Sentenza 2 ottobre 2012
Massime • 1
Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l'atto di appello a mezzo del quale l'imputato indichi in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che sono alla base delle censure rivolte alla sentenza impugnata, in tal modo ponendo il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi a mezzo dei quali veniva richiesta la rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/10/2012
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2235
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 18862/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO RE, nato nelle Filippine il 3.8.1962;
avverso l'ordinanza emessa il 9 marzo 2012 dalla corte d'appello di Milano;
udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Cetroni Ciraolo M.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di Milano, con sentenza 19.11.2011, dichiarò LO RE colpevole dei reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1 bis, e art. 385 c.p. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputato propose appello lamentando la mancata assoluzione, l'eccessività della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La corte d'appello di Milano, con ordinanza 9 marzo 2012, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità. L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo:
1) violazione dell'art. 581 c.p.p. in quanto l'appello non era affatto generico, essendo stati specificamente indicati i motivi di diritto e gli elementi di fatto sui quali si fondava l'impugnazione. 2) mancanza di motivazione della ordinanza impugnata, la quale si limita ad affermare che la sentenza di primo grado presenterebbe una motivazione ampia, congrua ed argomentata su tutti i punti rilevanti, senza spiegare le ragioni di tale generica affermazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La corte d'appello ha ritenuto inammissibile l'appello per genericità dei motivi di impugnazione, osservando che gli stessi riproponevano questioni già tutte prospettate in primo grado e disattese dal primo giudice con ampia, congrua e argomentata motivazione e che il difensore si era limitato a chiedere una rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti. Ora, quand'anche così fosse, la circostanza non potrebbe comunque essere un motivo di inammissibilità dell'appello perché il carattere peculiare del giudizio di appello è proprio quello di avere ad oggetto la riproposizione delle medesime questioni prospettate e respinte in primo grado ed una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti in primo grado, dal momento che non si verte in un caso di ricorso di legittimità, bensì di una impugnazione di merito, naturalmente diretta ad una piena revisio prioris instantiae ovviamente nei limiti del devoluto. Le parti hanno pertanto la facoltà di rivolgere al giudice di appello le stesse istanze eventualmente svolte e disattese in primo grado, non essendovi appunto alcuna preclusione ad una piena rivisitazione nel merito. La riproposizione delle stesse questioni, quindi, non può essere di per sè considerata come genericità dei motivi di appello. Secondo la giurisprudenza, difatti, "In tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello deve essere intesa alla luce del principio del "favor impugnationis", in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata dalla Corte territoriale ancorché la difesa avesse prospettato doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado, confrontandosi con essi e, pertanto, formulando motivi di appello dotati delle necessarie, sia pure ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità)" (Sez. 4, 7.12.2011, n. 48469, El Katib, m. 251934). Nel caso di specie, poi, i motivi di appello non potevano considerarsi generici nemmeno con un criterio di valutazione rigorosamente restrittivo, ne' sotto il profilo della correlazione tra motivi di appello e quelli posti a base della sentenza impugnata, nè sotto il profilo della specificità dei motivi stessi. L'appellante aveva assolto all'onere di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che sono alla base delle censure svolte ed aveva posto il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. Aveva infatti censurato la motivazione della sentenza di primo grado sotto il profilo che la stessa era fondata sostanzialmente soltanto sulla valutazione del dato ponderale della sostanza stupefacente, senza una valutazione degli altri elementi concreti e fattuali presenti nella fattispecie e specificamente indicati. Aveva richiamato concrete circostanze di fatto anche in relazione alla concisa ed astratta motivazione sul trattamento sanzionatorio il giudice di appello era pertanto in grado di comprendere le censure svolte e di compiere un nuovo sindacato di merito. Con gli stessi criteri dovrebbe ritenersi che semmai è generica l'ordinanza impugnata, dal momento che si limita ad affermare che la sentenza di primo grado presenta una motivazione "ampia, congrua e argomentata su tutti i punti rilevanti per la decisione", senza dare alcuna spiegazione di questa considerazione e senza indicare gli elementi posti a fondamento della stessa. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla corte d'appello di Milano per il giudizio di merito sull'appello.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2012. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013