Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l'estinzione del reato per prescrizione, quand'anche maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata nel giudizio di merito.
Commentari • 7
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1161 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Ord. Sez. 3 Num. 1161 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) BONOMO ANTONINO N. IL 28/08/1949 2) SCIORTINO ORSOLA N. IL 27/11/1947 avverso la sentenza n. 1191/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/11/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA ì,20, c ,itúlso 52,2, o Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per 5;ivi iD_ ,4, z) sz: 0 LEL: vsr0 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. . zge. du 23 I, 2-sìug Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO Gni UvA. ilvvAniuk J1044101 1. La …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Penale n. 1155 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1155 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AMBROSINO DAVIDE N. IL 02/09/1977 avverso la sentenza n. 1544/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 09/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ym”…(51,.. c, che ha concluso per jv im4144.4044.}4 4u- _i ; ok9.14 ~1-013 Udito, per la parte civile, l'Avv Uditi difensor Avv. #,AmAkk4 Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN mrro 1. Con sentenza 9.6.2011, la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronuncia …
Leggi di più… - 3. Sentenza Cassazione Penale n. 1158 del 14https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1158 Anno 2013 Presidente: GENTILE MARIO Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) BIANCO DAVIDE N. IL 08/03/1977 avverso la sentenza n. 4153/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 21/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORIL1A gz ív,sa,c ceo”° Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per CA.A.«Ugysm-si1/4, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 14/11/2012 RITENUTO IN FATTO I. Con sentenza 21.12.2011, il Tribunale di Torino – per quanto qui ancora interessa – ha condannato Bianco Davide alla pena …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Penale n. 1460 del 28https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1460 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: ORILIA LORENZO SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) MORANDI LUIGI N. IL 28/08/1954 avverso la sentenza n. 1417/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per , 5Airk íz:A 11.447-v-Ir) Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 28/11/2012 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza 17.6.2011, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale, ha …
Leggi di più… - 5. Abuso d'ufficio: non può configurarsi il concorso con il reato di atto contrario ai doveri d'ufficioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima Il reato di abuso d'ufficio (art. 323 cod. pen.) e quello di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 cod. pen.), non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 42839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42839 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 1646
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 25004/1994
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IMPERATO FRANCA, N. il 07/10/1944;
Avverso la sentenza n. 2348/1993 CORTE APPELLO di NAPOLI del 03/05/1994;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARMO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato CARUSO Giuseppe che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 13 novembre 1992 il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, dichiarava AN Imperato responsabile: a) del reato previsto e punito dalla L. 28 febbraio 1985, nn. 47-81, art. 20, lett. c) per aver iniziato, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo, (ex L. n.1497 del 1939 - D.M. n. 431 del 1985 - D.M. 28 marzo 1985), una costruzione di mq 200 circa, costituita, all'atto dell'accertamento, in travi di fondamenta, completa di calcestruzzo cementizio e con diciotto pilastri di elevazione, di cui parte armati di casseformi e parte con soli tondini di ferro elevati;
b) della contravvenzione di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 2-13-4-14-, art. 81 c.p. per aver realizzato, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, le suddette strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denunzia dei lavori del Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
d) del reato previsto e punito dalla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) in relazione alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies per aver eseguito le opere di cui al capo a) in area sottoposta a vincolo di in edificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 quinquies o comunque in assenza del prescritto nulla osta rilasciato da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo;
e) del reato di cui all'art. 734 c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex R.D. n. 1497 del 1939, (per fatti accertati in Pozzuoli alla via Contrada La Schiana il 4 agosto 1990), riuniti i reati sotto il vincolo della continuazione, e condannava l'imputata alla pena di venti mesi di arresto e L. ottanta milioni di ammenda, con ordine di demolizione delle opere abusive.
Con sentenza pronunciata il 3 maggio 1994 la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale appellata dall'imputata. Ha proposto ricorso per cassazione l'Imperato chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per i motivi che saranno nel prosieguo esaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva il Collegio che il primo e secondo motivo, per la loro logica e giuridica connessione, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo motivo la ricorrente deduce che all'udienza del 18 ottobre 1991, pur essendo essa assente, non era stata dichiarata la contumacia, sicché non si era mai instaurato un valido rapporto processuale per difetto di rappresentanza, posto che solo attraverso la pronuncia di tale ordinanza il difensore, ai sensi dell'art. 487 c.p.p., comma 2, avrebbe assunto la rappresentanza ex lege di essa imputata.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B e C in relazione agli artt. 516 e 522 c.p.p., art. 604 c.p.p., comma 1. Deduce la ricorrente che all'udienza del 13 novembre 1992 era stata cambiata, senza il rispetto della procedura ex artt. 516 e 520 c.p.p., la data del commesso reato.
La Corte Territoriale aveva erroneamente ritenuto che la rinnovazione del dibattimento in regolare contraddittorio e la mancata opposizione della difesa fosse idonea a superare la sanzione di nullità. Rileva il Collegio che entrambi i motivi sono palesemente infondati e generici, a fronte delle dettagliate argomentazioni in proposito contenute nella sentenza impugnata, e vanno quindi dichiarati inammissibili.
In primo luogo si rileva che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, (v. per tutte Cass. pen. sez. 5^ sent. 4 giugno 2008, n. 36651, rv 241634), "l'omissione della dichiarazione di contumacia non è causa di nullità della sentenza in quanto si tratta di nullità non prevista dalla legge e dalla quale non deriva alcun pregiudizio alla difesa dell'imputato".
La Corte di merito ha comunque precisato che nel verbale di udienza del 13 novembre 1992 risultava presente l'Imperato, assistita dal difensore di fiducia nella persona dell'avv.to G. Belvini, e che, in costanza di tale rapporto processuale, il pretore aveva proceduto, sentite le parti, alla rinnovazione del dibattimento, essendo stato designato altro consigliere a condurre il procedimento. Non si ravvisava quindi alcuna violazione processuale in ordine ai diritti di difesa, non avendo il difensore dell'imputata sollevato alcuna eccezione in ordine alla modifica della data di commissione del reato ed essendosi l'imputata difesa con riferimento all'esatta contestazione.
Giova in proposito ricordare, con riferimento all'erronea indicazione della data del commesso reato nel decreto di citazione a giudizio, che questa Corte (v. per tutte Cass. pen. sez. 1 sent. 30 marzo 2004, n. 17888) ha affermato che "non costituisce motivo di nullità del decreto di citazione a giudizio l'erronea indicazione della data del commesso reato, trattandosi di mera irregolarità che non impedisce all'imputato di formulare in modo compiuto ed efficace le proprie difese nel rispetto del contraddittorio".
Considerato che entrambi i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili non assume rilievo l'esito del procedimento per condono edilizio tuttora in corso.
È comunque opportuno precisare, in ordine alla domanda proposta dalla imputata per ottenere il condono edilizio il 18 aprile 1995, che nel caso in esame trova applicazione la norma contenuta nella L.23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 8 secondo cui "nel caso di interventi edilizi nelle zone e nei fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27 giugno 1985, n. 431, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, soltanto il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni proposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
In proposito questa Corte ha precisato, (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^, sent. 9 novembre 1995, n. 1224, rv 203919), che "in tema di violazioni urbanistiche commessi in zone sottoposte a vincolo ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 431, è possibile ottenere il condono, secondo quanto previsto dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 8 ma è necessario il rilascio sia dell'autorizzazione paesaggistica che della concessione in sanatoria L. 28 febbraio 1985, n. 47, ex art. 31". Il rilascio di concessione in sanatoria per immobili siti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico deve quindi ritenersi subordinato, in base alla normativa vigente all'epoca della contestazione e della successiva domanda di condono, al parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso.
Ai sensi del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 4 convertito in L. 21 giugno 1985, n. 298, qualora tale parere non fosse stato reso dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla domanda, si doveva intendere reso in senso negativo.
L'imputata avrebbe quindi dovuto impugnare nei termini il silenzio rifiuto della pubblica amministrazione.
Nel caso in esame, peraltro, l'imputata non solo non ha ottenuto il nulla osta e non risulta che abbia tempestivamente impugnato il silenzio rifiuto dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo ma dalla documentazione in atti, ed in particolare dal ricorso al TAR del 5 febbraio 1997 prodotto dalla stessa ricorrente, risulta che il
Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali il 19 novembre 1996 aveva espresso esplicito parere negativo in relazione alla successiva istanza di condono presentata dalla ricorrente.
Per quel che attiene alla legittimità e alla durata della operatività dell'effetto sospensivo, il Collegio rileva, in primo luogo, che la sospensione del procedimento, peraltro successiva alla pronuncia della sentenza di appello, è stata disposta con riferimento alla domanda di condono edilizio inoltrata dall'imputata il 18 aprile 1995 con riferimento alla L. n. 724 del 1994. Tale causa di sospensione deve peraltro ritenersi essere venuta meno per effetto della mancata impugnazione nei termini del "silenzio rifiuto" da parte della pubblica amministrazione designata alla tutela del vincolo.
Va altresì precisato che la somma pagata dalla ricorrente a titolo di oblazione ai sensi della citata L. n. 724 del 1994, art. 39 non è stata ritenuta congrua dalla Pubblica Amministrazione, come risulta dalla lettera in atti proveniente dal Comune di Pozzuoli - Direzione Urbanistica del 24 febbraio 2000, e che comunque, a parere del Collegio, anche il pagamento integrale della somma ritenuta congrua dall'Amministrazione non sarebbe stato sufficiente a superare la situazione di insanabilità dell'immobile con riferimento alla mancata autorizzazione dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo nel termine indicato dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art.32, come modificato dal D.L. 23 aprile 1985, n. 146, art. 4
convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 1985, n. 298. Non si ravvisano quindi i presupposti per potere dichiarare l'estinzione del reato per condono edilizio ovvero per intervenuta oblazione.
Deve inoltre rilevarsi che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 maggio 1994 e che a tale data non era ancora maturato il termine massimo di prescrizione di quattro anni sei mesi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p. ante novellarti per quel che attiene alle contravvenzioni punibili anche con la pena detentiva, di cui ai capi a, b e d, a decorrere dalla data di accertamento del reato (agosto 1990), mentre per quel che attiene alle contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria (capi c ed e) l'imputata non ha formulato davanti alla Corte Territoriale la richiesta di estinzione del reato per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione di tre anni (ai sensi degli artt. 157 e 160 c.p. ante novellam). Trova quindi applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite (SU 22 marzo 2005, n 23428, rv 231164, Bracale), secondo cui "l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità sia di far valere si di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice" atteso che la difesa dell'Imperato, nel precisare le conclusioni davanti alla Corte Territoriale, si è limitata a riportarsi ai motivi di appello. Per quel che attiene alla prescrizione che si sarebbe maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata trova applicazione il principio affermato da questa Corte (Sezioni Unite De Luca sent. n. 32 del 2000), secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Consegue alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009