Articolo 2811 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2811.

(Miglioramenti e accessioni).

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonche' alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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