Sentenza 19 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2004, n. 3320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3320 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIANGRANDI DI EMMI 6 C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. GRAMSCI 28, presso lo studio dell'avvocato MANILIO FRANCHI, difesa dagli avvocati ANDREA PAULGROSS, RENZO VECOLI, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 59/99 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 16/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/09/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Giangrandi di Emmi e c. s.n.c. ricorre per Cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza n. 59/14/99 del 16 giugno 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Toscana accoglieva l'appello della Amministrazione avverso la sentenza di primo grado e conseguentemente dichiarava decaduta la contribuente dal diritto all'(eventuale) rimborso dell'INVIM decennale versata in relazione ad un immobile costruito su terreno demaniale in concessione. La Commissione Tributaria Regionale riteneva inapplicabile alla fattispecie la prescrizione decennale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi tre motivi di ricorso la contribuente contesta sotto vari profili che nel caso di specie dovesse trovare applicazione -per quanto attiene al termine per la presentazione della istanza di rimborso- la legge sulle successioni (346/1990) e non la legge di registro (D.P.R. 131/1986). I motivi debbono per altro essere rigettati risultando la questione del tutto irrilevante.
La contribuente espone infatti nel suo ricorso di aver provveduto al versamento delle somme in questione il 19 dicembre 1991 e di aver presentato la istanza di rimborso il 18 maggio 1995; quindi oltre il termine triennale posto anche dal 2^ comma dell'art. 42 d.legs 342/1990.
È poi appena il caso di osservare che identico termine triennale è previsto dall'art. 77 della legge di registro cui rinvia l'art. 31 della legge INVIM (D.P.R. 643/1972). Il quarto motivo, attinente al merito, cioè alla spettanza o meno della esenzione, risulta così assorbito.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004