Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna delle parti si sia avvalsa del diritto di richiedere che il teste di riferimento sia chiamato a deporre.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2012, n. 35913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35913 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
35 9 13 / 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/01/2012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
-- Presidente - N.N. 66/2012 SENTENZA
CARLO PP BRUSCO Dott.
Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE GAETANINO ZECCA Dott.
-
N. 26409/2011
- Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA
Dott. FAUSTO IZZO
- Consigliere -
Dott. UMBERTO MASSAFRA
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) IE PP N. IL 07/02/1975
avverso la sentenza n. 915/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANINO ZECCA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
UDIENZA PUBBLICA DEL 17/1/2012
10 IE 186 189 CDS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RILEVATO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo che aveva ritenuto RI
PP responsabile dei reati a lui addebitati ( 186 co. 2
CdS; 189 co. 6 e 7 CdS, 116 co. 13 CdS con la recidiva per i delitti contestati e unificati i delitti e le contravvenzioni con il vincolo della continuazione), ha ridotto la pena irrogata in primo grado. RI PP propone ricorso per cassazione contro la sentenza di appello appena ora menzionata e denunzia:
1 inosservanza della norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità con riferimento all'art. 195 cpp per avere la sentenza fondato il suo giudizio di responsabilità del RI sulla deposizione del teste IN , agente di pg., che ha riferito fatti dei quali è venuto a conoscenza non per constatazione diretta ma per dichiarazioni di altre persone che poi non sono state esaminate 2 manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha creduto di dimostrare che il RI era effettivamente la persona identificata in assenza di documenti e sulla base delle sue sole dichiarazioni a fronte della intestazione a terzi della vettura condotta in stato di ebbrezza alcolica per la sola ragione che non avrebbe mai contestato tale identificazione
3 inosservanza della legge penale con riferimento all'art 189 CdS posto che il RI si era allontanato per sfuggire ad una folla che voleva afferrarlo e dunque nella piena consapevolezza della presenza di molte altre persone disponibili per il soccorso della parte investita.
All'udienza pubblica del 17/1/2012 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
1 RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La prima censura deve essere rigettata perchè, ai sensi dell'art. 195 cpp., la testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre o si sia avvalsa del diritto di richiedere tanto (Cass. Pen. Sez. fer. 6/10/2008 n. 38076; Cass. Pen. Sez. VI 4/12/2003 n. 46795), Il ricorso per cassazione non allega una tale evenienza processuale e dunque la censura non è assistita da una costruzione autosufficiente in fatto.
Anche il secondo motivo di censura deve essere rigettato.
Il RI non ha impugnato l'accertamento di sentenza secondo il quale egli non aveva mai, fino all'appello, e dopo aver avuto rituale notizia dell'instaurarsi del procedimento penale che ne occupa, posto in dubbio la corrispondenza alla sua persona della persona che aveva subito la contestazione da ufficiali di PG della Sezione Volanti della Questura di Palermo.
La considerazione della motivazione impugnata fa riferimento a tutte le possibilità endoprocessuali ed extraprocessuali di contestare dati già acquisiti al processo mai prima percorsa dall'imputato. La conclusione per la quale la identità dell'imputato è stata correttamente accertata e non è stata inizialmente e perciò credibilmente messa in dubbio in alcun modo, è corretta.
Il percorso logico giuridico della sentenza impugnata sul punto non rivela contraddizioni, erroneità di postulati né discontinuità di conclusioni, e dunque la sentenza è esente dal denunziato vizio di illogicità della motivazione in punto di identificazione.
Anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato. Infatti la fuga descritta in ricorso per cassazione evidenzia il contrario di quello che il motivo di censura vorrebbe far valere: se la persona coinvolta come responsabile dell'incidente si allontanò dal teatro del fatto per sfuggire alla folla presente non ebbe tempo e modo di verificare la volontà, la capacità e la idoneità di nessun componente di quella folla a prestare soccorso. In conclusione anche il percorso giustificativo della sentenza impugnata in punto di omissione di soccorso è esente dai vizi denunziati.
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PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/1/2012
Gaetanino Zecca
Consigliere est Carlo PP Brusco
Растой Presidente :
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 SET. 2012
EMA DI
IL FUNZIONARIO INDIZIARIO
Giulio Maria IBERIO
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