Sentenza 3 giugno 2009
Massime • 1
Le dichiarazioni "de relato" sono utilizzabili ove nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento, essendo l'ipotesi di inutilizzabilità circoscritta, per legge, solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2009, n. 28029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28029 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 03/06/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1131
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 7213/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC ME, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 21-3-2006 della Corte d'Appello di Messina;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. ROTUNDO Vincenzo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. AUTRU RYOLO Tommaso (in sost. dell'avv. AUTRU RYOLO Luigi), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza in data 21-5-00 il Tribunale di Patti ha dichiarato NC ME colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 368 c.p., per avere, dapprima con denuncia sporta in data 16-8-97 alla Sezione di P.G. presso la Procura di Patti e poi con dichiarazioni rese ai CC di Rivara Canadese in data 29-9-97, incolpato CH PE, che sapeva innocente, del delitto di cui all'art. 699 quater c.p., affermando falsamente di avere appreso dal comune figlio minore infraquattordicenne, CH NU, che il padre aveva compiuto atti sessuali su di lui.
Con la medesima sentenza la NC è stata condannata alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ed alla rifusione delle spese da questa sostenute, liquidati come da dispositivo.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della suindicata decisione, ha escluso la continuazione e, concesse le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta alla NC a anni due di reclusione, con entrambi i benefici di legge, confermando nel resto e condannando l'appellante alla rifusione delle ulteriori spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
2.- Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo legale, NC ME, chiedendone l'annullamento. In primo luogo la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la estinzione del reato per prescrizione, applicando i nuovi termini del novellato art. 157 c.p.. In via subordinata, solleva questione di costituzionalità della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost..
Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 368 c.p. ed all'art.195 c.p.p.. In particolare nel ricorso si ricorda che il minore,
CH NU, non era mai stato sentito dai Giudici e si sottolinea che in tale contesto processuale la calunniosità della denuncia proposta dalla ricorrente sarebbe basata unicamente de relato sulle testimonianze indirette dello psicologo e degli ufficiali di polizia giudiziaria. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che, pur ricorrendo in relazione ai testi di accusa la ipotesi di cui all'art. 195 c.p.p., sarebbe stato onere della difesa richiedere l'esame del minore, quale teste di riferimento, in quanto l'art. 195 c.p.p. porrebbe l'onere della richiesta di esame del teste di riferimento a carico della parte interessata e, quindi, nel caso in esame, dell'accusa.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 42, 43 e 368 c.p., in quanto le dichiarazioni del minore, come riferite dai testi de relato, sarebbero state rese in un contesto nel quale lo stesso minore, affidato alla nonna paterna, sarebbe stato chiaramente soggetto alle suggestioni del padre. Tale situazione richiedeva un approfondimento delle indagini in questa direzione, approfondimento che, benché richiesto, non era stato effettuato.
In prossimità della presente pubblica udienza la difesa di NC ME ha depositato motivi nuovi, con i quali insiste per la inutilizzabilità delle testimonianze de relato.
3.- Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che debbono essere ritenute utilizzabili le dichiarazioni de relato quando nessuna delle parti processuali si sia avvalsa del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento in quanto l'art. 195 c.p.p. circoscrive l'ipotesi di inutilizzabilità solo al caso in cui il giudice abbia omesso la citazione dei testimoni diretti, nonostante l'espressa richiesta di parte (Sez. 6^, Sentenza n. 46795 del 24/10/2003, Rv. 226930, De Rose;
e, a contrario, sez. 3^, sentenza 32144 del 7-6-2002, Rv. 223247, Dalfino). D'altra parte sempre in tema di dichiarazioni de relato, è pur vero che, in assenza della richiesta di parte - formulata in primo grado - di sentire il teste di riferimento, il giudice può esercitare anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., il potere di disporre l'audizione di detto teste di riferimento, ma l'omesso esercizio di tale potere officioso non rende inutilizzabile la deposizione "de relato". Ne deriva che all'assenza di tale tempestiva richiesta della parte non può ovviarsi mediante la richiesta di rinnovazione del dibattimento in appello giacché, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., essa è ammissibile solo nell'ambito circoscritto dall'art. 495 c.p.p. e concernente prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in relazione alle quali soltanto è ipotizzabile il vizio di violazione del diritto della parte alla prova (Sez. 5^, Sentenza n. 6522 del 25/01/2007, Rv. 236057, Pusceddu). Si è anche precisato che devono ritenersi utilizzabili le dichiarazioni de relato qualora l'imputato non si sia avvalso del diritto di chiedere che sia chiamato a deporre il teste di riferimento e che tale disciplina non si pone in contrasto con l'art.3 Cost. in quanto l'ordinamento consente che la formazione della prova avvenga senza contraddittorio, quando vi è il consenso dell'imputato. (Sez. 3^, Sentenza n. 38623 del 02/07/2003, Rv. 226544, Baini).
Correttamente, pertanto, la Corte di Appello ha ritenuto utilizzabili le accuse provenienti dal minore, acquisite attraverso deposizioni indirette, senza necessità che il minore fosse chiamato a deporre (Sez. 5^, sentenza n. 12027 del 6-4-99, Rv. 214871, Mandala;
sez. 3^, sentenza 37147 del 18-9-2007, Rv. 237554, P.M. in proc. Santarello). Altrettanto correttamente i giudici di merito hanno verificato con speciale cautela tali dichiarazioni de relato, in considerazione del carattere "mediato" che aveva la rappresentazione dei fatti da provare (sez. 3^, Sentenza n. 2001 del 13-11-07, Rv. 238849, Rinarelli). In proposito la Corte di Appello non ha trascurato di rimarcare che i testi in questione erano diversi, avevano agito separatamente, erano persone esperte ed aduse a trattare i bambini e non avevano svolto alcuna opera di "suggerimento" sul minore. Tali testimoni (Liotta; PI e Lo RE) avevano chiaramente messo in evidenza che il bambino aveva riferito loro di non avere mai detto alla madre che era dolente alla regione anale e che era stata la stessa madre ad invitarlo a dire di avere subito violenza dal padre (v. in particolare la sentenza di primo grado, richiamata da quella di Appello, alle pagg. 6 - 8). Proprio il contesto della vicenda e l'evidente scopo di recare danno al marito perseguito dalla NC sono stati correttamente ritenuti dai Giudici di merito evidenti indici in ordine alla sussistenza del dolo di calunnia. Infine, essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 21-5-2000, trova applicazione l'art. 157 c.p., nella sua formulazione precedente alla L. n. 251 del 2005, sicché, trattandosi di reato commesso il 16-8-1997, il termine massimo di prescrizione resta fissato nell'anno 2012. Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale sollevata, si tratta di questione superata, essendosi sul punto già pronunciato il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 393 del 2006.
4.- Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2009