Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
In tema di calunnia, perché possa escludersi la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato.
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- 1. Calunnia: se il convincimento del denunciante è fondato su elementi concreti manca il doloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato con riferimento a denuncia, sporta dal sindaco e dai componenti di una giunta comunale mediante delibera inviata alla Procura della Repubblica nella quale i medesimi avevano accusato il responsabile dell'ufficio tecnico del reato di omissione di atti d'ufficio in relazione agli obblighi nascenti da una ordinanza dello …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non punibili le offese contenute in una diffida stragiudiziale (Cass. Pen. n. 24452/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, può configurarsi l'esimente di cui all'art. 598, comma 1, c.p. anche quando le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale, prodromica a successive iniziative legali (Cassazione penale sez. V - 09/04/2019, n. 24452). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 24 aprile 2018 dalla Corte di appello di Milano, che ha ribaltato la condanna inflitta dal Tribunale della stessa città a A.P.M.M.A.D. per diffamazione aggravata ai danni del notaio G.F.. La diffamazione …
Leggi di più… - 3. Incolpare qualcuno di un reato: può comportare reato per chi denuncia?Ilaria Parlato · https://www.studiocataldi.it/ · 16 gennaio 2019
Avv. Ilaria Parlato - Incolpare taluno di un reato: può comportare reato per lo stesso denunciante? Sì, incolpare qualcuno di un reato può costituire - alla presenza di determinati presupposti di fatto e di diritto - ipotesi di reato a carico dello stesso denunciante. Il reato di calunnia La condotta punibile L'elemento soggettivo Il reato di calunnia Non a caso può integrare gli estremi del reato di calunnia il quale - per espresso dispositivo dell'art. 368 c.p. - sussiste allorché un soggetto "con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1896
Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 23402/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De ON LT, n. il 28 giugno 1956 a Roma;
nei confronti della sentenza in data 13 marzo 2007 della Corte d'appello di Bari;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. GALATI OV, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile DE IO OV, avvocato Torsella Sergio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Bari confermava quella del G.u.p. del Tribunale della città in data 20 aprile 2004, appellata da LT De ON, condannato in primo grado alla pena di anni due di reclusione per il reato di calunnia e diffamazione nei confronti del giudice Franco Morea, in servizio presso il Tribunale di Taranto, e del reato di calunnia nei confronti dell'avvocato OV DE IO del foro locale. Ha altresì condannato l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, liquidati in Euro 500,00 con rivalutazione e interessi. La vicenda che ha portato alle imputazioni aveva inizio a seguito della presentazione di un esposto alla Procura da parte del De ON, impegnato in una causa di separazione dalla moglie, nei confronti di quest'ultima e del suo avvocato DE IO OV, con il quale accusava entrambi di avere presentato, alla udienza del 17 febbraio 1998, documentazione idonea a provare i suoi redditi e a trarre in inganno il giudice, da cui seguiva la fissazione di un assegno mensile di mantenimento di L.
1.400.000. L'assegno veniva poi ridotto consensualmente a L. 1.000.000, per effetto dell'accordo delle parti, da parte del giudice dottor De Marzo, davanti al quale il giudizio di separazione era proseguito.
Nel frattempo, il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione dell'esposto, ma il De ON, in sede di opposizione presentata con atto del 19 febbraio 2000, si dichiarava perplesso sul comportamento dell'avvocato DE IO, e, nella opposizione, coinvolgeva anche il giudice dottor Morea (che aveva fissato l'originario assegno) affermando che, sin dalla prima udienza in cui era stato stabilito l'importo del mantenimento in quella misura cosi elevata, aveva tratto l'impressione della collusione tra l'avvocato e il magistrato, dovuta, forse, a una sorta "di connivenza politica (???) - massonica (???)".
Seguiva quindi, in data 26 febbraio 2000, una vera e propria denuncia di De ON nei confronti del Dott. Morea nella quale ipotizzava un comportamento doloso di quest'ultimo nell'avere esaminato non correttamente la documentazione dei suoi redditi in sede di fissazione dell'assegno provvisorio, alla quale ulteriormente seguiva altro esposto in cui, tornando sulla prima udienza del 17 febbraio 1998, accusava apertamente di collusione l'avvocato e il magistrato, sottolineando come il giudice avesse in un primo tempo fissato l'assegno in L.
1.200.000 e dopo, a seguito di aperta ed energica rimostranza dell'avvocato DE IO, aveva cancellato tale cifra già scritta sul verbale, sostituendola con quella di L.
1.400.000. Sulla base di tali elementi la Corte d'appello riteneva la "consapevolezza in capo al De ON della sostanziale falsità delle sue accuse". Tale convincimento si fondava sulle seguenti considerazioni. L'imputato, anzitutto, aveva impresso alle sue denunce un andamento progressivo e vieppiù peggiorativo nei coinvolgimenti dei vari soggetti implicati, iniziando dall'ipotizzare un raggiro da parte di sua moglie e dell'avvocato DE IO nei confronti del giudice dottor Morea, per poi coinvolgere anche quest'ultimo, dopo circa due anni dalla prima udienza, nell'accusa aperta di collusione tra difensore e magistrato: ciò non solo dopo che il dottor Morea era stato sostituito da altro giudice nella trattazione della causa, ma addirittura dopo che aveva concordato con la moglie l'assegno nella misura di L.
1.000.000. Riesumare la questione della fissazione dell'assegno provvisorio quando da tempo il dottor Morea non era più titolare del procedimento al quale era ormai rimasto estraneo, rispondeva a una logica di pura malevolenza, e coincideva con un periodo in cui lo stesso ricorrente aveva dichiarato nel processo di essere esasperato dalle azioni civili della moglie per ottenere quanto dovuto: ciò cui riusciva a far fronte con estrema difficoltà. Inoltre, il provvedimento provvisorio era stato confermato dal dottor De Marzo in varie udienze successive, prima che venisse poi ridotto consensualmente a L.
1.000.000. Infine, era inspiegabile, in un'ottica di buona fede, la ragione per la quale l'imputato non avesse denunciato l'innalzamento dell'assegno da L.
1.200.000 a L.
1.400.000 subito dopo l'udienza del 1998, ma solo con l'esposto del 2000.
Propone ricorso per cassazione il difensore del De ON che deduce inosservanza degli artt. 368 e 595 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante da specifici atti del processo. Osserva che il delitto di calunnia sussiste se il soggetto agente abbia la certezza piena ed assoluta della innocenza degli incolpati. A sostegno dei dubbi sulla innocenza degli incolpati espone i seguenti rilievi, a) Al momento della pronuncia del provvedimento provvisorio del 17 febbraio 1998, il Dott. Morea aveva a disposizione per decidere sulla misura dell'assegno non solo il mod. 740 del 1993 (da cui si evinceva un reddito di L. 47.083.000), ma anche quello del 1996 (che riportava un reddito di L. 19.350.000). b) Il Dott. Morea aumentava la misura dell'assegno dopo la protesta dell'avvocato DE IO in udienza, c) L'avvocato DE IO era un giuslavorista ed era stato nominato dalla moglie del De ON in sostituzione dell'avvocato Miolla, nota esperta in diritto di famiglia. Sul reato di diffamazione rileva che aveva attribuito al dottor Morea e all'avvocato DE IO una collusione massonica "nel significato etimologico del termine (nel senso di tendenza all'aiuto reciproco ed alla collaborazione tra appartenenti ad uno stesso ambiente o gruppo)".
Ha depositato memoria il difensore della parte civile DE IO:
con lo scritto conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto;
in ogni caso, con la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte che il ricorrente incentra l'atto di impugnazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia:
sostiene il difetto di dolo intenzionale necessario per la configurazione del reato, nel senso che egli non era consapevole delle innocenza e che, al contrario, sulla base degli elementi che le circostanze della vicenda gli avevano messo a disposizione, sopra indicate nella esposizione del fatto, era convinto della colpevolezza delle persone offese: riteneva, dunque, che il magistrato dottor Morea e l'avvocato DE IO fossero tra loro collusi in suo danno e quindi fossero quanto meno responsabili del reato di abuso di ufficio tra loro in concorso, ipotizzando una grave mancanza dei doveri d'ufficio del giudice, penalmente sanzionabile, consistente nella imparzialità e estraneità nei confronti degli interessi delle parti nell'esercizio della sua attività giurisdizionale. In proposito la Corte d'appello ha escluso la fondatezza di tale tesi difensiva richiamando alcuni precedenti penali di questa Corte di legittimità secondo i quali il convincimento errato della colpevolezza del denunciato (per escludere il delitto di calunnia) deve essere fondato su elementi seri e concreti e non già su mere congetture o supposizioni (Cass., 5 marzo 1992, n. 2389 Castelli;
Cass. 3 marzo 1990, n. 3127, Corrado), ovvero che non può giungersi a escludere il delitto di calunnia se la responsabilità dell'incolpato sia stata prospettata in forma maliziosamente dubitativa (Cass., 17 marzo 2000, n. 3489, Antonelli). Ritiene il Collegio giudicante che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla sentenza impugnata siano certamente confacenti alla fattispecie e al reale contenuto dei motivi di ricorso: tuttavia in punto di dolo del reato di calunnia sono necessarie alcune precisazioni sia in punto di fatto sia in punto di diritto. In fatto, il De ON non intende dire che il suo convincimento si era formato erroneamente (cioè su una falsa rappresentazione della realtà) e tanto meno che il suo atteggiamento psicologico, nel momento della presentazione delle denunce, era quello di dubbio sulla responsabilità degli incolpati (cioè si fosse formato su una serie di elementi che portavano a concludere per l'innocenza anche se la fattispecie concreta lasciava trasparire elementi di senso contrario). L'imputato afferma infatti che era convinto della colpevolezza e che il suo convincimento si era formato su elementi veri e reali (aumento dell'assegno in udienza da L.
1.200.000 a L. 1.400.000; nomina del difensore avvocato DE IO giuslavorista in sostituzione di altro esperto in diritto di famiglia;
disponibilità da parte del giudice di documentazione sui redditi che avrebbero dovuto condurlo a fissare un assegno di mantenimento più basso di quello stabilito).
Stando in tal modo i termini della questione, occorre dunque risolvere il problema dell'atteggiamento psicologico dell'agente che accusa falsamente una persona di un reato ritenendo di essersi formato un convincimento di responsabilità dell'accusato sulla scorta di elementi percepiti realmente in base alle circostanze della vicenda che ha vissuto: cioè di circostanze concrete e oggettivamente verificatesi. Ora, se la concretezza e l'oggettività dei fatti costituiscono un presupposto necessario per poter desumere un atteggiamento psicologico di consapevolezza dell'innocenza, idonei, quindi, a condurre a escludere il dolo di calunnia - la mera supposizione o la congettura basate non su dati concreti sarebbero ovviamente irrilevanti per escludere il dolo -, la sola concretezza e oggettività dei fatti, si diceva, non sono certamente anche presupposti sufficienti.
Si vuoi dire che è necessario anche che le circostanze del fatto in base alle quali il calunniante ha presentato la sua denuncia abbiano una forza rappresentativa tale per cui una persona di normale cultura e capacità di discernimento possa ragionevolmente indurre da esse il convincimento della colpevolezza dell'accusato: la mancanza di "consapevolezza della innocenza" - indispensabile per escludere il dolo di calunnia -sussiste quando si abbia ragionevole motivo, tratto da elementi seri e pregnanti, da parte del denunciante di ritenere la colpevolezza dell'imputato. Ove, al contrario, alla base del convincimento si pongano elementi fattuali, pur veri e non frutto di erronea rappresentazione della realtà, ma equivoci o banali ovvero superficialmente enfatizzati, si finisce inevitabilmente per ricadere nel terreno dei sospetti temerari e irragionevoli, e quindi nel campo di atteggiamenti psicologici inidonei a far ritenere la mancanza di consapevolezza della innocenza, con la conseguente sussistenza del dolo.
Tornando alla fattispecie, non risultano elementi per ritenere che l'imputato non fosse persona munita di ordinaria cultura (anzi egli è persona di cultura superiore alla media, svolgendo la professione di commercialista) e dotata di normale equilibrio. Gli indizi che la difesa intende valorizzare per far ritenere, nel caso, la mancanza di dolo non sono elementi seri e ragionevoli e tali da fare pensare seriamente alla colpevolezza del magistrato e del difensore della controparte del reato di abuso di ufficio. Che un avvocato possa fare rimostranze in udienza a fronte di un provvedimento (ritenuto erroneo) del giudice è del tutto normale, come è normale che un provvedimento si corregga nella stessa udienza, ove il giudice ritenga fondata la doglianza. La nomina di un avvocato anziché un altro non è dettata certo solamente da motivi di specializzazione in una materia anziché in un'altra, ma si basa anche, e principalmente, sulla fiducia che si nutre verso un determinato professionista, specie quando si verta in materie che non richiedano altissima specializzazione. Che, infine, un magistrato il quale fissi un assegno di mantenimento in sede di separazione si convinca della capacità reddituale da un complesso di elementi e non sulla scorta della sola ultima denuncia dei redditi è circostanza che non può far sorgere neppure un sospetto.
Se a ciò si aggiunge la progressione temporale e i diversi contenuti delle denunce presentate dal ricorrente, come evidenziata nella sentenza impugnata e come ritenuta correttamente significativa dai giudici di appello, ci si avvede della gratuità dell'accusa e quindi di un movente che - pur non essendo di per sè elemento decisivo per la ricostruzione del reato, da un contributo alla ricostruzione del dolo - non può non ricondursi a vera e propria malevolenza preconcetta: l'accusa di connivenza massonica o politica, e l'interpretazione che di essa da la difesa, anziché giustificare il comportamento dell'imputato, manifesta in modo chiaro e preciso la gravità dell'accusa, che ha proprio il significato di attribuire il più grave atto antidoveroso a un magistrato, cioè quello di far prevalere sulla imparzialità nella applicazione della legge, cui è solamente sottoposto, interessi derivanti dalla appartenenza a un gruppo, cosi dando prevalenza alle direttive del gruppo anche se contrarie alla legge.
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la sua condanna alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile OV DE IO in questo grado, liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile OV DE IO liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2010