Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 05/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
MA TONOLO Presidente TO ANGIONI Giudice relatore IS BORELLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32601 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n.71482 depositato in data 8 giugno 2021, a firma di EN TI (c.f. [...]), residente a [...]
(PD) in via Villa Rita n. 9, quale consegnatario delle azioni del Comune di TO AN (PD) per l’esercizio 2020, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Baraldo (cf. [...]) e Paolo Bissaro (cf.
[...]), per elezione domiciliato in Monselice (PD), via Rovigana n. 13c (fax 0429 784008; pec:
alessandro.baraldo@ordineavvocatipadova.it;paolo.bissaro@ordineavvocati padova.it).
Vista la relazione n. 261/2025 del 15.5.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile depositata in data 23.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 14 gennaio 2026 - celebrata con l’assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. TO AN - il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, e l’Avv. Paolo Bissaro.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 261/2025 del 15.05.2025, il magistrato istruttore del conto n. 71482, reso da EN TI - quale consegnatario delle azioni del Comune di TO AN (PD) per l’esercizio 2020 - dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) il conto in esame - che riportava la sottoscrizione dell’agente (incaricato della gestione della partecipazione con DGC n.1/2013 e successivo provvedimento del Sindaco) e, in pari data, il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario - era relativo all’unica partecipazione azionaria dell’Ente in Acque Venete s.p.a., la cui consistenza (298.557 azioni) era rimasta invariata all’inizio e alla fine della gestione, mentre il valore iscritto nel conto all’inizio della gestione ammontava ad euro 4.579.770,94 e quello finale ad ammontava ad euro 4.624.598,56;
b) la consistenza della partecipazione, indicata in n. 298.557 azioni, non trovava corrispondenza nella relazione sulla gestione allegata ai bilanci di esercizio della società Acque Venete s.p.a. (reperibili nella Sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale della società) nell’ambito della quale il Comune di TO AN risultava titolare di 4.523.223 azioni, dato che trovava conferma anche nel progetto di fusione approvato con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 5 giugno 2017 (consultabile, con i relativi allegati, nel sito istituzionale del Comune);
c) il valore iniziale della partecipazione, indicato nel conto in esame in euro 4.579.770,94, non corrispondeva al valore indicato nel rendiconto del Comune di TO AN e risultante dal bilancio 2018 della società
(euro 4.624.598,56), pur corrispondendo con quello di chiusura del conto relativo alla precedente gestione;
d) anche il valore indicato per la chiusura della gestione (euro 4.624.598,56),
non risultava corretto, perché al 31 dicembre 2020 erano disponibili i dati del bilancio di esercizio 2019 della partecipata, in base ai quali il valore della quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione del Comune ammontava ad euro 4.665.829,19, da indicarsi come scrittura di chiusura del conto;
e) il conto rappresentava l’ultima gestione dell’agente contabile e, tuttavia, non risultava essere stato redatto il verbale di passaggio di consegne all’agente subentrante, pur trattandosi di adempimento obbligatorio, disciplinato nella forma e nei contenuti dagli artt. 181 e ss. R.D. 827/1924
(applicabile in virtù dell’espresso richiamo di cui all’art. 93 TUEL);
f) era stato omesso il deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c..
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio.
3. Con memoria depositata in data 23.12.2025, l’agente contabile, costituitosi in giudizio a mezzo degli Avv.ti Alessandro Baraldo e Paolo Bissaro, contestava per quanto di ragione le conclusioni del magistrato istruttore e chiedeva: a) nel merito, in via principale, accertata la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza e non di agente contabile, di dichiararsi l’improcedibilità del giudizio di conto in quanto non tenuto alla resa dello stesso; b) nel merito, in via subordinata, accertato e rilevato che trattasi di mero errore materiale, accertare l’assenza di qualsivoglia danno erariale, disporre la rettifica dell’errore nella posta in bilancio d’ufficio e dichiarare il discarico del conto e la sua approvazione, e la sua, senza sanzione alcuna; c) nel merito, in via ulteriormente subordinata, accertato e rilevato che trattasi di mero errore materiale, accertare l’assenza di qualsivoglia danno erariale, disporre la rettifica dell’errore nella posta in bilancio d’ufficio e dichiarare il discarico del conto e la sua approvazione, con sanzione minima; d) in ogni caso, dichiararsi l’ing. RE Tiziano esente da qualsivoglia responsabilità contabile in quanto mero agente amministrativo per debito di vigilanza e quindi non tenuto alla presentazione del conto.
L’agente contabile osservava, infatti, che a dispetto della sua nomina egli non aveva mai esercitato le funzioni concernenti la posizione di socio che erano sempre rimaste prerogativa del Sindaco, il quale partecipava alle assemblee dei soci della società partecipata, ne approvava il bilancio ed esercitava più in genere i diritti di azionista nell’interesse del Comune di
TO AN.
L’effettiva erroneità dei valori indicati nel conto dipendeva, invece, da quanto comunicato dagli uffici della ragioneria, essendosi di fatto evoluta la prassi - a causa di un errore materiale iniziale - di prendere a riferimento i dati del bilancio di Acque Venete s.p.a. precedente all’ultimo approvato. Si trattava, peraltro, del perpetuarsi di un mero errore formale e materiale, mentre il verbale di passaggio di consegne non era mai stato redatto in considerazione della natura dematerializzata dei beni, circostanza che, comunque, non poteva inficiare il discarico del conto, così come la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno, addebitabile all’Amministrazione.
4. All’udienza odierna l’agente contabile insisteva nelle domande e deduzioni formulate; il Pubblico Ministero, evidenziata la rilevanza delle irregolarità rilevate dal magistrato istruttore, si rimetteva alle valutazioni del Collegio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. L’eccezione preliminare di difetto di legittimazione/improcedibilità sollevata dall’agente contabile - che contesta di avere assunto la predetta qualità sul presupposto che i poteri gestori della partecipazione fossero attribuiti al Sindaco - non è fondata.
Tale assunto, infatti, risulta contraddetto dalle risultanze formali dell’istruttoria espletata, dalle quali risulta che EN TI era stato individuato dall’Ente come agente contabile mediante la Delibera di Giunta Comunale n.1/2013 – la quale espressamente individuava il Responsabile dell’area tecnica come consegnatario per i beni immobili diversi dalla sede comunale e per le azioni – e con provvedimenti sindacali prot. n. 19305 del 28.12.2019 e prot. n. 7673 dell’1.6.2020, che attribuivano al medesimo EN TI la responsabilità della Terza unità operativa “Assetto e Utilizzazione del Territorio” e, ad interim, della Sesta Unità operativa
“Urbanistica ed edilizia Privata”, con attribuzione della posizione organizzativa, e dunque della responsabilità della suddetta Area amministrativa.
Conferma la sussistenza della qualifica di agente contabile in capo al EN, il fatto che lo stesso abbia sottoscritto il conto in esame e che, pertanto, in applicazione dell’art. 9, comma 3, del D.lgs. n.175/2016, abbia agito come delegato del sindaco ad esercitare i diritti societari previsti per gli azionisti (art. 9 cit.: “Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato”).
6. Nel merito, come più volte affermato anche da questa stessa Sezione giurisdizionale (vedi, da ultimo, sentenza n.383/2025), deve anzitutto precisarsi che il giudizio di conto non si limita alla mera verifica formale dello schema contabile, ma implica l’accertamento dell’attendibilità della consistenza economico-patrimoniale dei beni iscritti nel conto giudiziale.
Con particolare riguardo alle partecipazioni societarie e consortili, la cui gestione non è meramente figurativa, ma comporta l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi rilevanti per l’Ente, l’esposizione del relativo valore all’interno del conto giudiziale deve far riferimento all’effettiva consistenza economico-patrimoniale della partecipazione; non è, infatti, idonea a soddisfare la predetta esigenza espositiva una rappresentazione contabile che non tenga conto delle variazioni dei titoli e che continui a riportare, di esercizio in esercizio, un valore meramente nominale o comunque un valore patrimoniale non corrispondente all’effettiva e attuale consistenza della partecipazione, determinando, per di più, un disallineamento rispetto alle scritture dell’Ente.
In tal senso, la giurisprudenza contabile ha costantemente evidenziato che trova applicazione, anche per la compilazione del conto giudiziale dei consegnatari di azioni, il principio contabile n. 6.1.3. di cui all’All. n. 4/3 del d.lgs. 118/2011, il quale, al fine di garantire una rappresentazione veritiera e dinamica della partecipazione - proporzionata all’andamento dell’ente partecipato - prescrive per la compilazione del conto del patrimonio che le partecipazioni siano valutate al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, oppure, qualora ciò non sia possibile, secondo criteri prudenziali.
Tale impostazione riprende quanto già implicitamente previsto dall’art. 29 R.D. 827/1924, dal momento che “…i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso rappresentare nei conti giudiziali una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell’Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio. Ne consegue che la consistenza e il valore delle partecipazioni devono essere annotati nei conti giudiziali in armonia con il metodo
(commisurato al patrimonio netto) effettivamente utilizzato nella contabilizzazione risultante nel bilancio dell’Ente pubblico, contabilizzazione che dovrà avere correlata adeguata esplicitazione nella nota integrativa al bilancio (….) e che esclude in nuce la possibilità di valutare le partecipazioni al valore nominale” (in tali termini, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, n.
83/2025).
7. Alla luce di quanto sopra considerato, le plurime irregolarità, già riportate dal magistrato istruttore del conto e riscontrate in atti, non consentono di ritenere regolare il conto in esame.
Nel dettaglio:
a) l’indicazione di un numero non corretto della consistenza delle azioni di Acqua Venete S.p.A possedute dal Comune di TO AN (PD)
all’inizio e al termine della gestione;
b) l’indicazione, all’inizio dell’esercizio, di un valore patrimoniale che pur corrispondendo a quello finale dell’esercizio precedente, non corrispondeva a quello indicato nel rendiconto dell’Ente, in quanto non aggiornato alle risultanze contabili della società al termine della gestione 2018 (allorquando i dati aggiornati erano già a disposizione dell’Ente e potevano essere acquisiti dall’agente contabile, su cui grava l’autonoma responsabilità di esporre dati corretti e veritieri nel conto giudiziale, anche al fine di esimersi dalle connesse responsabilità);
c) analogamente, l’indicazione alla chiusura dell’esercizio di un valore patrimoniale non aggiornato al valore risultante dal bilancio 2019 della società partecipata.
8. Costituisce, ancora, irregolarità del conto, di rilievo non solo formale, la mancanza di un verbale di passaggio di consegne (finalizzato ad evidenziare i fatti gestionali di due distinte e successive gestioni), la cui redazione è prescritta dall’art. 26 del DPR n. 254/2002, ai sensi del quale: “In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste”.
Le disposizioni di legge in materia (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/1924) hanno infatti la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: “La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”).
La mancanza del passaggio di consegne comporta, infatti, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte, che alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianchi quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale entrambi sono chiamati a rispondere solidalmente degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui gli stessi si sono prodotti (cfr. per tutte, Sez. Veneto, sent n. 160/2024) .
È, dunque, interesse specifico degli agenti contabili evitare confusioni di gestione e provvedere a tracciare il passaggio di consegne con idonea documentazione, dalla quale deve risultare la descrizione dei beni, la verifica del loro stato di conservazione, la data di consegna e l'identificazione del consegnatario e del ricevente.
9. Non costituisce, in ultimo, irregolarità riferibile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, l’accertata mancata trasmissione della relazione dell’organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2 c.g.c. (sul punto, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n.198/2024).
10. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell’assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32601 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto n.7 1482 reso da EN TI quale consegnatario delle azioni del Comune di TO AN (PD) per l’esercizio 2020, depositato in data 8 giugno 2021 e non ammette a discarico l’agente.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
TO AN MA TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in Segreteria, il
Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)