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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/06/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pili ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2023 sot to il numero d 'ordine 926, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 2191/2023, pubblicat a in dat a 01/06/2023 , del
Tri bunal e di B ari in com posi zione monocrat ica ,
T R A
i n persona del suo l egal e Parte_1
rappresent ant e pro t empor e, elet tivam ent e domi cili at a in Mil ano all a vi a B arozzi n. 1 presso lo studi o degli avv.t i Paolo Oli viero e Monica Iacoviello, da cui sono rappresent ati e di fesi , anche dis giuntam ente, in virt ù di mandat o in cal ce all 'atto di citazi one i n appell o,
– appellante –
E
in pers ona del si ndaco pro t empore, rappresent ato e difeso CP_1
dall 'avv. Eugenio Mangone, unit am ent e e di sgi unt am ent e all 'avv. CP_2
giust a delibera di G iunt a Muni ci pale n. 745 in data 27 / 09/2023 ed in vi rtù
[...]
di mandato all egat o all a compars a di cost ituzi one in appello ex art. 83 comma 3°
c.p.c. deposit at a i n dat a 21/ 11/2023 , el ettivam ent e domi ciliat o di git alm ent e presso i suoi difensori (p.e.c. m angone. it;
Email_1 Email_2
bal di. it ), Email_3 Email_2
– appellato –
n liquidazione, in persona del l iqui datore pro t empor e, Controparte_3
el ettivam ent e domi ci liat a in all a via A.M. C alefati n. 42 presso lo studio CP_1
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dell 'avv. Frances co Antonucci (p.e.c. fax n. Email_4
0805232371 ), da cui è rappresent ata e difesa in vi rtù di mandat o in data
17/11/2020 in cal ce alla compars a di cost it uzi one depositata nel giudi zio di primo grado ,
– appellata –
cont umace, CP_4
– appellato –
Con provvedim ent o in dat a 10/12/ 2024, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di note scrit te contenenti l e sol e i st anze e concl usioni , ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precisato l e conclusi oni, come da note inviat e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sent enza n. 2191/2023 , pubbli cat a in dat a 01/06/ 2023, il Tribunale di Bari in com posi zione m onocrat ica , definit ivamente pronunciando sull a dom anda proposta da con atto di ci tazione in opposi zi one noti ficat o in dat a CP_1
29/06/2016, nei confronti di Parte_1
in li qui dazione e così provvedeva: a) Controparte_3 CP_4
accogli eva l'opposi zione all 'es ecuzione e, per l 'effetto, di chiara va l a nullit à e l'ineffi cacia dell 'att o di pignoram ent o i mmobili are not ifi cat o il 29/ 05/2015; b) ordi nava all 'Agenzi a del le Entrat e - Uffici o di P ubbl icit à Imm obili are, subordi natam ente al pas saggio i n giudi cat o del la sentenza, l a cancellazi one dell a trascri zione del pignoram ento di cui alla not a di t rascri zione n . 28060 R .G. e n.
21481 R.P . del 15/0 7/2015; c) compensava, per i nt ero, l e spese di lit e t ra l e parti.
A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava:
«I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Il nella qualità di terzo opponente, ha riassunto il giudizio di merito ai sensi CP_1 dell'art. 616 c.p.c. a seguito del diniego della sospensione ex art. 624 c.p.c. - pronunciato il 4/4/2016 dal
GE (n. 438/2015 r.g.es.imm.), con decisione riformata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza collegiale del 14/10/2016 - della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla Banca Monte
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dei Paschi in danno di , in forza di un contratto di Parte_1 Parte_2 CP_ finanziamento con garanzia ipotecaria del 29/12/2007, avente ad oggetto fabbricati e locali siti in nell'ambito urbano del quartiere San Paolo nell'area bersaglio B- San Paolo Stanic, realizzati su suolo di proprietà del nell'ambito del rapporto di concessione dei lavori pubblici di cui al contratto CP_1 del 19/2/2007 intercorso tra l'ente locale e il raggruppamento temporaneo di imprese – CP_5
– a cui è subentrata la società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. Controparte_6
163/2006, – avente ad oggetto la “progettazione, costruzione e gestione di un centro Controparte_3 per assistenza anziani, di un centro terziario – direzionale e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità”, destinato ad attuarsi sulle “aree destinate a servizi per la residenza e ad attrezzature di interesse comune situate nei Comparti “B” e “C” del Piano di Zona ex l. n. 167/1962. Ha contestato, in primo luogo, la legittimità dell'azione esecutiva immobiliare perché intrapresa su beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del in quanto il centro polifunzionale sarebbe CP_1 stato realizzato su aree destinate a servizi pubblici in attuazione delle previsioni del Piano di Zona per
l'Edilizia Economica e Popolare non ancora attuate dal ed in conformità all'art. 35 della CP_1 CP_ l. n. 865 del 1971. Ha, inoltre, eccepito la nullità ed inefficacia dell'atto per Notar in del Per_1
17/1/2008 con il quale l' avrebbe costituito in favore della Controparte_3 Parte_1 ipoteca volontaria, sino alla concorrenza della somma di €61.348.000,00, “sul diritto di
[...] superficie costituito in data 20/12/2007 su tutti i beni edificati o in corso di edificazione oggetto della gestione funzionale ed economica del costituente ai sensi del contratto di concessione”, senza il previo consenso del in violazione dell'art. 19, co. III, del contratto di concessione del 19/2/2007. CP_1
Ha, pertanto, concluso, previo accertamento del carattere inalienabile - perché patrimonio indisponibile dello Stato – e, dunque, inespropriabile dei beni pignorati, per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di pignoramento del 29/5/2015, nonché per la consequenziale declaratoria di nullità degli atti di intervento spiegati nel processo esecutivo dalla Parte_1 in data 10/9/2015 e dall'Avv. il 9/9/2015; disponendo, altresì, la cancellazione
[...] CP_4 della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria, il tutto con vittoria di spese del merito e della fase cautelare (atto di citazione in opposizione notificato in data 29/6/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio la ha, in via preliminare, eccepito Parte_1
l'irregolarità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio perché effettuata direttamente all'istituto di credito opposto e non già al difensore domiciliatario costituito nella fase sommaria cautelare ai sensi dell'art. 170 c.p.c., con la conseguente inammissibilità della domanda di merito per tardività; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione per infondatezza, difettando entrambi i requisiti, soggettivo (ossia la piena proprietà pubblica dei beni) e oggettivo (l'effettiva destinazione concreta dei beni ad un pubblico servizio), affinché potesse propendersi per la qualificazione degli immobili attinti dalla procedura espropriativa alla categoria dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, risultando non pertinente il richiamo all'art. 35 della l. n. 865/1971, atteso che
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l'espropriazione delle aree oggetto della convenzione, sebbene inizialmente prevista nell'ambito del PEEP, CP_ sarebbe stata possibile solo per effetto della delibera del Consiglio comunale di n. 54/2005 e con
l'apposizione di un vincolo di natura conformativa e non già espropriativa. Ha, altresì, aggiunto
l'ininfluenza del consenso del rispetto alla validità dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi CP_1 di profilo inerenti il piano dell'inadempimento contrattuale del rapporto di concessione, non opponibile a terzi estranei alla convenzione medesima (comparsa di risposta depositata in data 10/9/2016).
I.3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2020, si è, altresì, costituita l'
[...]
, subentrata all' nella concessione dei lavori Parte_2 Controparte_7 CP_ pubblici del 19/2/2007, nell'ambito del quartiere San paolo del Comune di la quale ha aderito alle difese processuali svolte dal opponente. CP_1
I.4.- Il terzo interventore Avv. è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_4
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 23/11/2022 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Secondo l'ordine logico delle questioni giuridiche controversie, va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardiva riassunzione dell'opposizione di merito, atteso che la circostanza che la si sia costituita rappresenta un comportamento processuale idoneo a Parte_1 sanare ex art. 156, co. III, c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto introduttivo effettuata direttamente all'ente creditoria, non già al difensore costituito nella fase sommaria di opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 170, co. I, c.p.c. (si cfr., ex multis, Cass. S.U. nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016, in tema di distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione degli atti processuali, risultando evidente, nella fattispecie, il collegamento soggettivo tra parte destinataria della notifica e parte sostanziale del giudizio).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, introdotta con opposizione ex art. 619 c.p.c. dal
il thema decidendum investe il profilo della disponibilità e, dunque, della pignorabilità, CP_1 con conseguente assoggettabilità alla specifica espropriazione forzata da parte della Parte_1 per il proprio credito di €25.158.106, 45 oltre accessori, vantato in forza dell'atto di precetto
[...] notificato il 30/3/2015 per rate insolute, capitale ed interessi, quale insoluto derivante dai n. 3 contratti di finanziamenti stipulati il 29/12/2007 con l' dei beni immobili concessi dal Controparte_3 CP_1 in proprietà superficiaria a quest'ultima, quale concessionaria dei lavori di realizzazione del Centro
[...] per Assistenza anziani, centro terziario – direzionale e centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità da realizzarsi, appunto, nell' . Paolo- Stanic”, subentrata i 2/7/2007 nel Parte_3 rapporto di concessione-contratto del 19/2/2007 rep. n. 36185 (cfr. docc. 9 e 10 fasc. opponente).
All'art. 19 del regolamento convenzionale tra l'ente locale, il e la società di progetto CP_1 concessionaria dei lavori e titolare della gestione economica e funzionale delle opere per la durata di quaranta anni stabilirono, al comma I, che “per consentire la realizzazione degli edifici in oggetto e la
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relativa gestione, l'Amministrazione Concedente, successivamente alla trascrizione del Decreto di esproprio, costituirà, in favore del Concessionario, il diritto di superficie, sulle aree espropriate e su quelle di proprietà comunale interessate dall'intervento e sul relativo sottosuolo, come individuate nel progetto approvato dall'Amministrazione ai fini della dichiarazione di Pubblica utilità, per una durata pari a quella offerta in sede di gara, comunque, fino alla scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”; al comma III, che “l'Amministrazione Concedente consentirà al Concessionario di costituire garanzie reali su tutti i beni e le superficie realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e a spese del Concessionario entro il termine di scadenza della concessione”.
In effetti, con il successivo atto costitutivo del 12/12/2007, intercorso tra l' e il Controparte_3
si è formalmente costituito il diritto di superficie sulle aree sopra indicate, e, dopo aver CP_1 premesso che, con contratto del 19/2/2007, il aveva affidato in concessione ai sensi degli CP_1 artt. 143 e ss. del d.lgs. 163/2006 – nell'ambito urbano del Quartiere S. Paolo del nella CP_1
” – la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione delle opere, Parte_4 nonché la gestione e manutenzione del Centro per Assistenza anziani, centro terziario – direzionale e centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità all'Associazione temporanea di imprese costituita tra le società ed il si è precisato, all'art. 6, che “l'area interessata alla CP_5 Controparte_6 presente cessione rientra nel piano particolareggiato per l'attuazione della legge 167/1962 - Settore B di S.
Paolo e successive varianti approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26/4/1965 e Decreto del Presidente di Giunta della Regione Puglia n. 4972 del 27 novembre 1975; il vincolo è stato riapposto ai sensi del d.P.R.
327/2001 e dell'art. 16, co. III, della L.R. 13/01 con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 18 maggio
2005” (doc. 10 fasc. opponente).
Com'è noto la legge del 18 aprile del 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare” ha previsto (art. 1) che i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. Al successivo art. 9 si è, oltremodo, precisato che “i piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti (…). Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.”. CP_ Il programma edilizio della cd. del Quartiere San Paolo di rientrava, dunque, nel CP_3
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piano di zona per l'edilizia economica e popolare approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26 aprile
1965 e con il successivo Decreto del Presidente di Giunta della Regione Puglia n. 4972 del 27 novembre
1975.
A fronte della scadenza del termine di validità ed efficacia del piano di zona, con delibera del Consiglio CP_ comunale di del 18/5/2005 (doc. 14 fasc. opponente), in applicazione degli artt. 16, co. III, della l. R.
P. n. 13 dell'11/5/2011 e dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, è stata deliberata la variante al P.R.G. ed al
Piano di Zona ex lege n. 167/1962 dell'area bersaglio S. Paolo, anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, relativamente al progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 2/5/2005, finalizzato alla realizzazione di un Centro assistenza anziani, centro terziario direzionale civico, parcheggi, verde e ciclopedonalità.
È da escludersi, pertanto, la prospettazione avvalorata dalla secondo Parte_1 cui difetterebbe il vincolo di strumentalità rispetto alle finalità del piano particolareggiato di attuazione della l. 167/1962, posto che la deliberazione del Consiglio comunale del 2/5/2005 di riapposizione del vincolo comunque si colloca in linea di continuità funzionale e teleologica con l'originario regime vincolistico.
Oltretutto, nelle premesse della deliberazione citata si evidenzia come l'opera da realizzarsi risulti conforme al P.R.G. “essendo programmata in aree destinate servizi dal P.D.Z. 167 del S. Paolo”; mentre la necessità di un'espressa riapprovazione del progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione di un
“Centro Assistenza Anziani, Centro Terziario Direzionale civico, parcheggi, verde e ciclopedonalità –
[...]
” si era determinata in ragione della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio e Parte_4 con espressa adozione di variante al P.R.G. e al Piano di Zona 167 (cfr. doc. 14 fasc. . CP_1
Dunque, non risulta mutata la natura giuridica dell'intervento sociale.
Di conseguenza, trova applicazione alla fattispecie in esame l'art. 35 della l. 865/1971.
L'art. 35 della l. n. 865 del 1971, nel testo in vigore dal 26/11/2003, prevede che “I.- Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
II.- Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
III.- Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo CP_6 economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici
è a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni
99”.
Le previsioni di cui al comma III, a ben vedere, non risultano inconciliabili tra di loro in quanto se è, senz'altro, vero che le aree destinate ad ospitare immobili da asservire a servizi urbani e sociali,
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mantengono la natura di patrimonio indisponibile pubblico per espressa previsione legislativa, è, altresì, vero che è ben possibile, per il tempo di durata della concessione, mantenere separata dalla proprietà del suolo la cd. proprietà superficiaria, strumentale alla realizzazione delle opere pubbliche e alle esigenze successive della concreta gestione economica da parte della concessionaria, in conformità alle finalità generali dei servizi sociali ivi programmati e destinati.
Con riguardo ai suoli, alle aree ricomprese nei suddetti piani la giurisprudenza di legittimità è, peraltro, conformemente orientata nel ritenere che per la sottrazione dal regime pubblicistico di indisponibilità occorra un atto di rango pari a quello legislativo che lo istituisce (così Cass. Sez. 2, n. 17308 del
19/08/2020, secondo cui “le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del
Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”, ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango”, principio espresso in una fattispecie relativa ad alcuni terreni entrati
a far parte del patrimonio indisponibile del ex art. 35 cit., che siccome espropriati ed inclusi in CP_1 un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapibilità; nonché Cass. n. 9508 del 27/09/1997, per la quale “le aree incluse nei piani per gli insediamenti produttivi entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni o dei
Consorzi tra essi costituiti (benché tale precisazione non sia contenuta nell'art. 27 della legge n. 865 del
1971, bensì solo nell'art. 35 della legge stessa, con riferimento ai piani previsti per incentivare le unità abitative), con la conseguenza che esse non possono essere sottratte alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 830, secondo comma, cod. civ.) e che si trovano in una condizione giuridica che ne preclude l'assoggettamento ad espropriazione forzata”).
Quanto alla proprietà superficiaria, invece, la stessa può rientrare nell'ambito del patrimonio indisponibile dell'ente locale solo a patto di riscontrare in concreto i presupposti di cui all'art. 826, co.
III, c.c., ossia l'effettiva e specifica destinazione a servizio pubblico (nella specie, di servizio sociale, coincidente con la gestione del centro di assistenza per gli anziani, quale tipico servizio pubblico locale).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (così Cass. n. 23547/2017) ha osservato che “la “proprietà superficiaria” di un immobile - che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui (art. 952 cod. civ.) - limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata, quale ius in re aliena, tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Cass.,
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Sez. 2, n. 3409 del 13/10/1976); - quando un ente comunale, nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, abbia attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie “ad aedificandum”
a tempo determinato ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la proprietà superficiaria degli alloggi costruiti costituisce un quid minus rispetto al pieno diritto di proprietà (cfr., in tema di diritto di superficie,
Cass., Sez. 2, n. 21930 del 15/10/2009), avendo carattere temporaneo (cfr., Cass., Sez. 1, n. 20692 del
13/10/2016) ed estinguendosi allo scadere del termine, con la conseguenza che il proprietario del suolo - per effetto della riespansione della proprietà del suolo medesimo e del riprendere ad operare l'istituto dell'accessione (art. 934 cod. civ.) - diviene proprietario della costruzione su di esso realizzata (art. 953 cod. civ.), potendosi evitare tale effetto solo col rinnovo della convenzione e con una nuova concessione del diritto di superficie sempre a tempo determinato ovvero mediante riscatto dietro pagamento di corrispettivo (ai sensi dell'art. 31, commi 45-50, I. 23 dicembre 1998 n. 448).
In tema di prevalenza dell'interesse pubblico primario dello Stato o di altro ente pubblico, nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, rispondente al perseguimento di esigenze quali la redistribuzione della proprietà agraria ovvero quella di assicurare una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, nonché di altri obiettivi sociali non agevolmente perseguibili dal mercato, rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa, la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 21137 del 02/10/2020) ha sottolineato come “il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale”.
Inoltre, il Consiglio di Stato con la decisione n. 4820/2020 ha osservato, in modo chiarificatore, che
“una convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 (possiede le seguenti caratteristiche:
- soddisfa un interesse collettivo;
- fa fronte ad un bisogno essenziale che il mercato non è in grado di soddisfare pienamente;
- fa riferimento ad un sistema di provvista dei mezzi e di attuazione degli interventi dominato dal regime pubblicistico” (si vedano, altresì, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2204 e Consiglio di Stato,
Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4094).
Tale convenzione dà vita, pertanto, con la concessione del diritto di superficie per le aree d'intervento
E.R.P., alla fattispecie complessa della concessione amministrativa, che essa istituisce tra il ed il CP_1 soggetto attuatore;
si tratta di un rapporto che è unitario ed è di diritto pubblico, ed, in tale contesto, costituisce esercizio di poteri pubblici autoritativi, finalizzati al perseguimento dei dinanzi citati interessi della collettività, al pari dell'attività preordinata alla revoca o alla decadenza della concessione per la
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sopravvenuta perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto attuatore, oppure per gravi deviazioni di questo dalle finalità d'interesse pubblico cui l'E.R.P. è preordinata per legge e che sono stabilite in concessione. Espressione del regime pubblicistico del rapporto concessorio sono la previsione del divieto di subappalto nella gestione (art. 25), la temporaneità del diritto di superficie e l'accessione degli immobili da edificare al termine della concessione (art. 19), le richiamate ipotesi di revoca e decadenza, nonché il peculiare regime di sostituzione del concessionario (art. 38).
I cessionari delle aree si trovano perciò nella posizione di concessionari di beni pubblici, soggetti ai poteri del fino a quando non sia realizzata la finalità pubblicistica cui la concessione è diretta: e CP_1 poiché la finalità pubblicistica cui la concessione è diretta si realizza solo con la acquisizione della proprietà in capo all'Ente locale, fino a quando ciò non avviene la decadenza può essere pronunciata.
Di tale conformazione del complessivo rapporto risente inevitabilmente anche il peculiare diritto di proprietà superficiaria temporanea in capo al concessionario.
Esso, come costantemente ribadito dalla difesa dell'ente comunale, è un peculiare strumento di realizzazione dell'investimento immobiliare da asservire a finalità sociali. La concessione del diritto di superficie, infatti, va ricompreso tra i meccanismi compensativi del profitto ritraibile dal concessionario, unitamente al contributo versato dal concedente a titolo di prezzo (pari ad €15.000.000) e al rischio economico tipico della concessione, ossia di tutte le utilità ritraibili dalla gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati, che dà diritto al concessionario di trattenere i ricavi per l'intera durata della concessione medesima.
Il bene strumentale, dunque, proprio perché strettamente connesso prima alla realizzazione delle opere poi all'effettivo svolgimento del servizio risulta difficilmente assimilabile ad un bene avente caratteristiche privatistiche o di fungibilità tali da poterne consentire l'espropriazione.
Legittimo risulta essere, in proposito, il dubbio espresso dal Giudice della esecuzione, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., “che il diritto di superficie possa, all'esito dell'ordinario processo espropriativo immobiliare previsto dal codice di rito, essere trasferito coattivamente in capo ad un terzo aggiudicatario/assegnatario, essendo difficilmente configurabile l'opponibilità a quest'ultimo del regime convenzionale (comprensivo della disciplina sulla manutenzione e la gestione dei beni) che accede al diritto reale, la cui scissione dal primo ne comporterebbe pertanto lo snaturamento rispetto al fine unico, presidiato da norme imperative a protezione di interessi pubblici generali, per il quale quel diritto può essere costituito”.
Pertanto, sul piano soggettivo il concessionario dei lavori pubblici è da considerarsi titolare di un diritto di superficie, prima della edificazione, nonché, di un diritto di proprietà temporanea, ad edificazione avvenuta, separabile da quella dei suoli e persistente fino alla perdita di efficacia della convenzione e del titolo concessorio (nella specie, fino al 18 febbraio 2047).
Si tratta, tuttavia, di un diritto conformato all'effettiva destinazione d'uso che riceve, in base allo stadio di avanzamento delle opere e di realizzazione delle finalità di concreto asservimento alle esigenze
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pubbliche.
Tuttavia, il limite all'impignorabilità, in difetto nel complesso dei beni de quibus delle caratteristiche naturali dei beni demaniali di cui all'art. 822 c.c., nonché dei beni patrimoniali indisponibili di cui all'art.
826, co. II, c.c., potrebbe discendere dal riscontrare in concreto le caratteristiche dei “beni destinati ad un pubblico servizio” ai sensi dell'art. 826, co. III, c.c.
Come evidenziato dalla Corte di legittimità (si cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 24563 del 03/12/2010, a mente della quale “L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e la destinazione in questione non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa (nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98 istitutiva del Parco delle Madonie) che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria”).
Pertanto, non basta l'originaria inclusione nel piano sociale dell'area in esame a determinarne
l'inclusione nel patrimonio indisponibile dello Stato, ma occorre verificarne il concreto e costante asservimento a servizio pubblico.
Nella specie, per vero, non risulta pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha ritenuto assoggettabili ad espropriazione forzata i beni assegnati ai privati in regime di edilizia economica e popolare, ritenendo che l'aggiudicazione in sede di espropriazione forzata non possa in alcun modo confliggere con le finalità di prevenzione di scopi elusivi insite nel regime vincolistico dell'edilizia residenziale pubblica (cfr., per un approfondimento sul punto, Cass. n. 6576/2013, nonché
sez. V, 16 novembre 2016, n. 4749, la quale ultima richiama, expressis verbis, il risalente CP_8 orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, mai contraddetto, secondo cui “gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità previsto su base normativa e/o convenzionale a tutela del vincolo pubblicistico di destinazione dell'alloggio a finalità sociali ed indipendentemente dal fatto che l'acquirente possieda o meno i requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi” (Cass., III, 5 agosto 1987, n. 6748). Ancora di recente quella giurisprudenza ha affermato, più in generale, che gli obblighi inerenti al vincolo “sociale” tipico dell'edilizia abitativa agevolata gravano esclusivamente sul beneficiario dell'agevolazione e non già sull'acquirente all'asta giudiziaria del bene;
in tal senso, Cass., III, 14 ottobre 2015, n. 20600).
Proprio la decisione, da ultimo, menzionata enuclea dei principi di diritto che ben possono estendersi alla fattispecie sub iudice.
In particolare, si è precisato che, già con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9508/97,
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riguardante i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge n. 865/71, dopo aver ritenuto opponibili all'aggiudicatario i vincoli di indisponibilità del citato art. 27 della legge n. 865/71, si era stabilito che: “(…) 1'accoglimento di queste conclusioni non si pone in contraddizione con quanto deciso con la sentenza 5 agosto 1987, n. 6748, che ha riconosciuto ammissibile il pignoramento degli alloggi di edilizia economica e popolare ceduti senza riserva di proprietà agli assegnatari. Invero, con la cessione in proprietà dell'alloggio, le finalità d'interesse pubblico cui è preordinata la costruzione, da parte dei comuni, di abitazioni del tipo considerato sono compiutamente realizzate, poiché tale atto costituisce “la fase terminale dell'esercizio del pubblico servizio” (Cass. S.U. l° ottobre 1980, n. 5332). Il divieto temporaneo di alienazione imposto al cessionario trova infatti la sua giustificazione nell'esigenza di evitare che le agevolazioni concesse nel quadro di una politica abitativa di interesse sociale si trasformino in un inammissibile strumento di speculazione (Cass. 2 settembre 1995, n. 9266); trasformazione che, di certo, non può determinarsi per effetto delle azioni esecutive dei creditori, il cui esercizio non viene ad interferire minimamente con il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dal legislatore. Al contrario, il pignoramento di un'area inclusa in un piano per gli insediamenti produttivi che intervenga, come nel caso di specie, prima della realizzazione dell'impianto sia realizzato, sottrae invece il bene alla sua destinazione tipica e viene quindi a porsi in contraddizione con le finalità di pubblico interesse che hanno giustificato l'imposizione del vincolo. Le due ipotesi sono pertanto radicalmente diverse e, come tali, ben possono essere differentemente regolate.».
Nella specie, invece, non si può in alcun modo affermare che con la cessione in proprietà temporanea dei beni al privato concessionario sia stata soddisfatta la finalità e l'interesse insito al pubblico servizio.
In quanto essa è intrinsecamente connessa all'effettivo svolgimento delle attività di servizio pubblico.
Risulta non specificamente contestato, in corso di giudizio, oltre che corroborato dalle risultanze della sopravvenuta relazione tecnica contabile prodotta in atti, formatasi in sede esecutiva successivamente ai termini a difesa concessi alle parti ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c., che siano pienamente operanti il centro di assistenza per anziani (ossia una residenza socio- sanitaria- assistenziale per anziani di 120 posti letto integrata con un Centro sociale Polivalente per soggetti diversamente abili), un centro diurno polivalente per anziani e due poliambulatori specialistici, gestito dalla subconcessionaria;
il CP_9 centro commerciale e gli edifici terziario – direzionale, gestiti dal concessionario, ma con prezzi calmierati,; il centro civico destinato ad uffici della polizia municipale, della ASL e del centro sanitario;
il centro polisportivo polivalente;
nonché l'effettivamente della gestione di detti impianti funzionale ad assicurare i servizi sociali ivi previsti, ancorché con taluni profili critici di natura fiscale, contabile ed economica (cfr. elaborato contabile a firma del dott. del 24/6/2022). Tes_1
Gli esiti degli accertamenti penali, inoltre, pur avendo rilevato, oltre che indebite interferenze nella fase precedente all'aggiudicazione, risparmi di costi e difformità qualitative nelle opere realizzate, tuttavia, non hanno smentito, anzi confermato l'effettiva attuazione del centro polifunzionale di rilievo sociale e
l'asservimento al concreto svolgimento del complesso degli immobili a servizio pubblico. L'opera infatti
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veniva collaudata nel 2009 e da quel momento è stata avviata la gestione economica del servizio pubblico locale.
Deve, inoltre, evidenziarsi come, in pendenza del presente giudizio, con determinazione dirigenziale
2020/01680 dell'11/2/2020, il sul presupposto dell'inidoneità delle polizze fideiussorie CP_1 rilasciate dall' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi discendenti dal Controparte_3 rapporto di concessione, per il tramite della Finworld s.p.a., attinta da contestazioni in ordine al possesso delle condizioni presupposte all'iscrizione all'Albo ex art. 106 del TUB, nonché dell'ulteriore inadempimento rispetto agli obblighi di produzione documentale in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Polifunzionale ed, ancora, in ragione dello stato di decozione del soggetto concessionario, connotatosi per una progressività in costante aggravamento, oltre che dell'esito negativo dell'iter surrogatorio previsto dall'art. 38 della convenzione del 19/2/2007 teso all'individuazione di un potenziale nuovo concessionario scelto dagli enti finanziatori, ha dato atto della risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento del concessionario, già intimata con comunicazione 310089 del
7/12/2017 (cfr. all. 1 comparsa conclusionale del . CP_1
Tanto, inevitabilmente, comporta la sopravvenuta inefficacia del diritto di superficie, diritto condizionato alla vigenza della concessione di servizio pubblico, dovendosi intendere il richiamo operato dall'art. 19 della convenzione del 19/2/2007 “fino alla scadenza della concessione” come coincidente sia con la scadenza naturale che con quella anticipata per condotte ascrivibili al comportamento dell'ente concessionario.
Di conseguenza, non potrebbe in alcun modo proseguire l'azione esecutiva dell'istituto di credito su un diritto ormai caducato per effetto di una procedura di risoluzione negoziale allo stato neppure contestata nei suoi relativi presupposti costitutivi.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa con atto di pignoramento notificato il 29/5/2015 va accolta, con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia del pignoramento medesimo.
III.- In considerazione della peculiare natura della fattispecie giuridica controversa (espropriabilità del diritto di proprietà superficiaria nell'ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio), frutto di soluzioni interpretative di segno contrario adottate nel doppio grado cautelare, della condotta del che, pur nel prevedibile asservimento a servizio pubblico del complesso di opere affidate CP_1 in concessione all' ha acconsentito, in sede di regolamento convenzionale del Controparte_3
19/2/2007, all'inclusione di una clausola negoziale che prevedeva la possibilità di consentire alla
“costituzione di garanzie reali su tutti i beni e le superficie realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione”, salvo CP_10 poi dolersi in sede giudiziale dell'inespropriabilità di siffatto diritto, in pendenza del rapporto concessorio, nonché tenuto conto della sopravvenuta (rispetto al giudizio in esame) inefficacia del diritto di superficie per effetto della risoluzione della concessione per grave inadempimento dell'appaltatrice (circostanza che
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impatta sul reciproco interesse ad agire), le spese di lite possono essere interamente compensate tra le
parti del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.».
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
I.B.
1. in persona del l egal e Parte_1
rappresent ant e pr o tempor e, con att o di cit azione notifi cato i n dat a 05/07/2023, proponeva appello , nei confronti di CP_1 Controparte_3
i n e avverso l a predett a sentenza, chiedendo a
[...] Parte_2 CP_4
questa Cort e di vol er , i n ri forma dell a st essa, così provvedere : 1) ri get tare l'opposi zi one ex art . 619 c.p.c. proposta dal e in ogni caso CP_1
tutte le dom ande formulat e da e CP_1 CP_1 Parte_5
2) con vittori a di spese e compensi professionali del doppi o grado di giudi zio.
I.B.
2. Il in persona del sindaco pro tempore, con comparsa CP_1
di rispost a deposit at a in dat a 21/ 11/2023 , si costitui va nel gi udi zio di appell o, deducendo l 'infondatezza in fat to e in diritt o dell'impugnazione e chiedendo pert anto a quest a C ort e di voler così provvedere : 1) riget tare l 'appello ; 2) condannare l 'appellante all a ri fusione del le spese processuali .
I.B.3. , in persona del l egal e Controparte_3 Parte_2
rappresent ant e pro tempor e, con memoria di costit uzione deposit at a i n dat a
08/08/2024, s i cost ituiva nel giudi zio di appel lo, deducendo l 'infondatezza dell 'im pugnazione e chi edendo pertant o a questa C orte di vol er ri get tare l'appello , con vitt ori a di spes e processual i da distrarsi i n favore del difensore ai sensi dell 'art . 93 c.p.c.
I.B.
4. non si costituiva nel giudizi o di appell o. CP_4
I.B.
5. C on provvedi ment o in dat a 10/12/ 2024 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari dat a sostituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni , ai sensi del l 'art. 127 ter c.p.c., l a C orte, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precis ato l e concl usioni, com e da note invi at e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one.
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. LA D E C L A R A T O R I A D I C O N T U M A C I A.
Innanzit utto , va di chiarat a la cont um aci a dell 'appell ato il qual e, CP_4
nonostant e l a rit ual e noti fi cazi one dell 'at to di appello (eseguita da
[...]
a m ezzo p.e.c. in dat a 05/ 07/ 2023 ), non Parte_1
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si è costit uito nel pres ent e grado di gi udi zio .
II.B. L 'A P P E L L O.
a sost egno dell 'appell o, ha Parte_1
enunciat o t re mot ivi.
II.B.1. Il primo moti vo.
II.B.
1.a. Con il prim o motivo di i mpugnazi one (“la Sentenza è erronea nella parte in cui non ha accert ato e dichiarato l 'inammissi bilità del l 'opposi zione di ter zo all'esecuzi one ex art. 619 c.p.c. del non ha ri get tato Controparte_11
l'opposi zione in quanto f or mulat a deducendo circost anze diverse da quelle previste dalla l egge ”), l 'appell ant e ha dedotto1: che l a sent enza impugnat a non si pronunci ò sull 'eccezione di inammi ssibil ità dell 'opposi zione di t erzo propost a dal il qual e non aveva dedotto di essere ti tolare di un di ritt o CP_1
real e sui beni oggett o del l 'es ecuzione forzata, pur costi tuendo tal e prospet tazione il presuppos to dell 'opposi zi one di terzo ex art. 619 c.p.c. ; che, a mente del l 'art. 619 c.p.c. , “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può pr opor re opposi zione con ri corso al gi udi ce dell 'esecuzione, pri ma che sia dispost a l a vendit a o l 'assegnazione dei beni ”, si cché l 'opp osi zione di terzo era il giudizio nel quale un soggetto – di verso dal debitore esecutato – contesta va il di ritt o del creditore di int raprendere l 'esecuzi one forzat a su un det erminato bene, al legando di esserne i l propri et ari o o comunque titol are di un diritt o real e sull o st esso;
che il nell 'at to di cit azi one di prim o CP_1
grado, aveva (a) più volt e dedott o che la propri et à dei beni pi gnorat i appart eneva ad s enza prospett are di essere tit olare dell a propriet à Parte_5
o di alt ro di ritto real e sul com pendi o pi gnorat o (id est sulla proprietà superfici ari a dei fabbri cati ) , e (b) ampiam ente ill ust rat o la presunta i llegittimi tà dell 'esecuzione forzat a intrapres a da essa appell ante in ragi one dell a suppost a impignorabilit à del compendi o pignorato;
che, t uttavi a, era un pri ncipio pacifico nell a giurisprudenza di legittimi tà quello secondo cui “il giudizio di opposizione di t erzo all 'esecuzione ex art . 619 c.p.c. ha per oggetto l 'accertamento della legit timit à dell 'es pr opriazione forzat a i n quanto svolt a i n danno di un soggetto
(il terzo) che vant a un diri tto preval ent e su quello dei creditori ”, si cché
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“l'opponente non è legittimato a far valere l 'impignorabilità dei beni stessi, la qual e – attesi i li mi ti oggetti vi del gi udizio – non può neppure essere rilevata
d'uf ficio dal gi udi ce dell 'opposizione” (Cass., n. 3700/ 2018 ), potendo t al e vizio essere fat to val ere soltant o dal debitore nell 'inst aurando giudi zio di opposi zione all 'esecuzi one, ai s ensi dell 'art. 615 c.p.c. ; che, pert anto , l 'opposi zi one ex art. 619 c.p.c. propost a d al doveva essere di chiarat a CP_1
inamm issi bile, i n quant o formul at a deducendo a sost egno ci rcost anze di fferenti da quell e previs te dal codice di rito per promuovere t al e ti pologi a di giudi zi o;
che, in subordine, quanto dedotto giusti fi ca va il ri getto del m erito dell 'opposizione, non avendo part e opponente nemm eno allegat o le ci rcost anze che, laddove provat e, ne avrebbero consentito l 'accoglim ento.
II.B.
1.b. Il mot ivo è dest ituit o di fondam ent o.
II.B.
1.b.1. C on ri cors o ex art. 619 c.p.c. in data 03/ 03/ 2016 il CP_1
aveva chi esto al G.E. d el Tribunal e di Bari di vol er così provvedere : I) sospendere, ai s ens i degli artt . 619, 624 e 625 c.p.c., l 'esecuzione i ntrapresa da nei confronti di Parte_1 [...]
(proc. n . 438/ 2015 R.G.E s.Imm.); II) di chiarare Controparte_3
l'improcedi bilit à del l 'azi one es ecuti va e , per l 'effetto , disporre l a liberazione degli im mobi li da l pignoramento ed ordi nare l a cancell azione della t rascri zione del pignoram ento es eguit a da nei Parte_1
confront i di i n dat a 15 /07/2015 (28060 R .G. , 21481 Controparte_3
R.P.), esonerando i l Cons ervatore dei R egistri Immobili ari da ogni responsabilit à ;
III) adottare, espl et ati gli incom benti di cui al l'art. 616 co mm a 2° c.p.c., i provvedim ent i di cui agli art . 619 com ma 3° e 616 c.p.c., fissando un t ermine perentorio per l 'int roduzione del giudi zio di merit o;
IV) condannare
[...]
(e, a seconda del loro contegno Parte_1
processual e, anche le alt re part i) al pagam ent o dell e spese processual i . A sostegno dell e suddett e ri chieste, nel ri corso era stato espressam ent e allegato , tra l 'altro
(pagg. 17 e ss. ): che i beni pignorati appart enevano al pat rim onio indisponibi le del che il com pendi o immobili are ipot ecato e pignorato era CP_1
com post o da fabbri cati e locali edificati (su t erreni oggett o di c.d. p ropri et à superfi ci ari a all 'uopo att ribuita dal e gestiti da CP_1 [...]
in virtù di concessi one di lavori pubbl ici sti pul at a tra il Controparte_3
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e l ' i n dat a CP_1 Controparte_7
19/02/2007 (aggiudi catari a al la quale soci et à di Controparte_3
proget to costitui ta ex art. 156 D.Lg. n. 163/2006, era subentrat a in dat a
24/07/2007 ), ai s ensi degli artt. 143 e ss. D.Lg. n. 163/2006, “per la progett azione, costr uzione e gesti one centro per assist enza anzi ani, centro terzi ari o – dir ezi onale e ci vi co, vi abili tà, parcheggi, verde e ci clopedonalità nell 'ambit o ur bano del quarti ere San Paolo del nell 'area CP_1
bersagli o B – San Paolo – St ani c”; che il complesso immobi liare (ipotecato e) pignorato costi tui v a “part e del patri moni o indisponi bil e del C omune ex art. 826, co. 3°, c.c., ess endo integrat o da beni ed opere pubbli che ed essendo destinato allo svol gi mento di pubbl ici s er vizi;
con le conseguenze previst e dall 'art . 828, co. 2°, c.c., ai s ensi del qual e, «i beni che fanno parte del pat rim onio i ndisponibil e non possono ess ere s ottratti all a loro dest inazione, se non nei modi st abi liti dall e leggi che li riguardano»“; che i beni appart enenti “al patrimonio indisponibile degli enti pubbli ci terri tori ali (e comunque quel l i desti nat i a sede di uffi ci pubbl ici o ad un pubblico s er vizio) non possono essere assoggettat i ad esecuzione forzat a e s ono ines propriabi li in conseguenza della situazi one sostanzial e di inali enabilit à del bene ”.
II.B.
1.b.2. C on l'att o di cit azione int rodutti vo del giudizio di opposi zione inst aurat o dal nei confront i di CP_1 Parte_1
in e
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4 erano state formul at e analoghe conclusioni [“1.- accertata l'inespropriabilità dei beni pi gnorati, facenti part e del pat rimonio indi sponibil e del Controparte_1
1.1. - dichiar ar e la nullità del pi gnoramento notifi cat o in dat a 29.05.2015 dalla ei confronti della Parte_1 Parte_5
nonché l a nullit à degli atti di i nt ervento nel processo esecut ivo rispettivamente spiegati dalla medes ima i n data 10.09.2015 e dall 'avv. i n Pt_1 CP_4
data 09.09.2015 e di tutti gli atti esecuti vi compi uti;
1.2. - per l'eff ett o di sporr e la cancell azione dell a tr as crizi one del pi gnorament o eseguita dal la Banca
[...]
ei confronti della Area Bersagl io i n data 15.07.2015, Parte_1
al n. 28060 r.g. e al n. 21481 r.p., esonerando il C onservat ore dei Regis tri
Immobiliari da ogni r espons abilit à . 2.- accert ato che i beni oggett o dell a garanzia real e concessa con atto per notar in dat a 17.01.2008 rep. 61778 Per_1
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– facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di – non sono CP_1
ipot ecabili e qui ndi espropr iabi li , 2.1. - dichiarare l a nulli tà o, i n via gradata,
l'ineffi caci a, o in subordi ne l 'es tinzi one dell 'ipot eca iscrit ta in data 18.01.2008 al n. 2489 r .g. e n. 398 r.p. e, per l 'eff ett o, ordi nare la cancel lazi one dell 'iscri zione ipot ecari a, esonerando il Conservatore dei Registri Immobili ari da ogni responsabilit à; 2.2.- ancora per l 'eff etto, di sporre la cancell azione della trascrizi one del pignoramento eseguit a dalla Parte_1 Pt_1
nei confronti della Area Bersaglio i n data 15.07.2015, al n. 28060 r.g. e al
[...]
n. 21481 r .p., es onerando il C onservat ore dei Regist ri Immobil iari da ogni responsabil ità; 3.- condannare il , a seconda Parte_1
del l oro cont egno proces sual e, anche l e altre parti) al pagamento delle spes e processuali, i n ess e incluse quell e della f ase svolt asi i nnanzi al Giudi ce dell 'esecuzione.”], ribadendo che l 'area interessat a al la costi tuzi one del di ritto di superfi ci e i n favore di ri ent rava nel piano Controparte_3
parti col areggi ato per l'att uazione dell a legge 167/ 1962 – Sett ore B di S. Paolo e successi ve varianti approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26 /04/1965 e
Decret o P resident e G.R.P. n. 4972 del 27/ 11/1975 (vincol o riappost o ai sensi del
D.P.R . 327/ 2001 e dell 'art. 16 comm a 3 ° L.R. Pugli a 13/2001 con deli bera del
Consiglio Com unal e di n. 66 del 18 / 05/2005 ) e che i beni pignorati , ai sensi CP_1
dell 'art . 35 L. n. 865/1971 [a ment e del qual e (tra l'alt ro): «L e aree comprese nei piani approvati a norma dell a l egge 18 april e 1962, n. 167, sono espropri at e dai comuni o dai l oro consorz i.» (comma 2°); «L e aree di cui al precedent e comma, salvo quell e cedut e in propri età ai sensi dell 'undi cesimo comma del present e arti colo, vanno a f ar part e del pat rimonio indisponibile del comune o del
.» (comm a 3°); «Su t ali aree il comune o il consorzi o concede il diritt o CP_6
di superfi ci e per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relati vi servizi urbani e s oci ali.» (comm a 4°)], appart enevano al patri monio indisponi bil e del (appart enenza afferm at a dall a legge , a presci ndere dall a CP_1
concreta destinazione ad un pubbli co servizi o) , poi ché si trat tava di com pendi o immobili are (ipot ecato e) pignorato com posto da fabbricati e l ocali edifi cati (s u terreni oggetto di c.d. propri et à s uperfi ci aria att ribui ta dal ai CP_1
fini dell'att uazione del Pi ano di Zona ex l ege n. 167/1962, si cché l a costi tuzione del diri tto di superfi ci e su s uoli di propriet à del – all'uopo CP_1
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acquistat i i n forza di espropri per pubbli ca utilit à e su i quali , con contratt o in dat a 20/12/ 2007, era st ato costituit o un diritto di superfi ci e dell a durata di quarant a anni i n favore di – non integrava un'ordinaria Controparte_3
vicenda negozi al e fine a s e st essa, ma confi gura va lo strumento per l a reali zzazi one dell 'opera pubbl ica e rappresent ava mezzo di reali zzazione dell 'assetto urbani st ico ) e gestiti da i n virt ù di Controparte_3
concessi one di l avori pubbli ci sti pul at a i n dat a 19/02/2007, ex artt. 143 e ss. D.Lg.
n. 163/ 2006, tra il e l ' CP_1 Controparte_7
(a cui era subent rat a in data 24/07/ 2007) “per la
[...] Controparte_3
progett azione, costr uzione e gesti one centro per assist enza anzi ani, centro terzi ari o-dir ezional e e civico, vi abili tà, parcheggi , verde e ciclopedonal ità nell 'ambit o ur bano del quarti ere San Paolo del C omune di nell 'area CP_1
bersagli o B - San Paolo - Stani c”.
II.B.
1.b.3. Ordunqu e, s ulla s cort a dell a chi ar a linea difensiva adottata dal a s ost egno dell'opposizi one di t erzo proposta nei confronti CP_1
di i n Parte_1 CP_3 Controparte_3
liquidazione e non può davvero afferm arsi che l 'Ent e pubblico CP_4 opponent e aves se al legato , a s ost egno dell 'azi one, “circostanze differenti da quelle previst e dal codi ce di rit o per promuovere quest a ti pologi a di giudi zi ”, com e infondat ament e ass eri to dall 'appel lant e. Infatti, prem esso che l'art. 619 comm a 1° c.p.c. dis pone che «Il t erzo che pret ende avere la propri et à o altr o diritto real e sui beni pignorati può proporre opposi zione con ricorso al giudi ce dell 'esecuzione, pri ma che s ia disposta la vendita o l 'assegnazione dei beni.», non è revocabil e i n dubbi o che il avesse agi to , nel caso di CP_1
speci e, nell a quali tà di propri et ario dei t erreni (di cui era già propri et ario o acquisiti i n forza di espropri per pubbli ca ut ilit à ) sui quali , con cont ratto in data
20/12/2007, aveva costitui to a t empo determinato (quarant a anni) i l di ritt o di superfi ci e i n favore di (la qual e , dunque, era titol are Controparte_3
di dett o diritto real e di godim ent o su l suolo di propriet à del CP_1
impli cante il dirit to di fare e mantenere al di sopra del suol o una costruzi one, acquista ndone l a propri et à, per il t empo previst o nell a convenzione del
20/12/2007 ).
II.B.
1.b.4. A quanto sopra espost o deve aggi ungersi che i l dirit to di CP_3
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s i era esti nto ant ici patam ent e rispett o al la scadenza previst a Parte_5
contrattualm ente (e comunque ant eriorment e all a pronuncia dell a sent enza impugnat a nel pres ent e giudizi o di appell o , pubbli cata in data 01/ 06/ 2023 ), avendo il all'esito di un arti colat o procedimento i struttorio CP_1
(nel qual e, come m egli o si vedrà più oltre, il creditore procedent e
[...]
era st ato di rett ament e coi nvolt o ), ri solto , Parte_1
per l e inadem pienze del Concess ionario , il contratt o di Controparte_3 affidam ent o i n concessi one di l avori pubbli ci (“Progettazione, costruzione e gest ione cent ro per assi st enza anziani, cent ro terziario -di rezi onal e e civico, viabilità, parcheggi , verde e cicl opedonalità nell 'ambi to urbano del quarti er e
San Paolo del Comune di nell 'area bersaglio B – S. Paolo -Stani c”) sti pul ato CP_1
in data 19/ 02/2007 tra il concedent e e l a concessi onaria CP_1 [...]
(aggiudicat aria all a qual e era subent rata Controparte_7
soci età di progetto costituit a i n dat a 27/01/2007, il Parte_5
subent ro dell a qual e all 'ori ginari a aggiudi cat ari a era st ato com uni cato al in dat a 02/07/ 2007 ) all'esi to dell a gara d 'appalt o, gi ust a CP_1
det erminazione del Di rigent e dell a Ri parti zione Stazi one Uni ca Appalt ante
Contratt i e Gestione LL.PP. del n. 1680/2020 dell '11/2/2020 CP_1
(la qual e non ri sult a ess ere mai st at a im pugnat a in sede giurisdizi onal e) .
II.B.
1.b.5. In conclusione, al di l à dell 'esist enza di una formal e pronuncia di rigetto dell 'eccezi one di inammissibil ità dell 'opposizione di t erzo propost a dal
( eccezi one sol levat a da CP_1 Parte_1
nel gi udi zio di primo grado , peralt ro , solo in sede di com pars a
[...]
concl usional e ), è del tutt o evi dent e che l 'iter mot ivazi onal e posto dal Tribunale di Bari a fondam ent o della sent enza n. 2191/ 2023 implicava l 'impl ici to rigetto dell 'eccezione de qua, avendo i l Gi udi ce di pri mo grado dichiarat o la nulli tà e l'ineffi cacia dell 'att o di pi gnoramento i mmobili are notificat o in dat a 29/05/2015 da ad Parte_1 Controparte_3
e, conseguent ement e , ordinat o l a cancellazi one del la trascrizione del pignoram ento , proprio sull a bas e dell 'accert ata preval enza dell a propri et à del terzo ( sul dirit to dell a creditri ce procedent e ( CP_1 [...]
. Parte_1
II.B.
1.c. C ons egue a tant o l 'inaccogli bilit à del moti vo qui in esam e.
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II.B.2. Il secondo ed il terzo motivo.
II.B.
2.a. Con il s econdo motivo di impugnazi one (“la Sentenza è erronea nella part e in cui ha aff er mato la nullità del pignorament o del diri tto di superfi ci e da
Contro part e i n quanto avr ebbe ad oggetto dei beni impignorabili ”), l 'appell ante ha dedott o2: che l a s ent enza motiv ò la declaratori a di nul lità e i neffi caci a del pignoram ento intrapreso da essa appell ant e per due ragioni , ossi a (i )
l'impi gnorabil ità dei fabbri cati cost rui ti i n regi me di dirit to di superfi ci e oggetto del pignoramento , in quant o ass erit ament e destinati a un pubblico servi zio , e (ii)
l'estinzione del diri t to di superfi ci e e, quindi , l 'i nefficaci a del pignoramento a seguito dell a risoluzione dell a concessione;
che l a prim a afferm azione non era corrett a (al pari dell a s econda, oggetto del t erzo motivo di appell o) , perché il
Giudi ce di primo grado rit enne l 'impignorabilit à dell a propri età superfici ari a di afferm ando che i beni su cui grava va il diritto di Controparte_3
superfi ci e di cui quest 'ulti ma era ti tol are non sarebbero st ati pignorabili se concretam ente desti nati a un pubbli co servi zio ex art. 826 comm a 3 ° c.c.
(desti nazione accert at a nel cas o concreto, esponendo che l 'opera era st at a coll audata nel 2009 e da quel mom ent o era st at a avvi at a la gest ione economi ca del servi zio pubbli co local e ); che era corrett a l'afferm azione secondo cui l e aree acquisite dal sul le quali era st ato concesso ad CP_1 [...]
il di ritto di superfi ci e, appart enevano al pat rimonio Controparte_3
indisponi bil e comunal e, in quanto erano com prese nei pi ani di zona per l 'edili zia economica e popolare approvat i in att uazi one dell a L. n. 67/ 1962 (cosiddet te aree
“PEEP”), poiché l'art. 35 L. n. 865/1971 prevedeva che «2. L e aree comprese nei piani approvati a norma dell a l egge 18 april e 1962, n. 167, sono espropri at e dai comuni o dai loro consorz i.
3. L e aree di cui al precedent e comma, sal vo quelle cedut e i n propri età ai sensi dell 'undicesi mo comma del presente arti colo, vanno
a far part e del pat rimonio indisponi bil e del comune o del . »; che, CP_6
quindi, appartenevano al pat rimonio indisponibile dei C omuni solt anto l e “aree”, non anche i fabbri cati reali zzati in regim e di diri tto di superfici e , posto che, ai sensi dell 'art. 952 c.c., il superfi ci ari o diveniva propri et ari o dell a cost ruzione reali zzata a s eguito dell a concessi one ad aedifi candum e, com e afferm ato da
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cost ante giuris prudenza, l a propri età superfi ci ari a sorge va a titolo ori ginario i n capo al cost ruttore, t itolare del di ritto di superfi ci e, per effett o dell 'impedim ento che l a cost ituzione di questo di ritto pone va all 'operare dell 'accessione ( C ass., n.
2100/ 2004; C ass., n. 1844/ 1993), il che val eva pacifi cam ent e anche per i beni reali zzati dal titolare del di ritt o di superfi ci e su aree dem ani ali , rispet to alle quali lo Stat o acquist a v a l a propri et à di quanto edi fi cat o dal concessionario titolare del diritt o di superfice s oltanto all a revoca o all a scadenza dell a concessi one ( Cass.,
n. 9935/2008; C ass., n. 4402/1998; C ass., n. 1324/1997 ); che, nel caso di specie , il fat to che il di ritt o di s uperfi ci e com port asse l a pi ena propri et à (anche se a termine) dei fabbricati era addi rittura espressament e previst o dall 'art . 20.1 del la
Concessione del 19/02/2007 (“alla scadenza del diritto di superficie e del termine dell a concessione, ai sensi e per gli eff etti dell 'art. 953 del c.c., l 'int er o compl esso i mmobili are, compr eso tutti i beni , l e superfi ci e l e strutture realizzat e,
i relati vi i mpi anti e le lor o oper e, fisse o mobi li, realizzat e dal concessionari o, ivi compresi quel li r eali zzati nel corso dell a concessione, nonché tutt e l e attrezzature, macchinar i, ar redi e accessori install ati dal predetto concessi onario, ivi compr es i quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte l e attr ez zature, macchinari, arredi e accessori inst al lati dal predett o concessi onario, in forza del cont ratto di concessi one, di verranno automati cament e di propri età del ); che, anzit utto, nessun dubbi o CP_1
pot eva esservi s ull a possi bilit à di iscrivere un 'ipot eca su t ali beni, perché, com e afferm at o dall a giurisprudenza, si tratt a va di un “at to di garanzi a e non di reali zzazi one coatti va del credit o ”, sicché l'effetto dell 'eventual e indisponi bilit à ed im pign orabilit à di un bene non osta va all a sua iscrizione ( C ass., n.
13618/2018 ); che inoltre, divers ament e da quant o affermato dal Gi udi ce di prim o grado , l'ass oggett abilità ad esecuzi one forzat a dei fabbri cati di propriet à dei privati (seppure sol tant o in regim e di diritt o di superficie) era sem pre st at a paci fica, perché , una volt a ultim at e l e cost ruzioni, la finalit à di interesse pubbli co che giustificav a l 'inclus ione ex l ege dell e aree nel pat rimoni o i ndisponi bil e era stat a compi utam ent e realizzat a ( C ass., n. 6748/ 1987; C ass., sez. un., n.
5532/ 1980; C as s., n. 20600 /2015 ); che ciò non era in cont raddi zione con la pronunci a ci tat a dal Giudi ce di primo grado ( C ass., n. 21137/ 2020 ), perché t al e decisi one ri guarda va un caso di verso e non perti nent e, vert ente sull a possi bilit à
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di pi gnorare degli al l oggi di propri età pubblica che fa cevano part e del pat rim onio indisponi bil e del l 'Ente fino all a concl usione del procedim ento di assegnazi one
(in tale ipot esi, il pignoramento dell e unit à abitative prim a dell a l oro assegnazi one ai privati effet tivam ent e avrebbe impedit o di reali zzare l a fi nalit à per cui gli im mobi li erano st ati cost rui ti , ossi a essere destinati all e fasce dell a popol azione pi ù s vantaggiat e ), non invece fabbri cati di propri et à pri vat a in quant o cost ruiti i n regim e di di ritt o di superfi ci e com e quelli realizzati da
[...]
ai s ens i del la concessi one (in t al e i pot esi , l 'int eresse pubbli co Controparte_3
di dot are il quarti ere San Paolo di B ari di det erminati servi zi fruibili al pubbli co si era compi ut amente reali zzato con l a cost ruzione, il positivo coll audo e l'apert ura al pubbl ico del compl esso im mobili are ); che non era CP_3
corrett a l a sent enza quando s ost eneva che, nel caso del complesso immobili are reali zzato da , l a finalit à di int eresse pubbli co (recti us: Controparte_3
“l'interesse insito al pubblico servizio ”) si sarebbe compiutamente realizzata non con l a cost ruzione degli immobili, bensì solt anto con l a gesti one degli st essi per tutta l a durata dell a concessione, fi no alla scadenza del di ritto di superfici e , poi ché l 'int eress e pubbli co realizzato con l a sti pul azione del la concessione era dot are il quart iere i n cui sorge v a i l com pl esso di al cune st rutt ure CP_3
dest inant e a s ervi zi di utilit à s ocial e (qual i un cent ro anzi ani , un cent ro congressi , un centro sporti vo, un centro comm erci ale e un 'area desti nat a ad ospit are vari e attività del s ettore t erzi ari o) ed esso si com pi va int egr alm ent e con l a reali zzazi one dell e st rutture a ci ò i donee , m entre la successiva gesti one dei fabbri cati per t utto il periodo di durat a dell a concessi one da parte del concessi onario null a avev a a che fare con finalit à pubbl ici sti che, costit uendo solt ant o l o st rumento scelt o per rem unerare l 'invest i ment o effettuato dal concessionario, che il CP_1
per carenza di ris orse , non pot eva pagare i n denaro;
che, m ancando la
[...]
finalit à pubblicisti ca nel l 'atti vit à di gesti one del com plesso i mmobili are, veni va meno il presupposto per appl icare (analogicament e o quant omeno est ensi vament e) ai fabbri cati di propriet à di l a previsione dell 'art. 828 Controparte_3
comm a 2 ° c.c. nell a part e i n cui prevede va che i beni del patri monio indisponi bil e non po tess ero ess ere s ott rat ti all a loro desti nazi one;
che ancora, anche amm ett endo che l 'interes se del non si fosse esaurit o con l a CP_1
reali zzazi one del complesso imm obili are, diversam ente da quant o aff erm ato dal
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Giudi ce di prim o grado , l'atti vit à di gestione del centro reali zzat o da
[...]
non era “pubbli co servizio ”, poi ché vi era un servi zio pubbli co Controparte_3
quando l 'attività economi ca in questione era ri servat a dall a legge o assunt a dall 'Ent e com e propria e, semmai, concessa in tutt o o in part e al l 'indust ri a privat a e, ex art . 43 C ost., era l'att o di riserva di un 'atti vit à economica a quali ficarl a com e pubbli co servizio;
che il fatto che un'im presa privat a svolgesse attivit à che connot avano el em enti di int eresse general e o pubbl ico, o coerenti con l 'uti lit à soci al e, non determ ina va l a qualificazi one di quel le atti vi tà com e “servizio pubbl ico”, giacché quest i erano caratt eri propri dell 'attivit à economi c a dei privati secondo la chi ara previs ione dell 'art. 41 Cost. , n é il fatto che un 'att ivit à economica fors e regolat a (ad esempio, da un 'aut orit à indipendent e) o convenzionat a (com e nel caso di speci e) con un ent e pubblico, perché ne foss ero det erminati t aluni profili di attivit à o di event ual e frui zione pubbl ica, faceva di essa un servi zio pubblico;
che era pubbli co il servizi o che l 'Ent e pubbli co (per legge o atto am ministrativo previsto dall a l egge, ex art. 43 Cost.) ved es se riservato es clusivam ent e a s é, sì da potere assegnarlo i n concessione (con gara) all 'impresa privat a;
che la concessione sti pul ata tra il e CP_1 [...]
non prevede va la gest ione da part e di quest'ulti ma di at tivit à Parte_5
di servizi o pubbli co, non ess endo t ali quell e di gestione di un superm ercato, di al cuni negozi, di un cent ro di rezional e con sal e conferenze, di un cent ro polisportivo, di una casa di ri poso, nonché di al cuni l ocal i dati in l ocazione t ra gli alt ri al la Poli zi a Muni cipal e e all 'A.S .L. locale , come conferm at o dal l'art. 112 del Test o Unico degl i Enti Locali ( T. U.E.L.), a m ent e del qual e «Gli enti locali , nell 'ambit o dell e ri spet tive compet enze, provvedono alla gesti one dei servizi pubbl ici che abbi ano per oggetto produzione di beni ed atti vit à ri volte a real izzare f ini s oci ali e a promuovere lo svi luppo economico e ci vil e dell e comuni tà local i »; che era chi aro che l a cost ruzione e gestione di un cent ro poli funzionale non era una “compet enza ” del essendo un 'atti vit à CP_1
disponibil e a qualunque soggetto nell 'ordi namento , e il fatto che il CP_1
provved esse al la real izzazione e gestione di si mili st rutt ure, nell 'int eresse e per il benessere dei citt adini, non faceva di ciò un'atti vit à riservata all 'Ent e l ocal e, di tal che era da es cl udere che si tratt asse di servi zi o pubbli co local e (quali erano, invece, l a dist ribuzione del gas, l a raccolt a dei ri fiuti , l a di stri buzione dell 'acqua,
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et c., propri o perché nessun al tro soggetto nell 'ordi nament o avrebbe potuto provvedervi, s e non in ragi one della decisione dell 'Ente cui spet ta va quel la
“competenza” di assegnarlo in concessione – nella sua interezza e attraverso gara pubbl ica – s enza perderne l a titol arit à) ; che , pert ant o, l e attivit à di
[...]
non erano un “servizi o pubbl ico ” e quindi la sent enza non era Controparte_3
corrett a nell a part e in cui aveva affermato l 'i mpignorabi lità dei fabbri cati reali zzati da in ragi one dell a loro concret a destinazione Controparte_3
a un servi zio pubbli co;
che peralt ro , anche se fosse st at a stabil ita l 'effettiva dest inazi one a s ervi zio pubbli co dei fabbri cati realizzati in regim e di diri tto di superfi ci e, ci ò non ne avrebbe determ inat o l 'impignorabi l ità , poiché , anche amm ett endo un 'int erpret azi one est ensiva/ analogica del «di vi et o di essere sott ratti alla loro destinazione », previ sto dall 'art . 828 comm a 2 ° c.c. per i soli beni del pat rimonio indisponi bile, anche ai beni di propri et à privat a realizzati in regim e di di ritto di superfi cie s u suoli che fa cevano part e del pat rim onio i ndi sponibil e, il pi gnoram ento e la successiva vendit a coattiva non sarebbero st ati comunque idonei a sot trarli alla loro destinazione , at teso che i vincoli convenzi onali rim an evano effi caci anche nei confronti del successore nell a propriet à dei fabbri cati , es att am ente com e l a giurisprudenza avev a ritenut o, con ri feri mento ai divi eti t em poranei di ali enazione previsti dalla norm ati va, che “si trasferiscono all'aggi udi cat ario della vendita coatti va quando sono conf igurabi li dalle norme che li prevedono come qual itas fundi, t al e da conf orma r e, per ragioni di pubbli co interesse il diri tto di pr opri età degli i mmobil i, a prescindere dalla persona del propriet ari o, e da attribuir e ai vincoli st essi nat ura reale ” (C ass., n.
20600/2015 ); che, pertanto, la procedura esecutiva int rapresa da essa appell ant e era pi enam ent e vali da e l egi ttim a.
II.B.
2.b. C on il t erzo motivo di impugnazi one (“la Sentenza è erronea nella parte in cui ha aff er mato che l a risoluzi one dell a C oncessi one avrebbe comportato
l'impossibili tà di pr oseguir e la procedura esecuti va ”), l'appellant e ha dedott o3: che l a s entenza impugnata affermò che in dat a 11/02/2020, nell e more del giudi zio di prim o grado, il aveva “dato atto della risoluzione del CP_1
contratt o di concessi one per grave i nadempiment o del concessi onari o ” e proseguì
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illust rando che, per effetto della ri soluzi one dell a concessi one, si era verificat a la “sopravvenuta inefficacia del diritto di superficie, diritto condizionato alla vigenza della conces sione di s ervizio pubbli co [i .e. della C oncessi one] ” e che
“Di conseguenza, non potrebbe in alcun modo proseguire l'azione esecutiva dell 'ist ituto di cr edit o su un di ritto oramai caducat o per eff ett o di una procedura di risol uzione allo st ato neppure contestata nei suoi relati vi presupposti cost ituti vi ”; che, in alt re parol e, il Giudice di prim e cure rit enne che, essendo venuto m eno il di ritt o di superfici e per effetto dell a risoluzione dell a concessi one, era divenuto i mpos si bile pros eguire l 'espropri azione su un diritto oram ai estinto, sottint endendo quindi che con l 'estinzi one del dirit to di superfi cie si sarebbe esti nta anche l 'ipoteca che era st at a costi t uita a favore di essa appell ante;
che t al e capo dell a s ent enza, tuttavi a, era in cont rasto con l 'art. 2816 c.c., che prevede v a l'esatto cont rario di quanto afferm a to dal Giudi ce di prim o grado («1. L e i pot eche che hanno per oggett o il di ritto di superfi ci e si esti nguono nel caso di devoluzi one dell a superfi ci e al propriet ari o del suolo per decorso del t ermine. Se però i l superfi ciario ha diri tto a un corrispetti vo, le i pot eche i scritt e contro di l ui si risol vono sul cor rispetti vo medesimo. Le ipot eche i scritt e contro il propri etar io del suol o non si est endono alla superfi cie.
2. Se per altre cause si ri uniscono nell a medesi ma per sona i l dirit to del propriet ari o del suolo e quel lo del superfi ciario, le i poteche s ull 'uno e sull 'altro diritt o continuano a gravare separat ament e i di ritti st essi »); che l'estinzione del l 'i poteca, qui ndi , era coll egat a es clus ivam ent e all 'estinzione del di ritt o di superfi ce per decorso del termine, os sia per un event o “natural e” del rapporto negozi ale che il credit ore ipot ecario era in grado di conoscere sin dal m omento in cui accetta va l a garanzi a, ment re qualunque al tra caus a di esti nzione del diri tto di superfi ci e com porta va l'appli cazione del comma 2 °, con conseguent e sopravvivenza dell 'ipoteca; che, dunque , quando il di ritto di superficie si esti ngue va per effet t o dell a risoluzione anti cipat a del cont ratto con cui era stato costit uito, comportando l 'antici pata riunione in un 'unica pers ona della propri et à del suolo e dei fabbri cati realizzati sull a sua superfi ci e, le ipot eche sul diri tt o di superfi ci e non si estingu evano, ma continuavano a gravare sull a sol a superficie;
che ciò era pacifi co t ra l e parti cost ituit e in gi udi zio, perché t al e tesi era stat a di recent e sost enut a dal CP_1
anche in al t ro giudi zi o (doc. 10 del fasci colo di appello ), in conformit à
[...]
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di quant o s ost enut o dall a giurisprudenza (T rib. Bol zano, 08/11/2013 , i n un cas o di di ritt o di superficie cos tituit o da un C omune a favore di una soci età progett o per la reali zzazi one di un centro sportivo polifunzional e , aveva st abilit o che “in caso di f alli mento della soci età progett o, il diritto di superfici e costituit o in favore della soci età progett o da part e dell 'ent e pubblico si estingue e ai sensi dell 'art. 2816 ulti mo comma c.c., trattandosi di estinzione non l egata al decors o del t empo il di ritto di superfi ci e si riunisce in capo al propri etario del suolo per confusi one e le i pot eche continueranno a gravare i beni di venuti ora di propri et à dell 'ent e pubbli co ”; Cass., n. 1620/2016 , i n rel azi one all a risol uzione di una convenzione stipul at a ai s ensi dell 'art . 35 dell a l egge 865/1971 per inadem pim ento del l a cess ionaria su ri chiesta dell 'amminist razi one comunal e, aveva afferm ato che “trattandosi di un rapporto di durata, la risoluzione per inadempimento non spi egava ef ficacia retroatti va, e non pot eva pertanto pregiudicar e i dirit ti acquis tati dai t erzi , salvi gl i eff etti del la trascrizi one del la domanda di risol uzi one, nella speci e es eguita successi vament e all 'iscrizione dell 'ipot eca. Per altr o, l 'acqui sto del la propri età del suolo da part e del CP_1
det erminando la ri unione del di ritto di propri età e di quello di superfi ci e, comportava l 'appli cabilità del l 'art. 2816 c.c., comma 2, con la conseguent e sopravvi venza dell 'i pot eca”); che l a sopravvivenza dell 'ipoteca all 'estinzione del diritt o di superfi ci e s i ri fl ett e v a anche sull a possi bilit à di proseguire la procedura esecutiva immobili are, rendendol a amm issibil e, com e evidenzi ato in un caso identico dall a Cort e di cas sazi one (C ass., n. 3700/2018 ), che aveva afferm at o al cuni principi [i) s e “l'impignorabilità viene fatta discendere esclusivamente dall 'appart enenza del bene al patrimonio indisponibile dell 'ent e (al meno nei rapporti con il cr editor e pr ocedente), e ci oè dalla tit olarità del diritt o di propriet à del bene i n capo al comune st esso, essa presuppone necessariament e il prel imi nare accert amento dell 'opponibi lità di detto di ritt o di propri età al credit ore ipot ecario ”; ii) da ciò deri va “l'impossibilità di ritenere vincolanti per il creditore procedente gli eff etti derivanti dal passaggi o in giudi cato della sent enza che ha defi nito un gi udizi o (instaurato dopo il pignoramento) rel ati vo alla titol arità del bene pignor ato ed al qual e esso non ha partecipat o, che deri va direttamente dall e disposizio ni di cui all 'art. 619 c.p.c., in base al le quali
l'accertamento della propriet à di un bene assoggettat o a pignorament o (o di alt ri
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diritti i ncompatibili con i l pignor ament o stesso) va eff ett uat o necessariament e in contraddittorio con i l creditor e pignorant e ”; i ii) “laddove non sia opponibile ai terzi la vi cenda ci rcolatoria che det ermi na la t itol arità del bene (ovvero non si a opponibil e ai t erzi i l pr ovvedi mento giudizial e che accerta l 'ineffi caci a dell a vi cenda circolatoria medesima, come nel l a speci e), non potrà ovviament e operar e neanche il conseguente vincol o di i mpi gnorabilit à ”] appli cabili nel caso in esam e, perché l a risol uzione dell a concessione cost ituti va del dirit t o di superfi ci e era successi va al pi gnoram ento e ci ò l a rende va i nopponi bil e al creditore che avev a intrapreso l 'azi one, iscrivendo il pignoram ento nei regist ri immobili ari prima dell 'iscri zione dell a risol uzione dell a concessione;
che l a menzionat a pronunci a dell a Corte di cass azione confut ava anche l'afferm azi one del Gi udi ce di pri mo grado secondo cui l 'event ual e alienazi one dei fabbri cati in sede di esecuzi one forzat a avrebbe ri schiat o di s ottrarli al pubbl ico servizio a cui i n ipot esi erano dest inati, i n quant o l a Corte, dopo aver st abili to che “nella specie, non risulta se gli i mmobili oggetto di causa al moment o si ano concretamente destinati ad un pubbl ico ser vizi o, e dunque non è possi bi le affermare che l 'event ual e al ienazi one di essi in sede di esecuzi one f orzata ri schi erebbe di sot trarli ad una siffatt a dest inazione”, aggiu ngeva che in ogni caso, anche opinando diversam ent e , “la dest inazione ur bani stica delle aree i nserit e nei pi ani di zona per l 'ediliz ia economi ca e popolare risul ta comunque vi ncolante per chi unque ne di venga propriet ari o. Deve i nfatti disGU t ra le vi cende ci rcolat orie delle suddet te aree, soggett e all e ordinari e regol e del diri tto civil e, t ra cui quelle previs te dall 'art . 2652, n. 6, e l 'effi caci a dei relativi vincoli di desti nazione urbanisti ca, che rest ano oper ati vi anche nei confront i degli eventu ali acquirenti (e quindi anche degli eventuali aggi udi cat ari, all 'esito del processo di espropriazione immobili are)”; che l a s ent enza dell a C ort e s uprem a prosegui va afferm ando che il pignoram ento non poteva “ritenersi in conflitto con le disposizioni in tema di dest inazione pubblica dei beni del pat rimonio i ndisponibil e dei comuni costit uiti dall e aree incl us e nei piani per l 'edili zia popol are ed economi ca ”, poi ché “Tale dest inazione può … ess er e attuata – e anzi di regola vi ene attuata – con i l trasf eri mento della l oro propri età (o del diritto di superfi ci e) ai pri vati , ma con vincol o di desti nazi one, vincolo che quindi non è necessariament e i ncompati bile con l 'espropriazi one forzat a, dal moment o che esso deve rit enersi operant e anche
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nei confronti dei soggetti aggi udi cat i, che pot ranno ut ilizzare le aree acquis ite solo i n conf ormità dello strument o urbanistico, e quindi solo in conformi tà al la indi cata des tinazione, in modo che non vi sarà al cuna sott razione del bene al la sua dest inazi one pubbli ca, e non vi sarà violazione del l 'art. 828 c.c. ”; che,
d'alt ronde, non pot eva ess ere diversam ent e, perché l 'iscri zione nei Regist ri
Immobili ari dei vi ncoli convenzional i sti pul ati tra l 'Ent e pubblico e il soggetto privat o a cui veni va attribuito i l di ritt o superfi ci e era funzi onale proprio a renderli opponibil i erga omnes e, dunque, anche nei confronti di col oro che avrebbero event ual mente acqui si to la tit olarit à del di ritto di superfi ci e all 'esit o di una procedura di espropriazione immobili are;
che , pert anto , l 'ipoteca sul di ritt o di superfi ci e concess a da ad essa appel lant e era vali da ed Controparte_3
escuti bil e, con l a conseguenza che gli i mmobili su cui grava va pot evano ess ere vali dam ente venduti nell 'am bito dell a procedura esecutiva i ntrapresa da essa appell ante (o m egli o il diritt o di superfi cie su di essi p ot eva essere vali dament e escusso e messo all 'asta), ferm a rest ando l 'appl icabi lit à agli acqui renti degli stessi vincoli che gravavano s u Controparte_3
II.B.
2.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione possono essere t ratt ati congiuntam ente, s ono infondati.
II.B.
2.c.1. In vi a prel iminare è opportuno ricost rui re brevem ente i fatti di caus a, suddi videndoli , per chi arezza espositiva, tra eventi ant eriori all a stipula del contratto di affidam ent o in concessione (19/ 02/ 2007) ed eventi successi vi all a stipul a del cont ratto di affidam ent o in concessi one.
Dagli atti processual i e da i docum enti prodotti dall e parti em erge quanto segue:
(fase ant eriore all a s tipul a del cont ratto di affidamento in concessione ):
▪ con del iberazione n. 114 del 17/05/2001 i l Consiglio Com unal e di CP_1
nell 'ambit o del l 'Ass e di svil uppo n. 5 ( “Città, enti locali e qualit à della vita”) - mi sura 5.1 - 2000 - 2006 ( “recupero e CP_13
riquali fi cazi one dei s istemi urbani ”), aveva approvato il “progetto aree bers agli o”, ri guardante l e ci rcoscri zioni C arbonara - Parte_4
Cegli e -Loseto, da present are alla R egi one P ugli a , a cui l a Gi unt a
Comunal e di aveva dato esecuzi one con propri a delibera n. 576 del CP_1
24/05 /2001. Il P rogramm a general e prevedeva due i nterventi da reali zzare con l a t ecnica del c.d. proj ect financing, uno dei quali per
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servi zi t erzi ari e direzionali nella zona S an Paol o -St anic (area bersagli o
B), costitui ta dall 'insiem e del le aree dest inat e a servi zi per la residenza e ad attrezzat ure di interesse comune sit uat o nei Com parti “B” e “C ” del Pi ano di Zona ex lege 167/1962 al quarti ere S an Paolo, att raversato dall a nuova linea ferrovi ari a met ropolit ana C entral e-Lamasi nat a - CP_1
Ospedal e San P aolo [con t al e st rum ent o , era st ato indi viduat o un sistema di luoghi urbani costituit o da una successi one int erconnessa di spazi ad alt o val ore ambi ent al e (ci clopendonalit à e verde) e attrezzati per ospit are importanti st rutture di int eresse pubbli co, servi zi per la residenza e attività di tipo comm erci al e e direzional e ];
▪ dopo l'approvazi one del l a convenzione stipul at a con Assindustri a i n dat a 17/0 5/2003 per la redazione dello studio di fattibi lit à (gi ust a deli bera di G i unt a C omunal e n. 462/2003 ) e l 'approvazione dello studio di fatti bilit à pres ent ato i n dat a 06/04/2004 in att uazi one del mandato conferito agli Uffi ci com unali e all 'Associazione degli indust riali dalla
Giunt a Muni ci pal e con delibera n. 169/2004 (gi ust a delibera di Gi unt a
Comunal e n. 331/ 2004) , erano st ati i ndivi duati gli i nt erventi da reali zzare (centro di assist enza agli anzi ani , centro terzi ario, comm ercial e, di rezi onale e cent ro ci vico, vi abi lit à, parcheggi, verde att rezzato e ci clopedonale) ed erano st ati quindi adott ati gli ulteriori provvedim ent i program mat ici ( con deliberazi oni nn. 74/2004 e
136/2004 , i l Consiglio Com unal e di aveva approvato , CP_1
rispetti vament e , il P rogramm a e la modi fica degli investim enti dell e opere pubbli che per il t ri ennio 2004 -2006; con deli berazione n .
75/2004, il Consigli o Com unal e di aveva approvato il bilancio di CP_1
previs ione dell e OO.PP. per l 'anno 2005; con deliberazione n.
696/2004 , la Giunt a Muni cipal e di aveva approvat o l o schem a del CP_1
Programm a Annual e e Tri ennal e del le OO.PP. 2005/ 2007 ), nel l'ambit o dei quali era st at a inserit a l a spesa di €. 49.900.000,00 relati va all 'int ervento per l a reali zzazione del cent ro Parte_4
assi stenza anzi ani, cent ro terzi ari o direzional e civico, vi abilit à, parcheggi , verde e ciclopedonalit à, m edi ant e cont ributi CP_15
M is. 5.1. ;
[...]
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▪ con deli bera n. 54/ 2005 il Consiglio Comunale di ril evat o che CP_1
l'opera da reali zzare era conform e al P.R .G. (i n quant o programmat a in aree destinat e a servizi dal P.d.Z. 167 del S. P aolo ) e che i t ermini dei vincoli preordi nati all 'espropri azione erano scadut i (per decadenza dell a vali dit à del P iano di Zona 167 ), aveva approvato il progetto prelimi nare relativo all 'int ervento de quo, con adozi one di variant e al
P.R.G. ed al Piano di Zona 167, per la ri apposi zi one dei vi ncoli preordinati all 'es propri azione ai sensi del l 'art . 16 comm a 3 ° L.R. Pugl ia n. 13/20 01 e del D.P.R. n. 327 /2001;
▪ con deli bera n. 66 / 2005 il Consiglio Com unale di aveva approvato CP_1
“la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona ex lege 167 dell 'area ber sagli o S. Paolo, anche ai fini dell a ri apposizi one dei vi ncoli preordi nati all 'es propriazi one ai sensi dell 'art. 16 comma 3 della L .R.
n. 13 del 11.05.01 e del D.P.R. n. 327 dell '8.6.01 relati va al CP_16
progett o prel imi nar e approvat o con deli berazione di C.C. n. 54 del
2/5/2005, esecutiva (…) per la realizzazione di un centro assistenza anziani, centr o terz iario dire zional e e civico, parcheggi , verde e ci clopedonalità ”;
▪ la prim a gara di appalto relativa alla real izzazione del progett o de quo
[nell 'am bito del la qual e era stat o espressam ent e viet ato al
Conces sionario (e ad ogni altro soggetto ad esso coll egato), per qualsi asi mot ivazi one o fi nalit à, di concedere in garanzia, pegno o ipot eca tutt e o part e dell e st rutture, infrast rut ture e degli arredi ed att rezzature, rientranti nell 'oggetto del la concessione e comunque reali zzate in forza dell 'aggi udi cazione (così l 'art. 21 del Capit ol ato
Speci ale Prest azional e all egato all a det erm ina dirigenzi ale n. 7319/2005
e l 'art . 25 dello schem a di cont rat to;
i noltre, in li nea con il predett o divi eto, l 'art. 23 del Capit ol ato Speci ale Prestazi onal e e l'art. 18 dello schem a di cont rat to – entram bi concernent i l a cost ituzione del diritt o di superfi ci e, i n favore del C oncessi onario, sul l 'area i nteressata dall 'intervent o – non prevedeva no in al cun modo che il Concessionario pot ess e concedere garanzie reali sui beni de quibus)] era st at a espl et at a infrutt uos am ent e, i n quanto il con determina zione CP_1
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diri genzi al e n. 5947/2006 , aveva deciso di non amm ett ere l 'uni co part eci pant e ( l la gara e quindi di Controparte_17
dichiararl a des ert a;
▪ con det ermina zione diri genzi al e n. 6166/2006 il CP_1
aveva approvato alcune modi fi che al C api tolat o S peci al e P rest azional e al fine di rendere la gara 'm aggiorm ent e com pet itiva ' (i n particol are , aveva el iminato il di viet o al Concessionario di costitui re garanzi e reali, originari am ent e previsto dall 'art . 21 del Capitol at o Speci ale
Prestazi onale , ed anzi aveva i nseri to nell 'art . 23 del Capitol at o Special e
Prestazi onale , pur s enza m odi fi care il precedent e schem a di contratt o , la previsi one s econdo cui “L'Amministrazione Concedente consentirà al Concessionar io di cost ituire garanzi e reali su tutti i beni e l e superfi ci realizz at e, oggetto della gesti one f unzi onal e ed economi ca da part e del Conces sionario st esso, nel rispett o dei li miti dell a durat a dell a concessione, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e spes e del Conces sionari o entro il t ermine di scadenza della concessi one. ”) ed aveva i ndetto una seconda gara di appalt o;
▪ con determinazione diri genzi al e in data 05/02/2007 il CP_1
– preso atto che la Commissione Giudicatrice aveva dichiarato
[...]
l'unico offerent e, Controparte_7
aggiudi cat ari o provvisori o dell'appalto, verificat a la sussist enza dei presupposti per procedere all 'aggiudi cazi one defi niti va e dato att o che la spes a rel ativa al l 'appalto de quo (ammontante a complessivi €.
49.000.000,00) era a tot ale cari co del Concessi onario, salvo l 'import o di €. 15.000.000,00 finanziato dalla Regione Puglia a valere sulla
Misura 5.1 del POR Pugli a 2000 -2006 – aveva affidat o in conces si one l'appalto ad sul la base del Controparte_7
proget to prelimi nare offert o in sede di gara e del Capitol ato Speci ale
Prestazi onale approvato;
▪ con determi na zione diri genzi al e 2007/ 186/00005 del 16 /02/2007 il aveva approvat o il cont rat to con preci sazioni e CP_1
speci fi cazi oni , fra cui la possibil ità di costituire garanzi e reali sui beni reali zzati;
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(stipul a del cont rat to di affi dam ento i n concessi one e fase successi va ):
▫ in data 19/ 02/2007 il (concedent e) e l 'A.T.I. CP_1
cost ituit a t ra e (concessionari a) CP_7 Controparte_7
avevano stipulat o il cont ratto avent e per oggetto l 'affi dament o in concessi one, ai s ens i degli art t. 143 e ss. D.Lg. n. 163/2006 , di: “a)
Progett azione def init iva ed esecuti va, esecuzi one di tutti i lavori, anche strumentali per la real izzazione dell e opere come dettagli atamente des cri tte all 'art. 1, comma 1 del capit olat o prest azi onal e …; b) gestione funzi onal e ed economi ca, manut enzi one ordinaria e straord inaria , adeguamenti t ecni ci necessari per il prosi eguo della gestione ed adeguamenti progr ammati o straordi nari da part e del concessionario , di tutti i beni e l e superfi ci realizzat e, per t utta la durata della concessi one, come i ndi viduate al comma 2 del richiamato art . 1 del
Capitolato Prestazionale …” (art. 2).
La convenzione de qua prevedeva (t ra l 'altro):
- che la durat a del la concessi one era di 40 anni, decorrenti dall a dat a di sottos crizione del contratto di concessi one (art. 3) ;
- che il concess ionario si impegnava a finanzi are, con costi a proprio total e ed es cl usivo cari co, l e opere e gli oneri connessi per l a proget tazi one , reali zzazi one e gestione dell e opere di cui all a convenzione, fat to salvo i l contri but o di €. 15.000.000,00 , da corri spondersi da parte dell'Ent e concedent e a t itolo di prezzo , all 'esito dell a gara (art . 4);
- che il corrispetti vo per il concessionario era “costituito dalla gest ione funzional e ed economi ca dei lavori realizzati – con acquisiz ione dei r elativi ri cavi o per la durata del la concessi one
– delle attrezzature di interesse generale nell 'ambito urbano del quart ier e S . Paol o del Comune di nel l a 'Area Bersagl io B / S. CP_1
Paol o St ani c ', s ulla base dell e t ariff e off ert e ” (art . 5);
- che il finanzi am ento dell 'opera era “a totale carico del
Conces sionari o , fatt a sal va l 'erogazione del 'prezzo ' ex art . 143, comma 4, del D.L gs. n. 163/06, di cui al precedent e art. 4. ” (art .
7);
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- che l'i mmissi one in possesso del le aree di propri et à comunal e sarebbe avvenut a ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R . n.
554/1999 (art. 12);
- che, per consenti re l a reali zzazione degl i edi fi ci in oggett o e l a rel ati va gestione, l'Ente concedente, successi vam ente all a trascri zione del decret o di espropri o, “costituirà, in favore del
Conces sionari o, il di ritto di superfi ci e , sulle aree espropriate e s u quelle di propri età comunal e interessate dall 'i ntervento e sul relativo sot tosuolo …” e “consentirà al Concessionario di cost ituir e garanzi e reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gesti one funzional e ed economi ca da part e del
Conces sionari o st esso , nel rispetto dei limiti della durata dell a concessi one, garanzi e che dovranno essere rimosse a cura e spes e del C oncessionari o entro il t ermine di scadenza dell a concessi one ”
(art. 19 comm i 1° e 3°);
- che “Alla scadenza del diritto di superficie e del termine della concessi one, ai sensi e per gli eff etti dell 'art. 953 del c.c., l 'intero compl ess o i mmobili are, compresi t utti i beni, le superfi ci l e strutt ur e realizz at e, i relat ivi i mpi anti e le opere, fi ssi o mobili, real izzate dal concessionario, ivi compresi quel li realizzati nel cor so dell a concessi one, nonché tutt e l e attrezzature, macchi nari, arr edi e access ori installat i dal predet to concessi onario , i n forza del contratt o di concessione, di verranno automati cament e di propriet à del (art . 20 comma 1°); CP_1
- che il avrebbe potuto risolvere la concessi one, CP_1
previ a com uni cazi one scritt a al concessionario di int imazione all 'adempim ent o , nei casi specificam ent e indi cat i ed in parti colare
(tra gli altri ) in caso di frode del concessionario o di coll usione con personal e appart enent e al l 'organizzazione del o con CP_1
terzi [art. 35 com ma 1° l ett. a) ], in caso di fallim ento del concessi onario o suoi aventi causa ovvero di veri ficazione di fat ti nell a st rutt ura imprenditori al e del C oncessionario comport ant i una not evol e diminuzi one del la capacit à tecni co -finanzi ari a e/o
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pat rimoni ale [art. 35 comm a 1° lett. c)], in caso di vi ol azione dell 'obbli go di curare l a m anut enzione ordi nari a e st raordinari a dell e st rutt ure, degli impianti, nonché di t utte l e parti oggetto dell a gest ione [art. 35 comma 1° lett. h)], con conseguent i obbligo del concessi onario di compiere t utt e l e at tività necessari e ad evi tare l'aggravamento del danno e di riconsegnare al l 'ammi nist razione concedent e le opere oggetto dell a concessione (art . 35 comm a 3°)
e obbligo dell 'Am minist razi one concedente di comun icare ai soggetti finanzi atori la cont est azione intimat a al concessi onari o dell a caus a di risol uzi one del contratt o di concessi one ai fini dell 'appl icazione della cl ausol a concernent e la sostit uzi one del concessi onario (art. 35 com ma 4°) , att eso che gl i Enti fi nanziatori , al veri fi carsi delle condi zioni per l a ri soluzi one del cont rat to di concessi one per inadem pimento del C oncessi onario, avrebbero potut o i mpedi re l a risol uzi one designando una soci et à che subent rass e nell a concessi one al posto del C oncessionari o (art. 38 comm a 1°) , ferm a rest ando l a facolt à dell 'Ent e concedent e di rifiut are il subentro dell a societ à designat a dagli Enti finanzi atori nel cas o i n cui l a stessa fosse priva del le prescri tte caratt eri sti che tecni che e fi nanzi ari e oppure l'i nadempi ment o del Concessionario non foss e cess ato entro 180 giorni (o nel più am pio term ine event ual mente concordato t ra Ent e concedent e e d Enti fi nanzi at ori ) dal ri cevim ento , da part e degli Enti finanzi atori , dell a com uni cazi one intim at a dall'Ent e concedente al Concessionari o
(art. 38 comm a 2°) ;
- che l 'aggiudi catario aveva l a facol tà di cost itui re una societ à di proget to, ai s ens i e per gli effetti dell 'art. 156 D.Lg. n. 163/ 2006, in forma di S.p.a. o S .r.l., anche consortil e , in t al caso impegnandosi a versare un capit al e soci ale di valore ini zi al e non inferiore a €. 1.000.000,00, di cui €. 999.900,00 a carico di
[...] ed €. 100,00 a carico di (art. 40 ); CP_7 Controparte_6
▫ in dat a 20/ 12/2007 i l e CP_1 CP_1 Parte_5
(soci et à di progetto cost ituit a in data 27/ 01/2007 , ai sensi del l 'art . 40
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del contratto del 19/ 02/2007, da e all a CP_7 Parte_6
quale ulti ma era subentrato , i n dat a 21/06/2007 , CP_7 CP_7
, prem esso
[...]
- che il per consenti re l a realizzazione degli CP_1
edi fi ci oggetto dell a concessi one del 19/02/2007 e la rel ativa gest ione, si era im pegnato a costit ui re i n favore del concessi onario il dirit to di s uperfi cie sul le aree espropriate e su quell e gi à di propri et à comunale interessat e dall 'intervento e sul rel ativo sottos uol o con decorrenza dall a dat a di sottoscri zione del cont ratto di concessi one (19/ 02/2007) e fi no all a scadenza dell a concessione stes sa (18/02/2047) ;
- che, con decreto di espropri azione per pubblica utili tà del
26/04/2007 , era st at o dispost o il t rasferiment o dei suoli in ess o indi cat i a favore del CP_1
- che in dat a 02/07/2007 l Controparte_7 CP_7
aveva dat o formal e comuni caz i one al
[...] CP_1
dell 'avvenuto subent ro di nel rapporto Controparte_3
di concessione di cui al cont ratto stipulato in dat a 19/02/2007
(si cché in t al modo, aveva acquisit o lo Controparte_3
status di Concessi onari o); tutto ci ò prem ess o, avevano stipul ato un contratt o con il qual e i l aveva costituit o i n favore di CP_1 Controparte_3
“il diritto di costruire, mantenere, sopra il terreno sottodescritto
[...]
nonché nel s uo s ott osuol o, un centro per assist enza anziani, cent ro terzi ari o-dir ezional e e ci vi co, vi abi lità, parcheggi, verde e ci clopedonalità nell 'ambit o urbano del quarti ere San Paol o del Comune di nel l 'ar ea ber sagli o 'B' – San Paolo-Stani c” (art . 1). CP_1
Il contratt o de quo prevedeva (tra l 'alt ro):
- che i l dirit to di superfi ci e era costi tuito su part e dei terreni di propri et à del megli o indicati nell 'att o, dell a CP_1
com plessiva superfi cie di 31.179 m ² (art . 2);
- che il diritto di s uperfi ci e aveva l a durat a predet erminat a di 40 anni, decorrenti dal 19/02/2007 , alla scadenza dei quali il di ritto
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si s arebbe estinto secondo quant o previst o negli artt . 19 e 20 del contratto di concessi one del 19/02/2007 (art . 3) ;
- che l 'area int eres sat a dall a costit uzione del diri tto di superfici e rient rava nel “piano particolareggiato per l 'attuazione della legge
167/1962 – Settor e B di S. Paolo ” e successive vari anti approvato con decret o LL.PP. n. 1414 del 26/ 04/1965 e decret o del president e
G.R.P . n. 4972 del 27/11/ 1975 , con vi ncolo ri apposto ai sensi del
D.P.R . n. 327 /2001 e dell 'art. 16 comm a 3° L.R. n. 13/2001 gi usta deli bera del Consigli o Com unale n. 66 del 18/ 05/2005 (art. 6) ;
▫ con att o in dat a 17/ 01/2018, stipulato t ra e Controparte_3
premesso Controparte_18
- che il cont ratto di concessi one del 19/02/ 2007 prevedeva che sull e aree es propri ate e su quell e di propri et à com unal e i nt eressat e dall 'intervent o e sul relat ivo sottosuol o il CP_1
avrebbe cos tituit o il di ritt o di superfi cie a favore del
Conces sionari o, al quale sarebbe st ato consentit o di cost i tuire garanzie reali su dett e aree, olt re che sui beni real izzati, nel rispett o dei limiti della durat a dell a concessi one;
- che qual e soci et à di proget to ex art . 156 Controparte_3
D.Lg. n. 163/ 2006, era subentrat a nel rapport o di concessi one;
- che, in dat a 29/ 12/ 2007, e Controparte_18 [...]
avevano stipul ato un contratt o di Controparte_3 finanziamento di complessivi €. 30.674.000,00 , il quale prevedeva, per l 'obbligo di costit uire i pot eca ent ro Controparte_3
10 gi orni dall a dat a di stipul a del l 'att o di cost ituzione , da part e del del di ritt o di superfi cie sull 'area (20/12/2007) CP_1
ai s ensi del l 'art. 19 del cont ratto di concessi one del 19/02/ 2007 e, com unque , ent ro e non ol tre i l 30/06/ 2008 ; tutto ciò prem ess o, a garanzi a dell 'esat to Controparte_3
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adempim ento di tut te l e obbli gazioni assunt e con il cont rat to di finanzi am ento del 29/12/ 2007, aveva costitui to , a favore di
[...]
ipot eca volontari a di primo grado s ino all a Controparte_18 concorrenza di €. 61.348.000,00 sul diritto di superficie costituito in dat a 20/ 12/2007 sull'area di €. 31.679 m² e, anche ai sensi dell 'art. 2811
c.c., su t utti i beni edi fi cat i o edi fi cand i su dett a area oggetto dell a gest ione funzi onal e ed economi ca di in forza Controparte_3
del contratto di concessi one del 19/ 02/ 2007 , con l a preci sazione che la durat a dell 'ipoteca non sarebbe potut a essere superi ore all a durat a della concessi one così come previst a dall 'art. 3 del contratt o di concessi one , sicché l'i pot eca avrebbe avut o come “data di scadenza massima il giorno 19 Febbraio 2047 ”, e che l'i pot eca sarebbe st at a t rasferita qual e conseguenza l egal e dell 'event ual e cessi one t ot ale o parzi ale, da part e dell a banca, del cont rat to di finanzi am ent o o dei credi ti garant iti;
▫ con att o noti fi cato i n dat a 29/05/2015 Parte_1
(che, in data 22/12/ 2008 , aveva i ncorporato per fusi one
[...]
premesso che on Controparte_18 Controparte_3
aveva provveduto al pagam ento di quanto pat tuito all e scadenze e secondo le modalit à previste dal contratto di finanzi am ent o del
29/12/2007 e che vana era risultat a l a noti fica in dat a 30/ 03/2015 di att o di precetto (con il qual e era stato intim at o ad Controparte_3
mess a i n liquidazione con delibera assembl eare del 15/07/ 2014 , il pagamento di €. 25.158.106,45, oltre accessori ), aveva pignorato la propri et à superfi ci aria dei terreni dell a com plessiva superfi ci e di
31.679 m², siti nel C omune di ogget to dell 'atto di costit uzi one di CP_1
ipot eca del 17/01/ 2008 (i n alt ri t ermi ni, aveva pi gnorato gli i mmobili – fabbri cati , opifi ci ed alt ri – di propri et à di in Controparte_3
liquidazione edificat i sui predett i t erreni );
▫ con det erminazione n. 1680/2020 i n dat a 11/ 02/2020 del Diri gent e respons abil e dell a R iparti zione St azione Uni ca Appalt ante -Contratti e
Gestione LL.PP. , noti ficat a ad i n Controparte_3
liquidazione, a e al Custod e Parte_1
Giudi zi al e del compendio nominato nell 'am bito del procedi ment o di
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espropri azione imm obili are , il dopo avere CP_1
evi denzi at o ( tra l'alt ro )
- che l'Ent e concedente aveva assentit o al Concessi onari o la cost ituzione di garanzi e reali su tutti i beni e le superfi ci reali zzate, oggetto dell a gesti one funzi onal e ed economi ca da part e del stesso, nel rispett o dei limiti dell a durata dell a CP_10
concessi one,
- che era st at a quindi iscritt a ipot eca sul dirit to di superfi ci e in favore dell a banca m utuant e del , CP_10
- che l'opera era s tat a coll audata nel 2009, anno in cui aveva avuto inizi o l a gestione ,
- che, a s eguito del venir m eno di al cune dell e garanzi e previst e dal contratto a carico del Concessionario , con not a in data 07/ 12/2017 erano st at e cont est ate al al cune i nadem pi enze, CP_10
intim ando l a rimozione delle cause generatri ci dell e stesse ent ro il termine di 30 giorni , decorsi i nfruttuosament e i quali si sarebbe proceduto all a ris oluzione del contratt o di concessione ,
- che det ta nota era st ata comuni cat a a
[...]
ai sensi del l 'art . 35 comm a 4° del Parte_1
contratto del 19/02/2007, ai fi ni dell a sostituzione del
Conces sionario previ sta dall 'art. 38 del m edesim o cont ratto ,
- che il Conces sionario non aveva ri mosso l e inadem pi enze contes tat e, per cui, con not a del 23/01/2018, era st at a ri levat a la fat tispeci e espromissori a -ri sol utoria previst a dal cont ratto di concessi one,
- che aveva indi cato Parte_1
qual e sostituto Controparte_19
dell 'origi nari o C oncessi onario , m a il procedim ent o surrogat orio ex art . 38 del cont ratt o di concessione si era concluso con esit o negati vo, per ins ussi stenza dei rel ati vi presupposti , aveva dat o atto :
1) che il cont ratto di affidam ento in concessione rep. n. 36185 del
19/02/2007 s i era risolto i n vi rtù dell e inadempi enze contestate e
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non rim oss e dal Concessi onario in Controparte_3
, gi ust a com uni cazi one in dat a 07/12/2017 ; Parte_2
2) che il sub -procedi ment o di cui al l 'art. 38 del cont ratto di affidam ent o in concessione del 19/02/ 2007 – avvi ato per l a sostit uzi one del concessi onario, in conseguenza dell e conclam ate e non rimoss e inadempienze di quest'ulti mo – si era concl uso con esit o negati vo;
3) che s arebbero st at e com piut e le atti vit à conseguenzi ali previ ste per contratto e per l egge .
II.B.
2.c.2. Orbene, così ri cos truita (si a pur sint eti cam ent e) l 'intera vicenda, la
Cort e reputa che corret tam ente il Gi udi ce di prim o grado accolse l 'opposi zi one ex art . 619 c.p.c. propost a dal e, per l 'effetto , di chi arò la CP_1
nullit à e l 'i nefficaci a dell 'at to di pignoram ento i mmobi liare noti ficat o in dat a
29/05/2015 ed inoltre ordinò al l'Agenzi a delle Entrat e - Ufficio di Pubblicità
Immobili are, s ubordinat am ent e al passaggio in gi udi cato dell a sentenza, l a cancell azione dell a t rascri zione del pignoram ento del 15/ 07/2015 (n. 28060 R .G.
e n. 21481 R.P . ).
Invero, l a decis ione del Tri bunal e di Bari appare in li nea con i princi pi afferm ati di recente dall a Corte suprem a (dal cui autorevole i nsegnament o, pi enam ent e condivi sibil e, non v 'è ragi one al cuna di discost arsi ), l a qual e, dopo avere chi ari to che se al concessionari o di cost ruzione e gesti one di un 'opera pubbli ca è stato att ribuito il dirit to di superfi ci e sull a st essa, deve escludersi che su quest 'ult imo possa essere cos tituit a un 'ipot eca volontaria i n favore di t erzi (i n quanto tal e att o, facendo veni r meno il l egam e funzional e indissolubi le t ra att o di concessione e convenzione access oria per l a gest ione dell 'opera, sot trarrebbe quest 'ultim a all a sua destinazione pubbli ca ), a m eno che l'Ent e pubbli co , in deroga al divi et o generale, abbi a consentito espressam ente l 'iscri zi one ipotecari a – previ a val utazi one dell 'ines istenza i n concreto di un pregi udi zio per l 'interesse pubblico
– sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell 'atto di concessione o nel la convenzione access ori a ovvero anche in un successivo provvedim ent o , ha stat uito che “ove al concessionario [di costruzione e gestione di un 'opera pubbl ica] s ia stato at tribuit o il diri tto di superfi cie su quest 'ult ima, la decadenz a dell o stesso per gr ave inadempimento agli obbli ghi deri vant i dalla convenzione
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accessoria determi na l 'esti nzione del suddett o di ritto real e e, conseguent emente, dell 'ipot eca eventual mente costit uita dal concessi onario medesimo su di esso ”5.
All'afferm azi one dei su esposti principi l a Cort e di cassazi one è pervenut a nello scruti nio di una vi cenda s ost anzi alm ent e sovrapponi bil e a quella oggett o del present e procedim ento (s al ve al cune di fferenze m arginali evi nci bili , olt re che da quanto gi à precedent em ent e es post o sub II.B.
2.c.1., anche da ciò che si di rà più oltre)6, all 'esito di un 'accurata ri costruzi one del quadro norm ativo di sci plinante la m at eria, ri cost ruzione che, per la sua chiarezza e compl etezza, è opportuno 5 così Cass., n. 3897/2024. 6 questi i “Fatti di causa” esposti nella sentenza n. 3897/2024 (pagg. 2-4): «Il ha agito E_ CP_2 in giudizio nei confronti di Ge.Co. Park S.r.l. e della del per ottenere: Controparte_21
a) la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito in favore della Ge.Co. Park S.r.l. su un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica (autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la Ge.Co. Park S.r.l. aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della AR
, a garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la dichiarazione di
[...] estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie.
La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto AR l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma 1, c.c.
Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della banca Controparte_24 convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione, rappresentata dalla PA
[...] All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore: a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Ge.Co. Park E_ S.r.l.; b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati dalla società CP_20 concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del comune;
d) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla per l'accertamento del trasferimento AR dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria.
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal assorbito l'appello incidentale condizionato della E_ Controparte_24 avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo grado.
Ricorre il , sulla base di cinque motivi. E_
Resiste con controricorso (rappresentata da , già Controparte_26 Controparte_27 intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_24 nei diritti controversi, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Il resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato di E_ Controparte_26
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.».
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riproporre qui t est ualment e7:
«2. Con il primo motivo del ri corso principal e si denunzi a «Violazione e fal sa appli cazione del l'art . 828, comma 2, dell 'art. 2810, comma 1, n. 1 c.c. e dell 'art .
9 R.D. 23 maggi o 1924, n. 827 , i n relazione all 'art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con il secondo moti vo si denunzi a «viol azione e f alsa appli cazi one degli artt.
1325, 1346 e 1418 c.c. in r el azione all 'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con i primi due m otivi del suo ri corso, l 'ent e ri corrente deduce che l 'att o di cost ituzione dell 'i poteca vol ont aria post o in essere dall a societ à concessi onari a sul diri tto di superficie acquisi to i n base all a concessione di costruzi one e gest ione dell 'opera pubbli ca, senza l a propri a autorizzazione, qual e ent e concedent e, s arebbe nullo o com unque ineffi cace nei suoi confronti .
Con il terzo mot ivo si denunzi a «(IN VIA SUBORDIN ATA): violazione e fals a appli cazione dell'ar t. 2878 n. 4 c.c. , in rel azione all 'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.».
Con il quarto moti vo si denunzia «(IN VIA GRADATAMENT E SUBORDIN ATA): viol azione e fals a appli cazi one degli art t. 954 e 2816 c.c. , i n relazi one all 'art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con il terzo ed il quarto mot ivo, l 'ent e ri corrent e deduce (in vi a subordinat a) che, in ogni caso, anche a vol er ritenere val ido l 'atto di costituzione dell 'ipoteca, questa si sarebbe esti nta con l 'estinzione del di ritt o di superfi cie conseguente all a dichiarazione di decadenza dell a soci et à dall a concessione con l a qual e l e era stat o attribui to t al e diritto, per grave i nadempim ento.
I m otivi del ricorso sono logicam ent e e giuridi cam ent e connessi e possono, quindi, essere es ami nati congi unt am ent e. Essi sono fondati, per quanto ragione.
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3. Si prem ett e che, com e è paci fi co, il rapporto i nst aurato tra il CP_20
e l a soci et à concessi onari a che, qual e titol are del diritto di superfi ci e
[...]
sull'opera pubbli ca realizzat a s ull 'area appart enent e all 'ent e l ocal e, ha cost ituit o il di ritto di i pot eca in cont est azione, t rova l a sua font e normativa nell 'art. 19, comm a 2, dell a l egge 11 febbraio 1994 n. 109, il qual e, nell a formul azione all 'epoca vi gent e, prevedeva quanto segue: «2. Le concessi oni di l avori pubbli ci sono contratti conclus i in f orma scritta fra un imprenditore ed una amminist razi one aggiudi catri ce, aventi ad oggetto l a proget tazione definiti va, la progett azione es ecut iva e l 'es ecuzione dei lavori pubbli ci, o di pubbli ca utilità,
e di lavori ad es si struttural ment e e direttamente collegati, nonché l a lor o gest ione funzional e ed economi ca. La controprestazione a favore del concessi onario cons iste uni cament e nel diritt o di gestir e f unzional ment e e di sfrutt are economi camente tutti i lavori realizzati. Qual ora necessario, il soggett o concedent e as sicur a al concessionario il persegui mento dell 'equilibr io economi co -finanzi ari o degli investi menti e dell a connessa gestione in relazione alla qualit à del s er vi zio da pr est are, anche mediant e un prezzo, stabilito i n sede di gara. A titol o di prezz o, i sogget ti aggiudi catori possono cedere in propri età
o diritt o di godimento beni immobili nel la propria di sponibi lità, o all o scopo espropriati , la cui ut ilizzaz ione sia strument ale o connessa all 'opera da affidare in concessi one, nonché beni i mmob il i che non assol vono più a f unzi oni di interesse pubbli co, già indi cati nel programma di cui all 'arti col o 14, ad esclusione degli i mmobil i ri compresi nel patrimonio da dismet tere ai sensi del decreto -l egge 25 s et tembr e 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembr e 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progett azione defini tiva o es ecuti va, l 'oggetto della concessione, quant o all e prestazi oni progettuali, può es sere ci rcoscritt o all a revisi one dell a progettazione
e a l suo compl etamento da part e del concessionari o».
3.1 La concessi one di costruzione e gestione di opere pubbli che, nell a giurisprudenza di quest a C orte, viene qualifi cata com e una “ concessi one di lavori pubbl ici” (ri conduci bile, cioè, all a nozione norm ativa di “ concessione di lavori ” di cui all a di rettiva 14 giugno 1993, n. 93/ 37/CEE ed all a di rett iva 18 lugl io 1989
n. 89/ 440/ CEE), nel la qual e l a gestione funzionale ed economi ca del l 'opera pubbl ica non costit ui sce un accessori o eventuale dell a concessi one di costruzione,
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ma l a cont roprest azi one pri ncipale e tipi ca a favore del concessi onario, e nell a quale si distinguono una fas e pubbli ci stica di scelt a del prom otore, che s i concl ude con l a concessi one, ed una fase privati sti ca i ntrodott a dall a convenzi one che regol a i ris pet tivi di ritti ed obbl ighi dell e parti, che si m ant engono nell 'ambit o di un rapporto paritetico tra di esse e non impl i cano, pert ant o, di regol a, l 'es erci zio di un pot ere autori tativo pubbli co (cfr. Cass., Sez. U,
Ordinanza n. 21971 del 30/ 07/2021, Rv. 66 1865 - 01; S ez. U, Sent enza n. 5594 del 28/02/ 2020, Rv. 657200 – 01; S ez. U, Ordinanza n. 21200 del 13/ 09/2017, Rv.
645312 – 01; S ez. U, Sent enza n. 28804 del 27/12/2011, Rv. 620814 - 01).
L'opera che vi ene reali zzat a in base alla concessione è, a t utti gli effet ti, un 'opera pubbl ica, la cui gestione è affi dat a al soggett o pri vat o i ncaricato dell a s ua cost ruzi one, indivi duato i n base a una gara di evi denza pubblica;
il concessionario
è, pert ant o, s oggett o ad una s erie di obbli ghi convenzionali funzi onali a garanti re il p erseguim ent o dell 'int eress e pubbli co che l 'opera è destinat a a reali zzare.
3.2 È possibil e che i n favore del concessi onario si ano costituit i o trasferi ti diri tti reali su beni dell 'ent e concedent e la cui uti lizzazione sia st rum ental e o, com unque, conness a all 'opera pubblica, o anche sulla stessa opera sui primi a reali zzarsi o realizzata: si t ratta, in ogni caso, di di ritti reali la cui at tri buzione al concessionari o è comunque da rit enersi funzional e all a desti nazione dell 'opera pubbl ica, ci oè all 'i nteres se pubbli co in concreto perseguito con la st essa (in dott rina, t al e funzi ona li zzazione è st at a anche indi cat a con l 'espressi one di dir itti real i aff ievol iti).
In parti colare, nell a specie, vi è st at a la costituzi one di un di ritt o real e di superfi ci e in favore del conces sionario, avent e ad oggetto la st essa opera pubbli ca
(una st azione desti nat a agli autobus) dallo st esso reali zzat a su un 'area appart enent e al patri monio indisponibil e del Comune di . CP_20
3.3 Al di l à del le quali ficazioni risult ant i dagli atti, a giudi zi o dell a Corte deve cert am ent e ri teners i che, nell 'eveni enza appena descri tta, sussi sta una indissolubil e connes sione t ra l 'att o di concessi one (che, in parti col are, individua il soggetto pri vat o incari cato dell a costruzione e dell a successi va gestione dell 'opera pubbli ca, nonché i t erm ini di t al e gestione in funzi one dell 'i nt eress e pubbl ico) e l a convenzione accessori a all a st essa, che prevede i di ritti e gli obbli ghi del conces sionario in re l azione al la reali zzazi one ed alla gestione
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dell 'opera pubbli ca, nonché l 'eventual e trasferim ent o o costituzione i n suo favore di di ritti reali sull a s tess a (nell a specie, il diritto di superfi ci e).
Tal e i ndissolubil e connessione deri va dall a comune fi nal ità di t ali atti, tutti aventi lo scopo di garanti re la destinazione dell 'opera pubbli ca da realizzare e gesti re all 'int eresse pubbli co che ess a mi ra a soddisfare.
La destinazione pubblica del l 'opera oggetto dell a concessi one di cost ruzi one e gest ione costit uis ce, in alt ri t erm ini, l o scopo che gli atti amm inist rat ivi e quelli negozial i access ori , tra i quali sussist e un coll egam ent o funzional e, t endono a reali zzare e del qual e al lora i ndefett ibi lmente deve tenersi conto al fine di indivi duare e delimit are i rel ati vi effetti .
4. S i deve, poi , ri cordare che, i n base all 'art . 828 c.c., «I beni che fanno part e del patri monio i ndis poni bile non possono essere sottratti alla loro desti nazi one, s e non nei modi stabilit i dall e leggi che li ri guardano».
La suddetta dis posi zione vi ene comunem ent e i nt erpret at a nel senso che i beni pubbl ici avent i una concreta dest inazione ad un pubbli co servizi o o un pubbli co interesse non s ono suscett ibili di espropri azione forzat a (sono, cioè, impignorabili), i n quant o l a vendit a forzata l i sottrarrebbe a t ale destinazione, in base al pri nci pio per cui «la regola generale del l 'assoggettabi lità ad esecuzione di t utti i beni del debit or e subi sce, per quant o atti ene agl i enti pubbli ci , una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appart enenti , essendo espropriabi li sol o i beni disponi bili e non quell i di origine pubb licisti ca e dest inati per l egge ad uno specifi co scopo pubbli co» (C ass., Sez. 3, Sentenza n.
10284 del 05/05/2009, R v. 607860 – 01; S ez. 3, S ent enza n. 26497 del 17/ 12/2009,
Rv. 610481 – 01), con l a precisazi one, peral tro, che, «affi nché un bene non appartenent e al demanio necess ario possa ri vestire il caratt ere pubblico propr io dei beni pat rimoniali indisponi bili perché “desti nati ad un pubbli co servizi o ” ai sensi dell 'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requi sito: l a manif estazi one di vol ontà dell 'ent e t itolare del diritt o reale pubbli co e perciò un atto amministr ati vo da cui r isulti l a specifica vol ontà dell 'ent e di destinare quel det erminato bene ad un pubbli co servizio e l 'eff etti va ed attual e desti nazi one del bene al pubblico ser vizi o» (C as s., S ez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999, Rv.
528580 – 01; Sez. U, Sent enza n. 16831 del 27/11/2002, R v. 558791 – 01; S ez. 2,
Sent enza n. 5867 del 13/03/2007, Rv. 595412 – 01).
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4.1 Orbene, riti ene l a C ort e che l 'opera pubbl ica ogget to del la concessione di cost ruzi one e gestione si a s oggett a ad analogo regime, tratt andosi cert am ent e di un bene che non può ess ere sott ratto al la sua destinazione e che, di conseguenza, anche l e facolt à inerenti ai dirit ti reali eventu alm ent e at tribuiti al pri vato concessi onario incaricat o dell a sua realizzazione e gestione, in quant o funzionali zzati a tal e scopo, debbano int endersi limi tat e dall o st esso, nel senso che non poss ano pregiudicarlo e, com u nque, permangano orientate al s uo soddi sfacim ento.
4.2 Di cons eguenza, la pi gnorabili tà (e l a stessa “comm erci abilit à ”) dell'opera pubbl ica oggett o di concessione di costruzione e gestione è ammi ssibile esclusivament e l addove la sua destinazione a pubbli co servi zi o non possa ess ere com promess a dagli effet ti dell 'espropri azione, qual e esito norm ale del pignoram ento.
4.3 Va, altresì , ri cordat o che l 'i pot eca è un diri tto real e di garanzi a fi nalizzato all a tut el a es ecuti va, cioè all 'espropri azione del bene per l a soddisfazi one (in via privilegi ata) del creditore, medi ant e l a sua vendit a forzat a.
In considerazi one di ci ò, i limit i di pi gnorabi lit à di det erm inati beni devono coi nci dere con i l imi ti del la l oro assoggettabi lità ad ipot eca: in alt ri t ermini , s e un bene non è pi gnorabil e, non può essere assogget tat o ad ipot eca.
5. Avendo la concess ione di cos truzi one e gestione di un 'opera pubbli ca l o scopo di realizzare e desti nare a pubblico servizio l 'opera, cioè un manufatto con una dest inazi one di pubblica utilit à che a t al e desti nazi one non può essere sott rat to, il regi me cui è as soggettat a l 'opera pubblica, indipendentem ent e da chi sia il titol are dei di ritt i reali s ull a s tessa, deve rit enersi modell ato sulla base dei princi pi si n qui es posti.
5.1 Ne cons egue che, di regol a, non può rit enersi consentit a l 'espropri azione dell 'opera oggetto dell a concessi one di costruzione e gestione, una volt a che l a stessa si a st at a realizzata e abbi a ri cevuto in concreto la sua desti nazi one pubbl ica, i n quant o essa fini rebbe per essere sott rat ta a t ale destinazione, se foss e aggiudi cat a ad un t erzo non vi ncolato dagli obbli ghi derivanti dall a convenzione accessori a all a concessi one che ne disci plina la gestione, ol tre che pri vo dei requisiti necess ari perché t ale gesti one gli sia affidat a.
5.2 Dunque, in tutti i casi in cui venga att ribuito, dall 'ent e pubbli co concedente,
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un diritto real e su un bene del suo pat rim onio indi sponibil e, in virt ù di un rapporto di concessione final izzat o al la real izzazione di un 'opera con destinazione di interesse pubblico, nell 'am bito di un rapport o di sciplinat o, quindi , anche da un accordo negozi ale acces sorio sull a gest ione dell 'opera pubblica da part e del privat o, di regol a non poss ono ritenersi possibi li atti di disposizione di t al e di ritto real e, da part e del concessi onari o, che possano sott rarre il bene all a sua dest inazi one.
5.3 Va, pertanto, esclusa, in general e, in primo l uogo l a possi bilit à di un trasferim ento dell a propri et à dell 'opera, da part e del concessionario, in favore di alt ro soggetto non vi ncolat o dagli obblighi di cui alla convenzi one accessoria all a concessi one.
Analogam ent e, i n particol are, va alt resì esclusa, se non alt ro in linea di pri nci pio, la possi bilit à dell a costituzione di una ipot eca sul bene con dest inazione pubbli ca, dal momento che l 'i pot eca, ess endo finalizzata all 'espropri azione e, dunque, al trasferim ento del bene in favore di un t erzo, non vi ncol ato agli obbli ghi di cui all a concess ione, comporterebbe in defi nitiva anch 'essa l a sottrazione del bene all a sua desti nazione pubbli ca.
5.4 D'alt ra part e, è in proposito opportuno considerare che, secondo la giurisprudenza di questa st es sa Cort e, addi ritt ura l 'eventual e ipot eca già legit tim ament e cost i tuita s u un bene i mmobil e senza (ancora) una concret a dest inazi one pubbli ca (ci oè prim a del l 'acquisi zi one di esso al patrim oni o pubbl ico e/o dell a sua concret a desti nazione a pubbli ca utilità), dal privato propri et ario o dall o st ess o ente pubbli co, si est inguerebbe (per “perimento giuri dico del bene ” ai s ensi dell 'art. 2878 n. 4 c.c.), nel m om ent o in cui il bene venisse acquisito al patri moni o i ndisponibil e e destinat o a pubbl ica utili tà, di fat to e i n concreto, sull a bas e di vali di provvedim ent i ammi nistrati vi (vedi sul punto C ass., Sez. 3, Sent enza n. 13585 del 21/ 06/ 2011, nonché gli altri precedenti ivi richi am ati).
A m aggior ragione, pert anto, deve quant o m eno escludersi l a possibil ità, sal vo quanto si specifi cherà di qui a breve, dell a st essa costituzione di un 'i pot eca sull'opera pubbli ca, da part e del pri vat o che possa vantare di rit ti reali sulla st ess a, cost ituiti nell 'am bito di un rapporto concessori o, nel caso in cui la destinazione pubbl ica di dett a opera si a gi à in concret o sussist ent e, com e cert am ent e avviene
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nel caso dell a conces sione di cost ruzione e gest ione della m edesim a.
6. Deve ribadirsi, in proposit o, che, com e del rest o già chi arit o, l 'im pignorabilit à dei beni del pat ri monio i ndis ponibil e degl i enti pubbli ci con destinazione pubbl ica si determi na in vi rtù dell a sussi st enza del doppi o requi sito dell 'esist enza di un at to amminist rativo da cui ri sulti la speci fi ca volont à dell 'ent e di desti nare quel det ermi nato bene ad un pubbl ico servizi o e dell 'effetti va ed attual e dest inazi one del bene al pubbli co servi zi o.
Nel caso della concessione di cost ruzione e gesti one di un 'opera pubbli ca questi requisiti sussi stono, di regol a, ent rambi , in consi derazione dell a natura st ess a dell 'atto ammi nist rativo concess ori o e del rapporto privatist ico accessorio che intercorre con i l concessionari o, quant o meno nel mom ent o i n cui l 'opera st ess a
è reali zzata, dovendo es sere imm ediat am ente adibit a all a sua funzione.
Ne consegue che, di regola, com e gi à visto, anche laddove al concessi onario si ano att ribuiti di ritti reali sull 'opera pubbli ca, egli non ne potrà validam ente disporre in favore di terzi est ranei al rapporto accessorio all a concessione, in quanto i n tal modo sarebbe leso l 'indissolubil e rapporto t ra la concessione e l a convenzione accessori a, funzionale alla reali zzazi one ed alla destinazione dell 'opera al suo scopo di i nteress e pubbli co.
7. Ciò non es clude del tutto, peraltro, l a possi bilit à di una manifest azione di volontà, da parte dello st ess o ent e pubbl ico, che rim uova il suddett o limit e, i n virt ù di una valut azione di caratt ere ammi nistrati vo in ordine alla conveni enza (o, quanto m eno, all a non interferenza), ai fini del la pi ena reali zzazione dell 'interess e pubbl i co, di una possibi le disposi zi one, da part e del concessionario, dei di ritt i in suo favore costit uiti, cioè in tutti quei casi in cui l 'eventual e at to di disposizione, da part e del conces sionario, dei di ritti reali costi tuiti in suo favore sull'opera pubbli ca, non pregi udi chi la destinazione dell a stessa al servizi o pubbl ico.
7.1 In effet ti, dal l 'esam e com plessivo dell e si ngol e fattispeci e di concessioni pubbl iche es pres sam ent e previst e dal l 'ordinamento em erge, i n parti colare, che, nell e i pot esi in cui è positi vamente regolat a l a concessione ad un privato del diritt o di superfi ci e su un imm obil e pubbli co, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalm ent e previst o, dall e stesse disposi zioni norm ati ve che di s cipli nano tal i ipotesi , che l 'ent e concedent e pos sa
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espressam ent e cons entire l 'iscri zione di i pot eca sul dirit to di superfi ci e da part e del concessi onari o (evi dentemente previ a val ut azi one, da parte dello st esso ent e concedent e, che ciò non pregiudi chi l a pubbli ca dest inazi one dell 'opera st essa).
7.2 Si può, allora, rit enere che ciò costituisca una ult eriore conferma dell e concl usioni s in qui raggiunt e: il pri nci pio general e del diviet o di di sposizi one dei diritt i reali costit uiti in favore del concessionari o di un 'opera pubbli ca deve, cioè, rit enersi superabil e, benché es clusi vamente sull a base di una mani fest azione di volontà, che cons egua ad una val ut azione discrezi onal e dell 'ent e pubbl ico concedent e che aut ori zzi es pressam ent e l 'att o di disposi zione, in quanto ne accerti l a com patibil ità con l a destinazione pubbli ca dell 'opera.
7.3 D'alt ronde, viene comunement e (e pacifi cam ent e) am messa l a possibilit à di una autori zzazione, da part e dell 'ent e pubbli co concedent e, al concessionario, di cost itui re ipot eca sul dirit to di superfici e che gli sia stato at tribuito sull 'opera pubbl ica, nello st ess o atto di concessione.
Orbene, se l 'ent e concedent e può att ri buire t al e facolt à al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto succes sivo, sempre previ a val ut azione del l 'assenza di pregiudizi o per l'int eresse pubbli co che l 'opera è destinat a a soddisfare consacrat a in un provvedim ent o.
8. In conclusi one, devono afferm arsi i seguenti princi pi di di rit to:
«il diritt o di superfi ci e costitui to in favore del concessionari o dell a costruzione
e gestione di un 'opera pubbli ca sull 'opera st essa, di regola, non può essere da quest'ulti mo fatto oggetto di atti di disposizi one, i vi i ncl usa la concessi one di ipot eca volontaria s ul suddetto diri tto di superf ici e, in favore di soggetti non vincol ati dagli obblighi deri vanti dal la concessione e dall e convenzioni accessorie, in quant o t ali atti di disposi zione farebbero veni r meno il l egame funzi onal e indissol ubile tr a atto di concessi one e convenzi one accessoria per la gest ione dell 'opera, sott raendo, qui ndi , quest 'ultima alla sua desti nazi one pubbl ica»;
«l'ent e pubbli co concedent e può, peraltro, consentire espressament e l 'iscrizione ipot ecaria da part e del concessionario sul diri tto di superfi ci e allo st ess o attribuito s ull 'oper a pubbl ica, in deroga al di viet o generale di cui sopra, previa adeguata val utaz ione dell 'i nesist enza in concret o di un pregiudizio per
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l'int eresse pubbli co, sulla base di una manifestazione di vol ontà cont enuta nell 'at to di concess ione o nell a convenzione accessoria, ovvero anche in un successi vo pr ovvedi mento».
9. È, infi ne, appena il cas o di sott oli neare che, anche nel caso in cui la cost ituzione dell 'ipoteca s ul di ritto di superfi ci e attribuit o al concessi onari o si a espressam ent e aut orizzat a dall 'ent e concedent e, pur essendo consent ita l'espropri azione del diritt o di superfi ci e da part e del creditore i pot ecario, rest a fermo che i beni i potecati e acqui st ati dall 'aggi udi cat ari o ritorneranno nella propri et à dell 'ent e, alla s cadenza del diri t to di superfi ci e, i n vi rtù del la discipl ina generale di quest 'ult imo.
10. La decisione impugnat a non è conforme ai pri ncipi di diri tto sopra esposti.
La cort e d'appello ha rit enut o che l 'att o costitut ivo dell 'ipoteca da part e del concessi onario dovesse rit enersi di per sé valido ed effi cace nei confronti del per non ess ere st at a tal e costituzi one espressament e vietat a E_
nell 'atto di conces si one.
Al cont rario, es sa avrebbe dovuto accertare se l 'ente concedente (con i l contratt o stesso, ovvero s uccessivam ent e, mani festando validam ent e i n t al senso l a sua volontà) avess e effettivamente prest at o il proprio consenso a che la società concessi onaria pot es se di sporre del dirit to di superfi cie all a stess a att ribuito sull'opera pubblica medi ant e l a costit uzione di una ipot eca sullo st esso e, in mancanza, di chiarare l 'atto costitut ivo della suddett a i pot eca del t utto ineffi cace nei suoi confronti .
A t ant o dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvi o, sull a base dei principi di diritt o sopra esposti.
11. P er compl et are la ricost ruzione dell a fatti specie fi n qui deli neat a, deve, infi ne, osservarsi che, pur s e fosse st at o possi bil e rit enere vali da l 'iscrizione ipot ecari a da part e del concess ionario t itolare del di ritt o di superfi ci e, anche senza l'assenso dell 'ent e concedente (diversam ent e da quanto deve, invece, afferm arsi , per quanto esposto i n precedenza) e, comunque, nel caso in cui tal e assenso poss a rit enersi in concreto i nt ervenut o (che è quant o dovrà ess ere accertat o i n s ede di ri nvio), l a decaden za del concessionario che l 'aveva cost ituit a, per grave inadempi mento agli obblighi derivanti dall a convenzi one accessori a, determi nerebbe comunque la successiva conseguent e estinzione
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dell 'ipot eca.
L'esti nzi one del diritto di superfi ci e deri vant e dal la risol uzi one dell 'atto di cost ituzione del m edesim o di ritto, infatti , com port a che l 'opera pubbli ca ri ent ri immediat am ent e nel patri moni o i ndisponibil e del l 'ent e concedent e e, l addove essa conservi l a sua desti nazi one pubbli ca (com e pare si a nel caso di speci e), cert am ent e non ne sarebbe possibile l 'espropri azione forzat a, ai sensi degli artt.
826 e 828 c.c.: di conseguenza, l 'i pot eca cost ituit a su di essa non pot rà che perdere ogni effetto e, qui ndi, es GU .
Tal e esti nzione, poi , derivando da disposi zioni rel ati ve al la destinazi one pubbl ica dei beni del patri monio indisponi bil e, deve cert am ent e rit enersi preval ent e sull a previsione di cui all 'art. 2816, comm a 2, c.c.: quest 'ultim a norm a è destinat a a regol are, in generale, l 'ipot es i in cui il propri et ario del suol o acquisisca anche il diritt o di superfi ci e, ferm a restando la legittimit à dell 'espropri azione di entram bi tali diritti, mentre, in vi rt ù dell a decadenza dall a concessione, i l di ritt o di propri et à consoli dat o sull 'opera pubblica e sull 'area sull a qual e essa i nsiste, in cost anza dell a sua desti nazione a servi zio pubbli co, det ermina alt resì
l'impi gnorabil ità di ent rambi.
Come già chiarit o, infat ti, divenuti impi gnorabi li i beni i pot ecati, l 'i pot eca sugli stessi non può che esGU , perché non avrebbe pi ù modo di svol gere l a sua funzione, fatta s alva l a possi bilit à che il di ritt o si trasferisca su eventuali indennit à, possi bilit à che, peralt ro, è essa stessa una conseguenza dell 'esti nzi one dell 'ipot eca, non un i mpedimento a dett a estinzione, e fat te alt resì salve event ual i azioni ri sarcitori e, laddove ne ricorrano i presupposti. ».
II.B.
2.c.3. Ed all ora , t rasponendo il puntuale it er argom entativo dell a C ort e suprem a (pi enam ent e condi viso da quest a C orte) nell a controversi a oggetto del present e giudi zi o , nel caso in esam e può qui etam ente afferm arsi:
♦ che l 'i pot eca volont ari a di primo grado cost ituit a da Controparte_3
, con atto i n data 17/ 01/ 2008 , in favore di
[...] Controparte_18
(successivam ent e incorporat a per fusione da Parte_1
, si no all a concorrenza di €. 61.348.000,00 , sul dirit to di
[...]
superfi ci e costitui to dal in favore di CP_1 CP_1 Controparte_3
gi ust a att o di cost ituzione in dat a 20/12/2007 a rogi to del notaio dott .
[...]
sul l'area di €. 31.679 m² e, anche ai sensi dell 'art . 2811 Parte_7
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c.c., su tutti i beni edifi cati o edi ficandi su detta area oggetto dell a gestione funzionale ed economica di in forza del cont ratto Controparte_3
di conces sione del 19/02/ 2007, era st ata iscritt a validam ent e, t enut o conto dell 'ass ens o prest at o da ll'Ent e pubbli co ai sensi dell 'art. 19 comm a 3° del contratto di conces si one del 19/02/ 2007 [cl ausola conforme agli artt. 21 e 23 del C apit ol ato Special e P restazi onal e, così com e novell ati con l a det erminazione diri genzi ale n. 6166/2006 (v. sopra) , nonché al contratto così com e approvato, con modi fi cazioni e precisazioni, con l a det erminazione diri genzi al e 2007/186/00005 (v. sopra) ];
♦ che la risol uzione del rapporto di concessione per grave inadempimento del
Conces sionario ( giust a provvedimento n . Controparte_3
1680/ 2020 adot tat o dal l 'Ent e concedente ( ai sensi degli CP_1
art t. 35-36 del cont ratto di concessione del 19/02/2007 , aveva det erminato l'estinzione del di ritto di superfi ci e e, conseguent em ent e, l'i mmedi ato rient ro dell 'opera pubbli ca nel patrimonio indisponi bile dell 'Ent e concedent e ( ; CP_1
♦ che l'opera reali zzat a da (Concessi onari o ), Controparte_3
rient rat a nel pat ri monio indisponibil e di (Ente CP_1
concedent e ) i n conseguenza del provvedim ento di risoluzi one del la concessi one (non impugnat o , per quant o è dato sapere, in sede giurisdi zionale , né 'paralizzato ' dal subentro nella concessione, al posto del
Conces sionario i nadempi ent e , di una societ à designata da
[...]
ex art . 38 del cont ratt o di concessi one del Parte_1
19/02/2007 ) e dell a cons equenzi al e est inzi one del diritto di superficie cost ituit o in favore del C oncessi onari o , aveva conservat o la propri a dest inazi one pubbli ca (ess endo l 'int ervento com pl essivam ente finali zzato all 'ass etto urbani sti co del t errit ori o int eressat o) , si cché l 'espropriazi one forzat a era divenuta impossi bile, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c. , con conseguent e ineffi caci a (e, qui ndi, esti nzione) dell'ipot eca costitui ta sulla stessa;
♦ che l'est inzione del l'ipoteca, essendo stat a determi nat a da di sposizi oni
(speci ali) rel ati ve all a destinazione pubbli ca dei beni del patri moni o indisponi bil e dell 'Ente pubblico ( , preval eva (e preval e) CP_1
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sull a norm a (general e) di cui all 'art. 2816 com ma 2° c.c. i nvocata dall 'odierna appell ante, per l a sempli ce ragi one che l a decadenza del
Conces sionario ( dall a concessi one , unit am ent e Controparte_3
all a m ancata sost it uzi one del C oncessionari o a norm a dell 'art . 38 del contratto del 19/ 02/2007 (att eso l'esito negati vo del rel ati vo sub - procedim ento , del qual e l'odi erna appell ante Parte_1
era stata part e at tiva ), aveva det erminat o , perm anendo la
[...]
dest inazi one a servi zio pubblico dell 'area i nt eressat a dall 'i ntervent o (l a quale era gi à, ab ori gine, di propri et à del e dell'opera CP_1
pubbl ica reali zzat a per finalit à pubbli che su detta area (divenuta di propri et à del per effett o del provvedim ent o di ri soluzione dell a CP_1
concessi one, con conseguen t e est inzione del dirit to di superfici e costituit o dall 'Ent e concedent e in favore del concessionari o in dat a 20/12/ 2007 in forza del cit at o cont ratto di concessione del 19/ 02/2007 e, quindi , consoli dam ento in capo all 'Ent e pubbli co sia dell a propri et à dell 'area sia dell a propri età degli edifi ci reali zzat i s u dett a area ), l 'im pignorabi li tà d ell 'int ero com pendio immobili are (area + edi fi ci ).
II.B.
2.c.4. A quant o sopra es post o deve aggiungersi che l 'esti nzi one dell 'ipot eca non comportava (e non comporta) , di per sé, una sit uazi one di i rragionevol e pregiudi zio in danno del credi tore procedent e, per un dupli ce ordi ne di ragi oni:
♥ in primo l uogo, perché l 'esti nzi one dell 'i pot eca avent e per oggett o il diri tto di superfi ci e iscritt a cont ro il superficiario , determi nat a dall 'esti nzi one del diritt o di s uperfi ci e nel caso di devol uzi one del la superfi ci e al propri et ari o del suol o, si ris ol ve, all orquando il superfi ci ari o abbi a diritt o a un corri spettivo, s ul corrispetti vo m edesim o (art. 2816 comma 1° period i primo e secondo c.c.), si cché, per effett o dell a risoluzione della concessione, il diritt o dell'Ent e fi nanzi atore ( Parte_1
si è tras feri t o s ulle i ndenni tà spett anti al C oncessionario8 in forza
[...]
dell 'art . 37 comm a 3 ° part e prima del contratto del 19/02/ 2007 [a m ent e del quale, in caso di risoluzione per inadempim ento del concessionari o, a quest'ultim o spett a u n'indennit à dovut a nei lim iti dell a somm a indi cata nell a
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lett. a) del comm a 1° del m edesi mo arti colo (ossia “somma comprensiva… del valor e delle oper e r ealizzate pi ù gli oneri accessori, al netto degl i ammortamenti ”, avendo l 'opera superato la fase di coll audo ), si a pur nei limiti del dirit to di ritenzione previst o dall'art . 37 comm a 3° part e seconda del cont ratt o del 19/02/ 2007 (secondo cui “il Concedente ha diritto di ritenere tal i s omme fino all'accert amento da part e del l 'Amministrazi one dell 'ammont are del debito del concessi onario per l e penali e danni , nonché di compensare detta indennit à con il debit o del C oncessionari o nei conf ronti del Concedent e”)];
♥ in secondo luogo, perché , qualora ne ri corrano i presupposti, ri mangono com unque sal ve, come s peci fi cat o dall a Cort e suprem a , event uali azioni risarcit ori e9.
II.B.
2.c.5. Un 'ult eri ore conferm a dell 'estinzione dell 'ipot eca (e dunque del la corrett ezza dell a declarat ori a di null ità ed ineffi caci a dell 'att o di pignoramento immobili are not ifi cato in dat a 29/05/2015 nonché dell'ordine di cancell azione dell a t rascri zi one del pignoram ent o di cui all a nota di t rascri zi one n. 28060 r.g. e n. 21481 r.p. del 15/ 07/ 2015 pronunciat i dal Tri bunal e di Bari qual e effet to dell 'accoglim ent o dell 'opposi zi one di t erzo propost a dal CP_1 CP_1
deriva anche da un ulteriore ordi ne di considerazioni.
Lo st esso nel corso del giudizio, ha reit erat ament e affermato CP_1
l'appli cabil ità , nella cont roversi a in esame, dell a L. n. 865/ 197 1 (“P rogrammi e coordi namento dell 'edilizia res idenzi ale pubbli ca;
norm e sull a espropri azione per pubbl ica utilit à; m odifi che ed i ntegrazioni all e l eggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 april e 1962, n. 167; 29 s ett embre 1964, n. 847; ed autori zzazione di spesa per intervent i s traordi nari nel s et tore dell 'edili zi a resi denzi al e, agevol at a e convenzionat a) e segnatam ente dell 'art. 35 di det ta l egge [i l quale dispone, t ra l'altro, che «L e ar ee compr es e nei piani approvat i a norma del la l egge 18 april e
1962, n. 167, sono es propriat e dai comuni o dai loro consorzi .» (comm a 2°), che
«Le aree di cui al precedent e comma, salvo quell e cedut e in propriet à ai sensi dell 'undi cesimo comma del present e arti col o, vanno a f ar parte del patri monio indisponi bil e del comune o del .» (comm a 3°) e che «Su t ali aree il CP_6
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comune o i l concede il dirit to di superfi ci e ...» (com ma 4°) ], deducendo CP_6 espressam ent e: che “Nella specie … non si discute puramente e semplicemente
«di fabbri cati di proprietà pri vata costru iti in regim e di di rit to di superfici e» , ma di una propri età superfi ci ari a (e qui ndi temporan ea) edi ficata su su olo di prop ri età comunal e in vi rtù d i di ritto di superfici e con cesso nel contesto di una con cessi one di l avori pubbli ci amministrativa oggetto di conven zion e ex art. 35 L. n. 865/197110; che “In linea general e, è pacifi co che «la deliberazione del di concedere il diritt o di superfi cie e la relativa convenzione CP_1
attuati va compongono entrambe la f at tispeci e compl essa dell a concessione amminist rati va ed i s tituis cono fra concedente e concessi onario un rapporto che
è unit ario» (ex mul tis, Cass., s.u., ord., 09.11.2012, n. 19390; C ass., s.u.,
04.10.2000, n. 1055). Ed è noto che, nell a figura dell a concessione -cont rat to (o contratto ad oggett o pubbli co), la Pubbl ica Ammini strazione è titolare di una posi zione parti col are e privi legiata rispetto all 'al tra part e, in quanto dispone, oltre che dei di ritti e dell a facolt à che nascono com unem ente dal cont rat to, di pubbl ici pot eri che deri vano diret t am ent e dall a necessit à di assicurare il pubbli co interesse i n quel particol are s ettore, i n cui l a concessi one è dirett a a produrre i suoi effetti .”11.
Ora, tratt andos i di conces sione del diri tt o di superficie ad “ente privato ” (
[...]
per l a reali zzazione di impi anti e servizi pubbli ci (i pot esi non Controparte_3
rient rante nel comm a 5° dell 'art . 35 L. n. 865/1971 , riguardant e in vi a esclusi va la concessione del di ritto di superfi ci e ad «enti pubblici» per la reali zzazi one di impianti e servi zi pubbli ci ), nel caso in esam e è da rit enersi i nappli cabil e l a norma di cui all 'art . 35 comma 9° L. n. 865/ 1971 , a m ente dell a qual e «L e disposizi oni del precedent e comma non si applicano quando l 'oggetto della concessione sia cost ituit o dalla real izzazi one di impiant i e servi zi pubblici ai sensi del quint o comma del pr es ent e arti colo .».
All'inappl icabi lit à dell a disposi zione d i cui al comm a 9° dell 'art . 35 L. n.
865/1971 consegue l 'appli cabili tà dell a disposi zi one di cui al comm a 8° dell 'art .
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35 L. n. 865/1971, il qual e s tabilisce che «La convenzi one deve prevedere: a) i l corrispetti vo della conces sione e l e modalità del relati vo versamento, det erminati dalla deli ber a di cui al s etti mo comma con l 'appli cazi one dei crit eri previst i dal dodi cesi mo comma;
b) i l corri spetti vo del le opere di urbani zzazione da real izzare
a cura del comune o del , ovvero qual ora dett e opere vengano eseguit e CP_6
a cura e spes e del conces sionario, le rel ative garanzie fi nanziari e, gli el ement i progett uali dell e oper e da es eguire e l e modalit à del controllo sul la lor o esecuzione, nonché i crit eri e l e modal ità per il loro trasferiment o ai comuni od ai consorzi;
c) l e car att eristi che costruttive e tipologiche degli edifi ci da real izzare;
d) i t ermini di ini zio e di ul t imazi one degli edi fi ci e delle opere di urbanizzazione;
e) i crit eri per la det erminazione e la revisione periodica dei canoni di l ocazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessi one degli alloggi, ove quest a s ia cons entita;
f ) l e sanzioni a cari co del concessi onario per
l'inosservanza degli obblighi st abilit i nella convenzi one ed i casi di maggior gravità in cui tale oss er vanz a comporti la decadenza dalla concessione e la conseguent e estinzione del di ritto di superfici e;
g) i criteri per la determi nazi one del corrispetti vo i n cas o di rinnovo dell a concessione, l a cui durat a non può essere superi or e a quell a previst a nell 'at to originario.».
L'art. 37 L. n. 865/1971 dis pone che «In tutti i casi i n cui si veri fichi la decadenza dalla concessi one e la cons eguent e esti nzione del dirit to di superficie di cui all'ottavo comma, l etter a f ) dell 'arti col o 35, ovvero la risol uzione dell 'atto di cessione in pr opri età di cui al t redi cesi mo comma, l ettera d) dell'arti col o medesimo, l 'ent e che ha concesso il di ritto di superficie o che ha cedut o l a propria subent rerà nei r apporti obbligatori deri vanti da mut ui ipot ecari concessi dagli istit uti di cr edi to per il fi nanziamento dell e costruzioni sulle aree compres e nei pi ani appr ovati a no rma della present e legge, con l 'obbli go di soddisf are sino alla estinzi one l e ragioni di cr edito dei detti ist ituti .» (com ma 2°), con obbligo dell o st esso Ent e concedent e di soddi sfare l e ragioni di credito di detti i stituti sino all 'estinzione , nel rispetto dell e modalit à st abil ite dal successivo comm a 3°
(a m ente del qual e «I pagamenti da effettuare i n adempi mento di quanto previ sto al comma precedent e saranno considerati come spese obbligatorie da iscri vere in bilancio da part e degli ent i obbli gati , i quali sono t enut i a vincolare agl i stessi pagamenti le r endit e der ivanti d all e costruzi oni acqui sit e per devoluzione o
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risoluzione della ces sione i n pr opriet à.»).
Ora, non è certo ques ta l a sede per veri fi care se, nell a vi cenda in esame, ricorrano o no i presuppos ti applicati vi dell 'art . 37 L. n. 865/ 1971 [e dunque se, i n conseguenza dell a ri soluzi one del rapporto di concessione per grave inadem pim ento del C onces sionario ( dispost a nel 2020 Controparte_3
dall 'Ent e concedent e ( , quest 'ul timo sia effett ivament e CP_1
subent rato nel rapporto obbli gatorio deri vante dal mut uo ipot ecario concesso da
(ora Controparte_18 Parte_1
ad essendo tal i questioni del tutt o estranee all 'oggetto Controparte_3
del presente gi udi zi o (ci rcos critto all 'opposi zi one propost a dal CP_1
ai sensi del l 'art . 619 c.p.c. nell 'am bito della procedura esecutiva
[...]
immobili are i nst aurata da nei Parte_1
confront i di ). Controparte_3 Parte_2
Ciò, tuttavi a, non i mpedis ce di ril evare che l e di sposizioni dell 'art. 37 L. n.
865/1971 , val utate nel la compl essiva ri cost ruzi one del quadro normativo, appai ono conferm are indi rettam ente che, nel caso di risol uzione dell a concessi one
(impli cant e l 'esti nzi one del di ritt o di superfi ci e concesso dall 'Ente concedente al
Concessionario e, cons eguentem ente , l 'inefficaci a – e qui ndi l 'esti nzi one – dell 'ipot eca ), il diri t to degli Istit uti di credit o fi nanziat ori si a salvaguardat o non att raverso l a proposi zione dell 'azione esecutiva sui beni gravati da ipot eca nei confront i del Conces sionario (es sendo l 'i pot eca di venut a inefficace, com e detto, in conseguenza dell 'esti nzi one del di ritto di superfi ci e causat a dall a risoluzione dell a concessi one di spost a dall 'Ente concedent e ), bensì dal subent ro dell 'Ente concedent e nei rapporti obbli gat ori deri vanti dai m utui concessi dagli istituti di credito per il finanzi am ento delle cost ruzioni reali zzate sull e aree comprese nei piani approvat i a norma dell a L. n. 865/ 1971 (subent ro operante al veri ficarsi di det erminati presupposti previsti ex l ege), nel qual caso l e ra gi oni di credito degli
Istit uti fi nanziatori sono s oddisfatt e dal l'Ente concedente , sino all'est inzione dell e st esse, m edi ant e pagamenti che, per espressa previsione legi slativa, vanno considerati come spes e obbligat ori e da i scrivere i n bil anci o da part e degli enti obbli gat i, t enuti a vincol are agli st essi pagamenti l e rendi te derivanti dall e cost ruzi oni acquisit e per devol uzi one o ri soluzione dell a cessi one in propri età ).
In alt ri termi ni, l'art. 37 L. n. 865/1971 appare chi aram ent e di retto ad evi tare che
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l'incommerciabilità dei beni , rientrati nel patrimonio dell' Ente pubblico per effetto della ri soluzione del cont ratto di concessi one , produca un i ngi usto arri cchim ent o dell a P.A. concedent e a danno del creditore ipotecari o , per l'appunto prevedendo che il venir meno della garanzia ipotecaria sia controbil anci ato dal la possi bilit à, per l ' Istitut o di credito , di soddisfarsi nei confront i del s ubent rant e. CP_1
II.B.
2.c.6. In definiti va, ti rando le fi la sparse del discorso sin qui svolt o, l a C ort e riti ene che i neccepibilmente il Giudi ce di pri mo grado accol se l 'opposi zi one di terzo propost a dal e, per l 'effetto, di chi arò l a nul lità e CP_1
l'ineffi cacia dell 'att o di pignoram ent o i mmobili are noti ficat o il 29/5/ 2015 ed ordi nò all'Agenzi a dell e Ent rat e - Ufficio di Pubblicit à Im mobil iare, subordi natam ente al pas saggio i n giudi cat o del la sentenza, l a cancellazi one dell a trascri zione del pi gnoram ento di cui all a not a di t rascri zi one R.G. n. 28060 e R.P .
n. 21481 del 15/ 07/2015.
II.B.
4. Al l'i nfondat ezza dei motivi di appell o non può che consegui re il rigetto dell 'im pugnazione, con cons eguent e conferm a, anche per le ragioni in fatt o ed in diritt o espost e nel la pres ent e s entenza, della decisione i mpugnat a.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O.
Le spese del pres ent e grado di gi udi zio t ra l 'appell ant e e gli appell ati costit uiti
{liqui date com e da disposi tivo in misura pari ai valori medi per l a fase di studi o, la fase introdut tiva e la fas e deci sional e ed in misura pari ai valori m inimi per l a fase ist rutt ori a [all 'uopo si preci sa che per l a fase ist rutt ori a – com presa, com e è noto, nel la fase di t rattazione , per l a qual e la vigente t ariffa professionale prevede un compenso unit ari o anche a prescindere dall 'effettivo svol gimento, nel corso del si ngol o grado del giudi zio di m eri t o, di att ivit à a contenuto ist rutt ori o, essendo suffi ci ent e l a s emplice tratt azione dell a causa12 (e l a fase di t rattazi one, nel giudizio di appel lo , è inel udibile e coinci de con l e atti vit à previ ste dall 'art. 350 c.p.c.13) – si reputa congruo operare una diminuzi one del com penso nell a misura massim a del 50%, ess endovi st at a solo l a t rattazi one dell a causa , senza il concreto svol gim ent o di atti vit à di natura istruttori a], appli cando l e disposi zioni
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del D.M. Gi usti zi a n. 55/201414 e succ. modd.15 [da int erpret arsi al la luce dell 'autorevole insegnam ent o della Cort e Suprem a16, formul ato con riferim ent o al
D.M. Gi usti zi a n. 140/2012, m a da rit enersi pienam ente valido anche dopo l'ent rat a i n vi gore del D.M . Gi usti zi a n. 55/2014 (nonché dei DD.MM. Gi usti zi a nn. 37/ 2018 e 147/ 2022) , in ragi one dell 'identi tà dell 'art. 28 del D.M. Giust izi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Gi usti zia n. 37/ 2018 e dell 'art. 6 del D.M.
Giust izi a n. 147/ 2022) al l'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/ 2012 ], t enendo conto
– sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12.
Giudi zi innanzi alla Corte di Appell o” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014
(appli cando gli aumenti previ sti dall 'art. 6 del D.M. Gi usti zi a n. 55/2014 e succ.
modd. nell a mis ura del 10% per ciascun o di essi17) ed escl udendo, ex art. 92 comm a 1° c.p.c., l a ripeti zi one dell e spese eccessive o superfl ue sostenut e dal la part e vitt ori os a } vanno regolate i n ossequio al principi o dell a soccombenza, ai sensi dell 'art . 91 c.p.c.
Non v 'è invece da provvedere sull e spese rel ative al rapporto processual e tra l'appell ant e e l 'appell ato cont um ace, stant e l a m ancat a costituzione di quest'ultim o.
II.D. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002.
In considerazione del ri getto int egral e dell 'appello e del l'int roduzione del present e giudi zio di i mpugnazione dal 30° gi orno successivo (v. art. 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di ent rat a i n vigore dell a L. n. 228/2012 ( avvenuta in dat a 01/ 01/2013, ex art . 1 com ma 561° dell a L. n. 228/ 2012)18, deve darsi att o ,
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ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R. n. 115/2002 (int rodotto dal l 'art. 1 comm a 17° della L. n. 228/ 2012) , del la sussi stenza dei presupposti perché l a part e appel lante si a tenuta a versare un ulteriore importo a t itolo di cont ributo unificato pari a quel lo dovut o per l 'im pugnazi one19, precisando che l 'obbligo di pagam ent o s orge al momento del deposit o dell a present e sent enza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ent o n. 926/ 2023 R.G.A.C.C ., sull'appello propos t o da in Parte_1
persona del l egal e rappres ent ante pro t empore, con atto di cit azione noti fi cato i n dat a 05/ 07/ 2023, nei confront i di i n persona del sindaco pro CP_1
tempore, di i n liquidazione , in persona del li quidat ore Controparte_3
pro t empor e, e di avverso l a sent enza n. 2191/2023 , pubbli cat a CP_4
in dat a 01/ 06/ 2023, del Tribunale di B ari i n com posi zi one monocrati ca , così
richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n.
14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°- quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 19 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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provvede:
1) dichiara l a contum acia di CP_4
2) rigett a l 'appell o;
3) condanna l 'appell ante alla ri fusione, i n favore degli appell ati costi tuiti , dell e spes e del presente grado di giudi zi o, che liquida, per ci ascuna part e, in €. 30.433,66 (euro trentamilaquattrocentotrentatre /66), tutti per com penso, oltre ri mborso spese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per la prest azione, C.N.P .A.F. ed I.V.A. come per l egge;
4) null a per l e s pese t ra l 'appell ante e l 'appell ato contum ace;
5) dà atto dell a s ussi st enza dei presupposti perché l a part e appellante si a tenut a a vers are un ulteri ore i mporto a ti tolo di cont ributo uni fi cato pari a quello dovut o per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagament o sorge al momento del deposit o dell a present e sent enza, ex art. 13 com ma 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, int rodotto dall 'art . 1 comm a 17° del la L. n.
228/2012.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 15/04/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 926/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da § 17. a § 22. 2 da § 23. a § 44. 3 da § 45. a § 56. 4 isulta indicata quale parte finanziata e datrice d'ipoteca (ossia quale parte del Controparte_3 contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria del 29/12/2007 stipulato con Controparte_18 non prodotto in giudizio) nell'atto di pignoramento immobiliare notificato da
[...] in data 29/05/2015. Parte_1 7 v. sentenza n. 3897/2024, cit. [“Ragioni della decisione”, pagg. 6-17, §§ 2-11, segnalando sin d'ora che, nel presente giudizio, risulta di particolare rilevanza quanto osservato nel § 11 di detta sentenza (v. infra): infatti, a differenza della vicenda scrutinata dalla Corte suprema nella pronuncia n. 3897/2024, nella vicenda oggetto del presente giudizio è pacifico tra le parti (e comunque risulta provato per tabulas: v. pag. 3 della
Determinazione n. 1680/2020 in data 11/02/2020 del Dirigente responsabile della Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP. del che il Ente CP_1 CP_1 concedente, aveva prestato il proprio assenso alla costituzione, da parte del Concessionario, di garanzie reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione e che, per l'effetto, era stata iscritta ipoteca, in favore dell'Istituto di credito mutuante del Concessionario, sul diritto di superficie]. Appare opportuno precisare che l'enfasi contenuta nel testo (grassetto, corsivo, maiuscole, sottolineature)
è presente nell'originale della sentenza n. 3897/2024. 8 come chiarito anche da Cass., n. 3897/2024, cit. 9 cfr. Cass., n. 3897/2024, cit. 10 v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di appello depositata in data 21/11/2023. Si precisa che l'enfasi (grassetto) è presente nel testo originale della comparsa (N.d.E.). 11 v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di appello depositata in data 21/11/2023, nota 12.
Si precisa che l'enfasi (corsivo e sottolineatura) è presente nel testo originale della comparsa (N.d.E.) 12 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 13 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 14 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 15 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 16 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass.,
n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 17 difatti, ciascuno degli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. per le controversie di valore superiore a €. 520.000,00 non è “del” 30%, bensì “fino al” 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore immediatamente inferiore. 18 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
La Cort e di appel lo di Bari / s ezi one 1a ci vile, riunit a i n cam era di consiglio nell e persone dei s eguenti magi strati:
1. dott. Maria Mit ola - President e
2. dott. Michel e P rencipe - Consigliere relat ore
3. dott. Aless andra Pili ego - Consigliere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA definit iva nel procedimento is critto nel Regist ro Generale degli affari ci vili contenzi osi per l'anno 2023 sot to il numero d 'ordine 926, avent e per oggett o appell o avverso l a s ent enza n. 2191/2023, pubblicat a in dat a 01/06/2023 , del
Tri bunal e di B ari in com posi zione monocrat ica ,
T R A
i n persona del suo l egal e Parte_1
rappresent ant e pro t empor e, elet tivam ent e domi cili at a in Mil ano all a vi a B arozzi n. 1 presso lo studi o degli avv.t i Paolo Oli viero e Monica Iacoviello, da cui sono rappresent ati e di fesi , anche dis giuntam ente, in virt ù di mandat o in cal ce all 'atto di citazi one i n appell o,
– appellante –
E
in pers ona del si ndaco pro t empore, rappresent ato e difeso CP_1
dall 'avv. Eugenio Mangone, unit am ent e e di sgi unt am ent e all 'avv. CP_2
giust a delibera di G iunt a Muni ci pale n. 745 in data 27 / 09/2023 ed in vi rtù
[...]
di mandato all egat o all a compars a di cost ituzi one in appello ex art. 83 comma 3°
c.p.c. deposit at a i n dat a 21/ 11/2023 , el ettivam ent e domi ciliat o di git alm ent e presso i suoi difensori (p.e.c. m angone. it;
Email_1 Email_2
bal di. it ), Email_3 Email_2
– appellato –
n liquidazione, in persona del l iqui datore pro t empor e, Controparte_3
el ettivam ent e domi ci liat a in all a via A.M. C alefati n. 42 presso lo studio CP_1
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dell 'avv. Frances co Antonucci (p.e.c. fax n. Email_4
0805232371 ), da cui è rappresent ata e difesa in vi rtù di mandat o in data
17/11/2020 in cal ce alla compars a di cost it uzi one depositata nel giudi zio di primo grado ,
– appellata –
cont umace, CP_4
– appellato –
Con provvedim ent o in dat a 10/12/ 2024, pronunci ato al l 'esit o di udienza in pari dat a sostit uit a dal deposit o di note scrit te contenenti l e sol e i st anze e concl usioni , ai sensi dell 'art. 127 ter c.p.c., l a Cort e, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precisato l e conclusi oni, come da note inviat e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one.
I. S VOLGIMENTO DEL PROC ESSO
I.A. LA S E N T E N Z A I M P U G N A T A.
Con sent enza n. 2191/2023 , pubbli cat a in dat a 01/06/ 2023, il Tribunale di Bari in com posi zione m onocrat ica , definit ivamente pronunciando sull a dom anda proposta da con atto di ci tazione in opposi zi one noti ficat o in dat a CP_1
29/06/2016, nei confronti di Parte_1
in li qui dazione e così provvedeva: a) Controparte_3 CP_4
accogli eva l'opposi zione all 'es ecuzione e, per l 'effetto, di chiara va l a nullit à e l'ineffi cacia dell 'att o di pignoram ent o i mmobili are not ifi cat o il 29/ 05/2015; b) ordi nava all 'Agenzi a del le Entrat e - Uffici o di P ubbl icit à Imm obili are, subordi natam ente al pas saggio i n giudi cat o del la sentenza, l a cancellazi one dell a trascri zione del pignoram ento di cui alla not a di t rascri zione n . 28060 R .G. e n.
21481 R.P . del 15/0 7/2015; c) compensava, per i nt ero, l e spese di lit e t ra l e parti.
A sost egno dell a decisione il Gi udi ce di primo grado osservava:
«I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva in funzione della motivazione della decisione giusta il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Il nella qualità di terzo opponente, ha riassunto il giudizio di merito ai sensi CP_1 dell'art. 616 c.p.c. a seguito del diniego della sospensione ex art. 624 c.p.c. - pronunciato il 4/4/2016 dal
GE (n. 438/2015 r.g.es.imm.), con decisione riformata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. con ordinanza collegiale del 14/10/2016 - della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dalla Banca Monte
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dei Paschi in danno di , in forza di un contratto di Parte_1 Parte_2 CP_ finanziamento con garanzia ipotecaria del 29/12/2007, avente ad oggetto fabbricati e locali siti in nell'ambito urbano del quartiere San Paolo nell'area bersaglio B- San Paolo Stanic, realizzati su suolo di proprietà del nell'ambito del rapporto di concessione dei lavori pubblici di cui al contratto CP_1 del 19/2/2007 intercorso tra l'ente locale e il raggruppamento temporaneo di imprese – CP_5
– a cui è subentrata la società di progetto costituita ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. Controparte_6
163/2006, – avente ad oggetto la “progettazione, costruzione e gestione di un centro Controparte_3 per assistenza anziani, di un centro terziario – direzionale e civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità”, destinato ad attuarsi sulle “aree destinate a servizi per la residenza e ad attrezzature di interesse comune situate nei Comparti “B” e “C” del Piano di Zona ex l. n. 167/1962. Ha contestato, in primo luogo, la legittimità dell'azione esecutiva immobiliare perché intrapresa su beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile del in quanto il centro polifunzionale sarebbe CP_1 stato realizzato su aree destinate a servizi pubblici in attuazione delle previsioni del Piano di Zona per
l'Edilizia Economica e Popolare non ancora attuate dal ed in conformità all'art. 35 della CP_1 CP_ l. n. 865 del 1971. Ha, inoltre, eccepito la nullità ed inefficacia dell'atto per Notar in del Per_1
17/1/2008 con il quale l' avrebbe costituito in favore della Controparte_3 Parte_1 ipoteca volontaria, sino alla concorrenza della somma di €61.348.000,00, “sul diritto di
[...] superficie costituito in data 20/12/2007 su tutti i beni edificati o in corso di edificazione oggetto della gestione funzionale ed economica del costituente ai sensi del contratto di concessione”, senza il previo consenso del in violazione dell'art. 19, co. III, del contratto di concessione del 19/2/2007. CP_1
Ha, pertanto, concluso, previo accertamento del carattere inalienabile - perché patrimonio indisponibile dello Stato – e, dunque, inespropriabile dei beni pignorati, per l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di nullità ed inefficacia dell'atto di pignoramento del 29/5/2015, nonché per la consequenziale declaratoria di nullità degli atti di intervento spiegati nel processo esecutivo dalla Parte_1 in data 10/9/2015 e dall'Avv. il 9/9/2015; disponendo, altresì, la cancellazione
[...] CP_4 della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria, il tutto con vittoria di spese del merito e della fase cautelare (atto di citazione in opposizione notificato in data 29/6/2016).
I.2.- Costituendosi in giudizio la ha, in via preliminare, eccepito Parte_1
l'irregolarità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio perché effettuata direttamente all'istituto di credito opposto e non già al difensore domiciliatario costituito nella fase sommaria cautelare ai sensi dell'art. 170 c.p.c., con la conseguente inammissibilità della domanda di merito per tardività; nel merito, ha insistito per il rigetto dell'opposizione per infondatezza, difettando entrambi i requisiti, soggettivo (ossia la piena proprietà pubblica dei beni) e oggettivo (l'effettiva destinazione concreta dei beni ad un pubblico servizio), affinché potesse propendersi per la qualificazione degli immobili attinti dalla procedura espropriativa alla categoria dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, risultando non pertinente il richiamo all'art. 35 della l. n. 865/1971, atteso che
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l'espropriazione delle aree oggetto della convenzione, sebbene inizialmente prevista nell'ambito del PEEP, CP_ sarebbe stata possibile solo per effetto della delibera del Consiglio comunale di n. 54/2005 e con
l'apposizione di un vincolo di natura conformativa e non già espropriativa. Ha, altresì, aggiunto
l'ininfluenza del consenso del rispetto alla validità dell'iscrizione ipotecaria, trattandosi CP_1 di profilo inerenti il piano dell'inadempimento contrattuale del rapporto di concessione, non opponibile a terzi estranei alla convenzione medesima (comparsa di risposta depositata in data 10/9/2016).
I.3.- Con comparsa di risposta depositata in data 17/11/2020, si è, altresì, costituita l'
[...]
, subentrata all' nella concessione dei lavori Parte_2 Controparte_7 CP_ pubblici del 19/2/2007, nell'ambito del quartiere San paolo del Comune di la quale ha aderito alle difese processuali svolte dal opponente. CP_1
I.4.- Il terzo interventore Avv. è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_4
I.5.- Istruita essenzialmente sulla scorta della produzione documentale versata in atti dalle parti, la causa è pervenuta all'udienza del 23/11/2022 in cui, sulle conclusioni come in epigrafe precisate è stata riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II.- Secondo l'ordine logico delle questioni giuridiche controversie, va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità per tardiva riassunzione dell'opposizione di merito, atteso che la circostanza che la si sia costituita rappresenta un comportamento processuale idoneo a Parte_1 sanare ex art. 156, co. III, c.p.c. la nullità della notificazione dell'atto introduttivo effettuata direttamente all'ente creditoria, non già al difensore costituito nella fase sommaria di opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 170, co. I, c.p.c. (si cfr., ex multis, Cass. S.U. nn. 14916 e 14917 del 20/07/2016, in tema di distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione degli atti processuali, risultando evidente, nella fattispecie, il collegamento soggettivo tra parte destinataria della notifica e parte sostanziale del giudizio).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, introdotta con opposizione ex art. 619 c.p.c. dal
il thema decidendum investe il profilo della disponibilità e, dunque, della pignorabilità, CP_1 con conseguente assoggettabilità alla specifica espropriazione forzata da parte della Parte_1 per il proprio credito di €25.158.106, 45 oltre accessori, vantato in forza dell'atto di precetto
[...] notificato il 30/3/2015 per rate insolute, capitale ed interessi, quale insoluto derivante dai n. 3 contratti di finanziamenti stipulati il 29/12/2007 con l' dei beni immobili concessi dal Controparte_3 CP_1 in proprietà superficiaria a quest'ultima, quale concessionaria dei lavori di realizzazione del Centro
[...] per Assistenza anziani, centro terziario – direzionale e centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità da realizzarsi, appunto, nell' . Paolo- Stanic”, subentrata i 2/7/2007 nel Parte_3 rapporto di concessione-contratto del 19/2/2007 rep. n. 36185 (cfr. docc. 9 e 10 fasc. opponente).
All'art. 19 del regolamento convenzionale tra l'ente locale, il e la società di progetto CP_1 concessionaria dei lavori e titolare della gestione economica e funzionale delle opere per la durata di quaranta anni stabilirono, al comma I, che “per consentire la realizzazione degli edifici in oggetto e la
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relativa gestione, l'Amministrazione Concedente, successivamente alla trascrizione del Decreto di esproprio, costituirà, in favore del Concessionario, il diritto di superficie, sulle aree espropriate e su quelle di proprietà comunale interessate dall'intervento e sul relativo sottosuolo, come individuate nel progetto approvato dall'Amministrazione ai fini della dichiarazione di Pubblica utilità, per una durata pari a quella offerta in sede di gara, comunque, fino alla scadenza della concessione, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”; al comma III, che “l'Amministrazione Concedente consentirà al Concessionario di costituire garanzie reali su tutti i beni e le superficie realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e a spese del Concessionario entro il termine di scadenza della concessione”.
In effetti, con il successivo atto costitutivo del 12/12/2007, intercorso tra l' e il Controparte_3
si è formalmente costituito il diritto di superficie sulle aree sopra indicate, e, dopo aver CP_1 premesso che, con contratto del 19/2/2007, il aveva affidato in concessione ai sensi degli CP_1 artt. 143 e ss. del d.lgs. 163/2006 – nell'ambito urbano del Quartiere S. Paolo del nella CP_1
” – la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione delle opere, Parte_4 nonché la gestione e manutenzione del Centro per Assistenza anziani, centro terziario – direzionale e centro civico, viabilità, parcheggi, verde e ciclopedonalità all'Associazione temporanea di imprese costituita tra le società ed il si è precisato, all'art. 6, che “l'area interessata alla CP_5 Controparte_6 presente cessione rientra nel piano particolareggiato per l'attuazione della legge 167/1962 - Settore B di S.
Paolo e successive varianti approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26/4/1965 e Decreto del Presidente di Giunta della Regione Puglia n. 4972 del 27 novembre 1975; il vincolo è stato riapposto ai sensi del d.P.R.
327/2001 e dell'art. 16, co. III, della L.R. 13/01 con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 18 maggio
2005” (doc. 10 fasc. opponente).
Com'è noto la legge del 18 aprile del 1962, n. 167 “Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare” ha previsto (art. 1) che i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico. Al successivo art. 9 si è, oltremodo, precisato che “i piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni. L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti (…). Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1.”. CP_ Il programma edilizio della cd. del Quartiere San Paolo di rientrava, dunque, nel CP_3
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piano di zona per l'edilizia economica e popolare approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26 aprile
1965 e con il successivo Decreto del Presidente di Giunta della Regione Puglia n. 4972 del 27 novembre
1975.
A fronte della scadenza del termine di validità ed efficacia del piano di zona, con delibera del Consiglio CP_ comunale di del 18/5/2005 (doc. 14 fasc. opponente), in applicazione degli artt. 16, co. III, della l. R.
P. n. 13 dell'11/5/2011 e dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, è stata deliberata la variante al P.R.G. ed al
Piano di Zona ex lege n. 167/1962 dell'area bersaglio S. Paolo, anche ai fini della riapposizione dei vincoli preordinati all'esproprio, relativamente al progetto preliminare approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 54 del 2/5/2005, finalizzato alla realizzazione di un Centro assistenza anziani, centro terziario direzionale civico, parcheggi, verde e ciclopedonalità.
È da escludersi, pertanto, la prospettazione avvalorata dalla secondo Parte_1 cui difetterebbe il vincolo di strumentalità rispetto alle finalità del piano particolareggiato di attuazione della l. 167/1962, posto che la deliberazione del Consiglio comunale del 2/5/2005 di riapposizione del vincolo comunque si colloca in linea di continuità funzionale e teleologica con l'originario regime vincolistico.
Oltretutto, nelle premesse della deliberazione citata si evidenzia come l'opera da realizzarsi risulti conforme al P.R.G. “essendo programmata in aree destinate servizi dal P.D.Z. 167 del S. Paolo”; mentre la necessità di un'espressa riapprovazione del progetto preliminare relativo ai lavori di realizzazione di un
“Centro Assistenza Anziani, Centro Terziario Direzionale civico, parcheggi, verde e ciclopedonalità –
[...]
” si era determinata in ragione della scadenza dei vincoli preordinati all'esproprio e Parte_4 con espressa adozione di variante al P.R.G. e al Piano di Zona 167 (cfr. doc. 14 fasc. . CP_1
Dunque, non risulta mutata la natura giuridica dell'intervento sociale.
Di conseguenza, trova applicazione alla fattispecie in esame l'art. 35 della l. 865/1971.
L'art. 35 della l. n. 865 del 1971, nel testo in vigore dal 26/11/2003, prevede che “I.- Le disposizioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
II.- Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.
III.- Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo CP_6 economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici
è a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni
99”.
Le previsioni di cui al comma III, a ben vedere, non risultano inconciliabili tra di loro in quanto se è, senz'altro, vero che le aree destinate ad ospitare immobili da asservire a servizi urbani e sociali,
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mantengono la natura di patrimonio indisponibile pubblico per espressa previsione legislativa, è, altresì, vero che è ben possibile, per il tempo di durata della concessione, mantenere separata dalla proprietà del suolo la cd. proprietà superficiaria, strumentale alla realizzazione delle opere pubbliche e alle esigenze successive della concreta gestione economica da parte della concessionaria, in conformità alle finalità generali dei servizi sociali ivi programmati e destinati.
Con riguardo ai suoli, alle aree ricomprese nei suddetti piani la giurisprudenza di legittimità è, peraltro, conformemente orientata nel ritenere che per la sottrazione dal regime pubblicistico di indisponibilità occorra un atto di rango pari a quello legislativo che lo istituisce (così Cass. Sez. 2, n. 17308 del
19/08/2020, secondo cui “le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del
Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano”, ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango”, principio espresso in una fattispecie relativa ad alcuni terreni entrati
a far parte del patrimonio indisponibile del ex art. 35 cit., che siccome espropriati ed inclusi in CP_1 un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapibilità; nonché Cass. n. 9508 del 27/09/1997, per la quale “le aree incluse nei piani per gli insediamenti produttivi entrano a far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni o dei
Consorzi tra essi costituiti (benché tale precisazione non sia contenuta nell'art. 27 della legge n. 865 del
1971, bensì solo nell'art. 35 della legge stessa, con riferimento ai piani previsti per incentivare le unità abitative), con la conseguenza che esse non possono essere sottratte alla loro destinazione “se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 830, secondo comma, cod. civ.) e che si trovano in una condizione giuridica che ne preclude l'assoggettamento ad espropriazione forzata”).
Quanto alla proprietà superficiaria, invece, la stessa può rientrare nell'ambito del patrimonio indisponibile dell'ente locale solo a patto di riscontrare in concreto i presupposti di cui all'art. 826, co.
III, c.c., ossia l'effettiva e specifica destinazione a servizio pubblico (nella specie, di servizio sociale, coincidente con la gestione del centro di assistenza per gli anziani, quale tipico servizio pubblico locale).
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione (così Cass. n. 23547/2017) ha osservato che “la “proprietà superficiaria” di un immobile - che consiste nella proprietà della costruzione separata dalla proprietà del suolo e si distingue dal diritto di superficie, quale diritto di costruire e mantenere la costruzione sul suolo altrui (art. 952 cod. civ.) - limitando il diritto del proprietario del suolo, il quale non può avvalersi della facoltà di costruire in pregiudizio del diritto del superficiario e non può beneficiare degli effetti dell'accessione, va inquadrata, quale ius in re aliena, tra i diritti reali di godimento su cosa altrui (Cass.,
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Sez. 2, n. 3409 del 13/10/1976); - quando un ente comunale, nell'ambito di un programma di edilizia residenziale pubblica, abbia attribuito ad una cooperativa edilizia un diritto di superficie “ad aedificandum”
a tempo determinato ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la proprietà superficiaria degli alloggi costruiti costituisce un quid minus rispetto al pieno diritto di proprietà (cfr., in tema di diritto di superficie,
Cass., Sez. 2, n. 21930 del 15/10/2009), avendo carattere temporaneo (cfr., Cass., Sez. 1, n. 20692 del
13/10/2016) ed estinguendosi allo scadere del termine, con la conseguenza che il proprietario del suolo - per effetto della riespansione della proprietà del suolo medesimo e del riprendere ad operare l'istituto dell'accessione (art. 934 cod. civ.) - diviene proprietario della costruzione su di esso realizzata (art. 953 cod. civ.), potendosi evitare tale effetto solo col rinnovo della convenzione e con una nuova concessione del diritto di superficie sempre a tempo determinato ovvero mediante riscatto dietro pagamento di corrispettivo (ai sensi dell'art. 31, commi 45-50, I. 23 dicembre 1998 n. 448).
In tema di prevalenza dell'interesse pubblico primario dello Stato o di altro ente pubblico, nel settore della proprietà, fondiaria o urbana, rispondente al perseguimento di esigenze quali la redistribuzione della proprietà agraria ovvero quella di assicurare una casa di abitazione per i cittadini non abbienti oppure, ancora, la ricostruzione post-terremoto, nonché di altri obiettivi sociali non agevolmente perseguibili dal mercato, rispetto alla posizione individuale di eventuali soggetti che si pongano in una mera relazione di fatto con la cosa, la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. n. 21137 del 02/10/2020) ha sottolineato come “il bene immobile interessato dall'intervento pubblico rimane, pertanto, nel patrimonio indisponibile dell'ente e non è usucapibile a vantaggio del privato, sino all'intervenuto completamento dei diversi procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito. Ove, viceversa, l'intervento progettato non abbia avuto seguito e non si sia realizzato in concreto l'asservimento del bene alla finalità pubblica perseguita, ovvero il bene sia stato abbandonato dall'ente pubblico per un periodo di tempo incompatibile con l'utilizzazione in concreto a fini di pubblica utilità, può configurarsi una reviviscenza dell'interesse individuale rispetto a quello generale”.
Inoltre, il Consiglio di Stato con la decisione n. 4820/2020 ha osservato, in modo chiarificatore, che
“una convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 (possiede le seguenti caratteristiche:
- soddisfa un interesse collettivo;
- fa fronte ad un bisogno essenziale che il mercato non è in grado di soddisfare pienamente;
- fa riferimento ad un sistema di provvista dei mezzi e di attuazione degli interventi dominato dal regime pubblicistico” (si vedano, altresì, Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 maggio 2016, n. 2204 e Consiglio di Stato,
Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4094).
Tale convenzione dà vita, pertanto, con la concessione del diritto di superficie per le aree d'intervento
E.R.P., alla fattispecie complessa della concessione amministrativa, che essa istituisce tra il ed il CP_1 soggetto attuatore;
si tratta di un rapporto che è unitario ed è di diritto pubblico, ed, in tale contesto, costituisce esercizio di poteri pubblici autoritativi, finalizzati al perseguimento dei dinanzi citati interessi della collettività, al pari dell'attività preordinata alla revoca o alla decadenza della concessione per la
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sopravvenuta perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi del soggetto attuatore, oppure per gravi deviazioni di questo dalle finalità d'interesse pubblico cui l'E.R.P. è preordinata per legge e che sono stabilite in concessione. Espressione del regime pubblicistico del rapporto concessorio sono la previsione del divieto di subappalto nella gestione (art. 25), la temporaneità del diritto di superficie e l'accessione degli immobili da edificare al termine della concessione (art. 19), le richiamate ipotesi di revoca e decadenza, nonché il peculiare regime di sostituzione del concessionario (art. 38).
I cessionari delle aree si trovano perciò nella posizione di concessionari di beni pubblici, soggetti ai poteri del fino a quando non sia realizzata la finalità pubblicistica cui la concessione è diretta: e CP_1 poiché la finalità pubblicistica cui la concessione è diretta si realizza solo con la acquisizione della proprietà in capo all'Ente locale, fino a quando ciò non avviene la decadenza può essere pronunciata.
Di tale conformazione del complessivo rapporto risente inevitabilmente anche il peculiare diritto di proprietà superficiaria temporanea in capo al concessionario.
Esso, come costantemente ribadito dalla difesa dell'ente comunale, è un peculiare strumento di realizzazione dell'investimento immobiliare da asservire a finalità sociali. La concessione del diritto di superficie, infatti, va ricompreso tra i meccanismi compensativi del profitto ritraibile dal concessionario, unitamente al contributo versato dal concedente a titolo di prezzo (pari ad €15.000.000) e al rischio economico tipico della concessione, ossia di tutte le utilità ritraibili dalla gestione funzionale ed economica dei lavori realizzati, che dà diritto al concessionario di trattenere i ricavi per l'intera durata della concessione medesima.
Il bene strumentale, dunque, proprio perché strettamente connesso prima alla realizzazione delle opere poi all'effettivo svolgimento del servizio risulta difficilmente assimilabile ad un bene avente caratteristiche privatistiche o di fungibilità tali da poterne consentire l'espropriazione.
Legittimo risulta essere, in proposito, il dubbio espresso dal Giudice della esecuzione, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., “che il diritto di superficie possa, all'esito dell'ordinario processo espropriativo immobiliare previsto dal codice di rito, essere trasferito coattivamente in capo ad un terzo aggiudicatario/assegnatario, essendo difficilmente configurabile l'opponibilità a quest'ultimo del regime convenzionale (comprensivo della disciplina sulla manutenzione e la gestione dei beni) che accede al diritto reale, la cui scissione dal primo ne comporterebbe pertanto lo snaturamento rispetto al fine unico, presidiato da norme imperative a protezione di interessi pubblici generali, per il quale quel diritto può essere costituito”.
Pertanto, sul piano soggettivo il concessionario dei lavori pubblici è da considerarsi titolare di un diritto di superficie, prima della edificazione, nonché, di un diritto di proprietà temporanea, ad edificazione avvenuta, separabile da quella dei suoli e persistente fino alla perdita di efficacia della convenzione e del titolo concessorio (nella specie, fino al 18 febbraio 2047).
Si tratta, tuttavia, di un diritto conformato all'effettiva destinazione d'uso che riceve, in base allo stadio di avanzamento delle opere e di realizzazione delle finalità di concreto asservimento alle esigenze
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pubbliche.
Tuttavia, il limite all'impignorabilità, in difetto nel complesso dei beni de quibus delle caratteristiche naturali dei beni demaniali di cui all'art. 822 c.c., nonché dei beni patrimoniali indisponibili di cui all'art.
826, co. II, c.c., potrebbe discendere dal riscontrare in concreto le caratteristiche dei “beni destinati ad un pubblico servizio” ai sensi dell'art. 826, co. III, c.c.
Come evidenziato dalla Corte di legittimità (si cfr., tra le altre, Cass. S.U. n. 24563 del 03/12/2010, a mente della quale “L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad servizio pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, l'atto e la destinazione in questione non discendono automaticamente dalla inclusione del bene nell'area di un parco regionale istituito con normativa (nella specie, con legge reg. Sicilia 6 maggio 1981, n. 98 istitutiva del Parco delle Madonie) che viene anzi sovente a configurare un complesso quadro di precetti conservativi dell'ambiente limitativi dei diritti di utilizzazione privata e non necessariamente fondanti un uso pubblico, per la presenza di divieti edificatori, di coltivazione e persino di accesso indiscriminato ai cittadini e di percorribilità viaria”).
Pertanto, non basta l'originaria inclusione nel piano sociale dell'area in esame a determinarne
l'inclusione nel patrimonio indisponibile dello Stato, ma occorre verificarne il concreto e costante asservimento a servizio pubblico.
Nella specie, per vero, non risulta pertinente neppure il richiamo alla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha ritenuto assoggettabili ad espropriazione forzata i beni assegnati ai privati in regime di edilizia economica e popolare, ritenendo che l'aggiudicazione in sede di espropriazione forzata non possa in alcun modo confliggere con le finalità di prevenzione di scopi elusivi insite nel regime vincolistico dell'edilizia residenziale pubblica (cfr., per un approfondimento sul punto, Cass. n. 6576/2013, nonché
sez. V, 16 novembre 2016, n. 4749, la quale ultima richiama, expressis verbis, il risalente CP_8 orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, mai contraddetto, secondo cui “gli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati possono essere oggetto di pignoramento da parte dei creditori degli assegnatari e quindi possono anche essere venduti all'asta a qualsiasi partecipante alla gara a conclusione della procedura esecutiva, sebbene non sia ancora trascorso il periodo di inalienabilità previsto su base normativa e/o convenzionale a tutela del vincolo pubblicistico di destinazione dell'alloggio a finalità sociali ed indipendentemente dal fatto che l'acquirente possieda o meno i requisiti prescritti per la cessione originaria di quei medesimi alloggi” (Cass., III, 5 agosto 1987, n. 6748). Ancora di recente quella giurisprudenza ha affermato, più in generale, che gli obblighi inerenti al vincolo “sociale” tipico dell'edilizia abitativa agevolata gravano esclusivamente sul beneficiario dell'agevolazione e non già sull'acquirente all'asta giudiziaria del bene;
in tal senso, Cass., III, 14 ottobre 2015, n. 20600).
Proprio la decisione, da ultimo, menzionata enuclea dei principi di diritto che ben possono estendersi alla fattispecie sub iudice.
In particolare, si è precisato che, già con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9508/97,
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riguardante i piani per gli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge n. 865/71, dopo aver ritenuto opponibili all'aggiudicatario i vincoli di indisponibilità del citato art. 27 della legge n. 865/71, si era stabilito che: “(…) 1'accoglimento di queste conclusioni non si pone in contraddizione con quanto deciso con la sentenza 5 agosto 1987, n. 6748, che ha riconosciuto ammissibile il pignoramento degli alloggi di edilizia economica e popolare ceduti senza riserva di proprietà agli assegnatari. Invero, con la cessione in proprietà dell'alloggio, le finalità d'interesse pubblico cui è preordinata la costruzione, da parte dei comuni, di abitazioni del tipo considerato sono compiutamente realizzate, poiché tale atto costituisce “la fase terminale dell'esercizio del pubblico servizio” (Cass. S.U. l° ottobre 1980, n. 5332). Il divieto temporaneo di alienazione imposto al cessionario trova infatti la sua giustificazione nell'esigenza di evitare che le agevolazioni concesse nel quadro di una politica abitativa di interesse sociale si trasformino in un inammissibile strumento di speculazione (Cass. 2 settembre 1995, n. 9266); trasformazione che, di certo, non può determinarsi per effetto delle azioni esecutive dei creditori, il cui esercizio non viene ad interferire minimamente con il raggiungimento degli obbiettivi perseguiti dal legislatore. Al contrario, il pignoramento di un'area inclusa in un piano per gli insediamenti produttivi che intervenga, come nel caso di specie, prima della realizzazione dell'impianto sia realizzato, sottrae invece il bene alla sua destinazione tipica e viene quindi a porsi in contraddizione con le finalità di pubblico interesse che hanno giustificato l'imposizione del vincolo. Le due ipotesi sono pertanto radicalmente diverse e, come tali, ben possono essere differentemente regolate.».
Nella specie, invece, non si può in alcun modo affermare che con la cessione in proprietà temporanea dei beni al privato concessionario sia stata soddisfatta la finalità e l'interesse insito al pubblico servizio.
In quanto essa è intrinsecamente connessa all'effettivo svolgimento delle attività di servizio pubblico.
Risulta non specificamente contestato, in corso di giudizio, oltre che corroborato dalle risultanze della sopravvenuta relazione tecnica contabile prodotta in atti, formatasi in sede esecutiva successivamente ai termini a difesa concessi alle parti ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c., che siano pienamente operanti il centro di assistenza per anziani (ossia una residenza socio- sanitaria- assistenziale per anziani di 120 posti letto integrata con un Centro sociale Polivalente per soggetti diversamente abili), un centro diurno polivalente per anziani e due poliambulatori specialistici, gestito dalla subconcessionaria;
il CP_9 centro commerciale e gli edifici terziario – direzionale, gestiti dal concessionario, ma con prezzi calmierati,; il centro civico destinato ad uffici della polizia municipale, della ASL e del centro sanitario;
il centro polisportivo polivalente;
nonché l'effettivamente della gestione di detti impianti funzionale ad assicurare i servizi sociali ivi previsti, ancorché con taluni profili critici di natura fiscale, contabile ed economica (cfr. elaborato contabile a firma del dott. del 24/6/2022). Tes_1
Gli esiti degli accertamenti penali, inoltre, pur avendo rilevato, oltre che indebite interferenze nella fase precedente all'aggiudicazione, risparmi di costi e difformità qualitative nelle opere realizzate, tuttavia, non hanno smentito, anzi confermato l'effettiva attuazione del centro polifunzionale di rilievo sociale e
l'asservimento al concreto svolgimento del complesso degli immobili a servizio pubblico. L'opera infatti
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veniva collaudata nel 2009 e da quel momento è stata avviata la gestione economica del servizio pubblico locale.
Deve, inoltre, evidenziarsi come, in pendenza del presente giudizio, con determinazione dirigenziale
2020/01680 dell'11/2/2020, il sul presupposto dell'inidoneità delle polizze fideiussorie CP_1 rilasciate dall' a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi discendenti dal Controparte_3 rapporto di concessione, per il tramite della Finworld s.p.a., attinta da contestazioni in ordine al possesso delle condizioni presupposte all'iscrizione all'Albo ex art. 106 del TUB, nonché dell'ulteriore inadempimento rispetto agli obblighi di produzione documentale in tema di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Polifunzionale ed, ancora, in ragione dello stato di decozione del soggetto concessionario, connotatosi per una progressività in costante aggravamento, oltre che dell'esito negativo dell'iter surrogatorio previsto dall'art. 38 della convenzione del 19/2/2007 teso all'individuazione di un potenziale nuovo concessionario scelto dagli enti finanziatori, ha dato atto della risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento del concessionario, già intimata con comunicazione 310089 del
7/12/2017 (cfr. all. 1 comparsa conclusionale del . CP_1
Tanto, inevitabilmente, comporta la sopravvenuta inefficacia del diritto di superficie, diritto condizionato alla vigenza della concessione di servizio pubblico, dovendosi intendere il richiamo operato dall'art. 19 della convenzione del 19/2/2007 “fino alla scadenza della concessione” come coincidente sia con la scadenza naturale che con quella anticipata per condotte ascrivibili al comportamento dell'ente concessionario.
Di conseguenza, non potrebbe in alcun modo proseguire l'azione esecutiva dell'istituto di credito su un diritto ormai caducato per effetto di una procedura di risoluzione negoziale allo stato neppure contestata nei suoi relativi presupposti costitutivi.
Alla stregua dei rilievi che precedono, l'opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa con atto di pignoramento notificato il 29/5/2015 va accolta, con conseguente declaratoria di nullità ed inefficacia del pignoramento medesimo.
III.- In considerazione della peculiare natura della fattispecie giuridica controversa (espropriabilità del diritto di proprietà superficiaria nell'ambito di un rapporto di concessione di pubblico servizio), frutto di soluzioni interpretative di segno contrario adottate nel doppio grado cautelare, della condotta del che, pur nel prevedibile asservimento a servizio pubblico del complesso di opere affidate CP_1 in concessione all' ha acconsentito, in sede di regolamento convenzionale del Controparte_3
19/2/2007, all'inclusione di una clausola negoziale che prevedeva la possibilità di consentire alla
“costituzione di garanzie reali su tutti i beni e le superficie realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione”, salvo CP_10 poi dolersi in sede giudiziale dell'inespropriabilità di siffatto diritto, in pendenza del rapporto concessorio, nonché tenuto conto della sopravvenuta (rispetto al giudizio in esame) inefficacia del diritto di superficie per effetto della risoluzione della concessione per grave inadempimento dell'appaltatrice (circostanza che
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impatta sul reciproco interesse ad agire), le spese di lite possono essere interamente compensate tra le
parti del presente giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c.».
I.B. IL P R O C E S S O D I A P P E L L O.
I.B.
1. in persona del l egal e Parte_1
rappresent ant e pr o tempor e, con att o di cit azione notifi cato i n dat a 05/07/2023, proponeva appello , nei confronti di CP_1 Controparte_3
i n e avverso l a predett a sentenza, chiedendo a
[...] Parte_2 CP_4
questa Cort e di vol er , i n ri forma dell a st essa, così provvedere : 1) ri get tare l'opposi zi one ex art . 619 c.p.c. proposta dal e in ogni caso CP_1
tutte le dom ande formulat e da e CP_1 CP_1 Parte_5
2) con vittori a di spese e compensi professionali del doppi o grado di giudi zio.
I.B.
2. Il in persona del sindaco pro tempore, con comparsa CP_1
di rispost a deposit at a in dat a 21/ 11/2023 , si costitui va nel gi udi zio di appell o, deducendo l 'infondatezza in fat to e in diritt o dell'impugnazione e chiedendo pert anto a quest a C ort e di voler così provvedere : 1) riget tare l 'appello ; 2) condannare l 'appellante all a ri fusione del le spese processuali .
I.B.3. , in persona del l egal e Controparte_3 Parte_2
rappresent ant e pro tempor e, con memoria di costit uzione deposit at a i n dat a
08/08/2024, s i cost ituiva nel giudi zio di appel lo, deducendo l 'infondatezza dell 'im pugnazione e chi edendo pertant o a questa C orte di vol er ri get tare l'appello , con vitt ori a di spes e processual i da distrarsi i n favore del difensore ai sensi dell 'art . 93 c.p.c.
I.B.
4. non si costituiva nel giudizi o di appell o. CP_4
I.B.
5. C on provvedi ment o in dat a 10/12/ 2024 , pronunci ato al l 'esito di udienza i n pari dat a sostituit a dal deposito di not e scritt e cont enenti le sole ist anze e concl usioni , ai sensi del l 'art. 127 ter c.p.c., l a C orte, preso att o che l e parti cost ituit e aveva n o precis ato l e concl usioni, com e da note invi at e t el ematicam ent e, riservava l a caus a per l a decisi one.
II. M OTIVI DELLA DEC IS IONE
II.A. LA D E C L A R A T O R I A D I C O N T U M A C I A.
Innanzit utto , va di chiarat a la cont um aci a dell 'appell ato il qual e, CP_4
nonostant e l a rit ual e noti fi cazi one dell 'at to di appello (eseguita da
[...]
a m ezzo p.e.c. in dat a 05/ 07/ 2023 ), non Parte_1
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si è costit uito nel pres ent e grado di gi udi zio .
II.B. L 'A P P E L L O.
a sost egno dell 'appell o, ha Parte_1
enunciat o t re mot ivi.
II.B.1. Il primo moti vo.
II.B.
1.a. Con il prim o motivo di i mpugnazi one (“la Sentenza è erronea nella parte in cui non ha accert ato e dichiarato l 'inammissi bilità del l 'opposi zione di ter zo all'esecuzi one ex art. 619 c.p.c. del non ha ri get tato Controparte_11
l'opposi zione in quanto f or mulat a deducendo circost anze diverse da quelle previste dalla l egge ”), l 'appell ant e ha dedotto1: che l a sent enza impugnat a non si pronunci ò sull 'eccezione di inammi ssibil ità dell 'opposi zione di t erzo propost a dal il qual e non aveva dedotto di essere ti tolare di un di ritt o CP_1
real e sui beni oggett o del l 'es ecuzione forzata, pur costi tuendo tal e prospet tazione il presuppos to dell 'opposi zi one di terzo ex art. 619 c.p.c. ; che, a mente del l 'art. 619 c.p.c. , “Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può pr opor re opposi zione con ri corso al gi udi ce dell 'esecuzione, pri ma che sia dispost a l a vendit a o l 'assegnazione dei beni ”, si cché l 'opp osi zione di terzo era il giudizio nel quale un soggetto – di verso dal debitore esecutato – contesta va il di ritt o del creditore di int raprendere l 'esecuzi one forzat a su un det erminato bene, al legando di esserne i l propri et ari o o comunque titol are di un diritt o real e sull o st esso;
che il nell 'at to di cit azi one di prim o CP_1
grado, aveva (a) più volt e dedott o che la propri et à dei beni pi gnorat i appart eneva ad s enza prospett are di essere tit olare dell a propriet à Parte_5
o di alt ro di ritto real e sul com pendi o pi gnorat o (id est sulla proprietà superfici ari a dei fabbri cati ) , e (b) ampiam ente ill ust rat o la presunta i llegittimi tà dell 'esecuzione forzat a intrapres a da essa appell ante in ragi one dell a suppost a impignorabilit à del compendi o pignorato;
che, t uttavi a, era un pri ncipio pacifico nell a giurisprudenza di legittimi tà quello secondo cui “il giudizio di opposizione di t erzo all 'esecuzione ex art . 619 c.p.c. ha per oggetto l 'accertamento della legit timit à dell 'es pr opriazione forzat a i n quanto svolt a i n danno di un soggetto
(il terzo) che vant a un diri tto preval ent e su quello dei creditori ”, si cché
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“l'opponente non è legittimato a far valere l 'impignorabilità dei beni stessi, la qual e – attesi i li mi ti oggetti vi del gi udizio – non può neppure essere rilevata
d'uf ficio dal gi udi ce dell 'opposizione” (Cass., n. 3700/ 2018 ), potendo t al e vizio essere fat to val ere soltant o dal debitore nell 'inst aurando giudi zio di opposi zione all 'esecuzi one, ai s ensi dell 'art. 615 c.p.c. ; che, pert anto , l 'opposi zi one ex art. 619 c.p.c. propost a d al doveva essere di chiarat a CP_1
inamm issi bile, i n quant o formul at a deducendo a sost egno ci rcost anze di fferenti da quell e previs te dal codice di rito per promuovere t al e ti pologi a di giudi zi o;
che, in subordine, quanto dedotto giusti fi ca va il ri getto del m erito dell 'opposizione, non avendo part e opponente nemm eno allegat o le ci rcost anze che, laddove provat e, ne avrebbero consentito l 'accoglim ento.
II.B.
1.b. Il mot ivo è dest ituit o di fondam ent o.
II.B.
1.b.1. C on ri cors o ex art. 619 c.p.c. in data 03/ 03/ 2016 il CP_1
aveva chi esto al G.E. d el Tribunal e di Bari di vol er così provvedere : I) sospendere, ai s ens i degli artt . 619, 624 e 625 c.p.c., l 'esecuzione i ntrapresa da nei confronti di Parte_1 [...]
(proc. n . 438/ 2015 R.G.E s.Imm.); II) di chiarare Controparte_3
l'improcedi bilit à del l 'azi one es ecuti va e , per l 'effetto , disporre l a liberazione degli im mobi li da l pignoramento ed ordi nare l a cancell azione della t rascri zione del pignoram ento es eguit a da nei Parte_1
confront i di i n dat a 15 /07/2015 (28060 R .G. , 21481 Controparte_3
R.P.), esonerando i l Cons ervatore dei R egistri Immobili ari da ogni responsabilit à ;
III) adottare, espl et ati gli incom benti di cui al l'art. 616 co mm a 2° c.p.c., i provvedim ent i di cui agli art . 619 com ma 3° e 616 c.p.c., fissando un t ermine perentorio per l 'int roduzione del giudi zio di merit o;
IV) condannare
[...]
(e, a seconda del loro contegno Parte_1
processual e, anche le alt re part i) al pagam ent o dell e spese processual i . A sostegno dell e suddett e ri chieste, nel ri corso era stato espressam ent e allegato , tra l 'altro
(pagg. 17 e ss. ): che i beni pignorati appart enevano al pat rim onio indisponibi le del che il com pendi o immobili are ipot ecato e pignorato era CP_1
com post o da fabbri cati e locali edificati (su t erreni oggett o di c.d. p ropri et à superfi ci ari a all 'uopo att ribuita dal e gestiti da CP_1 [...]
in virtù di concessi one di lavori pubbl ici sti pul at a tra il Controparte_3
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e l ' i n dat a CP_1 Controparte_7
19/02/2007 (aggiudi catari a al la quale soci et à di Controparte_3
proget to costitui ta ex art. 156 D.Lg. n. 163/2006, era subentrat a in dat a
24/07/2007 ), ai s ensi degli artt. 143 e ss. D.Lg. n. 163/2006, “per la progett azione, costr uzione e gesti one centro per assist enza anzi ani, centro terzi ari o – dir ezi onale e ci vi co, vi abili tà, parcheggi, verde e ci clopedonalità nell 'ambit o ur bano del quarti ere San Paolo del nell 'area CP_1
bersagli o B – San Paolo – St ani c”; che il complesso immobi liare (ipotecato e) pignorato costi tui v a “part e del patri moni o indisponi bil e del C omune ex art. 826, co. 3°, c.c., ess endo integrat o da beni ed opere pubbli che ed essendo destinato allo svol gi mento di pubbl ici s er vizi;
con le conseguenze previst e dall 'art . 828, co. 2°, c.c., ai s ensi del qual e, «i beni che fanno parte del pat rim onio i ndisponibil e non possono ess ere s ottratti all a loro dest inazione, se non nei modi st abi liti dall e leggi che li riguardano»“; che i beni appart enenti “al patrimonio indisponibile degli enti pubbli ci terri tori ali (e comunque quel l i desti nat i a sede di uffi ci pubbl ici o ad un pubblico s er vizio) non possono essere assoggettat i ad esecuzione forzat a e s ono ines propriabi li in conseguenza della situazi one sostanzial e di inali enabilit à del bene ”.
II.B.
1.b.2. C on l'att o di cit azione int rodutti vo del giudizio di opposi zione inst aurat o dal nei confront i di CP_1 Parte_1
in e
[...] Controparte_3 Parte_2 CP_4 erano state formul at e analoghe conclusioni [“1.- accertata l'inespropriabilità dei beni pi gnorati, facenti part e del pat rimonio indi sponibil e del Controparte_1
1.1. - dichiar ar e la nullità del pi gnoramento notifi cat o in dat a 29.05.2015 dalla ei confronti della Parte_1 Parte_5
nonché l a nullit à degli atti di i nt ervento nel processo esecut ivo rispettivamente spiegati dalla medes ima i n data 10.09.2015 e dall 'avv. i n Pt_1 CP_4
data 09.09.2015 e di tutti gli atti esecuti vi compi uti;
1.2. - per l'eff ett o di sporr e la cancell azione dell a tr as crizi one del pi gnorament o eseguita dal la Banca
[...]
ei confronti della Area Bersagl io i n data 15.07.2015, Parte_1
al n. 28060 r.g. e al n. 21481 r.p., esonerando il C onservat ore dei Regis tri
Immobiliari da ogni r espons abilit à . 2.- accert ato che i beni oggett o dell a garanzia real e concessa con atto per notar in dat a 17.01.2008 rep. 61778 Per_1
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– facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di – non sono CP_1
ipot ecabili e qui ndi espropr iabi li , 2.1. - dichiarare l a nulli tà o, i n via gradata,
l'ineffi caci a, o in subordi ne l 'es tinzi one dell 'ipot eca iscrit ta in data 18.01.2008 al n. 2489 r .g. e n. 398 r.p. e, per l 'eff ett o, ordi nare la cancel lazi one dell 'iscri zione ipot ecari a, esonerando il Conservatore dei Registri Immobili ari da ogni responsabilit à; 2.2.- ancora per l 'eff etto, di sporre la cancell azione della trascrizi one del pignoramento eseguit a dalla Parte_1 Pt_1
nei confronti della Area Bersaglio i n data 15.07.2015, al n. 28060 r.g. e al
[...]
n. 21481 r .p., es onerando il C onservat ore dei Regist ri Immobil iari da ogni responsabil ità; 3.- condannare il , a seconda Parte_1
del l oro cont egno proces sual e, anche l e altre parti) al pagamento delle spes e processuali, i n ess e incluse quell e della f ase svolt asi i nnanzi al Giudi ce dell 'esecuzione.”], ribadendo che l 'area interessat a al la costi tuzi one del di ritto di superfi ci e i n favore di ri ent rava nel piano Controparte_3
parti col areggi ato per l'att uazione dell a legge 167/ 1962 – Sett ore B di S. Paolo e successi ve varianti approvato con Decreto LL.PP. n. 1414 del 26 /04/1965 e
Decret o P resident e G.R.P. n. 4972 del 27/ 11/1975 (vincol o riappost o ai sensi del
D.P.R . 327/ 2001 e dell 'art. 16 comm a 3 ° L.R. Pugli a 13/2001 con deli bera del
Consiglio Com unal e di n. 66 del 18 / 05/2005 ) e che i beni pignorati , ai sensi CP_1
dell 'art . 35 L. n. 865/1971 [a ment e del qual e (tra l'alt ro): «L e aree comprese nei piani approvati a norma dell a l egge 18 april e 1962, n. 167, sono espropri at e dai comuni o dai l oro consorz i.» (comma 2°); «L e aree di cui al precedent e comma, salvo quell e cedut e in propri età ai sensi dell 'undi cesimo comma del present e arti colo, vanno a f ar part e del pat rimonio indisponibile del comune o del
.» (comm a 3°); «Su t ali aree il comune o il consorzi o concede il diritt o CP_6
di superfi ci e per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relati vi servizi urbani e s oci ali.» (comm a 4°)], appart enevano al patri monio indisponi bil e del (appart enenza afferm at a dall a legge , a presci ndere dall a CP_1
concreta destinazione ad un pubbli co servizi o) , poi ché si trat tava di com pendi o immobili are (ipot ecato e) pignorato com posto da fabbricati e l ocali edifi cati (s u terreni oggetto di c.d. propri et à s uperfi ci aria att ribui ta dal ai CP_1
fini dell'att uazione del Pi ano di Zona ex l ege n. 167/1962, si cché l a costi tuzione del diri tto di superfi ci e su s uoli di propriet à del – all'uopo CP_1
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acquistat i i n forza di espropri per pubbli ca utilit à e su i quali , con contratt o in dat a 20/12/ 2007, era st ato costituit o un diritto di superfi ci e dell a durata di quarant a anni i n favore di – non integrava un'ordinaria Controparte_3
vicenda negozi al e fine a s e st essa, ma confi gura va lo strumento per l a reali zzazi one dell 'opera pubbl ica e rappresent ava mezzo di reali zzazione dell 'assetto urbani st ico ) e gestiti da i n virt ù di Controparte_3
concessi one di l avori pubbli ci sti pul at a i n dat a 19/02/2007, ex artt. 143 e ss. D.Lg.
n. 163/ 2006, tra il e l ' CP_1 Controparte_7
(a cui era subent rat a in data 24/07/ 2007) “per la
[...] Controparte_3
progett azione, costr uzione e gesti one centro per assist enza anzi ani, centro terzi ari o-dir ezional e e civico, vi abili tà, parcheggi , verde e ciclopedonal ità nell 'ambit o ur bano del quarti ere San Paolo del C omune di nell 'area CP_1
bersagli o B - San Paolo - Stani c”.
II.B.
1.b.3. Ordunqu e, s ulla s cort a dell a chi ar a linea difensiva adottata dal a s ost egno dell'opposizi one di t erzo proposta nei confronti CP_1
di i n Parte_1 CP_3 Controparte_3
liquidazione e non può davvero afferm arsi che l 'Ent e pubblico CP_4 opponent e aves se al legato , a s ost egno dell 'azi one, “circostanze differenti da quelle previst e dal codi ce di rit o per promuovere quest a ti pologi a di giudi zi ”, com e infondat ament e ass eri to dall 'appel lant e. Infatti, prem esso che l'art. 619 comm a 1° c.p.c. dis pone che «Il t erzo che pret ende avere la propri et à o altr o diritto real e sui beni pignorati può proporre opposi zione con ricorso al giudi ce dell 'esecuzione, pri ma che s ia disposta la vendita o l 'assegnazione dei beni.», non è revocabil e i n dubbi o che il avesse agi to , nel caso di CP_1
speci e, nell a quali tà di propri et ario dei t erreni (di cui era già propri et ario o acquisiti i n forza di espropri per pubbli ca ut ilit à ) sui quali , con cont ratto in data
20/12/2007, aveva costitui to a t empo determinato (quarant a anni) i l di ritt o di superfi ci e i n favore di (la qual e , dunque, era titol are Controparte_3
di dett o diritto real e di godim ent o su l suolo di propriet à del CP_1
impli cante il dirit to di fare e mantenere al di sopra del suol o una costruzi one, acquista ndone l a propri et à, per il t empo previst o nell a convenzione del
20/12/2007 ).
II.B.
1.b.4. A quanto sopra espost o deve aggi ungersi che i l dirit to di CP_3
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s i era esti nto ant ici patam ent e rispett o al la scadenza previst a Parte_5
contrattualm ente (e comunque ant eriorment e all a pronuncia dell a sent enza impugnat a nel pres ent e giudizi o di appell o , pubbli cata in data 01/ 06/ 2023 ), avendo il all'esito di un arti colat o procedimento i struttorio CP_1
(nel qual e, come m egli o si vedrà più oltre, il creditore procedent e
[...]
era st ato di rett ament e coi nvolt o ), ri solto , Parte_1
per l e inadem pienze del Concess ionario , il contratt o di Controparte_3 affidam ent o i n concessi one di l avori pubbli ci (“Progettazione, costruzione e gest ione cent ro per assi st enza anziani, cent ro terziario -di rezi onal e e civico, viabilità, parcheggi , verde e cicl opedonalità nell 'ambi to urbano del quarti er e
San Paolo del Comune di nell 'area bersaglio B – S. Paolo -Stani c”) sti pul ato CP_1
in data 19/ 02/2007 tra il concedent e e l a concessi onaria CP_1 [...]
(aggiudicat aria all a qual e era subent rata Controparte_7
soci età di progetto costituit a i n dat a 27/01/2007, il Parte_5
subent ro dell a qual e all 'ori ginari a aggiudi cat ari a era st ato com uni cato al in dat a 02/07/ 2007 ) all'esi to dell a gara d 'appalt o, gi ust a CP_1
det erminazione del Di rigent e dell a Ri parti zione Stazi one Uni ca Appalt ante
Contratt i e Gestione LL.PP. del n. 1680/2020 dell '11/2/2020 CP_1
(la qual e non ri sult a ess ere mai st at a im pugnat a in sede giurisdizi onal e) .
II.B.
1.b.5. In conclusione, al di l à dell 'esist enza di una formal e pronuncia di rigetto dell 'eccezi one di inammissibil ità dell 'opposizione di t erzo propost a dal
( eccezi one sol levat a da CP_1 Parte_1
nel gi udi zio di primo grado , peralt ro , solo in sede di com pars a
[...]
concl usional e ), è del tutt o evi dent e che l 'iter mot ivazi onal e posto dal Tribunale di Bari a fondam ent o della sent enza n. 2191/ 2023 implicava l 'impl ici to rigetto dell 'eccezione de qua, avendo i l Gi udi ce di pri mo grado dichiarat o la nulli tà e l'ineffi cacia dell 'att o di pi gnoramento i mmobili are notificat o in dat a 29/05/2015 da ad Parte_1 Controparte_3
e, conseguent ement e , ordinat o l a cancellazi one del la trascrizione del pignoram ento , proprio sull a bas e dell 'accert ata preval enza dell a propri et à del terzo ( sul dirit to dell a creditri ce procedent e ( CP_1 [...]
. Parte_1
II.B.
1.c. C ons egue a tant o l 'inaccogli bilit à del moti vo qui in esam e.
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II.B.2. Il secondo ed il terzo motivo.
II.B.
2.a. Con il s econdo motivo di impugnazi one (“la Sentenza è erronea nella part e in cui ha aff er mato la nullità del pignorament o del diri tto di superfi ci e da
Contro part e i n quanto avr ebbe ad oggetto dei beni impignorabili ”), l 'appell ante ha dedott o2: che l a s ent enza motiv ò la declaratori a di nul lità e i neffi caci a del pignoram ento intrapreso da essa appell ant e per due ragioni , ossi a (i )
l'impi gnorabil ità dei fabbri cati cost rui ti i n regi me di dirit to di superfi ci e oggetto del pignoramento , in quant o ass erit ament e destinati a un pubblico servi zio , e (ii)
l'estinzione del diri t to di superfi ci e e, quindi , l 'i nefficaci a del pignoramento a seguito dell a risoluzione dell a concessione;
che l a prim a afferm azione non era corrett a (al pari dell a s econda, oggetto del t erzo motivo di appell o) , perché il
Giudi ce di primo grado rit enne l 'impignorabilit à dell a propri età superfici ari a di afferm ando che i beni su cui grava va il diritto di Controparte_3
superfi ci e di cui quest 'ulti ma era ti tol are non sarebbero st ati pignorabili se concretam ente desti nati a un pubbli co servi zio ex art. 826 comm a 3 ° c.c.
(desti nazione accert at a nel cas o concreto, esponendo che l 'opera era st at a coll audata nel 2009 e da quel mom ent o era st at a avvi at a la gest ione economi ca del servi zio pubbli co local e ); che era corrett a l'afferm azione secondo cui l e aree acquisite dal sul le quali era st ato concesso ad CP_1 [...]
il di ritto di superfi ci e, appart enevano al pat rimonio Controparte_3
indisponi bil e comunal e, in quanto erano com prese nei pi ani di zona per l 'edili zia economica e popolare approvat i in att uazi one dell a L. n. 67/ 1962 (cosiddet te aree
“PEEP”), poiché l'art. 35 L. n. 865/1971 prevedeva che «2. L e aree comprese nei piani approvati a norma dell a l egge 18 april e 1962, n. 167, sono espropri at e dai comuni o dai loro consorz i.
3. L e aree di cui al precedent e comma, sal vo quelle cedut e i n propri età ai sensi dell 'undicesi mo comma del presente arti colo, vanno
a far part e del pat rimonio indisponi bil e del comune o del . »; che, CP_6
quindi, appartenevano al pat rimonio indisponibile dei C omuni solt anto l e “aree”, non anche i fabbri cati reali zzati in regim e di diri tto di superfici e , posto che, ai sensi dell 'art. 952 c.c., il superfi ci ari o diveniva propri et ari o dell a cost ruzione reali zzata a s eguito dell a concessi one ad aedifi candum e, com e afferm ato da
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cost ante giuris prudenza, l a propri età superfi ci ari a sorge va a titolo ori ginario i n capo al cost ruttore, t itolare del di ritto di superfi ci e, per effett o dell 'impedim ento che l a cost ituzione di questo di ritto pone va all 'operare dell 'accessione ( C ass., n.
2100/ 2004; C ass., n. 1844/ 1993), il che val eva pacifi cam ent e anche per i beni reali zzati dal titolare del di ritt o di superfi ci e su aree dem ani ali , rispet to alle quali lo Stat o acquist a v a l a propri et à di quanto edi fi cat o dal concessionario titolare del diritt o di superfice s oltanto all a revoca o all a scadenza dell a concessi one ( Cass.,
n. 9935/2008; C ass., n. 4402/1998; C ass., n. 1324/1997 ); che, nel caso di specie , il fat to che il di ritt o di s uperfi ci e com port asse l a pi ena propri et à (anche se a termine) dei fabbricati era addi rittura espressament e previst o dall 'art . 20.1 del la
Concessione del 19/02/2007 (“alla scadenza del diritto di superficie e del termine dell a concessione, ai sensi e per gli eff etti dell 'art. 953 del c.c., l 'int er o compl esso i mmobili are, compr eso tutti i beni , l e superfi ci e l e strutture realizzat e,
i relati vi i mpi anti e le lor o oper e, fisse o mobi li, realizzat e dal concessionari o, ivi compresi quel li r eali zzati nel corso dell a concessione, nonché tutt e l e attrezzature, macchinar i, ar redi e accessori install ati dal predetto concessi onario, ivi compr es i quelli realizzati nel corso della concessione, nonché tutte l e attr ez zature, macchinari, arredi e accessori inst al lati dal predett o concessi onario, in forza del cont ratto di concessi one, di verranno automati cament e di propri età del ); che, anzit utto, nessun dubbi o CP_1
pot eva esservi s ull a possi bilit à di iscrivere un 'ipot eca su t ali beni, perché, com e afferm at o dall a giurisprudenza, si tratt a va di un “at to di garanzi a e non di reali zzazi one coatti va del credit o ”, sicché l'effetto dell 'eventual e indisponi bilit à ed im pign orabilit à di un bene non osta va all a sua iscrizione ( C ass., n.
13618/2018 ); che inoltre, divers ament e da quant o affermato dal Gi udi ce di prim o grado , l'ass oggett abilità ad esecuzi one forzat a dei fabbri cati di propriet à dei privati (seppure sol tant o in regim e di diritt o di superficie) era sem pre st at a paci fica, perché , una volt a ultim at e l e cost ruzioni, la finalit à di interesse pubbli co che giustificav a l 'inclus ione ex l ege dell e aree nel pat rimoni o i ndisponi bil e era stat a compi utam ent e realizzat a ( C ass., n. 6748/ 1987; C ass., sez. un., n.
5532/ 1980; C as s., n. 20600 /2015 ); che ciò non era in cont raddi zione con la pronunci a ci tat a dal Giudi ce di primo grado ( C ass., n. 21137/ 2020 ), perché t al e decisi one ri guarda va un caso di verso e non perti nent e, vert ente sull a possi bilit à
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di pi gnorare degli al l oggi di propri età pubblica che fa cevano part e del pat rim onio indisponi bil e del l 'Ente fino all a concl usione del procedim ento di assegnazi one
(in tale ipot esi, il pignoramento dell e unit à abitative prim a dell a l oro assegnazi one ai privati effet tivam ent e avrebbe impedit o di reali zzare l a fi nalit à per cui gli im mobi li erano st ati cost rui ti , ossi a essere destinati all e fasce dell a popol azione pi ù s vantaggiat e ), non invece fabbri cati di propri et à pri vat a in quant o cost ruiti i n regim e di di ritt o di superfi ci e com e quelli realizzati da
[...]
ai s ens i del la concessi one (in t al e i pot esi , l 'int eresse pubbli co Controparte_3
di dot are il quarti ere San Paolo di B ari di det erminati servi zi fruibili al pubbli co si era compi ut amente reali zzato con l a cost ruzione, il positivo coll audo e l'apert ura al pubbl ico del compl esso im mobili are ); che non era CP_3
corrett a l a sent enza quando s ost eneva che, nel caso del complesso immobili are reali zzato da , l a finalit à di int eresse pubbli co (recti us: Controparte_3
“l'interesse insito al pubblico servizio ”) si sarebbe compiutamente realizzata non con l a cost ruzione degli immobili, bensì solt anto con l a gesti one degli st essi per tutta l a durata dell a concessione, fi no alla scadenza del di ritto di superfici e , poi ché l 'int eress e pubbli co realizzato con l a sti pul azione del la concessione era dot are il quart iere i n cui sorge v a i l com pl esso di al cune st rutt ure CP_3
dest inant e a s ervi zi di utilit à s ocial e (qual i un cent ro anzi ani , un cent ro congressi , un centro sporti vo, un centro comm erci ale e un 'area desti nat a ad ospit are vari e attività del s ettore t erzi ari o) ed esso si com pi va int egr alm ent e con l a reali zzazi one dell e st rutture a ci ò i donee , m entre la successiva gesti one dei fabbri cati per t utto il periodo di durat a dell a concessi one da parte del concessi onario null a avev a a che fare con finalit à pubbl ici sti che, costit uendo solt ant o l o st rumento scelt o per rem unerare l 'invest i ment o effettuato dal concessionario, che il CP_1
per carenza di ris orse , non pot eva pagare i n denaro;
che, m ancando la
[...]
finalit à pubblicisti ca nel l 'atti vit à di gesti one del com plesso i mmobili are, veni va meno il presupposto per appl icare (analogicament e o quant omeno est ensi vament e) ai fabbri cati di propriet à di l a previsione dell 'art. 828 Controparte_3
comm a 2 ° c.c. nell a part e i n cui prevede va che i beni del patri monio indisponi bil e non po tess ero ess ere s ott rat ti all a loro desti nazi one;
che ancora, anche amm ett endo che l 'interes se del non si fosse esaurit o con l a CP_1
reali zzazi one del complesso imm obili are, diversam ente da quant o aff erm ato dal
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Giudi ce di prim o grado , l'atti vit à di gestione del centro reali zzat o da
[...]
non era “pubbli co servizio ”, poi ché vi era un servi zio pubbli co Controparte_3
quando l 'attività economi ca in questione era ri servat a dall a legge o assunt a dall 'Ent e com e propria e, semmai, concessa in tutt o o in part e al l 'indust ri a privat a e, ex art . 43 C ost., era l'att o di riserva di un 'atti vit à economica a quali ficarl a com e pubbli co servizio;
che il fatto che un'im presa privat a svolgesse attivit à che connot avano el em enti di int eresse general e o pubbl ico, o coerenti con l 'uti lit à soci al e, non determ ina va l a qualificazi one di quel le atti vi tà com e “servizio pubbl ico”, giacché quest i erano caratt eri propri dell 'attivit à economi c a dei privati secondo la chi ara previs ione dell 'art. 41 Cost. , n é il fatto che un 'att ivit à economica fors e regolat a (ad esempio, da un 'aut orit à indipendent e) o convenzionat a (com e nel caso di speci e) con un ent e pubblico, perché ne foss ero det erminati t aluni profili di attivit à o di event ual e frui zione pubbl ica, faceva di essa un servi zio pubblico;
che era pubbli co il servizi o che l 'Ent e pubbli co (per legge o atto am ministrativo previsto dall a l egge, ex art. 43 Cost.) ved es se riservato es clusivam ent e a s é, sì da potere assegnarlo i n concessione (con gara) all 'impresa privat a;
che la concessione sti pul ata tra il e CP_1 [...]
non prevede va la gest ione da part e di quest'ulti ma di at tivit à Parte_5
di servizi o pubbli co, non ess endo t ali quell e di gestione di un superm ercato, di al cuni negozi, di un cent ro di rezional e con sal e conferenze, di un cent ro polisportivo, di una casa di ri poso, nonché di al cuni l ocal i dati in l ocazione t ra gli alt ri al la Poli zi a Muni cipal e e all 'A.S .L. locale , come conferm at o dal l'art. 112 del Test o Unico degl i Enti Locali ( T. U.E.L.), a m ent e del qual e «Gli enti locali , nell 'ambit o dell e ri spet tive compet enze, provvedono alla gesti one dei servizi pubbl ici che abbi ano per oggetto produzione di beni ed atti vit à ri volte a real izzare f ini s oci ali e a promuovere lo svi luppo economico e ci vil e dell e comuni tà local i »; che era chi aro che l a cost ruzione e gestione di un cent ro poli funzionale non era una “compet enza ” del essendo un 'atti vit à CP_1
disponibil e a qualunque soggetto nell 'ordi namento , e il fatto che il CP_1
provved esse al la real izzazione e gestione di si mili st rutt ure, nell 'int eresse e per il benessere dei citt adini, non faceva di ciò un'atti vit à riservata all 'Ent e l ocal e, di tal che era da es cl udere che si tratt asse di servi zi o pubbli co local e (quali erano, invece, l a dist ribuzione del gas, l a raccolt a dei ri fiuti , l a di stri buzione dell 'acqua,
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et c., propri o perché nessun al tro soggetto nell 'ordi nament o avrebbe potuto provvedervi, s e non in ragi one della decisione dell 'Ente cui spet ta va quel la
“competenza” di assegnarlo in concessione – nella sua interezza e attraverso gara pubbl ica – s enza perderne l a titol arit à) ; che , pert ant o, l e attivit à di
[...]
non erano un “servizi o pubbl ico ” e quindi la sent enza non era Controparte_3
corrett a nell a part e in cui aveva affermato l 'i mpignorabi lità dei fabbri cati reali zzati da in ragi one dell a loro concret a destinazione Controparte_3
a un servi zio pubbli co;
che peralt ro , anche se fosse st at a stabil ita l 'effettiva dest inazi one a s ervi zio pubbli co dei fabbri cati realizzati in regim e di diri tto di superfi ci e, ci ò non ne avrebbe determ inat o l 'impignorabi l ità , poiché , anche amm ett endo un 'int erpret azi one est ensiva/ analogica del «di vi et o di essere sott ratti alla loro destinazione », previ sto dall 'art . 828 comm a 2 ° c.c. per i soli beni del pat rimonio indisponi bile, anche ai beni di propri et à privat a realizzati in regim e di di ritto di superfi cie s u suoli che fa cevano part e del pat rim onio i ndi sponibil e, il pi gnoram ento e la successiva vendit a coattiva non sarebbero st ati comunque idonei a sot trarli alla loro destinazione , at teso che i vincoli convenzi onali rim an evano effi caci anche nei confronti del successore nell a propriet à dei fabbri cati , es att am ente com e l a giurisprudenza avev a ritenut o, con ri feri mento ai divi eti t em poranei di ali enazione previsti dalla norm ati va, che “si trasferiscono all'aggi udi cat ario della vendita coatti va quando sono conf igurabi li dalle norme che li prevedono come qual itas fundi, t al e da conf orma r e, per ragioni di pubbli co interesse il diri tto di pr opri età degli i mmobil i, a prescindere dalla persona del propriet ari o, e da attribuir e ai vincoli st essi nat ura reale ” (C ass., n.
20600/2015 ); che, pertanto, la procedura esecutiva int rapresa da essa appell ant e era pi enam ent e vali da e l egi ttim a.
II.B.
2.b. C on il t erzo motivo di impugnazi one (“la Sentenza è erronea nella parte in cui ha aff er mato che l a risoluzi one dell a C oncessi one avrebbe comportato
l'impossibili tà di pr oseguir e la procedura esecuti va ”), l'appellant e ha dedott o3: che l a s entenza impugnata affermò che in dat a 11/02/2020, nell e more del giudi zio di prim o grado, il aveva “dato atto della risoluzione del CP_1
contratt o di concessi one per grave i nadempiment o del concessi onari o ” e proseguì
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illust rando che, per effetto della ri soluzi one dell a concessi one, si era verificat a la “sopravvenuta inefficacia del diritto di superficie, diritto condizionato alla vigenza della conces sione di s ervizio pubbli co [i .e. della C oncessi one] ” e che
“Di conseguenza, non potrebbe in alcun modo proseguire l'azione esecutiva dell 'ist ituto di cr edit o su un di ritto oramai caducat o per eff ett o di una procedura di risol uzione allo st ato neppure contestata nei suoi relati vi presupposti cost ituti vi ”; che, in alt re parol e, il Giudice di prim e cure rit enne che, essendo venuto m eno il di ritt o di superfici e per effetto dell a risoluzione dell a concessi one, era divenuto i mpos si bile pros eguire l 'espropri azione su un diritto oram ai estinto, sottint endendo quindi che con l 'estinzi one del dirit to di superfi cie si sarebbe esti nta anche l 'ipoteca che era st at a costi t uita a favore di essa appell ante;
che t al e capo dell a s ent enza, tuttavi a, era in cont rasto con l 'art. 2816 c.c., che prevede v a l'esatto cont rario di quanto afferm a to dal Giudi ce di prim o grado («1. L e i pot eche che hanno per oggett o il di ritto di superfi ci e si esti nguono nel caso di devoluzi one dell a superfi ci e al propriet ari o del suolo per decorso del t ermine. Se però i l superfi ciario ha diri tto a un corrispetti vo, le i pot eche i scritt e contro di l ui si risol vono sul cor rispetti vo medesimo. Le ipot eche i scritt e contro il propri etar io del suol o non si est endono alla superfi cie.
2. Se per altre cause si ri uniscono nell a medesi ma per sona i l dirit to del propriet ari o del suolo e quel lo del superfi ciario, le i poteche s ull 'uno e sull 'altro diritt o continuano a gravare separat ament e i di ritti st essi »); che l'estinzione del l 'i poteca, qui ndi , era coll egat a es clus ivam ent e all 'estinzione del di ritt o di superfi ce per decorso del termine, os sia per un event o “natural e” del rapporto negozi ale che il credit ore ipot ecario era in grado di conoscere sin dal m omento in cui accetta va l a garanzi a, ment re qualunque al tra caus a di esti nzione del diri tto di superfi ci e com porta va l'appli cazione del comma 2 °, con conseguent e sopravvivenza dell 'ipoteca; che, dunque , quando il di ritto di superficie si esti ngue va per effet t o dell a risoluzione anti cipat a del cont ratto con cui era stato costit uito, comportando l 'antici pata riunione in un 'unica pers ona della propri et à del suolo e dei fabbri cati realizzati sull a sua superfi ci e, le ipot eche sul diri tt o di superfi ci e non si estingu evano, ma continuavano a gravare sull a sol a superficie;
che ciò era pacifi co t ra l e parti cost ituit e in gi udi zio, perché t al e tesi era stat a di recent e sost enut a dal CP_1
anche in al t ro giudi zi o (doc. 10 del fasci colo di appello ), in conformit à
[...]
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di quant o s ost enut o dall a giurisprudenza (T rib. Bol zano, 08/11/2013 , i n un cas o di di ritt o di superficie cos tituit o da un C omune a favore di una soci età progett o per la reali zzazi one di un centro sportivo polifunzional e , aveva st abilit o che “in caso di f alli mento della soci età progett o, il diritto di superfici e costituit o in favore della soci età progett o da part e dell 'ent e pubblico si estingue e ai sensi dell 'art. 2816 ulti mo comma c.c., trattandosi di estinzione non l egata al decors o del t empo il di ritto di superfi ci e si riunisce in capo al propri etario del suolo per confusi one e le i pot eche continueranno a gravare i beni di venuti ora di propri et à dell 'ent e pubbli co ”; Cass., n. 1620/2016 , i n rel azi one all a risol uzione di una convenzione stipul at a ai s ensi dell 'art . 35 dell a l egge 865/1971 per inadem pim ento del l a cess ionaria su ri chiesta dell 'amminist razi one comunal e, aveva afferm ato che “trattandosi di un rapporto di durata, la risoluzione per inadempimento non spi egava ef ficacia retroatti va, e non pot eva pertanto pregiudicar e i dirit ti acquis tati dai t erzi , salvi gl i eff etti del la trascrizi one del la domanda di risol uzi one, nella speci e es eguita successi vament e all 'iscrizione dell 'ipot eca. Per altr o, l 'acqui sto del la propri età del suolo da part e del CP_1
det erminando la ri unione del di ritto di propri età e di quello di superfi ci e, comportava l 'appli cabilità del l 'art. 2816 c.c., comma 2, con la conseguent e sopravvi venza dell 'i pot eca”); che l a sopravvivenza dell 'ipoteca all 'estinzione del diritt o di superfi ci e s i ri fl ett e v a anche sull a possi bilit à di proseguire la procedura esecutiva immobili are, rendendol a amm issibil e, com e evidenzi ato in un caso identico dall a Cort e di cas sazi one (C ass., n. 3700/2018 ), che aveva afferm at o al cuni principi [i) s e “l'impignorabilità viene fatta discendere esclusivamente dall 'appart enenza del bene al patrimonio indisponibile dell 'ent e (al meno nei rapporti con il cr editor e pr ocedente), e ci oè dalla tit olarità del diritt o di propriet à del bene i n capo al comune st esso, essa presuppone necessariament e il prel imi nare accert amento dell 'opponibi lità di detto di ritt o di propri età al credit ore ipot ecario ”; ii) da ciò deri va “l'impossibilità di ritenere vincolanti per il creditore procedente gli eff etti derivanti dal passaggi o in giudi cato della sent enza che ha defi nito un gi udizi o (instaurato dopo il pignoramento) rel ati vo alla titol arità del bene pignor ato ed al qual e esso non ha partecipat o, che deri va direttamente dall e disposizio ni di cui all 'art. 619 c.p.c., in base al le quali
l'accertamento della propriet à di un bene assoggettat o a pignorament o (o di alt ri
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diritti i ncompatibili con i l pignor ament o stesso) va eff ett uat o necessariament e in contraddittorio con i l creditor e pignorant e ”; i ii) “laddove non sia opponibile ai terzi la vi cenda ci rcolatoria che det ermi na la t itol arità del bene (ovvero non si a opponibil e ai t erzi i l pr ovvedi mento giudizial e che accerta l 'ineffi caci a dell a vi cenda circolatoria medesima, come nel l a speci e), non potrà ovviament e operar e neanche il conseguente vincol o di i mpi gnorabilit à ”] appli cabili nel caso in esam e, perché l a risol uzione dell a concessione cost ituti va del dirit t o di superfi ci e era successi va al pi gnoram ento e ci ò l a rende va i nopponi bil e al creditore che avev a intrapreso l 'azi one, iscrivendo il pignoram ento nei regist ri immobili ari prima dell 'iscri zione dell a risol uzione dell a concessione;
che l a menzionat a pronunci a dell a Corte di cass azione confut ava anche l'afferm azi one del Gi udi ce di pri mo grado secondo cui l 'event ual e alienazi one dei fabbri cati in sede di esecuzi one forzat a avrebbe ri schiat o di s ottrarli al pubbl ico servizio a cui i n ipot esi erano dest inati, i n quant o l a Corte, dopo aver st abili to che “nella specie, non risulta se gli i mmobili oggetto di causa al moment o si ano concretamente destinati ad un pubbl ico ser vizi o, e dunque non è possi bi le affermare che l 'event ual e al ienazi one di essi in sede di esecuzi one f orzata ri schi erebbe di sot trarli ad una siffatt a dest inazione”, aggiu ngeva che in ogni caso, anche opinando diversam ent e , “la dest inazione ur bani stica delle aree i nserit e nei pi ani di zona per l 'ediliz ia economi ca e popolare risul ta comunque vi ncolante per chi unque ne di venga propriet ari o. Deve i nfatti disGU t ra le vi cende ci rcolat orie delle suddet te aree, soggett e all e ordinari e regol e del diri tto civil e, t ra cui quelle previs te dall 'art . 2652, n. 6, e l 'effi caci a dei relativi vincoli di desti nazione urbanisti ca, che rest ano oper ati vi anche nei confront i degli eventu ali acquirenti (e quindi anche degli eventuali aggi udi cat ari, all 'esito del processo di espropriazione immobili are)”; che l a s ent enza dell a C ort e s uprem a prosegui va afferm ando che il pignoram ento non poteva “ritenersi in conflitto con le disposizioni in tema di dest inazione pubblica dei beni del pat rimonio i ndisponibil e dei comuni costit uiti dall e aree incl us e nei piani per l 'edili zia popol are ed economi ca ”, poi ché “Tale dest inazione può … ess er e attuata – e anzi di regola vi ene attuata – con i l trasf eri mento della l oro propri età (o del diritto di superfi ci e) ai pri vati , ma con vincol o di desti nazi one, vincolo che quindi non è necessariament e i ncompati bile con l 'espropriazi one forzat a, dal moment o che esso deve rit enersi operant e anche
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nei confronti dei soggetti aggi udi cat i, che pot ranno ut ilizzare le aree acquis ite solo i n conf ormità dello strument o urbanistico, e quindi solo in conformi tà al la indi cata des tinazione, in modo che non vi sarà al cuna sott razione del bene al la sua dest inazi one pubbli ca, e non vi sarà violazione del l 'art. 828 c.c. ”; che,
d'alt ronde, non pot eva ess ere diversam ent e, perché l 'iscri zione nei Regist ri
Immobili ari dei vi ncoli convenzional i sti pul ati tra l 'Ent e pubblico e il soggetto privat o a cui veni va attribuito i l di ritt o superfi ci e era funzi onale proprio a renderli opponibil i erga omnes e, dunque, anche nei confronti di col oro che avrebbero event ual mente acqui si to la tit olarit à del di ritto di superfi ci e all 'esit o di una procedura di espropriazione immobili are;
che , pert anto , l 'ipoteca sul di ritt o di superfi ci e concess a da ad essa appel lant e era vali da ed Controparte_3
escuti bil e, con l a conseguenza che gli i mmobili su cui grava va pot evano ess ere vali dam ente venduti nell 'am bito dell a procedura esecutiva i ntrapresa da essa appell ante (o m egli o il diritt o di superfi cie su di essi p ot eva essere vali dament e escusso e messo all 'asta), ferm a rest ando l 'appl icabi lit à agli acqui renti degli stessi vincoli che gravavano s u Controparte_3
II.B.
2.c. I su esposti motivi, che per ragioni di connessione possono essere t ratt ati congiuntam ente, s ono infondati.
II.B.
2.c.1. In vi a prel iminare è opportuno ricost rui re brevem ente i fatti di caus a, suddi videndoli , per chi arezza espositiva, tra eventi ant eriori all a stipula del contratto di affidam ent o in concessione (19/ 02/ 2007) ed eventi successi vi all a stipul a del cont ratto di affidam ent o in concessi one.
Dagli atti processual i e da i docum enti prodotti dall e parti em erge quanto segue:
(fase ant eriore all a s tipul a del cont ratto di affidamento in concessione ):
▪ con del iberazione n. 114 del 17/05/2001 i l Consiglio Com unal e di CP_1
nell 'ambit o del l 'Ass e di svil uppo n. 5 ( “Città, enti locali e qualit à della vita”) - mi sura 5.1 - 2000 - 2006 ( “recupero e CP_13
riquali fi cazi one dei s istemi urbani ”), aveva approvato il “progetto aree bers agli o”, ri guardante l e ci rcoscri zioni C arbonara - Parte_4
Cegli e -Loseto, da present are alla R egi one P ugli a , a cui l a Gi unt a
Comunal e di aveva dato esecuzi one con propri a delibera n. 576 del CP_1
24/05 /2001. Il P rogramm a general e prevedeva due i nterventi da reali zzare con l a t ecnica del c.d. proj ect financing, uno dei quali per
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servi zi t erzi ari e direzionali nella zona S an Paol o -St anic (area bersagli o
B), costitui ta dall 'insiem e del le aree dest inat e a servi zi per la residenza e ad attrezzat ure di interesse comune sit uat o nei Com parti “B” e “C ” del Pi ano di Zona ex lege 167/1962 al quarti ere S an Paolo, att raversato dall a nuova linea ferrovi ari a met ropolit ana C entral e-Lamasi nat a - CP_1
Ospedal e San P aolo [con t al e st rum ent o , era st ato indi viduat o un sistema di luoghi urbani costituit o da una successi one int erconnessa di spazi ad alt o val ore ambi ent al e (ci clopendonalit à e verde) e attrezzati per ospit are importanti st rutture di int eresse pubbli co, servi zi per la residenza e attività di tipo comm erci al e e direzional e ];
▪ dopo l'approvazi one del l a convenzione stipul at a con Assindustri a i n dat a 17/0 5/2003 per la redazione dello studio di fattibi lit à (gi ust a deli bera di G i unt a C omunal e n. 462/2003 ) e l 'approvazione dello studio di fatti bilit à pres ent ato i n dat a 06/04/2004 in att uazi one del mandato conferito agli Uffi ci com unali e all 'Associazione degli indust riali dalla
Giunt a Muni ci pal e con delibera n. 169/2004 (gi ust a delibera di Gi unt a
Comunal e n. 331/ 2004) , erano st ati i ndivi duati gli i nt erventi da reali zzare (centro di assist enza agli anzi ani , centro terzi ario, comm ercial e, di rezi onale e cent ro ci vico, vi abi lit à, parcheggi, verde att rezzato e ci clopedonale) ed erano st ati quindi adott ati gli ulteriori provvedim ent i program mat ici ( con deliberazi oni nn. 74/2004 e
136/2004 , i l Consiglio Com unal e di aveva approvato , CP_1
rispetti vament e , il P rogramm a e la modi fica degli investim enti dell e opere pubbli che per il t ri ennio 2004 -2006; con deli berazione n .
75/2004, il Consigli o Com unal e di aveva approvato il bilancio di CP_1
previs ione dell e OO.PP. per l 'anno 2005; con deliberazione n.
696/2004 , la Giunt a Muni cipal e di aveva approvat o l o schem a del CP_1
Programm a Annual e e Tri ennal e del le OO.PP. 2005/ 2007 ), nel l'ambit o dei quali era st at a inserit a l a spesa di €. 49.900.000,00 relati va all 'int ervento per l a reali zzazione del cent ro Parte_4
assi stenza anzi ani, cent ro terzi ari o direzional e civico, vi abilit à, parcheggi , verde e ciclopedonalit à, m edi ant e cont ributi CP_15
M is. 5.1. ;
[...]
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▪ con deli bera n. 54/ 2005 il Consiglio Comunale di ril evat o che CP_1
l'opera da reali zzare era conform e al P.R .G. (i n quant o programmat a in aree destinat e a servizi dal P.d.Z. 167 del S. P aolo ) e che i t ermini dei vincoli preordi nati all 'espropri azione erano scadut i (per decadenza dell a vali dit à del P iano di Zona 167 ), aveva approvato il progetto prelimi nare relativo all 'int ervento de quo, con adozi one di variant e al
P.R.G. ed al Piano di Zona 167, per la ri apposi zi one dei vi ncoli preordinati all 'es propri azione ai sensi del l 'art . 16 comm a 3 ° L.R. Pugl ia n. 13/20 01 e del D.P.R. n. 327 /2001;
▪ con deli bera n. 66 / 2005 il Consiglio Com unale di aveva approvato CP_1
“la variante al P.R.G. ed al Piano di Zona ex lege 167 dell 'area ber sagli o S. Paolo, anche ai fini dell a ri apposizi one dei vi ncoli preordi nati all 'es propriazi one ai sensi dell 'art. 16 comma 3 della L .R.
n. 13 del 11.05.01 e del D.P.R. n. 327 dell '8.6.01 relati va al CP_16
progett o prel imi nar e approvat o con deli berazione di C.C. n. 54 del
2/5/2005, esecutiva (…) per la realizzazione di un centro assistenza anziani, centr o terz iario dire zional e e civico, parcheggi , verde e ci clopedonalità ”;
▪ la prim a gara di appalto relativa alla real izzazione del progett o de quo
[nell 'am bito del la qual e era stat o espressam ent e viet ato al
Conces sionario (e ad ogni altro soggetto ad esso coll egato), per qualsi asi mot ivazi one o fi nalit à, di concedere in garanzia, pegno o ipot eca tutt e o part e dell e st rutture, infrast rut ture e degli arredi ed att rezzature, rientranti nell 'oggetto del la concessione e comunque reali zzate in forza dell 'aggi udi cazione (così l 'art. 21 del Capit ol ato
Speci ale Prest azional e all egato all a det erm ina dirigenzi ale n. 7319/2005
e l 'art . 25 dello schem a di cont rat to;
i noltre, in li nea con il predett o divi eto, l 'art. 23 del Capit ol ato Speci ale Prestazi onal e e l'art. 18 dello schem a di cont rat to – entram bi concernent i l a cost ituzione del diritt o di superfi ci e, i n favore del C oncessi onario, sul l 'area i nteressata dall 'intervent o – non prevedeva no in al cun modo che il Concessionario pot ess e concedere garanzie reali sui beni de quibus)] era st at a espl et at a infrutt uos am ent e, i n quanto il con determina zione CP_1
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diri genzi al e n. 5947/2006 , aveva deciso di non amm ett ere l 'uni co part eci pant e ( l la gara e quindi di Controparte_17
dichiararl a des ert a;
▪ con det ermina zione diri genzi al e n. 6166/2006 il CP_1
aveva approvato alcune modi fi che al C api tolat o S peci al e P rest azional e al fine di rendere la gara 'm aggiorm ent e com pet itiva ' (i n particol are , aveva el iminato il di viet o al Concessionario di costitui re garanzi e reali, originari am ent e previsto dall 'art . 21 del Capitol at o Speci ale
Prestazi onale , ed anzi aveva i nseri to nell 'art . 23 del Capitol at o Special e
Prestazi onale , pur s enza m odi fi care il precedent e schem a di contratt o , la previsi one s econdo cui “L'Amministrazione Concedente consentirà al Concessionar io di cost ituire garanzi e reali su tutti i beni e l e superfi ci realizz at e, oggetto della gesti one f unzi onal e ed economi ca da part e del Conces sionario st esso, nel rispett o dei li miti dell a durat a dell a concessione, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e spes e del Conces sionari o entro il t ermine di scadenza della concessi one. ”) ed aveva i ndetto una seconda gara di appalt o;
▪ con determinazione diri genzi al e in data 05/02/2007 il CP_1
– preso atto che la Commissione Giudicatrice aveva dichiarato
[...]
l'unico offerent e, Controparte_7
aggiudi cat ari o provvisori o dell'appalto, verificat a la sussist enza dei presupposti per procedere all 'aggiudi cazi one defi niti va e dato att o che la spes a rel ativa al l 'appalto de quo (ammontante a complessivi €.
49.000.000,00) era a tot ale cari co del Concessi onario, salvo l 'import o di €. 15.000.000,00 finanziato dalla Regione Puglia a valere sulla
Misura 5.1 del POR Pugli a 2000 -2006 – aveva affidat o in conces si one l'appalto ad sul la base del Controparte_7
proget to prelimi nare offert o in sede di gara e del Capitol ato Speci ale
Prestazi onale approvato;
▪ con determi na zione diri genzi al e 2007/ 186/00005 del 16 /02/2007 il aveva approvat o il cont rat to con preci sazioni e CP_1
speci fi cazi oni , fra cui la possibil ità di costituire garanzi e reali sui beni reali zzati;
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(stipul a del cont rat to di affi dam ento i n concessi one e fase successi va ):
▫ in data 19/ 02/2007 il (concedent e) e l 'A.T.I. CP_1
cost ituit a t ra e (concessionari a) CP_7 Controparte_7
avevano stipulat o il cont ratto avent e per oggetto l 'affi dament o in concessi one, ai s ens i degli art t. 143 e ss. D.Lg. n. 163/2006 , di: “a)
Progett azione def init iva ed esecuti va, esecuzi one di tutti i lavori, anche strumentali per la real izzazione dell e opere come dettagli atamente des cri tte all 'art. 1, comma 1 del capit olat o prest azi onal e …; b) gestione funzi onal e ed economi ca, manut enzi one ordinaria e straord inaria , adeguamenti t ecni ci necessari per il prosi eguo della gestione ed adeguamenti progr ammati o straordi nari da part e del concessionario , di tutti i beni e l e superfi ci realizzat e, per t utta la durata della concessi one, come i ndi viduate al comma 2 del richiamato art . 1 del
Capitolato Prestazionale …” (art. 2).
La convenzione de qua prevedeva (t ra l 'altro):
- che la durat a del la concessi one era di 40 anni, decorrenti dall a dat a di sottos crizione del contratto di concessi one (art. 3) ;
- che il concess ionario si impegnava a finanzi are, con costi a proprio total e ed es cl usivo cari co, l e opere e gli oneri connessi per l a proget tazi one , reali zzazi one e gestione dell e opere di cui all a convenzione, fat to salvo i l contri but o di €. 15.000.000,00 , da corri spondersi da parte dell'Ent e concedent e a t itolo di prezzo , all 'esito dell a gara (art . 4);
- che il corrispetti vo per il concessionario era “costituito dalla gest ione funzional e ed economi ca dei lavori realizzati – con acquisiz ione dei r elativi ri cavi o per la durata del la concessi one
– delle attrezzature di interesse generale nell 'ambito urbano del quart ier e S . Paol o del Comune di nel l a 'Area Bersagl io B / S. CP_1
Paol o St ani c ', s ulla base dell e t ariff e off ert e ” (art . 5);
- che il finanzi am ento dell 'opera era “a totale carico del
Conces sionari o , fatt a sal va l 'erogazione del 'prezzo ' ex art . 143, comma 4, del D.L gs. n. 163/06, di cui al precedent e art. 4. ” (art .
7);
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- che l'i mmissi one in possesso del le aree di propri et à comunal e sarebbe avvenut a ai sensi degli artt. 129 e 130 del D.P.R . n.
554/1999 (art. 12);
- che, per consenti re l a reali zzazione degl i edi fi ci in oggett o e l a rel ati va gestione, l'Ente concedente, successi vam ente all a trascri zione del decret o di espropri o, “costituirà, in favore del
Conces sionari o, il di ritto di superfi ci e , sulle aree espropriate e s u quelle di propri età comunal e interessate dall 'i ntervento e sul relativo sot tosuolo …” e “consentirà al Concessionario di cost ituir e garanzi e reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gesti one funzional e ed economi ca da part e del
Conces sionari o st esso , nel rispetto dei limiti della durata dell a concessi one, garanzi e che dovranno essere rimosse a cura e spes e del C oncessionari o entro il t ermine di scadenza dell a concessi one ”
(art. 19 comm i 1° e 3°);
- che “Alla scadenza del diritto di superficie e del termine della concessi one, ai sensi e per gli eff etti dell 'art. 953 del c.c., l 'intero compl ess o i mmobili are, compresi t utti i beni, le superfi ci l e strutt ur e realizz at e, i relat ivi i mpi anti e le opere, fi ssi o mobili, real izzate dal concessionario, ivi compresi quel li realizzati nel cor so dell a concessi one, nonché tutt e l e attrezzature, macchi nari, arr edi e access ori installat i dal predet to concessi onario , i n forza del contratt o di concessione, di verranno automati cament e di propriet à del (art . 20 comma 1°); CP_1
- che il avrebbe potuto risolvere la concessi one, CP_1
previ a com uni cazi one scritt a al concessionario di int imazione all 'adempim ent o , nei casi specificam ent e indi cat i ed in parti colare
(tra gli altri ) in caso di frode del concessionario o di coll usione con personal e appart enent e al l 'organizzazione del o con CP_1
terzi [art. 35 com ma 1° l ett. a) ], in caso di fallim ento del concessi onario o suoi aventi causa ovvero di veri ficazione di fat ti nell a st rutt ura imprenditori al e del C oncessionario comport ant i una not evol e diminuzi one del la capacit à tecni co -finanzi ari a e/o
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pat rimoni ale [art. 35 comm a 1° lett. c)], in caso di vi ol azione dell 'obbli go di curare l a m anut enzione ordi nari a e st raordinari a dell e st rutt ure, degli impianti, nonché di t utte l e parti oggetto dell a gest ione [art. 35 comma 1° lett. h)], con conseguent i obbligo del concessi onario di compiere t utt e l e at tività necessari e ad evi tare l'aggravamento del danno e di riconsegnare al l 'ammi nist razione concedent e le opere oggetto dell a concessione (art . 35 comm a 3°)
e obbligo dell 'Am minist razi one concedente di comun icare ai soggetti finanzi atori la cont est azione intimat a al concessi onari o dell a caus a di risol uzi one del contratt o di concessi one ai fini dell 'appl icazione della cl ausol a concernent e la sostit uzi one del concessi onario (art. 35 com ma 4°) , att eso che gl i Enti fi nanziatori , al veri fi carsi delle condi zioni per l a ri soluzi one del cont rat to di concessi one per inadem pimento del C oncessi onario, avrebbero potut o i mpedi re l a risol uzi one designando una soci et à che subent rass e nell a concessi one al posto del C oncessionari o (art. 38 comm a 1°) , ferm a rest ando l a facolt à dell 'Ent e concedent e di rifiut are il subentro dell a societ à designat a dagli Enti finanzi atori nel cas o i n cui l a stessa fosse priva del le prescri tte caratt eri sti che tecni che e fi nanzi ari e oppure l'i nadempi ment o del Concessionario non foss e cess ato entro 180 giorni (o nel più am pio term ine event ual mente concordato t ra Ent e concedent e e d Enti fi nanzi at ori ) dal ri cevim ento , da part e degli Enti finanzi atori , dell a com uni cazi one intim at a dall'Ent e concedente al Concessionari o
(art. 38 comm a 2°) ;
- che l 'aggiudi catario aveva l a facol tà di cost itui re una societ à di proget to, ai s ens i e per gli effetti dell 'art. 156 D.Lg. n. 163/ 2006, in forma di S.p.a. o S .r.l., anche consortil e , in t al caso impegnandosi a versare un capit al e soci ale di valore ini zi al e non inferiore a €. 1.000.000,00, di cui €. 999.900,00 a carico di
[...] ed €. 100,00 a carico di (art. 40 ); CP_7 Controparte_6
▫ in dat a 20/ 12/2007 i l e CP_1 CP_1 Parte_5
(soci et à di progetto cost ituit a in data 27/ 01/2007 , ai sensi del l 'art . 40
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del contratto del 19/ 02/2007, da e all a CP_7 Parte_6
quale ulti ma era subentrato , i n dat a 21/06/2007 , CP_7 CP_7
, prem esso
[...]
- che il per consenti re l a realizzazione degli CP_1
edi fi ci oggetto dell a concessi one del 19/02/2007 e la rel ativa gest ione, si era im pegnato a costit ui re i n favore del concessi onario il dirit to di s uperfi cie sul le aree espropriate e su quell e gi à di propri et à comunale interessat e dall 'intervento e sul rel ativo sottos uol o con decorrenza dall a dat a di sottoscri zione del cont ratto di concessi one (19/ 02/2007) e fi no all a scadenza dell a concessione stes sa (18/02/2047) ;
- che, con decreto di espropri azione per pubblica utili tà del
26/04/2007 , era st at o dispost o il t rasferiment o dei suoli in ess o indi cat i a favore del CP_1
- che in dat a 02/07/2007 l Controparte_7 CP_7
aveva dat o formal e comuni caz i one al
[...] CP_1
dell 'avvenuto subent ro di nel rapporto Controparte_3
di concessione di cui al cont ratto stipulato in dat a 19/02/2007
(si cché in t al modo, aveva acquisit o lo Controparte_3
status di Concessi onari o); tutto ci ò prem ess o, avevano stipul ato un contratt o con il qual e i l aveva costituit o i n favore di CP_1 Controparte_3
“il diritto di costruire, mantenere, sopra il terreno sottodescritto
[...]
nonché nel s uo s ott osuol o, un centro per assist enza anziani, cent ro terzi ari o-dir ezional e e ci vi co, vi abi lità, parcheggi, verde e ci clopedonalità nell 'ambit o urbano del quarti ere San Paol o del Comune di nel l 'ar ea ber sagli o 'B' – San Paolo-Stani c” (art . 1). CP_1
Il contratt o de quo prevedeva (tra l 'alt ro):
- che i l dirit to di superfi ci e era costi tuito su part e dei terreni di propri et à del megli o indicati nell 'att o, dell a CP_1
com plessiva superfi cie di 31.179 m ² (art . 2);
- che il diritto di s uperfi ci e aveva l a durat a predet erminat a di 40 anni, decorrenti dal 19/02/2007 , alla scadenza dei quali il di ritto
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si s arebbe estinto secondo quant o previst o negli artt . 19 e 20 del contratto di concessi one del 19/02/2007 (art . 3) ;
- che l 'area int eres sat a dall a costit uzione del diri tto di superfici e rient rava nel “piano particolareggiato per l 'attuazione della legge
167/1962 – Settor e B di S. Paolo ” e successive vari anti approvato con decret o LL.PP. n. 1414 del 26/ 04/1965 e decret o del president e
G.R.P . n. 4972 del 27/11/ 1975 , con vi ncolo ri apposto ai sensi del
D.P.R . n. 327 /2001 e dell 'art. 16 comm a 3° L.R. n. 13/2001 gi usta deli bera del Consigli o Com unale n. 66 del 18/ 05/2005 (art. 6) ;
▫ con att o in dat a 17/ 01/2018, stipulato t ra e Controparte_3
premesso Controparte_18
- che il cont ratto di concessi one del 19/02/ 2007 prevedeva che sull e aree es propri ate e su quell e di propri et à com unal e i nt eressat e dall 'intervent o e sul relat ivo sottosuol o il CP_1
avrebbe cos tituit o il di ritt o di superfi cie a favore del
Conces sionari o, al quale sarebbe st ato consentit o di cost i tuire garanzie reali su dett e aree, olt re che sui beni real izzati, nel rispett o dei limiti della durat a dell a concessi one;
- che qual e soci et à di proget to ex art . 156 Controparte_3
D.Lg. n. 163/ 2006, era subentrat a nel rapport o di concessi one;
- che, in dat a 29/ 12/ 2007, e Controparte_18 [...]
avevano stipul ato un contratt o di Controparte_3 finanziamento di complessivi €. 30.674.000,00 , il quale prevedeva, per l 'obbligo di costit uire i pot eca ent ro Controparte_3
10 gi orni dall a dat a di stipul a del l 'att o di cost ituzione , da part e del del di ritt o di superfi cie sull 'area (20/12/2007) CP_1
ai s ensi del l 'art. 19 del cont ratto di concessi one del 19/02/ 2007 e, com unque , ent ro e non ol tre i l 30/06/ 2008 ; tutto ciò prem ess o, a garanzi a dell 'esat to Controparte_3
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adempim ento di tut te l e obbli gazioni assunt e con il cont rat to di finanzi am ento del 29/12/ 2007, aveva costitui to , a favore di
[...]
ipot eca volontari a di primo grado s ino all a Controparte_18 concorrenza di €. 61.348.000,00 sul diritto di superficie costituito in dat a 20/ 12/2007 sull'area di €. 31.679 m² e, anche ai sensi dell 'art. 2811
c.c., su t utti i beni edi fi cat i o edi fi cand i su dett a area oggetto dell a gest ione funzi onal e ed economi ca di in forza Controparte_3
del contratto di concessi one del 19/ 02/ 2007 , con l a preci sazione che la durat a dell 'ipoteca non sarebbe potut a essere superi ore all a durat a della concessi one così come previst a dall 'art. 3 del contratt o di concessi one , sicché l'i pot eca avrebbe avut o come “data di scadenza massima il giorno 19 Febbraio 2047 ”, e che l'i pot eca sarebbe st at a t rasferita qual e conseguenza l egal e dell 'event ual e cessi one t ot ale o parzi ale, da part e dell a banca, del cont rat to di finanzi am ent o o dei credi ti garant iti;
▫ con att o noti fi cato i n dat a 29/05/2015 Parte_1
(che, in data 22/12/ 2008 , aveva i ncorporato per fusi one
[...]
premesso che on Controparte_18 Controparte_3
aveva provveduto al pagam ento di quanto pat tuito all e scadenze e secondo le modalit à previste dal contratto di finanzi am ent o del
29/12/2007 e che vana era risultat a l a noti fica in dat a 30/ 03/2015 di att o di precetto (con il qual e era stato intim at o ad Controparte_3
mess a i n liquidazione con delibera assembl eare del 15/07/ 2014 , il pagamento di €. 25.158.106,45, oltre accessori ), aveva pignorato la propri et à superfi ci aria dei terreni dell a com plessiva superfi ci e di
31.679 m², siti nel C omune di ogget to dell 'atto di costit uzi one di CP_1
ipot eca del 17/01/ 2008 (i n alt ri t ermi ni, aveva pi gnorato gli i mmobili – fabbri cati , opifi ci ed alt ri – di propri et à di in Controparte_3
liquidazione edificat i sui predett i t erreni );
▫ con det erminazione n. 1680/2020 i n dat a 11/ 02/2020 del Diri gent e respons abil e dell a R iparti zione St azione Uni ca Appalt ante -Contratti e
Gestione LL.PP. , noti ficat a ad i n Controparte_3
liquidazione, a e al Custod e Parte_1
Giudi zi al e del compendio nominato nell 'am bito del procedi ment o di
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espropri azione imm obili are , il dopo avere CP_1
evi denzi at o ( tra l'alt ro )
- che l'Ent e concedente aveva assentit o al Concessi onari o la cost ituzione di garanzi e reali su tutti i beni e le superfi ci reali zzate, oggetto dell a gesti one funzi onal e ed economi ca da part e del stesso, nel rispett o dei limiti dell a durata dell a CP_10
concessi one,
- che era st at a quindi iscritt a ipot eca sul dirit to di superfi ci e in favore dell a banca m utuant e del , CP_10
- che l'opera era s tat a coll audata nel 2009, anno in cui aveva avuto inizi o l a gestione ,
- che, a s eguito del venir m eno di al cune dell e garanzi e previst e dal contratto a carico del Concessionario , con not a in data 07/ 12/2017 erano st at e cont est ate al al cune i nadem pi enze, CP_10
intim ando l a rimozione delle cause generatri ci dell e stesse ent ro il termine di 30 giorni , decorsi i nfruttuosament e i quali si sarebbe proceduto all a ris oluzione del contratt o di concessione ,
- che det ta nota era st ata comuni cat a a
[...]
ai sensi del l 'art . 35 comm a 4° del Parte_1
contratto del 19/02/2007, ai fi ni dell a sostituzione del
Conces sionario previ sta dall 'art. 38 del m edesim o cont ratto ,
- che il Conces sionario non aveva ri mosso l e inadem pi enze contes tat e, per cui, con not a del 23/01/2018, era st at a ri levat a la fat tispeci e espromissori a -ri sol utoria previst a dal cont ratto di concessi one,
- che aveva indi cato Parte_1
qual e sostituto Controparte_19
dell 'origi nari o C oncessi onario , m a il procedim ent o surrogat orio ex art . 38 del cont ratt o di concessione si era concluso con esit o negati vo, per ins ussi stenza dei rel ati vi presupposti , aveva dat o atto :
1) che il cont ratto di affidam ento in concessione rep. n. 36185 del
19/02/2007 s i era risolto i n vi rtù dell e inadempi enze contestate e
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non rim oss e dal Concessi onario in Controparte_3
, gi ust a com uni cazi one in dat a 07/12/2017 ; Parte_2
2) che il sub -procedi ment o di cui al l 'art. 38 del cont ratto di affidam ent o in concessione del 19/02/ 2007 – avvi ato per l a sostit uzi one del concessi onario, in conseguenza dell e conclam ate e non rimoss e inadempienze di quest'ulti mo – si era concl uso con esit o negati vo;
3) che s arebbero st at e com piut e le atti vit à conseguenzi ali previ ste per contratto e per l egge .
II.B.
2.c.2. Orbene, così ri cos truita (si a pur sint eti cam ent e) l 'intera vicenda, la
Cort e reputa che corret tam ente il Gi udi ce di prim o grado accolse l 'opposi zi one ex art . 619 c.p.c. propost a dal e, per l 'effetto , di chi arò la CP_1
nullit à e l 'i nefficaci a dell 'at to di pignoram ento i mmobi liare noti ficat o in dat a
29/05/2015 ed inoltre ordinò al l'Agenzi a delle Entrat e - Ufficio di Pubblicità
Immobili are, s ubordinat am ent e al passaggio in gi udi cato dell a sentenza, l a cancell azione dell a t rascri zione del pignoram ento del 15/ 07/2015 (n. 28060 R .G.
e n. 21481 R.P . ).
Invero, l a decis ione del Tri bunal e di Bari appare in li nea con i princi pi afferm ati di recente dall a Corte suprem a (dal cui autorevole i nsegnament o, pi enam ent e condivi sibil e, non v 'è ragi one al cuna di discost arsi ), l a qual e, dopo avere chi ari to che se al concessionari o di cost ruzione e gesti one di un 'opera pubbli ca è stato att ribuito il dirit to di superfi ci e sull a st essa, deve escludersi che su quest 'ult imo possa essere cos tituit a un 'ipot eca volontaria i n favore di t erzi (i n quanto tal e att o, facendo veni r meno il l egam e funzional e indissolubi le t ra att o di concessione e convenzione access oria per l a gest ione dell 'opera, sot trarrebbe quest 'ultim a all a sua destinazione pubbli ca ), a m eno che l'Ent e pubbli co , in deroga al divi et o generale, abbi a consentito espressam ente l 'iscri zi one ipotecari a – previ a val utazi one dell 'ines istenza i n concreto di un pregi udi zio per l 'interesse pubblico
– sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell 'atto di concessione o nel la convenzione access ori a ovvero anche in un successivo provvedim ent o , ha stat uito che “ove al concessionario [di costruzione e gestione di un 'opera pubbl ica] s ia stato at tribuit o il diri tto di superfi cie su quest 'ult ima, la decadenz a dell o stesso per gr ave inadempimento agli obbli ghi deri vant i dalla convenzione
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accessoria determi na l 'esti nzione del suddett o di ritto real e e, conseguent emente, dell 'ipot eca eventual mente costit uita dal concessi onario medesimo su di esso ”5.
All'afferm azi one dei su esposti principi l a Cort e di cassazi one è pervenut a nello scruti nio di una vi cenda s ost anzi alm ent e sovrapponi bil e a quella oggett o del present e procedim ento (s al ve al cune di fferenze m arginali evi nci bili , olt re che da quanto gi à precedent em ent e es post o sub II.B.
2.c.1., anche da ciò che si di rà più oltre)6, all 'esito di un 'accurata ri costruzi one del quadro norm ativo di sci plinante la m at eria, ri cost ruzione che, per la sua chiarezza e compl etezza, è opportuno 5 così Cass., n. 3897/2024. 6 questi i “Fatti di causa” esposti nella sentenza n. 3897/2024 (pagg. 2-4): «Il ha agito E_ CP_2 in giudizio nei confronti di Ge.Co. Park S.r.l. e della del per ottenere: Controparte_21
a) la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito in favore della Ge.Co. Park S.r.l. su un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica (autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la Ge.Co. Park S.r.l. aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della AR
, a garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la dichiarazione di
[...] estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie.
La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto AR l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma 1, c.c.
Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della banca Controparte_24 convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione, rappresentata dalla PA
[...] All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore: a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Ge.Co. Park E_ S.r.l.; b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati dalla società CP_20 concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del comune;
d) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla per l'accertamento del trasferimento AR dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria.
La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal assorbito l'appello incidentale condizionato della E_ Controparte_24 avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo grado.
Ricorre il , sulla base di cinque motivi. E_
Resiste con controricorso (rappresentata da , già Controparte_26 Controparte_27 intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_24 nei diritti controversi, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo. Il resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato di E_ Controparte_26
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.».
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riproporre qui t est ualment e7:
«2. Con il primo motivo del ri corso principal e si denunzi a «Violazione e fal sa appli cazione del l'art . 828, comma 2, dell 'art. 2810, comma 1, n. 1 c.c. e dell 'art .
9 R.D. 23 maggi o 1924, n. 827 , i n relazione all 'art . 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con il secondo moti vo si denunzi a «viol azione e f alsa appli cazi one degli artt.
1325, 1346 e 1418 c.c. in r el azione all 'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con i primi due m otivi del suo ri corso, l 'ent e ri corrente deduce che l 'att o di cost ituzione dell 'i poteca vol ont aria post o in essere dall a societ à concessi onari a sul diri tto di superficie acquisi to i n base all a concessione di costruzi one e gest ione dell 'opera pubbli ca, senza l a propri a autorizzazione, qual e ent e concedent e, s arebbe nullo o com unque ineffi cace nei suoi confronti .
Con il terzo mot ivo si denunzi a «(IN VIA SUBORDIN ATA): violazione e fals a appli cazione dell'ar t. 2878 n. 4 c.c. , in rel azione all 'art. 360, comma 1, n. 3
c.p.c.».
Con il quarto moti vo si denunzia «(IN VIA GRADATAMENT E SUBORDIN ATA): viol azione e fals a appli cazi one degli art t. 954 e 2816 c.c. , i n relazi one all 'art.
360, comma 1, n. 3 c.p.c. ».
Con il terzo ed il quarto mot ivo, l 'ent e ri corrent e deduce (in vi a subordinat a) che, in ogni caso, anche a vol er ritenere val ido l 'atto di costituzione dell 'ipoteca, questa si sarebbe esti nta con l 'estinzione del di ritt o di superfi cie conseguente all a dichiarazione di decadenza dell a soci et à dall a concessione con l a qual e l e era stat o attribui to t al e diritto, per grave i nadempim ento.
I m otivi del ricorso sono logicam ent e e giuridi cam ent e connessi e possono, quindi, essere es ami nati congi unt am ent e. Essi sono fondati, per quanto ragione.
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3. Si prem ett e che, com e è paci fi co, il rapporto i nst aurato tra il CP_20
e l a soci et à concessi onari a che, qual e titol are del diritto di superfi ci e
[...]
sull'opera pubbli ca realizzat a s ull 'area appart enent e all 'ent e l ocal e, ha cost ituit o il di ritto di i pot eca in cont est azione, t rova l a sua font e normativa nell 'art. 19, comm a 2, dell a l egge 11 febbraio 1994 n. 109, il qual e, nell a formul azione all 'epoca vi gent e, prevedeva quanto segue: «2. Le concessi oni di l avori pubbli ci sono contratti conclus i in f orma scritta fra un imprenditore ed una amminist razi one aggiudi catri ce, aventi ad oggetto l a proget tazione definiti va, la progett azione es ecut iva e l 'es ecuzione dei lavori pubbli ci, o di pubbli ca utilità,
e di lavori ad es si struttural ment e e direttamente collegati, nonché l a lor o gest ione funzional e ed economi ca. La controprestazione a favore del concessi onario cons iste uni cament e nel diritt o di gestir e f unzional ment e e di sfrutt are economi camente tutti i lavori realizzati. Qual ora necessario, il soggett o concedent e as sicur a al concessionario il persegui mento dell 'equilibr io economi co -finanzi ari o degli investi menti e dell a connessa gestione in relazione alla qualit à del s er vi zio da pr est are, anche mediant e un prezzo, stabilito i n sede di gara. A titol o di prezz o, i sogget ti aggiudi catori possono cedere in propri età
o diritt o di godimento beni immobili nel la propria di sponibi lità, o all o scopo espropriati , la cui ut ilizzaz ione sia strument ale o connessa all 'opera da affidare in concessi one, nonché beni i mmob il i che non assol vono più a f unzi oni di interesse pubbli co, già indi cati nel programma di cui all 'arti col o 14, ad esclusione degli i mmobil i ri compresi nel patrimonio da dismet tere ai sensi del decreto -l egge 25 s et tembr e 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembr e 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progett azione defini tiva o es ecuti va, l 'oggetto della concessione, quant o all e prestazi oni progettuali, può es sere ci rcoscritt o all a revisi one dell a progettazione
e a l suo compl etamento da part e del concessionari o».
3.1 La concessi one di costruzione e gestione di opere pubbli che, nell a giurisprudenza di quest a C orte, viene qualifi cata com e una “ concessi one di lavori pubbl ici” (ri conduci bile, cioè, all a nozione norm ativa di “ concessione di lavori ” di cui all a di rettiva 14 giugno 1993, n. 93/ 37/CEE ed all a di rett iva 18 lugl io 1989
n. 89/ 440/ CEE), nel la qual e l a gestione funzionale ed economi ca del l 'opera pubbl ica non costit ui sce un accessori o eventuale dell a concessi one di costruzione,
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ma l a cont roprest azi one pri ncipale e tipi ca a favore del concessi onario, e nell a quale si distinguono una fas e pubbli ci stica di scelt a del prom otore, che s i concl ude con l a concessi one, ed una fase privati sti ca i ntrodott a dall a convenzi one che regol a i ris pet tivi di ritti ed obbl ighi dell e parti, che si m ant engono nell 'ambit o di un rapporto paritetico tra di esse e non impl i cano, pert ant o, di regol a, l 'es erci zio di un pot ere autori tativo pubbli co (cfr. Cass., Sez. U,
Ordinanza n. 21971 del 30/ 07/2021, Rv. 66 1865 - 01; S ez. U, Sent enza n. 5594 del 28/02/ 2020, Rv. 657200 – 01; S ez. U, Ordinanza n. 21200 del 13/ 09/2017, Rv.
645312 – 01; S ez. U, Sent enza n. 28804 del 27/12/2011, Rv. 620814 - 01).
L'opera che vi ene reali zzat a in base alla concessione è, a t utti gli effet ti, un 'opera pubbl ica, la cui gestione è affi dat a al soggett o pri vat o i ncaricato dell a s ua cost ruzi one, indivi duato i n base a una gara di evi denza pubblica;
il concessionario
è, pert ant o, s oggett o ad una s erie di obbli ghi convenzionali funzi onali a garanti re il p erseguim ent o dell 'int eress e pubbli co che l 'opera è destinat a a reali zzare.
3.2 È possibil e che i n favore del concessi onario si ano costituit i o trasferi ti diri tti reali su beni dell 'ent e concedent e la cui uti lizzazione sia st rum ental e o, com unque, conness a all 'opera pubblica, o anche sulla stessa opera sui primi a reali zzarsi o realizzata: si t ratta, in ogni caso, di di ritti reali la cui at tri buzione al concessionari o è comunque da rit enersi funzional e all a desti nazione dell 'opera pubbl ica, ci oè all 'i nteres se pubbli co in concreto perseguito con la st essa (in dott rina, t al e funzi ona li zzazione è st at a anche indi cat a con l 'espressi one di dir itti real i aff ievol iti).
In parti colare, nell a specie, vi è st at a la costituzi one di un di ritt o real e di superfi ci e in favore del conces sionario, avent e ad oggetto la st essa opera pubbli ca
(una st azione desti nat a agli autobus) dallo st esso reali zzat a su un 'area appart enent e al patri monio indisponibil e del Comune di . CP_20
3.3 Al di l à del le quali ficazioni risult ant i dagli atti, a giudi zi o dell a Corte deve cert am ent e ri teners i che, nell 'eveni enza appena descri tta, sussi sta una indissolubil e connes sione t ra l 'att o di concessi one (che, in parti col are, individua il soggetto pri vat o incari cato dell a costruzione e dell a successi va gestione dell 'opera pubbli ca, nonché i t erm ini di t al e gestione in funzi one dell 'i nt eress e pubbl ico) e l a convenzione accessori a all a st essa, che prevede i di ritti e gli obbli ghi del conces sionario in re l azione al la reali zzazi one ed alla gestione
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dell 'opera pubbli ca, nonché l 'eventual e trasferim ent o o costituzione i n suo favore di di ritti reali sull a s tess a (nell a specie, il diritto di superfi ci e).
Tal e i ndissolubil e connessione deri va dall a comune fi nal ità di t ali atti, tutti aventi lo scopo di garanti re la destinazione dell 'opera pubbli ca da realizzare e gesti re all 'int eresse pubbli co che ess a mi ra a soddisfare.
La destinazione pubblica del l 'opera oggetto dell a concessi one di cost ruzi one e gest ione costit uis ce, in alt ri t erm ini, l o scopo che gli atti amm inist rat ivi e quelli negozial i access ori , tra i quali sussist e un coll egam ent o funzional e, t endono a reali zzare e del qual e al lora i ndefett ibi lmente deve tenersi conto al fine di indivi duare e delimit are i rel ati vi effetti .
4. S i deve, poi , ri cordare che, i n base all 'art . 828 c.c., «I beni che fanno part e del patri monio i ndis poni bile non possono essere sottratti alla loro desti nazi one, s e non nei modi stabilit i dall e leggi che li ri guardano».
La suddetta dis posi zione vi ene comunem ent e i nt erpret at a nel senso che i beni pubbl ici avent i una concreta dest inazione ad un pubbli co servizi o o un pubbli co interesse non s ono suscett ibili di espropri azione forzat a (sono, cioè, impignorabili), i n quant o l a vendit a forzata l i sottrarrebbe a t ale destinazione, in base al pri nci pio per cui «la regola generale del l 'assoggettabi lità ad esecuzione di t utti i beni del debit or e subi sce, per quant o atti ene agl i enti pubbli ci , una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appart enenti , essendo espropriabi li sol o i beni disponi bili e non quell i di origine pubb licisti ca e dest inati per l egge ad uno specifi co scopo pubbli co» (C ass., Sez. 3, Sentenza n.
10284 del 05/05/2009, R v. 607860 – 01; S ez. 3, S ent enza n. 26497 del 17/ 12/2009,
Rv. 610481 – 01), con l a precisazi one, peral tro, che, «affi nché un bene non appartenent e al demanio necess ario possa ri vestire il caratt ere pubblico propr io dei beni pat rimoniali indisponi bili perché “desti nati ad un pubbli co servizi o ” ai sensi dell 'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requi sito: l a manif estazi one di vol ontà dell 'ent e t itolare del diritt o reale pubbli co e perciò un atto amministr ati vo da cui r isulti l a specifica vol ontà dell 'ent e di destinare quel det erminato bene ad un pubbli co servizio e l 'eff etti va ed attual e desti nazi one del bene al pubblico ser vizi o» (C as s., S ez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999, Rv.
528580 – 01; Sez. U, Sent enza n. 16831 del 27/11/2002, R v. 558791 – 01; S ez. 2,
Sent enza n. 5867 del 13/03/2007, Rv. 595412 – 01).
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4.1 Orbene, riti ene l a C ort e che l 'opera pubbl ica ogget to del la concessione di cost ruzi one e gestione si a s oggett a ad analogo regime, tratt andosi cert am ent e di un bene che non può ess ere sott ratto al la sua destinazione e che, di conseguenza, anche l e facolt à inerenti ai dirit ti reali eventu alm ent e at tribuiti al pri vato concessi onario incaricat o dell a sua realizzazione e gestione, in quant o funzionali zzati a tal e scopo, debbano int endersi limi tat e dall o st esso, nel senso che non poss ano pregiudicarlo e, com u nque, permangano orientate al s uo soddi sfacim ento.
4.2 Di cons eguenza, la pi gnorabili tà (e l a stessa “comm erci abilit à ”) dell'opera pubbl ica oggett o di concessione di costruzione e gestione è ammi ssibile esclusivament e l addove la sua destinazione a pubbli co servi zi o non possa ess ere com promess a dagli effet ti dell 'espropri azione, qual e esito norm ale del pignoram ento.
4.3 Va, altresì , ri cordat o che l 'i pot eca è un diri tto real e di garanzi a fi nalizzato all a tut el a es ecuti va, cioè all 'espropri azione del bene per l a soddisfazi one (in via privilegi ata) del creditore, medi ant e l a sua vendit a forzat a.
In considerazi one di ci ò, i limit i di pi gnorabi lit à di det erm inati beni devono coi nci dere con i l imi ti del la l oro assoggettabi lità ad ipot eca: in alt ri t ermini , s e un bene non è pi gnorabil e, non può essere assogget tat o ad ipot eca.
5. Avendo la concess ione di cos truzi one e gestione di un 'opera pubbli ca l o scopo di realizzare e desti nare a pubblico servizio l 'opera, cioè un manufatto con una dest inazi one di pubblica utilit à che a t al e desti nazi one non può essere sott rat to, il regi me cui è as soggettat a l 'opera pubblica, indipendentem ent e da chi sia il titol are dei di ritt i reali s ull a s tessa, deve rit enersi modell ato sulla base dei princi pi si n qui es posti.
5.1 Ne cons egue che, di regol a, non può rit enersi consentit a l 'espropri azione dell 'opera oggetto dell a concessi one di costruzione e gestione, una volt a che l a stessa si a st at a realizzata e abbi a ri cevuto in concreto la sua desti nazi one pubbl ica, i n quant o essa fini rebbe per essere sott rat ta a t ale destinazione, se foss e aggiudi cat a ad un t erzo non vi ncolato dagli obbli ghi derivanti dall a convenzione accessori a all a concessi one che ne disci plina la gestione, ol tre che pri vo dei requisiti necess ari perché t ale gesti one gli sia affidat a.
5.2 Dunque, in tutti i casi in cui venga att ribuito, dall 'ent e pubbli co concedente,
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un diritto real e su un bene del suo pat rim onio indi sponibil e, in virt ù di un rapporto di concessione final izzat o al la real izzazione di un 'opera con destinazione di interesse pubblico, nell 'am bito di un rapport o di sciplinat o, quindi , anche da un accordo negozi ale acces sorio sull a gest ione dell 'opera pubblica da part e del privat o, di regol a non poss ono ritenersi possibi li atti di disposizione di t al e di ritto real e, da part e del concessi onari o, che possano sott rarre il bene all a sua dest inazi one.
5.3 Va, pertanto, esclusa, in general e, in primo l uogo l a possi bilit à di un trasferim ento dell a propri et à dell 'opera, da part e del concessionario, in favore di alt ro soggetto non vi ncolat o dagli obblighi di cui alla convenzi one accessoria all a concessi one.
Analogam ent e, i n particol are, va alt resì esclusa, se non alt ro in linea di pri nci pio, la possi bilit à dell a costituzione di una ipot eca sul bene con dest inazione pubbli ca, dal momento che l 'i pot eca, ess endo finalizzata all 'espropri azione e, dunque, al trasferim ento del bene in favore di un t erzo, non vi ncol ato agli obbli ghi di cui all a concess ione, comporterebbe in defi nitiva anch 'essa l a sottrazione del bene all a sua desti nazione pubbli ca.
5.4 D'alt ra part e, è in proposito opportuno considerare che, secondo la giurisprudenza di questa st es sa Cort e, addi ritt ura l 'eventual e ipot eca già legit tim ament e cost i tuita s u un bene i mmobil e senza (ancora) una concret a dest inazi one pubbli ca (ci oè prim a del l 'acquisi zi one di esso al patrim oni o pubbl ico e/o dell a sua concret a desti nazione a pubbli ca utilità), dal privato propri et ario o dall o st ess o ente pubbli co, si est inguerebbe (per “perimento giuri dico del bene ” ai s ensi dell 'art. 2878 n. 4 c.c.), nel m om ent o in cui il bene venisse acquisito al patri moni o i ndisponibil e e destinat o a pubbl ica utili tà, di fat to e i n concreto, sull a bas e di vali di provvedim ent i ammi nistrati vi (vedi sul punto C ass., Sez. 3, Sent enza n. 13585 del 21/ 06/ 2011, nonché gli altri precedenti ivi richi am ati).
A m aggior ragione, pert anto, deve quant o m eno escludersi l a possibil ità, sal vo quanto si specifi cherà di qui a breve, dell a st essa costituzione di un 'i pot eca sull'opera pubbli ca, da part e del pri vat o che possa vantare di rit ti reali sulla st ess a, cost ituiti nell 'am bito di un rapporto concessori o, nel caso in cui la destinazione pubbl ica di dett a opera si a gi à in concret o sussist ent e, com e cert am ent e avviene
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nel caso dell a conces sione di cost ruzione e gest ione della m edesim a.
6. Deve ribadirsi, in proposit o, che, com e del rest o già chi arit o, l 'im pignorabilit à dei beni del pat ri monio i ndis ponibil e degl i enti pubbli ci con destinazione pubbl ica si determi na in vi rtù dell a sussi st enza del doppi o requi sito dell 'esist enza di un at to amminist rativo da cui ri sulti la speci fi ca volont à dell 'ent e di desti nare quel det ermi nato bene ad un pubbl ico servizi o e dell 'effetti va ed attual e dest inazi one del bene al pubbli co servi zi o.
Nel caso della concessione di cost ruzione e gesti one di un 'opera pubbli ca questi requisiti sussi stono, di regol a, ent rambi , in consi derazione dell a natura st ess a dell 'atto ammi nist rativo concess ori o e del rapporto privatist ico accessorio che intercorre con i l concessionari o, quant o meno nel mom ent o i n cui l 'opera st ess a
è reali zzata, dovendo es sere imm ediat am ente adibit a all a sua funzione.
Ne consegue che, di regola, com e gi à visto, anche laddove al concessi onario si ano att ribuiti di ritti reali sull 'opera pubbli ca, egli non ne potrà validam ente disporre in favore di terzi est ranei al rapporto accessorio all a concessione, in quanto i n tal modo sarebbe leso l 'indissolubil e rapporto t ra la concessione e l a convenzione accessori a, funzionale alla reali zzazi one ed alla destinazione dell 'opera al suo scopo di i nteress e pubbli co.
7. Ciò non es clude del tutto, peraltro, l a possi bilit à di una manifest azione di volontà, da parte dello st ess o ent e pubbl ico, che rim uova il suddett o limit e, i n virt ù di una valut azione di caratt ere ammi nistrati vo in ordine alla conveni enza (o, quanto m eno, all a non interferenza), ai fini del la pi ena reali zzazione dell 'interess e pubbl i co, di una possibi le disposi zi one, da part e del concessionario, dei di ritt i in suo favore costit uiti, cioè in tutti quei casi in cui l 'eventual e at to di disposizione, da part e del conces sionario, dei di ritti reali costi tuiti in suo favore sull'opera pubbli ca, non pregi udi chi la destinazione dell a stessa al servizi o pubbl ico.
7.1 In effet ti, dal l 'esam e com plessivo dell e si ngol e fattispeci e di concessioni pubbl iche es pres sam ent e previst e dal l 'ordinamento em erge, i n parti colare, che, nell e i pot esi in cui è positi vamente regolat a l a concessione ad un privato del diritt o di superfi ci e su un imm obil e pubbli co, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalm ent e previst o, dall e stesse disposi zioni norm ati ve che di s cipli nano tal i ipotesi , che l 'ent e concedent e pos sa
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espressam ent e cons entire l 'iscri zione di i pot eca sul dirit to di superfi ci e da part e del concessi onari o (evi dentemente previ a val ut azi one, da parte dello st esso ent e concedent e, che ciò non pregiudi chi l a pubbli ca dest inazi one dell 'opera st essa).
7.2 Si può, allora, rit enere che ciò costituisca una ult eriore conferma dell e concl usioni s in qui raggiunt e: il pri nci pio general e del diviet o di di sposizi one dei diritt i reali costit uiti in favore del concessionari o di un 'opera pubbli ca deve, cioè, rit enersi superabil e, benché es clusi vamente sull a base di una mani fest azione di volontà, che cons egua ad una val ut azione discrezi onal e dell 'ent e pubbl ico concedent e che aut ori zzi es pressam ent e l 'att o di disposi zione, in quanto ne accerti l a com patibil ità con l a destinazione pubbli ca dell 'opera.
7.3 D'alt ronde, viene comunement e (e pacifi cam ent e) am messa l a possibilit à di una autori zzazione, da part e dell 'ent e pubbli co concedent e, al concessionario, di cost itui re ipot eca sul dirit to di superfici e che gli sia stato at tribuito sull 'opera pubbl ica, nello st ess o atto di concessione.
Orbene, se l 'ent e concedent e può att ri buire t al e facolt à al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto succes sivo, sempre previ a val ut azione del l 'assenza di pregiudizi o per l'int eresse pubbli co che l 'opera è destinat a a soddisfare consacrat a in un provvedim ent o.
8. In conclusi one, devono afferm arsi i seguenti princi pi di di rit to:
«il diritt o di superfi ci e costitui to in favore del concessionari o dell a costruzione
e gestione di un 'opera pubbli ca sull 'opera st essa, di regola, non può essere da quest'ulti mo fatto oggetto di atti di disposizi one, i vi i ncl usa la concessi one di ipot eca volontaria s ul suddetto diri tto di superf ici e, in favore di soggetti non vincol ati dagli obblighi deri vanti dal la concessione e dall e convenzioni accessorie, in quant o t ali atti di disposi zione farebbero veni r meno il l egame funzi onal e indissol ubile tr a atto di concessi one e convenzi one accessoria per la gest ione dell 'opera, sott raendo, qui ndi , quest 'ultima alla sua desti nazi one pubbl ica»;
«l'ent e pubbli co concedent e può, peraltro, consentire espressament e l 'iscrizione ipot ecaria da part e del concessionario sul diri tto di superfi ci e allo st ess o attribuito s ull 'oper a pubbl ica, in deroga al di viet o generale di cui sopra, previa adeguata val utaz ione dell 'i nesist enza in concret o di un pregiudizio per
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l'int eresse pubbli co, sulla base di una manifestazione di vol ontà cont enuta nell 'at to di concess ione o nell a convenzione accessoria, ovvero anche in un successi vo pr ovvedi mento».
9. È, infi ne, appena il cas o di sott oli neare che, anche nel caso in cui la cost ituzione dell 'ipoteca s ul di ritto di superfi ci e attribuit o al concessi onari o si a espressam ent e aut orizzat a dall 'ent e concedent e, pur essendo consent ita l'espropri azione del diritt o di superfi ci e da part e del creditore i pot ecario, rest a fermo che i beni i potecati e acqui st ati dall 'aggi udi cat ari o ritorneranno nella propri et à dell 'ent e, alla s cadenza del diri t to di superfi ci e, i n vi rtù del la discipl ina generale di quest 'ult imo.
10. La decisione impugnat a non è conforme ai pri ncipi di diri tto sopra esposti.
La cort e d'appello ha rit enut o che l 'att o costitut ivo dell 'ipoteca da part e del concessi onario dovesse rit enersi di per sé valido ed effi cace nei confronti del per non ess ere st at a tal e costituzi one espressament e vietat a E_
nell 'atto di conces si one.
Al cont rario, es sa avrebbe dovuto accertare se l 'ente concedente (con i l contratt o stesso, ovvero s uccessivam ent e, mani festando validam ent e i n t al senso l a sua volontà) avess e effettivamente prest at o il proprio consenso a che la società concessi onaria pot es se di sporre del dirit to di superfi cie all a stess a att ribuito sull'opera pubblica medi ant e l a costit uzione di una ipot eca sullo st esso e, in mancanza, di chiarare l 'atto costitut ivo della suddett a i pot eca del t utto ineffi cace nei suoi confronti .
A t ant o dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvi o, sull a base dei principi di diritt o sopra esposti.
11. P er compl et are la ricost ruzione dell a fatti specie fi n qui deli neat a, deve, infi ne, osservarsi che, pur s e fosse st at o possi bil e rit enere vali da l 'iscrizione ipot ecari a da part e del concess ionario t itolare del di ritt o di superfi ci e, anche senza l'assenso dell 'ent e concedente (diversam ent e da quanto deve, invece, afferm arsi , per quanto esposto i n precedenza) e, comunque, nel caso in cui tal e assenso poss a rit enersi in concreto i nt ervenut o (che è quant o dovrà ess ere accertat o i n s ede di ri nvio), l a decaden za del concessionario che l 'aveva cost ituit a, per grave inadempi mento agli obblighi derivanti dall a convenzi one accessori a, determi nerebbe comunque la successiva conseguent e estinzione
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dell 'ipot eca.
L'esti nzi one del diritto di superfi ci e deri vant e dal la risol uzi one dell 'atto di cost ituzione del m edesim o di ritto, infatti , com port a che l 'opera pubbli ca ri ent ri immediat am ent e nel patri moni o i ndisponibil e del l 'ent e concedent e e, l addove essa conservi l a sua desti nazi one pubbli ca (com e pare si a nel caso di speci e), cert am ent e non ne sarebbe possibile l 'espropri azione forzat a, ai sensi degli artt.
826 e 828 c.c.: di conseguenza, l 'i pot eca cost ituit a su di essa non pot rà che perdere ogni effetto e, qui ndi, es GU .
Tal e esti nzione, poi , derivando da disposi zioni rel ati ve al la destinazi one pubbl ica dei beni del patri monio indisponi bil e, deve cert am ent e rit enersi preval ent e sull a previsione di cui all 'art. 2816, comm a 2, c.c.: quest 'ultim a norm a è destinat a a regol are, in generale, l 'ipot es i in cui il propri et ario del suol o acquisisca anche il diritt o di superfi ci e, ferm a restando la legittimit à dell 'espropri azione di entram bi tali diritti, mentre, in vi rt ù dell a decadenza dall a concessione, i l di ritt o di propri et à consoli dat o sull 'opera pubblica e sull 'area sull a qual e essa i nsiste, in cost anza dell a sua desti nazione a servi zio pubbli co, det ermina alt resì
l'impi gnorabil ità di ent rambi.
Come già chiarit o, infat ti, divenuti impi gnorabi li i beni i pot ecati, l 'i pot eca sugli stessi non può che esGU , perché non avrebbe pi ù modo di svol gere l a sua funzione, fatta s alva l a possi bilit à che il di ritt o si trasferisca su eventuali indennit à, possi bilit à che, peralt ro, è essa stessa una conseguenza dell 'esti nzi one dell 'ipot eca, non un i mpedimento a dett a estinzione, e fat te alt resì salve event ual i azioni ri sarcitori e, laddove ne ricorrano i presupposti. ».
II.B.
2.c.3. Ed all ora , t rasponendo il puntuale it er argom entativo dell a C ort e suprem a (pi enam ent e condi viso da quest a C orte) nell a controversi a oggetto del present e giudi zi o , nel caso in esam e può qui etam ente afferm arsi:
♦ che l 'i pot eca volont ari a di primo grado cost ituit a da Controparte_3
, con atto i n data 17/ 01/ 2008 , in favore di
[...] Controparte_18
(successivam ent e incorporat a per fusione da Parte_1
, si no all a concorrenza di €. 61.348.000,00 , sul dirit to di
[...]
superfi ci e costitui to dal in favore di CP_1 CP_1 Controparte_3
gi ust a att o di cost ituzione in dat a 20/12/2007 a rogi to del notaio dott .
[...]
sul l'area di €. 31.679 m² e, anche ai sensi dell 'art . 2811 Parte_7
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c.c., su tutti i beni edifi cati o edi ficandi su detta area oggetto dell a gestione funzionale ed economica di in forza del cont ratto Controparte_3
di conces sione del 19/02/ 2007, era st ata iscritt a validam ent e, t enut o conto dell 'ass ens o prest at o da ll'Ent e pubbli co ai sensi dell 'art. 19 comm a 3° del contratto di conces si one del 19/02/ 2007 [cl ausola conforme agli artt. 21 e 23 del C apit ol ato Special e P restazi onal e, così com e novell ati con l a det erminazione diri genzi ale n. 6166/2006 (v. sopra) , nonché al contratto così com e approvato, con modi fi cazioni e precisazioni, con l a det erminazione diri genzi al e 2007/186/00005 (v. sopra) ];
♦ che la risol uzione del rapporto di concessione per grave inadempimento del
Conces sionario ( giust a provvedimento n . Controparte_3
1680/ 2020 adot tat o dal l 'Ent e concedente ( ai sensi degli CP_1
art t. 35-36 del cont ratto di concessione del 19/02/2007 , aveva det erminato l'estinzione del di ritto di superfi ci e e, conseguent em ent e, l'i mmedi ato rient ro dell 'opera pubbli ca nel patrimonio indisponi bile dell 'Ent e concedent e ( ; CP_1
♦ che l'opera reali zzat a da (Concessi onari o ), Controparte_3
rient rat a nel pat ri monio indisponibil e di (Ente CP_1
concedent e ) i n conseguenza del provvedim ento di risoluzi one del la concessi one (non impugnat o , per quant o è dato sapere, in sede giurisdi zionale , né 'paralizzato ' dal subentro nella concessione, al posto del
Conces sionario i nadempi ent e , di una societ à designata da
[...]
ex art . 38 del cont ratt o di concessi one del Parte_1
19/02/2007 ) e dell a cons equenzi al e est inzi one del diritto di superficie cost ituit o in favore del C oncessi onari o , aveva conservat o la propri a dest inazi one pubbli ca (ess endo l 'int ervento com pl essivam ente finali zzato all 'ass etto urbani sti co del t errit ori o int eressat o) , si cché l 'espropriazi one forzat a era divenuta impossi bile, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c. , con conseguent e ineffi caci a (e, qui ndi, esti nzione) dell'ipot eca costitui ta sulla stessa;
♦ che l'est inzione del l'ipoteca, essendo stat a determi nat a da di sposizi oni
(speci ali) rel ati ve all a destinazione pubbli ca dei beni del patri moni o indisponi bil e dell 'Ente pubblico ( , preval eva (e preval e) CP_1
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sull a norm a (general e) di cui all 'art. 2816 com ma 2° c.c. i nvocata dall 'odierna appell ante, per l a sempli ce ragi one che l a decadenza del
Conces sionario ( dall a concessi one , unit am ent e Controparte_3
all a m ancata sost it uzi one del C oncessionari o a norm a dell 'art . 38 del contratto del 19/ 02/2007 (att eso l'esito negati vo del rel ati vo sub - procedim ento , del qual e l'odi erna appell ante Parte_1
era stata part e at tiva ), aveva det erminat o , perm anendo la
[...]
dest inazi one a servi zio pubblico dell 'area i nt eressat a dall 'i ntervent o (l a quale era gi à, ab ori gine, di propri et à del e dell'opera CP_1
pubbl ica reali zzat a per finalit à pubbli che su detta area (divenuta di propri et à del per effett o del provvedim ent o di ri soluzione dell a CP_1
concessi one, con conseguen t e est inzione del dirit to di superfici e costituit o dall 'Ent e concedent e in favore del concessionari o in dat a 20/12/ 2007 in forza del cit at o cont ratto di concessione del 19/ 02/2007 e, quindi , consoli dam ento in capo all 'Ent e pubbli co sia dell a propri et à dell 'area sia dell a propri età degli edifi ci reali zzat i s u dett a area ), l 'im pignorabi li tà d ell 'int ero com pendio immobili are (area + edi fi ci ).
II.B.
2.c.4. A quant o sopra es post o deve aggiungersi che l 'esti nzi one dell 'ipot eca non comportava (e non comporta) , di per sé, una sit uazi one di i rragionevol e pregiudi zio in danno del credi tore procedent e, per un dupli ce ordi ne di ragi oni:
♥ in primo l uogo, perché l 'esti nzi one dell 'i pot eca avent e per oggett o il diri tto di superfi ci e iscritt a cont ro il superficiario , determi nat a dall 'esti nzi one del diritt o di s uperfi ci e nel caso di devol uzi one del la superfi ci e al propri et ari o del suol o, si ris ol ve, all orquando il superfi ci ari o abbi a diritt o a un corri spettivo, s ul corrispetti vo m edesim o (art. 2816 comma 1° period i primo e secondo c.c.), si cché, per effett o dell a risoluzione della concessione, il diritt o dell'Ent e fi nanzi atore ( Parte_1
si è tras feri t o s ulle i ndenni tà spett anti al C oncessionario8 in forza
[...]
dell 'art . 37 comm a 3 ° part e prima del contratto del 19/02/ 2007 [a m ent e del quale, in caso di risoluzione per inadempim ento del concessionari o, a quest'ultim o spett a u n'indennit à dovut a nei lim iti dell a somm a indi cata nell a
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lett. a) del comm a 1° del m edesi mo arti colo (ossia “somma comprensiva… del valor e delle oper e r ealizzate pi ù gli oneri accessori, al netto degl i ammortamenti ”, avendo l 'opera superato la fase di coll audo ), si a pur nei limiti del dirit to di ritenzione previst o dall'art . 37 comm a 3° part e seconda del cont ratt o del 19/02/ 2007 (secondo cui “il Concedente ha diritto di ritenere tal i s omme fino all'accert amento da part e del l 'Amministrazi one dell 'ammont are del debito del concessi onario per l e penali e danni , nonché di compensare detta indennit à con il debit o del C oncessionari o nei conf ronti del Concedent e”)];
♥ in secondo luogo, perché , qualora ne ri corrano i presupposti, ri mangono com unque sal ve, come s peci fi cat o dall a Cort e suprem a , event uali azioni risarcit ori e9.
II.B.
2.c.5. Un 'ult eri ore conferm a dell 'estinzione dell 'ipot eca (e dunque del la corrett ezza dell a declarat ori a di null ità ed ineffi caci a dell 'att o di pignoramento immobili are not ifi cato in dat a 29/05/2015 nonché dell'ordine di cancell azione dell a t rascri zi one del pignoram ent o di cui all a nota di t rascri zi one n. 28060 r.g. e n. 21481 r.p. del 15/ 07/ 2015 pronunciat i dal Tri bunal e di Bari qual e effet to dell 'accoglim ent o dell 'opposi zi one di t erzo propost a dal CP_1 CP_1
deriva anche da un ulteriore ordi ne di considerazioni.
Lo st esso nel corso del giudizio, ha reit erat ament e affermato CP_1
l'appli cabil ità , nella cont roversi a in esame, dell a L. n. 865/ 197 1 (“P rogrammi e coordi namento dell 'edilizia res idenzi ale pubbli ca;
norm e sull a espropri azione per pubbl ica utilit à; m odifi che ed i ntegrazioni all e l eggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 april e 1962, n. 167; 29 s ett embre 1964, n. 847; ed autori zzazione di spesa per intervent i s traordi nari nel s et tore dell 'edili zi a resi denzi al e, agevol at a e convenzionat a) e segnatam ente dell 'art. 35 di det ta l egge [i l quale dispone, t ra l'altro, che «L e ar ee compr es e nei piani approvat i a norma del la l egge 18 april e
1962, n. 167, sono es propriat e dai comuni o dai loro consorzi .» (comm a 2°), che
«Le aree di cui al precedent e comma, salvo quell e cedut e in propriet à ai sensi dell 'undi cesimo comma del present e arti col o, vanno a f ar parte del patri monio indisponi bil e del comune o del .» (comm a 3°) e che «Su t ali aree il CP_6
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comune o i l concede il dirit to di superfi ci e ...» (com ma 4°) ], deducendo CP_6 espressam ent e: che “Nella specie … non si discute puramente e semplicemente
«di fabbri cati di proprietà pri vata costru iti in regim e di di rit to di superfici e» , ma di una propri età superfi ci ari a (e qui ndi temporan ea) edi ficata su su olo di prop ri età comunal e in vi rtù d i di ritto di superfici e con cesso nel contesto di una con cessi one di l avori pubbli ci amministrativa oggetto di conven zion e ex art. 35 L. n. 865/197110; che “In linea general e, è pacifi co che «la deliberazione del di concedere il diritt o di superfi cie e la relativa convenzione CP_1
attuati va compongono entrambe la f at tispeci e compl essa dell a concessione amminist rati va ed i s tituis cono fra concedente e concessi onario un rapporto che
è unit ario» (ex mul tis, Cass., s.u., ord., 09.11.2012, n. 19390; C ass., s.u.,
04.10.2000, n. 1055). Ed è noto che, nell a figura dell a concessione -cont rat to (o contratto ad oggett o pubbli co), la Pubbl ica Ammini strazione è titolare di una posi zione parti col are e privi legiata rispetto all 'al tra part e, in quanto dispone, oltre che dei di ritti e dell a facolt à che nascono com unem ente dal cont rat to, di pubbl ici pot eri che deri vano diret t am ent e dall a necessit à di assicurare il pubbli co interesse i n quel particol are s ettore, i n cui l a concessi one è dirett a a produrre i suoi effetti .”11.
Ora, tratt andos i di conces sione del diri tt o di superficie ad “ente privato ” (
[...]
per l a reali zzazione di impi anti e servizi pubbli ci (i pot esi non Controparte_3
rient rante nel comm a 5° dell 'art . 35 L. n. 865/1971 , riguardant e in vi a esclusi va la concessione del di ritto di superfi ci e ad «enti pubblici» per la reali zzazi one di impianti e servi zi pubbli ci ), nel caso in esam e è da rit enersi i nappli cabil e l a norma di cui all 'art . 35 comma 9° L. n. 865/ 1971 , a m ente dell a qual e «L e disposizi oni del precedent e comma non si applicano quando l 'oggetto della concessione sia cost ituit o dalla real izzazi one di impiant i e servi zi pubblici ai sensi del quint o comma del pr es ent e arti colo .».
All'inappl icabi lit à dell a disposi zione d i cui al comm a 9° dell 'art . 35 L. n.
865/1971 consegue l 'appli cabili tà dell a disposi zi one di cui al comm a 8° dell 'art .
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35 L. n. 865/1971, il qual e s tabilisce che «La convenzi one deve prevedere: a) i l corrispetti vo della conces sione e l e modalità del relati vo versamento, det erminati dalla deli ber a di cui al s etti mo comma con l 'appli cazi one dei crit eri previst i dal dodi cesi mo comma;
b) i l corri spetti vo del le opere di urbani zzazione da real izzare
a cura del comune o del , ovvero qual ora dett e opere vengano eseguit e CP_6
a cura e spes e del conces sionario, le rel ative garanzie fi nanziari e, gli el ement i progett uali dell e oper e da es eguire e l e modalit à del controllo sul la lor o esecuzione, nonché i crit eri e l e modal ità per il loro trasferiment o ai comuni od ai consorzi;
c) l e car att eristi che costruttive e tipologiche degli edifi ci da real izzare;
d) i t ermini di ini zio e di ul t imazi one degli edi fi ci e delle opere di urbanizzazione;
e) i crit eri per la det erminazione e la revisione periodica dei canoni di l ocazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessi one degli alloggi, ove quest a s ia cons entita;
f ) l e sanzioni a cari co del concessi onario per
l'inosservanza degli obblighi st abilit i nella convenzi one ed i casi di maggior gravità in cui tale oss er vanz a comporti la decadenza dalla concessione e la conseguent e estinzione del di ritto di superfici e;
g) i criteri per la determi nazi one del corrispetti vo i n cas o di rinnovo dell a concessione, l a cui durat a non può essere superi or e a quell a previst a nell 'at to originario.».
L'art. 37 L. n. 865/1971 dis pone che «In tutti i casi i n cui si veri fichi la decadenza dalla concessi one e la cons eguent e esti nzione del dirit to di superficie di cui all'ottavo comma, l etter a f ) dell 'arti col o 35, ovvero la risol uzione dell 'atto di cessione in pr opri età di cui al t redi cesi mo comma, l ettera d) dell'arti col o medesimo, l 'ent e che ha concesso il di ritto di superficie o che ha cedut o l a propria subent rerà nei r apporti obbligatori deri vanti da mut ui ipot ecari concessi dagli istit uti di cr edi to per il fi nanziamento dell e costruzioni sulle aree compres e nei pi ani appr ovati a no rma della present e legge, con l 'obbli go di soddisf are sino alla estinzi one l e ragioni di cr edito dei detti ist ituti .» (com ma 2°), con obbligo dell o st esso Ent e concedent e di soddi sfare l e ragioni di credito di detti i stituti sino all 'estinzione , nel rispetto dell e modalit à st abil ite dal successivo comm a 3°
(a m ente del qual e «I pagamenti da effettuare i n adempi mento di quanto previ sto al comma precedent e saranno considerati come spese obbligatorie da iscri vere in bilancio da part e degli ent i obbli gati , i quali sono t enut i a vincolare agl i stessi pagamenti le r endit e der ivanti d all e costruzi oni acqui sit e per devoluzione o
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risoluzione della ces sione i n pr opriet à.»).
Ora, non è certo ques ta l a sede per veri fi care se, nell a vi cenda in esame, ricorrano o no i presuppos ti applicati vi dell 'art . 37 L. n. 865/ 1971 [e dunque se, i n conseguenza dell a ri soluzi one del rapporto di concessione per grave inadem pim ento del C onces sionario ( dispost a nel 2020 Controparte_3
dall 'Ent e concedent e ( , quest 'ul timo sia effett ivament e CP_1
subent rato nel rapporto obbli gatorio deri vante dal mut uo ipot ecario concesso da
(ora Controparte_18 Parte_1
ad essendo tal i questioni del tutt o estranee all 'oggetto Controparte_3
del presente gi udi zi o (ci rcos critto all 'opposi zi one propost a dal CP_1
ai sensi del l 'art . 619 c.p.c. nell 'am bito della procedura esecutiva
[...]
immobili are i nst aurata da nei Parte_1
confront i di ). Controparte_3 Parte_2
Ciò, tuttavi a, non i mpedis ce di ril evare che l e di sposizioni dell 'art. 37 L. n.
865/1971 , val utate nel la compl essiva ri cost ruzi one del quadro normativo, appai ono conferm are indi rettam ente che, nel caso di risol uzione dell a concessi one
(impli cant e l 'esti nzi one del di ritt o di superfi ci e concesso dall 'Ente concedente al
Concessionario e, cons eguentem ente , l 'inefficaci a – e qui ndi l 'esti nzi one – dell 'ipot eca ), il diri t to degli Istit uti di credit o fi nanziat ori si a salvaguardat o non att raverso l a proposi zione dell 'azione esecutiva sui beni gravati da ipot eca nei confront i del Conces sionario (es sendo l 'i pot eca di venut a inefficace, com e detto, in conseguenza dell 'esti nzi one del di ritto di superfi ci e causat a dall a risoluzione dell a concessi one di spost a dall 'Ente concedent e ), bensì dal subent ro dell 'Ente concedent e nei rapporti obbli gat ori deri vanti dai m utui concessi dagli istituti di credito per il finanzi am ento delle cost ruzioni reali zzate sull e aree comprese nei piani approvat i a norma dell a L. n. 865/ 1971 (subent ro operante al veri ficarsi di det erminati presupposti previsti ex l ege), nel qual caso l e ra gi oni di credito degli
Istit uti fi nanziatori sono s oddisfatt e dal l'Ente concedente , sino all'est inzione dell e st esse, m edi ant e pagamenti che, per espressa previsione legi slativa, vanno considerati come spes e obbligat ori e da i scrivere i n bil anci o da part e degli enti obbli gat i, t enuti a vincol are agli st essi pagamenti l e rendi te derivanti dall e cost ruzi oni acquisit e per devol uzi one o ri soluzione dell a cessi one in propri età ).
In alt ri termi ni, l'art. 37 L. n. 865/1971 appare chi aram ent e di retto ad evi tare che
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l'incommerciabilità dei beni , rientrati nel patrimonio dell' Ente pubblico per effetto della ri soluzione del cont ratto di concessi one , produca un i ngi usto arri cchim ent o dell a P.A. concedent e a danno del creditore ipotecari o , per l'appunto prevedendo che il venir meno della garanzia ipotecaria sia controbil anci ato dal la possi bilit à, per l ' Istitut o di credito , di soddisfarsi nei confront i del s ubent rant e. CP_1
II.B.
2.c.6. In definiti va, ti rando le fi la sparse del discorso sin qui svolt o, l a C ort e riti ene che i neccepibilmente il Giudi ce di pri mo grado accol se l 'opposi zi one di terzo propost a dal e, per l 'effetto, di chi arò l a nul lità e CP_1
l'ineffi cacia dell 'att o di pignoram ent o i mmobili are noti ficat o il 29/5/ 2015 ed ordi nò all'Agenzi a dell e Ent rat e - Ufficio di Pubblicit à Im mobil iare, subordi natam ente al pas saggio i n giudi cat o del la sentenza, l a cancellazi one dell a trascri zione del pi gnoram ento di cui all a not a di t rascri zi one R.G. n. 28060 e R.P .
n. 21481 del 15/ 07/2015.
II.B.
4. Al l'i nfondat ezza dei motivi di appell o non può che consegui re il rigetto dell 'im pugnazione, con cons eguent e conferm a, anche per le ragioni in fatt o ed in diritt o espost e nel la pres ent e s entenza, della decisione i mpugnat a.
II.C. IL R E G O L A M E N T O D E L L E S P E S E D E L P R E S E N T E G R A D O D I G I U D I Z I O.
Le spese del pres ent e grado di gi udi zio t ra l 'appell ant e e gli appell ati costit uiti
{liqui date com e da disposi tivo in misura pari ai valori medi per l a fase di studi o, la fase introdut tiva e la fas e deci sional e ed in misura pari ai valori m inimi per l a fase ist rutt ori a [all 'uopo si preci sa che per l a fase ist rutt ori a – com presa, com e è noto, nel la fase di t rattazione , per l a qual e la vigente t ariffa professionale prevede un compenso unit ari o anche a prescindere dall 'effettivo svol gimento, nel corso del si ngol o grado del giudi zio di m eri t o, di att ivit à a contenuto ist rutt ori o, essendo suffi ci ent e l a s emplice tratt azione dell a causa12 (e l a fase di t rattazi one, nel giudizio di appel lo , è inel udibile e coinci de con l e atti vit à previ ste dall 'art. 350 c.p.c.13) – si reputa congruo operare una diminuzi one del com penso nell a misura massim a del 50%, ess endovi st at a solo l a t rattazi one dell a causa , senza il concreto svol gim ent o di atti vit à di natura istruttori a], appli cando l e disposi zioni
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del D.M. Gi usti zi a n. 55/201414 e succ. modd.15 [da int erpret arsi al la luce dell 'autorevole insegnam ent o della Cort e Suprem a16, formul ato con riferim ent o al
D.M. Gi usti zi a n. 140/2012, m a da rit enersi pienam ente valido anche dopo l'ent rat a i n vi gore del D.M . Gi usti zi a n. 55/2014 (nonché dei DD.MM. Gi usti zi a nn. 37/ 2018 e 147/ 2022) , in ragi one dell 'identi tà dell 'art. 28 del D.M. Giust izi a n. 55/2014 (nonché dell 'art. 6 del D.M. Gi usti zia n. 37/ 2018 e dell 'art. 6 del D.M.
Giust izi a n. 147/ 2022) al l'art. 41 del D.M. Giustizia n. 140/ 2012 ], t enendo conto
– sulla scorta del valore della controversia – dei parametri di cui alla tabella “12.
Giudi zi innanzi alla Corte di Appell o” allegata al citato D.M. Giustizia n. 55/2014
(appli cando gli aumenti previ sti dall 'art. 6 del D.M. Gi usti zi a n. 55/2014 e succ.
modd. nell a mis ura del 10% per ciascun o di essi17) ed escl udendo, ex art. 92 comm a 1° c.p.c., l a ripeti zi one dell e spese eccessive o superfl ue sostenut e dal la part e vitt ori os a } vanno regolate i n ossequio al principi o dell a soccombenza, ai sensi dell 'art . 91 c.p.c.
Non v 'è invece da provvedere sull e spese rel ative al rapporto processual e tra l'appell ant e e l 'appell ato cont um ace, stant e l a m ancat a costituzione di quest'ultim o.
II.D. LA D I S P O S I Z I O N E D I C U I A L L'A R T. 13 C O M M A 1° Q U A T E R D E L D.P.R. N. 115/2002.
In considerazione del ri getto int egral e dell 'appello e del l'int roduzione del present e giudi zio di i mpugnazione dal 30° gi orno successivo (v. art. 1 comm a 18° dell a L. n. 228/2012) all a dat a di ent rat a i n vigore dell a L. n. 228/2012 ( avvenuta in dat a 01/ 01/2013, ex art . 1 com ma 561° dell a L. n. 228/ 2012)18, deve darsi att o ,
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ai sensi dell 'art. 13 comm a 1° quat er del D.P.R. n. 115/2002 (int rodotto dal l 'art. 1 comm a 17° della L. n. 228/ 2012) , del la sussi stenza dei presupposti perché l a part e appel lante si a tenuta a versare un ulteriore importo a t itolo di cont ributo unificato pari a quel lo dovut o per l 'im pugnazi one19, precisando che l 'obbligo di pagam ent o s orge al momento del deposit o dell a present e sent enza.
P.Q.M.
definit ivament e pronunci ando , nel procedim ent o n. 926/ 2023 R.G.A.C.C ., sull'appello propos t o da in Parte_1
persona del l egal e rappres ent ante pro t empore, con atto di cit azione noti fi cato i n dat a 05/ 07/ 2023, nei confront i di i n persona del sindaco pro CP_1
tempore, di i n liquidazione , in persona del li quidat ore Controparte_3
pro t empor e, e di avverso l a sent enza n. 2191/2023 , pubbli cat a CP_4
in dat a 01/ 06/ 2023, del Tribunale di B ari i n com posi zi one monocrati ca , così
richiesta all'ufficiale giudiziario o l'atto è stato spedito a mezzo del servizio postale secondo la procedura di cui alla legge 21/01/1994, n. 53 (in termini Cass., sez. un., n. 3774/2014. In senso conforme Cass., n.
14515/2015, che dopo avere ribadito che, in materia di impugnazioni, l'obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13 comma 1°- quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 comma 17° della l. 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013, dovendosi aver riguardo al momento in cui la notifica del ricorso per cassazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, ha precisato che, a tal fine, ove la notificazione sia indirizzata a due intimati, è sufficiente, ad escludere l'applicabilità del doppio contributo, che la ricezione dell'atto sia avvenuta anche per solo uno di essi, in data anteriore al 30 gennaio, posto che la notifica del ricorso ad una delle parti è condotta già sufficiente per l'instaurazione del procedimento dinanzi alla Corte). 19 v. Cass., sez. un., n. 4315/2020, che dopo avere precisato (tra l'altro) che “Il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), mentre non è tenuto a dare atto dell'insussistenza di tale presupposto quando la pronuncia non rientra in alcuna di suddette fattispecie” e che “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria”, ha statuito che “Il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. In senso conforme Cass., ord. n. 27867/2019; Cass., n. 9660/2019; Cass., n. 26907/2018.
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provvede:
1) dichiara l a contum acia di CP_4
2) rigett a l 'appell o;
3) condanna l 'appell ante alla ri fusione, i n favore degli appell ati costi tuiti , dell e spes e del presente grado di giudi zi o, che liquida, per ci ascuna part e, in €. 30.433,66 (euro trentamilaquattrocentotrentatre /66), tutti per com penso, oltre ri mborso spese forfettarie nell a misura del 15% del com penso tot al e per la prest azione, C.N.P .A.F. ed I.V.A. come per l egge;
4) null a per l e s pese t ra l 'appell ante e l 'appell ato contum ace;
5) dà atto dell a s ussi st enza dei presupposti perché l a part e appellante si a tenut a a vers are un ulteri ore i mporto a ti tolo di cont ributo uni fi cato pari a quello dovut o per l 'impugnazione, precisando che l 'obbligo di pagament o sorge al momento del deposit o dell a present e sent enza, ex art. 13 com ma 1° quat er del D.P.R . n. 115/ 2002, int rodotto dall 'art . 1 comm a 17° del la L. n.
228/2012.
Così deciso in B ari, nell a cam era di consiglio del la sezi one 1ª civile dell a Cort e d'appell o, i l gi orno 15/04/2025 .
I L CO N S I G L I E R E E S T E N S O R E
D O T T. MI C H E L E PRENC IP E
I L PR E S I D E N T E
D O T T. MA R I A MITOLA
CP_ Proc. n. 926/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 da § 17. a § 22. 2 da § 23. a § 44. 3 da § 45. a § 56. 4 isulta indicata quale parte finanziata e datrice d'ipoteca (ossia quale parte del Controparte_3 contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria del 29/12/2007 stipulato con Controparte_18 non prodotto in giudizio) nell'atto di pignoramento immobiliare notificato da
[...] in data 29/05/2015. Parte_1 7 v. sentenza n. 3897/2024, cit. [“Ragioni della decisione”, pagg. 6-17, §§ 2-11, segnalando sin d'ora che, nel presente giudizio, risulta di particolare rilevanza quanto osservato nel § 11 di detta sentenza (v. infra): infatti, a differenza della vicenda scrutinata dalla Corte suprema nella pronuncia n. 3897/2024, nella vicenda oggetto del presente giudizio è pacifico tra le parti (e comunque risulta provato per tabulas: v. pag. 3 della
Determinazione n. 1680/2020 in data 11/02/2020 del Dirigente responsabile della Ripartizione Stazione Unica Appaltante-Contratti e Gestione LL.PP. del che il Ente CP_1 CP_1 concedente, aveva prestato il proprio assenso alla costituzione, da parte del Concessionario, di garanzie reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione e che, per l'effetto, era stata iscritta ipoteca, in favore dell'Istituto di credito mutuante del Concessionario, sul diritto di superficie]. Appare opportuno precisare che l'enfasi contenuta nel testo (grassetto, corsivo, maiuscole, sottolineature)
è presente nell'originale della sentenza n. 3897/2024. 8 come chiarito anche da Cass., n. 3897/2024, cit. 9 cfr. Cass., n. 3897/2024, cit. 10 v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di appello depositata in data 21/11/2023. Si precisa che l'enfasi (grassetto) è presente nel testo originale della comparsa (N.d.E.). 11 v. pag. 24 della comparsa di costituzione nel giudizio di appello depositata in data 21/11/2023, nota 12.
Si precisa che l'enfasi (corsivo e sottolineatura) è presente nel testo originale della comparsa (N.d.E.) 12 v. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023. 13 v. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n.
21743/2019 (non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. 14 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 15 v. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data 27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. 16 Cass., sez. un., nn. 17405/2012 e 17406/2012. V. altresì, più di recente: Cass., ord. n. 31884/2018; Cass.,
n. 27233/2018 (in motivazione, §§ 12. e ss.). 17 difatti, ciascuno degli aumenti percentuali previsti dall'art. 6 del D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. modd. per le controversie di valore superiore a €. 520.000,00 non è “del” 30%, bensì “fino al” 30% in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore immediatamente inferiore. 18 come è noto, in tema di impugnazione, l'obbligo di versamento, per il ricorrente, di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile, previsto dall'art. 13 comma 1° quater del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17° della legge 24/12/2012, n. 228, si applica ai procedimenti iniziati in data successiva al 30/01/2013 (art. 1 commi 18° e 561° della L. n. 228/2012), dovendosi aver riguardo, secondo i principi generali in tema di litispendenza, al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario, e non a quello in cui la notifica è stata