Sentenza 20 ottobre 2011
Massime • 1
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti. (Fattispecie in cui, in relazione ad un imputato che aveva impugnato una sentenza di condanna per concussione e per truffa, la Corte ha escluso la rilevabilità della prescrizione con riferimento al secondo reato, essendo inammissibili i motivi riferiti a detta fattispecie, ed invece infondati quelli riguardanti l'altro delitto). (Conf. n. 34171 del 2008, n.m. sul punto).
Commentario • 1
- 1. Ricadute della sentenza 32/2014 Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacentihttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE UFFICIO DEL RUOLO E DEL MASSIMARIO Settore penale Rel. 20/2014 Roma, 5 marzo 2014 Orientamento di giurisprudenza (scarica pdf) Prime riflessioni sulle possibili ricadute della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale sul trattamento sanzionatorio in materia di sostanze stupefacenti. (a cura di: Matilde Brancaccio, Giorgio Fidelbo, Raffaele Piccirillo, Roberta Zizanovich) Sommario: 1. Premessa. - 2. I ricorsi pendenti in Cassazione. - 2.1. Ricorsi ammissibili. - 2.2. Ricorsi inammissibili e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2011, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 20/10/2011
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1609
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 12171/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AN RI NA, nata a [...] il [...];
2. IN AS, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 06/10/2009 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Conti Giovanni;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna del IN al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile;
rigetto nel resto del ricorso del IN;
rigetto del ricorso della AN;
udito, per la parte civile Comune di Riesi, e, in sostituzione dell'avv. Schillaci Davide, per le parti civili OC e SS RI, l'avv. Vitello Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito l'Avv. GAGLIANO A. per IN che insiste.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 dicembre 2007, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava AS IN e UZ RI NA, il primo quale dirigente responsabile dei Servizi sociali del Comune di Riesi, la seconda quale impiegata in detto ufficio, responsabili di tre distinti reati di concussione in concorso tra loro, tutti accomunati dalla condotta di induzione di familiari di persone disabili ricoverati presso pensionati, case-famiglia o comunità per i quali il Comune provvedeva a corrispondere contributi per la retta di mantenimento, a versare loro vari apporti economici, corrispondenti al contributo comunale e ulteriori somme anche ingenti, rappresentando che, in difetto, dette persone disabili sarebbero state estromesse dalle strutture assistenziali e ricondotte in ambito familiare a carico dei congiunti (fatti commessi in Riesi fino al luglio 2002).
Con la medesima sentenza i predetti imputati venivano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Riesi e la sola AN in favore di OC SS e RI SS.
2. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza impugnata, assolveva gli imputati da parte delle imputazioni ascritte loro, rideterminando la pena per la AN, con le già riconosciute attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla contestata aggravante, in anni quattro e mesi otto di reclusione, e per il IN, riconosciute le attenuanti generiche, e con la già riconosciuta attenuante del risarcimento del danno, in anni tre e mesi quattro di reclusione. Per effetto della sentenza di appello, i reati per i quali è stata affermata la responsabilità penale sono così meglio specificabili. Quanto a entrambi gli imputati:
Capo A: reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 317 cod. pen., per avere indotto OC e RI SS a corrispondere e a promettere varie somme di denaro e i ratei pensionistici dei fratelli disabili TA e TO SS, disabili psichici ricoverati presso il pensionato "Massari" di Comiso.
Quanto alla sola AN:
Capo B: reato di cui all'art. 640 c.p. e art. 61 c.p., n. 9, per avere indotto, con artifici e raggiri, TO e La IC EL, rispettivamente padre-tutore e zia del disabile La IC PI, ricoverato presso la Comunità Alloggio ASPAD di Sommatino, a corrispondere la somma di Euro 3.200 in contanti, mostrando di potere influire sia sulle decisioni dell'ente erogatore della pensione del disabile sia sulla permanenza dello stesso nella struttura assistenziale.
3. Rilevava la Corte di appello che la responsabilità degli imputati quanto al capo A, derivava dalle loro stesse ammissioni, dalle risultanze di intercettazioni di conversazioni, da evidenze documentali, dalle dichiarazioni delle persone offese e di altri testimoni;
elementi dai quali risultava che le sorelle SS, a seguito della condotta intimidatoria costituita dal prospettato evento del ritorno a casa dei fratelli disabili (persone quanto mai pericolose avendo ucciso alcuni anni addietro la madre a colpi d'ascia), erano state indotte a corrispondere agli imputati gli importi della retta e a consegnare loro ulteriori considerevoli somme di denaro e i libretti di pensione, ben comprendendo le SS che tali erogazioni, anche per la modalità di corresponsione costituita da denaro in contante, era destinata a soddisfare interessi personali dei due funzionari comunali - entrambi pienamente coinvolti nella condotta prevaricatrice, sia pure essendo la AN la principale artefice delle richieste e della materiale riscossione delle somme - tant'è che a un certo punto le SS si decisero a denunciare i fatti ai Carabinieri.
Quanto al fatto di cui al capo B, per cui soccorrevano analoghe fonti di prova, e nel quale erano stati coinvolti come vittime i La IC, ad avviso dei giudici di appello doveva ritenersi non dimostrata la partecipazione alla condotta illecita da parte del IN, atteso che le dichiarazioni di EL La IC non lo coinvolgevano direttamente;
e dovendo altresì ritenersi non pienamente provato che la erogazione della somma da parte delle persone offese fosse causa di un metus publicae potestatis anziché, soltanto, di una falsa rappresentazione della realtà (pretesa doverosità della corresponsione della somma a titolo di arretrati per il ricovero del congiunto) artatamente operata dalla AN, integrante il reato di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 9. 4. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
5. AN, a mezzo del difensore avv. Franco Passanisi, deduce i seguenti motivi.
5.1. Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p.: le intercettazioni telefoniche dovevano ritenersi inutilizzabili per difetto di motivazione, nel decreto esecutivo del p.m., delle ragioni della asserita momentanea indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica e delle addotte ragioni di urgenza. Inoltre, non era adeguatamente resa motivazione sulla assoluta indispensabilità di ricorrere allo strumento investigativo delle intercettazioni, posto che nel momento della richiesta del P.m. al G.i.p. i fatti già erano perfettamente conosciuti agli inquirenti attraverso la denuncia presentata dalle sorelle SS.
5.2. Violazione dell'art. 317 c.p. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della concussione con riferimento al reato di cui al capo A: la sentenza impugnata, senza dare risposta alle censure versate nei motivi di appello, mantiene la qualificazione giuridica del fatto come concussione in mancanza di qualsiasi prova della esistenza di un metus del privato, effetto di una condotta costrittiva o induttiva;
essendovi anzi la prova che SS OC era addivenuta al pagamento della somma di denaro dovuta per il debito verso la casa del pensionato essendosi convinta della doverosità di tale adempimento sulla base di quanto dichiaratole dalla AN. Dunque la SS effettuò il pagamento non per il timore indottole dai pubblici ufficiali ma perché credeva che questo fosse dovuto. Al più, dunque sarebbe stata configurabile la fattispecie della truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 9. 5.3. Violazione dell'art. 61 c.p., n. 9, e art. 640 c.p. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della truffa aggravata con riferimento al reato di cui al capo B: mancava del tutto una motivazione circa la sussistenza del reato, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, in danno dei La IC.
5.4. Violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, e vizio di motivazione in punto di configurabilità della circostanza attenuante del risarcimento del danno in favore dei La IC.
6. Il difensore della imputata AN, avv. Franco Passanisi, ha poi depositato memoria in relazione al secondo motivo di ricorso, contestando il ruolo di principale artefice del reato ipotizzato attribuitole dalla Corte di appello sulla base del contenuto di alcuni colloqui registrati, del tutto ignorati nella sentenza impugnata.
7. IN, a mezzo del difensore avv. Antonio Gagliano, deduce i seguenti motivi.
7.1. Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e art. 271 c.p.p.: le intercettazioni telefoniche dovevano ritenersi inutilizzabili per difetto di motivazione, nel decreto esecutivo del p.m., delle ragioni della asserita momentanea indisponibilità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica e delle eccezionali ragioni di urgenza.
7.2. Violazione di legge e travisamento della prova in punto di commissione del fatto da parte del ricorrente, avendo la sentenza impugnata:
- travisato le dichiarazioni di OC SS sulla presenza del IN nel momento del conteggio delle somme richiestele dalla AN;
presenza che in realtà, come si ricava dalle intercettazioni, era stata da lei esclusa;
- arbitrariamente attribuito un connotato accusatorio al fatto che l'imputato successivamente all'inizio delle indagini aveva consegnato il denaro di pertinenza della Comunità Alloggio;
- affermato che l'imputato aveva l'obbligo di impedire gli illeciti commessi dalla AN, non considerandosi che tale obbligo non poteva esigersi in presenza di illeciti ormai già verificatisi;
- non considerato che la Comunità Alloggio "Massari" non era compresa tra gli enti convenzionati con il Comune di Riesi, e che quindi il Comune non poteva assumere impegni di spesa per regolarizzare i pagamenti sino a quel momento maturati, se non provvedendo a pagamenti per le vie brevi o in contanti;
- attribuito illogicamente un significato negativo per l'imputato al fatto che egli avesse consegnato alla SS un documento contenente il conteggio delle spese solo perché questo non recava il numero del protocollo.
7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato.
Proprio perché il IN aveva effettuato il pagamento alla Comunità Alloggio di somme dovute dalla famiglia SS, che disponeva di un adeguato reddito, e che non vi era prova che egli avesse precedentemente avallato o sorretto o condiviso la condotta della AN, doveva escludersi l'elemento psicologico del reato in capo a lui.
7.4. Violazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto, in subordine, nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen., posto che il pagamento effettuato dalle sorelle SS era dovuto e comunque era stato dalle stesse percepito come dovuto;
trattandosi di episodio del tutto analogo a quello di cui al capo B, così qualificato con riferimento alla posizione della AN;
non valendo in contrario l'argomento su cui si fondava la sentenza impugnata costituito dal fatto che le SS si erano poi rivolte ai Carabinieri, dato che questo comportamento venne posto in essere solo in un tempo successivo, quando il fatto era stato già compiuto, mentre al momento in cui esse effettuarono il pagamento, erano nella convinzione che questo fosse dovuto, come si ricava inequivocabilmente dalle loro dichiarazioni.
7.5. Violazione di legge con riferimento alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali delle parti civili OC e RI SS che si sono costituite esclusivamente nei confronti della coimputata AN.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo, comune ai due ricorrenti, relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni, è infondato. Come osservato nella sentenza impugnata, nel decreto esecutivo del p.m. si offre adeguata esplicitazione delle ragioni della inidoneità degli impianti in dotazione alla Procura alla effettuazione di tempestive ed efficaci operazioni di intercettazione, e, ad un tempo, delle ragioni di urgenza, essendosi osservato che, in relazione alla eventualità di organizzare ed eseguire prontamente interventi di p.g. in prossimità dei luoghi di svolgimento dell'attività delittuosa che, sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, poteva ritenersi ancora in corso, era indispensabile fare ricorso a dotazioni strumentali in dotazione alla polizia giudiziaria;
con ciò pienamente soddisfacendosi l'onere motivazionale imposto dall'art.268 c.p.p., comma 3, come definito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep. 2004, Gatto, Rv. 226487).
Tale motivazione, inoltre, da conto della assoluta indispensabilità di ricorrere a tale specifico mezzo di ricerca della prova (rilievo toccato dalla sola AN), dato che le già acquisite dichiarazioni di alcune persone offese facevano proprio pensare che l'attività criminosa degli imputati fosse ancora in corso con riferimento ad altri soggetti.
2. La responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla concussione di cui al capo A risulta correttamente motivata. Entrambi i ricorrenti sostengono che le sorelle SS in realtà non furono concusse, avendo effettuato gli esborsi nella sia pur erronea convinzione che questi fossero da loro dovuti;
sicché sarebbe stato al più configurabile il reato di truffa in loro danno. La sentenza impugnata osserva però, con valutazione in questa sede non eccepibile, che non di condotta fraudolenta ma di condotta concussiva si sia trattato, e ciò in quanto le sorelle SS, a fronte della prospettata concreta eventualità del ritorno in casa dei fratelli disabili (quanto mai pericolosi per avere ucciso anni addietro la loro madre a colpi d'ascia), pagarono e promisero di pagare somme di denaro che, indipendentemente dalla questione se queste fossero dovute all'ente comunale, erano comunque in concreto dirette, come dalle stesse chiaramente percepito, a soddisfare le personali richieste economiche dei due pubblici ufficiali, che quindi le avrebbero lucrate indebitamente;
aspetto, questo, reso palese dalla circostanza che venne opposto loro un rifiuto di ricevere in pagamento assegni circolari, pretendendosi la corresponsione di denaro contante, tanto che alla fine le SS, resesi pienamente persuase di stare subendo una condotta illecita, si risolsero a denunciare i fatti ai Carabinieri.
Di tale condotta induttiva, estrinsecatasi nelle suggestioni e nelle minacce materialmente operate dalla AN, bene è stato chiamato a rispondere il IN, avendo i giudici di merito ineccepibilmente osservato che egli era perfettamente consapevole della condotta concussiva della collega;
condotta che, essendo egli suo superiore, avrebbe dovuto contrastare;
ed anzi aveva contribuito ad essa, dando alla AN una decisiva copertura, sia accettando che il pagamento fatto dalle sorelle SS non fosse protocollato e contabilizzato, sia acquisendo il possesso delle somme indebitamente percepite, che solo dopo essersi avveduto delle indagini in corso aveva in parte consegnato, estraendole significativamente da un "calzino", ai responsabili della Comunità Alloggio "Massari", e chiedendo per di più una ricevuta retrodatata all'evidente scopo di occultare l'altrimenti ingiustificabile possesso del denaro. Del resto, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il contenuto delle conversazioni intercettate indicava eloquentemente che il IN aveva avallato davanti alle persone offese l'operato della AN, prospettando loro gli effetti pregiudizievoli che sarebbero derivati nel caso in cui esse si fossero risolte a percorrere le "vie ufficiali".
3. Le censure dedotte dalla AN con riferimento al capo B appaiono manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, e tanto esclude la rilevanza della intervenuta prescrizione del reato (v. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca), che si sarebbe altrimenti venuta a maturare il giorno 12 giugno 2010, tenuto contro della sospensione del corso dei essa, pari a 5 mesi e 9 giorni. In punto di affermazione della responsabilità penale, la ricorrente prospetta rilievi generici, a fronte di una motivazione completa e coerente da parte dei giudici di merito, che hanno evidenziato essere incontrovertibile che l'imputata ottenne da parte dei La IC il versamento di Euro 3.200 in contanti, inducendoli a credere, contrariamente al vero, che si trattasse di somma da loro dovuta a titolo di arretrati per il ricovero del congiunto;
somma significativamente dalla stessa restituita ai La IC non appena essersi avveduta delle indagini in corso.
Manifestamente infondato è il motivo circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, essendo stato posto giustamente in rilievo che il mero rimborso del denaro illecitamente ricevuto non valeva a integrare un risarcimento integrale del danno patito dalle persone offese;
il tutto conformemente al costante insegnamento giurisprudenziale che a tal fine richiede che il ristoro economico della persona offesa comprenda il capitale, gli interessi, il lucro cessante e integri un risarcimento sia patrimoniale sia non patrimoniale (v. per tutte, Sez. 5, n. 11794 del 15/07/1980, Vitiello).
4. Va invece accolto il motivo dell'avv. Vitiello circa la condanna alla rifusione delle spese relative al procedimento di appello sopportate dalle parti civili OC e RI SS, dato che queste si sono costituite solo nei confronti della AN.
5. Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti del IN limitatamente alla condanna del predetto al pagamento delle spese del grado di appello in favore di OC e RI SS.
Il ricorso del IN va nel resto rigettato.
Il ricorso della AN va in toto rigettato, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, fermo restando che, come anticipato, l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso quanto al capo B impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (v. in tal senso, tra le altre, Sez. 6, n. 1118 del 04/07/2008, Mannina). Entrambi i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla parte civile Comune di Riesi le spese sostenute nel presente grado, che si ritiene di liquidare, in ragione della complessità del procedimento, in complessivi Euro 3.000, oltre Iva e Cpa. La AN va inoltre condannata a rimborsare alle parti civili OC e RI SS le spese sostenute nel presente grado, che si ritiene di liquidare, in ragione della complessità del procedimento, in complessivi Euro 3.500, oltre Iva e Cpa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN AS limitatamente alla condanna del predetto al pagamento delle spese del grado di appello in favore di SS OC e SS RI.
Rigetta nel resto il ricorso del IN.
Rigetta il ricorso della AN, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna entrambi i ricorrenti in solido a rimborsare alla parte civile Comune di Riesi le spese sostenute nel presente grado, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre Iva e Cpa. Condanna inoltre la AN a rimborsare alle parti civili SS OC e SS RI le spese sostenute nel presente grado, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre Iva e Cpa. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2012