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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6966 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “risarcimento danno”
T R A
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Cervo Parte_1 Parte_2
e Ciro Frattini, presso i quale elettivamente domiciliati in Cercola alla via Moscati, 21;
ATTORI
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Pignatiello, presso il quale CP_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano alla via Mazzini, 146;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Gli CP_1
attori hanno dedotto (e documentato) di aver acquistato dal convenuto, con atto di compravendita del 20.07.2016, l'appartamento sito nel comune di Castello di Cisterna alla Via Cassante n. 2, relativamente al quale è stata emessa ordinanza di demolizione (n. 42 del 15.06.2018) della casetta ubicata nel giardino condominiale, nonché di aver appreso dell'esistenza di una servitù di passaggio per l'utilizzo dell'utenza idrica, solo dopo essersi immessi nel possesso del bene. Sulla scorta di tali premesse fattuali, ritenuta sussistente la garanzia ex art. 1489 c.c., hanno chiesto il risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di godimento della casetta ubicata nel giardino condominiale ed all'impossibilità di godimento dell'utenza idrica sino al 24.07.2018. Con vittoria di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che l'ordinanza di demolizione CP_1 non inficerebbe in alcun modo la validità e l'efficacia della compravendita, in quanto avente ad oggetto il solo capanno attrezzi allocato nel giardino condominiale e non l'immobile compravenduto, nonché l'inoperatività dell'art. 1489 c.c. e l'irrilevanza delle asserite problematiche riscontrate all'utenza idrica, in quanto sopravvenute al contratto di compravendita. Pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda attorea;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare è necessario precisare che la circostanza inerente la difformità urbanistica del muro perimetrale è stata dedotta per la prima volta soltanto in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; tuttavia, a quest'attività di allegazione, non è seguita la modifica e/o precisazione della domanda di cui all'atto introduttivo, nemmeno sotto il profilo risarcitorio.
Ne consegue che tale circostanza è, con ogni evidenza, estranea al thema decidendum. Ciò posto, gli attori si dolgono, lo si ribadisce, di aver ricevuto notifica dell'ordinanza di demolizione del manufatto allocato nel giardino condominiale, invocando la garanzia ex art. 1489
c.c..
Le domande risarcitorie sono infondate per i motivi che seguono.
La Suprema Corte ha affermato che “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. [...]” (cfr. Cass. civ. 2007, n. 4786).
Dall'irregolarità urbanistica del bene compravenduto può altresì conseguire l'evizione parziale (artt.
1480 e 1484), allorquando la limitazione preesistente alla vendita del bene comporti la perdita di una parte della proprietà acquisita.
Nello specifico, ricorre l'ipotesi ex art. 1489 c.c. se al compratore è preclusa una delle facoltà comprese nel diritto di proprietà, l'evizione parziale se, invece, viene privato di parte della proprietà.
Tanto precisato, e venendo al caso di specie, premesso che la casetta ubicata nel giardino condominiale, contrariamente all'assunto del convenuto, rientra nell'oggetto della compravendita,
(la quale ha avito ad oggetto - art.
5 - l'appartamento “con ogni inerente diritto, azione, accessorio, accessione, pertinenza e servitù e con i proporzionali diritti sulle parti comuni”), stante la demolizione della medesima la tutela invocata va ricondotta nell'ipotesi dell'evizione parziale.
Sul punto è opportuno precisare che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione in sé della situazione giuridica, bensì dal c.d. danno conseguenza che da essa deriva, dal momento che “avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, il risarcimento non può essere concesso quale pena privata per un comportamento illecito né può rivestire una funziona punitiva;
il danno conseguenza, l'unico risarcibile, deve essere inferito da circostanze allegate ed in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone” (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022). La lesione della facoltà di godimento, pertanto, deve essere provata dagli attori anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, non essendo un danno evento o in re ipsa, bensì un danno conseguenza.
Ciò posto, la domanda di risarcimento è stata formulata, da un punto di vista deduttivo, prima ancora che probatorio, in modo generico, non essendo state nemmeno allegate le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio. E difatti, gli attori si sono limitati a sostenere di aver perso la possibilità di godere della casetta ubicata nel giardino in comune, a causa della demolizione della stessa. E null'altro. Non hanno, nello specifico, nè dedotto quale utilizzo sarebbe stato fatto del bene prima della demolizione dello stesso, nè l'eventuale rilievo assegnato a detto bene in sede di stipula della compravendita, nè tantomeno il pregiudizio effettivo che è derivato dalla demolizione. Nè, infine, gli istanti hanno offerto in alcun modo gli elementi per potere quantificare il danno subito in via equitativa.
In altri termini, i danni asseritamente subiti non sono stati oggetto di prova né, tanto meno, di puntuale allegazione;
si consideri, sul punto, che la liquidazione equitativa del danno può essere effettuata dal giudice solo se la prova dell'ammontare del pregiudizio subito non può essere data
(impossibilità e/o eccessiva difficoltà), senza che ciò implichi, in nessun caso, esonero dell'attore dalla prova del suo verificarsi.
Medesime considerazioni valgono anche per la domanda di risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di allaccio dell'utenza idrica, e dell'impossibilità di usare la stessa sino al
24.7.2018.
Invero, secondo la prospettazione attorea, solo dopo l'immissione nel possesso dell'immobile sarebbe emerso che, per usufruire dell'utenza idrica, occorreva accedere alla tavernetta sita al piano interrato e di proprietà dei comproprietari dell'immobile, il cui accesso sarebbe stato negato.
Una tale ricostruzione dei fatti risulta in parziale contrasto il fatto, dedotto dagli stessi attori, che i suddetti comproprietari sono stati evocati in giudizio proprio dall'attrice (per ragioni che non sono state specificamente dedotte), al fine di ottenere l'accesso all'immobile di loro proprietà, nonché con la circostanza (parimenti dedotta dall'attrice, peraltro genericamente) per cui sarebbe stato introdotto altro giudizio per censurare la condotta inerte di CP_2
Pertanto, in primo luogo gli attori non hanno specificamente indicato le ragioni del presunto mancato accesso all'immobile di proprietà dei suddetti comproprietari (tenuto conto che, lo si ribadisce, hanno asserito di aver proposto azione giudiziaria anche nei loro confronti), ed in secondo luogo non hanno precisato quale pregiudizio avrebbero subito, sia per quanto concerne il danno non patrimoniale (basti aggiungere, sul punto, che in citazione gli attori si sono riservati di depositare documentazione medica comprovante, ma essa non risulta agli atti di causa), che quello patrimoniale.
Per le ragioni di cui sopra (e dunque, per la generica descrizione delle ragioni di fatto della pretesa)
è irrilevante il contratto di somministrazione del servizio idrico integrato stipulato con la Gori s.p.a..
Né, del resto, assume rilievo la dichiarazione testimoniale di , secondo la quale gli Testimone_1 attori “ora hanno risolto il problema di tasca loro” (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2021), stante l'estrema genericità della stessa.
Dal rigetto delle domande principali consegue l'assorbimento dell'istanza di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda per i motivi di cui in parte motiva;
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di , che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, lì 21.1.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6966 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, ed avente ad oggetto: “risarcimento danno”
T R A
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Cervo Parte_1 Parte_2
e Ciro Frattini, presso i quale elettivamente domiciliati in Cercola alla via Moscati, 21;
ATTORI
E
rappresentato e difeso dall'Avv.to Nicola Pignatiello, presso il quale CP_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano alla via Mazzini, 146;
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024, le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio , al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni. Gli CP_1
attori hanno dedotto (e documentato) di aver acquistato dal convenuto, con atto di compravendita del 20.07.2016, l'appartamento sito nel comune di Castello di Cisterna alla Via Cassante n. 2, relativamente al quale è stata emessa ordinanza di demolizione (n. 42 del 15.06.2018) della casetta ubicata nel giardino condominiale, nonché di aver appreso dell'esistenza di una servitù di passaggio per l'utilizzo dell'utenza idrica, solo dopo essersi immessi nel possesso del bene. Sulla scorta di tali premesse fattuali, ritenuta sussistente la garanzia ex art. 1489 c.c., hanno chiesto il risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di godimento della casetta ubicata nel giardino condominiale ed all'impossibilità di godimento dell'utenza idrica sino al 24.07.2018. Con vittoria di spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con distrazione.
Con comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto che l'ordinanza di demolizione CP_1 non inficerebbe in alcun modo la validità e l'efficacia della compravendita, in quanto avente ad oggetto il solo capanno attrezzi allocato nel giardino condominiale e non l'immobile compravenduto, nonché l'inoperatività dell'art. 1489 c.c. e l'irrilevanza delle asserite problematiche riscontrate all'utenza idrica, in quanto sopravvenute al contratto di compravendita. Pertanto, ha insistito per il rigetto della domanda attorea;
con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via del tutto preliminare è necessario precisare che la circostanza inerente la difformità urbanistica del muro perimetrale è stata dedotta per la prima volta soltanto in sede di memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.; tuttavia, a quest'attività di allegazione, non è seguita la modifica e/o precisazione della domanda di cui all'atto introduttivo, nemmeno sotto il profilo risarcitorio.
Ne consegue che tale circostanza è, con ogni evidenza, estranea al thema decidendum. Ciò posto, gli attori si dolgono, lo si ribadisce, di aver ricevuto notifica dell'ordinanza di demolizione del manufatto allocato nel giardino condominiale, invocando la garanzia ex art. 1489
c.c..
Le domande risarcitorie sono infondate per i motivi che seguono.
La Suprema Corte ha affermato che “in ipotesi di compravendita di costruzione realizzata in difformità della licenza edilizia non è ravvisabile un vizio della cosa, non vertendosi in tema di anomalie strutturali del bene, ma trova applicazione l'art. 1489 cod. civ., in materia di oneri e diritti altrui gravanti sulla cosa medesima, sempre che detta difformità non sia stata dichiarata nel contratto o, comunque, non sia conosciuta dal compratore al tempo dell'acquisto, ed altresì persista il potere repressivo della P.A. [...]” (cfr. Cass. civ. 2007, n. 4786).
Dall'irregolarità urbanistica del bene compravenduto può altresì conseguire l'evizione parziale (artt.
1480 e 1484), allorquando la limitazione preesistente alla vendita del bene comporti la perdita di una parte della proprietà acquisita.
Nello specifico, ricorre l'ipotesi ex art. 1489 c.c. se al compratore è preclusa una delle facoltà comprese nel diritto di proprietà, l'evizione parziale se, invece, viene privato di parte della proprietà.
Tanto precisato, e venendo al caso di specie, premesso che la casetta ubicata nel giardino condominiale, contrariamente all'assunto del convenuto, rientra nell'oggetto della compravendita,
(la quale ha avito ad oggetto - art.
5 - l'appartamento “con ogni inerente diritto, azione, accessorio, accessione, pertinenza e servitù e con i proporzionali diritti sulle parti comuni”), stante la demolizione della medesima la tutela invocata va ricondotta nell'ipotesi dell'evizione parziale.
Sul punto è opportuno precisare che il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione in sé della situazione giuridica, bensì dal c.d. danno conseguenza che da essa deriva, dal momento che “avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, il risarcimento non può essere concesso quale pena privata per un comportamento illecito né può rivestire una funziona punitiva;
il danno conseguenza, l'unico risarcibile, deve essere inferito da circostanze allegate ed in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone” (cfr. Cass. S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022). La lesione della facoltà di godimento, pertanto, deve essere provata dagli attori anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici, non essendo un danno evento o in re ipsa, bensì un danno conseguenza.
Ciò posto, la domanda di risarcimento è stata formulata, da un punto di vista deduttivo, prima ancora che probatorio, in modo generico, non essendo state nemmeno allegate le circostanze dalle quali far discendere, anche in via presuntiva, l'esistenza del pregiudizio. E difatti, gli attori si sono limitati a sostenere di aver perso la possibilità di godere della casetta ubicata nel giardino in comune, a causa della demolizione della stessa. E null'altro. Non hanno, nello specifico, nè dedotto quale utilizzo sarebbe stato fatto del bene prima della demolizione dello stesso, nè l'eventuale rilievo assegnato a detto bene in sede di stipula della compravendita, nè tantomeno il pregiudizio effettivo che è derivato dalla demolizione. Nè, infine, gli istanti hanno offerto in alcun modo gli elementi per potere quantificare il danno subito in via equitativa.
In altri termini, i danni asseritamente subiti non sono stati oggetto di prova né, tanto meno, di puntuale allegazione;
si consideri, sul punto, che la liquidazione equitativa del danno può essere effettuata dal giudice solo se la prova dell'ammontare del pregiudizio subito non può essere data
(impossibilità e/o eccessiva difficoltà), senza che ciò implichi, in nessun caso, esonero dell'attore dalla prova del suo verificarsi.
Medesime considerazioni valgono anche per la domanda di risarcimento del danno conseguente all'impossibilità di allaccio dell'utenza idrica, e dell'impossibilità di usare la stessa sino al
24.7.2018.
Invero, secondo la prospettazione attorea, solo dopo l'immissione nel possesso dell'immobile sarebbe emerso che, per usufruire dell'utenza idrica, occorreva accedere alla tavernetta sita al piano interrato e di proprietà dei comproprietari dell'immobile, il cui accesso sarebbe stato negato.
Una tale ricostruzione dei fatti risulta in parziale contrasto il fatto, dedotto dagli stessi attori, che i suddetti comproprietari sono stati evocati in giudizio proprio dall'attrice (per ragioni che non sono state specificamente dedotte), al fine di ottenere l'accesso all'immobile di loro proprietà, nonché con la circostanza (parimenti dedotta dall'attrice, peraltro genericamente) per cui sarebbe stato introdotto altro giudizio per censurare la condotta inerte di CP_2
Pertanto, in primo luogo gli attori non hanno specificamente indicato le ragioni del presunto mancato accesso all'immobile di proprietà dei suddetti comproprietari (tenuto conto che, lo si ribadisce, hanno asserito di aver proposto azione giudiziaria anche nei loro confronti), ed in secondo luogo non hanno precisato quale pregiudizio avrebbero subito, sia per quanto concerne il danno non patrimoniale (basti aggiungere, sul punto, che in citazione gli attori si sono riservati di depositare documentazione medica comprovante, ma essa non risulta agli atti di causa), che quello patrimoniale.
Per le ragioni di cui sopra (e dunque, per la generica descrizione delle ragioni di fatto della pretesa)
è irrilevante il contratto di somministrazione del servizio idrico integrato stipulato con la Gori s.p.a..
Né, del resto, assume rilievo la dichiarazione testimoniale di , secondo la quale gli Testimone_1 attori “ora hanno risolto il problema di tasca loro” (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2021), stante l'estrema genericità della stessa.
Dal rigetto delle domande principali consegue l'assorbimento dell'istanza di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M.
55/2014, tenuto conto della complessità della controversia e delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda per i motivi di cui in parte motiva;
- Condanna e in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore di , che si liquidano in Euro 3.500,00 per compensi, oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Nola, lì 21.1.2025
Il Giudice
(Dott. Antonio Tufano)