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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Lombardo per procura in atti – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine di Messina del
27.6.2017, a seguito di istanza del 14.6.2017 - attore
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni.
pagina 1 di 4 Rappresentava di essere proprietaria dell'autovettura Volkswagen Polo tg. EJ635AX
e di avere parcheggiato l'autovettura a Messina in via Lombardia;
che, tuttavia, il
13.2.2017 trovava il veicolo danneggiato in modo irreparabile e l'autore del gesto veniva identificato in , nei confronti del quale si procede Controparte_1 nell'ambito del proc. penale n.903/17 RGNR – n. 1695/17 RGGIP per i reati di cui agli artt. 635, commi 1 e 2, c.p., 61, n.2 c.p. e 4 L.110/75 per avere cagionato il danneggiamento con una mazza.
All'udienza del 16.4.2018 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
e all'udienza del 5.11.2018 concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 5.11.2019 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e all'udienza del 26.10.2021 il difensore dell'attrice, stante l'assenza del convenuto, produceva la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 12.5.2022 il Giudice ammetteva la prova per testi chiesta da parte attrice.
All'udienza del 14.2.2023 il Giudice sentiva il teste . Testimone_1
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L'azione proposta si inquadra nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., pertanto, l'attore deve dimostrare il fatto, il danno, il nesso causale e l'imputabilità soggettiva del fatto a titolo di dolo o di colpa.
pagina 2 di 4 La prova della verificazione del fatto è affidata esclusivamente alla deposizione del teste e all'interrogatorio formale. Testimone_1
Il teste figlio dell'attrice, ha riferito di avere ricevuto una telefonata dalla Tes_1
madre, che lo informava che la loro macchina aveva i vetri rotti e che sul parabrezza aveva trovato un bigliettino in cui c'era scritto “ciao A”, che è il soprannome di , che sa essere malato di mente, ma con il quale non ha avuto Controparte_1 alcun litigio.
Quando lo stesso è arrivato a casa c'era la polizia e la sorella di , Controparte_1 che gli ha detto di avere dato una mazza al fratello, ma non sapeva cosa ne avrebbe dovuto fare.
La deposizione del teste e la mancata comparizione del convenuto all'udienza Tes_1 fissata per l'interrogatorio formale non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto illecito.
Va, infatti, osservato che il ritrovamento del biglietto con il soprannome del convenuto non prova l'attribuibilità del fatto illecito al , in quanto Controparte_1
chiunque avrebbe potuto scrivere il biglietto.
Peraltro, la circostanza che la sorella del abbia fornito al fratello una mazza, CP_1
pur essendo un indizio, non prova la commissione del fatto illecito da parte del
, che non ha confessato al la commissione del fatto (il ha CP_1 Tes_1 Tes_1
riferito di avere chiesto “al successivamente il perché di tale gesto, ma CP_1 questi non mi ha dato risposta, è malato di mente”).
Nel presente giudizio, peraltro, non emerge l'esito del procedimento penale, pertanto, neanche le risultanze del procedimento penale possono essere utilizzate come elemento di prova.
La circostanza, peraltro, che l'attore dica che fosse malato di Persona_1 mente, unitamente alla mail prodotta, con la quale l'avv Giaquinto risponde di essere stata autorizzata dal Giudice tutelare a fare visionare l'autovettura a un meccanico di pagina 3 di 4 fiducia, fanno ragionevole ritenere che fosse sottoposto ad amministrazione CP_1 di sostegno, sebbene non sia stato allegato il relativo provvedimento di nomina.
Pertanto, la citazione di sembra essere anche nulla per la mancata Controparte_1
citazione dell'amministratore di sostegno.
Per questi motivi
la domanda dell'attore, sfornita di prova, va rigettata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Nulla sulle spese processuali
Così deciso in Messina, il 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5068 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Lombardo per procura in atti – ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'ordine di Messina del
27.6.2017, a seguito di istanza del 14.6.2017 - attore
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi questo Tribunale, chiedendone la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni.
pagina 1 di 4 Rappresentava di essere proprietaria dell'autovettura Volkswagen Polo tg. EJ635AX
e di avere parcheggiato l'autovettura a Messina in via Lombardia;
che, tuttavia, il
13.2.2017 trovava il veicolo danneggiato in modo irreparabile e l'autore del gesto veniva identificato in , nei confronti del quale si procede Controparte_1 nell'ambito del proc. penale n.903/17 RGNR – n. 1695/17 RGGIP per i reati di cui agli artt. 635, commi 1 e 2, c.p., 61, n.2 c.p. e 4 L.110/75 per avere cagionato il danneggiamento con una mazza.
All'udienza del 16.4.2018 il Giudice dichiarava la contumacia di Controparte_1
e all'udienza del 5.11.2018 concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc
Con ordinanza del 5.11.2019 il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale del convenuto e all'udienza del 26.10.2021 il difensore dell'attrice, stante l'assenza del convenuto, produceva la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale.
All'udienza del 12.5.2022 il Giudice ammetteva la prova per testi chiesta da parte attrice.
All'udienza del 14.2.2023 il Giudice sentiva il teste . Testimone_1
All'udienza del 19.12.2024 – in cui subentrava la scrivente – veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza a trattazione scritta del 5 marzo 2025 il Giudice assumeva la causa in decisione e concedeva il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è sfornita di prova e va, pertanto, rigettata.
L'attore ha agito in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
L'azione proposta si inquadra nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., pertanto, l'attore deve dimostrare il fatto, il danno, il nesso causale e l'imputabilità soggettiva del fatto a titolo di dolo o di colpa.
pagina 2 di 4 La prova della verificazione del fatto è affidata esclusivamente alla deposizione del teste e all'interrogatorio formale. Testimone_1
Il teste figlio dell'attrice, ha riferito di avere ricevuto una telefonata dalla Tes_1
madre, che lo informava che la loro macchina aveva i vetri rotti e che sul parabrezza aveva trovato un bigliettino in cui c'era scritto “ciao A”, che è il soprannome di , che sa essere malato di mente, ma con il quale non ha avuto Controparte_1 alcun litigio.
Quando lo stesso è arrivato a casa c'era la polizia e la sorella di , Controparte_1 che gli ha detto di avere dato una mazza al fratello, ma non sapeva cosa ne avrebbe dovuto fare.
La deposizione del teste e la mancata comparizione del convenuto all'udienza Tes_1 fissata per l'interrogatorio formale non consentono di ritenere raggiunta la prova del fatto illecito.
Va, infatti, osservato che il ritrovamento del biglietto con il soprannome del convenuto non prova l'attribuibilità del fatto illecito al , in quanto Controparte_1
chiunque avrebbe potuto scrivere il biglietto.
Peraltro, la circostanza che la sorella del abbia fornito al fratello una mazza, CP_1
pur essendo un indizio, non prova la commissione del fatto illecito da parte del
, che non ha confessato al la commissione del fatto (il ha CP_1 Tes_1 Tes_1
riferito di avere chiesto “al successivamente il perché di tale gesto, ma CP_1 questi non mi ha dato risposta, è malato di mente”).
Nel presente giudizio, peraltro, non emerge l'esito del procedimento penale, pertanto, neanche le risultanze del procedimento penale possono essere utilizzate come elemento di prova.
La circostanza, peraltro, che l'attore dica che fosse malato di Persona_1 mente, unitamente alla mail prodotta, con la quale l'avv Giaquinto risponde di essere stata autorizzata dal Giudice tutelare a fare visionare l'autovettura a un meccanico di pagina 3 di 4 fiducia, fanno ragionevole ritenere che fosse sottoposto ad amministrazione CP_1 di sostegno, sebbene non sia stato allegato il relativo provvedimento di nomina.
Pertanto, la citazione di sembra essere anche nulla per la mancata Controparte_1
citazione dell'amministratore di sostegno.
Per questi motivi
la domanda dell'attore, sfornita di prova, va rigettata.
Nulla sulle spese, stante la contumacia del convenuto
P.Q.M.
1) Rigetta la domanda dell'attore;
2) Nulla sulle spese processuali
Così deciso in Messina, il 7 febbraio 2025
IL GIUDICE
Maria Militello
pagina 4 di 4