Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 1237
CASS
Sentenza 2 ottobre 2012

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Non può ritenersi inammissibile per genericità dei motivi l'atto di appello a mezzo del quale l'imputato indichi in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto che sono alla base delle censure rivolte alla sentenza impugnata, in tal modo ponendo il giudice dell'impugnazione nella condizione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato di merito. (Nella fattispecie la S.C. ha annullato l'ordinanza con cui la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per genericità dei motivi a mezzo dei quali veniva richiesta la rivalutazione degli elementi probatori già acquisiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2012, n. 1237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1237
    Data del deposito : 2 ottobre 2012

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