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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6118 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2189/2025
Oggi 19 dicembre 2025 alle ore 13:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Assennato.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Assennato precisa le conclusioni come da ricorso, preliminarmente reiterando tutte le istanze istruttorie ivi formulate;
chiede che la causa sia posta in decisione.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 2189/2025 promossa da:
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. CARMELO ASSENNATO
[...] in VIA NAPOLI 116, CATANIA
contro
( ) ed Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 ( ) contumaci C.F._4
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio e affinché Controparte_1 Controparte_2 venga accertata la loro qualità di eredi universali di e . Persona_1 Persona_2
e hanno dedotto (a) di essere creditori nei confronti di Parte_1 Parte_2
per l'importo di € 31.000,00 e della ulteriore somma di € 15.000,00 per Controparte_1 restituzioni e indennizzi contrattuali, con gli interessi legali dalla data della sentenza, in forza della sentenza n. 3974 emessa in data 28 settembre 2021 dal Tribunale di Catania a conclusione del procedimento iscritto al n. 18178/2016 R.G.A.C.; (b) di avere instaurato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni immobili di proprietà esclusiva di , Controparte_1 nonché la quota indivisa di due beni immobili ubicati in Mascali, via Montargano s.n. – censiti al locale catasto dei Fabbricati al Foglio 7, particella 234, subalterni 1 e 2.
I ricorrenti agiscono ora nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di e , da parte Persona_1 Persona_2 dei germani e , onde assicurare la continuità delle Controparte_1 Controparte_2 trascrizioni richiesta nella procedura esecutiva.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Da un punto di vista generale, in sede di esecuzione immobiliare su bene di provenienza ereditaria, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato può essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza ovvero a seguito di trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, ove trascrivibile (Cass. n. 19557/2021; Cass. n. 11638/2014).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fondato la propria domanda di accertamento nei confronti di e ritenendo intervenuta l'accettazione tacita Controparte_1 Controparte_2 dell'eredità di e (rispettivamente madre e padre dei resistenti), Persona_1 Persona_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 e 485 c.c., in ragione del compimento, da parte degli odierni convenuti, di atti che presuppongono la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto diritto di fare se non nella qualità di eredi universali.
In merito, i ricorrenti hanno depositato in atti la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567 co. II c.p.c. (cfr. doc. E in allegato al ricorso) da cui si evince la proprietà, a far data dal 28 novembre 2013, della consistenza immobiliare di cui alla particella 234, subalterni 1 e 2, in capo ai suddetti convenuti per la quota della metà indivisa, giusta (a) denunzia di successione di
[...]
(deceduta in data 18 aprile 1984) registrata il 20 marzo 1996 e trascritta l'8 marzo 2013 Per_1 ai nn. 13873/11607 e (b) denunzia di successione di (deceduto in data 12 Persona_2 gennaio 1996), registrata il 20 marzo 1996 e trascritta l'8 marzo 2013 ai nn. 13889/11623 - cui ha fatto seguito la successiva voltura catastale n. 6730.1/1996 in favore degli eredi.
Parimenti, la relazione di stima del compendio pignorato a cura del consulente tecnico d'ufficio proposto, nonché la relazione preliminare del custode giudiziario, entrambi designati nella procedura esecutiva rubricata al n. 166/2022 R.G.E., individuano, in egual misura, l'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui beni pignorati in capo all'esecutato per la quota indivisa di ½, per essere allo stesso pervenuta in parte per successione legittima della madre ed Persona_1 in parte per successione legittima del padre (cfr. docc. H e I in allegato al Persona_2 ricorso).
Ebbene, in punto di diritto, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accettazione tacita di eredità - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede - può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare: ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. 1438/2020; Cass. 22017/2016; Cass. 10796/2009).
Ora, tenuto conto del valore legale della certificazione notarile e di quanto in essa certificato dal pubblico ufficiale, la voltura catastale in essa riportata e relativa agli immobili pignorati siti in Mascali, Via Montargano s.n. – censiti al catasto dei Fabbricati al foglio 7, particella 234, subalterni 1 e 2 – è aggiornata al 5 maggio 2022 per effetto della denuncia di successione in seguito alla morte di (padre dei convenuti e vedovo di ), essendo Persona_2 Persona_1 ivi indicati come proprietari, rispettivamente della quota di ½ , e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Inoltre, i ricorrenti hanno depositato in atti documentazione (cfr. doc. G allegato in ricorso) da cui si evince che i germani hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di non CP_1 accettare l'eredità, disponendo la divisione di beni in comproprietà, alcuni dei quali in comunione ereditaria. In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e degli ulteriori elementi probatori significativamente dimostrativi della volontà di accettazione dell'eredità, deve ritenersi acquisita, in capo a e , la qualità di eredi universali di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e . Per_1 Persona_2
2. Le spese di lite e di mediazione devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. in ragione del fatto che la promozione del presente procedimento è riconducibile unicamente alla necessità, per i ricorrenti, di ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente agli immobili staggiti, ai fini della proficua coltivazione dell'azione esecutiva sopra menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara che ed sono eredi universali di Controparte_1 Controparte_2 [...]
(nata a [...] in data [...] e deceduta in data 18 aprile 1984); Per_1
2. dichiara che ed sono eredi universali di Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] in data [...] e deceduto in data 12 gennaio Persona_2 1996);
3. compensa le spese di lite e di mediazione.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2189/2025
Oggi 19 dicembre 2025 alle ore 13:00 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Assennato.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Assennato precisa le conclusioni come da ricorso, preliminarmente reiterando tutte le istanze istruttorie ivi formulate;
chiede che la causa sia posta in decisione.
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale ed all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 2189/2025 promossa da:
( ) e ( Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso l'avv. CARMELO ASSENNATO
[...] in VIA NAPOLI 116, CATANIA
contro
( ) ed Controparte_1 C.F._3 Controparte_2 ( ) contumaci C.F._4
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio e affinché Controparte_1 Controparte_2 venga accertata la loro qualità di eredi universali di e . Persona_1 Persona_2
e hanno dedotto (a) di essere creditori nei confronti di Parte_1 Parte_2
per l'importo di € 31.000,00 e della ulteriore somma di € 15.000,00 per Controparte_1 restituzioni e indennizzi contrattuali, con gli interessi legali dalla data della sentenza, in forza della sentenza n. 3974 emessa in data 28 settembre 2021 dal Tribunale di Catania a conclusione del procedimento iscritto al n. 18178/2016 R.G.A.C.; (b) di avere instaurato una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto beni immobili di proprietà esclusiva di , Controparte_1 nonché la quota indivisa di due beni immobili ubicati in Mascali, via Montargano s.n. – censiti al locale catasto dei Fabbricati al Foglio 7, particella 234, subalterni 1 e 2.
I ricorrenti agiscono ora nel presente giudizio al fine di ottenere una pronuncia di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità di e , da parte Persona_1 Persona_2 dei germani e , onde assicurare la continuità delle Controparte_1 Controparte_2 trascrizioni richiesta nella procedura esecutiva.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Da un punto di vista generale, in sede di esecuzione immobiliare su bene di provenienza ereditaria, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato può essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza ovvero a seguito di trascrizione dell'atto comportante accettazione tacita dell'eredità, ove trascrivibile (Cass. n. 19557/2021; Cass. n. 11638/2014).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno fondato la propria domanda di accertamento nei confronti di e ritenendo intervenuta l'accettazione tacita Controparte_1 Controparte_2 dell'eredità di e (rispettivamente madre e padre dei resistenti), Persona_1 Persona_2 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 476 e 485 c.c., in ragione del compimento, da parte degli odierni convenuti, di atti che presuppongono la loro volontà di accettare e che non avrebbero avuto diritto di fare se non nella qualità di eredi universali.
In merito, i ricorrenti hanno depositato in atti la certificazione notarile sostitutiva ex art. 567 co. II c.p.c. (cfr. doc. E in allegato al ricorso) da cui si evince la proprietà, a far data dal 28 novembre 2013, della consistenza immobiliare di cui alla particella 234, subalterni 1 e 2, in capo ai suddetti convenuti per la quota della metà indivisa, giusta (a) denunzia di successione di
[...]
(deceduta in data 18 aprile 1984) registrata il 20 marzo 1996 e trascritta l'8 marzo 2013 Per_1 ai nn. 13873/11607 e (b) denunzia di successione di (deceduto in data 12 Persona_2 gennaio 1996), registrata il 20 marzo 1996 e trascritta l'8 marzo 2013 ai nn. 13889/11623 - cui ha fatto seguito la successiva voltura catastale n. 6730.1/1996 in favore degli eredi.
Parimenti, la relazione di stima del compendio pignorato a cura del consulente tecnico d'ufficio proposto, nonché la relazione preliminare del custode giudiziario, entrambi designati nella procedura esecutiva rubricata al n. 166/2022 R.G.E., individuano, in egual misura, l'effettiva titolarità del diritto di proprietà sui beni pignorati in capo all'esecutato per la quota indivisa di ½, per essere allo stesso pervenuta in parte per successione legittima della madre ed Persona_1 in parte per successione legittima del padre (cfr. docc. H e I in allegato al Persona_2 ricorso).
Ebbene, in punto di diritto, costante giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'accettazione tacita di eredità - che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede - può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare: ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. 1438/2020; Cass. 22017/2016; Cass. 10796/2009).
Ora, tenuto conto del valore legale della certificazione notarile e di quanto in essa certificato dal pubblico ufficiale, la voltura catastale in essa riportata e relativa agli immobili pignorati siti in Mascali, Via Montargano s.n. – censiti al catasto dei Fabbricati al foglio 7, particella 234, subalterni 1 e 2 – è aggiornata al 5 maggio 2022 per effetto della denuncia di successione in seguito alla morte di (padre dei convenuti e vedovo di ), essendo Persona_2 Persona_1 ivi indicati come proprietari, rispettivamente della quota di ½ , e Controparte_1 CP_2
.
[...]
Inoltre, i ricorrenti hanno depositato in atti documentazione (cfr. doc. G allegato in ricorso) da cui si evince che i germani hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di non CP_1 accettare l'eredità, disponendo la divisione di beni in comproprietà, alcuni dei quali in comunione ereditaria. In conclusione, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati e degli ulteriori elementi probatori significativamente dimostrativi della volontà di accettazione dell'eredità, deve ritenersi acquisita, in capo a e , la qualità di eredi universali di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e . Per_1 Persona_2
2. Le spese di lite e di mediazione devono essere compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. in ragione del fatto che la promozione del presente procedimento è riconducibile unicamente alla necessità, per i ricorrenti, di ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente agli immobili staggiti, ai fini della proficua coltivazione dell'azione esecutiva sopra menzionata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara che ed sono eredi universali di Controparte_1 Controparte_2 [...]
(nata a [...] in data [...] e deceduta in data 18 aprile 1984); Per_1
2. dichiara che ed sono eredi universali di Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] in data [...] e deceduto in data 12 gennaio Persona_2 1996);
3. compensa le spese di lite e di mediazione.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo