Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 6522
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Sentenza 25 gennaio 2007

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In tema di dichiarazioni "de relato", in assenza della richiesta di parte - formulata in primo grado - di sentire il teste di riferimento il giudice può esercitare anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento ma l'omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione "de relato". Ne deriva che all'assenza di tale tempestiva richiesta della parte non può ovviarsi mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacché, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., essa è ammissibile solo nell'ambito circoscritto dall'art. 495 cod. proc. pen. e concernente prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in relazione alle quali soltanto è ipotizzabile il vizio di violazione del diritto della parte alla prova.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 6522
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6522
    Data del deposito : 25 gennaio 2007

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