Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 1
La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
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Leggi di più… - 2. Il decesso della parte civile costituita nel processo penaleGuerri Elena · https://www.diritto.it/ · 9 maggio 2017
Sommario: 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale; 2. La mancata partecipazione della parte civile alla fase di appello; 3. Il decesso della parte civile; 3.1. L'inapplicabilità del principio di cui all'art. 300 c.p.c. al processo penale; 3.2 Il decesso della parte civile nelle more della fissazione dell'udienza di appello, la pronuncia Cass. pen., sez. IV, n°39506/2016. * * * 1. Il cd. principio di immanenza della costituzione di parte civile nel processo penale Uno stesso fatto può concretare sia un illecito civile sia un illecito penale, pertanto è prevista la possibilità di avanzare le richieste civilistiche di risarcimento del danno …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 24063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24063 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 645
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 3391/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Amato Giuseppe, nell'interesse degli imputati BA IO e QU VI;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 26 settembre 2007;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza pubblica del 20 maggio 2008, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e il difensore degli imputati che ne ha chiesto l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 26 settembre 2007, la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza emessa nei confronti di BA IO e QU VI dal Tribunale ordinario di Palermo, sezione distaccata di Carini, in data 29 giugno 2006, e con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 (seicento/00) di multa, per il delitto di appropriazione indebita.
Riteneva la Corte territoriale del tutto condivisibili le argomentazioni del primo Giudice che, ricostruendo i fatti, aveva rilevato:
che la vicenda in esame riguardava un fatto di appropriazione indebita di rilevanti somme di denaro appartenenti al QU PP di cui gli imputati avevano la disponibilità e la gestione fiduciaria, posto in essere attraverso operazioni bancarie di trasferimento di fondi, della cui inequivoca finalità di sottrazione si dava atto in sentenza.
In particolare, sottolineava il Collegio palermitano che significativi elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale portavano a ritenere che il trasferimento dei beni e la rinuncia del QU alla loro gestione diretta, trovava ragione nella convinzione della persona offesa (indotta dagli imputati) che in tal modo la stessa si sarebbe sottratta alle pretese della Amministrazione finanziaria, scaturite a seguito dell'accertamento del maggiore valore della vendita di un immobile, con conseguente evasione dell'Invitti e dell'imposta di registro. Due sarebbero state in particolare, ad avviso del Collegio, le operazioni bancarie effettuate chiaramente con la finalità di un impossessamento delle somme in questione da parte dei coniugi BA-QU; la prima, consistente nel trasferimento dei fondi da conti intestati ai fratelli QU a conti intestati ai fratelli BA, operazione effettuata nei giorni 28 agosto e 6 settembre 1996; la seconda, effettuata in data 7 settembre 1998, e consistente nel trasferimento delle somme appartenenti ai coniugi BA-QU e di quelle relative a QU PP in un medesimo conto, di nuova istituzione.
Quanto alla censura concernente la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, basata sul rilievo che la consumazione del reato doveva ritenersi ancorata al momento in cui erano avvenute le predette operazioni bancarie di trasferimento di fondi effettuate il 28 agosto e il 6 settembre 1996, il Giudice osservava che, in tale momento, gli imputati avevano acquisito semplicemente la gestione fiduciaria delle somme di QU PP, continuando a corrispondergli saltuariamente degli importi in denaro, e dunque non poteva affermarsi che attraverso tali operazioni bancarie si fosse verificata l'interversio possessionis richiesta dall'art. 646 cod. pen. per l'integrazione del reato in questione;
il reato doveva, viceversa, ritenersi consumato solo nel luglio 2001, quando cioè gli imputati avrebbero rifiutato di restituire le somme di denaro, richieste ufficialmente dal legittimo titolare.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Avv. Giuseppe Amato nell'interesse di entrambi gli imputati deducendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 82 c.p.p., n. 2 e art. 78 c.p., comma 1, lett. c):
ritiene il difensore dell'imputato che la Corte di Appello avrebbe dovuto revocare la costituzione di parte civile di QU AR RA, che non aveva partecipato al giudizio di appello, e non aveva presentato le conclusioni scritte di cui all'art. 523 cod. proc. pen.; nel corso del giudizio di appello, infatti, l'avvocato della parte civile avrebbe rinunciato al mandato per cui, non potendo la parte civile stare in giudizio senza il ministero di un difensore, tale rinuncia avrebbe dovuto essere intesa come revoca espressa della costituzione di parte civile, proprio per il venir meno del requisito di cui all'art. 78 c.p.p., comma 1, lett. c). Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento alla stessa sussistenza del reato in quanto le somme mancanti erano state utilizzate dal NT, al quale, nel corso degli anni, erano state effettuate cospicue rimesse, per vivere, curarsi e viaggiare tra l'Italia e il Venezuela.
Infine, con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 157 cod. pen. e ss., con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato: ad avviso del ricorrente, infatti, così riproponendo quanto già affermato in sede di impugnazione, l'interversione del possesso in dominio, necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 646 cod. pen., sarebbe intervenuta fin dal compimento delle due operazioni bancarie datate 28 agosto e 6 settembre 1996, poiché a far data da quei trasferimenti (momento in cui sarebbe inoltre cessata, ad avviso del ricorrente, la gestione fiduciaria delle somme depositate nell'anno 1991), avvenuti con la consapevolezza del querelante, i coniugi BA avrebbero potuto disporre delle somme senza alcuna limitazione, e dunque a far data da tale momento gli stessi ne avrebbero avuto la esclusiva disponibilità; sarebbe, viceversa, erronea l'affermazione del Giudice che aveva fissato il momento consumativo del reato alla data del 15 luglio 2001, per l'inverosimiglianza della tesi che, dall'anno 1996 all'anno 2001, il QU non abbia mai chiesto agli imputati il rendiconto della gestione delle somme medesime.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, è sufficiente rilevare che, se pur vera la circostanza che la QU AR RA non ha partecipato al giudizio di appello, e non ha presentato le conclusioni scritte di cui all'art. 523 cod. proc. pen., ciò non di meno non può ritenersi necessaria una specifica declaratoria sul punto in quanto, come questa Corte ha costantemente affermato, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa (Sez. 6, Sentenza n. 25723 del 06/05/2003, Rv. 225576). La disposizione di cui all'art. 82 c.p.p., comma 2, vale, infatti, solo per il processo di primo grado quando, in mancanza di conclusioni, non si forma il petitum sul quale il giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
Consegue, peraltro, a tale principio, che il giudice di non può condannare l'imputato al pagamento delle spese del grado in favore della parte civile, quando questa non sia comparsa in detta fase ovvero non abbia rilasciato al difensore procura speciale ad litem. In tal caso rimangono ferme, tuttavia, le statuizioni sia sostanziali (risarcimento del danno) che processuali (pagamento delle spese) della sentenza di primo grado: ne' vi è stata, nella specie, condanna alle spese a favore della parte civile QU AR RA.
Nel merito il ricorso è finalizzato ad ottenere una diversa, e per ciò solo, inammissibile lettura degli elementi probatori già ampiamente perscrutati dalla Corte territoriale.
Le doglianze sul punto specifico, del tutto generiche, sono peraltro prive di qualsivoglia elemento di novità rispetto alle argomentazioni, complete e aderenti alle risultanze dibattimentali, della sentenza impugnata.
Quanto, infine, al terzo motivo, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto infondata la censura concernente l'intervenuta prescrizione del reato sul rilievo che la consumazione del reato si verifica con l'interversio possessionis, ossia nel momento in cui il detentore si comporta da esclusivo proprietario della cosa di cui aveva la disponibilità: in altri termini il momento consumativo del reato deve essere individuato nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso, e incompatibile col diritto del proprietario, in quanto sintomatico dell'immutazione del mero possesso in dominio.
E nel caso di specie non v'è dubbio che tale momento, in assenza di altri elementi certi, deve collocarsi quantomeno nel 2001 e, segnatamente dopo il marzo dello stesso anno, quando cioè sono iniziati prelevamenti da parte degli imputati per svariate decine di milioni, mediante emissione di assegni a favore di terzi soggetti. Mentre, infatti, fino a tale data, il saldo del c/c era sostanzialmente rimasto sempre prossimo a quello iniziale di circa L. 340.000.000, tali ultime operazioni si sviluppano in un arco temporale che inizia pochi mesi prima dalla richiesta di restituzione del denaro avanzata dalla persona offesa, e proseguono sempre più intensamente nei mesi successivi: comportamento, questo sì del tutto inequivoco, di una volontà oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso, e incompatibile col diritto del proprietario.
Il termine prescrizionale, per l'effetto, non era decorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2008