Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2024 |
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- 1. Cyber- and AI- crime: rassegna delle novità (maggio 2025 - novembre 2025)https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. PEC: l’indirizzo INI-PEC attivato dal destinatario per l’attività professionale svolta può essere usato per qualsiasi tipo di notificazioneAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 17 febbraio 2025
ISSN 2385-1376 In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Caiazzo con l'ordinanza n. 1615 del 22 gennaio 2025. Il caso origina da una controversia in materia …
Leggi di più… - 3. Notifica dell'atto di citazionehttps://www.studiocataldi.it/
Notifica dell'atto di citazione: i termini La notifica dell'atto di citazione va fatta tenendo conto dei termini fissati dal codice di rito. Secondo quanto dispone l'art. 163-bis del codice di procedura civile, infatti, "tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero". La stessa norma prevede però la possibilità di richiedere l'abbreviazione dei termini fino alla metà nel caso in cui la causa richieda una pronta spedizione. Gli effetti della notifica dell'atto di citazione L'atto di …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 161 del 05https://www.laleggepertutti.it/
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2024, n. 28452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2022 R.G. proposto da: GUIDO CARMELO, CARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Prati 21, presso lo studio dell'avvocato LUCA TEDESCHI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro VARUGA IMMOBILIARE S.A.S. di AU BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIOLINO CONTE; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 28452 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 31 avverso la sentenza n. 7091/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
- conservazione degli effetti per il mittente·
- necessità·
- notificazione telematica effettuata dall'avvocato·
- esclusione·
- mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario·
- perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario·
- tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio·
- citazione·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- indicazione dell'autorita' giudiziaria adita·
- contenuto
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2024, n. 6477Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5062/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro UNICAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITALI, che la rappresenta e difende; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 6477 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 12/03/2024 2 di 14 avverso la sentenza n. 3852/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE STACCATA di …Leggi di più...
- mancanza della firma digitale·
- sanatoria per raggiungimento dello scopo·
- sufficienza·
- ricorso per cassazione in formato digitale·
- nullità·
- desumibilità aliunde della paternità certa dell'atto·
- condizioni·
- cassazione (ricorso per)·
- impugnazioni civili·
- sottoscrizione·
- ricorso
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: società a partecipazione pubblica – sostegno finanziario dagli enti pubblici partecipanti – controlli - azione di responsabilità per danno erariale verso gli amministratori della società e quelli degli enti pubblici – giurisdizione - questioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Magistrati ANGELO SPIRITO - Primo Presidente F.F. – ANTONIO MANNA - Presidente Sezione – ORONZO DE MASI - Consigliere - MASSIMO FERRO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere – CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ROSSANA MANCINO -Consigliere- CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Ha pronunciato …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- società di capitali a partecipazione pubblica·
- fondamento·
- rapporto di servizio·
- notifica del ricorso a mezzo pec·
- domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi·
- azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti·
- procura generale della corte dei conti·
- giurisdizione contabile·
- azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali·
- natura “in house providing” della partecipata·
- danno erariale·
- nullità della notifica·
- configurabilità
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2022, n. 7499Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AR SA - Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE AVVOCATI ID AI - Presidente di Sezione - AG VI - Presidente di Sezione - Ud. 22/02/2022 - PU ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - R.G.N. 23889/2021 LU AP - Consigliere - Rep. SI RR - Consigliere - RI SC - Rel. Consigliere - BE TI - Consigliere - ON TI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23889-2021 proposto da: ANTONUCCI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato da sé medesimo, …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- contributo unificato·
- sospensione dall'esercizio professione·
- art. 52 CDF·
- nullità notifica·
- requisito soggettivo notificante·
- violazione doveri deontologici·
- art. 11 legge n. 53/1994·
- art. 9 CDF
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10242Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 14642-2016 proposto da: COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato NN CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO PULIGA, STEFANO AR ed ETTORE FURIA; Civile Sent. Sez. U Num. 10242 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 19/04/2021 - ricorrente - contro TI AO nella qualità di erede di OT IO, SA EUGENIA, TI LI, TI NA RI, SA ST, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NN MO ULLOA; - …Leggi di più...
- contrasto tra gli indici di carattere formale – conseguenze·
- natura di sentenza non definitiva·
- cumulo di domande fra gli stessi soggetti – pronuncia su una (o più) di esse·
- criterio formale di distinzione – applicabilità·
- non definitiva (o parziale)·
- provvedimenti del giudice civile·
- "ius superveniens"
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell' articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 , ((...)) salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Art. 2. 1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 ((effettuata a mezzo del servizio postale)) il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." - Art. 3. 1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. (3)
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
((2-bis. E' consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante da' atto delle modalita' di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformita' della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2)) 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890 .
3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall' articolo 149-bis del codice di procedura civile , in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. (2) (3)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-bis del presente articolo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."