Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 24063
CASS
Sentenza 20 maggio 2008

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La mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell'immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta di questa. La disposizione di cui all'art. 82 comma secondo cod. proc. pen. vale, infatti, solo per il processo di primo grado ove, in mancanza delle conclusioni non si forma il "petitum" sul quale il giudice possa pronunziarsi, mentre invece le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 24063
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24063
Data del deposito : 20 maggio 2008

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