Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 1
È inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero quando già è maturata la prescrizione del reato e l'impugnazione è finalizzata ad ottenere la condanna dell'imputato assolto in primo grado, atteso che la richiesta è improponibile e manifestamente infondata essendo precluso al giudice del gravame il suo accoglimento. (In motivazione la Corte ha precisato che l'appello è in tal caso comunque inammissibile anche sotto il profilo della carenza dell'interesse all'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/04/2010, n. 18105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18105 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/04/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 756
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 3022/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LV, n. a il 3.7.1963;
NO RE, n. a Catanzaro il 14.1.1938;
AL PP, n. a Botricello il 22.9.1956;
ON ET, n. a Fraunefeld (CH) il 1.6.1963;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, emessa il 6.5.2009;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. IPPOLITO Francesco;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con richiesta di trasmissione degli atti al suo ufficio per quanto di competenza in sede disciplinare;
- uditi i difensori, avv. M. Tedesco per UR, F. Rizzo per UB e NE, e S. Stajano per AL, i quali hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. LV UR (magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Catanzaro), RE UB (custode giudiziario dei beni appartenuti al defunto IC Martelli, nominato nella procedura espropriativa del procedimento civile n. 244/1987), PP AL (giudice dell'esecuzione nella stessa procedura) e IA NE (consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice dell'esecuzione) furono rinviati al giudizio del Tribunale di Salerno per rispondere dei delitti previsti dagli artt.81, 110, 323, 373 e 476 c.p..
2. Il Tribunale di Salerno, con sentenza pronunciata il 13 dicembre 2006 e depositata il 2 marzo 2007, assolse i quattro imputati dal reato di cui all'art. 323 c.p. perché il fatto non sussiste;
con la stessa formula assolse UR e AL dai reati di cui agli artt.373 e 476 c.p. e UB e NE dal reato di cui all'art. 476 c.p.; assolse, infine, questi ultimi imputati dal delitto di falsa perizia perché il fatto non costituisce reato.
3. Avverso tale sentenza e con riferimento a tutti gli imputati, proposero appello il Procuratore della Repubblica in data 23 marzo 2007 e il Procuratore generale della Repubblica in data 28 aprile 2007.
4. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza pronunciata il 6 maggio 2009, in riforma della decisione del Tribunale, dichiarò non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati per estinzione dei reati loro ascritti, dichiarando la falsità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, relativa al procedimento di espropriazione immobiliare n. 244/87, a firma di NE, datata 20 marzo 1999 e depositata il 22 marzo 1999, nonché la relazione di consulenza relativa al medesimo procedimento di espropriazione immobiliare, a firma di NE IA, datata 29 giugno 1999 e depositata il 1 luglio 1999.
5. Contro tale decisione ricorrono per cassazione i quattro imputati, deducendo, tra l'altro, nullità della sentenza per inammissibilità degli atti d'appello sotto diversi profili: per mancanza di specificità, per carenza d'interesse del Pubblico Ministero, per essere già prescritti i reati al momento in cui furono presentati gli atti d'appello.
6. La sentenza di primo grado fu pronunciata il 13 marzo 2006, ossia in periodo in cui era pienamente vigente il nuovo regime della prescrizione introdotto dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, modificativo degli artt. 157 e 161 c.p., in base ai quali il termine massimo di prescrizione per i reati ascritti agli imputati è di sette anni e mezzo. Considerato il tempus commissi delicti (indicato dal marzo al luglio 1999), per tutti i reati maturò la prescrizione nel gennaio 2007, ossia già prima del deposito della motivazione della sentenza, che avvenne il 2 marzo 2007, nel rispetto del termine di 90 giorni, indicato dal Tribunale ex art. 544 c.p.p., comma 3. Gli appelli, dunque, furono proposti quando i reati erano già prescritti.
Il Procuratore della Repubblica non aveva proposto appello avverso l'assoluzione di tutti gli imputati dalla reato di abuso d'ufficio;
aveva richiesto per UR e AL l'assoluzione dal reato di cui all'art. 476 per "non aver commesso il fatto" anziché con la formula "il fatto non sussiste", la dichiarazione di penale responsabilità per i quattro imputati in ordine al reato di cui agli artt. 479 e 373 c.p., nonché quella di UB e NE per il reato di cui all'art. 476 c.p.. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello, in relazione al reato di abuso d'ufficio - rilevato che il Tribunale aveva assolto gli imputati sull'erroneo presupposto che non vi erano state violazioni di legge - affermava che vi erano state "molteplici violazioni di legge", con riserva di meglio esplicitarle con i motivi aggiunti, limitandosi ad elencare l'enumerazione di vari articoli del codice civile e del codice di procedura civile, oltre all'art. 111 Cost.; per il falso materiale ed il falso in perizia, si riportava
"integralmente ai motivi di appello formulati dal P.M., che si hanno integralmente trascritti. Concludeva richiedendo l'affermazione della penale responsabilità degli imputati per i reati contestati e la condanna "alla pena che sarà richiesta dal P.G. di udienza".
7. Il Collegio valuta assorbente e decisiva non tanto le considerazioni relative alla mancanza di interesse degli uffici appellanti o alla carenza di specificità degli atti di impugnazione (questione non infondata per l'appello del Procuratore generale), quanto l'inidoneità delle richieste ad introdurre il giudizio d'appello.
Entrambi gli appellanti, anziché l'applicazione della prescrizione, richiesero la condanna degli imputati nonostante che per tutti i reati il termine di prescrizione fosse ormai decorso. Ad avviso del Collegio, ciò integra un vizio risultante dal combinato disposto dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. b) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), trattandosi di richiesta non proponibile,
non potendo mai derivare dalla decisione d'appello una pronuncia di condanna.
Sotto questo profilo si può anche individuare un'assenza di interesse per i pubblici ministri appellanti, considerato che l'impossibile petitum perseguito manifestava oggettivamente l'inidoneità dell'atto a raggiungere lo scopo già al momento della proposizione dell'impugnazione.
A ben vedere la questione può anche essere riguardata sotto altro profilo, senza che muti la conclusione: la formulazione di un petitum (condanna degli imputati) che il giudice non può, in nessun caso, accogliere per la maturata prescrizione del reato, concreta una richiesta manifestamente in fondata e, perciò, inammissibile. La sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio perché gli atti di appello erano inammissibili.
8. In accoglimento di espressa richiesta formulata al Procuratore generale in udienza, tutti gli atti, suscettibili di valutazioni disciplinari sotto molteplici profili, vanno trasmessi alla Procura generale per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità degli atti d'appello.
Dispone trasmettersi gli atti al Procuratore Generale presso questa Corte per quanto di competenza in sede disciplinare. Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2010