Art. 4. Scuola di specializzazione in farmacologia
Art. 152. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia, indirizzo farmacologia di base.
Art. 153. - La direzione della scuola ha sede nell'istituto di farmacologia dell'Universita' di Cagliari sito in via Porcell. 4, Cagliari.
Art. 154. - La scuola fa parte dell'ordinamento universitario e concorre a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'; ha per finalita' il conseguimento, successivamente alla laurea, di un diploma che legittimi nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.
Art. 155. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 156. - Il numero degli iscritti e' di due per ogni anno e complessivamente di otto per l'intero corso di studio.
Art. 157. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 158. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 159. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) farmacologia generale;
3) statistica medici;
4) biologia e farmacologia generale;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e' dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacicinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antifungina, antiparassitaria, antineoplastica;
4) principi di tossicologia con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) statistica e programmazione;
7) inglese scientifico.
3° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
4° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
Art. 160. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria, l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 161. - I corsi di lezioni saranno integrati da attivita' pratiche che consisteranno nella frequenza, necessaria per sostenere gli esami, per non meno di venti ore settimanali durante dieci mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola.
In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:
analisi chimica composti;
sintesi di composti;
tecniche di farmacologia (biochimiche e comportamentali);
tecniche di biologia cellulare;
tecniche di screening di farmaci;
tecniche immunologiche e radioisotopiche;
tecniche di chemioterapia sperimentale;
elaborazione di dati anche statistici con computer;
tecniche di immunofarmacologia;
modelli sperimentali di malattie umane con metodiche biochimiche o farmacologiche.
Ai fini della frequenza e delle attivita' va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 162. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 163. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Art. 164. - E' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 152. - E' istituita presso l'Universita' di Cagliari la scuola di specializzazione in farmacologia che conferisce il diploma di specialista in farmacologia, indirizzo farmacologia di base.
Art. 153. - La direzione della scuola ha sede nell'istituto di farmacologia dell'Universita' di Cagliari sito in via Porcell. 4, Cagliari.
Art. 154. - La scuola fa parte dell'ordinamento universitario e concorre a realizzare i fini istituzionali dell'Universita'; ha per finalita' il conseguimento, successivamente alla laurea, di un diploma che legittimi nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.
Art. 155. - La durata del corso e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazioni.
Art. 156. - Il numero degli iscritti e' di due per ogni anno e complessivamente di otto per l'intero corso di studio.
Art. 157. - Alla scuola sono ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 158. - Per l'ammissione alla scuola e' richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che dovra' svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:
a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni nelle predette materie.
Il punteggio dei predetti titoli e' quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 6 ottobre 1982.
Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie sulla base del punteggio complessivo riportato.
Art. 159. - Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia, sono le seguenti:
1° Anno:
1) chimica organica;
2) farmacologia generale;
3) statistica medici;
4) biologia e farmacologia generale;
5) immunologia;
6) biologia molecolare dei procarioti e' dei virus;
7) saggi e dosaggi farmacologici;
8) inglese scientifico.
2° Anno:
1) basi di farmacicinetica;
2) farmacologia speciale;
3) chemioterapia antibatterica, antivirale, antifungina, antiparassitaria, antineoplastica;
4) principi di tossicologia con elementi di tossicologia da ambiente, da lavoro, da additivi;
5) tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
6) statistica e programmazione;
7) inglese scientifico.
3° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche ed analisi critica degli "screening" di farmaci "in vivo" ed "in vitro";
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.
4° Anno:
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo di farmaci.
Art. 160. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria, l'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso.
Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Art. 161. - I corsi di lezioni saranno integrati da attivita' pratiche che consisteranno nella frequenza, necessaria per sostenere gli esami, per non meno di venti ore settimanali durante dieci mesi di ciascun anno di corso dei laboratori degli istituti afferenti alla scuola.
In tali laboratori gli specializzandi apprenderanno le seguenti tecniche:
analisi chimica composti;
sintesi di composti;
tecniche di farmacologia (biochimiche e comportamentali);
tecniche di biologia cellulare;
tecniche di screening di farmaci;
tecniche immunologiche e radioisotopiche;
tecniche di chemioterapia sperimentale;
elaborazione di dati anche statistici con computer;
tecniche di immunofarmacologia;
modelli sperimentali di malattie umane con metodiche biochimiche o farmacologiche.
Ai fini della frequenza e delle attivita' va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
Art. 162. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 163. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Universita'.
Art. 164. - E' costituito un unico consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio e' composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai quali sono affidate attivita' didattiche nella scuola, nonche' da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalita' di cui all' art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.
La direzione della scuola e' affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.