Articolo 6 del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
Articolo 5Articolo 7
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28 aprile 2005
Art. 6. Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi 1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio puo' stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attivita' produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti piu' elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o piu' componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.
Entrata in vigore il 28 aprile 2005
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