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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/10/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 311/2025
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile – diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 311-1 /2025 R.G. - n. 311/2025 PU promosso in proprio da
unipersonale in persona del legale rappresentante con sede in Chiampo (VI) Parte_1
Via Europa, 9/C Codice fiscale rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Nicola Muner del Foro di Vicenza.
Il Tribunale,
-Visti gli atti di cui al procedimento instaurato a seguito di ricorso iscritto al n.372-1/2024 RG
e n. 372 / 2024 PU avente ad oggetto “ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi
e dell'insolvenza con “riserva” ex art. 44 comma 1 del C.C.I.I.” depositato in data 27.12.2024 dalla società con sede in Chiampo (VI) Via Europa, 9/C codice Parte_2 fiscale in persona del legale rappresentante Dott.Stefano Morello autorizzato alla P.IVA_1 presentazione ricorso in forza di delibera ex articolo 120 bis CCII;
,
-rilevato che in data 16.5.2025 la società ricorrente Parte_2
(entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera “a” CCII) ha depositato “piano e proposta di concordato preventivo” e la documentazione di cui all'articolo 39 commi 1 e 2 CCII ed art. 87 CCII
(proc. iscritto al n. 372-2/2025 RG) ;
-considerato che il Tribunale con decreto del 30.5.2025 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Parte_2
pagina 1 di 5 -considerato che è stata fissata la data iniziale e finale per l'espressione del voto e che le operazioni di voto sono iniziate il giorno 25/09/2025 e terminate il giorno 10/10/2025;
- considerato che il Commissario Giudiziale in data 13.10.2025 ha depositato ex art. 110 CCII la relazione sull'esito delle operazioni di voto ed ha comunicato che non è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109, comma 1, primo periodo, C.C.I.I. e che pertanto la proposta di
Concordato Preventivo liquidatorio presentata dalla società non è stata approvata Parte_1 dai creditori;
-visto l'art. 111 CCII che stabilisce che “se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale , che provvede a norma dell'art. 49, comma 1 ..” considerato che il concordato preventivo proposto dalla società Parte_2
è di tipo liquidatorio senza quindi alcuna ipotesi di continuità per cui non ricorre la
[...] fattispecie prevista dalla seconda parte dell'art. 111 c.1 CCII;
-rilevato che la società visto l'esito del voto, in data Parte_2
15.10.2025 ha depositato domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale (proc. iscritto al n. 311-1/2025 rg) e considerato che all'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato ha pure sentito la debitrice ricorrente che ha concluso per l'accoglimento della Parte_2 domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
-visto il decreto di data odierna 23.10.2025 nel quale il Tribunale visto l'art. 111 e l'art. 49 c.1
CCII ha dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze di legge per l'approvazione del concordato preventivo proposto da e ha ritenuto di decidere Parte_2 sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa
[...]
con separato provvedimento;
Parte_2
- considerato che ora al Collegio non resta che scrutinare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa (non risultando in Parte_2 essere domande diverse rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 7 comma 2 CCII);
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA quanto segue.
Va ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato pacifico anche alla luce della visura
CCIAA); inoltre la società debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali exartt.
1, 2 e 121 CCII (come si evince dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2023, 2022,
2021- che indicano un attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 ) . pagina 2 di 5 Il Collegio ritiene che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.b),
CCII, sia desumibile dagli elementi indicati dalla ricorrente, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare la ricorrente richiama la relazione ex art. 107, co. 6 CCII del Commissario laddove ricostruisce analiticamente le cause del dissesto (crollo dei ricavi, rigidità dei costi, incremento oneri finanziari), i bilanci 2020–2024 (erosione progressiva PN, squilibri patrimoniali e finanziari, perdita 2024 € 1.509.297), e conclude per la persistenza dell'insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b) CCII .
Inoltre l'insolvenza risulta dal fatto che la proposta di concordato preventivo – che ha non ha raggiunto le maggioranze di legge- prevedeva di soddisfare solo in parte i creditori.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice unipersonale. Parte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 111, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di unipersonale Parte_1 con sede in Chiampo (VI) Via Europa, 9/C Codice fiscale;
P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del _18.12.2025__ad ore_10.00_, dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere pagina 3 di 5 indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
pagina 4 di 5 depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
pagina 5 di 5
Comunicazioni:
1) Debitore 2) Ricorrente/i 3) Registro Imprese 4) Pubblico Ministero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, sezione prima civile – diritto della crisi e dell'insolvenza, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Limitone Presidente
dott. Paola Cazzola Giudice rel.
dott. Silvia Saltarelli Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 311-1 /2025 R.G. - n. 311/2025 PU promosso in proprio da
unipersonale in persona del legale rappresentante con sede in Chiampo (VI) Parte_1
Via Europa, 9/C Codice fiscale rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. P.IVA_1
Nicola Muner del Foro di Vicenza.
Il Tribunale,
-Visti gli atti di cui al procedimento instaurato a seguito di ricorso iscritto al n.372-1/2024 RG
e n. 372 / 2024 PU avente ad oggetto “ricorso per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi
e dell'insolvenza con “riserva” ex art. 44 comma 1 del C.C.I.I.” depositato in data 27.12.2024 dalla società con sede in Chiampo (VI) Via Europa, 9/C codice Parte_2 fiscale in persona del legale rappresentante Dott.Stefano Morello autorizzato alla P.IVA_1 presentazione ricorso in forza di delibera ex articolo 120 bis CCII;
,
-rilevato che in data 16.5.2025 la società ricorrente Parte_2
(entro il termine prorogato ex art. 44 c.1 lettera “a” CCII) ha depositato “piano e proposta di concordato preventivo” e la documentazione di cui all'articolo 39 commi 1 e 2 CCII ed art. 87 CCII
(proc. iscritto al n. 372-2/2025 RG) ;
-considerato che il Tribunale con decreto del 30.5.2025 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Parte_2
pagina 1 di 5 -considerato che è stata fissata la data iniziale e finale per l'espressione del voto e che le operazioni di voto sono iniziate il giorno 25/09/2025 e terminate il giorno 10/10/2025;
- considerato che il Commissario Giudiziale in data 13.10.2025 ha depositato ex art. 110 CCII la relazione sull'esito delle operazioni di voto ed ha comunicato che non è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109, comma 1, primo periodo, C.C.I.I. e che pertanto la proposta di
Concordato Preventivo liquidatorio presentata dalla società non è stata approvata Parte_1 dai creditori;
-visto l'art. 111 CCII che stabilisce che “se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale , che provvede a norma dell'art. 49, comma 1 ..” considerato che il concordato preventivo proposto dalla società Parte_2
è di tipo liquidatorio senza quindi alcuna ipotesi di continuità per cui non ricorre la
[...] fattispecie prevista dalla seconda parte dell'art. 111 c.1 CCII;
-rilevato che la società visto l'esito del voto, in data Parte_2
15.10.2025 ha depositato domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale (proc. iscritto al n. 311-1/2025 rg) e considerato che all'udienza del 21.10.2025 il Giudice Delegato ha pure sentito la debitrice ricorrente che ha concluso per l'accoglimento della Parte_2 domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
-visto il decreto di data odierna 23.10.2025 nel quale il Tribunale visto l'art. 111 e l'art. 49 c.1
CCII ha dato atto che non sono state raggiunte le maggioranze di legge per l'approvazione del concordato preventivo proposto da e ha ritenuto di decidere Parte_2 sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa
[...]
con separato provvedimento;
Parte_2
- considerato che ora al Collegio non resta che scrutinare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale presentata dalla stessa (non risultando in Parte_2 essere domande diverse rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 7 comma 2 CCII);
Tutto ciò premesso, il Collegio
OSSERVA quanto segue.
Va ritenuta la competenza del Tribunale adito (dato pacifico anche alla luce della visura
CCIAA); inoltre la società debitrice risulta soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali exartt.
1, 2 e 121 CCII (come si evince dalla lettura dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi 2023, 2022,
2021- che indicano un attivo patrimoniale sempre superiore alla soglia di euro 300.000,00 ) . pagina 2 di 5 Il Collegio ritiene che il presupposto oggettivo dell'insolvenza ex artt. 121 e 2, comma 1, lett.b),
CCII, sia desumibile dagli elementi indicati dalla ricorrente, dai quali si evince che la società debitrice non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
In particolare la ricorrente richiama la relazione ex art. 107, co. 6 CCII del Commissario laddove ricostruisce analiticamente le cause del dissesto (crollo dei ricavi, rigidità dei costi, incremento oneri finanziari), i bilanci 2020–2024 (erosione progressiva PN, squilibri patrimoniali e finanziari, perdita 2024 € 1.509.297), e conclude per la persistenza dell'insolvenza ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b) CCII .
Inoltre l'insolvenza risulta dal fatto che la proposta di concordato preventivo – che ha non ha raggiunto le maggioranze di legge- prevedeva di soddisfare solo in parte i creditori.
La situazione rappresentata non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa debitrice unipersonale. Parte_1
Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.
La sentenza è immediatamente esecutiva.
P. Q. M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 111, 121 e 198 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di unipersonale Parte_1 con sede in Chiampo (VI) Via Europa, 9/C Codice fiscale;
P.IVA_1 nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Paola Cazzola;
nomina Curatore la dott.ssa Persona_1 fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del _18.12.2025__ad ore_10.00_, dinanzi al Giudice
Delegato; assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale il termine di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, per presentare le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere pagina 3 di 5 indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co.
3, CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e155-sexies disp. att. c.p.c.: ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della ditta sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
ordina al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;
onera il Curatore di provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a: comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della ditta debitrice;
depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro il termine di legge;
apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;
pagina 4 di 5 depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro
60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto, ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Vicenza nella Camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Cazzola Dott. Giuseppe Limitone
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