Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Nel giudizio di appello instaurato a seguito dell'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio abbreviato l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale, in quanto quest'ultima è espressamente disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità dell'art. 420-ter, comma quinto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/10/2011, n. 10840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10840 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - rel. Presidente - del 18/10/2011
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1574
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11233/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AL N. IL 20/01/1974;
avverso la sentenza n. 897/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 27/01/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Presidente Dott. NICOLA MILO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. M. Iacoviello che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore avv. non è comparso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza 27/4/2007, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava AL EN colpevole del reato di detenzione a fine di spaccio di gr. 36,30 di hashish, ravvisata l'ipotesi del fatto di lieve entità (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5), e lo condannava, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
2. A seguito di ricorso per cassazione del P.G. territoriale, che lamentava l'illegalità della pena, sotto il profilo dell'omesso bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui al comma 5 del richiamato art. 73 (non ipotesi autonoma di reato) e la recidiva, questa Suprema Corte annullava con rinvio la sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, lasciando ampia libertà al giudice di rinvio di valutare la possibilità di ritenere o di escludere gli effetti della recidiva.
3. La Corte d'appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio, con sentenza 27/1/2010, escludeva gli effetti della contestata recidiva e rideterminava la pena, tenuto conto delle già concesse attenuanti, in un anno, quattro mesi di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 178, lett. c), art. 179, comma 1, art. 420 ter cod. proc. pen., per non essere stato disposto il rinvio dell'udienza camerale dinanzi alla Corte d'appello, per legittimo impedimento del difensore, che aveva tempestivamente comunicato la sua adesione all'astensione dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere Penali.
5. Il ricorso, in quanto manifestamente infondato, è inammissibile. È giurisprudenza maggioritaria, condivisa dal Collegio, che, nel procedimento camerale del giudizio abbreviato d'appello, l'impedimento a comparire del difensore dell'imputato non può dare luogo al rinvio dell'udienza camerale. In tale udienza, disciplinata dagli artt. 599 e 127 cod. proc. pen., non si applica l'art. 420 ter, comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore;
nella menzionata udienza, la presenza delle parti è facoltativa e solo per l'imputato è espressamente previsto che, ove abbia manifestato la volontà di presenziare all'udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento (Sez. 5, n. 16555 del 6/4/2006; Sez. 6, n. 34462 del 20/2/2007; Sez. 5, n. 22308 del 23/3/2004). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha disatteso l'istanza di rinvio del difensore dell'imputato.
6. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012