Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 35773
CASS
Sentenza 5 luglio 2013

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La presenza nel collegio giudicante in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, di un magistrato che aveva partecipato al collegio che aveva adottato il precedente provvedimento annullato, non è causa di nullità ma di mera incompatibilità, che va fatta valere con la procedura ed entro i termini previsti dall'art. 37 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a decisione in sede di rinvio del Tribunale della libertà).

Commentario1

  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 35773
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35773
Data del deposito : 5 luglio 2013

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