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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2094/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2094/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI PAOLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 6.07.2022, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1982/2022 del 14/07/2022;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 7 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate, con obbligo al mutuo rispetto, libere di porre la loro personale residenza ove riterranno opportuno. Il IG. dichiara, fin d'ora, che tutti i beni, gli Parte_1 arredi e le suppellettili oggi presenti nell'abitazione di Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4, sono di esclusiva proprietà della IG.ra ad eccezione del pianoforte. Pt_2
Le parti danno che il IG. ha già da tempo trasferito la propria residenza anagrafica altrove Parte_1 ed ha prelevato i propri e soli effetti personali dall'abitazione familiare;
2) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'una nei confronti dell'altra di un assegno di mantenimento;
3) La figlia minore nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. Persona_1
), prossima al compimento di 11 anni, rimarrà affidata ad entrambi i genitori. C.F._3
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le Per_1 decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola, di uno sport, etc.), e/o in caso di modifiche al calendario di visita, nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi al Giudice e/o ad un mediatore familiare di comune fiducia o altra persona scelta di comune accordo.
I coniugi condivideranno, in uguale misura, la responsabilità genitoriale sulla figlia , e Per_1 saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà presso di , eserciterà separatamente ed in via esclusiva la Per_1 potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari a , con la Per_1
pagina 2 di 7 precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé dovrà preventivamente Per_1 informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui dovrà sottoporsi Per_1
e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita di
, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della Per_1 scuola.
Si fa presente che frequenta attualmente la scuola primaria e il prossimo anno Per_1 Persona_2 scolastico frequenterà il primo anno della scuola media inferiore , alla quale è già stata Persona_3 iscritta. inoltre frequenta il Gruppo Scout Modena 6, oltre un corso di pallavolo presso l'ASD Per_1
Monari Nasi in Modena. , infine, frequenta un corso di musica, dello strumento dell'arpa, Per_1 presso la scuola di musica Euphonia ed è in cura dal dentista dott. oltre che da un Persona_4 ortopedico e da un osteopata per problemi alla colonna vertebrale. I genitori si obbligano a mantenere ferme nella vita di le descritte attività sportive/ricreative, ciò, salvo diverso accordo. Per_1
Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai Sacramenti, ai compleanni e conseguenti festeggiamenti di , così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli Per_1 amici della figlia minorenne, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali parteciperà; Per_1
4) continuerà ad essere collocata, prevalentemente, ed avrà la residenza, anche anagrafica, Per_1 presso la madre nell'appartamento sito in Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4, assegnato alla stessa.
Le parti confermano l'assegnazione della casa familiare, già stabilita in sede di separazione, alla IG.ra . A modifica delle condizioni di separazione, la IG.ra si accollerà, le utenze Pt_2 Pt_2 domestiche dell'abitazione, ivi comprese il contratto di telefonia e l'Adsl, le spese condominiali, le imposte, la Tari e l'IMU, che già da diverso tempo si è formalmente accollata. Le spese straordinarie verranno invece ripartite tra le parti, come per legge, per pari quote tra loro, in ragione della loro quota di proprietà;
5) Le parti manterranno un calendario di visita per la figlia minorenne di massima, come già stabilito in sede di separazione, che prevedeva, e prevede, ampia elasticità di gestione di , in accordo Per_1 tra loro, e la possibilità di accudimento anche da parte dei rispettivi familiari, ciò, per quanto sarà loro possibile, con tempi paritetici.
trascorrerà quindi circa due giorni e mezzo a settimana con la madre, indicativamente dal Per_1 lunedì al mercoledì pomeriggio, e, circa, due giorni e mezzo a settimana con il padre, indicativamente dal mercoledì pomeriggio al venerdì sera. trascorrerà invece i week-end alternandosi tra i Per_1
pagina 3 di 7 genitori. Ciò salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle volontà di e nel suo Per_1 supremo interesse.
In caso di indisposizione e malattia, i genitori convengono che il diritto di frequentazione all'altro genitore sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di recuperare le giornate perdute per tali ragioni;
6) Le festività scolastiche (giorno del patrono, la festa della liberazione, il 25 aprile, la festa dei lavoratori il 1° maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno, il 15 agosto per l'Assunzione, il 1° novembre per Ognissanti, l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione) verranno ripartite equamente tra i genitori, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo e tenendo conto del supremo interesse della minore e dei suoi impegni e interessi che si paleseranno con la crescita.
Durante le vacanze estive trascorrerà, e potrà trascorrere, due settimane, anche consecutive, Per_1 con il padre e due settimane, anche consecutive, con la madre, mentre trascorrerà una settimana di vacanza con ciascun genitore durante le vacanze invernali, e metà delle vacanze pasquali, compatibilmente con le ferie dal lavoro dei genitori, alternando le festività della Vigilia e Natale,
Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Ogni genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie con almeno due mesi di anticipo.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con nonché un recapito telefonico aggiuntivo rispetto Per_1 al numero di cellulare di ciascun genitore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione di nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, Per_1 parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
Viene fatta salva la possibilità da parte dei genitori di modificare gli orari di visita e/o i giorni di visita e/o di vacanza in accordo tra loro;
7) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre verserà, con decorrenza dal mese della Per_1 pubblicazione dell'emananda sentenza, entro il giorno dieci di ogni mese, alla madre, tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato e che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 300,00 (trecento euro), somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. L'assegno unico familiare, continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra . Parte_2
Le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per saranno portate in detrazione Per_1 dal padre e dalla madre in parti eguali;
8) A modifica delle condizioni indicate nel verbale di separazione, le spese straordinarie per Per_1 saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno, come di fatto, già da diverso tempo è stato attuato pagina 4 di 7 tra le parti. Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il
Tribunale di Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9) Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con , Per_1 mentre saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che trascorrerà con terzi o da sola;
Per_1
10) Le parti dichiarano di aver acceso un c/c n. 79953063 presso ed avervi depositato CP_1 un capitale di € 9.850,00, vincolato sino al 8 maggio 2029 ed investito in buoni fruttiferi. Le parti, pagina 5 di 7 nonostante l'intestazione di detto conto alla sola IG.ra , riconoscono la proprietà di dette Parte_2 somme alla figlia e, pertanto, si impegnano a non prelevare alcuna somma di denaro, se non Per_1 in accordo tra loro ed in presenza congiunta;
11) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data
25.7.2016, con atto pubblico a ministero Notaio dott. , rep. 87295, raccolta 16551, sito Persona_5 in Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4 e censito NCEU di detto Comune al Foglio 178, Particella
134, sub 4, cat. a/2, cl. 2, vani 7, R.C. 759,19 € e la relativa pertinenza censita al Foglio 178,
Particella 134, sub. 20, cat. c/6, 18 mq, R.C. 62,28 € oltre le parti comuni (Doc.09).
A conferma di quanto già oggetto di accordo in sede di separazione, le parti, premesso quanto sopra, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il IG.
[...] si impegna ed obbliga a contribuire per intero al pagamento delle rate del mutuo ipotecario. Parte_1
Entrambe le parti si impegnano a vendere a terzi l'immobile anzi descritto, con le relative pertinenze e quote comuni, per il prezzo indicativo di € 310.000,00 o diverso prezzo che verrà loro indicato dall'agenzia immobiliare BCASA, già scelta tra le parti e che è già stata incaricata della vendita.
All'atto del rogito di compravendita le parti, concordemente, estingueranno il contratto di mutuo ipotecario con Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. (V. Doc.08), e divideranno il prezzo residuo al
35% alla IG.ra e al 65% al IG. Parte_2 Parte_1
Le spese di rogito per addivenire all'atto di compravendita saranno a carico delle parti per pari quote;
12) Stipulato il rogito di compravendita, e ripartito il prezzo residuo, le parti dichiarano di aver così sciolto la comunione tra loro;
13) Il IG. riconosce alla IG.ra la proprietà dell'autovettura targata GC174EZ; Parte_1 Pt_2
14) La parti dichiarano, infine, di essere comproprietarie dell'animale domestico Ginevra, cane TE
Irlandese, e si impegnano a sostenere le spese veterinarie al 50% tra loro;
15) Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o di un documento di identità valido per l'estero per loro ed in favore della figlia per scopi turistici e/o culturali;
Per_1
16) Le spese legali saranno a carico delle parti per pari quote”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Opera (MI) il 24/04/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Opera (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 6 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2094/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GUIDETTI PAOLO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 6.07.2022, successivamente omologato dal
Tribunale di Modena con decreto di omologazione n. cronol. 1982/2022 del 14/07/2022;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la pagina 1 di 7 separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti continueranno a vivere separate, con obbligo al mutuo rispetto, libere di porre la loro personale residenza ove riterranno opportuno. Il IG. dichiara, fin d'ora, che tutti i beni, gli Parte_1 arredi e le suppellettili oggi presenti nell'abitazione di Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4, sono di esclusiva proprietà della IG.ra ad eccezione del pianoforte. Pt_2
Le parti danno che il IG. ha già da tempo trasferito la propria residenza anagrafica altrove Parte_1 ed ha prelevato i propri e soli effetti personali dall'abitazione familiare;
2) Le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto dichiarano fin d'ora di non aver a pretendere, l'una nei confronti dell'altra di un assegno di mantenimento;
3) La figlia minore nata a [...] in data [...] (Cod. Fisc. Persona_1
), prossima al compimento di 11 anni, rimarrà affidata ad entrambi i genitori. C.F._3
Entrambi i genitori, di conseguenza, eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale su per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le Per_1 decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
In caso di impossibilità di raggiungere un accordo tra i genitori in ordine alle questioni di straordinaria amministrazione (es. scelta della scuola, di uno sport, etc.), e/o in caso di modifiche al calendario di visita, nessuno dei due genitori potrà arrogarsi il diritto di decidere arbitrariamente senza il consenso dell'altro; a tal fine i coniugi si impegnano a rivolgersi al Giudice e/o ad un mediatore familiare di comune fiducia o altra persona scelta di comune accordo.
I coniugi condivideranno, in uguale misura, la responsabilità genitoriale sulla figlia , e Per_1 saranno pertanto corresponsabili del suo andamento scolastico, della sua educazione, della sua salute, della sua cura e custodia, nonché della sua crescita serena ed equilibrata.
Ciascun genitore, quando avrà presso di , eserciterà separatamente ed in via esclusiva la Per_1 potestà sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
I genitori si obbligano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni riguardanti la scelta di interventi e/o terapie mediche convenzionali e/o alternative eventualmente necessari a , con la Per_1
pagina 2 di 7 precisazione che, in ogni caso, il genitore che avrà presso di sé dovrà preventivamente Per_1 informare l'altro genitore su eventuali visite mediche, esami, terapie etc., cui dovrà sottoporsi Per_1
e sulla relativa anamnesi e diagnosi, salvo casi di estrema urgenza.
Ciascun genitore si impegna a tenere informato l'altro genitore di ogni aspetto relativo alla vita di
, ivi compreso il suo andamento scolastico, gli incontri con gli insegnanti e le iniziative della Per_1 scuola.
Si fa presente che frequenta attualmente la scuola primaria e il prossimo anno Per_1 Persona_2 scolastico frequenterà il primo anno della scuola media inferiore , alla quale è già stata Persona_3 iscritta. inoltre frequenta il Gruppo Scout Modena 6, oltre un corso di pallavolo presso l'ASD Per_1
Monari Nasi in Modena. , infine, frequenta un corso di musica, dello strumento dell'arpa, Per_1 presso la scuola di musica Euphonia ed è in cura dal dentista dott. oltre che da un Persona_4 ortopedico e da un osteopata per problemi alla colonna vertebrale. I genitori si obbligano a mantenere ferme nella vita di le descritte attività sportive/ricreative, ciò, salvo diverso accordo. Per_1
Entrambi i genitori avranno diritto di partecipare ai Sacramenti, ai compleanni e conseguenti festeggiamenti di , così come ai compleanni ed alle celebrazioni delle rispettive famiglie e degli Per_1 amici della figlia minorenne, nonché alle feste ed alle ricorrenze alle quali parteciperà; Per_1
4) continuerà ad essere collocata, prevalentemente, ed avrà la residenza, anche anagrafica, Per_1 presso la madre nell'appartamento sito in Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4, assegnato alla stessa.
Le parti confermano l'assegnazione della casa familiare, già stabilita in sede di separazione, alla IG.ra . A modifica delle condizioni di separazione, la IG.ra si accollerà, le utenze Pt_2 Pt_2 domestiche dell'abitazione, ivi comprese il contratto di telefonia e l'Adsl, le spese condominiali, le imposte, la Tari e l'IMU, che già da diverso tempo si è formalmente accollata. Le spese straordinarie verranno invece ripartite tra le parti, come per legge, per pari quote tra loro, in ragione della loro quota di proprietà;
5) Le parti manterranno un calendario di visita per la figlia minorenne di massima, come già stabilito in sede di separazione, che prevedeva, e prevede, ampia elasticità di gestione di , in accordo Per_1 tra loro, e la possibilità di accudimento anche da parte dei rispettivi familiari, ciò, per quanto sarà loro possibile, con tempi paritetici.
trascorrerà quindi circa due giorni e mezzo a settimana con la madre, indicativamente dal Per_1 lunedì al mercoledì pomeriggio, e, circa, due giorni e mezzo a settimana con il padre, indicativamente dal mercoledì pomeriggio al venerdì sera. trascorrerà invece i week-end alternandosi tra i Per_1
pagina 3 di 7 genitori. Ciò salvo diverso accordo tra le parti e nel rispetto delle volontà di e nel suo Per_1 supremo interesse.
In caso di indisposizione e malattia, i genitori convengono che il diritto di frequentazione all'altro genitore sarà sospeso, fatto salvo la facoltà di recuperare le giornate perdute per tali ragioni;
6) Le festività scolastiche (giorno del patrono, la festa della liberazione, il 25 aprile, la festa dei lavoratori il 1° maggio, la festa della Repubblica il 2 giugno, il 15 agosto per l'Assunzione, il 1° novembre per Ognissanti, l'8 dicembre per l'Immacolata Concezione) verranno ripartite equamente tra i genitori, ciò, chiaramente, salvo diverso accordo e tenendo conto del supremo interesse della minore e dei suoi impegni e interessi che si paleseranno con la crescita.
Durante le vacanze estive trascorrerà, e potrà trascorrere, due settimane, anche consecutive, Per_1 con il padre e due settimane, anche consecutive, con la madre, mentre trascorrerà una settimana di vacanza con ciascun genitore durante le vacanze invernali, e metà delle vacanze pasquali, compatibilmente con le ferie dal lavoro dei genitori, alternando le festività della Vigilia e Natale,
Capodanno, Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore.
Ogni genitore comunicherà all'altro il proprio periodo di ferie con almeno due mesi di anticipo.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con nonché un recapito telefonico aggiuntivo rispetto Per_1 al numero di cellulare di ciascun genitore.
Per tutto quanto qui non espressamente previsto, resta inteso che entrambi i genitori dovranno gestire i cambi di collocazione e di abitazione di nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici, Per_1 parascolastici, educativi, sportivi e formativi.
Viene fatta salva la possibilità da parte dei genitori di modificare gli orari di visita e/o i giorni di visita e/o di vacanza in accordo tra loro;
7) A titolo di contributo al mantenimento di , il padre verserà, con decorrenza dal mese della Per_1 pubblicazione dell'emananda sentenza, entro il giorno dieci di ogni mese, alla madre, tramite bonifico sul conto corrente a lei intestato e che la stessa gli indicherà, la somma mensile di € 300,00 (trecento euro), somma soggetta a indicizzazione annuale come per legge. L'assegno unico familiare, continuerà ad essere percepito per intero dalla IG.ra . Parte_2
Le ricevute e le fatture delle spese straordinarie affrontate per saranno portate in detrazione Per_1 dal padre e dalla madre in parti eguali;
8) A modifica delle condizioni indicate nel verbale di separazione, le spese straordinarie per Per_1 saranno ripartite tra i due genitori al 50% ciascuno, come di fatto, già da diverso tempo è stato attuato pagina 4 di 7 tra le parti. Sono considerate spese straordinarie le seguenti, secondo lo schema in uso presso il
Tribunale di Modena, qui riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
9) Le spese per le vacanze saranno sostenute per intero dal genitore che le trascorrerà con , Per_1 mentre saranno a carico dei genitori, nella misura del 50% ciascuno, quelle relative alle vacanze che trascorrerà con terzi o da sola;
Per_1
10) Le parti dichiarano di aver acceso un c/c n. 79953063 presso ed avervi depositato CP_1 un capitale di € 9.850,00, vincolato sino al 8 maggio 2029 ed investito in buoni fruttiferi. Le parti, pagina 5 di 7 nonostante l'intestazione di detto conto alla sola IG.ra , riconoscono la proprietà di dette Parte_2 somme alla figlia e, pertanto, si impegnano a non prelevare alcuna somma di denaro, se non Per_1 in accordo tra loro ed in presenza congiunta;
11) Le parti danno atto di essere comproprietarie in parti eguali dell'immobile acquistato, in data
25.7.2016, con atto pubblico a ministero Notaio dott. , rep. 87295, raccolta 16551, sito Persona_5 in Modena (Mo), Via Codroipo n. 11 int. 4 e censito NCEU di detto Comune al Foglio 178, Particella
134, sub 4, cat. a/2, cl. 2, vani 7, R.C. 759,19 € e la relativa pertinenza censita al Foglio 178,
Particella 134, sub. 20, cat. c/6, 18 mq, R.C. 62,28 € oltre le parti comuni (Doc.09).
A conferma di quanto già oggetto di accordo in sede di separazione, le parti, premesso quanto sopra, a regolamentazione dei loro rapporti attivi e passivi, stabiliscono e pattuiscono che il IG.
[...] si impegna ed obbliga a contribuire per intero al pagamento delle rate del mutuo ipotecario. Parte_1
Entrambe le parti si impegnano a vendere a terzi l'immobile anzi descritto, con le relative pertinenze e quote comuni, per il prezzo indicativo di € 310.000,00 o diverso prezzo che verrà loro indicato dall'agenzia immobiliare BCASA, già scelta tra le parti e che è già stata incaricata della vendita.
All'atto del rogito di compravendita le parti, concordemente, estingueranno il contratto di mutuo ipotecario con Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. (V. Doc.08), e divideranno il prezzo residuo al
35% alla IG.ra e al 65% al IG. Parte_2 Parte_1
Le spese di rogito per addivenire all'atto di compravendita saranno a carico delle parti per pari quote;
12) Stipulato il rogito di compravendita, e ripartito il prezzo residuo, le parti dichiarano di aver così sciolto la comunione tra loro;
13) Il IG. riconosce alla IG.ra la proprietà dell'autovettura targata GC174EZ; Parte_1 Pt_2
14) La parti dichiarano, infine, di essere comproprietarie dell'animale domestico Ginevra, cane TE
Irlandese, e si impegnano a sostenere le spese veterinarie al 50% tra loro;
15) Le parti si prestano sin d'ora il consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o di un documento di identità valido per l'estero per loro ed in favore della figlia per scopi turistici e/o culturali;
Per_1
16) Le spese legali saranno a carico delle parti per pari quote”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle eIGenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
pagina 6 di 7 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Opera (MI) il 24/04/2010 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Opera (MI) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 6 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio del 17/09/2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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