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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13335/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13335 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 EL SA SK Controparte_1
2 Persona_1
3 Controparte_2 Persona_1
4 Controparte_3
5 MA SA SK
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 22.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nata a [...] il 24 Controparte_5 febbraio 1982, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile);
2. (minore rappresentata dai genitori Controparte_6 [...]
e ), nata a [...] Controparte_5 Persona_2 (Brasile) il 5 settembre 2011, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile); 3. (minore rappresentata dai genitori Controparte_7 [...]
e ), nata a [...] Controparte_5 Persona_2 (Brasile) il 23 maggio 2016, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile); 4. nato a [...] il 1° ottobre 1975, Controparte_3
e residente in [...], n. 61, Bairro Taruma, Curitiba (Brasile);
5. MA SA SK, nato a [...] il [...], e residente in [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o - cfr. doc. 13 fascicolo Persona_3 Persona_4 ricorrenti) nato il [...] nel Comune di Arsiè (BL), figlio di e Per_5 Pt_1
, il quale contraeva matrimonio in Brasile con ,
[...] Persona_6 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge. Dalla suddetta unione nasceva:
• a Colombo (Brasile) in data 25 giugno 1924, , il quale Persona_7 contraeva matrimonio in Brasile con . Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 2
Dalla loro unione nasceva:
➢ a Timbù, Comune di Piraquara, Curitiba (Brasile) in data 16 luglio 1949, che contraeva matrimonio in Parte_2 Brasile con e dalla loro unione nascevano: Persona_8
✓ nato a [...] il 1° Controparte_3 ottobre 1975, odierno ricorrente;
✓ , nata a [...] Controparte_5
(Brasile) il 24 febbraio 1982, odierna ricorrente, che contraeva matrimonio in Brasile con in data 5 Persona_2 luglio 2008 e dalla loro unione nascevano:
❖ , nata a [...] il Controparte_6
5 settembre 2011, odierna ricorrente;
❖ , nata a [...] Controparte_7 il 23 maggio 2016, odierna ricorrente
✓ MA SA SK, nato a [...] il [...], odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_4 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione
Dott. Giovanni Calasso 3
attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_3
21.07.1881 nel Comune di Arsiè (BL).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13335 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 EL SA SK Controparte_1
2 Persona_1
3 Controparte_2 Persona_1
4 Controparte_3
5 MA SA SK
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 22.09.2023
Dott. Giovanni Calasso 1
1. , nata a [...] il 24 Controparte_5 febbraio 1982, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile);
2. (minore rappresentata dai genitori Controparte_6 [...]
e ), nata a [...] Controparte_5 Persona_2 (Brasile) il 5 settembre 2011, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile); 3. (minore rappresentata dai genitori Controparte_7 [...]
e ), nata a [...] Controparte_5 Persona_2 (Brasile) il 23 maggio 2016, e residente a [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile); 4. nato a [...] il 1° ottobre 1975, Controparte_3
e residente in [...], n. 61, Bairro Taruma, Curitiba (Brasile);
5. MA SA SK, nato a [...] il [...], e residente in [...], n. 612, Campina Grande do Sul, Paranà (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
- riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Controparte_4
Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano (o - cfr. doc. 13 fascicolo Persona_3 Persona_4 ricorrenti) nato il [...] nel Comune di Arsiè (BL), figlio di e Per_5 Pt_1
, il quale contraeva matrimonio in Brasile con ,
[...] Persona_6 senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge. Dalla suddetta unione nasceva:
• a Colombo (Brasile) in data 25 giugno 1924, , il quale Persona_7 contraeva matrimonio in Brasile con . Controparte_8
Dott. Giovanni Calasso 2
Dalla loro unione nasceva:
➢ a Timbù, Comune di Piraquara, Curitiba (Brasile) in data 16 luglio 1949, che contraeva matrimonio in Parte_2 Brasile con e dalla loro unione nascevano: Persona_8
✓ nato a [...] il 1° Controparte_3 ottobre 1975, odierno ricorrente;
✓ , nata a [...] Controparte_5
(Brasile) il 24 febbraio 1982, odierna ricorrente, che contraeva matrimonio in Brasile con in data 5 Persona_2 luglio 2008 e dalla loro unione nascevano:
❖ , nata a [...] il Controparte_6
5 settembre 2011, odierna ricorrente;
❖ , nata a [...] Controparte_7 il 23 maggio 2016, odierna ricorrente
✓ MA SA SK, nato a [...] il [...], odierno ricorrente;
-In ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III. Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio Controparte_4 del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione
Dott. Giovanni Calasso 3
attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato il Persona_3
21.07.1881 nel Comune di Arsiè (BL).
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_4 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_4 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_4 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 25.09.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5