Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 24123
CASS
Sentenza 19 febbraio 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini del computo dei termini delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento esclusivamente al provvedimento restrittivo e non può tenersi conto dell'eventuale diversa e più grave imputazione contestata dal P.M. nel successivo esercizio dell'azione penale, la quale non determina alcun adeguamento automatico della contestazione cautelare. (Fattispecie, nella quale l'ordinanza cautelare per il reato di tentato omicidio non era stata, a seguito della morte della vittima, sostituita o integrata da un successivo provvedimento, per cui la Corte ha ritenuto, nel computo dei termini cautelari, doversi fare riferimento a tale contestazione e non a quella di omicidio, per la quale l'imputato era stato rinviato a giudizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 24123
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24123
    Data del deposito : 19 febbraio 2016

    Testo completo