Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 63.
(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente).
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
(Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente).
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.
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- 1. Cassazione: i dati dei condomini morosi li comunica l’amministratoreAvv. Claudio Colombo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 138.78923
L'intervento della Cassazione chiarisce che l'obbligo di informazione prescritto dall'art. 63 disp. att. c.c. grava sull'amministratore di Condominio in proprio. […] L'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi ed il relativo contenuto La riforma del Condominio, attuata con la Legge n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha introdotto lo specifico obbligo per l'amministratore di comunicare ai creditori insoddisfatti che ne dovessero fare richiesta i dati dei condomini morosi. […]
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- 1. Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 315Provvedimento: […] SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27074/2023 R.G., avente ad oggetto: art. 63 disp. att. c.c. […] L'art. 63 c.c. disp. att. così stabilisce “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. […] - Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina, ex art. 63 disp att c.c., al CP_1 convenuto, in persona dell'amministratore p.t., di consegnare a Parte_1Leggi di più...
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