Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/03/2013, n. 6576
CASS
Ordinanza 14 marzo 2013

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In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido, anche se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore, sebbene si tratti di alloggio di edilizia popolare ed economica, ove il residuo patrimonio del medesimo debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori. (Principio pronunciato ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).

Commentario1

  • 1PIGNORAMENTO: valido anche se il debitore ha un diritto di superficie sull'immobile
    Dott. Giacomo Romano · https://www.expartecreditoris.it/ · 14 aprile 2015

    In tema di espropriazione forzata immobiliare, è valido, anche se genericamente riferito alla proprietà del bene, il pignoramento che intenda sottoporre ad esecuzione un immobile costruito, oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore, sebbene si tratti di alloggio di edilizia popolare ed economica, ove il residuo patrimonio del medesimo debitore sia insufficiente ai fini del soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Questo il principio affermato, tuttora senza precedenti espliciti arresti di legittimità, dalla Cassazione Civile, Sezione Terza, con la sentenza del 14 marzo 2013, n. 6576. Nel caso di specie, un debitore si opponeva all'espropriazione immobiliare in suo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 14/03/2013, n. 6576
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6576
Data del deposito : 14 marzo 2013

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