omessa audizione della teste di riferimento NI.
Ma il motivo è da ritenere infondato per l'assorbente rilievo che la richiesta in tal senso della parte non risulta avanzata in primo grado bensì solo con l'atto d'appello.
Ora, a norma dell'art. 195 c.p.p., non è utilizzabile la deposizione de relato quando v'è richiesta di parte di sentire il teste di riferimento. In mancanza di tale richiesta il Giudice può anche esercitare d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento, ma la mancata attivazione di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione de relato. Tuttavia la richiesta della parte di sentire il soggetto cui si fa riferimento non può che avvenire in primo grado, secondo le regole sulla richiesta di prova in tale fase. Alla mancanza di una tempestiva sollecitazione in tal senso non può "ovviarsi", infatti, mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacché ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, la richiesta di rinnovazione proveniente dalla parte è ammessa nei limiti dell'art. 495 c.p.p., solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado: situazione questa che sicuramente non riguarda - perlomeno nel caso in esame - l'esistenza e la possibilità d'ascoltare il teste di riferimento. E solo a tale ipotesi può essere riferito il vizio della violazione del diritto della parte alla prova, dal momento che le restante ipotesi di rinnovazione attengono comunque a poteri officiosi, in relazione ai quali non è predicabile la subordinazione alla richiesta di parte.
L'esistenza di un solo precedente giurisprudenziali esplicitamente massimato sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 12890 del 05/10/1999, Borragine) comporta, peraltro, che il motivo, pure da rigettare, non potrebbe essere considerato manifestamente infondato. Inammissibili sarebbero invece il primo e il terzo motivo, entrambi articolati esclusivamente in fatto e volgenti a un riesame squisitamente di merito l'uno sulla valutazione delle prove, l'altro sulla congruità della pena.
Discende peraltro dalla non inammissibilità del motivo all'inizio esaminato che il reato, essendo stato commesso il 27.12.1998, è da dichiarare estinto per intervenuta prescrizione e che la sentenza impugnata va, per tale motivo, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007