Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo e non può tenersi conto dell'eventuale diversa e più grave imputazione contestata dal P.M. nel successivo esercizio dell'azione penale, la quale non determina alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare. (Fattispecie, nella quale l'ordinanza cautelare per il reato di tentato omicidio non era stata, a seguito della morte della vittima, sostituita o integrata da un successivo provvedimento, per cui la Corte ha ritenuto, nel computo dei termini cautelari, doversi fare riferimento a tale contestazione e non a quella di omicidio, per la quale l'imputato era stato rinviato a giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 24123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24123 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
24 1 2 3/ 1 6 23 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ADET TONI NOVIK Dott. N. 768/2016 - Consigliere - ANGELA TARDIO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Dott. N. 38877/2015 - Rel. Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di: TR AL N. IL 10/07/2011 avverso l'ordinanza n. 1292/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANIA, del 20/08/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MarieGauffineinseffime foderon che be SARACENO;
Provvedimentochiesto l'ennullamento con rinvio del i'm fre - in subordine, be rimessione del ricorso alla ferien. Sucho i 1 lluite Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 agosto 2015 il Tribunale di Catania, costituito ex art. 310 c.p.p., accoglieva l'appello presentato da TO VA avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di quella stessa sede che, in data 15 luglio 2015, aveva respinto la richiesta del TO di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare in carcere a lui applicata per il delitto di tentato omicidio. Per l'effetto, dichiarava l'inefficacia della misura, disponendo l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa.
1.1 A ragione della decisione ricordava che: -con ordinanza emessa, in data 13 luglio 2011, dal Gip del Tribunale di Catania, il TO veniva sottoposto alla custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del delitto di tentato omicidio aggravato ex artt. 56, 575 e 61 n. 1 cod. pen.; -· in epoca successiva all'emissione del titolo custodiale, in data 29 luglio 2011, interveniva il decesso della parte lesa ed il P.M. modificava l'imputazione in quella di omicidio aggravato nell'avviso spedito ex art. 415 bis cod. proc. pen. e nella richiesta di rinvio a giudizio, mentre la rubrica cautelare rimaneva invariata;
-l'imputato veniva condannato in primo grado per il reato di omicidio, come ascrittogli nel decreto di rinvio a giudizio, decisione parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello che, con sentenza resa in data 28 gennaio 2015, escludeva l'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen. e rideterminava in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio irrogato, decisione impugnata con ricorso per cassazione dalla sola difesa;
- l'11 luglio 2015 l'imputato presentava istanza con cui chiedeva la declaratoria di inefficacia della misura per decorso dei termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 304 co. 4 lett. b) c.p.p., deducendo che l'esclusione dell'aggravante ad effetto speciale operata con la sentenza di appello, non impugnata dalla Procura generale, determinava l'inserimento del ! reato nella fascia di minor durata dei termini di custodia;
- la Corte di assise di appello respingeva la richiesta sul presupposto dell'applicabilità, nel caso in esame, della previsione dell'art. 303 co. 4 lett. c) cod. proc. pen. ., stante la contestazione di reato punito con pena superiore nel massimo a venti anni di reclusione. Osservava il Tribunale che la ratio dedicendi del provvedimento impugnato si fondava sul presupposto, erroneo, dell'equiparazione tra contestazione cautelare e imputazione oggetto del processo di merito, rilevando come la 1 questione relativa al calcolo dei termini custodiali nella fase del giudizio, nell'ipotesi di divergenza tra contestazione cautelare e imputazione delibata, fosse stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione in composizione allargata ( S.U. n. 24 del 5/7/2000 in proc. Monforte, rv. 216706), con l'enunciazione del principio, secondo quale deve ritenersi escluso l'adeguamento peggiorativo automatico della contestazione cautelare in corrispondenza dell'aggravamento dell'imputazione di merito (con l'unica eccezione della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice), sicchè ogni nuova contestazione di fatti o di circostanze ad effetto speciale, non è produttiva di effetti, ai fini del calcolo dei termini custodiali, se non sia contenuta in un provvedimento cautelare. Il "delitto per cui si procede", ai fini della cautela, resta, conseguentemente, quello oggetto dell'ordinanza applicativa della misura, finchè non sopravvenga, su richiesta del P.M., un ulteriore provvedimento del giudice della cautela, modificativo o integrativo dell'originaria contestazione cautelare.
1.2 Affrontava, poi, la questione relativa all'incidenza ai fini del computo dei termini, dell'intervenuta esclusione dell'aggravante ex art. 61 n. 1 cod. pen., statuizione divenuta definitiva in difetto di impugnazione di parte pubblica, rammentando come tale ipotesi fosse stata espressamente menzionata dalla richiamata sentenza delle S.U., tra i casi, tassativi ed eccezionali, di interferenza tra processo principale di merito e procedimento de libertate, in applicazione del principio del favor rei, stante l'effetto migliorativo della posizione cautelare determinato dalla sopravvenuta, definitiva modifica dell'imputazione di merito.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 303 cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che, nell'autorevole precedente richiamato nell'ordinanza impugnata, l'ipotesi sottoposta all'attenzione della Corte era quella, affatto diversa, della modifica dell'imputazione effettuata nel corso del dibattimento, laddove, nel caso in esame, già in data 1 agosto 2011, a pochi giorni di distanza dall'udienza di convalida dell'arresto e di emissione della misura, il P.M., preso atto del decesso della persona offesa, aveva provveduto, con atto trasmesso al G.i.p, a modificare l'incolpazione preliminare in delitto di omicidio consumato, contestazione mantenuta ferma sia nel corso delle indagini preliminari ( in sede di incidente probatorio e nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.), sia nelle fasi immediatamente antecedenti e successive al promovimento dell'azione penale ( richiesta di rinvio a giudizio, udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio, sentenze di primo e secondo grado). A favore della tesi sostenuta il ricorrente ha citato alcuni arresti di legittimità, successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite, 2 obiettando che, mentre nella fase delle indagini preliminari il "reato per cui si procede" va identificato in quello contenuto nella contestazione cautelare, nelle fasi successive la locuzione si riferisce al reato enunciato nel decreto che dispone il giudizio. Ciò varrebbe, a fortiori, nel caso in esame, essendo stata la modifica del titolo del reato necessitata dal dato indefettibile ed oggettivo della sopravvenuta morte della parte lesa ed essendo stata formalizzata già nel corso delle indagini preliminari, per cui neanche è profilabile lesione o compromissione del diritto di difesa. Per tali ragioni il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con l'adozione delle statuizioni conseguenziali. Considerato in diritto Il ricorso è infondato.
1. Il contrasto di giurisprudenza avente ad oggetto i criteri di individuazione "del reato per cui si procede", ai fini della determinazione del termine massimo di custodia, è stato da tempo definitivamente composto da questa Corte che, nella sua più autorevole composizione ( S.U. n. 24 del 5/7/2000, Monforte, Rv. 216706) ha chiarito in linea generale ( e non solo rispetto al caso concreto, oggetto di decisione, concernente la modifica in peius dell'imputazione effettuata in dibattimento dal pubblico ministero) come, al fine di individuare l'imputazione, in relazione alla quale effettuare il computo del termine massimo della custodia cautelare, occorre fare esclusivo riferimento al contenuto del provvedimento restrittivo e non all'oggetto del giudizio di merito. La vicenda cautelare che rimanga ancorata alla contestazione originaria dell'ordinanza impositiva, non sostituita né integrata da un successivo provvedimento cautelare, rimane insensibile allo sviluppo peggiorativo dell'imputazione, poiché in materia de libertate, in ossequio al principio di stretta legalità cautelare, sancito dall'art. 272 cod. proc. pen., non sono ammissibili equipollenti idonei ad incidere automaticamente sull'azione cautelare con effetti peggiorativi dello status custodiale. Ne consegue che la diversa o più grave imputazione per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio non comporta alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare e resta tamquam non esset, se non contenuta in un nuovo provvedimento coercitivo. Tale principio, da cui non vi è motivo di discostarsi, è stato confermato da successive, conformi pronunzie di legittimità ( cfr, ex plurimis: Cass. sez 6 n. 7470 del 21/1/2009 rv 243037; Cass. sez 2 n. 35195 del 5/10/2006 rv 235143; in termini v. anche: Cass. sez 3 n. 9238 del 30.1.2015 non massimata;
Cass. sez 2 n. 38207 del 20/10/2010 non massimata), rispetto alle quali la sentenza 3 : citata nel ricorso ( Cass. sez 3 del 6.12.2002 Rv 223738) costituisce isolato, dissonante precedente, per cui non è dato ravvisare l'esistenza di un contrasto, necessitante l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, come richiesto dal Procuratore generale nelle conclusioni rassegnate in udienza.
1.2 Privo di peso, dunque, l'argomento speso dal ricorrente a sostegno della tesi sostenuta: l'aver proceduto a modificare la contestazione con nota inviata al G.i.p all'indomani del decesso della vittima, mantenendo ferma la nuova contestazione in tutte le fasi antecedenti e successive al promovimento dell'azione penale. Ciò che rileva è che nessun nuovo provvedimento cautelare sia intervenuto, tal che, ai fini del computo dei termini massimi di custodia, si deve aver riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, in quanto "il delitto per cui si procede" è quello enunciato nella contestazione cautelare, : anche se l'azione penale sia stata esercitata per delitto diverso o per lo stesso reato diversamente circostanziato.
1.3 Del pari priva di pregio e non conferente è l'ulteriore argomentazione con la quale si evidenzia che, nel caso in esame, l'intervenuta modifica della contestazione è stata necessitata "dal dato oggettivo ed indefettibile della morte della persona offesa", in quanto, sopravvenuta la morte del soggetto passivo, il P.M. avrebbe dovuto espressamente richiedere ed il G.i.p emettere nuovo titolo custodiale per il fatto, obiettivamente diverso, costituito dall'omicidio consumato.
2. Nessun provvedimento accessorio consegue al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosannaделайд Adet Toni Novik araceno DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 GIU 2016 CANCELLIERE Stefania FAIELLA