Sentenza 19 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, per escludere la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale. (Fattispecie relativa all'affidamento di incarichi di progettazione preliminare a professionisti esterni all'amministrazione comunale, per l'avvio degli appalti per la realizzazione di opere di riqualificazione urbana finanziate con fondi comunitari).
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- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
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SULLA NATURA GIURIDICA DELLA AGGRAVANTE EXART. 416 BIS.1. CP Sentenza, Corte di cassazione, Sezioni Unite n. 8545 del 2020 MICAELA LOPINTO Abstract This short paper analyses a new judgement concerning the article 416 bis.1. of the Italian Criminal Code. Commento Con una pronuncia a Sezioni Unite la Corte di cassazione si è espressa in ordine alla natura giuridica della aggravante di cui all'art. 416 bis cp.1. La disposizione, testualmente, recita che: “[Rubrica: circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose]Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare …
Leggi di più… - 3. Concussione: sussiste solo se l'intimidazione è idonea a determinare una coercizione psicologicaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., così come modificato dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, la costrizione consiste nel comportamento del pubblico ufficiale che, abusando delle sue funzioni o dei suoi poteri, agisce con modalità o con forme di pressione tali da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciatogli; ne consegue che non è sufficiente ad integrare il delitto in esame qualsiasi forma di condizionamento, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea …
Leggi di più… - 4. Abuso d'ufficio: non esclude il dolo la compresenza di una finalità pubblicistica nella condottaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, l'intenzionalità del dolo non è esclusa dalla compresenza di una finalità pubblicistica nella condotta del pubblico ufficiale, dovendosi ritenere necessario, perché venga meno la configurabilità dell'elemento soggettivo, che il perseguimento del pubblico interesse costituisca l'obiettivo principale dell'agente, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale. Fonte: CED Cassazione Penale 2020 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 17/09/2019 , n. 51127 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 novembre 2018 la …
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La massima In tema di abuso d'ufficio, non ricorre il dolo intenzionale nel caso in cui l'agente persegua esclusivamente la finalità di realizzare un interesse pubblico ovvero quando, pur nella consapevolezza di favorire un interesse privato, sia stato mosso esclusivamente dall'obiettivo di perseguire un interesse pubblico, con conseguente degradazione del dolo di procurare a terzi un vantaggio da dolo intenzionale a mero dolo diretto o eventuale e con esclusione, quindi, di ogni finalità di favoritismo privato. (Nella specie, la Corte ha annullato, limitatamente alle questioni civili, la sentenza di merito, che aveva assolto l'imputato per difetto dell'elemento psicologico, poiché non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2011, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ IO - Presidente - del 19/12/2011
Dott. GRAMENDOLA SC P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI NN - Consigliere - N. 1896
Dott. IPPOLITO SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere - N. 37118/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. OL SC LO, nato a [...] il [...];
2. IA RI, nato a [...] l'[...];
3. RO NC, nato a [...] il [...]
4. LO NN, nato a [...] il [...];
5. OL DI IO, nato a [...] il [...];
6. RR NI, nato a [...] il [...];
7. MO CH, nato a [...] il [...];
8. PO CH, nato a [...] il [...];
9. AN AN, nato a [...] l'[...];
10. ON CO IO, nato a [...] il [...];
11. DA LE, nato a [...] l'[...];
12. OM NI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 04/05/2011 della Corte di appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Geraci NC, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi difensori, per PO, avv. Pignatari A., per OL, GI, RO, LO, OL, MO, DA, OM, avv. Oliva B., per LO, avv. Ciruzzi D., per RR, avv. G. Spagnolo, per AN, avv. G. Petrachi, per ON, avv. Montagna V., che hanno concluso insistendo nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Potenza confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Matera, che aveva dichiarato, all'esito di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti responsabili del delitto di concorso in abuso d'ufficio e che li aveva condannati alla pena di mesi quattro di reclusione ciascuno.
Era stato contestato ai predetti di aver, in concorso tra loro e con SC LO IN, il PO, quale Sindaco del Comune di Matera, gli altri, salvo il IN, quali Assessori del medesimo Comune, ed il IN, quale funzionario comunale responsabile della gestione del "Programma integrato di sviluppo urbano" (P.I.S.U.), procurato intenzionalmente a cinque professionisti esterni all'organico comunale ingiusti vantaggi patrimoniali, consistiti nell'erogazione di compensi per complessivi Euro 145.000.0000, per incarichi professionali, affidati in violazione delle leggi regolanti la materia.
Esponevano in fatto i Giudici di merito che era stato approvato nel 2000 dalla Commissione europea il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) SI 2000-2006, Asse V "Città", da attuarsi attraverso programmi integrati di sviluppo urbano. In data 1 febbraio 2002 la precedente amministrazione comunale di Matera, capeggiata dal Sindaco Minieri, aveva concluso con la Regione SI un Protocollo d'intesa, per l'attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano relativo alla Città di Matera, attraverso Accordi di Programma di durata triennale. La nuova amministrazione del Comune di Matera, capeggiata dal Sindaco PO, insediatasi nel maggio 2002, avevano poi stipulato l'11 gennaio 2003 con la Regione SI un Accordo di programma con scadenza al 31 dicembre 2006, con il quale erano stati finanziati, con i fondi P.O.R. 2000-2006, a favore dell'ente comunale una articolata serie di interventi di sviluppo urbano.
Era stato quindi avviato l'iter amministrativo per l'esecuzione dei primi 18 lavori finanziati con la nomina del responsabile comunale della gestione del "Programma integrato di sviluppo urbano" nella persona del funzionario comunale IN SC LO, con ordinanza del Sindaco PO del 29 gennaio 2003, e con la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato, composto da cinque professionisti esterni (l'arch. LA, l'ing. Gennaro, l'ing. Guida, il geom. RU, il geom. CO) posti sotto il diretto controllo del IN, con Delib. n. 41 del 22 febbraio 2003 della TA comunale (nelle persone del Sindaco PO e degli assessori OL, MO, DA, RR e ON).
Nella suddetta delibera, nel dare atto della assoluta impossibilità di utilizzare altri dipendenti comunali (in quanto "già oberati da un mole di lavoro tale da non consentire a nessun settore di privarsi di unità personale con tali requisiti"), venivano incaricati i suddetti professionisti esterni - in considerazione della loro competenza ed esperienza acquisita nell'ambito della progettazione di opere private e pubbliche di particolare interesse - di espletare per un compenso mensile (per un minimo prefissato di ore lavorative: 100 per ciascun professionista in possesso di laurea e 120 per ciascun geometra) i compiti definiti nello schema di convenzione allegato, con un impegno complessivo di spesa pari ad Euro 29.000 per due mesi. Il IN era contestualmente incaricato, quale responsabile del procedimento, a porre in essere tutti gli atti consecutivi necessari e, in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2003, ad impegnare la complessiva somma di Euro 29.000, necessaria per i corrispettivi dei professionisti per due mesi sino alla data del 30 marzo 2003 (data ultima per l'approvazione del Bilancio di previsione del 2003).
La delibera stabiliva la durata del gruppo fino al 31 dicembre 2003, fissando il corrispettivo per tutti i professionisti pari ad Euro 14.500 mensili (Euro 3.500 per ciascun laureato e Euro 2.000 per ciascun geometra).
Con le successive Delib. TA n. 176 del 28 maggio 2003 (nelle persone del Sindaco PO e degli assessori MO, RR, IA, OL, RO, LO, AN e OM) e n. 313 del 17 settembre 2003 (nelle persone del Sindaco PO e degli assessori OL, MO, IA, RO, LO, AN e OM), si era poi proceduto alla proroga del gruppo di lavoro P.I.S.U. rispettivamente fino al 31 luglio 2003 (con ulteriore impegno di spesa di Euro 43.000) e al 30 settembre 2003 (con ulteriore impegno di spesa di Euro 29.000). Di seguito il IN aveva, con propria determinazione dirigenziale del 16 dicembre 2003, procrastinato autonomamente l'incarico del gruppo di lavoro fino al 16 dicembre 2003 con impegno di spesa pari ad altri Euro 43.500. 2. In particolare, in prime cure era stato accertato che l'oggetto dell'incarico conferito dalla TA comunale ai professionisti del gruppo P.I.S.U. fosse stato quello di una vera e propria "progettazione preliminare" degli interventi di riqualificazione dei quartieri della città, soggetta alla legge quadro in materia di lavori pubblici (L. 11 febbraio 1994, n. 109) e al relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), e non di una semplice consulenza tecnico-amministrativa ("mero supporto alla progettazione"), sottratto alla suddetta normativa. In tal senso, deponevano l'Accordo di programma stipulato con la Regione SI (che individuava la progettazione preliminare come il passo immediatamente successivo alla nomina dei responsabili del procedimento comunale e regionale), la relazione redatta dal responsabile del procedimento IN, integralmente riportata nella citata Delib. n. 41 con la quale il gruppo era stato costituito ("si rende necessario far fronte ad un complesso lavoro di pianificazione e progettazione tecnico amministrativa degli interventi finanziati" con "la costituzione in tempi rapidi di un apposito gruppo di lavoro a tale scopo dedicato e composto da competenza tecniche specialistiche"), lo schema di convenzione approvato con la citata delibera (nel descrivere l'oggetto del contratto, pur in avvio riferito ad attività di consulenza "sugli aspetti tecnico-progettuali .. per gli atti procedurali, deliberativi, tecnico-amministrativi", veniva poi specificato come attinente alla "predisposizione e realizzazione dei singoli progetti"), la stessa Delib. n. 41 di incarico (che espressamente dava atto dell'opportunità e dell'urgenza di "costituire un gruppo di lavoro dedicato che si occupasse della completa realizzazione dell'Accordo di programma") e la circostanza che tutte le attività propedeutiche alla progettazione preliminare (la verifica della coerenza con gli strumenti urbanistici, lo studio di fattibilità tecnico-amministrativa e l'analisi della sostenibilità economica) erano già state effettuate. Conferma che questo era il vero oggetto della prestazione affidata al suddetto gruppo dalla Delib. 22 febbraio 2003, n. 41 era venuta dalle successive Delib. TA del luglio 2003, con le quali furono approvati i vari progetti e nelle quali si era dato atto che era stato il gruppo ad averli redatti, e dalle versioni in definitiva fornite dagli stessi professionisti, che avevano ammesso di essersi occupati della progettazione preliminare del P.I.S.U. (in particolare l'arch. LA riconosceva come propri 12 dei 18 progetti preliminari approvati), nonché infine dalla richiesta del maggio 2004 proveniente dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori pubblici, che aveva invitato il Comune di Matera ad un riesame dell'intera procedura e all'attivazione dei poteri di autotutela.
Pertanto, il Giudice di merito riteneva che l'attività svolta dal gruppo dovesse inquadrarsi nell'alveo del combinato disposto dell'art. 16, comma 3, della legge quadro in materia di lavori pubblici e dell'art. 17 del relativo Regolamento di attuazione. Il che comportava il rispetto dei presupposti legittimanti il ricorso alla c.d. progettazione esterna (L. quadro, art. 17, comma 4) e delle modalità di affidamento dell'incarico, differenziate in ragione del suo importo.
Secondo il Giudice di merito, risulta violata la disciplina di settore, posto che era chiaro sin dalla prima Delib. n. 41 quale sarebbe stato l'effettivo importo complessivo dell'incarico che veniva affidato al gruppo di lavoro (Euro 145.000). In ogni caso, anche a voler considerare l'importo di ciascuno dei 18 incarichi relativi ai progetti finanziati, così da rientrare nei c.d. "incarichi di ultima fascia" (inferiore ai Euro 40.000), doveva ritenersi violato l'art. 62 del Regolamento attuativo che prevede che gli incarichi siano affidati "previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale;
l'avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata" e all'esito dell'esame comparativo - sia pure esplicitato con un sintetico raffronto dei curricula - dei percorsi di studio e professionali dei soggetti interessati.
Richiamando una pronuncia del Tar Puglia del 19 aprile 2001, avente ad oggetto la tipologia di pubblicità richiesta dai citato art. 62 - non limitata alla sola pubblicazione dell'avviso o del bando nell'Albo pretorio del Comune - il G.u.p. aveva evidenziato che l'incarico in esame avrebbe dovuto essere proceduto da "adeguata pubblicità e dall'esposizione delle ragioni che avevano condotto a ritenere che i professionisti prescelti fossero i più qualificati tra quelli iscritti all'albo".
Era stato invece accertato che non si era fatto ricorso ad alcuna forma di pubblicità, avendo il responsabile del procedimento IN contattato direttamente i professionisti per raccoglierne le disponibilità, proponendoli ai componenti della TA, senza predeterminazione dei criteri per la scelta dei contraenti. Non si era inoltre proceduto ad una preventiva valutazione comparativa tra i vari professionisti iscritti negli albi dei collaboratori esterni del Comune. Era emerso tra l'altro che i geom. RU e CO e il geom. RU si erano iscritti all'albo comunale delle collaborazioni esterne soltanto pochissimi giorni prima della nomina del IN a responsabile del procedimento P.I.S.U. ed erano stati sollecitati a farlo dal IN e dal Sindaco PO. Inoltre il geom. CO aveva dichiarato di "non saper progettare" e di saper usare il programma informatico Autocad solo per lavori topografici, contrariamente al profilo tecnico di cui si era dato atto nel scegliere la sua nomina ("competenza e l'esperienza acquisita nel disegno tecnico").
La TA comunale aveva passivamente recepito i nominativi dei tecnici indicati dal IN, senza chiedere conto ne' dei mezzi di pubblicità adoperati per la scelta dei contraenti ne' delle ragioni sottese all'aver preferito quei professionisti rispetto ad altri.
Era stata poi accettata supinamente dalla TA comunale l'attestazione dell'archi. IN dell'indisponibilità di idonee professionalità interne, mentre ne era stata accertata la non veridicità.
Ulteriore violazione di legge accertata riguardava la tipologia di contratto stipulato con i professionisti del gruppo di lavoro P.I.S.U., ritenuto un vero e proprio contratto di lavoro a tempo determinato vietato dalla L. n. 109 del 1994, art. 18, comma 2 quater, (Legge quadro) ("È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge"), ancorché nello schema di convenzione si fosse specificato che le prestazioni in questione non erano "effettuabili in maniera continuativa, ne' in rapporto di subordinazione".
In tal senso deponevano sia la garanzia della prestazione di un minimo di ore settimanali, sia l'espletamento dell'incarico presso gli uffici comunali, sia la subordinazione della liquidazione dei compensi al visto del IN, al quale era stato conferito l'incarico di "indirizzare, coordinare il lavoro e verificarne io stato di raggiungimento degli obiettivi ..in ordine alla regolarità delle prestazioni effettuate", sia la durata prefissata del rapporto ("dal primo febbraio 2003 al 31 marzo 2003 rinnovabili ...fino ai 31 dicembre 2003"). I professionisti inoltre avevano ammesso di aver seguito le direttive dell'arch. IN, di aver adoperato i mezzi di proprietà comunale e di aver percepito un compenso commisurato alle ore prestate.
Quanto alla competenza in capo alla TA comunale della nomina dei componenti del gruppo di lavoro, il G.u.p. evidenziava che questo atto, pur rientrando in astratto nella competenza del dirigente di settore - trattandosi di atto di gestione amministrativa, sorretto da valutazioni esclusivamente tecniche - e non di quella dell'organo politico, fu deliberato dalla TA, poiché all'epoca la relativa spesa non era stata ancora autorizzata dal Piano esecutivo di gestione (che venne adottato solo il 20 novembre 2003). Furono pertanto le delibere di TA di nomina e proroga degli incarichi in questione a consentire stipulazione delle convenzioni e la liquidazione dei corrispettivi.
Era sussistente, secondo il primo Giudice, anche l'ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi di cui all'art. 323 c.p., costituito dal corrispettivo versato a professionisti esterni, avvantaggiati e preferiti rispetto ad altri e retribuiti sulla base di ore prestate, in violazione del divieto imposto dalla normativa di settore. Quanto all'elemento soggettivo;
il G.u.p. evidenziava che il IN era risultato l'ideatore del gruppo dei progettisti esterni, perseguendone la costituzione in prima persona, come era dimostrato dall'aver lui stesso contattato i professionisti esterni prima ancora di essere investito formalmente dell'incarico di responsabile del procedimento e dall'aver in autonomia rispetto alle indicazioni della TA comunale gestito il rapporto con i professionisti (contestualmente alla stipulazione delle convenzioni risultavano emesse le prime fatture pari all'intero ammontare anziché al solo 10%, come previsto dalla delibera di TA). L'intenzionalità della condotta dei soggetti partecipanti alle delibere di TA era desumibile, secondo il Giudice in prime cure, da una serie di dati sintomatici: il Sindaco PO aveva informato il IN tempo prima della sua nomina formale;
il IN aveva contattato personalmente e direttamente, secondo metodi tipicamente clientelari, i professionisti esterni cui affidare i compiti di progettazione;
tre di essi erano stati invitati ora dal IN ora dal Sindaco a iscriversi all'Albo delle alte professionalità del Comune;
la TA, senza fissare i criteri di scelta dei professionisti, senza pubblicità esterna e senza ponderarne la preparazione in comparazione con altri collaboratori esterni, procedette alla nomina dei componenti del gruppo dedicato. Anche per le delibere di proroga emergeva, ad avviso del G.u.p., la consapevolezza dei partecipanti delle problematiche inerenti all'affidamento degli incarichi esterni, a meno di non voler considerare tutti i componenti della TA dediti ad un'amministrazione superficiale e frettolosa della cosa pubblica. Risultava in definitiva: la carenza di ogni indicazione in ordine ai criteri per la scelta dei contraenti per l'affidamento dell'incarico e, dopo di tale affidamento, della verifica del loro operato;
una strana acquiescenza alle richieste del IN, senza chieder conto di una pur minima istruttoria sulle modalità di scelta dei professionisti;
la evidenza delle violazioni commesse;
la scelta di una procedura volutamente "frazionata" e rinnovabile, con retribuzione oraria, per bypassare le più stringenti normative in materia;
la specifica competenza degli imputati (professionisti o comunque in possesso di titoli di studio significativi: RO è un notaio;
PO e ON sono avvocati;
AN è ingegnere;
IA è geometra;
OM e DA sono laureati in giurisprudenza e funzionari;
LO è un collaboratore di cancelleria;
OL è un medico;
OL è un bancario in pensione); i dubbi denunciati da alcuni di essi (AN aveva avanzato perplessità al direttore generale D'Amelio sulla legittimità dell'oggetto dell'incarico e questi presente anche il MO aveva rassicurato i presenti, leggendo lo schema di convenzione dal quale si evinceva che l'oggetto fosse solo attività di consulenza e non di progettazione). OL, MO e RO avevano poi ammesso di essere stati consapevoli della loro incompetenza a deliberare in merito di incarichi professionali esterni, ma di aver voluto fornire una sorta di legittimazione politica al IN.
Nè poteva ritenersi che scopo degli imputati fosse stato quello di dare rapido impulso alla procedura per dar luogo ad una complessa operazione di interesse per la città di Matera, vista la preventiva rinuncia alla valutazione comparata dei possibili concorrenti. Secondo il G.u.p., il pubblico interesse appariva solo un pretesto per incamerare denaro pubblico da distribuire con metodi clientelari, a prescindere dalla bontà dei progetti e della capacità dei professionisti incaricati. O meglio, il pubblico interesse era soltanto un effetto collaterale del primario interesse di utilizzare il denaro pubblico in pacchetti di clientele.
Inoltre, l'urgenza di bypassare le regole di conferimento degli incarichi era smentita dalla circostanza che l'operazione era già ben nota un anno prima (il Protocollo con la Regione SI e il Comune di Matera risaliva infatti al 24 febbraio 2002; il neoeletto Consiglio comunale aveva dato mandato il 15 ottobre 2010 alla TA e al Sindaco di dare attuazione all'accordo; il IN aveva sentito parlare del P.I.S.U. molto prima della sua formazione e gli fu preannunciata già dall'ottobre 2010 la sua nomina come responsabile del programma) e il finanziamento regionale aveva durata quadriennale (con scadenza al 31 dicembre 2006).
3. In sede di appello, gli imputati avevano contestato la configurabilità del reato di abuso d'ufficio, in quanto l'incarico affidato ai professionisti non era soggetto alla normativa richiamata dall'atto di imputazione, poiché consistente non nella progettazione preliminare, ma in un mero supporto alla progettazione, assimilabile alla consulenza tecnico-amministrativa.
La Corte di appello riteneva corretta la conclusione cui era pervenuto il primo Giudice circa l'oggetto dell'incarico svolto dai professionisti, identificabile non solo nominalisticamente, ma in concreto quale autentica "progettazione preliminare", ovvero quale complesso di attività volte a tradurre le esigenze della committenza in un prodotto finale, ancorché non ancora definitivo, contenente precise prescrizioni operative per l'esecutore, consistente essenzialmente in una relazione illustrativa e di schemi grafici delle opere da realizzare. In tal senso deponevano, secondo i Giudici a quibus, le stesse deliberazioni citate che parlavano esplicitamente di "progettazione tecnico-amministrativa" e di "progettazioni tecniche preliminari", gli atti di liquidazione del IN che definivano le attività svolte dai professionisti esterni come "progetti preliminari", la valutazione espressa dall'Autorità di vigilanza dei LL.PP., che aveva qualificato l'attività svolta dai professionisti come, almeno in parte, di progettazione, di direzione dei lavori e accessorie disciplinata dalla L. ME, ritenendo ininfluente che costoro avessero firmato i progetti in veste di consulenti. Inoltre, gli stessi professionisti avevano ammesso di aver svolto una vera e propria attività di progettazione. In particolare, l'arch. LA aveva dichiarato di aver redatto diversi schizzi progettuali poi consegnati al geom. RU per la loro stampa con l'Autocad e aveva riconosciuto i progetti preliminari da lui predisposti;
aveva poi dichiarato che le bozze di progetto da lui redatte erano conservate in Comune, dove peraltro non vennero reperite in sede di perquisizione, perché "messe da parte", come a lui rivelato dall'ing. RU;
aveva inoltre consegnato gli originali di cinque progetti da lui redatti, tra i quali quello preliminare di Piazzetta Purgatorio. L'ing. RU aveva inoltre dichiarato che lo stadio successivo dei lavori era quello esecutivo.
4. Gli imputati avevano inoltre sostenuto che era legittimo l'affidamento all'esterno dell'incarico di progettazione preliminare, in ragione dell'abrogazione ad opera della L. n. 415 del 1998, art. 6 del ricorso assolutamente prioritario della P.A. ai propri uffici interni, prevista originariamente dalla L. ME, art. 17, comma 4. Così come avevano dedotto che la procedura seguita era rispettosa delle formalità per la scelta del contraente, così come previsto dalla novella che aveva modificato la citata Legge, art. 17. A tale rilievo, la Corte di appello aveva risposto rilevando che, oltre a sussistere una necessità oggettiva connessa ai limiti funzionali degli uffici della P.A., occorreva pur sempre, essendo stata erogata ai professionisti una somma di denaro pari ad Euro 145.000, che fosse "assicurata una adeguata pubblicità ai criteri predeterminati per l'affidamento dell'incarico ex L. ME, art. 17, comma 11", omessa nel caso di specie. Necessità questa ultima richiesta anche nel caso, ventilato dalle difese, di "parcellizzazione" degli importi da corrispondere ai singoli professionisti e di quelli di ciascun lavoro finanziato, dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 62, per corrispettivi di importo cosiddetto
"sotto soglia", rinviando espressamente tale norma alle procedure di cui al cit. D.P.R., art. 80, comma 3.
A tal fine doveva ritenersi che non valeva a soddisfare siffatta esigenza di pubblicità la semplice pubblicazione del bando nell'albo pretorio, occorrendo bensì iniziative di maggiore diffusione ed ostensività volte a rendere noti anche i criteri adottati per pur sintetico confronto tra i curricula dei concorrenti, coerentemente alle esigenze di salvaguardia del buon andamento e della trasparenza della P.A., poste a fondamento della L. ME.
5. Gli imputati avevano altresì dedotto che i professionisti incaricati erano comunque meritevoli non meno di quelli iscritti nell'apposito Albo, pertanto la scelta operata dalla P.A. non aveva ingiustamente favorito i prescelti.
La Corte di appello aveva rilevato sul punto che l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale del reato di abuso d'ufficio contestato andasse identificata nei compensi versati ai professionisti in contrasto con la disciplina dettata dalla L. ME, in quanto l'individuazione di questi ultimi era avvenuta in modo tale - senza pubblicità, valutazione comparativa delle professionalità concorrenti e accertamento sull'indisponibilità del personale interno - da non garantire la scelta di tecnici dotati della migliore professionalità e ciò indipendentemente dalla natura sinallagmatica del rapporto sottostante.
In ogni caso, sottolineava la Corte di merito, il corrispettivo era stato computato in modo non solo non consentito dalla normativa di settore (anziché un compenso globale, era previsto un compenso mensile su base oraria), ma anche maggiorato rispetto a quello formalmente convenuto (alcune fatture emesse tra ottobre e dicembre 2003 il compenso non era più quello convenuto).
Inoltre, il fatto che i compensi fossero stati calcolati - anziché per l'opera prestata - sulla base delle ore di lavoro fatturate aveva finito, con altri fattori, per alterare la stessa natura dell'incarico, trasformandolo in un vero e proprio contratto di lavoro a tempo determinato, vietato dalla L. ME. Infatti i professionisti si erano obbligati a garantire non un risultato d'opera o di servizio professionale in piena autonomia organizzativa e di gestione di tempo e risorse, bensì, per un determinato periodo rinnovabile, un minimo di ore settimanali da concordarsi con il dirigente IN, da svolgersi preso gli uffici comunali, attribuendo a quest'ultimo poteri di indirizzo e coordinamento del lavoro, nonché di verifica del raggiungimento da parte del gruppo dei relativi obiettivi e di controllo, all'atto della liquidazione dei compensi, della regolarità delle prestazioni effettuate (cfr. schema di convenzione).
Pertanto, l'ingiustizia del vantaggio era da individuarsi nell'illegittima designazione dei professionisti e nella previsione di regime retributivi tipici di un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nè poteva rilevare, a giudizio della Corte di merito, l'iscrizione del geom. RU e dell'ing. RU nell'Albo delle alte professionalità del Comune di Matera, poiché avvenuta appena un mese (rispettivamente in data 20 e 24 gennaio 2003) prima della costituzione del gruppo e comunque era provato che il RU fosse stato contattato dal IN ben prima della formale nomina del gruppo, e che a sua volta il RU contattava il CO, mentre RU nel 2002 si era recato dal Sindaco PO che lo aveva consigliato di iscriversi all'Albo. Inoltre, le convenzioni, pur formalmente stipulate l'11 aprile 2003, producevano effetti sin dal primo febbraio 2003, ovvero ancor prima della Delib. 22 febbraio 2003, n. 41, istitutiva del gruppo di lavoro. Tanto dimostrava che la genesi del gruppo era stata propiziata dal ricorso a criteri domestici ed amicali in un'epoca in cui difettava la stessa legittimazione del responsabile del procedimento, avvenuta solo il 29 gennaio 2003, pur essendone stato il IN il vero artefice. A ciò doveva aggiungersi che il CO aveva persino ammesso di non saper progettare e di saper appena usare l'Aucad, mentre la deliberazione n. 41 citata selezionava i professionisti partecipanti proprio per la completezza ed esperienza acquisita nel disegno tecnico e nell'uso del software di gestione grafica, In particolare dell'Autocad.
6. Gli imputati avevano altresì sostenuto che il gruppo di lavoro era una "struttura operativa speciale" costituita d'intesa con la Regione SI sulla base del Protocollo del primo febbraio 2002, per la straordinarietà dell'impegno delle strutture tecniche e per la ristrettezza del tempo a disposizione tra progettazione preliminare e rendicontazione finale.
La Corte di appello aveva rilevato al riguardo che la situazione emergenziale non poteva di per sè giustificare l'inosservanza dei precetti penali e comunque l'andamento dei lavori aveva dimostrato che dal momento del suo insediamento (maggio 2002) la TA capeggiata dal PO fino al gennaio 2003 non si era attivata ai fini di un'accelerazione della stipulazione dell'accordo di programma con la Regione SI.
7. Era stato sostenuto ancora nei motivi di appello che gli atti oggetto di rilevo penale non rientravano nella competenza della TA comunale, ma degli Uffici amministrativi, in base al D.Lgs. n.165 del 2001. Le delibere in questione sarebbero state emesse solo per garantire una copertura politica e di spesa, limitandosi a recepire le indicazioni fornite dal responsabile del procedimento amministrativo.
A tale rilievo, la Corte di appello aveva risposto che, esclusa un'incompetenza assoluta della TA comunale, l'eventuale incompetenza "esterna" non escludeva la responsabilità dei pubblici amministratori, quale "stazione appaltante", nell'assolvere i compiti di verifica dell'esperienza e delle capacità professionali degli aspiranti e della motivazione in relazione ai progetti da affidare.
8. Era stato ancora eccepito che l'ingiusto vantaggio per i professionisti era stato solo un effetto collaterale della condotta della TA comunale, i cui componenti avrebbe pur sempre perseguito un pubblico interesse nel dare rapido impulso alla procedura per promuovere la realizzazione di una complessa serie di opere pubbliche di rilevante importanza per la città di Matera, finanziate con i fondi comunitari.
La Corte di appello ha escluso che il perseguimento di un pubblico interesse potesse escludere l'elemento psicologico del reato contestato. In ogni caso, la prova di tale fine non poteva arrestarsi alla mera invocazione di un siffatto interesse, rilevando in senso contrario nel caso in esame una serie di elementi sintomatici del dolo intenzionale. In particolare. La Corte di appello ha posto in risalto nel caso in esame l'evidenza e l'immediata riconoscibilità della violazione di legge, avendo le delibere oggetto di imputazione fatto espressamente applicazione della inconferente normativa del D.Lgs. n. 165 del 2001, anziché di quella in materia dei lavori pubblici. Si trattava, secondo la Corte di appello, di un errore macroscopico, ancor più ingiustificabile stante la specifica competenza professionale di alcuni degli imputati, non potendosi accogliere il rilievo difensivo della difficile comprensibilità della L. ME. Più che di errore, secondo la Corte, si poteva parlare di una precisa scelta strategica degli amministratori volta ad eludere l'applicazione di una disciplina sicuramente rigorosa e vincolante. D'altra parte, la clamorosa erroneità dell'impostazione complessiva delle delibere della TA aveva insospettito il AN, che, anziché attingere al proprio bagaglio professionale, aveva ritenuto di rivolgersi ad altro interlocutore che lo aveva temerariamente rassicurato circa la regolarità della procedura adottata. Così la consistente serie di illegittimità era stata rilevata dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, che aveva invitato espressamente il 19 maggio 2004 la TA comunale ad adottare in sede di aututela i provvedimenti correttivi del caso. Inoltre, la motivazione delle citate deliberazioni era meramente apparente, traducendosi in asserzioni apodittiche e tautologiche, e comunque gravemente carenti, in quanto in sostanza pedissequamente recettizie delle note redatte dal IN (c.d. "motivazione per incoroporazione"), senza alcuna autonoma valutazione, così abdicando totalmente ai poteri di verifica e controllo demandati alla TA comunale.
In particolare, le delibere davano atto dell'impossibilità del ricorso a strutture interne, perché già oberate da una mole di lavoro tale da non consentire a nessun settore del Comune di privarsi di personale in possesso dei richiesti requisiti. Sul punto non solo non risultava effettuata alcuna verifica, ma era stata, proprio per colmare tale carenza, confezionata a posteriori una attestazione, recante la data falsa del 12 febbraio 2003, rilasciata al IN dall'ing. Pezzi, funzionario del Comune di Matera, per la quale entrambi erano stati sottoposti a procedimento penale. Inoltre, era provato che gli uffici comunali avessero redatto ben sei dei progetti preliminari, smentendo così quell'impossibilità attestata dalla deliberazione n. 41.
Infine, la Corte di appello ha ritenuto che non potesse essere separata la responsabilità degli assessori che avevano partecipato all'adozione delle deliberazioni successive a quella n. 41, in quanto esse non si discostavano da quest'ultima, costituendo un unicum decisionale. Tali delibere avevano prodotto effetti costitutivi giuridicamente rilevanti, posto che il Programma economico di Gestione era stato adottato solo successivamente con delibera del 20 novembre 2003.
Quanto infine alla invocata prescrizione dei reati, la Corte rilevava che l'ultimo atto in cui si era concretizzato l'ingiusto vantaggio patrimoniale risaliva al 18 dicembre 2003, per cui tenuto conto dei periodi di sospensione (pari a mesi 6 e gg. 24), la prescrizione non era ancora maturata.
9. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione gli imputati, con atti distinti, deducendo:
PO CH, per il tramite del difensore di fiducia avv. Angela Pignatari, deduce:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p., D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107 e D.Lgs. n. 165 del 2001, in quanto l'atto di giunta incriminato fu adottato solo per fornire copertura economica all'azione dei Dirigente incaricato di dare attuazione all'Accordo di programma sottoscritto con la Regione nel gennaio 2003 e non aveva l'effetto di costituire il rapporto con i professionisti, che invece andava correttamente attribuito al contratto individuale di lavoro. La stessa TA comunale non aveva inoltre alcuna competenza nella scelta compiuta dal Dirigente del contraente. Ne è riprova che successivamente al primo ottobre 2003, anche senza la copertura delle deliberazioni della TA, il Dirigente ha autonomamente prorogato i contratti.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p. e L. n. 166 del 2002, art. 17, comma 12, e art. 7, comma 1, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle modifiche normative intervenute a seguito della L. n. 166 del 2002, che ha eliminato, per esigenze di semplificazione,
per l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione di c.d. ultima fascia (ovvero inferiori a Euro 100.000) il presupposto della "adeguata pubblicità". Le uniche condizioni erano pertanto quelle dell'insufficienza del personale della P.A. e della verifica della capacità ed esperienza degli incaricati, nella specie certificate dal IN, quale responsabile del procedimento, e sulle quali la TA non poteva che prendere atto di quanto certificato. Le indicazioni fornite dal responsabile IN erano tra l'altro idonee, essendo ricaduta la scelta su soggetti iscritti nell'albo delle alte professionalità del Comune di Matera. Inoltre, quanto al ventilato superamento della soglia, la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della separazione di ciascun opera, ma avrebbe sommato gli importi complessivi erogati. Sul punto, il ricorrente evidenzia che l'importo complessivo andava ripartito per progetti o per professionisti, che in nessun caso ha superato la soglia di ultima fascia (Euro 100.000). La Corte di appello avrebbe poi erroneamente addebitato alla TA anche gli importi relativi all'attività compiuta dai professionisti dopo il 30 settembre 2003, che non fu autorizzata dalla TA, ma soltanto autonomamente dal IN.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p., con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. La Corte avrebbe ritenuto irrilevante il pubblico interesse perseguito dall'imputato, volto ad attuare in breve tempo un importante progetto finanziato con fondi europei per dare impulso all'economia cittadina. La TA capeggiata dall'imputato, insediatesi alla fine del giugno 2002, avrebbe fatto approvare dal Consiglio comunale del 15 ottobre 2002 l'Accordo di programma P.I.S.U..
Quanto alle delibere in questione, il ricorrente lamenta che non risulterebbe provata la mancanza del dato della carenza di personale, considerato anche che i progetti redatti dagli uffici interni, presi in considerazione dalla Corte di appello, erano già esistenti da anni.
La Corte di appello per motivare l'intenzionalità della condotta degli imputati avrebbe conferito rilevanza ad atti successivi e distanti nel tempo, come il Parere dell'autorità di vigilanza del 2004. Non vi sarebbe nella motivazione alcun riferimento a fatti concludenti, tali da collegare l'operato di due diverse Giunte, con compagini modificate, ad interessi personali o politici di parte. Cosicché la qualificazione come domestica della scelta fatta dagli imputati si presenta del tutto apodittica.
OL, GI, RO, LO, OL, MO, DA, OM, con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia avv. B. Oliva, denunciano:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p., L. n. 109 del 1994, artt. 17 e 18, in quanto la Corte di appello avrebbe qualificato l'oggetto dell'incarico conferito ai professionisti attraverso un procedimento viziato sotto il profilo logico, attribuendo rilevanza a dati postumi (quali le determina di liquidazione dell'ottobre e dicembre 2003, le dichiarazioni dei professionisti incaricati rese ad oltre un anno dalle delibere), dando per scontato la consapevolezza degli assessori di un dato all'epoca non ancora conosciuto in termini esatti. Invero, tra i soggetti individuati a far parte del gruppo vi era anche un avvocato, circostanza questa che portava ad escludere che oggetto dell'incarico fosse la progettazione. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che nel luglio 2003 furono approvati i progetti preliminari e nel settembre successivo venne concessa una proroga per l'incarico ai professionisti che poteva quindi soltanto giustificarsi con un'attività di consulenza al responsabile del procedimento sino al collaudo dell'opera.
Quanto alla valutazione della competenza degli assessori a comprendere esattamente l'antigiuridicità della condotta espletata, i ricorrenti evidenziano la svalutazione della circostanza del colloquio avuto dal AN con il segretario comunale, figura destinata a assommare in sè le competenze giuridiche ed amministrative, che lo avrebbe rassicurato sulla regolarità della procedura adottata.
In ogni caso, i ricorrenti rilevano che, anche a voler ritenere che l'oggetto dell'incarico fosse stato la progettazione, non sarebbe configurabile la violazione della L. ME, art. 17, posto che non rientrava nella competenza della TA l'accertamento della carenza delle professionalità necessarie, bensì del responsabile del procedimento. Tale dato rappresentato dal IN è risultato fondato, tenuto conto tanto dalla missiva dell'ing. Pezzi, tanto dalle dichiarazioni rese alla P.g. dalla dott.ssa Tommaselli circa il deficit di organico. Nè avrebbe valore dimostrativo del contrario la circostanza della redazioni di progetti interni, posto che si trattava di elaborati già preesistenti.
Quanto alla violazione di legge, consistita nel difetto di adeguata pubblicità, il ricorrente evidenzia che, trattandosi di cinque autonome convenzioni stipulate con i professionisti, gli importi erogati erano tutti sotto la soglia di legge, ragion per cui non era necessaria la suddetta pubblicità, considerata la modifica normativa apportata dalla legge del 2002.
Quanto alla violazione di legge, consistita nel difetto motivazione delle delibere in esame, il ricorrente deduce che trattasi di motivazione succinta ma non di stile, in quanto rinvia al raffronto operato tra i curricula degli iscritti all'Albo delle alte professionalità.
Non risulterebbe neppure corretto il rilievo fatto dalla Corte territoriale al richiamo contenuto nelle delibere alla normativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, posto che il D.P.R. n. 554 del 1999, art. 8, comma 5, del rinvia per la disciplina degli incarichi per attività di supporto alla "normativa vigente" e non esclusivamente alla L. ME e al suo regolamento, invece espressamente richiamata dal comma 6 dello stesso articolo, così dimostrando l'erronea lettura da parte dei Giudici di merito.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 323 c.p., in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo intenzionale. La Corte non avrebbe spiegato in termini di plausibilità perché, coesistendo il fine pubblico (decadenza dei benefici economici) e quello privato, il primo non sia stato eguale o prioritario sul secondo. In ordine al ricorso della Corte di merito ad indici sintomatici per dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico, i ricorrenti lamentano che la motivazione risulterebbe viziata da illogicità. Apodittica risulterebbe la ritenuta evidenza della violazione della legge, tratta dalla particolare qualificazione degli imputati e dall'obbligo e necessità di conoscenza di una materia, quella dei lavori pubblici, di frequente applicazione da parte dei pubblici amministratori. Tale affermazione non terrebbe conto ne' delle effettive competenze professionali degli imputati ne' della brevità dell'incarico svolto da alcuni di essi, oltre ad essere smentita dalla necessità da parte del P.M. di affidarsi ad una consulenza tecnica per stabilire la correttezza della procedura seguita dal Comune. La verifica dell'intenzionalità non poteva inoltre trascurare il fatto che la TA aveva fatto affidamento sulla relazione e sulla preparazione degli atti da approvare da parte del IN, che poteva al più giustificare un addebito in termini di colpa. Il dubbio manifestato dal AN al segretario comunale dimostrerebbe l'insussistenza del dolo intenzionale. Il colloquio chiarificatore avuto tra i due non può non aver avuto l'effetto di tranquillizzare anche gli altri assessori sulla regolarità della procedura. Altri elementi sintomatici illogicamente valorizzati dalla sentenza impugnata sarebbero l'errato riferimento normativo contenuto nelle delibere e la carenza di motivazione. Sul punto, si evidenzia che il rinvio al Protocollo d'intesa del febbraio 2002 era esaustivo e sufficiente, ne' poteva la TA intromettersi nella valutazione dei curricula e nella verifica della carenza del personale, che risulterebbe comunque aver trovato conferma nelle acquisizioni processuali. In ogni caso, il richiamo alle relazioni del IN, costituiva valido recepimento che non comportava ulteriori valutazioni.
Nessun elemento sarebbe emerso invece che provi l'esistenza di rapporti personali con i professionisti favoriti, che possa aver giustificato la condotta degli imputati nella scelta del modello procedurale rispetto a quello ritenuto corretto dai Giudici di merito.
Si censura infine l'affermazione della Corte di merito circa la parificazione della posizione degli assessori DA, IA, LO, RO e OM, che non parteciparono alla prima deliberazione e che prorogarono soltanto quest'ultima, affidandosi legittimamente a quanto in essa affermato. Nella relazione del IN con cui si era chiesta la proroga si faceva riferimento ad attività che neppure lontanamente potevano essere associate alla progettazione (del resto l'approvazione dei progetti preliminari era già avvenuta nel luglio 2003).
RR, tramite il suo difensore di fiducia avv. Giuseppe Spagnolo, lamenta:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 62, comma 1, e L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 12, perché la Corte di appello non avrebbe considerato la modifica normativa apportata dalla L. n. 166 del 2002, che ha elevato la soglia degli importi per i quali non era più previsto l'obbligo di dare adeguata pubblicità.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la Corte non avrebbe tenuto conto che il RR ha partecipato solo alle prime due delibere, ed ha cumulato gli importi di queste- ampiamente al di sotto della soglia dei Euro 100.000 - con la terza alla quale non ha partecipato. Pertanto, avrebbe addebitato all'imputato una condotta, l'omessa adeguata pubblicità, non necessaria. Inoltre, risulterebbe apodittica in relazione alla posizione del ricorrente l'affermazione della Corte, secondo cui la genesi del gruppo sarebbe avvenuta secondo criteri domestici e amicali, posto non risulta provato alcun rapporto pregresso tra il RR e i professionisti prima della loro nomina. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla richiesta valutazione comparativa degli aspiranti e la verifica dell'indisponibilità di personale qualificato interno, posto che tali incombenze non competevano alla TA, organo politico, che era tenuto a fondarsi sulla valutazione e sulla verifica effettuata dal responsabile del PISU, IN. La conclusione che la valutazione fosse apparente è desunta dalla Corte da elementi che non investono in ogni caso il RR e che per proprietà transitiva sono a lui estesi, senza alcuna motivazione. Del pari la verifica dell'indisponibilità di personale interno sarebbe stata ritenuta non veritiera, sulla base di prove che non coinvolgono la posizione del ricorrente, il quale non ha fatto altro che basarsi sull'attestazione del IN. In ogni caso, l'elemento dimostrativo della esistenza di disponibili forze internme, richiamato dalla Corte di appello, della redazione di progetti da parte degli Uffici comunali non risulterebbe logico, trattandosi di progetti giacenti. La Corte distrettuale non avrebbe invece preso in considerazione la delibera di TA del dicembre 2003 che dava atto dell'esistenza di una generale carenza di organico, specie nel settore laureati-tecnici specializzati. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto la Corte di appello avrebbe attribuito a coloro che approvarono la delibera di conferimento dell'incarico le distorsioni che in fase esecutiva e all'insaputa del ricorrente quel rapporto assunse, dando luogo alla violazione del divieto della L. ME di stipula con collaboratori esterni di contratti a tempo determinato. Sul punto vi sarebbe anche un vizio motivazionale sulla consapevolezza del ricorrente di tale distorsione. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in ordine all'elemento psicologico, avendo la Corte di appello offerto una motivazione trasversale omnicomprensiva per tutti gli imputati, che appare non calzare affatto per il RR.
Questi, ricercatore chimico, a differenza di altri, non aveva una specifica competenza in materia, non aveva rapporti personali con i professionisti favoriti e non aveva nutrito dubbi sulla regolarità della procedura.
Con memoria depositata il 27 ottobre 2011, il ricorrente chiede che il reato a lui ascritto sia dichiarato estinto per prescrizione, in quanto l'ultima determinazione di pagamento, emessa in esecuzione delle delibere cui ha partecipato, risale all'8 agosto 2003. Il periodo massimo di prescrizione risulterebbe maturato il 30 agosto 2011.
ON, a mezzo del difensore di fiducia avv. NC Montagna, denuncia:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 166 del 2002, art. 7, avendo erroneamente disapplicato tale norma. Il ON aveva partecipato solo alla prima deliberazione n. 41, che impegnava la somma di Euro 29.000, pertanto rientrante negli incarichi di ultima fascia, che non richiede la pubblicità, mentre le altre attività di verifica della legittimità degli incarichi erano effettuate per il tramite di altro soggetto, che ne assumeva ogni responsabilità.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 109 del 1994, art. 18, avendo erroneamente ritenuto violata la citata disposizione, concernente il divieto di stipulare con soggetti esterni contratti a tempo determinato, mancandone i presupposti.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 6, in quanto i compiti di valutazione e verifica nell'affidamento dell'incarico ai professionisti non competevano alla TA, bensì al Responsabile amministrativo.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al dolo intenzionale, ritenuto sussistente solo per la macroscopicità della violazione, ancorché si tratti di materia di difficile interpretazione, non considerando altresì il pubblico interesse perseguito.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, che aveva partecipato solo alla prima delibera (poi dimettendosi), anche per le altre delibere. La motivazione appare illogica.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 157 c.p., posto che la condotta del ricorrente, ai fini prescrizionali, doveva ritenersi consumata alla data dell'unica delibera alla quale aveva partecipato. Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata alla data del 18 marzo 2011. LO, tramite i difensori di fiducia avv. Domenico Ciruzzi e RU Oliva, lamenta:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), anche in relazione all'art. 27 Cost., in quanto la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che la TA comunale avesse violato la L. ME, artt. 17 e 18. L'art. 17 statuisce che in presenza di lavori e progetti di valore inferiore ai Euro 100.000 sia consentito il conferimento diretto dell'incarico, senza espletamento di gare ad evidenza pubblica. L'errore in cui è incorsa la Corte di appello è di ritenere i singoli incarichi un unicum, mentre si trattava di 18 lavori distinti. Quanto alla omessa verifica dell'indisponibilità del personale interno, la delibera di TA avrebbe recepito la relazione del responsabile del procedimento e non risulterebbe provata la non veridicità di quanto in essa affermato. Non risulterebbe altresì dimostrata la consapevolezza degli assessori della attività che i professionisti avrebbero in realtà svolto, non potendosi ricavare la relativa prova da soli dati formalistici, quali le diciture contenute nelle delibere giuntali. Nè potrebbero rilevare i dubbi nutriti dal AN, tra l'altro persona particolarmente esperta, perché non comunicati al ricorrente, o il parere postumo dell'Autorità di vigilanza. Contraddittoria ed apodittica risulterebbe la motivazione, là dove ravvisa il dolo intenzionale, pur dando atto dell'esistenza di un interesse di tipo pubblicistico. In ogni caso, anche a voler seguire la Corte di merito nel ragionamento giustificativo circa l'esistenza di indici sintomatici dei dolo intenzionale, nessuno di quelli individuati risulterebbe applicabile al ricorrente: la violazione di legge non avrebbe la connotazione dell'evidenza; il ricorrente non sarebbe soggetto dotato di specifica competenza professionale idonea a cogliere la presunta violazione (nè la Corte sul punto dice alcunché, giungendo ad immotivata equiparazione di posizioni soggettive radicalmente diverse); non risulterebbero rapporti personali tra il ricorrente e i beneficiari della condotta abusiva. Illogica risulterebbe inoltre la motivazione della sentenza impugnata quanto alla parificazione della posizione di coloro che parteciparono alla prima delibera costitutiva del gruppo di lavoro a quella di coloro che, invece, come il LO, parteciparono alle sole delibere di proroga, che avevano fatto naturale e legittimo affidamento sulla regolarità della attività sino ad allora espletata. In ogni caso, la Corte distrettuale non avrebbe fornito giustificazione sul medesimo trattamento sanzionatorio riservato al LO nonostante il diverso apporto causale alla condotta contestata.
AN, tramite i difensori di fiducia avv. Maria Angela Rosaria Patrachi e Giorgio Patrachi, deduce:
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione alla L. n. 109 del 1994, artt. 17 e 18 e D.P.R. n. 554 del 1999, art. 15, comma 5, in quanto l'attività affidata in via diretta ai professionisti doveva correttamente qualificarsi di consulenza o comunque di supporto alla progettazione e pertanto in linea con la normativa all'epoca vigente. In definitiva, il Comune di Matera avrebbe dato luogo alla costituzione di un gruppo di progettazione "misto", formato da dipendenti e da professionisti esterni. La violazione della L. ME, art. 18 andava attribuita alla concreta attuazione del rapporto e non alla delibera di TA. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in quanto il ragionamento giustificativo appare contraddittorio, in stridente contrasto con le emergenze processuali, circa la individuazione dell'oggetto dell'incarico affidato ai professionisti, che constava di un nucleo essenziale estraneo alla progettazione. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro instaurato con i professionisti esterni come subordinato, in contratto con i dati di segno contrario emergenti dalla convenzione stipulata. In ogni caso, la L. ME pone il divieto di affidare lavori di progettazione o di relativo supporto a mezzo di contratti a tempo determinato solo ai propri dipendenti. Risulterebbe inoltre carente la motivazione quanto alla dimostrazione dell'esistenza degli indici essenziali del rapporto di subordinazione, ovvero dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare dell'ente. - la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al presunto danno erariale e sul mancato ricorso a forme di pubblicità e alla valutazione comparativa. Erroneamente la Corte di merito avrebbe considerato i singoli incarichi autonomi come un unico lavoro, così stabilendo il superamento della soglia dei Euro 100.000 previsto per le procedure semplificate e richiedendo pertanto una diversa procedura.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione al mancato accertamento della carenza di organico, posto che tale incombente compete al solo responsabile del procedimento e la Corte di appello non avrebbe indicato quale sia il dato normativo che escluda che la relazione redatta da quest'ultimo possa costituire veicolo e contenitore della condizione in esame.
- la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, poiché, stante la non irragionevole lettura delta disciplina amministrativa e l'insussistenza di collegamenti diretti tra (Imputato e i professionisti incaricati, non può affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la volontà del ricorrente fosse quella di consentire ad altri di realizzare un vantaggio ingiusto. Sul punto, va considerato che non competeva alla TA la selezione dei consulenti, ma il suo intervento ebbe soltanto lo scopo di dare copertura finanziaria al Piano economico di Gestione. Tra l'altro, la creazione di una struttura speciale dedicata a supportare i settori comunali competenti per materia o assumere la diretta responsabilità amministrativa e gestionale per gli interventi per lo sviluppo urbano era stata prevista dal Protocollo di intesa stipulato tra il Comune di Matera e la Regione SI.
La sentenza impugnata non ha tenuto conto del momento in cui il AN si è inserito nella vicenda, avendo assunto l'incarico assessorile solo due mesi della prima delibera di TA di proroga da lui votata, per cui non poteva conoscere tutte le problematiche connesse alla costituzione del gruppo dedicato e ha verosimilmente riposto legittimo affidamento nell'operato del Sindaco, che aveva rappresentato la necessità di prorogare gli incarichi, e del Segretario comunale, presente all'adozione delle delibere censurate. Non si può ritenere inoltre che il ricorrente abbia inteso favorire alcuno, in quanto le nomine erano già state formalizzate, con conseguente diritto dei consulenti ad ottenere il compenso, indipendentemente dalle deliberate proroghe. Piuttosto le delibere in esame si proponevano di perseguire un pubblico interesse, ovvero consentire ala città di Matera di non perdere un'occasione irripetibile. Infine censura anche l'impianto argomentativo con cui si è esclusa la prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
2. Devono ritenersi preliminarmente prive di pregio le doglianze dei ricorrenti con cui si contesta la ritenuta violazione della normativa in tema di conferimento di incarichi di progettazione. La ricostruzione della vicenda ad opera dei Giudici di merito ha evidenziato che la TA, capeggiata dal Sindaco PO, si era trovata appena eletta a dover affrontare l'importante varo del Programma finanziato con fondi europei di sviluppo urbano, volto a perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'attrattività urbana, riqualificazione dei quartieri cittadini, sistemazione e recupero delle aree degradate, rafforzamento dei servizi alla persona ed alfa comunità.
il Comune di Matera aveva infatti definito la propria proposta di "Progetto Integrato di Sviluppo Urbano" a valere sui fondi POR 2000- 2006 relativamente alle misure V.1 e V.2 dell'Asse V "Città", identificando le operazioni oggetto di finanziamento, ed aveva poi siglato l'11 gennaio 2003 con la Regione SI un unico Accordo di Programma per la sua relativa attuazione - a causa del ritardo accumulato nella predisposizione della proposta di Progetto - di durata quadriennale, con scadenza il 31 dicembre 2006 e per un costo pubblico complessivo di Euro 32.400.000,00.
I primi atti esecutivi di tale programma furono la nomina del Responsabile del procedimento (29 gennaio 2003) e la costituzione del c.d. gruppo di lavoro "dedicato" (22 febbraio 2003). Come indicato nelle sentenze di merito, era chiaro sin dalla costituzione di tale gruppo che i suoi compiti erano quelli di dare "completa attuazione del Progetto integrato di Sviluppo Urbano della città di Matera" così come specificato negli allegati dell'Accordo di programma (cfr. schema di convenzione approvata con la prima Delib. n. 41). Orbene, gli allegati contenevano una descrizione dettagliata delle operazioni finanziate, il loro costo pubblico, i tempi e le procedure tecnico-amministrative di attuazione degli interventi, che, per quanto concerne i lavori pubblici, dovevano essere conformi alle norme contenute nella L. 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, e nei Regolamenti di attuazione della stessa. La stessa relazione e lo schema di convenzione della Delib. n. 41 rendevano chiaro che lo scopo del gruppo era di "far fronte ad un complesso lavoro di pianificazione e progettazione tecnico-amministrativa degli interventi finanziati". La tesi che si trattasse in realtà di mera consulenza o supporto alla progettazione non appare dirimente a spostare i termini della questione.
La L. 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori pubblici, ha dettato, all'art. 17, come modificato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, e dalla L. 1 agosto 2002, n. 166, art.7, comma 1, una specifica e complessa disciplina per l'effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e prestazioni a queste accessorie. Orbene, la progettazione (ed in particolare quella che qui interessa di tipo preliminare) si distingue dalle altre attività tecnico-amministrative ad essa connesse, in quanto la prima consiste in una vera e propria opera dell'ingegno di carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso (grafico, relazionale, espositivo) che vale a descrivere e rappresentare l'idea dell'opera da realizzare come concepita dal suo autore, cioè il progettista. Le seconde, al contrario, sono attività di semplice supporto, preventivo o successivo, alla prima e si risolvono in mere attività materiali, quali "indagini", "ispezioni", "ricognizioni", "localizzazione". Come è stato autorevolmente affermato (Consiglio di Stato, parere, 12/11/2003, n. 1855), mentre l'attività di progettazione è tendenzialmente unitaria, quella di supporto ed accessoria ad essa è frazionabile e scindibile in tante quante sono le tipologie di atti necessitanti di competenze specifiche per il loro espletamento (geologiche, ingegneristiche, fisiche, chimiche, ecc.) ovvero serie omogenee degli stessi.
Pertanto, se non tutte le attività tecniche necessarie per il completamente del progetto devono essere espletate dal progettista in prima persona, tale affermazione va riferita alle sole attività tecniche di supporto di natura materiale e non elaborativa e creativa e non anche a quelle costituenti uno degli aspetti caratteristici della progettazione.
Di qui discende che non è ammissibile che venga effettuata una "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche, in quanto la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista. La responsabilità della progettazione deve infatti potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista (cfr. Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici, determinazione, 19/07/2005, n. 76, dove espressamente si esclude che la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche sia ammissibile alla luce della vigente normativa nazionale). Si è così escluso siano attività di supporto consentite dalla normativa in materia di opere pubbliche la redazione di elaborati progettuali, per i quali i professionisti dello studio devono dare contezza in sede di riunioni o conferenze;
la predisposizione di una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché modifiche ed integrazioni fino alla definitiva approvazione amministrativa (cfr. AVCP, deliberazione del 25/05/2005 n. 56). La L. n. 109 del 1994, art. 17, nel testo modificato dalla L. 18 novembre 1998, n. 415, ha infatti espunto il riferimento ad un distinto affidamento di parte della progettazione e ne preclude il frazionamento, con conseguente abrogazione, fra l'altro, del disposto di cui al D.M. 15 dicembre 1955, n. 2608, che tale frazionamento, invece, consentiva, prevedendosi la facoltà di affidare all'esterno singole parti del progetto e congiuntamente la progettazione a professionisti esterni ed a professionisti interni. Emblematico è il caso sopra richiamato su cui si è pronunciato, in via consultiva, il Consiglio di Stato nel senso dell'illegittimità della procedura, in cui si discuteva della possibilità per una stazione appaltante di affidare all'esterno del proprio apparato tecnico - organizzativo e come mero servizio di ingegneria e di architettura ai sensi del D.Lgs. n. 157 del 1995, attività che costituivano sostanziali parti della progettazione preliminare di un'opera pubblica;
attività, peraltro, formaimente qualificate nei bandi di gara come mero supporto alla progettazione medesima (per un caso simile alla vicenda in esame, relativo all'affidamento, per l'estrema urgenza di procedere per non incorrere nella revoca dei finanziamenti, di plurimi incarichi di consulenza, in supporto a personale interno della stessa amministrazione, organizzato per tale occorrenza in gruppi interni di progettazione, nella redazione di singoli progetti afferenti alle opere incluse in programmi di riqualificazione urbana, cfr. Corte dei conti. Sezione Sicilia, 22 luglio 2010, n. 34). Esclusa la frazionabilità degli incarichi di progettazione, è da ritenersi legittima invece la costituzione di un gruppo di progettazione misto, composto dai dipendenti delle stazioni appaltanti dotati delle necessarie specializzazioni e da professionisti esterni che integrano quelle mancanti ai suddetti dipendenti, incaricati in base alle disposizioni contenute nella L. n. 109 del 1994 e del D.P.R. n. 554 del 1999 (AVCP, determinazione,
21/4/2004, n. 3). Tuttavia ne costituiscono connotati necessari per l'ammissibilità la dettagliata specificazione delle attività da eseguire da parte dei singoli progettisti;
il necessario sviluppo progettuale assegnato a ciascuno nell'ambito dell'unitario progetto;
e cioè la necessità che queste attività siano da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali o comunque condizionate da criteri e da assensi per accertata coerenza con dette scelte.
Con riferimento, al caso in esame, gli incarichi conferiti ai 5 professionisti - per come sono indicate e formulate le prestazioni in modo indistinto e generico -non rispondono a detti criteri.
3. Altra doglianza comune riguarda le modalità di affidamento dell'incarico ai professionisti esterni.
Una volta ricondotto l'oggetto dell'incarico ad essi affidato con la Delib. n. 41 nell'alveo della progettazione preliminare, disciplinata dalla normativa della L. ME, le sentenze di merito hanno ritenuto violate le relative disposizioni in tema di scelta del contraente.
Va premesso che per tutti gli incarichi di progettazione esterna alla P.A., la L. ME, art. 17 richiede che il ricorso a soggetti esterni trovi giustificazione o nella carenza di organico specializzato nella pubblica amministrazione, accertata dal responsabile del procedimento, ovvero nella difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto, o infine nella complessità delle opere o di loro particolare rilevanza architettonica o ambientale o per progetti "integrali". Tali "casi" non implicano alcuna valutazione discrezionale da parte della P.A., in quanto si sostanziano in situazioni di fatto, che sono individuate dal responsabile del procedimento, sulla base di valutazioni di carattere tecnico (cfr. AVCP, atto di regolazione, 8/11/1 999, n. 9). I soggetti esterni che possono essere incaricati dell'attività di progettazione sono tassativamente indicati nella Legge quadro, art. 17, comma 1 (liberi professionisti singoli od associati, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti dai predetti soggetti e consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria). Per il principio della unicità delle responsabilità di progettazione, si è ritenuto non conforme alle disposizioni di cui all'art. 17 cit. l'affidamento di un incarico professionale congiunto a professionisti partecipanti singolarmente, poiché il ricorso ad affidamenti collettivi di un unico incarico è possibile nella sola ipotesi in cui i professionisti abbiano dato vita ad un raggruppamento o ad una associazione anche temporanea (AVCP, deliberazione del 28/11/2001, n. 397). La L. ME, art. 17 stabilisce poi procedure diversificate di affidamento ad esterni di incarichi di progettazione a seconda del relativo importo, determinato in base ai criteri ivi indicati. In particolare, per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sta compreso tra Euro 100.000 e la soglia comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, l'art. 17 rinvia al regolamento per la disciplina delle modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata "adeguata pubblicità" agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico (comma 11). Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a Euro 100.000, l'art. 17 consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente alla scelta, per il tramite del responsabile del procedimento, di soggetti esterni di loro fiducia, "previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione dei la scelta in relazione al progetto da affidare" (comma 12). Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito, pur collocando l'incarico di progettazione affidato ai 5 soggetti esterni nell'ambito della prima delle suddette ipotesi, finiscono per sorvolare sulla determinazione dell'importo del relativo incarico, che viene ora definito "consistente" ora pari a Euro 145.000, così cumulando l'intero importo dei corrispettivi liquidati. Su tale questione hanno particolarmente insistito i ricorrenti, deducendo che gli importi andavano invece frazionati (per progetto, per componente o per delibera).
È evidente che il metodo retributivo scelto dagli amministratori di Matera (compenso orario) non sia stato coerente con la tipologia di incarico affidato ai componenti del gruppo e non poteva pertanto essere posto a base della determinazione della soglia e quindi della tipologia di selezione del contraente che il Comune avrebbe dovuto seguire. Andava pertanto stabilito da parte dei Giudici di merito l'importo stimato delle prestazioni di progettazione oggetto di incarico. Di norma per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga una ipotesi di parcella che deve riguardare la complessiva prestazione oggetto di incarico (AVCP, determinazione, 13/11/2002, n. 30). Non può ritenersi accoglibile la tesi sostenuta dai ricorrenti del "frazionamento" del valore dell'incarico in ragione del numero dei componenti o dei progetti, o ancora delle singole delibere di incarico. Nel caso in esame, la scelta operata dagli amministratori è stata chiaramente quella di far confluire in un unico ed indistinto incarico più interventi di progettazione, ancorché, da quel che risulta (cfr. pagg. 9 e ss. sentenza primo grado), tra loro autonomi e quindi, in ipotesi, frazionali e affidabili separatamente. In tal modo si è dato vita, attraverso questo accorpamento, ad un'elusione della normativa di settore, realizzando sia un'ipotesi non consentita di "general contractor", riservata dal legislatore al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e volutamente condizionata a rigorosi requisiti e procedure (D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190), proprio al fine di non falsare le regole della concorrenza (cfr. anche AVCP, determinazione, 26/07/2001, n. 18, in un caso di affidamento di più incarichi di progettazione, la cui esigenza era stata resa nota con lo stesso avviso, al medesimo raggruppamento di professionisti), sia una forma di incarico professionale congiunto a professionisti partecipanti singolarmente, come si è già detto, non compatibile alle tipologie di incarico previste dall'art. 17 della Legge quadro. Considerata poi la espressa previsione di rinnovabilità dell'incarico con successive proroghe, il sistema congegnato da Comune di Matera di suddivisione del medesimo incarico in più tranches veniva a configura un artificioso frazionamento dell'incarico tecnico, in contrasto con quanto disposto dalla L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 12, e s.m. e con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 62, comma 10, e s.m., così da conseguirne il mantenimento al di sotto della soglia dei Euro 100.000 e, pertanto, eludendo l'obbligo di ricorrere alle procedure di gara. La determinazione della soglia dell'incarico di progettazione appare importante alla luce delle considerazioni svolte dalle sentenze di merito in relazione alle constatate violazioni della procura di incarico.
Le sentenze di merito, come si è poc'anzi esposto, hanno invece glissato su tale questione, ravvisando in ogni caso violate le prescrizioni minimali previste per gli incarichi di progettazione di "ultima fascia", ovvero di importo inferiore a Euro 100.000 (come stabilito dalla L. n. 166 del 2002). La normativa all'epoca vigente consentiva per tali incarichi il ricorso da parte della stazione appaltante al c.d. affidamento diretto o "fiduciario", attraverso un procedimento amministrativo altamente semplificato, subordinato alla sola "verifica dell'esperienza e della capacità professionale" dei concorrenti. Quindi non era prescritta per l'attribuzione di incarichi di progettazione sotto soglia l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, ne', in ogni caso, di dettagliati adempimenti preliminari, quali un'espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato, 25/11/2005 n. 7089/06; Consiglio di Stato, 10/02/2004, n. 500). Quanto al requisito della pubblicità, il testo della Legge quadro, art. 17, comma 12, in vigore sino all'agosto 2002, rinviando al futuro regolamento la disciplina delle modalità di aggiudicazione degli incarichi di progettazione il cui importo era compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, che doveva essere ispirata ai principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico, stabiliva la necessità che fè stazioni appaltanti procedessero "in ogni caso a dare adeguata pubblicità" per il conferimento degli stessi. Per gli incarichi di progettazione sotto la soglia di Euro 40.000 era consentito di procedere all'affidamento su base fiduciaria a soggetti esterni, con la "previa verifica della esperienza e della capacità professionale dei progettisti incaricati e motivandone la scelta in relazione al progetto da affidare". Il regolamento di attuazione della Legge quadro (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) aveva poi previsto anche per gli incarichi di importo inferiore a Euro 40.000 che le stazioni appaltanti dovessero procedere "previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale" e che l'avvenuto affidamento dovesse essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata (art. 62, comma 1). La L. 1 agosto 2002, n. 166, in vigore dal 18 agosto 2002, ha poi modificato le fasce degli affidamenti delle prestazioni di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 17, comma 1, in particolare innalzando la soglia massima degli incarichi fiduciari da Euro 40.000 a Euro 100.000. Il nuovo testo prevedeva per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato fosse compreso tra Euro 100.000 e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria, il rinvio alla disciplina dettata dal regolamento per le modalità di aggiudicazione "in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico";
mentre innalzava il tetto massimo per l'affidamento di incarichi "fiduciari a Euro 100.000, per il tramite del responsabile del procedimento, "previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione ai progetto da affidare".
Il nuovo testo non modificava la sopracitata norma regolamentare che continuava a prevedere anche per gli incarichi di importo inferiore a Euro 40.000 che le stazioni appaltanti dovessero in ogni caso procedere "previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale". Come era stato utilmente precisato dall'Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 30/2002 del 13 novembre 2002, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 166 del 2002, gli appalti relativi alla c.d. prima fascia (inferiore ai Euro 100.000) potevano essere affidati in via diretta, tramite il responsabile del procedimento, sulla base delle prescrizioni previste dal D.P.R. n. 554 del 1999, art. 62, comma 1. Circa lo standard minimo di "adeguata pubblicità" che deve precedere l'affidamento dell'incarico fiduciario, il Consiglio di Stato ha affermato che la norma da ultima citata, nel sottrarre gli affidamenti degli incarichi di progettazione di valore inferiore alla soglia di Euro 40.000 al previo svolgimento della licitazione privata e alle connesse forme di pubblicità disposte dall'art. 80 dello stesso decreto per i bandi di gara, aveva inteso rimettere alla discrezionalità della stazione appaltante l'individuazione della forma di pubblicità ritenuta più congrua, dovendosi aver riguardo alle singole fattispecie concrete. Pertanto, ha ritenuto adeguata anche la sola pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio del Comune, quando il valore dell'incarico era inferiore ai Euro 40.000, posto che tale era tra l'altro l'iter procedurale suggerito dalla circolare ministeriale 7 ottobre 1996 n. 4488/UL (b) per incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è compreso tra Euro 50.000 e 100.000 ECU: pubblicazione dell'avviso o del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione nella quale ha sede la stazione appaltante ed un giornale a tiratura locale;
c) per incarichi il cui importo presunto del corrispettivo è inferiore a 50.000 ECU: pubblicazione dell'avviso o del bando sull'Albo pretorio del Comune nel quale ha sede la stazione appaltante nonché presso la stazione appaltante stessa") (Consiglio di Stato, 16/03/2005, n. 1095). L'opzione ermeneutica fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa era quindi di ritenere riservato il rinvio recettizio contenuto nel cit. art. 62 al comma 3 del successivo art. 80 e alle relative forme di pubblicità (pubblicazione su foglio inserzioni della G.U. e su almeno due quotidiani nazionali e due regionali a più ampia diffusione) ai soli "bandi di gara" in senso stretto (ovvero per gli incarichi di valore stimato sopra l'ultima fascia). In ogni caso, come già detto poc'anzi, l'oggetto della pubblicità era limitato al solo avviso contenente la determinazione della stazione appaltante di procedere all'affidamento a soggetti esterni dell'incarico di cui alla L. n. 109 del 1994, art. 17 e l'invito ai soggetti interessati alla presentazione di un curriculum in vista della verifica dell'esperienza professionale, secondo quanto prescritto dalla disposizione richiamata. Quindi la stazione appaltante non era tenuta ad un'espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più specifici criteri di scelta (Consiglio di Stato, 25/11/2005 n. 7089/06; Consiglio di Stato, 10/02/2004, n. 500). Va anche rilevato, peraltro, che la mancanza nella legge quadro di un espresso riferimento alla pubblicità per gli incarichi di ultima fascia aveva determinato un'incertezza interpretativa da parte di molte amministrazioni circa la necessità di estendere anche a tali incarichi tale incombente (cfr. AVCP, determinazione, 19/01/2006, n. 1: "La mancata previsione nell'allora vigente norma primaria di alcun riferimento all'onere della pubblicità e la formulazione della previsione di cui all'art. 62 del regolamento di attuazione hanno generato un dibattito sulla effettiva obbligatorietà della pubblicità nell'affidamento degli incarichi di progettazione c.d. fiduciari").
Va sottolineato che proprio la eccessiva discrezionalità lasciata alla P.A. nella scelta del contraente in questa tipologia di incarichi e la mancanza di pubblicità adeguata diedero vita ai formali rilievi avanzata dalla Commissione europea che portarono alla novella introdotta con la L. n. 62 del 2005, con la quale - scomparso dal testo normativo il discusso riferimento alla "fiducia" - fu imposta alle stazioni appaltanti una procedura di selezione dei soggetti cui conferire incarichi di progettazione ovvero di direzione lavori per valori inferiori a Euro 100.000,00, nel rispetto dei principi comunitari di "non discriminazione, parità di trattamento, professionalità e trasparenza".
Venendo al caso in esame, la sentenza di secondo grado, rispondendo alle doglianze concernenti la pubblicità, ha ritenuto erroneamente che anche per gli incarichi sotto ultima soglia fosse richiesta quella stessa pubblicità prevista per le gare di cui al D.P.R. n.554 del 1999, art. 80, comma 3, al quale faceva espresso rinvio il cit. D.P.R., art. 62, ovvero un'adeguata pubblicità dei criteri predeterminati per l'affidamento dell'incarico, nella specie mancante, e che "in ogni caso" non fosse sufficiente la semplice pubblicazione del bando nell'Albo pretorio, occorrendo invece iniziative di maggiore diffusività ed ostensività volte a rendere noti anche i criteri adottati per il confronto, se pur sintetico, dei curricula.
Orbene, dal tenore della risposta fornita dal Giudice dell'appello, che si è soffermato esclusivamente sull'inadeguatezza della pubblicità effettuata nel caso di specie - erroneamente richiamando la tipologia di pubblicità prevista dall'art. 80 cit., inapplicabile al caso di incarichi sotto ultima fascia - sembra che almeno la pubblicazione del bando nell'albo pretorio vi sia stata, così travolgendo l'affermazione tranchant contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui non vi fu "alcuna forma di pubblicità". Pertanto, non è chiaro se nel caso di specie la stazione appaltante abbia attuato o meno quella pubblicità semplificata richiesta dall'art. 62 cit, nei termini sopra indicati. Nè vi è stata da parte del Giudice di appello una idonea motivazione sull'inadeguatezza, nel caso in esame, della sola pubblicazione dell'avviso nell'Albo pretorio, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l'avviso era inidoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all'affidamento, in relazione all'entità e all'importanza dell'incarico.
Tale questione pertanto unitamente alla esatta determinazione del tipo di incarico - fiduciario o meno -, coinvolgendo aspetti determinanti ai fini della scelta dei contraenti che si assumono avvantaggiati - necessitano di un nuovo giudizio che si atterrà ai principi sopra indicati.
4. Altra questione oggetto di censura riguarda la motivazione delle delibere circa i presupposti per il conferimento degli incarichi ed i criteri di scelta dei contraenti.
Come hanno affermato i Giudici di merito, la TA comunale non si è limitata, con le delibere in questione, a dare soltanto la necessaria copertura di spesa agli incarichi dei 5 partecipanti al gruppo dedicato, ma ha, al contempo, proceduto essa stessa, sostituendosi al responsabile del procedimento, alla scelta dei soggetti esterni.
Non appaiono dirimenti le doglianze circa la competenza della TA comunale alla scelta dei contraenti. È vero che le determinazioni relative al conferimento degli incarichi di progettazione competono, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 17 Legge quadro ("per il tramite del responsabile del procedimento"), al responsabile del procedimento e non agli organi di governo degli enti, per il decisivo rilievo che, se è rimessa al primo la responsabilità delle procedure di appalto, al medesimo compete anche il correlativo potere di approvazione, per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può riconnettersi la responsabilità piena del funzionario (Consiglio di Stato, 14/02/2003 n. 805; cfr. AVCP, deliberazione, 04/06/2003, n. 161). Ma è anche vero che l'ingerenza nel caso in esame da parte della TA non sottrae i componenti che hanno adottato le delibere dalla responsabilità nella scelta del contraente. Furono infatti le delibere indicate nel capo 1) della rubrica ad effettuare la scelta dei soggetti affidatari, poi prorogandone il mandato, rendendo, in tal modo, il successivo provvedimento di conclusione delle convenzioni da parte del responsabile del procedimento un atto puramente vincolato (cfr. AVCP, deliberazione 05/05/05, n. 43). Tra l'altro nessun atto di scelta risulta essere stato effettuato prima delle suddette delibere ad opera del responsabile del procedimento, posto che mancava proprio l'atto programmatico che rendesse possibile, prima della Delib. n. 41, il compimento di atti di gestione amministrativa (e di spesa) ad opera di quest'ultimo. Quindi, la TA, sostituendosi al responsabile del procedimento nel potere di scelta del contraente, era parimenti tenuta alla verifica tecnica e di legittimità degli atti della procedura, non potendosi accedere alla tesi difensiva di "frazionabilità" delle relative responsabilità tra TA e responsabile del procedimento, che il legislatore ha volutamente unificare in capo ad unico soggetto, che viene ad assumersi la responsabilità di tutte le fasi della procedura di appalto, che partendo dal primo atto (determinazione a contrarre) giunge fino alla fase conclusiva di stipula ed esecuzione del contratto.
Tra l'altro di questo appare consapevole la stessa TA che nella Delib. n. 41 ha espressamente dato atto dei criteri di scelta. A diverse conclusioni deve pervenirsi invece per la verifica del presupposto che legittimava il ricorso alla progettazione esterna, costituito nella specie dalla carenza di organico. Sul punto i ricorsi sono fondati. La competenza alla prescritta certificazione di carenza di organico ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni all'amministrazione è espressamente riservata al responsabile del procedimento (L. 11 febbraio 1994, n.109, art. 17, comma 4; D.P.R. n. 554 del 1999, art. 8, comma 1, lett.
I) (cfr. in un caso in cui la TA comunale, in regime precedente all'entrata in vigore D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aveva affidato l'incarico di progettazione preliminare a liberi professionisti esterni, sulla base di un'attestazione del responsabile del procedimento, risultata non effettiva, Corte dei conti, Sez. 2, Toscana, 31/01/2006, n. 7). Si tratta invero di attestazione che non implica momenti di valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, e perciò affidata al tecnico responsabile del procedimento, che deve "certificare" la ricorrenza di situazioni di fatto, individuabili sulla base di ponderazioni solo tecniche (AVCP, atto di regolazione, 8/11/1999, n. 6). Pertanto, non poteva farsi carico alla TA comunale di verificare direttamente la sussistenza della carenza di organico, una volta che essa fosse stata attestata formalmente da parte del responsabile del procedimento. Ne consegue che su tale punto è necessaria una nuova valutazione, che si attenga ai criteri sopra evidenziati.
5. Quanto alla adeguatezza della motivazione relativa alla scelta del contraente, le sentenze di merito convergono nel ritenere apparente o di stile la motivazione della Delib. n. 41.
Va evidenziato che, secondo i principi elaborati dalla giustizia amministrativa, "la scelta dei professionisti con cui stipulare un contratto di progettazione impone all'Amministrazione che abbia emanato un avviso pubblico, invitando gli interessati a presentare i curricula, soltanto di dare conto di avere effettivamente proceduto alla scelta dopo l'esame dei suddetti curricula, posto che anche quando si tratta di scelta prodromica all'effettuazione di progetti o di lavori da appaltare, non va confusa la libera scelta di un professionista con una gara per la scelta di un progetto, ne' si possono sovrapporre la scelta fiduciaria, fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l'idoneità a soddisfare le esigenze del committente, con la scelta concorsuale, costituita dall'applicazione di criteri oggettivi e predeterminati, stante l'incompatibilità logica fra le due cose" (Consiglio di Stato, 19/02/2004, n. 667). Si è anche precisato che la L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 17, comma 12, nel disciplinare la procedura di affidamento degli incarichi di progettazione, non impone di provvedere attribuendo rilievo esaustivo e determinante ai curricula, ma soltanto che il processo di valutazione dei concorrenti deve prendere le mosse dalla verifica del possesso, documentato attraverso i curricula stessi, di capacità professionali adeguato all'incarico da attribuire (Consiglio di Stato, 10/06/2002, n. 3206). Si è ancora affermato che, per l'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 17 cit., è legittima la valutazione di carattere generale ancorata sia alla comprovata capacità tecnico-professionale sia alla specifica esperienza nella progettazione richiesta, e non è necessaria una comparazione analitica e puntuale di tutti i curricula (Consiglio di Stato, 7 aprile 2003, n. 1834). In definitiva, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto sufficiente che l'affidamento esterno sia motivato con riferimento all'esperienza del professionista ed alla specifica capacità professionale del soggetto esterno, desunta dai curricula, non essendo invece necessario procedere alla comparazione dei curricula, intesa come confronto stringente ed oggettivo tale da condurre ad una graduatoria necessariamente legata ad elementi precisi ed univoci. Quindi, la giurisprudenza amministrativa richiede soltanto che la scelta fiduciaria - sia pur operata all'esito di apposita selezione - fatta di apprezzamenti soggettivi circa le qualità professionali e l'idoneità a soddisfare le esigenze del committente, sia supportata da una necessaria motivazione che dia contezza dell'esperienza e delle capacità professionali del soggetto prescelto con specifico riferimento al progetto da affidare (Consiglio di Stato, 22/05/2007, n.6421). Venendo al caso in esame, i Giudici di merito hanno, da un lato, ritenuto dirimente la mancanza di motivazione sulla valutazione comparativa dei curricula dei vari concorrenti, esigendo uno standard valutativo non richiesto dalla normativa di settore, dall'altro, non spiegano perché si versi in motivazione apparente, posto che una motivazione, se pur sintetica, sulle ragioni della scelta vi era stata.
Pertanto appare anche su tale punto necessaria una nuova valutazione, che si attenga ai criteri sopra evidenziati.
6. Non appaiono fondate invece le doglianze relative alla ritenuta violazione della L. quadro, art. 18, comma 2 quater ("È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge"). Tale norma trova il suo fondamento nel l'esigenza di assicurare e rendere visibile la correttezza e la trasparenza dell'attività amministrativa, così da evitare favoritismi nell'affidamento da parte della P.A. di incarichi di progettazione c.d. esterna a soggetti che, sia pure con orario di lavoro limitato, sono contemporaneamente suoi dipendenti. La L. quadro, art. 18 ha così vietato al pubblico dipendente l'espletamento, nell'ambito territoriale di appartenenza, di ogni incarico avente natura libero professionale, sia se affidato dalla propria amministrazione di appartenenza, sia se affidato da altre amministrazioni pubbliche;
con la precisazione, tuttavia, che allo stesso restava comunque consentito l'espletamento delle attività corrispondenti a quelle proprie delle professioni, se riferite al rapporto di impiego e quindi prestate come dovere di ufficio all'interno dello svolgimento del rapporto medesimo. Al fine di evitare ogni possibilità di elusione delle prescrizioni come in precedenza definite, veniva formulato un ulteriore divieto, di chiusura del sistema, implicante, la preclusione all'affidamento degli incarichi di progettazione (nonché direzione lavori, collaudo e qualunque attività di supporto) ricorrendo sia a forme di contratto di lavoro a tempo determinato sia a modalità e procedure di affidamento diverse da quelle esplicitamente previste dalla legge quadro. D'altronde, la progettazione c.d. esterna, come delineata dalla L. Quadro, art. 17, si configura come prestazione incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato, in quanto svolta autonomamente, con continuità e con assunzione in proprio dei relativi rischi, da coloro che esercitano la libera professione.
Quanto alle censure sulla ritenuta configurabilità nel caso in esame di un rapporto di lavoro subordinato, appare assorbente la considerazione che l'incarico era stato in ogni caso conferito con procedure diverse da quelle previste dalla legge quadro, ovvero a mezzo di un rapporto di consulenza alla progettazione, non consentito, come in precedenza esposto, dalla suddetta normativa.
8. Fondate sono le comuni censure relative alla valutazione dell'elemento soggettivo.
L'avverbio "intenzionalmente", che figura nel testo della norma incriminatrice, esclude la configurabilità del dolo sotto il profilo indiretto od eventuale, e richiede che l'evento costituto dall'ingiusto vantaggio patrimoniale o dal danno ingiusto sia voluto dall'agente e non già semplicemente previsto ed accettato come possibile conseguenza della propria condotta, in ipotesi diretta ad un fine pubblico, sia pure perseguito con una condotta illegittima. Intenzionalità non significa però esclusività del fine che deve animare l'agente. Allorché accanto all'esternazione del fine pubblico si affianca anche uno privato, occorre accertare quale sia la finalità prevalente dell'agente. Siffatta interpretazione è stata avallata dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n 251 del 2006, ribadendo che "intenzionalmente" non significa "al solo scopo di" e che quindi, in base ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente che l'imputato abbia perseguito il fine pubblico accanto a quello privato affinché la sua condotta, ancorché illecita dal punto di vista amministrativo, non sia soggetta a sanzione penale, ma è necessario che abbia perseguito tale fine pubblico come proprio obiettivo principale, con conseguente degradazione del dolo di danno o di vantaggio da dolo di tipo intenzionale a mero dolo diretto od eventuale.
In definitiva l'interesse pubblico deve occupare una posizione di supremazia nella mente del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio), al quale l'ordinamento affida la cura del medesimo interesse;
ovviamente, per scongiurare di confrontarsi con inafferrabili motivazioni interne all'imputato, deve trattarsi di un interesse di preminente rilievo, riconosciuto dall'ordinamento e idoneo ad oscurare il concomitante favoritismo o danno per il privato, degradato ad elemento privo di valenza penale. Nel caso in esame, non vi dubbio, al di là delle singole violazioni di legge ravvisate dai Giudici di merito, che tutta l'operazione volta alla costituzione e al mantenimento in vita del c.d. gruppo di lavoro dedicato rappresentasse una macroscopica elusione della normativa in materia di appalti di servizi di progettazione. Così l'"anomalo" intervento della TA in atti di competenza tipica degli uffici di gestione, il ricorso a tipologie di incarico non consentite dalla legge quadro, la previsione di una durata dell'incarico incompatibile con l'importanza ed il numero dei progetti da realizzare, così da rendere a priori evidente il frazionamento dello stesso in più tronconi ed il ricorso a ripetute proroghe, la scelta di un sistema di pagamento delle prestazioni svincolato dai singoli progetti, che consentisse una suddivisione degli importi in misura compatibile con la soglia di ultima fascia e quindi l'accesso ad una procedura semplificata.
Peraltro, era altrettanto evidente il contesto in cui l'operazione si veniva ad innestare: la gestione di un programma di interventi di riqualificazione urbana dell'intera città di Matera da attuarsi in tempi ben definiti. Lo stesso Accordo di programma stipulato l'11 gennaio 2003 con la Regione SI dava atto dei ritardi già accumulati dalla amministrazione comunale per la predisposizione della proposta, così da rendere necessaria la sottoscrizione di un unico accordo di durata quadriennale, con scadenza al 31 dicembre 2006, anziché più accordi di durata triennale.
Considerati i ristretti tempi previsti per la realizzazione delle opere, come definiti negli allegati all'Accordo di programma, il modus operandi della TA comunale fa trasparire il fumus della fondatezza delle tesi difensive, volte a dimostrare che si era inteso in realtà perseguire un pubblico interesse. Si trattava infatti di realizzare in tempi brevi la fase necessaria (la progettazione preliminare) per l'avvio degli appalti per la realizzazione di importanti opere finanziate con fondi comunitari.
La sentenza impugnata sul punto da un lato contesta che vi sia stata ristrettezza di tempi (pag. 9), peraltro non tenendo presente che tra l'insediamento della TA (maggio 2002) e la approvazione dell'Accordo di programma (gennaio 2003) fu compiuta dalla amministrazione comunale la necessaria ed articolata attività di elaborazione della proposta (ovvero tutte le attività propedeutiche alla progettazione preliminare degli interventi: la verifica della coerenza con gli strumenti urbanistici, lo studio di fattibilità tecnico-amministrativa e l'analisi della sostenibilità economica), dall'altro si limita a richiamare la presenza dei c.d. indici sintomatici del dolo intenzionale (evidenza della violazione, motivazione apparente delle delibere), che, tenuto conto anche di quanto già detto a proposito della modalità di scelta del contraente (entità dell'incarico, pubblicità dell'avviso e motivazione dei provvedimenti), non appare logicamente e adeguatamente rispondere alla questione sottoposta dagli imputati in sede di gravame.
La lacuna è ancor più evidente per la posizione di coloro che parteciparono alla approvazione delle sole delibere di proroga, avendo il Giudice dell'appello soltanto richiamato la loro consapevolezza di partecipare ad un'unica operazione ("un unicum decisionale"), senza nulla aggiungere in merito all'intenzionalità della loro condotta.
9. Non possono essere infine accolte le richieste dei ricorrenti RR, ON e AN di dichiarare il reato a loro ascritto perché estinto per prescrizione.
La prescrizione non è infatti ancora maturata (alla scadenza del 13 giugno 2011 va aggiunto un periodo di sospensione pari a mesi sei e giorni 24). Nè è ipotizzabile un diverso computo della prescrizione in considerazione delle delibere votate dai predetti, posto che i Giudici di merito hanno accertato che vi fu un unicum decisionale da parte di tutti coloro che alla loro approvazione parteciparono. Anche il periodo gestito direttamente dal IN, invero, trovava nelle precedenti deliberazioni della TA il necessario presupposto operativo.
10. Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la corte del rinvio procedere ad una rivalutazione degli elementi dianzi richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2012