Art. 86.
Il numero globale dei capi di 1°, 2° e 3° classe e dei secondi capi della, Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.
Il numero globale dei capi di 1°, 2° e 3° classe e dei secondi capi della, Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1966, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 7.314 unita'.