Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di procurata inosservanza di pena, per la configurabilità dell'aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario - quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole.
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- 1. Aggravante dell’agevolazione mafiosa: perduranti incertezzeLaura Ninni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza qui illustrata, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Una recente sentenza della Corte di Cassazione invita a soffermarsi su alcune delle permanenti incertezze e difficoltà applicative riguardanti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152[1], ma anche ad evidenziare taluni punti fermi, raggiunti dalla giurisprudenza in sede di applicazione della predetta aggravante. 2. La vicenda sulla quale la Corte è intervenuta concerne un episodio di acquisto, detenzione e trasporto, da Milano a Torre del Greco, di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nei confronti di tutti i ricorrenti, la Corte d'appello di …
Leggi di più… - 2. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2015, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 27/01/2015
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 171
Dott. LOMBARDO LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO AN - Consigliere - N. 34523/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO CH, nato a [...] il [...];
GN HO, nato a [...] il [...];
AN OC, nato a [...] il [...];
UF AN, nato a [...] il [...];
RU FF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 03/05/2014 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PINELLI Mario, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
uditi per gli imputati:
RO CH l'Avv. Calabrese CO in sostituzione dell'Avv. Alvaro Domenico;
AN OC l'Avv. Zaccaglino IU;
UF AN l'Avv. Pugnaghi OB;
RU FF l'Avv. Calabrese CO e l'Avv. Cacciuttolo Manuela, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12.6.2013 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Milano, celebrò giudizio abbreviato sulle seguenti imputazioni:
"RO CH - AN OC - UF AN - RU FF (in concorso con EL TO - RO RI - GO CA TO - SS NA - TR MA giudicati in separato processo).
1. Artt. 110 e 81 c.p. e art. 112 c.p., n. 1, D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con le condotte qui di seguito indicate, attribuivano la disponibilità dell'impresa dapprima facente capo alla CA 5 SR (già LU CA SR) e poi, a seguito di scissione, alla Future SR al sodalizio mafioso facente capo alla famiglia EL, impresa che aveva visto i seguenti mutamenti societari:
a) In data 20.3.2008 LU IC SR costituisce unitamente a TR MA la LU CA SR. LU IC detiene il 98% delle quote, mentre il restante 2% fa capo a TR MA.
b) LU IC SR in data 11.09.2009 ha ceduto il 98% delle quote di LU CA SR alla T.I.C.A.F. Srl con sede in Domagnano, via B. Strozzi n.
6 - Repubblica di San Marino.
c) In data 25.03.2010 la T.I.C.A.F. Srl ha ceduto le quote della LU CA 5 Srl, pari a 9.800,00 Euro come segue:
- Euro 4.000,00 a LI EF, nato a [...] il [...], domiciliato a Cerro al Lambro (MI) via dei Tulipani nr. 8;
- Euro 4.000,00 a AT AR, nata a [...] il [...] e residente in [...];
- Euro 1.800,00 a TO AN, nata a [...] il [...] e residente a [...].
d) In data 25.03.2010 TR MA che deteneva il restante 2% delle quote della LU CA SR, pari a Euro 200,00, ha ceduto le stesse alla moglie TO AN.
e) Successivamente, in data 20.12.2010, LI EF, ha ceduto le quote della LU CA SR comprate il 25.03.2010 e pari a Euro 4.000,00, a AT AR.
Dopo tali passaggi di quote, il capitale sociale della LU CA SR, pari a 10.000,00 Euro risultava cosi ripartito:
- 8.000,00 Euro di proprietà di AT AR;
- 2.000,00 Euro di proprietà di TO AN.
f) In data 03.05.2011 LU CA SR ha approvato il progetto di scissione parziale mediante trasferimento del suo patrimonio in due società di nuova costituzione: la Future Srl e R&V Srl;
La Future SR, rappresentata legalmente da SE LU dal 9/6/2011 al 14/10/2011 e successivamente da OP LD, vede come soci AT AN RI per l'80% e TO AN per il 20%. R&V SR, rappresentata legalmente da TR MA dal 23.06.2011, vede come soci AT AN RI con una quota pari all'80% e TO AN per il 20%.
g) In data 13.10.2011, TO AN cede alla AL s.r.l. la propria quota di azioni nominali pari a 20.000,00 Euro, corrispondente al 20% del capitale sociale di Future s.r.l., per il prezzo di Euro 175.000,00.
h) In data 28.07.2011, AT AR cede e vende alla Melodica s.r.l. (costituita il 21.5.2009, che vede come soci RA LI TO per Euro 6.500,00 e CO ANlisa per Euro 3.500,00, mentre amministratore unico è RA ET), la propria quota di azioni nominali dal valore di 80.000,00 Euro, corrispondente al 80% del capitale sociale di Future s.r.l., per il prezzo di Euro 2.800.000,00.
i) In data 13.10.2011 Melodica S.r.l., cede alla BE s.r.l. (costituita in data 6.10.2011) la propria quota di azioni nominali dal valore di 80.000,00 Euro, corrispondente al 80% del capitale sociale di Future s.r.l. per il prezzo di Euro 71.2.750,00. l) In data 18.7.2012 TO AN e AT AR vendono le proprie partecipazioni nella R&V SR alla AL SR. In conseguenza della precitata cessione di quote, il capitale sociale di Future SR e R&V SR, risulta, ad oggi, interamente acquisito dalla AL S.r.l., che vede come soci RO RI (moglie di GO) e CA MA IU nato il [...] a [...] è TR MA.
Se queste sono le vicende societarie formali, la realtà imprenditoriale è diversa: Inizialmente la LU CA SR faceva capo a UF AN (figlio di AT AR) e TR MA (marito di TO AN) rispettivamente titolari reali di quote pari all'80% e 20%.
Successivamente in data 12 gennaio 2011 UF AN, grazie alla intermediazione di RA IO e della moglie SS NA, nonché con il contributo di RO CH e RU FF, cedeva il 30% delle quote sociali a EL TO, GO BR e AN OC nonché il 10% a RA IO e SS NA.
Medesime percentuali di partecipazione venivano successivamente attribuite all'interno della Future SR e nella R&V SR. In data 20 settembre 2011 UF AN, attraverso le condotte meglio descritte al capo che segue, veniva costretto a cedere il 40% della Future SR a GO che operava per conto dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia EL, e in tal modo quest'ultima, attraverso la AL SR, arrivava a detenere il sostanziale controllo dell'impresa già facente capo alla LU CA SR (che in data 8.6.2011 aveva mutato la denominazione sociale in CA 5 SR).
Analoga sorte subivano successivamente le quote detenute da TR in Future SR e quelle detenute da quest'ultimo e da UF in R&V SR.
In particolare l'intestazione fittizia è avvenuta attraverso le seguenti condotte:
- UF AN e TR MA, attraverso l'intermediazione di RA IO e SS NA, nella seconda metà del 2010 prendono contatti con GO, il quale a sua volta, valutata la bontà dell'affare, lo propone a EL TO cl. 83. - Nel corso di una riunione avvenuta a Cernusco Sul Naviglio in data 12 gennaio 2011 alla presenza di EL TO, AN OC, RO CH, UF AN, RA IO, la moglie SS NA e RU FF, UF cedeva il 30% delle quote a GO, AN e EL TO, nonché altro 10% a RA IO e alla moglie SS NA. Amministratore diverrà RO CH. La cessione del 30% a GO, AN e EL nonché del 10% a RA IO e SS NA aveva una duplice causale: andava a saldare un debito di UF nei confronti di NA e RA, il quale ultimo era a sua volta debitore nei confronti di esponenti della famiglia EL (che veniva pertanto soddisfatta da UF secondo il meccanismo dell'accollo); attraverso la presenza dei EL, UF e TR si assicuravano la protezione a fronte delle pretese di appartenenti alla criminalità organizzata di Capo Rizzuto allo stato non identificati.
- Medesime partecipazioni societarie occulte (40% UF AN;
20% TR MA;
30% EL TO, GO CA e AN OC;
10% RA IO e SS NA) vengono mantenute all'interno della Future SR e della R&V, nate dalla scissione parziale di LU CA SR in data 3.5.2011. - In data 20 settembre 2011 UF AN, vittima della condotta estorsiva meglio descritta al capo che segue, cedeva la propria quota di partecipazione alla Future SR, a GO CA, che agisce nell'interesse della famiglia EL e attraverso la AL SR, che vede come intestatari fittizi RO RI e CA MA IU nonché come amministratore TR MA. - In data 13.10.2011 TR MA cede la propria quota nella Future SR a GO CA, che agisce nell'interesse della famiglia EL e attraverso la AL SR.
- Analoga sorte subiscono le quote di R&V SR in data 6.7.2012. In tal modo la famiglia EL è divenuta titolare in via totalitaria dell'impresa facente capo alla AL SR. Con le aggravanti di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa e in numero di dieci persone. In Cernusco Sul Naviglio dal 12 gennaio 2011 al luglio 2012.
RU FF (in concorso con GO CA TO - giudicato in separato processo).
2. Art. 110, art. 629, comma 2 in riferimento all'art. 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3, D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro, nel corso di una riunione avvenuta presso la sede dell'impresa facente capo dapprima a CA 5 SR e poi Future SR e a cui partecipavano GO, RU FF, UF AN e TR MA e, all'esterno dello stabile con funzioni di controllo e di intimidazione, altri sei soggetti appartenenti alla famiglia EL, mediante violenza, consistita nello sferrare un pugno all'orecchio di UF AN (GO CA), nel minacciarlo con un coltello (GO) e nel far partecipare alla riunione RU FF e altre sei persone non identificate appartenenti al sodalizio EL al fine di intimidire UF e impedirne qualsiasi reazione, costringevano quest'ultimo a cedere alla AL SR (facente capo ai EL) le proprie quote di partecipazione alla Future SR, pari al 40%, come attestato dalle seguenti affermazioni di UF AN al termine della riunione:
"Ho preso le botte Ho preso le botte come ti dicevo, guarda ... No, ci siamo messi d'accordo ma mi ha dato una botta che sento malissimo adesso. Quel bastardo, guarda. Con il coltello Guarda, ti giuro non... non sto sentendo da un orecchio" e poi, da uomo sconfitto, alla propria compagna BU IM ("'Amore ... Abbiamo vinto ... Però, comunque, ma... mi sono preso le botte ... Però mi sono preso le botte ... Le botte ... Guarda, mi ha... non sento da un orecchio...... Mi liquidano le quote e basta, io poi non vado più lì e vado solo avanti con ET. Però sono felicissimo... Guarda, quel bastardo di CA, minchia, è impazzito. Tu non hai idea, mi ha tirato fuori il coltello" ( 20.08 e 20.11 del 20.09.2011 con progressivi nr. 14683 e 14685 sull'utenza mobile n. +393282655310). "Ieri sera, comunque, mi hanno dato anche le botte, bastardi Oh, ma lo sai che ho ancora male adesso ... Ma lo sai cosa ha fatto CA? Non riusciva a ragionare più con AS, si è alzato, mi è venuto addosso mi ha dato una...botta alla testa con... con la mano, pazzesca guarda ... Oh, ma lo sai che non riesco a sentire" .. C'erano fuori sei di quelli... che... di... sei di quelli 11 collegati con EL e... guarda, uno schifo, uno schifo, me ne vado (ore 10.06 del 21.09.2011 con progressivo nr. 14937 sull'utenza mobile n. +393282655310).
Con le aggravanti di aver commesso il fatto in più persone riunite, da parte di soggetti appartenenti ad associazione mafiosa, con metodo mafioso e al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui entrambi fanno parte. In Cernusco sul Naviglio il 20 settembre 2011. GN HO - GN OC - RA AN - RU FF.
4. Artt. 110 e 390 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive, in tempi diversi, con le condotte qui di seguito indicate, aiutavano NO CO, nato a [...] il [...] e esponente di spicco dell'associazione mafiosa facente capo alla famiglia EL di Rosarno, a sottrarsi all'ordine di esecuzione emesso in data 16.12.20011 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (n. SIEP 242/2011) per scontare un residuo pena di anni 3 mesi 2 e giorni 28 quale risultante dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 18.11.2010 che aveva condannato NO alla pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione per rapina aggravata e associazione per delinquere finalizzata alla rapina.
In particolare:
RA AN:
- in data 14.1.2012 si recava, unitamente a RU Raffale, alla stazione Centrale di Milano per prendere NO CO appena arrivato con il treno;
- metteva a disposizione di NO CO l'autovettura Fiat GRANDE PUNTO targata DP949MN con cui il latitante si muoveva sul territorio lombardo dal 14.1.2012 al 3.2.2012, data nella quale NO è stato arrestato mentre si trovava in compagnia di GN HO;
- si metteva a disposizione del latitante per qualsiasi necessità in particolare, unitamente a GN HO, contattava tale ID, allo stato non meglio identificato, perché procurasse a NO un'autovettura per alcuni giorni per recarsi in Calabria, come emerge dalla conversazione in data 1.2.2012 alle ore 10.57:
ID: Ah... Va bene dai, io mi sto mettendo...
RA AN: Ok?
ID: Senti una cosa...Eeeeh...
RA AN: Dimmi...
ID: ...A parte vabbè, quello che può essere il costo del...del noleggio...io gli ho detto... Tre, massimo quattro giorni....prima cosa...
RA AN: Eh (inde)...
ID: ...Non gli ho detto cinque...Eeeeh...Per quanto riguarda che (inde)...
giustamente questo è preciso e ha ragione, però dico, un assegnino a garanzia di qualche minchiata, dico...Cioè...Ce l'ha modo di lasciarlo...Lo...
RA AN: No...
ID: ...Sai che io car....
RA AN: No...
ID: ... Carte di credito non ne...Non ne voglio,
però...Qualche cosa a garanziaaa...Questo mi rompe i coglioni perché la macchina è la sua personale...
RA AN: No, non ce l'ha..
ID: Capito...
RA AN: (inc.le)
ID: Un assegno non ce l'ha, niente?
RA AN: Manco (inc.le) ce l'ho, sennò...
ID: Eeeh Non gli può lasciare...Tre quattrocento Euro così, a garan;
da, e quando torna glieli...glieli faccio dare indietro (fon), come (inc.le)...Perché (inc.le)... (inc.le);
RA AN: ...Ma quanto vuole per questa macchina?
ID: Ma io, non ti preoccupare, poi quello là, gliel'ho detto, Eeeh...
Cinquanta, sessanta Euro al giorno te la taccio dare...Se è per cinque giorni...
RA AN: Eh.
ID: ...Con Duecento...Duecentocinquanta massimo te la faccio prendere, non è che (inc.le).
RA AN: Eh, e al limite...A1 limite gli daaa... Qualcosa in contanti...
ID: Eeeh..Però diglielo, che non voglio, capitoooo... (inc.le);
RA AN: Vabbè (fon), quando viene... Quando viene laaa, ne parli tu con lui e ti metti d'accordo, non ci son problemi... ID: Hm...Va bene...
RA AN: Vabbene...Ok...
RU FF:
- in data 14.1.2012 si recava, unitamente a RA AN, alla stazione centrale di Milano per prendere NO CO appena arrivato con il treno;
- ospitava il latitante dal al così letteralmente presso un appartamento sito in Agrate Brianza piazza Pasquirolo dal 14.1 al 26.1.2012, come emerge da una conversazione ambientale in data 31.1.2012: NO: L'altro giorno, quando c'era da pagare la casa, che non gli ha pagato l'affitto... "Si, ma il problema non è il mio - dice - Il problema è il tuo, dove vai a coricarti...". "Io c'ho...Dove vado a coricarmi? Vedi che io c'ho una casa... - gli ho detto - Io se vado - gli ho detto io - là da OC, busso e sono il padrone (...) Non solo io, tutti i familiari miei, come se OC viene a casa mia è il padrone - gli ho detto - Il problema è il tuo, non il mio... Il problema è il tuo che stai qua e ti hanno buttato fuori (inc.le) dalla casa che non avete pagato l'affitto";
- assecondava NO CO quando questo, in sede di controllo da parte del Commissariato di Monza in data 19.1.2012 e al fine di sfuggire all'arresto, esibiva il falso documento intestato a RO RT nato a [...] il [...].
GN OC - GN HO:
- ospitavano il latitante nella propria abitazione sita in Torre de Busi (Lc) via cà al Re n. 11 dal 26.1.12 al 3.2.2012, come emerge da una conversazione ambientale in data 31.1.2012 "Là da OC, busso e sono il ..padrone... come se OC viene a casa mia è il padrone...";
- GN HO accompagnava il latitante negli spostamenti sul territorio lombardo a bordo della Fiat GRANDE PUNTO targata DP949MN di proprietà di RA AN e in particolare in data 31.1.2012 unitamente a NO si recava a Suisio a porre in essere condotte intimidatorie nei confronti di Defendi Massimiliano, come emerge dalla conversazione ambientale in pari data qui di seguito riportata: "Chiamate a chi volete, io vi brucio tutto Ciao signora... - SE HO: Troia... NO: Mio (fon) cugino me l'ha detto che erano qua... - SE: Quel figlio di TA dov'era... - NO: (. ..) Mò lo dobbiamo lasciare là... Un'altra mesata... Tutto a fuoco -(...)- "sto scemo. Forse non hai capito... Io passa quindici giorni, passa venti giorni, passa un mese, vengo e gli brucio tutto Di sotto lui., poi va. non io...";
- GN HO faceva da intermediario tra NO, che avrebbe dovuto noleggiare una macchina per qualche giorno per fare ritorno in Calabria, e RA AN, che avrebbe dovuto procurare la suddetta autovettura come emerge dalla conversazione ambientale in data 1.2.2012: SC AN... Ti volevo dire che la macchina non l'ho presa...Perché voleva cinquecento Euro d'acconto con la carta...E non l'ho...Poi duecento Euro subito per quattro giorni...Eeeh...Alla fine gli ho detto che torno peee pomeriggio e non torno...
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Milano, Torre de Busi (LC) e altrove dal 14 gennaio al 3 febbraio 2012.
Con la recidiva per GN OC VA.
Con la recidiva specifica per RU FF.
Con la recidiva specifica infraquinquennale per UF AN. Con la recidiva reiterata infraquinquennale per AN OC. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale per EL TO e NO CO".
All'esito di tale giudizio, il G.U.P., fra l'altro, dichiarò gli imputati RO CH, GN HO, AN OC, UF AN e RU FF responsabili dei reati loro ascritti e condannò:
RO CH, applicati gli aumenti di pena per le contestate e ritenute circostanze aggravanti e calcolata la riduzione di pena per il rito, alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione;
GN HO, applicato l'aumento di pena per la contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e calcolata la riduzione di pena per il rito, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
AN OC, applicati gli aumenti di pena per le contestate e ritenute circostanze aggravanti e calcolata la riduzione di pena per il rito, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione;
UF AN, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate e ritenute circostanze aggravanti ad eccezione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, applicato l'aumento di pena per la contestata e ritenuta circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e calcolata la riduzione di pena per il rito, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.
RU FF, riconosciuto il vincolo della continuazione, giudicato più grave il fatto di cui al capo 2, applicati gli aumenti di pena per le contestate e ritenute circostanze aggravanti e per la continuazione e calcolata la riduzione di pena per il rito, alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione;
Confisca di quanto ancora in sequestro.
2. Gli imputati predetti ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale proposero gravame e la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 3.5.2014, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, fra l'altro, rideterminò la pena inflitta a:
GN HO in anni 1 di reclusione;
RU FF, esclusa la contestata recidiva, in anni 8 mesi 3 giorni 10 di reclusione e Euro 6.000,00 di multa.
Confermò nel resto l'impugnata sentenza e condannò gli appellanti RO, AN e UF al pagamento delle spese del grado.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati.
3.1. RO CH, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione all'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, dedotta in primo grado, alla nullità dell'ordinanza regolatrice di competenza e delle sentenze di primo e secondo grado;
la connessione fra il reato di interposizione fittizia oggetto del presente procedimento ed il reato di associazione di tipo mafioso pendente innanzi al G.I.P. di Reggio Calabria avrebbe dovuto indurre il giudicante a dichiarare la propria incompetenza territoriale trasmettendo gli atti a Reggio Calabria;
i giudici di merito hanno ritenuto che la connessione potesse essere integrata solo se il reato fine era già stato programmato al momento della costituzione dell'associazione; la giurisprudenza di legittimità ha invece allargato il criterio per ritenere la continuazione fra il reato di associazione mafiosa ed i singoli reati fine;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies;
con i motivi di appello e con successiva memoria l'imputato aveva segnalato di aver svolto funzioni di amministratore della LU CA S.r.l. (nomina neppure registrata) assumendo le relative responsabilità di gestione ed il rischio in caso di decozione, ma non l'intestazione fittizia di proprietà delle quote;
fu sostituito su disposizione di UF AN e RA IO da TT AR;
EL AR risulta intestatario di una partecipazione al 10%; le ulteriori modifiche e trasformazioni della società sono avvenute quando l'imputato non era più amministratore;
la Corte territoriale non ha esaminato le deduzioni difensive ed ha affermato in modo apodittico la sussistenza dell'elemento materiale e soggettivo del reato;
la Corte di merito ha ritenuto sufficiente la funzione di amministratore ad integrare il reato di intestazione fittizia;
la funzione di capro espiatorio è ben diversa da quella di persona fittizia intestataria;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1992, art. 7 senza un'indagine sull'efficacia causale dell'apporto fornito da
RO alle attività ed alla vita del sodalizio al quale apparterrebbe;
4. violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena a fronte della incensuratezza, del ruolo marginale, delle dimissioni dalla carica di amministratore.
3.2. GN HO, tramite il difensore, deduce vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al fine di favorire l'associazione di tipo mafioso denominata cosca EL. GN avrebbe favorito la latitanza di NO CO (in riferimento ad un residuo di pena per rapina aggravata ed associazione per delinquere semplice) e non l'associazione di tipo mafioso. Manca la motivazione sia sull'elemento oggettivo che quello soggettivo della menzionata aggravante.
3.3. AN OC, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (sia pure accogliendo alcune doglianze) conseguente alla connessione con il reato di associazione di tipo mafioso per il quale AN è imputato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, sull'assunto che la connessione fra reato associativo e reati fine sussiste solo quando questi ultimi siano stati già al momento della costituzione del sodalizio o dell'adesione ad esso;
senza contestare l'orientamento giurisprudenziale maggioritario va rilevato che l'imputazione nel procedimento pendente a Reggio Calabria contesta la partecipazione in relazione all'unico reato fine dell'intestazione fittizia;
2. vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di intestazione fittizia;
nei motivi di appello era stata prospettata una diversa ricostruzione della presenza di AN determinata da motivazioni imprenditoriali e di lavoro che nulla hanno a che fare con il metodo mafioso;
la Corte territoriale non ha motivato sul punto.
3.4. UF AN, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di intestazione fittizia, del quale mancano l'elemento materiale ed il dolo specifico consistente nella intenzione di aiutare ad eludere provvedimenti patrimoniali;
la Corte territoriale, dopo aver ricordato sulla competenza territoriale che la connessione fra reato associativo e reati fine sussiste solo quando nel generico programma criminoso sono già individuati specifici reati fine, fa rientrare nel parametro di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies qualunque forma di intestazione fittizia, a prescindere dal fine perseguito anche quando (come riconosciuto a p. 274 e 275 sentenza impugnata) abbia agito per interesse proprio, tanto da mettersi contro i CO, poi cedendo alle minacce;
non è stato dimostrato che i beni appartenessero ai EL e che costoro volessero sottrarli a provvedimenti patrimoniali, ne' la consapevolezza in capo a UF di ciò; i beni erano di UF e lo stesso tentò di salvarli dalla ingerenza di una prima associazione mafiosa, pensando di metterli al sicuro con l'aiuto di altra associazione, ma le violenza subite lo costrinsero a cedere i beni;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7; tale aggravante ricorre quando viene utilizzato il metodo mafioso o quando si persegue il fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso;
la prima ipotesi non implica l'esistenza di una associazione ma la seconda si e richiede il dolo specifico;
la Corte territoriale non ha precisato gli elementi a carico di UF dal punto di vista oggettivo e soggettivo, posto che l'imputato aveva agito per interesse personale.
3.5.1. RU FF, tramite il difensore Avv. Marcella RO, con un primo ricorso deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale a favore dell'autorità giudiziaria di Reggio Calabria dove RU FF è imputato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, rispetto alla quale è contestato di aver consentito al sodalizio l'acquisizione del controllo della Future S.r.l.; sarebbe perciò pacifica la connessione;
il reato associativo, ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis attrae i reati in esso contemplati;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di intestazione fittizia travisando il contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni di TR e NI al P.M.; TR aveva inventato di essere stato convocato dai Carabinieri in data 18.3.2011 ed interrogato sulla vicenda LU CA e su tutti i soci;
a seguito di ciò tutti tentano di prendere le distanze da RO e dai Calabresi;
la sentenza di appello ha ignorato tali risultanze;
ciò era stato rappresentato nei motivi di appello, così come il fatto che UF in sede di interrogatorio aveva ammesso di avere, nel corso della conversazione con SO IU del 7.5.2011, progress. 7905, ingiustamente accusato RU di averlo minacciato con una pistola;
che RU veniva utilizzato dalla AI come autista e che non era mai presente negli uffici della LU CA;
che anche se RU fosse stato collocato in azienda per controllare RA e altri, la sua condotta non sarebbe stata riconducibile a tale reato;
la Corte territoriale ha travisato le emergenze probatorie;
3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 2; la sentenza impugnata ha ignorato le doglianze svolte nei motivi di appello sul travisamento delle risultanze delle intercettazioni e delle dichiarazioni, già evidenziate al punto precedente, nonché delle dichiarazioni di TR, RA e SE, dalle quali nulla emerge a carico di RU;
4. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, richiamata dall'art. 629 c.p., comma 2, senza che sia stata accertata l'appartenenza di RU alla cosca EL, sulla base di argomenti congetturali, quali l'arrivo di emissari della famiglia EL: NO CO e NO OV, che sviliscono l'assunto secondo cui RU è l'alter ego di EL;
5. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di procurata inosservanza di pena di cui al capo 4; la sentenza impugnata non argomenta sul fatto, dato per certo, che la persona salita a bordo dell'auto su cui si trovavano RU e RA AN fosse NO CO;
è frutto di mera congettura che il latitante sia stato ospitato presso l'appartamento in uso a RU dal 14 al 26.1.2012; nessun elemento certo consente di affermare che la persona ospitata da RU fosse NO CO;
dopo il controllo di polizia i commenti sarebbero stati diversi, la persona indicata come NO parla con la fidanzata, mentre NO CO è sposato con figli;
la persona in questione, il 25.1.2012, dopo aver dormito in albergo, chiede di essere accompagnato alla stazione e quindi se è in partenza non può essere NO tratto in arresto il 3.2.2012; nelle conversazioni non si fa riferimento a RU ma a tale FF;
6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sulla base di argomenti fragili ed apodittici;
non sono stati tenuti comportamenti mafiosi;
7. vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio basato sull'erronea valutazione delle risultanze probatorie ed affermando che RU e AN provocavano terrore nelle maestranze rappresentando la forza di intimidazione di EL TO;
8. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca dei veicoli di RU sull'assunto che l'imputato non aveva redditi;
non è stato considerato che il motoveicolo era stato acquistato dalla madre attraverso un finanziamento non ancora estinto e che l'autovettura è stata acquistata con i guadagni percepiti lavorando alle dipendenze della Disch AG, come da documentazione allegata di cui chiede l'acquisizione.
3.5.2. RU FF, tramite il difensore Avv. Manuela Cacciuttolo, con ulteriore ricorso, deduce:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione per avere il giudice di primo grado trascritto quasi integralmente il provvedimento restrittivo emesso a carico dell'imputato, che riprendeva la richiesta del P.M.; la Corte territoriale ha respinto la doglianza rilevando che la trascrizione dell'ordinanza era strumentale all'esposizione del materiale probatorio sul quale il G.U.P. ha argomentato;
l'argomento è smentito dalla lettura dei due testi ed è contraddittorio rispetto al passo in cui la Corte d'appello parla di riproduzione acritica degli elementi posti a base del provvedimento restrittivo della libertà personale (p. 102 sentenza impugnata); il G.U.P. non aveva svolto alcuna argomentazione rispetto alle deduzioni difensive;
la sentenza di primo grado sarebbe perciò nulla, in quanto la motivazione è apparente ed è priva del contenuto informativo sugli elementi fattuali e probatori acquisiti nel procedimento, non argomenta perché il provvedimento richiamato sia condivisibile e perché debbano essere disattese le deduzioni difensive;
vi è anche violazione del diritto di difesa visto che non sono state tenute in considerazioni le argomentazioni difensive e l'imputato è stato privato di un grado del giudizio di merito;
è necessario un segnale della Corte di legittimità rispetto alla prassi, diffusa negli uffici giudiziari milanesi, nei giudizi celebrati con rito abbreviato, di copiare altri provvedimenti;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Reggio Calabria, dove RU è imputato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso;
la unicità del disegno criminoso risulta dalle imputazioni stante la identità delle condotte;
deve essere considerato il riferimento all'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, che deroga all'art. 16 cod. proc. pen.; i giudici di merito hanno trascurato che il programma dell'associazione di tipo mafioso non è rigidamente prestabilito e che il reato è permanente;
si richiama a sostegno Cass. S.U. n. 27343 del 28.2.2013;
3. violazione della legge processuale ed omessa assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata rinnovazione del dibattimento per acquisire la documentazione che la difesa intendeva produrre (trascrizione delle intercettazioni telefoniche espletate nel procedimento con rito ordinario a carico del coimputato GO;
la produzione era tempestiva essendo stata la prima udienza in appello di mero rinvio;
si tratta di prova decisiva per dimostrare l'insussistenza dei reati di cui ai capi 1 e 2; non si tratta di prove nuove essendovi le registrazioni in atti;
4. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per tutte le imputazioni;
la Corte territoriale ha omesso di tenere in considerazione fatti decisivi, travisato la prova basandosi su valutazioni non conformi al contenuto di atti processuali, adottato una motivazione illogica, contraddittoria ed apodittica;
la mancata trattazione unitaria del reato associativo e dei reati fine ha comportato l'assunzione di giurisprudenza sul reato associativo, dandone per scontata l'esistenza e ritenendo implicitamente mafiose persone emigrate in Lombardia;
il metodo mafioso e l'assoggettamento, al di fuori dei territori storici devono essere provati e spiegati;
non è possibile ritenere provato il reato associativo attraverso i reati fine e viceversa;
sono stati violati il diritto di difesa ed il diritto dell'imputato ad un giusto processo;
5. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per intestazione fittizia anche sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto come favoreggiamento;
nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento al dolo specifico richiesto dalla norma e cioè il fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale;
la sentenza di appello da per scontato che l'intestazione delle quote della società AL (già LU CA) sarebbe stata fittizia, senza dar conto di come è pervenuta a tale conclusione e senza tenere conto delle risultanze processuali che escludono tale fittizietà; la Corte territoriale, anziché uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità verificando la sussistenza di una potenziale misura di prevenzione e quindi la volontà di sottrarre determinati beni ad un provvedimento ablativo ha ritenuto i fatti illeciti a priori siccome commessi da supposti mafiosi;
peraltro non è stata fornita motivazione neppure con riguardo all'elemento oggettivo del reato, dando per scontato che vi fosse una situazione di apparenza;
dagli atti emerge invece che UF si rivolse a RA per una ristrutturazione della azienda e questi coinvolse GO, EL, AN, RU e RO;
UF propose una cessione di quote che poi non avvenne, ma la gestione rimase in capo a UF;
l'unico soggetto riconducibile al gruppo RA, RO è stato amministratore per pochi giorni;
RU è stato ritenuto responsabile del reato pur non avendo mai avuto intestate quote sociali;
la condotta di RU delineata in sentenza non attiene all'intestazione fittizia;
in ogni caso mancano argomenti sulla consapevolezza di RU in ordine al raggiungimento del fine illecito;
RU non può essere considerato concorrente nel reato;
sono state trascurate le dichiarazioni di RA ET, TR e UF, nonché le intercettazioni indicate a p. 25 del ricorso (di cui si chiede la trasmissione a questa Corte) sono contrastanti con il ragionamento svolto in sentenza, dove non sono indicati atti dai quali è stato desunto il convincimento;
in ogni caso la Corte territoriale aveva gli elementi per riqualificare il fatto come favoreggiamento;
in conclusione la sentenza è illogica non avendo considerato la reale ed effettiva intestazione delle quote a TR e UF, la volontà degli stessi di gestire la società, il fine di tale condotta e l'aver dato per scontata l'esistenza non dimostrata del reato associativo;
6. violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione ad atti indicati sulla affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata di cui al capo 2, anche in relazione alla mancata qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, difetto della condizione di procedibilità e non correlazione tra imputazione e sentenza;
la supposta persona offesa non ha sporto denuncia e non si è costituita parte civile, l'imputato non ha contestato il fatto ma la ricostruzione, con nota (di cui si chiede la trasmissione); nella motivazione, ignorando le deduzioni difensive (con le quali si era evidenziata l'assenza dell'elemento tipico del delitto di estorsione, la liceità del rapporto sottostante, l'assenza di ingiusto profitto, la riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. e l'intervento di RU successivo senza che fosse provata la conoscenza dei pregressi rapporti fra i soggetti interessati) si esclude che la condotta potesse essere neutra e che si potesse trattare di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
il rapporto sottostante è stato qualificato come illecito solo in ragione del metodo mafioso e della condotta contestata;
non vi è dubbio che la persona offesa intendesse cedere le quote sociali e che gli imputati intendessero acquistarle;
le discussioni vertevano solo sul prezzo (come si desume dalle intercettazioni indicate a p. 29 del ricorso), il ceffone fu manifestazione di nervosismo e vi era la possibilità di ricorrere al giudice in caso di mancato rispetto dell'accordo; la Corte territoriale ha travisato i fatti laddove afferma che UF fu costretto a cedere le quote e la motivazione è illogica ove desume l'ingiustizia del profitto dalle modalità di ingresso in azienda degli imputati;
il fine illecito e l'ingiustizia del profitto non sono indicati nella sentenza di primo grado e non sono neppure presenti nell'imputazione nella condotta contestata a GO e RU;
sotto tale profilo vi sarebbe stata immutazione del fatto contestato;
non è dimostrata la illiceità del rapporto sottostante;
non è possibile desumere la illiceità del rapporto e quindi l'ingiustizia del profitto dalla condotta posta in essere (citando Cass. Sez. 2 sent. 44319 del 5.2.2005, Sez. 2 n. 16562 del 17.4.2009 e Sez. 2 sent. 12749 del 19.12.2008 dep. 2009); la Corte di merito non avrebbe considerato il contenuto degli atti indicati a p. 33 del ricorso, di cui si chiede la trasmissione a questa Corte;
quanto alla posizione di RU la sua responsabilità è stata affermata solo in ragione della presenza in azienda in quanto uomo di EL;
non viene spiegato come fosse a conoscenza delle supposte pretese illecite;
in ogni caso è illogica la motivazione laddove ritiene la responsabilità per essere RU intervenuto a favore della persona offesa UF;
7. violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per il reato di procurata inosservanza di pena;
da nessun atto emerge che RU fosse a conoscenza della condizione di NO e che usasse documenti falsi;
l'aiuto deve essere in connessione causale con l'intenzione del condannato di sottrarsi all'esecuzione della pena;
8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione ai delitti di cui ai capi 1, 2 e
4; mancata contestazione e precisazione dell'imputazione e questione di legittimità costituzionale del citato art. 7; quanto all'estorsione la Corte territoriale ha confuso la violenza e minaccia tipiche di tale reato con l'uso del metodo mafioso;
la motivazione è illogica non essendo intervenuta condanna per il reato associativo;
la circostanza aggravante prevede due distinte forme l'uso del metodo mafioso e il fine di agevolare un'associazione mafiosa;
nell'imputazione e nelle sentenze non è individuato con chiarezza secondo quali modalità si ritiene integrata la predetta aggravante, sicché vi sarebbe violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; la circostanza aggravante non sarebbe applicabile agli appartenenti all'associazione mafiosa, salva l'ipotesi in cui l'associato commetta reati non rientranti nel programma associativo (citando Cass. 97/ 208705 e 97/ 208603); la diversa interpretazione comporterebbe una doppia punizione per la stessa condotta con conseguente illegittimità costituzionale della L. n. 203 del 1991, art. 7 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. e art. 6
C.E.D.U.;
9. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio;
sul punto la motivazione è assente;
non è possibile far coincidere la motivazione sulle attenuanti generiche con quella di cui all'art. 133 cod. pen.;
10. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; la motivazione è assente;
in nessun modo RU avrebbe con la propria condotta influito sul perfezionamento del reato e quindi avrebbe dovuto essere ritenuta la minima partecipazione;
11. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della minaccia commessa con arma;
inoltre l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 non può concorrere con quella di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7;
12. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca;
è stato dimostrato (con la documentazione di cui si chiede la trasmissione) che RU aveva la disponibilità economica per acquistare i veicoli confiscati.
A p. 56 del ricorso vi è l'elenco di atti di cui si chiede la trasmissione a questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO CH, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN OC, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO ed il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati.
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8526 del 09/01/2013 dep. 21/02/2013 Rv. 254924).
Nel caso in esame a UF AN è contestato il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, ma non il reato di associazione mafiosa, sicché rispetto a tale soggetto non è ipotizzabile alcuna unicità di disegno criminoso.
Ciò è sufficiente a rendere inoperante la connessione invocata per gli altri imputati e superfluo l'esame delle doglianze svolte negli indicati motivi di ricorso.
2. Il primo motivo proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo è manifestamente infondato. Quand'anche dovesse considerarsi inesistente la motivazione del primo giudice, va ricordato che la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011 dep. 04/07/2011 Rv. 250513. Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna).
Nel caso in esame la Corte territoriale ha comunque integrato con le proprie valutazioni il materiale probatorio richiamato nella sentenza di primo grado, sicché non ne' consegue alcuna nullità.
3. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo è manifestamente infondato e generico.
In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato.
Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento.
Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427).
Nel caso in esame, inoltre, gli atti di cui si chiedeva l'acquisizione non sono relativi a prove nuove, ma si tratta di atti del dibattimento celebrato con rito ordinario nei confronti di un coimputato, non si vede come possa essere cumulabile il beneficio della riduzione di un terzo della pena conseguente alla richiesta di rito abbreviato, con la possibilità di introdurre gli atti del dibattimento celebrato con rito ordinario a carico dei coimputati. Peraltro la Corte territoriale ha sviluppato anche tale argomento, sul quale nel ricorso nulla si dice con conseguente genericità dello stesso.
4. Il quarto motivo proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo è generico, svolge censure di merito ed è manifestamente infondato.
Il motivo (che nell'impostazione del ricorso è comprensivo di quelli successivi relativi all'affermazione di responsabilità di RU per i reati di cui ai capi 1, 2 e 4), viene qui trattato autonomamente, salve le integrazioni che saranno svolte di seguito con riferimento ai singoli reati contestati, per la parte comune ad essi.
In primo luogo il motivo di ricorso è generico (così come quelli relativi ai singoli capi di imputazione contestati) perché non allega gli atti che si assumono travisati o non valutati, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del 22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552). Nel caso in esame, il ricorso, anziché trascrivere o allegare gli atti richiamati, si limita a chiedere alla Cancelleria di trasmetterli.
Ciò non è consentito in quanto, in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, provvedere alla trascrizione in ricorso dell'integrale contenuto degli atti medesimi, nei limiti di quanto già dedotto, perché di essi è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6112 del 22/01/2009 dep. 12/02/2009 Rv. 243225). Altrettanto deve dirsi per i risultati delle intercettazioni, essendo onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamene affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 25315 del 20/3/2012 dep. 27/6/2012 Rv. 253073; conf. Sez. 2, Sent. n. 24925 del 11/4/2013 dep. 6/6/2013 Rv. 256540).
In secondo luogo il motivo di ricorso (così come quelli relativi all'affermazione di responsabilità per i capi 1, 2 e 4) è inammissibile perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta con L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato.
Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007 dep. 28/09/2007 Rv. 237652).
Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti specificamente indicati.
È perciò possibile ora valutare il travisamento della prova, che si realizza quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Cass. Sez. 2, Sent. n. 47035 del 03/10/2013 Ud. dep. 26/11/2013 Rv. 257499). Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, Sent. n. 4060 del 12/12/2013 Ud. dep. 29/01/2014 Rv. 258438; conf. Cass. Sez. 6, Sent. n. 5146 del 16/01/2014 dep. 03/02/2014 Rv. 258774). Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36764 del 24/05/2006 dep. 07/11/2006 Rv. 234605). Nel caso in esame invece, il numero e la rilevanza degli atti indicati implica la sottoposizione a questa Corte dell'intero materiale probatorio, con la conseguenza di richiedere un giudizio di merito non consentito.
La tesi che il metodo mafioso e l'assoggettamento, al di fuori dei territori storici devono essere provati e spiegati e che non è possibile ritenere provato il reato associativo attraverso i reati fine e viceversa, è manifestamente infondata.
Per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5888 del 10/01/2012 dep. 15/02/2012 Rv. 252418. Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali dei locali di "ndrangheta" calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti).
Quanto al rapporto tra reato associativo e reati fine, da un lato il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 4304 del 11/01/2012 dep. 01/02/2012 Rv. 252205. Fattispecie relativa ad attività della 'ndrangheta in localita' piemontesi). Tuttavia in tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Cass. Sez. 2, Sent. n. 2740 del 19/12/2012 dep. 18/01/2013 Rv. 254233). La Corte territoriale, trattando dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 ha indicato numerose sentenze da cui risulta l'esistenza dell'associazione di tipo mafioso relativa ai EL (p. 285 e 286 sentenza impugnata).
5. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO CH, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di AN OC, il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UF AN, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO ed il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Anzitutto la Corte d'appello (p. 255 sentenza impugnata) ha richiamato giurisprudenza di questa Corte Suprema, secondo la quale integra il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. n. 356 del 1992, art. 12-quinquies, comma 1, la fittizia costituzione di una nuova società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari, risultati essere amministratori e soci occulti di altra società dichiarata fallita (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6939 del 26/01/2011 dep. 23/02/2011 Rv. 249457).
La Corte di merito ha anche richiamato altra pronunzia di questa Corte secondo la quale commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12- quinquies, comma 1, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquisti la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43049 del 15/10/2003 dep. 11/11/2003 Rv. 226607).
In secondo luogo questa Corte ha chiarito che il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, integra una fattispecie a "concorso necessario" caratterizzata dalla necessità del dolo specifico, che può essere commessa anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione ed ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45 del 24/11/2011 dep. 04/01/2012 Rv. 251750). In terzo luogo va ricordato che il delitto previsto dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-quinquies, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, che punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, integra una fattispecie a "concorso necessario", poiché il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisirne la titolarità o la disponibilità (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 15489 del 26/02/2004 dep. 01/04/2004 Rv. 229343. nell'affermare tale principio, la Corte ha peraltro precisato che l'inconsapevolezza da parte del terzo del fine illecito, in base al quale la persona sottoposta o sottoponibile a misure patrimoniale agisce, rileva al fine di escludere in capo allo stesso terzo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato).
La Corte territoriale, dopo aver richiamato le relative risultanze processuali, ha argomentato in modo non manifestamente illogico, la reale titolarità delle quote in capo a EL TO e chiarito il ruolo e l'elemento soggettivo in capo ai ricorrenti, affermando:
"EL concludeva con UF nel gennaio 2011 un accordo per il quale il suo gruppo - che liberava BLU E CA dall'ingerenza degli uomini di Isola Capo Rizzuto - acquisiva una quota pari al 30% del capitale sociale, da calcolarsi su quella detenuta dal UF, che quindi la deteneva da quel momento in poi per conto della famiglia cui EL apparteneva.
Nei mesi successivi la quota di EL si estendeva all'intero capitale sociale della LU CA e delle società FUTURE ed ALVEBERG, fittiziamente intestata a NG per il tramite della di lui consorte.
Non solo NG, ma anche AN e lo stesso RU hanno fornito il loro consapevole contributo alla realizzazione dello scopo elusivo, essendo come la disamina che precede compiutamente dimostra, assolutamente intranei a quel progetto, e docili alle direttive dell'invisibile EL, per far conseguire a quest'ultimo lo scopo di divenire invisibile intestatario delle quote delle predette società".
Inoltre la Corte territoriale ha ricordato che già il primo Giudice aveva evidenziato che pochi mesi prima dell'inizio dell'avventura in LU CA la famiglia EL era stata attinta proprio da una serie di misure di prevenzione (p. 257 e 258 sentenza impugnata). Con riferimento alla posizione di RO CH la Corte d'appello ha rilevato che egli aveva partecipato, insieme ai soli EL, GO, AN e RA, alla riunione del 22.12.2010 con EC OB (indicato come la persona che aveva consentito di stabilire il contatto con gli uomini di Isola Capo Rizzuto), che fosse stato prescelto per la carica di Amministratore delegato di LU CA nonostante non avesse per certo la competenza necessaria, che fosse stato tutelato da EL addirittura nei confronti del di lui plenipotenziario in LU CA. Ha poi ricordato che dal colloquio fra GO e EL, quest'ultimo aveva stabilito che l'amministratore appena nominato rientrasse con lui il 10 gennaio, in tempo per presenziare alla riunione del successivo giorno dodici, alla quale poi RO aveva preso parte. Richiesto dal GO, assente per motivi di salute, di notizie sulla medesima, RO aveva segnalato che erano stati disattivati i telefonini "con quell'apparecchio là" (p. 260 sentenza impugnata). In definitiva la Corte territoriale ha ritenuto equiparabili le posizioni di RO e RU (p. 264 sentenza impugnata) e quindi lo stesso concorrente nel reato.
In ordine alla posizione di AN OC, la Corte d'appello dopo aver richiamato la pronunzia di primo grado che lo qualificava come uno dei soci fantasma (p. 222 sentenza impugnata) ha sottolineato che il "programma di occupazione di LU CA, squadernato il 19 gennaio 2011 ad uso e consumo di SAPIOLI nella presunta sicurezza del domicilio svizzero, NG riferisse proprio di AN come parte integrante di quel piano" (p. 225 sentenza impugnata), richiamando poi ulteriori risultanze a sostegno della ritenuta responsabilità. Con riferimento alla posizione di UF AN la Corte di merito ha affermato che UF "consapevolmente, e per affrancarsi dall'oppressiva ingerenza nella sua azienda della cosca di Isola Capo Rizzuto, introdotta in LU CA da TR (come più volte con fortissimo risentimento l'appellante ha ricordato nelle conversazioni captate), UF si rivolgeva, in un ultimo tentativo di evitare di perdere l'azienda di famiglia, e con il tramite di RA IO, commercialista di antica conoscenza e frequentazione, ad altro gruppo appartenente alla criminalità organizzata, più deciso e potente di quello "che voleva prendersi l'azienda a costo zero" (secondo una efficace immagine dell'imputato già citata dalla Corte)...
Con l'esponente di tale secondo gruppo, EL TO, UF ("AN nostro", per dirla con il GO del dicembre 2010) si disponeva, nel periodo intercorrente fra la fine di dicembre 2010 ed i primi giorni del gennaio 2011, a stringere un accordo poi formalizzato il 12 gennaio 2011 in forza del quale egli cedeva, per ottenere l'obiettivo prefissosi, il 30% delle quote di LU CA, dall'ingente valore economico (anche sul punto sarà consentito un rinvio alle numerose fonti di prova esplorate e discusse) che continuava a detenere con intestazione fittizia, evidentemente (non sono ravvisabili imputazioni logiche alternative) nell'interesse del EL medesimo.
Orbene, su tale accordo (la Corte ha riportato le dichiarazioni in argomento dell'appellante) UF ha reso ampie ammissioni, e la confessione è supportata dagli assunti di tutti i protagonisti (anch'essi puntualmente riferiti nelle pagine che precedono)... Perseguendo un proprio rilevante interesse personale, UF AN si acconciò a concorrere nella fittizia intestazione delle quote, acconsentendo a restare titolare di quella rilevante parte del capitale sociale originariamente di sua spettanza che aveva deciso di cedere a EL TO nella decisiva riunione del 12 gennaio 2011" (p. 274, 275 e 276 sentenza impugnata).
Per quanto riguarda RU FF, la Corte territoriale ha affermato che le risultanze processuali "consentono pianamente di risalire alla fonte di tale potere, e cioè alla persona di EL TO, il quale aveva dato esplicito mandato al RU di controllare per suo conto le persone alle quali egli aveva - come risulta dalla precedente trattazione - attribuito la gestione ordinaria di LU CA, RA IO e TR MA. Infatti, gli esiti delle operazioni tecniche di intercettazione consentono di registrare addirittura il conferimento del mandato: "ad IO stagli...stagli attaccato a MA ed IO...Non li mollare nemmeno...Cerca...Digli che ha detto TO che voleva tutto...le cose dei pagamenti, quanti sono, i bonifici che sono arrivati e tutto. Messi sopra...sopra un foglio, stampato" (ore 0 9.10 del 20.01.2011 con progressivo nr. 2721 sull'utenza mobile n. +393273147408)"" (p. 247 e seguenti sentenza impugnata). A fronte di tali argomentazioni in punto di sussistenza sia dell'elemento materiale che di quello soggettivo del reato, le deduzioni svolte nei motivi di ricorso sono prive del minimo fondamento o prospettano ricostruzioni alternative, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Si tratta di censure di merito non consentite in questo giudizio di legittimità.
6. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO ed il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati. La Corte d'appello, sulla scorta del contenuto delle intercettazioni (ritenute attendibili con motivazione non manifestamente illogica: p. 297 e 298 sentenza impugnata) ha ritenuto la sussistenza del reato indicando le minacce anche con arma (p. 298, 299, 300, 301 e 302 sentenza impugnata). Ha poi disatteso le argomentazioni difensive qui riproposte.
La Corte territoriale ha escluso che i rapporti negoziali fra GO e UF fossero leciti, stante la natura illecita dell'intestazione fittizia e poiché l'originaria pattuizione prevedeva la cessione di una sola quota parte e non dell'intera società, con la conseguente impossibilità di qualificare il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (sentenza impugnata p. 296, 297).
Ancora una volta i motivi di ricorso si risolvono nella deduzione di una ricostruzione alternativa dei fatti non consentita in questa sede.
7. Il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO ed il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte d'appello ha richiamato "i servizi cui si fa riferimento nella annotazione Foxhound, le argomentazioni spese dalla Corte in relazione ai motivi di RA, e le stesse dichiarazioni del NO quando si lamentava (cfr. le conversazioni captate il 31 gennaio 2012) di aver dovuto cambiare abitazione, trasferendosi dai SE perché RU non aveva pagato l'affitto della abitazione ove l'appellante lo ospitava, per documentare che tutte le circostanze citate come indimostrate sono viceversa pienamente provate dall'accusa". Ha poi argomentato "che RU sapesse che NO era ricercato, ed usava documenti falsi, risulta alfine documentato in dirimente guisa dall'episodio del controllo del 19 gennaio 2012, nel quale NO esibì, sceso dalla macchina con RU, il documento intestato a RO alla pattuglia della Polizia che stava effettuando il controllo".
Le doglianze secondo le quali sarebbe mera congettura che la persona salita a bordo dell'auto su cui si trovavano RU e RA AN e ospitata da RU fosse NO CO ovvero quella secondo la quale RU ignorasse la condizione di latitante di NO sono censure di fatto non consentita in questa sede.
8. Il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO CH, il ricorso proposto nell'interesse di GN HO, il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di UF AN, il sesto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO e l'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati. La contestazione di entrambi i profili che caratterizzano l'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, quali l'utilizzo del metodo mafioso o la finalità di agevolazione mafiosa, non è illegittima, perché in presenza di condotte delittuose complesse ed aperte all'una o all'altra modalità operativa od anche ad entrambe, essa amplia e non riduce le prerogative difensive (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13469 del 28/02/2013 dep. 22/03/2013 Rv. 255550). Pertanto non vi è ne' genericità dell'imputazione ne' immutazione del fatto contestato.
Non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad una associazione mafiosa e l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata relativamente ai reati-fine realizzati da soggetto appartenente alla predetta associazione (Cass. Sez. 2, Sent. n. 9167 del 18/09/2007 dep. 29/02/2008 Rv. 239802). La circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. nella L. n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, conv. in L. n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un supermercato), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9185 del 25/01/2012 dep. 08/03/2012 Rv. 252282; conf. Sez. 1, Sentenza n. 21256 del 05/04/2011 dep. 26/05/2011 Rv. 250240;
Sez. 1, Sentenza n. 15797 del 16/03/2011 dep. 20/04/2011 Rv. 249975). La Corte d'appello, richiamando la sentenza di primo grado, ha anzitutto ricordato gli elementi sulla scorta dei quali deve ritenersi sussistente l'associazione di tipo mafioso agevolata, che l'ingresso nella società LU CA era strettamente connesso all'attività dell'associazione e che gli imputati, compresi RO CH e UF AN, erano consapevoli e volevano tale agevolazione (sentenza impugnata p. 285 e seguenti). La circostanza aggravante in questione è perciò stata ritenuta tanto nell'uso del metodo mafioso quanto nell'agevolazione della famiglia EL, al ruolo assunto negli anni 2010 - 2011, da EL TO in tale associazione, agli strettissimi rapporti tra la famiglia EL e la famiglia NO, che aveva fatto fra l'altro da tramite per l'alleanza dei EL con i Muià, alla partecipazione alla cosca dei EL di RU FF, alle ragioni per le quali NO CO - in fuga rispetto ad un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria - si era trasferito in Lombardia dalla Calabria (sentenza impugnata p. 321).
Con riferimento all'estorsione l'aggravante è stata ritenuta sia sotto il profilo della agevolazione che sotto quello dell'utilizzo del metodo mafioso in quanto RU (presente come riferì alla fidanzata secondo la progr. 10232) con la sua presenza svolgeva una funzione intimidatoria siccome rappresentante di EL (sentenza impugnata p. 295 e seguenti).
Con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 al delitto di procurata inosservanza di pena di cui al capo 4, questa Corte ha chiarito, in tema di favoreggiamento personale, per la configurabilità dell'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (conv. in L. n. 203 del 1991) è necessario - quale che sia la posizione associativa del favorito - che la condotta valga oggettivamente ad agevolare anche l'attività dell'associazione mafiosa di riferimento, e che di tale obiettiva funzionalità l'agente sia consapevole (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 9735 del 10/12/2013 dep. 27/02/2014 Rv. 259106. Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell'aggravante in relazione ad indagato che aveva procurato ad un soggetto latitante, investito di posizione apicale in un sodalizio di stampo mafioso, un'abitazione in cui alloggiare per settimane senza destare sospetti, ed aveva inoltre svolto per lo stesso mansioni di autista).
Per quanto riguarda GN la Corte di merito (riportando anche la conversazione delle ore 22 del 29.1.2012 (citata ai fogli 487 e seguenti della sentenza di primo grado) ha rilevato che NO non aveva fatto mistero con GN HO della propria appartenenza alla associazione e dei motivi per i quali si trovava in Lombardia ed ha perciò ritenuto la sussistenza della aggravante dell'agevolazione mafiosa anche in capo al SE HO sia con riferimento ai presupposti oggettivi che a quelli soggettivi (sentenza impugnata p. 322 e seguenti).
La Corte d'appello ha poi richiamato la sentenza di primo grado che, ai fogli 456 e seguenti riferisce di contatti intercorsi in Galbusera tra RU e NO con GO CA con EL IU il 24.1.2012. Dopo l'incontro, RU e NO risalirono a bordo della FIAT del RA per raggiungere la abitazione milanese di CH NL destinatario con NO di misura cautelare per narcotraffico: durante il percorso RU e NO discutevano apertamente di vicende relative al sodalizio del quale entrambi facevano parte, siccome la Corte ha incidentalmente accertato (sentenza impugnata p. 329). Non vi è pertanto alcuna violazione di legge o vizio di motivazione nelle argomentazioni richiamate.
9. Per le ragioni esposte al punto precedente è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 203 del 1991, art. 7 rispetto agli artt. artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. e art. 6 C.E.D.U. in relazione all'art. 117 Cost., posto che l'aggravante si riferisce ai reati fine e non all'associazione, sicché non vi è una doppia sanzione per lo stesso fatto. 10. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO e l'undicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono manifestamente infondati. Si è già detta della ritenuta sussistenza, da parte di giudici di merito, della associazione di tipo mafioso e del ruolo in essa svolto da RU e le censure sul punto sono di merito.
Quanto al ritenuto possesso di un'arma da parte di RU è sufficiente richiamare quanto indicato dalla Corte territoriale con valutazione di merito non sindacabile in questa sede (sentenza impugnata p. 298).
Questa Corte ha chiarito che in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso) (Cass. Sez. U, Sentenza n. 10 del 28/03/2001 dep. 27/04/2001 Rv. 218378).
11. Il decimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo è manifestamente infondato.
La motivazione sulla esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. per RU FF è implicita nel ritenuto ruolo di rappresentante di EL nella LU CA. 12. Il quarto motivo di ricorso proposto nell'interesse di RO CH, il nono motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo ed il settimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse per RO CH in ragione della vicinanza a EL e del ruolo svolto e per RU FF per i precedenti penali (sentenza impugnata p. 331).
Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2^ sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825; conf. n. 155508; n. 148766; n. 117242).
13. L'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO ed il dodicesimo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Manuela Cacciuttolo sono generici, manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Essendo RU imputato per fatti di reato aggravati dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, i beni sono stati confiscati ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies.
La motivazione è implicita nel richiamo alla sentenza di primo grado e nelle considerazioni svolte in ordine al reato di cui al capo 1 ed alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si è già detto che il principio di autosufficienza del ricorso esclude che si possa far riferimento a documentazione non allegata o trascritta nello stesso, mentre non è possibile produrre direttamente documentazione a questa Corte, come si vorrebbe nell'ottavo motivo di ricorso proposto nell'interesse di RU FF dal difensore Avv. Marcella RO.
In assenza della documentazione indicata i motivi di ricorso oltre che generici svolgono censure di merito proponendo una ricostruzione alternativa non supportata da elementi trascurati dai giudici di merito.
14. Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. e art. 6 C.E.D.U. con riferimento all'art. 117 Cost.. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015