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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/10/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra giudice dott.ssa Giuliana Guardo giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 957/2025 V.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da:
, nato a [...], il giorno 06.06.1972, codice fiscale Parte_1
, e da , nata a [...], il giorno 01.09.1977, C.F._1 Parte_2 codice fiscale , entrambi elettivamente domiciliati in Caltanissetta, viale C.F._2 della Regione n. 97/D, presso lo studio dell'avvocato Pietro Sorce, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 16.09.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 27.05.2025, e Parte_1 Pt_2
1 , hanno esposto: di avere contratto matrimonio concordatario in Mussomeli (CL), il Pt_2
29.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2001; che dall'unione sono nati due figli, (il giorno 03.05.2003), non ancora Per_1 economicamente autosufficiente, e (il giorno 04.04.2009); che, con decreto del Per_2
10.01.2014, il Tribunale di Caltanissetta ha omologato l'accordo di separazione consensuale tra gli stessi intervenuto;
che, successivamente, non vi è stata riconciliazione.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento prevalente presso Per_2 la madre, cui perciò viene assegnata la casa famigliare posta in Mussomeli, via Florio 33, peraltro di sua esclusiva proprietà; il padre potrà vedere il figlio nei giorni dispari (lun, merc e ven) ed alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 16 alle 20 con obbligo di prelievo e riconsegna
e tenuto conto di eventuali, prevalenti diversi impegni scolastici o extrascolastici. Inoltre, il figlio trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni rispettivamente dal 24 al 25 dicembre con uno e dal giorno 31 dicembre al giorno 1 gennaio con l'altro genitore ed ancora, ad anni, alterni il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo con l'uno o con l'altro genitore. Inoltre, il minore trascorrerà
15 giorni delle vacanze estive, continuativi o frazionati, con il padre, previo accordo che dovrà intervenire entro il 31 maggio di ogni anno. Il rimanente periodo delle ferie estive sarà gestito secondo le modalità ordinarie. Resta salva la facoltà delle parti di concordare diversa articolazione del diritto di visita.
Quanto al mantenimento dei figli, il sig. verserà a titolo di contributo per il Parte_1 loro mantenimento assegno mensile di euro 600,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi come per legge. Egli inoltre, si impegna a contribuire alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc) nella misura del 50% anticipandole o comunque rimborsandole alla sig.ra . Pt_2
I ricorrenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
I coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto di dare e avere tra di essi” (cfr. pagg.
2-3 del ricorso).
Con decreto del giorno 09.06.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 16.09.2025 con il deposito di note scritte, avendone le parti fatto richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno insistito nella domanda di divorzio, alle condizioni concordate.
2 Il Pubblico Ministero interveniente ha espresso parere favorevole.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma 1, n. 2, lett. b), legge n. 898/1970.
Invero, lo stato di separazione sussistente tra e risulta Parte_1 Parte_2 dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 116/2014 emesso dal Tribunale di
Caltanisetta in data 10.01.2014 (cfr. decreto in atti), ed è pacifica la protrazione ininterrotta di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine semestrale dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. D'altra parte, il lungo tempo trascorso consente altresì di ritenere che la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostruita.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , a Mussomeli (CL), il 29.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile
[...] Parte_2 del predetto comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2001.
Ancora, le condizioni concordate dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e appaiono, anzi, rispondenti all'interesse dei figli.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 957/2025 V.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
, a Mussomeli (CL), il 29.09.2001, trascritto nei registri dello stato civile del predetto Parte_2 comune al n. 35, parte II, serie A, anno 2001;
OMOLOGA le condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui in parte motiva e provvede in conformità;
NULLA sulle spese;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Mussomeli (CL) di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 3 ottobre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del Tribunale di
Caltanissetta.
3 Il giudice relatore
dott.ssa Giuliana Guardo
4
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Canto