Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 luglio 1994 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2024 |
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- 1. Il processo penale telematico dal punto di vista della difesaMaurizio Bozzaotre · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il PROCESSO PENALE TELEMATICO DAL PUNTO DI VISTA DELLA DIFESA di Maurizio Bozzaotre Sommario: 1. Avvocatura e processo penale telematico: un punto di vista necessario - 2. Un processo penale che sia realmente telematico - 2.1. L'avvocato e l'accesso telematico agli atti del fascicolo - 2.2. L'avvocato e le notifiche del processo penale - 2.3. L'avvocato e il deposito di atti a mezzo p.e.c. - 2.4. Occasioni perse e innovazioni da introdurre - 3. Un processo penale che sia telematico ma che rimanga “giusto” - 3.1. Ruolo e funzioni dell'avvocato: dall'analogico al digitale - 3.2. La telematica e le sue insidie: tre sentenze - 4. Conclusioni: una comunità giuridica che sia coinvolta e …
Leggi di più… - 2. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. L’inammissibilità dell’opposizione tardiva del consumatoreEwelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 10 marzo 2026
Il Tribunale di Pesaro, con la sentenza n. 97/2026, ritorna sui requisiti di ammissibilità del rimedio “atipico” previsto dall'articolo 650 c.p.c., in esecuzione dei principi dettati da Cass. n. 9479/2023 in tema di tutela del consumatore. Se nel decreto ingiuntivo, tardivamente opposto, il giudice ha reso specifica motivazione in merito al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del diritto in via monitoria, l'opposizione è senza dubbio inammissibile. Il Giudice riflette, altresì, sulla validità della notifica del decreto ingiuntivo effettuata a mezzo PEC, ai fini dell'ammissibilità anche in ragione dei principi codicistici generali. A distanza di quasi tre anni, ormai, …
Leggi di più… - 4. Prima Pagina [Pag. 219]Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
- 5. Rassegna delle novità (maggio 2025Accesso limitatoLisa Perobello · https://dirittodiinternet.it/ · 17 dicembre 2025
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/11/2024, n. 28452Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3733/2022 R.G. proposto da: GUIDO CARMELO, CARIATI DANIA CLAUDIA, elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Prati 21, presso lo studio dell'avvocato LUCA TEDESCHI, che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro VARUGA IMMOBILIARE S.A.S. di AU BI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIOLINO CONTE; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 28452 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 05/11/2024 2 di 31 avverso la sentenza n. 7091/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
- conservazione degli effetti per il mittente·
- necessità·
- notificazione telematica effettuata dall'avvocato·
- esclusione·
- mancata consegna del messaggio per "casella piena" o per altra causa imputabile al destinatario·
- perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario·
- tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio·
- citazione·
- domanda giudiziale·
- procedimento civile·
- indicazione dell'autorita' giudiziaria adita·
- contenuto
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2024, n. 6477Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5062/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente- contro UNICAR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato PAOLO VITALI, che la rappresenta e difende; -controricorrente- Civile Sent. Sez. U Num. 6477 Anno 2024 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 12/03/2024 2 di 14 avverso la sentenza n. 3852/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - SEZIONE STACCATA di …Leggi di più...
- mancanza della firma digitale·
- sanatoria per raggiungimento dello scopo·
- sufficienza·
- ricorso per cassazione in formato digitale·
- nullità·
- desumibilità aliunde della paternità certa dell'atto·
- condizioni·
- cassazione (ricorso per)·
- impugnazioni civili·
- sottoscrizione·
- ricorso
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/05/2022, n. 15979Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: società a partecipazione pubblica – sostegno finanziario dagli enti pubblici partecipanti – controlli - azione di responsabilità per danno erariale verso gli amministratori della società e quelli degli enti pubblici – giurisdizione - questioni LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Magistrati ANGELO SPIRITO - Primo Presidente F.F. – ANTONIO MANNA - Presidente Sezione – ORONZO DE MASI - Consigliere - MASSIMO FERRO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere – CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - ROSSANA MANCINO -Consigliere- CATERINA MAROTTA - Consigliere - LOREDANA NAZZICONE -Consigliere- Ha pronunciato …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- società di capitali a partecipazione pubblica·
- fondamento·
- rapporto di servizio·
- notifica del ricorso a mezzo pec·
- domicilio digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi·
- azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti·
- procura generale della corte dei conti·
- giurisdizione contabile·
- azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali·
- natura “in house providing” della partecipata·
- danno erariale·
- nullità della notifica·
- configurabilità
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/03/2022, n. 7499Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto AR SA - Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE AVVOCATI ID AI - Presidente di Sezione - AG VI - Presidente di Sezione - Ud. 22/02/2022 - PU ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere - R.G.N. 23889/2021 LU AP - Consigliere - Rep. SI RR - Consigliere - RI SC - Rel. Consigliere - BE TI - Consigliere - ON TI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23889-2021 proposto da: ANTONUCCI FAUSTO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato da sé medesimo, …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- contributo unificato·
- sospensione dall'esercizio professione·
- art. 52 CDF·
- nullità notifica·
- requisito soggettivo notificante·
- violazione doveri deontologici·
- art. 11 legge n. 53/1994·
- art. 9 CDF
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/04/2021, n. 10242Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 14642-2016 proposto da: COMUNE DELLA SPEZIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato NN CORBYONS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO PULIGA, STEFANO AR ed ETTORE FURIA; Civile Sent. Sez. U Num. 10242 Anno 2021 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 19/04/2021 - ricorrente - contro TI AO nella qualità di erede di OT IO, SA EUGENIA, TI LI, TI NA RI, SA ST, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato CHIARA ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NN MO ULLOA; - …Leggi di più...
- contrasto tra gli indici di carattere formale – conseguenze·
- natura di sentenza non definitiva·
- cumulo di domande fra gli stessi soggetti – pronuncia su una (o più) di esse·
- criterio formale di distinzione – applicabilità·
- non definitiva (o parziale)·
- provvedimenti del giudice civile·
- "ius superveniens"
Versioni del testo
- Art. 1. 1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell' articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, puo' eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalita' previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 , ((...)) salvo che l'autorita' giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. ((Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.)) ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Art. 2. 1. Per la notificazione di cui all'articolo 1 ((effettuata a mezzo del servizio postale)) il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2." - Art. 3. 1. Il notificante che procede a norma dell'articolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarita' idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi' apposti il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico. (3)
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell'atto introduttivo della procedura, l'avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l'avviso deve indicare anche l'ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
((2-bis. E' consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante da' atto delle modalita' di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonche' il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto e' sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformita' della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2)) 3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890 .
3-bis. La notifica e' effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita' previste dall' articolo 149-bis del codice di procedura civile , in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8. (2) (3)
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 16-quater, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del comma 3-bis del presente articolo.
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha inoltre disposto (con l'art. 16-quater, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2."