Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2013, n. 6377
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Sentenza 13 marzo 2013

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Le notificazioni al procuratore che, pur esercitando il proprio ufficio in un giudizio che si svolge nella circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, abbia eletto domicilio nell'ambito della medesima circoscrizione, vanno fatte in questo luogo, e non nel domicilio legale risultante dall'albo professionale, giacché la notifica presso il domicilio in albo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del r.d.l. n. 1578 del 1933, è consentita alla parte notificante solo in via sussidiaria. Pertanto, è nulla la notifica dell'atto di appello eseguita al difensore costituito presso il domicilio risultante dall'albo, qualora diverso dal domicilio eletto nel giudizio in primo grado e non revocato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2013, n. 6377
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6377
    Data del deposito : 13 marzo 2013

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